§ 5.2.b - L.R. 10 giugno 1981, n. 31.
Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:10/06/1981
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Spese di funzionamento relative all’assetto istituzionale e organizzativo.
Art. 2.  Determinazione annuale di spese continuative e ricorrenti.
Art. 3.  Lavori pubblici.
Art. 4.  Azienda regionale delle foreste.
Art. 5.  Modifiche alle modalità di estinzione dei titoli di spesa.
Art. 6.  Educazione permanente.
Art. 7.  Residui perenti in annualità.
Art. 8.  Agricoltura.
Art. 9.  Assistenza.
Art. 10.  Ecologia.
Art. 11. 
Art. 12.  Formazione professionale.
Art. 13.  Formazione professionale.
Art. 14.  Formazione professionale.
Art. 15. 
Art. 16.  Formazione professionale.
Art. 17.  Diritto allo studio.
Art. 18.  Diritto allo studio.
Art. 19.  Assistenza.
Art. 20.  Assistenza.
Art. 21.  Organico regionale.
Art. 22.  Sanità.
Art. 23.  Agricoltura.
Art. 24.  Agricoltura.
Art. 25.  Clausola d’urgenza.


§ 5.2.b - L.R. 10 giugno 1981, n. 31. [1]

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

(B.U. 13 giugno 1981, n. 23 - S.O. n. 1)

 

Titolo I

NORME DI RIORDINO DI LEGGI REGIONALI

 

Art. 1. Spese di funzionamento relative all’assetto istituzionale e organizzativo.

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981 gli stanziamenti per le spese correnti di funzionamento, previste da norme legislative vigenti e attinenti agli organi istituzionali della regione, nonché al funzionamento dei servizi e degli uffici del consiglio e della giunta regionale, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, sono determinati in sede di bilancio in relazione al fabbisogno stimato per l’esercizio.

 

     Art. 2. Determinazione annuale di spese continuative e ricorrenti.

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981 la determinazione annuale delle seguenti spese continuative e ricorrenti è effettuata con leggi di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 22, 1º comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34:

A) I.R.E.R.

contributo della regione per le spese di gestione dell’istituto regionale di ricerca di cui all’art. 2, 1º comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 57 ;

B) [Abrogata]

C) SANITÀ

spesa per la concessione di contributi ad integrazione del fondo statale destinato alla liquidazione dei compensi e rimborsi ai veterinari incaricati degli interventi di bonifica sanitaria e profilassi di cui all’art. 1 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 60 , modificato ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 55 ;

D) SPORT

spesa per contributi ad enti ed associazioni di propaganda sportiva per la realizzazione di iniziative e manifestazioni particolarmente significative, di cui all’art. 9 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 ;

E) CULTURA

a) [Abrogata]

b) spesa per gli interventi in materia di musei di enti locali o di interesse locale di cui agli articoli 12, 13, II comma, e 14 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 ;

c) spesa per la concessione dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale di cui all’art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 58 ;

d) spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione dell’Ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano, di cui all’art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 ;

e) spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione del Centro Teatrale Bresciano, di cui all’art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1979, n. 10 ;

F) TURISMO

spesa per l’attuazione del programma di interventi diretti alla promozione del movimento turistico nella regione, di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 28 ;

G) LAVORI PUBBLICI

a) pesa per gli interventi nei comuni colpiti da alluvioni, piene, frane e altre calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 ;

b) spesa per la manutenzione delle opere idrauliche di cui all’art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 ;

H) FORESTE

a) spese per la manutenzione delle opere di bonifica ed idraulico-agrario-forestale nonché lavori di proprio intervento a carattere idraulico-agrario-forestale conseguenti a calamità naturali nei territori montani di cui all’art. 3, 1º comma, e secondo comma, punto 2 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 ;

b) spese per la formazione e l’aggiornamento del catasto forestale, per la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico, per interventi e iniziative di assistenza e propaganda, istruzione e ricerca di cui agli articoli 1 e 6 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 ;

c) spesa per interventi contro i parassiti delle piante forestali di cui all’art. 1, ultimo comma, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 ;

d) spese relative agli indennizzi per l’occupazione temporanea dei terreni soggetti a rimboschimento od a sistemazione idraulico-forestale di cui all’art. 3 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 ;

e) spesa per la compilazione dei piani pluriennali di assestamento e miglioramento silvo-pastorale di cui all’art. 19, IV comma, e 20 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 .

 

     Art. 3. Lavori pubblici.

1. [Abrogato]

2. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981, la determinazione della spesa di cui al comma precedente è effettuata con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 22, 1º comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .

 

     Art. 4. Azienda regionale delle foreste.

1. Le funzioni amministrative e di spesa attinenti la coltura, il potenziamento e l’acquisto di mezzi tecnici per vivai forestali, la fornitura gratuita di piantine e la gestione e manutenzione del demanio forestale regionale, di cui all’art. 3, II comma, punto I, ed art. 9 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8 sono svolte, a decorrere dall’esercizio finanziario 1981, dall’azienda regionale delle foreste, ai sensi dell’art. 2 punti a) ed e) della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 4 .

 

     Art. 5. Modifiche alle modalità di estinzione dei titoli di spesa.

1. Alla lettera c), del I comma, articolo 68 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 le parole “ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall'Istituto Bancario presso il quale è stato effettuato il versamento” sono sostituite dalle seguenti “e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l’avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo”.

2. All’articolo 68 della citata legge regionale n. 34/78, integrata dall’articolo 5 della legge 6 giugno 1980, n. 74, è aggiunto il seguente comma:

“Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a) alla data dell’effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente I comma;

b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previsti dalla lettera c) e dalle lettere d), ed e) del I comma nonché dal III comma del presente articolo;

c) alla data dell’inizio da parte del tesoriere della procedura per la esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente I comma. Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest’ultima data”.

 

     Art. 6. Educazione permanente.

1. Gli interventi relativi all’educazione permanente degli adulti ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , continuano ad essere disciplinati, fino a quando non saranno emanate dalla regione disposizioni organiche in materia, dagli articoli 7 e 8, 6º e 7º comma, della legge regionale 29 gennaio 1979, n. 23 .

 

     Art. 7. Residui perenti in annualità.

1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria relativa a contributi in annualità concessi dalla regione in conformità a leggi regionali e statali, anteriormente all’esercizio 1978, non si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 1981 le riduzioni dei limiti di impegno già disposte dagli articoli 42 e 45 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 73 .

 

     Art. 8. Agricoltura.

1. La giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’attività svolta dall’istituto di incremento ippico e dall’ente motori agricoli, soppressi e trasferiti alla regione ai sensi del D.L. 18 agosto 1978, n. 481 , convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. Alla determinazione della spesa si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 1981, con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 22, 1º comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .

 

     Art. 9. Assistenza.

1. Sono abrogate le lettere b) e c) dell’art. 2, I comma della legge regionale 1 dicembre 1973, n. 50.

2. [Abrogato]

 

     Art. 10. Ecologia.

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 4, 1º comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 che autorizza le regioni ad impiegare per il rilevamento dei dati e per la predisposizione del piano regionale di risanamento delle acque i contributi statali concessi dal ministero dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, contributi ammontanti per la regione Lombardia in L. 2.377.425.850 per gli anni 1979 e 1980, l’autorizzazione di spesa di L. 2.700 milioni per il biennio 1981-82 disposta ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99 e ridotta di L. 2.300 milioni.

 

Titolo II

NORME RELATIVE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 11.

     [Abrogato]

 

     Art. 12. Formazione professionale.

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e dall’art. 18, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , che prevedono interventi di riqualificazione professionale conseguente ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale, e consentono il finanziamento di programmi speciali o specifici predisposti dalla regione e da inoltrarsi al ministero del lavoro e previdenza sociale è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 1981, la determinazione con la legge di approvazione del bilancio della spesa connessa all’attuazione dei predetti programmi al cui finanziamento si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle predette leggi.

2. La legge di approvazione del bilancio determina altresì la dotazione finanziaria dei seguenti capitoli:

A) Stato di previsione delle entrate

- capitolo 2.3.847 "Assegnazione dello Stato alla regione per l’attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675";

B) Stato di previsione delle spese

- capitolo 2.3.2.4.1.848 "Spese per l’attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675". 3. L’assunzione degli impegni su detto capitolo di spesa è subordinata all’avvenuto accertamento di una somma di pari importo sul capitolo 2.3.847 dello stato di previsione delle entrate, sulla base dei decreti ministeriali con i quali è deliberata la concessione dei finanziamenti dei programmi di cui al I comma.

4. Le somme non accertate al termine dei singoli esercizi sul capitolo 2.3.847 costituiscono minore entrata.

5. Le eventuali somme non impegnate sul capitolo 2.3.2.4.1.848 al termine dei singoli esercizi costituiscono economia di spesa; dette somme sono reiscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio successivo a norma dell’art. 50, 2º comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 , per un importo pari alla differenza tra la somma accertata al capitolo 2.3.847 e la somma impegnata al predetto capitolo 2.3.2.4.1.848.

6. Per la predisposizione e attuazione da parte della regione dei programmi di riqualificazione di cui al I comma si applica quanto disposto dall’art. 20 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 .

 

     Art. 13. Formazione professionale.

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , che regolamentano le modalità di presentazione e di finanziamento dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dalle regioni, e da inoltrarsi ai competenti organi della CEE, è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 1981, la determinazione con la legge di approvazione del bilancio della spesa connessa all’attuazione dei predetti progetti, nonché della dotazione finanziaria dei capitoli sottorichiamati, determinazione da assumersi in relazione alla delibera annuale del CIPE di cui all’art. 24, II comma della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ;

A) Stato di previsione delle entrate

- capitolo 2.3.218, "Contributi del Fondo Sociale Europeo destinati al finanziamento di progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego ai sensi della decisione del consiglio della CEE, n. 71/66 e successive modificazioni";

- capitolo 2.3.1021, "Assegnazioni da parte dello Stato di quota del fondo di rotazione di cui all’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 istituito per favorire il finanziamento da parte del fondo sociale europeo di progetti di formazione professionale".

B) Stati di previsione delle spese

- capitolo 2.3.2.4.1.460, "Spese per l’organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziate con i contributi del fondo sociale europeo di cui alla decisione del consiglio della CEE n. 71/66 e successive modificazioni";

- capitolo 2.3.2.4.1.1022, "Spese per l’organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziate con assegnazioni dello Stato, di quota del fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 ". 2. L’assunzione degli impegni su detti capitoli di spesa è subordinata all’avvenuto accertamento di somme, di pari importo, sui relativi capitoli di entrata, sulla base degli atti con i quali è deliberata la concessione dei finanziamenti dei progetti di cui al I comma.

3. Le somme che al termine dei singoli esercizi risultano non accertate sui capitoli 2.3.218 e 2.3.1021 costituiscono minore entrata.

4. Le eventuali somme non impegnate sui capitoli 2.3.2.4.1.460 e 2.3.2.4.1.1022 al termine dei singoli esercizi costituiscono economia di spesa; dette somme, sono reiscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio successivo a norma dell’art. 50, 2º comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 , per un importo pari alla differenza tra le somme accertate ai capitoli 2.3.218 e 2.3.1021 e le somme non impegnate ai predetti capitoli 2.3.2.4.1.460 e 2.3.2.4.1.1022.

5. Per la predisposizione e attuazione da parte della regione dei progetti di formazione di cui al I comma si applica quanto disposto dall’art. 20 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 .

 

     Art. 14. Formazione professionale.

1. Le somme restituite dagli enti di formazione professionale e dalle imprese ai sensi e nella modalità prevista dall’art. 26, II comma della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 , in quanto non utilizzate e accertate in sede di rendicontazione finale, affluiscono quale entrata al bilancio della regione al capitolo 3.4.1247 istituito ai sensi del presente articolo. La giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle entrate di cui al comma precedente, a disporre a favore degli enti convenzionati gestori di attività di formazione professionale il rimborso dei maggiori oneri determinati dall’applicazione delle convenzioni e accertati in sede di revisione finale dei rendiconti predisposti a norma dell’art. 26 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 .

2. Dette spese sono poste a carico del capitolo 1.3.2.3.1.1267 istituito ai sensi del presente articolo.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981, la determinazione della spesa di cui al precedente II comma e effettuata con la legge di approvazione dei bilanci dei singoli esercizi, in relazione alle entrate relative alla restituzione delle somme di cui al precedente I comma.

4. Le somme non accertate sul capitolo 3.4.1247 o non impegnate sul capitolo 1.3.2.3.1.1267 al termine dei singoli esercizi finanziari costituiscono rispettivamente minore entrata o economia di spesa.

5. In relazione a quanto disposto dal precedente IV comma, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono istituiti i seguenti capitoli:

 

A) Stato di previsione delle entrate

- capitolo 3.4.1247 "Restituzione da parte dei soggetti convenzionati con la regione per la realizzazione di attività di formazione professionale delle somme non utilizzate, ai sensi del II comma dell’art. 26 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 ";

B) Stato di previsione delle spese

- capitolo 1.3.2.3.1.1267 "Rimborso agli enti convenzionati gestori di attività di formazione professionale degli oneri aggiuntivi determinati dall’applicazione delle convenzioni accertati in sede di revisione finale dei rendiconti".

 

     Art. 15.

     [Abrogato]

 

     Art. 16. Formazione professionale.

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 59 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, modificato ai sensi del precedente articolo, è autorizzata l’iscrizione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali relativi all’esercizio 1981 e successivi dei seguenti capitoli:

 

A) Stato di previsione delle entrate, titolo 3, categoria 4:

- capitolo 3.4.1248 "Proventi derivanti da servizi resi dai centri di formazione professionale dipendenti dalla regione, da vendite autorizzate di beni e da contributi";

B) Stato di previsione delle spese, parte I, ambito 3, settore 2, obiettivo 2, attività 2;

- capitolo 1.3.2.2.2.1249 "Quota integrativa delle assegnazioni disposte da parte della regione a favore dei centri da essa dipendenti per iniziative di formazione professionale, in relazione ai proventi da essi acquisiti derivanti da servizi, vendite autorizzate di beni e da contributi". 2. La spesa connessa alla riassegnazione di somme ai centri di formazione professionale dipendenti dalla regione, di cui al II comma dell’art. 59 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, sarà determinata a decorrere dall’esercizio finanziario 1981 con la legge di approvazione dei singoli bilanci, in relazione alle entrate rimesse al tesoriere regionale in conformità all’art. 59, I comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 .

3. L’assunzione degli impegni sul capitolo 1.3.2.2.2.1249 può essere disposta nei limiti delle somme accertate sul capitolo 3.4.1248.

4. Le somme non accertate o non impegnate sui predetti capitoli al termine dei singoli esercizi costituiscono rispettivamente minore entrata o economia di spesa.
 

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL BILANCIO 1981

 

     Art. 17. Diritto allo studio.

1. La norma di cui al 3º comma dell’art. 15 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 1982.

2. Per l’anno 1981 le attività previste dall’art. 11 lett. c) della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 sono incluse nel programma operativo di cui all’art. 13 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15.

 

     Art. 18. Diritto allo studio.

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16, 2º comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, non si applicano, per l’anno 1981, le norme relative alla concessione ai comuni dei contributi finalizzati all’esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 previste dal titolo II della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31.

2. Per il predetto anno 1981 la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad assegnare a ciascun comune la somma dei contributi loro concessi per le finalità di cui al precedente comma a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980, incrementata di una percentuale pari all’incremento dei trasferimenti statali a favore della regione di cui all’art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 per il medesimo anno, ad esclusione dei contributi concessi ai comuni per l’attuazione degli interventi regionali complementari di cui all’art. 12 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 , ovvero per il soddisfacimento di esigenze straordinarie di cui al 4º comma dell’art. 14 della predetta legge regionale.

3. Per l’attuazione per l’anno 1981 degli interventi regionali complementari e per la concessione ai comuni dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali esigenze straordinarie sopravvenute nel corso dell’anno si applicano rispettivamente le norme di cui all’art. 12 e all’art. 14, III e IV comma, della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31. Alla determinazione della spesa per l’anno 1981 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio per il medesimo esercizio.

 

     Art. 19. Assistenza.

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16, secondo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, la spesa attinente le funzioni assistenziali già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni dell’art. 25 del D.P.R. 616, e regolamentate dall’art. 1 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 45 già determinata per l’anno 1980 in L. 12.510 milioni, è incrementata per l’anno 1981 di una percentuale pari all’incremento dei trasferimenti statali a favore della regione di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per il medesimo anno.

2. Limitatamente all’anno 1981, e in deroga a quanto previsto dall’art. 1 della predetta legge regionale 25 agosto 1979, n. 45 , i contributi ai comuni sono concessi con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 20. Assistenza.

1. Sino all’approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni assistenziali già esercitate dagli enti nazionali disciolti di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , i trasferimenti finanziari a favore degli enti locali volti ad assicurare la continuità delle prestazioni già rese dagli stessi enti nazionali disciolti sono assicurati mediante l’utilizzo delle assegnazioni statali disposte ai sensi del D.L. 18 agosto 1978, n. 481 , convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. I trasferimenti, laddove rivolti a consentire da parte dei comuni la tempestiva erogazione di prestazioni economiche, ricorrenti o saltuarie, a favore dei singoli aventi titolo in base alle normative vigenti presso gli enti disciolti, ovvero a favorire la continuità di gestione delle strutture di ricovero acquisite dalla regione, sono disposti ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. 616/77 con deliberazioni della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare in misura pari alle somme effettivamente sostenute, quali risultanti dai rendiconti periodicamente rassegnati dai comuni.

3. Alla giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, spetta altresì adottare, sino alla approvazione della citata legge di riordino, i provvedimenti di aggiornamento delle modalità, di gestione delle strutture, nonché di svolgimento dei servizi assistenziali affidati agli enti locali.

 

     Art. 21. Organico regionale.

1. Limitatamente all’anno 1981, e in deroga a quanto previsto dall’art. 3, III comma, della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 , la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla copertura esclusivamente di un numero di posti non superiore al 65% di quelli vacanti, alla data del 31 ottobre 1980, del proprio ruolo organico – Amministrazione generale – determinato dall’art. 56 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 .

2. Le disposizioni di cui al IV comma dell’art. 24 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, non trovano comunque applicazione per i posti vacanti al 31 ottobre 1980, e per i quali non si fa luogo a copertura nell’anno 1981 in conseguenza di quanto disposto dal comma precedente del presente articolo.

 

     Art. 22. Sanità.

1. Limitatamente all’esercizio finanziario 1981 non si applicano le norme di cui al titolo I della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 .

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, in relazione alle modalità di trasferimento delle funzioni alle unità socio sanitarie locali, le assegnazioni per spese correnti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario e le spese correnti per interventi diretti nel settore sanitario medesimo; tali somme sono calcolate, per le spese ospedaliere in applicazione della L.R. 15 gennaio 1975, n. 6 e successive modificazioni e per le altre spese sulla base della spesa storica risultante dal consuntivo dell’esercizio 1980, rivalutata nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario regionale.

3. La giunta regionale è altresì autorizzata a corrispondere acconti trimestrali in misura non superiore ad un quarto dell’assegnazione prevista.

4. La giunta regionale è tenuta a predisporre trimestralmente ed a comunicare al consiglio regionale il rendiconto finanziario delle somme impegnate.

5. La legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 determinerà le quote correnti del fondo sanitario spettante alla regione Lombardia destinate al finanziamento degli enti di cui al precedente secondo comma, nonché alle spese degli interventi diretti.

 

     Art. 23. Agricoltura.

1. In relazione a quanto disposto dagli artt. 47, 50, 52, 57, 60, 64 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, è approvata la tabella A annessa alla presente legge, attestante le modalità di finanziamento delle singole spese autorizzate dal titolo III della predetta legge regionale, e che indica, in relazione alla spesa globale autorizzata di L. 65.426 milioni, la seguente copertura finanziaria globale:

- assegnazione statale relativa alla legge 984/77 anno 1979, attività generali settori forestazione, terreni collinari e montani, ortoflorofrutticoltura, zootecnia, vitivinicoltura, colture mediterranee: 6.106 milioni;

- assegnazione statale relativa alla legge 984/77 anno 1980 attività generali: 16.336 milioni;

- assegnazione statale relativa alla legge 984/77 anno 1980 settore irrigazione: 11.567 milioni;

- assegnazione statale relativa alla legge 984/77 anno 1980 programma coordinato semi e piantine: 49 milioni;

- assegnazione statale relativa alla legge 403/77 anno 1979: 14.286 milioni;

- assegnazione statale relativa alla legge 403/77 anno 1980: 14.272 milioni;

- impiego risorse proprie bilancio regionale anno 1981: 2.810 milioni.

 

     Art. 24. Agricoltura.

1. È autorizzata, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e in relazione al precedente articolo, l’iscrizione dello stato di previsione delle entrate del bilancio 1981 della voce "Quote di economia dell’esercizio precedente destinate al finanziamento di spese iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34", con la dotazione finanziaria di competenza di L. 20.392 milioni, in relazione alle assegnazioni statali di L. 14.286 milioni relative alla legge 1 luglio 1977, n. 403 anno 1979 – e di L. 6.106 milioni relative alla legge 27 dicembre 1977, n. 984– anno 1979 – attività generali.

2. Dette assegnazioni sono state iscritte, con delibera della giunta regionale n. 2/33351 in data 14 luglio 1980, nello stato di previsione delle entrate del bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 2.2.237 e 2.2.766, e sono state poste, ai sensi della predetta deliberazione, ad incremento del capitolo 2.5.2.1.2.670 "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo – fondo ex art. 9".

3. I provvedimenti di cui all’art. 67 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assunti dalla giunta, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 25. Clausola d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 15 marzo 2016, n. 4.