§ 4.2.5 - L.R. 19 gennaio 1973, n. 6.
Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:19/01/1973
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 4.2.5 - L.R. 19 gennaio 1973, n. 6. [1]

Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili.

(B.U. 24 gennaio 1974, n. 4).

 

Art. 1.

     1. La regione provvede ad eseguire e mantenere a propria cura e spese le opere idrauliche dichiarate di 4ª e 5ª categoria ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle non classificate in base a detta legge.

     2. La regione è autorizzata a sostituirsi alle amministrazioni provinciali e comunali e ad altri enti negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza previsti dalla predetta legge 25 luglio 1904 n. 523, nei casi in cui non intendano esercitare tali adempimenti e facoltà.

     3. Le opere idrauliche concernono:

     1) la sostituzione dell'alveo ed il contenimento dei fiumi, torrenti, grandi colatori ed importanti corsi d'acqua;

     2) manufatti di qualsiasi tipo a difesa di abitati contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

     4. Sono escluse le opere ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetti la conservazione di un ponte o di una strada pubblica ordinaria o ferrata. Dette opere si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

     4 bis. Al fine di consentire la riqualificazione del sistema dei navigli e dei corsi d’acqua lombardi, oltre agli interventi previsti dalla presente legge la Regione attua direttamente o tramite finanziamenti a soggetti pubblici quelli finalizzati alla salvaguardia dei manufatti e alla rinaturalizzazione delle aree connesse [2].

 

     Art. 2.

     1. Alle spese occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 si provvede, annualmente, con apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza.

     2. Limitatamente agli anni 1972 e 1973 la spesa occorrente per le opere di cui al predetto articolo è fissata rispettivamente nel limite di L. 200.000.000 e 500 milioni.

     3. Le somme non impiegate nell'esercizio 1972 saranno utilizzate nell'esercizio successivo.

 

     Art. 3.

     La regione provvede ad ammodernare, completare, ristabilire e mantenere le opere afferenti i porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, e le vie navigabili di 2ª, 3ª e 4ª classe [3].

     La regione è autorizzata a sostituirsi alle amministrazioni provinciali e comunali e ad altri enti negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza previsti dal R.D. 2 aprile 1885 n. 3095, modificato con D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, e R.D. 14 luglio 1904, n. 542, modificato con il R.D. 12 luglio 1912 n. 974, nei casi in cui non intendano esercitare tali adempimenti e facoltà.

     Al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le vie navigabili, la Regione provvede altresì ad assicurare la promozione della navigazione interna e a garantire la sicurezza e la vigilanza [4].

     La Regione realizza gli interventi di cui ai commi precedenti anche tramite gli enti locali, loro gestioni associate o aziende dipendenti ai sensi del d.lgs. 267/2000 [5].

 

     Art. 4.

     1. Alle spese occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 si provvede, annualmente, con apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza.

     2. Limitatamente agli anni 1972 e 1973 la spesa occorrente per le opere di cui al predetto art. 3 è fissata rispettivamente nel limite di L. 100 e 300 milioni.

     3. Le somme non impegnate nell'esercizio 1972 saranno utilizzate nell'esercizio successivo.

 

     Art. 5.

     1. Il presidente della giunta o l'assessore ai LL.PP. ed ai trasporti, se delegato, approva i progetti e gli atti di gestione di tutte le opere e forniture e trasmette alla commissione consiliare competente elenco motivato degli interventi approvati.

 

     Art. 6.

     1. In attesa dell'emanazione della normativa regionale in materia i lavori vengono progettati ed eseguiti a cura dei competenti uffici regionali del genio civile.

 

     Art. 7.

     1. L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità.

 

     Art. 8.

     1. Alla spesa complessiva di L. 300.000.000 a carico del bilancio regionale 1972, prevista dagli artt. 1 e 3 della presente legge, si fa fronte con riduzione per altrettanta somma delle disponibilità residue esistenti sul cap. 170-D «Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» iscritto nel bilancio di previsione regionale 1972.

     2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Le somme eventualmente non impiegate nell'esercizio 1972 potranno essere utilizzate nell'esercizio 1973.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[3] Comma sostituito dalla L.R. 28 dicembre 1974, n. 66 e successivamente dalla L.R. 10 giugno 1981, n. 31.

[4] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.