§ 5.2.40 - L.R. 8 settembre 1997, n. 35.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:08/09/1997
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi).
Art. 2.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1996).
Art. 3.  (Reiscrizioni di economie vincolate).
Art. 4.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1997).
Art. 5.  (Fondo perequativo).
Art. 6.  (Recupero delle anticipazioni per la sanità).
Art. 7.  (Mutui per disavanzi della sanità).
Art. 8.  (Rideterminazione spese in annualità).
Art. 9.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).
Art. 10.  (Interventi infrastrutturali).
Art. 11.  (Manutenzione straordinaria dei locali della giunta regionale).
Art. 12.  (Modalità di notifica di atti di accertamento e delle ordinanze di ingiunzione di competenza regionale).
Art. 13.  (Centri di formazione professionale).
Art. 14.  (Impianti sportivi).
Art. 15.  (Famiglia e politiche sociali).
Art. 16.  (Sistemi integrati di beni e servizi culturali; celebrazioni donizettiane).
Art. 17.  (Lavoratori in difficoltà occupazionale).
Art. 18.  (Edilizia scolastica).
Art. 19.  (Spese istruttorie a Finlombarda).
Art. 20.  (Cooperazione).
Art. 21.  (Interventi in agricoltura e modifiche alla l.r. 30 novembre 1991, n. 31 ed alla l.r. 7 gennaio 1985, n. 4).
Art. 22.  (Divulgazione dei servizi di sviluppo agricolo).
Art. 23.  (Iniziativa comunitaria relativa al miglioramento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura Reg. CEE n. 867/90).
Art. 24.  (Anticipazione regionale per l'attuazione degli interventi sull'obiettivo 5b).
Art. 25.  (Attuazione degli interventi di cui al reg. CEE n. 2328/91).
Art. 26.  (Piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli Reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93).
Art. 27.  (Utilizzo dei fondi comunitari).
Art. 28.  (Riutilizzo delle somme restituite del fondo regionale per il finanziamento delle cooperative sociali).
Art. 29.  (Liquidazione Comercati 2000 S.p.A.).
Art. 30.  (Sviluppo delle imprese minori).
Art. 31.  (Partecipazione al patrimonio della «Fondazione Teatro alla Scala di Milano»).
Art. 32.  (Norma transitoria alla l.r. 7 giugno 1980, n. 89).
Art. 33.  (Artigianato).
Art. 34.  (Lavorazioni innovative nel tessile).
Art. 35.  (Azienda termale di Salice Terme).
Art. 36.  (Comitati tecnici e gruppi di lavoro).
Art. 37.  (Programma Ecos Ouverture).
Art. 38.  (Classificazione delle strade e promozione della sicurezza stradale).
Art. 39.  (Smaltimento rifiuti).
Art. 40.  (Incarichi di consulenza per la prevenzione di rischi industriali).
Art. 41.  (Quota provinciale del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Art. 42.  (Obbligazioni pregresse Piano Lambro).
Art. 43.  (Contributi della regione autonoma Trentino Alto Adige).
Art. 44.  (Oneri pregressi e interessi da ritardato pagamento).
Art. 45.  (Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali).
Art. 46.  (Ospedali da campo).
Art. 47.  (Edilizia residenziale).
Art. 48.  (Centro nivometereologico di Bormio).
Art. 49.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.40 - L.R. 8 settembre 1997, n. 35. [1]

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(B.U. 11 settembre 1997, n. 37 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, così come variati con la l.r. 15 luglio 1997, n. 32, sono confermati, nella loro entità, in quanto corrispondenti ai dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1996).

     1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 1996 è determinato in Lire 582.075.417.174 di cui L. 249.375.679.938 relativi al disavanzo della gestione di competenza del 1996. Esso risulta quale differenza tra il saldo positivo per l'anno 1996 di L. 5.033.034.668.543, ai sensi della lett. h) dell'articolo unico del progetto di legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1996 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessive di L. 5.615.110.085.717 in conseguenza delle seguenti operazioni:

     a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 5.278.370.895.245 con i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 53135 del 25 marzo 1997 e n. 54897 dell'8 maggio 1997;

     b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, ai sensi dell'art. 70 bis, ottavo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 127.820.629.114 con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53135 del 25 marzo 1997;

     c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, ai sensi dell'art. 71, sesto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 204.918.561.358 con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53135 del 25 marzo 1997;

     d) impiego, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1996 per un importo complessivo di L. 4.000.000.000 a copertura della spesa autorizzata per l'anno 1997 dalla l.c.r. n. 80 del 29 aprile 1997.

     2. Alla parziale copertura del disavanzo di amministrazione del 1996 si provvede mediante la contrazione di un mutuo di L. 249.375.679.938 corrispondente all'importo del disavanzo della gestione di competenza del 1996, ai sensi dell'art. 38 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il mutuo di cui al secondo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore all'8,5% effettivo annuo con inizio dell'ammortamento a decorrere dall'1 gennaio 1998. Gli eventuali oneri di preammortamento per il 1997 saranno posti a carico della prima rata di ammortamento.

     4. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al comma precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

     5. La giunta regionale assume il mutuo autorizzato con propria deliberazione alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi.

     6. Agli oneri di ammortamento per gli anni successivi valutati in L. 119,197 milioni, per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con gli stanziamenti dell'obiettivo 5.1.1 «Oneri finanziari» del bilancio pluriennale.

     7. L'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 2 della l.r. 4 marzo 1997, n. 6, non potrà decorrere da data anteriore al 1 ottobre 1997.

     8. Il disavanzo di amministrazione di cui al precedente primo comma, è coperto mediante utilizzo per L. 249.375.679.938 delle maggiori risorse resesi disponibili a seguito di quanto disposto dal precedente secondo comma, per L. 39.683.086.423 a seguito di quanto disposto dal precedente settimo comma, per L. 42.863.343.627 con le maggiori risorse di cui al successivo art. 8, per L. 156.287.274.652 mediante utilizzo delle maggiori risorse di cui al successivo art. 6 e per L. 93.866.032.534 mediante utilizzo del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 utilizzando, per pari importo, l'accantonamento disposto alla voce 9714.

     9. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     10. Al bilancio pluriennale 1997-1999 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Reiscrizioni di economie vincolate).

     1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 1997 della somma di L. 23.497.165.716, corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo (art. 7 l.r. 4 marzo 1997, n. 6), e tenuto conto che con d.p.g.r. n. 53135 del 25 marzo 1997, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 1997 il Fondo 5.3.2.2.2797 integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1997).

     1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1997 viene determinato in L. 234.416.233.833 in conformità con quanto disposto dalla lett. l) dall'articolo unico del progetto di legge «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1996».

     2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 la voce «Fondo iniziale di cassa» è determinata in L. 234.416.233.833.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è incrementata di L. 234.416.233.833.

 

     Art. 5. (Fondo perequativo).

     1. In relazione a quanto disposto dal comma 48 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (finanziaria 1996), viene incrementata di L. 69.893.274.652 la quota del Fondo perequativo relativo all'anno 1996 derivante dalla compensazione tra entrate in libera disponibilità del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi e la perdita di entrata dovuta al mancato gettito conseguente alla cessazione dell'addizionale regionale all'imposta erariale ARIET commisurata al gettito 1995.

     2. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, è apportata la seguente variazione:

     (Omissis).

     3. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 1997 sono pari a L. 69.893.274.652 di competenza e di cassa.

     4. Al bilancio pluriennale 1997-1999 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Recupero delle anticipazioni per la sanità).

     1. In relazione alle assegnazioni statali alle Regioni ed alla destinazione delle somme accantonate con la legge finanziaria 1997, previste rispettivamente dagli artt. 1 e 1 bis del d.l. 13 dicembre 1996, n. 630, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, sono recuperate ed acquisite al bilancio regionale le anticipazioni straordinarie, disposte dalla regione Lombardia ai sensi della l.r. 10 dicembre 1992, n. 48 per assicurare la continuità del finanziamento del servizio sanitario regionale ed autorizzate con l.r. 15 settembre 1993, n. 29 e l.r. 6 settembre 1994, n. 27, con un impegno complessivo di L. 378.603.000.000.

     2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili per il 1997 sono rispettivamente di L. 378.603.000.000 e di L. 222.315.725.348.

 

     Art. 7. (Mutui per disavanzi della sanità).

     1. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 13 dicembre 1996, n. 630 convertito in legge 11 febbraio 1997, n. 21, l'assunzione di un mutuo, fino all'importo massimo di L. 400.000.000.000, per la parziale copertura dei disavanzi della spesa sanitaria di parte corrente relativi agli anni 1994 e precedenti, 1995 e 1996.

     2. Il mutuo di cui al primo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, è contratto dalla giunta regionale ad un tasso iniziale massimo non superiore all'8,5% effettivo annuo e con inizio dell'ammortamento decorrente non prima dell'1 ottobre 1997.

     3. In caso di eventuale maggiorazione della rata annuale massima di ammortamento, valutata in L. 48.000.000.000, derivante, nel corso dell'ammortamento, dalla variabilità del tasso, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuali e pluriennali con le singole leggi di bilancio.

     4. Alla copertura finanziaria della spesa prevista per il 1997, valutata in L. 11.860.000.000, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse resesi disponibili di cui all'art. 6.

     5. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al quarto comma, e a quella di L. 48.000.000.000 prevista per gli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1997/1999 al quadro di previsione delle spese di parte prima, tabella relativa a leggi operanti, obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti».

     6. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     7. Al bilancio pluriennale 1997/1999 al quadro di previsione delle spese di parte I, tabella relativa a leggi operanti:

     - le previsioni di spese correnti operative dell'obiettivo 5.1.1. «Mutui», sono incrementate di L. 48.000.000.000 per il 1998 e per il 1999;

     - le previsioni di spese correnti operative dell'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti» sono ridotte di L. 48.000.000.000 per il 1998 e per il 1999.

 

     Art. 8. (Rideterminazione spese in annualità).

     1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 70 bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono rideterminati gli stanziamenti di competenza e di cassa per contributi in annualità relativi ai capitoli riportati nell'allegato «A» - rideterminazione di spese in annualità.

     2. Al bilancio pluriennale 1997-1999, anni 1998 e 1999, al quadro di previsione delle spese di parte II «Spese per programmi di sviluppo» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», spese di investimento in annualità, sono variate le previsioni di spesa per gli obiettivi riportati nell'allegato «A» - rideterminazione di spese in annualità.

     3. Al quadro di previsione delle «Spese per programmi di sviluppo» del bilancio pluriennale 1997-1999, le previsioni di spesa d'investimento in capitale - obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti» sono incrementate di L. 42.863.343.627.

     4. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     5. Le maggiori risorse di competenza che si rendono disponibili per il 1997, a seguito di quanto disposto con il presente articolo, sono pari a L. 42.863.343.627.

 

     Art. 9. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).

     1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997:

     (Omissis).

     2. All'onere di L. 217.375.000.000 di competenza e di cassa di cui al primo comma si provvede con le maggiori risorse resesi disponibili di cui agli artt. 5 e 6 rispettivamente per L. 69.893.274.652 e per L. 147.481.725.348.

     3. Nell'elenco dei capitoli relativi alle spese obbligatorie di cui all'art. 37, terzo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, allegato al bilancio di previsione per il 1997, all'obiettivo 1.2.1. è inserito il capitolo 1.2.1.1.3251 «Spese per il trattamento economico previdenziale e assistenziale dei giornalisti dell'Agenzia di stampa», già iscritto nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1997; all'obiettivo 1.2.11. è inserito il capitolo 1.2.11.1.4455 «Oneri relativi all'attività dell'Avvocatura regionale».

     4. La denominazione del capitolo 3.4.1369 dello stato di previsione delle entrate è così modificata «Introiti derivanti dalla rifusione di spese legali e indennizzi liquidati in sede giudiziaria».

 

     Art. 10. (Interventi infrastrutturali).

     1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, le allegate schede di disciplina delle iniziative «mini alloggi per anziani», «tutela acque», «edilizia scolastica - scuole materne» e le modificazioni delle schede relative alle iniziative «accoglienza» e «trattamento rifiuti».

     2. Ai sensi dell'art. 9 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la concessione di contributi in capitale a rimborso di L. 30.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1998, per le seguenti iniziative:

     a) mini alloggi per anziani: L. 25.000.000.000;

     b) tutela acque: L. 5.000.000.000.

     3. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 30.000.000.000 di cui al secondo comma relativo all'esercizio finanziario 1998 trova copertura, per pari importo, nel bilancio pluriennale 1997-1999 al «Quadro di previsione delle spese» di parte II «Spese per programmi di sviluppo» all'obiettivo 1.5.1. «FRISL (Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia), tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'autorizzazione della spesa relativa all'iniziativa «edilizia scolastica - scuole materne», si provvederà con successiva legge.

     6. In relazione a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 28- septies della l.r. 31 marzo 1978, 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni aggiunto dall'art. 7 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, sono rideterminate le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

     a) iniziativa anziani, L. 1.138.545.738;

     b) iniziativa beni culturali, L. 1.346.600.000;

     c) iniziativa viabilità primaria, L. 742.747.773;

     d) iniziativa trattamento rifiuti, L. 520.951.135.

     7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     8. Al bilancio pluriennale 1997-1999 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     9. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali allegato al bilancio di previsione 1997, lo stanziamento della voce 1.5.1.2.9899 «FRISL: rimborsi anno in corso», inserita all'obiettivo 1.5.1. «FRISL - Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia», è incrementato di L. 3.748.844.646 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

     10. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è incrementata di L. 50.000.000.000.

     11. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1997, la dotazione finanziaria della voce 1.5.2.2.9714 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» è incrementata di L. 50.000.000.000.

     12. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui, ai sensi dell'art. 38 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, già determinato in L. 1.250.000.000.000 per il 1997 è rideterminato in L. 1.300.000.000.000.

     Il disavanzo complessivo da finanziare con mutuo è pure rideterminato in L. 1.549.375.679.938.

     13. Per far fronte al maggior disavanzo previsto per il 1997 di L. 50.000.000.000 la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione, alle migliori condizioni del mercato finanziario, uno o più mutui per un ammontare complessivo di L. 50.000.000.000 con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo non superiore all'8,5% effettivo annuo, per una durata massima di anni 15 e con inizio dell'ammortamento a decorrere dal 1 gennaio 1998. Gli eventuali oneri di preammortamento saranno posti a carico della prima rata di ammortamento.

     14. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al comma precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

     15. Agli oneri di ammortamento per gli anni successivi valutati in L. 119,197 milioni, per ogni 1000 milioni di prestito contratto, si provvede con gli stanziamenti dell'obiettivo 5.1.1. «Oneri finanziari» del bilancio pluriennale.

     16. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     17. Al bilancio pluriennale 1997-1999 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Manutenzione straordinaria dei locali della giunta regionale).

     1. Per le finalità di cui all'art. 14 della l.r. 2 dicembre 1994, n. 36, è autorizzata per il triennio 1997/1999 la spesa complessiva di L. 59.400.000.000, di cui: L. 7.400.000.000 per il 1997, L. 20.000.000.000 per il 1998 e L 32.000.000.000 per il 1999.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1998 e 1999 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 59.400.000.000 per il triennio 1997/99, di cui al precedente primo comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1997/99, al quadro di previsione delle spese di parte 2, «Spese per programmi di sviluppo», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti» obiettivo 1.2.3. «Locali» per L. 20.900.000.000 e all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti» per L. 38.500.000.000.

     5. All'onere di L. 7.400.000.000 previsto dal primo comma, per il 1997 si provvede: per L. 6.900.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.2.1868 «Spese per la manutenzione straordinaria (ristrutturazioni) dei locali e dei relativi impianti utilizzati dalla Giunta regionale per il funzionamento istituzionale della struttura regionale» e per L. 500.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo», iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.2.3.2.4434 «Manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei locali e dei relativi impianti utilizzati dalla giunta regionale per il funzionamento istituzionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 7.400.000.000.

     7. Al quadro di previsione delle spese di parte II, del bilancio pluriennale 1997/1999, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Modalità di notifica di atti di accertamento e delle ordinanze di ingiunzione di competenza regionale).

     1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di legge tributarie e le ordinanze di ingiunzione emanate a seguito di atto definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori, sono notificati ai soggetti interessati, a cura della struttura tributaria della Regione, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

     2. Le ordinanze di ingiunzione emesse ai fini del pagamento di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono notificate ai soggetti interessati, a cura della struttura regionale competente, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento servendosi delle procedure di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

     3. Diverse modalità di notifica degli atti di cui al primo e secondo comma possono essere regolamentate da specifica normativa di riferimento.

     4. Agli oneri conseguenti alle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante impiego delle somme stanziate sul capitolo 1.2.6.1.343 «Spese postali e telegrafiche» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 13. (Centri di formazione professionale).

     1. Per le finalità di cui all'ultimo alinea del primo comma, dell'art. 1 della l.r. 6 giugno 1980, n. 66 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il biennio 1998/1999 la spesa complessiva di L. 38.000.000.000 di cui L. 18.000.000.000 per il 1998 e L. 20.000.000.000 per il 1999.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, a norma dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1998 e 1999 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere derivante dal primo comma, pari a L. 38.000.000.000 per gli esercizi 1998 e 1999, trova copertura nel bilancio pluriennale 1997-1999 al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     5. Al bilancio pluriennale 1997-1999, al quadro di previsione delle spese di parte 2, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 3.1.8. «Formazione professionale non operata da centri o istituti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», le previsioni di spese d'investimento in capitale, sono incrementate di L. 18.000.000.000 per il 1998 e di L. 20.000.000.000 per il 1999.

 

     Art. 14. (Impianti sportivi).

     1. Per la concessione di contributi in capitale di cui alla lett. b), dell'art. 2, della l.r. 21 gennaio 1975, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 900.000.000.

     2. L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5 «Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999» sul capitolo 1.5.1.1.3344 «Contributi a rimborso decennale per accoglienza» è ridotta di L. 900.000.000.

     3. All'onere di L. 900.000.000 di cui al primo comma si provvede mediante le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Famiglia e politiche sociali).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa complessiva di L. 900.000.000 di cui:

     a) 500.000.000 in conto capitale per iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia, ai sensi dell'art. 1, lett. d) e dell'art. 2, lett. a) della l.r. 28 marzo 1994, n. 7;

     b) 200.000.000 per contributi ad enti locali a beneficio di singoli e nuclei familiari che si trovino in occasionali situazioni di emergenza, ai sensi dell'art. 72 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1;

     c) 200.000.000 per contributi a titolari di patenti di guida speciali per la modifica degli strumenti di guida, ai sensi dell'art. 27 della l. 104/92 e dell'art. 72, sesto comma della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1.

     2. All'onere di L. 900.000.000 di cui al primo comma si provvede per L. 500.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta con la l.r. 4 marzo 1997, n. 5 al capitolo 4.3.9.2.1671 «Contributi in capitale per l'acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette», per L. 200.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 200.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dello stanziamento del capitolo 1.2.11.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti».

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Sistemi integrati di beni e servizi culturali; celebrazioni donizettiane).

     1. Per le finalità della l.r. 29 aprile 1995, n. 35, come modificata dalla l.r. 9 giugno 1997, n. 20, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa complessiva di L. 2.900.000.000 di cui:

     a) 500.000.000 in conto capitale ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a);

     b) 1.450.000.000 di parte corrente ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. b);

     c) 700.000.000 in conto capitale ai sensi dell'art. 1, secondo comma;

     d) 250.000.000, di parte corrente ai sensi dell'art. 1, secondo comma.

     2. All'onere di L. 2.900.000.000 si provvede con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 6.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, è incrementata di L. 500.000.000.

     5. Al bilancio pluriennale 1997-1999, anno 1998, al «Quadro di previsione delle spese» di parte I «Spese per funzioni normali» obiettivo 2.4.3. «Spettacolo», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi» le previsioni di spesa correnti sono incrementate di L. 500.000.000.

     6. Nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi», iscritto al capitolo 5.2.1.1.546, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997/99, è inserita la seguente voce:

     - 2.4.3.1.9028 «Celebrazioni donizettiane», con la dotazione finanziaria di L. 500.000.000 per gli anni 1997 e 1998.

     7. L'onere di L. 500.000.000 per il 1997 trova copertura mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

     8. L'onere di L. 500.000.000 per il 1998 trova copertura nel bilancio pluriennale 1997/99 al «Quadro di previsione delle spese» di parte I «Spese per funzioni normali», obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

 

     Art. 17. (Lavoratori in difficoltà occupazionale).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 27 aprile 1991, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa complessiva di L. 2.300.000.000 di cui:

     a) L. 1.000.000.000 di parte corrente per la predisposizione di progetti territoriali di inserimento nel lavoro di cui all'art. 4;

     b) L. 800.000.000 in conto capitale per la concessione di finanziamenti agevolati a lavoratori in difficoltà occupazionale per nuove attività, di cui all'art. 8, primo comma, lett. a);

     c) L. 500.000.000 di parte corrente per interventi volti a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne di cui all'art. 6.

     2. L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5 «Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999» sul capitolo 3.1.2.2.2842 è ridotta di L. 800.000.000.

     3. All'onere di L. 2.300.000.000 di cui al primo comma, si provvede, per L. 800.000.000 mediante le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo comma, per L. 1.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 e per L. 500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.11.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Edilizia scolastica).

     1. E' autorizzata per l'anno 1997 l'ulteriore spesa di L. 10.000.000.000 ad incremento della spesa di L. 9.000.000.000, già determinata dall'art. 5 della l.r. 4 marzo 1997, n. 6, per il piano d'intervento per l'adattamento ed il riadattamento di edifici scolastici di cui all'art. 3, primo comma, lett. b) della l.r. 6 giugno 1980, n. 70.

     2. All'onere di L. 10.000.000.000 di cui al primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.5.1.2.9731 dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.7.2.428 «Spese per opere di adattamento e riadattamento di edifici scolastici, per interventi urgenti per innovazione progettuale» è incrementata di L. 10.000.000.000.

 

     Art. 19. (Spese istruttorie a Finlombarda).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 23.085.295 per il rimborso a Finlombarda delle spese d'istruttoria per la gestione del fondo per la creazione d'imprese da parte dei giovani, ai sensi della l.r. 68/86, art. 4, comma 1.

     2. E' ridotta di L. 23.085.295 l'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 1 della l.r. 4 marzo 1997, n. 5 (Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999) e relativa al rifinanziamento dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 68/86 (capitolo 3.1.2.1.2252).

     3. All'onere di L. 23.085.295 di cui al comma 2 si provvede, per pari importo, di competenza e di cassa, con le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 20. (Cooperazione).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 2.000.000.000 per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennale ammortizzabili, nonché per la formazione di scorte, ai sensi della lett. a), del primo comma, dell'art. 7 della l.r. 7 agosto 1986, n. 32.

     2. L'autorizzazione disposta per il 1997 dall'art. 7, lett. f), della l.r. 27 giugno 1996, n. 14, sul capitolo di spesa 1.5.1.2.3356 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa trattamento rifiuti» è ridotta di L. 2.000.000.000.

     3. All'onere di L. 2.000.000.000 previsto dal primo comma si provvede mediante utilizzo delle somme resesi disponibili in seguito alla riduzione della spesa di cui al secondo comma.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Interventi in agricoltura e modifiche alla l.r. 30 novembre 1991, n. 31 ed alla l.r. 7 gennaio 1985, n. 4).

     1. Per gli interventi in agricoltura previsti dalle seguenti leggi è autorizzata per il 1997 la spesa complessiva di L. 69.500.000.000 e precisamente:

     a) L. 200.000.000 per le finalità di cui alla l.r. 20 aprile 1995, n. 28;

     b) L. 1.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 16, secondo comma, della l.r. 12 settembre 1986, n. 47;

     c) L. 1.500.000.000 per le finalità di cui alla l.r. 29 aprile 1995, n. 38;

     d) L. 1.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 3 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8;

     e) L. 2.900.000.000 per le finalità di cui all art. 24, terzo comma della l.r. 2 gennaio 1980, n. 4;

     f) L. 3.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 4 della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3;

     g) L. 50.986.000.000 per le finalità di cui all'art. 4, secondo comma, della l.r. 30 novembre 1991, n. 29;

     h) L. 2.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 2 della l.r 30 novembre 1991, n. 30; .

     i) L. 3.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 4 della l.r. 30 novembre 1991, n. 30;

     j) L. 500.000.000 per le finalità di cui all'art. 6 della l.r. 24 gennaio 1975, n. 19;

     k) L. 500.000.000 per le finalità di cui all'art. 3 della l.r. 25 novembre 1991, n. 22;

     l) L. 2.100.000.000 per le finalità di cui all'art. 39, quinto e settimo comma, della l.r. 26 novembre 1984, n. 59;

     m) L. 400.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, terzo comma, lett. a) della l.r. 12 settembre 1986, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

     n) L. 200.000.000 per le finalità di cui all'art. 1 della l.r. 2 settembre 1972, n. 30, come integrato dall'art. 4 della l.r. 31 agosto 1977, n. 47;

     o) L. 200.000.000 per le finalità di cui alla l.r. 20 ottobre 1972, n. 33;

     p) L. 14.000.000 per le finalità di cui all'art. 13, lett. c) della l.r. 3 febbraio 1983 n. 8.

     2. Le autorizzazioni disposte per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5 «Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999» sui seguenti capitoli di spesa sono ridotte per gli importi a fianco indicati.

     Capitolo 3.2.1.2.3425 «Contributi regionali per gli interventi previsti dal piano di miglioramento aziendale e del reddito per unità di lavoro» - L. 5.000.000.000;

     Capitolo 3.2.2.1.4243 «Spese per studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse generale della bonifica» - L. 170.000.000.

     Le autorizzazioni disposte per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 6 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999» sui seguenti capitoli di spesa sono ridotte per gli importi a fianco indicati:

     Capitolo 3.2.2.1.851 «Contributi ai comitati promotori di consorzi di bonifica e ai consorzi di bonifica in fase di riorganizzazione dei consorzi stessi» - L. 150.000.000;

     Capitolo 3.2.5.1.2022 «Spese per le operazioni di accertamento liquidazione e regolamento di usi civici» - L. 50.000.000.

     3. All'onere complessivo di L. 69.500.000.000 di cui al primo comma, si provvede per L. 12.926.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alla voce 3.2.1.2.9664 per L. 10.000.000.000 ed alla voce 3.2.5.2.9711 per L. 2.926.000.000, per L. 51.074.000.000 con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili in seguito al recupero di cui all'art. 6, per L. 5.370.000.000 mediante l'utilizzo delle risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione di spesa di cui al secondo comma e per L. 130.000.000 mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     5. [2].

     6. [3].

 

     Art. 22. (Divulgazione dei servizi di sviluppo agricolo).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 562.000.000 per l'informazione e la divulgazione dei servizi di sviluppo agricolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. c) della l.r. 12 settembre 1986 n. 47.

     2. Sono ridotte di L. 84.000.000 e di L. 478.000.000 le autorizzazioni di spesa disposte con l'art. 1 della l.r. 4 marzo 1997 n. 5 (Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999) e relative rispettivamente al rifinanziamento dell'art. 1 terzo comma lett. d) della l r. 12 settembre 1986, n. 47 (cap. 3.2.4.2.4322) e dell'art. 1 terzo comma lett. e) della l.r. 12 settembre 1986, n. 47 (cap. 3.2.4.2.4324).

     3. All'onere di L. 562.000.000, di cui al primo comma, si provvede, per pari importo, di competenza e di cassa, con le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 23. (Iniziativa comunitaria relativa al miglioramento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura Reg. CEE n. 867/90).

     1. Per l'attuazione degli interventi relativi al miglioramento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura di cui al Reg. CEE n. 867/90, obiettivo 5a, periodo 1995/1999, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1997, un cofinanziamento regionale di L. 50.000.000 ed altresì un'anticipazione regionale dei fondi statali di L. 1.024.000.000.

     2. All'onere di L. 1.074.000.000 di cui al primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 24. (Anticipazione regionale per l'attuazione degli interventi sull'obiettivo 5b).

     1. Per l'attuazione degli interventi del «Piano di sviluppo delle zone rurali obiettivo 5b» predisposto ai sensi del regolamento CEE del 20 luglio 1993, n. 2081, ed approvato con d.g.r. 28 marzo 1994, n. 5/50197, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, un'anticipazione regionale dei fondi statali di L. 4.000.000.000.

     2. All'onere di L. 4.000.000.000 di cui al primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 25. (Attuazione degli interventi di cui al reg. CEE n. 2328/91).

     1. Per l'attuazione degli interventi del «Piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - obiettivo 5a» predisposto ai sensi del Regolamento CEE n. 2328/91 e n. 2843/94, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1997 un'anticipazione regionale di fondi statali per L. 27.000.000.000 ed un'anticipazione regionale di fondi comunitari per L. 44.000.000.000.

     2. E' altresì autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 4.000.000.000 per il pagamento dell'indennità compensativa di cui agli artt. 63 e 65 della l.r. 19 novembre 1976, n. 51.

     3. All'onere complessivo di L. 75.000.000.000, di cui al primo e secondo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     4. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 26. (Piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli Reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93).

     1. Per l'attuazione degli interventi del Piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di cui ai Reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93 - obiettivo 5a, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, quale cofinanziamento regionale, la spesa in capitale di L. 4.000.000.000.

     2. All'onere di L. 4.000.000.000 di cui al primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     (Omissis).

 

     Art. 27. (Utilizzo dei fondi comunitari).

     1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, è istituito un Fondo per l'attivazione di interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari in aggiunta a quelli previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Unione Europea.

     2. La Giunta regionale destina le somme presenti nel Fondo al finanziamento di «Sottoprogrammi», «Assi» o «Misure» in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in considerazione del fatto che alcuni degli interventi programmati compresi nei documenti di programmazione vengano meno o si riducano nella loro entità.

     3. Le somme utilizzate per le finalità di cui sopra, e per le quali si sia ottenuto il rimborso da parte dell'Unione Europea o del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, sono riassegnate al medesimo capitolo. Per questo fine la struttura di monitoraggio sugli interventi comunitari tiene conto separatamente degli interventi finanziati con il capitolo in oggetto e dei rimborsi ottenuti.

     4. La Giunta Regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con propria deliberazione la gestione del Fondo per gli anni successivi al 1997.

     5. Alla determinazione dello stanziamento annuo del Fondo si provvede con legge di bilancio in relazione agli obiettivi ed alle disponibilità finanziarie dell'esercizio.

     5 bis. Sul fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In deroga alla legge regionale di contabilità si può provvedere, con deliberazione della Giunta, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dal fondo ed iscriverle in appositi nuovi capitoli o in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti. Le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978 [4].

     6. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi per l'esercizio finanziario 1997 è autorizzata la spesa di L. 5.500.000.000.

     7. All'onere di L. 5.500.000.000 di cui al sesto comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     8. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     9. In via transitoria per l'anno 1997 lo stanziamento in dotazione al Fondo è destinato al finanziamento degli interventi gestiti dalla Direzione Generale Agricoltura.

     10. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Lombardia all'attuazione, in materie riservate alla propria competenza, degli interventi previsti dai Regolamenti o dalle Direttive della Comunità Europea, viene istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario uno specifico Fondo la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di approvazione o di variazione dei bilanci stessi.

     11. La Giunta regionale autorizza l'utilizzo dei fondi per la partecipazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 10 [5].

     12. In deroga alla legge regionale di contabilità si può provvedere, con deliberazione della giunta, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dal Fondo ed iscriverle in appositi nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti.

     12 bis. Per garantire un adeguato supporto alla predisposizione degli interventi di cui al comma 10, la cui progettazione richiede il contributo di particolari professionalità specialistiche, è autorizzato il ricorso a forme di assistenza tecnica. Al finanziamento delle spese previste dal presente comma si provvede annualmente con legge di bilancio [6].

     13. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 5, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.5.3.2.4478 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea».

 

     Art. 28. (Riutilizzo delle somme restituite del fondo regionale per il finanziamento delle cooperative sociali).

     1. Al fine di poter utilizzare le somme restituite e gli interessi maturati sul fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali di cui alla l.r. 1 giugno 1993, n. 16, da accertare sul capitolo 3.4.3683, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. L'assunzione degli impegni sullo stanziamento di spese di cui al primo comma, è subordinata all'avvenuto accertamento di una stessa somma sul capitolo di entrata.

 

     Art. 29. (Liquidazione Comercati 2000 S.p.A.).

     1. La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alla società Comercati 2000 S.p.A., in liquidazione, un finanziamento di L. 4.000.000, necessario per chiudere la liquidazione in corso, a titolo di contributo a fondo perduto, salvo il rientro parziale o totale pro quota in sede di bilancio di liquidazione.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 4.000.000 di cui al primo comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 4, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.4.1.2.4428 «Contributo alla società Comercati 2000 S.p.A., in liquidazione, per le operazioni di liquidazione della società» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000.000.

 

     Art. 30. (Sviluppo delle imprese minori).

     1. Per le finalità della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa complessiva di L. 9.500.000.000 e precisamente:

     - L. 3.000.000.000 per contributi in capitale per il recupero di fabbricati dismessi, ai sensi dell'art. 2, lett. a);

     - L. 1.000.000.000 per contributi in capitale per lo sviluppo di strutture di servizio alle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 2, lett. b);

     - L. 1.000.000.000 per la valorizzazione delle risorse imprenditoriali, ai sensi dell'art. 2, lett. e);

     - L. 1.500.000.000 per contributi in capitale ad istituti di credito per la riduzione del tasso d'interesse, ai sensi dell'art. 2, lett. f);

     - L. 3.000.000.000 per contributi in capitale per l'integrazione dei fondi rischi di cooperative di garanzia, ai sensi dell'art. 9.

     2. Le autorizzazioni disposte per il 1997 dalla l.r. 29 aprile 1995, n. 35 sui seguenti capitoli di spesa sono ridotte per i seguenti importi:

     Capitolo 3.4.8.1.3754 «Contributi a soggetti pubblici e privati per l'elaborazione dei progetti di intervento di riconversione dell'industria bellica» - L. 1.500.000.000;

     Capitolo 3.4.6.2.3845 «Contributi in capitale per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate per il riadattamento di edifici produttivi dismessi e delle aree annesse nonché per la creazione e il potenziamento di infrastrutture e servizi destinati agli insediamenti produttivi» - L. 4.000.000.000.

     3. L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5, sul capitolo di spesa 3.4.7.2.4215 è ridotta di L. 1.000.000.000.

     4. All'onere di L. 9.500.000.000, di cui al primo comma, si provvede per L. 6.500.000.000 con le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo comma e per L. 3.000.000.000 con la riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 5.3.1.2.9721.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     6. Nell'ambito di ciascuno dei seguenti due gruppi di capitoli, istituiti con l.r. 16 dicembre 1996, n. 35, sono autorizzate variazioni compensative di fondi ai sensi dell'art. 36, comma settimo-quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni:

     1° gruppo: 3.4.6.2.4210, 3.4.7.2.4211, 3.4.7.2.4213, 3.4.8.2.4214, 3.4.8.2.4279;

     2° gruppo: 3.4.7.2.4212, 3.4.7.2.4215.

 

     Art. 31. (Partecipazione al patrimonio della «Fondazione Teatro alla Scala di Milano»).

     1. Per la partecipazione al patrimonio della «Fondazione Teatro alla Scala di Milano» è autorizzata per il 1997 la spesa di L. 9.000.000.000.

     2. Il contributo di cui all'art. 2 della l.r. 20 [7] agosto 1994, n. 23 non viene corrisposto per il 1997.

     3. Alla copertura finanziaria dell'onere previsto dal primo comma si provvede quanto a L. 5.000.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.3783 «Contributi di gestione all'Ente autonomo teatro "Alla Scala"» e quanto a L. 4.000.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 2.4.3.2.9646.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     (Omissis).

 

     Art. 32. (Norma transitoria alla l.r. 7 giugno 1980, n. 89).

     1. Per l'anno 1997, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della l.r. 7 giugno 1980, n. 89, il termine per l'invio delle domande da parte delle Pro-loco che intendano usufruire dei contributi regionali, è posticipato al 30 settembre 1997.

 

     Art. 33. (Artigianato).

     1. Per le finalità di cui all'art. 4, primo comma, lett. a) della l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa complessiva di L. 5.800.000.000 di cui:

     - L. 3.000.000.000 per l'alimentazione del fondo nazionale di rotazione per interventi finanziari;

     - L. 1.000.000.000 per la costituzione del fondo di garanzia;

     - L. 1.500.000.000 per la costituzione del fondo per l'abbattimento del tasso d'interesse.

     2. E' altresì autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b).

     3. Le autorizzazioni disposte per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5 «Rifinanziamenti di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999» sui seguenti capitoli di spesa sono ridotte per i seguenti importi:

     - 3.2.1.2.3425 «Contributi regionali per gli interventi previsti dal piano di miglioramento aziendale e del reddito per unità di lavoro» - L. 3.000.000.000;

     - 3.2.1.2.3186 «Contributi in capitale finanziati con risorse autonome per il miglioramento del bestiame» - L. 2.000.000.000.

     4. All'onere di L. 5.800.000.000 di cui al primo e secondo comma si provvede per L. 5.000.000.000 mediante l'utilizzo delle somme resesi disponibili a seguito alla riduzione di spesa di cui al terzo comma, per L. 500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e per L. 300.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 34. (Lavorazioni innovative nel tessile).

     1. Per la partecipazione al progetto «lavorazioni innovative nel tessile» nell'ambito del programma comunitario per la cooperazione interregionale e l'innovazione economica regionale di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2083/93 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 1.121.425.500.

     2. All'onere di L. 1.121.425.500 di cui al primo comma, si provvede per L. 1.073.672.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 3.4.7.2.9651 dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali e per L. 47.753.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 4, obiettivo 7 è istituito il capitolo 3.4.7.2.4461 «Spese per il cofinanziamento regionale del progetto lavorazioni innovative nel tessile - art. 10 FERS» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.121.425.500.

 

     Art. 35. (Azienda termale di Salice Terme).

     1. Per far fronte agli obblighi derivanti del trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali di cui all'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di L. 1.150.000.000 per obbligazioni pregresse relative allo stabilimento di Salice Terme.

     2. All'onere di cui al primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese dei bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 4, obiettivo 9, è istituito il capitolo 3.4.9.1.4462 «Obbligazioni pregresse derivanti dal trasferimento alla competenza regionale dello stabilimento di Salice Terme» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.150.000.000.

 

     Art. 36. (Comitati tecnici e gruppi di lavoro).

     1. [8].

     2. [9].

 

     Art. 37. (Programma Ecos Ouverture).

     1. Per la partecipazione al progetto Envibase nell'ambito del programma comunitario Ecos-Ouverture facente parte delle azioni innovative di cui all'art. 10 del reg. FERS (CEE) n. 2083/93 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 77.889.000.

     2. All'onere di L. 77.889.000 di cui al primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.3.3.1.9112 dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 1, obiettivo 1, parte 2, è istituito il capitolo 4.1.1.2.4463 «Spese per il cofinanziamento regionale del Programma Ecos Ouverture - progetto Envibase» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 77.889.000.

 

     Art. 38. (Classificazione delle strade e promozione della sicurezza stradale).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa complessiva di L. 600.000.000 di cui:

     a) 200.000.000 per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 28 aprile 1995, n. 33;

     b) 400.000.000 per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 13 febbraio 1990, n. 9.

     2. L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5, sul capitolo di spesa 4.2.5.2.837, è ridotta di L. 400.000.000.

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 600.000.000 di cui al primo comma si fa fronte per L. 400.000.000, mediante utilizzo delle risorse liberatesi in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma e per L. 200.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 39. (Smaltimento rifiuti).

     1. In relazione a quanto previsto dal quarto comma, lett. f), dell'art. 7 e dell'art. 7 bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, così come modificata dalla l.r. 10 settembre 1984, n. 54, è autorizzata l'iscrizione, negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, delle somme derivanti dall'escussione di garanzie finanziarie prestate da privati per l'attività di smaltimento rifiuti da reimpiegare per la bonifica ed il ripristino, nonché il risarcimento di danni derivanti all'ambiente.

     2. In relazione a quanto disposto dal presente articolo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 40. (Incarichi di consulenza per la prevenzione di rischi industriali).

     1. Per l'affidamento di incarichi di consulenza specialistica a supporto del servizio di prevenzione del rischio industriale, di cui alla l.r. 10 maggio 1990, n. 50, art. 4, secondo comma, lett. d), aggiunta dall'art. 1 della l.r. 16 settembre 1996, n. 30, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 750.000.000.

     2. All'onere di L. 750.000.000 di cui al primo comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.1928 «Contributi a comuni e loro consorzi per interventi di emergenza per l'approvvigionamento idrico» per L. 250.000.000 e del capitolo 4.3.9.1.1666 «Contributi per la gestione e la pianificazione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché dei parchi di cintura metropolitana» per L. 500.000.000, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 41. (Quota provinciale del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

     1. Per la devoluzione alle province della quota loro spettante per il 1996 del tributo regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come previsto dall'art. 3, ventisettesimo comma della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 5.000.000.000.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 si provvede mediante utilizzo per pari importo delle maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili per il 1997 a seguito del recupero di cui al precedente art. 6.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 3, obiettivo 1, parte 1, è istituito il capitolo 1.3.1.1.4429 «Quota del tributo speciale per il deposito in discarica da attribuire alle province per il 1996» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 42. (Obbligazioni pregresse Piano Lambro).

     1. A seguito della deliberazione CIPE del 13 marzo 1996 che revoca, così come proposto dalla regione Lombardia (documento regionale di programma attuativo del Programma di tutela ambientale 1994-96), tra gli altri, i finanziamenti di tre interventi di tutela ambientale nella regione, riferiti alle unità mobili di potabilizzazione, al fabbisogno di personale ed al progetto di informazione ed educazione ambientale per un totale di L. 7.000.000.000 sui fondi per interventi urgenti di salvaguardia ambientale messi a disposizione dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 (Finanziaria 88) ed in considerazione che L. 1.800.000.000 sono già stati impegnati ed erogati per L. 1.200.000.000 con d.g.r. 8641 del 7 maggio 1991, per L. 300.000.000 con d.g.r. 12433 del 1 agosto 1991 e per L. 300.000.000 con d.g.r. 3782 del 14 dicembre 1990, è autorizzata la spesa di L. 1.800.000.000 a fronte delle obbligazioni di cui sopra.

     2. All'onere di L. 1.800.000.000 di cui al primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.3.2.2.9649 dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 43. (Contributi della regione autonoma Trentino Alto Adige).

     1. Per il ripristino dell'edificio comunale sito nel comune di Montesegale (Pavia), danneggiato dagli eventi alluvionali del novembre 1994, è autorizzata per il 1997 la spesa di L. 17.563.864.

     2. All'onere finanziario, conseguente a quanto disposto dal primo comma, si provvede con l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'assegnazione di L. 17.563.864 disposta, per la medesima finalità di cui al primo comma, della l.r. 20 ottobre 1995 n. 8 «Concessione di un contributo di lire cinquecento-milioni per interventi finanziari in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi del novembre 1994» e dalla relativa deliberazione di impegno n. 2598 del 23 dicembre 1996 della regione autonoma Trentino Alto Adige.

     3. In conseguenza a quanto disposto dal primo e secondo comma al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 44. (Oneri pregressi e interessi da ritardato pagamento).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa complessiva di L. 1.013.035.480 di cui:

     a) L. 500.000.000 per interessi di ritardato pagamento di lavori già effettuati e relativi agli interventi eseguiti in Valtellina in seguito alle calamità del 1987, ai sensi delle leggi 470/87 e 159/88;

     b) L. 13.035.480 per gli oneri relativi ad obbligazioni pregresse conseguenti all'alluvione del maggio 1983 in provincia di Sondrio, ai sensi della l.r. 56/83;

     c) L. 500.000.000 per interessi di mora da ritardati pagamenti relativi all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio interurbano di linea, ai sensi delle ll.rr. 12/88 e 46/93.

     2. All'onere di L. 1.013.035.480 di cui al primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei seguenti capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

     - capitolo 1.2.11.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti»; ridotto di L. 113.035.480;

     - capitolo 5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi»; ridotto di L. 900.000.000.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 45. (Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali).

     1. E' autorizzata per l'anno 1997 l'ulteriore spesa di L. 7.000.000.000, ad incremento della spesa di L. 10.000.000.000, già determinata (ex art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni) dall'art. 5 della l.r. 4 marzo 1997, n. 6, per l'esecuzione delle opere pubbliche nei comuni colpiti da alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali, di cui agli artt. 10 e 11 della l.r. 14 agosto 1973, n. 34, come integrata dall'art. 2, primo comma, lett. g) della l.r. 10 giugno 1981, n. 31.

     2. L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5 sul capitolo di spesa 4.4.1.2.863 è ridotta di L. 4.000.000.000.

     3. All'onere di L. 7.000.000.000 di cui al primo comma si provvede:

     a) quanto a L. 4.000.000.000 con l'utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente secondo comma;

     b) quanto a L. 3.000.000.000 con gli stanziamenti di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.4.4.2.9691 per L. 1.000.000.000, alla voce 4.4.6.2.9696 per L. 1.000.000.000 ed alla voce 5.3.1.2.9721 per L. 1.000.000.000.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 46. (Ospedali da campo).

     1. Per le finalità previste dall'art. 28 bis della l.r. 12 maggio 1990 n. 54, aggiunto dall'art. 1 della l.r. 5 agosto 1996, n. 18 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa complessiva di L. 100.000.000.

     2. All'onere di L. 100.000.000 di competenza e di cassa di cui al primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997-1999, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 5.3.1.2.9721 dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997-1999 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.2.4192 «Spese per la realizzazione di ospedali da campo» è incrementata di L. 100.000.000.

 

     Art. 47. (Edilizia residenziale).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 15 dicembre 1993, n. 39, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997, le seguenti spese:

     - L. 2.000.000.000 ai sensi della lett. b);

     - L. 2.000.000.000 ai sensi della lett. c).

     2. All'onere di L. 4.000.000.000 si provvede con le maggiori risorse di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente art. 6.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 48. (Centro nivometereologico di Bormio).

     1. Per le attività regionali di protezione civile previste dagli artt. 2 e 3 della l.r. 12 maggio 1990, n. 54, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 88.000.000.

     2. All'onere di L. 88.000.000 di cui al primo comma, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, è istituito il capitolo 4.4.6.1.4432 «Spese per i corsi di preparazione, di aggiornamento e per la gestione dei rilevatori dei dati delle stazioni nivometeorologiche del Centro nivometeorologico di Bormio» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 88.000.000.

 

     Art. 49. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Modifica l'art. 4, comma 1, della L.R. 30 novembre 1991, n. 31.

[3] Modifica l'art. 2, comma 5, della L.R. 7 gennaio 1985, n. 4.

[4] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12.

[5] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[6] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[7] Come da errata corrige pubblicata a pag. 835 del B.U 14 aprile 1998, n. 15.

[8] Sostituisce l'art. 18, comma 3, della L.R. 20 marzo 1980, n. 32.

[9] Aggiunge il comma 7 all'art. 17 della L.R. 7 giugno 1980, n. 94.