§ 1.7.21 - L.R. 16 marzo 1981, n. 15.
Disciplina del sistema informativo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/03/1981
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità del sistema informativo regionale.
Art. 2.  Strutture del sistema informativo regionale.
Art. 3.  Modalità di gestione del sistema informativo regionale.
Art. 4.  Programmazione del sistema informativo.
Art. 5.  Programmi operativi annuali.
Art. 6.  Attuazione dei programmi operativi.
Art. 7.  Interventi per lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi a livello locale.
Art. 8.  Consulta per il coordinamento delle iniziative interessanti il sistema informativo regionale.
Art. 9.  Segreto d'ufficio.
Art. 10.  Accesso ai dati del sistema informativo regionale.
Art. 11.  Partecipazione della regione alla «Lombardia informatica S.p.A.».
Art. 12.  Consulenza per l'attuazione del sistema informativo regionale.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Norma di salvaguardia.
Art. 15.  Norma finanziaria.


§ 1.7.21 - L.R. 16 marzo 1981, n. 15.

Disciplina del sistema informativo regionale.

(B.U. 18 marzo 1981, n. 11, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

 

Art. 1. Finalità del sistema informativo regionale.

     1. Il sistema informativo regionale è costituito dall'insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali di programmazione, legislative ed amministrative, nonché delle funzioni di competenza degli enti autonomi territoriali e degli altri enti ed organismi locali.

     2. Esso deve costituire un insieme di informazioni definito, aggiornabile ed integrabile, anche al fine di favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per il territorio regionale, e deve coordinarsi con il sistema informativo nazionale [1].

     2 bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del servizio informativo regionale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale [2].

 

     Art. 2. Strutture del sistema informativo regionale.

     1. Il sistema informativo regionale comprende:

     a) il sistema informativo inerente ai processi gestionali ed operativi dei servizi e degli uffici dipendenti dal consiglio e dalla giunta regionali ed a quelli definiti dalle singole leggi regionali;

     b) i sistemi informativi inerenti ai processi gestionali ed operativi delle unità socio-sanitarie locali, degli enti autonomi territoriali e degli altri enti ed organismi locali, relativamente alle funzioni loro attribuite o delegate nelle materie di competenza regionale;

     c) il sistema informativo inerente all'attività di programmazione, da attuarsi mediante l'utilizzo delle informazioni ricavabili dai sistemi previsti dalle precedenti lettere a) e b), e dal comma successivo, nonché mediante la raccolta e l'elaborazione di dati acquisibili da altre fonti.

     2. La regione promuove altresì lo sviluppo dei sistemi informativi degli enti ed organismi di cui alla lett. b) del comma precedente che siano integrabili con il sistema informativo regionale.

 

     Art. 3. Modalità di gestione del sistema informativo regionale.

     1. Le attività ed i processi contemplati nel sistema informativo regionale sono automatizzati quando ricorrono le opportunità sul piano tecnico, economico ed operativo.

 

     Art. 4. Programmazione del sistema informativo.

     1. Il programma regionale di sviluppo ed i piani di settore definiscono le linee per l'attuazione del sistema informativo regionale e le caratteristiche del progetto relativo alla sua realizzazione, da predisporsi ed approvarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Il progetto di cui al precedente comma definisce, in termini generali, le modalità di raccolta, di aggiornamento e di trattamento delle informazioni, le finalità del loro utilizzo e le strutture organizzative interessate dai processi operativi, nonché le previsioni di spesa.

     3. [3].

 

     Art. 5. Programmi operativi annuali.

     1. In attuazione del progetto di cui all'articolo 4, la Giunta regionale delibera annualmente un programma operativo per l'anno successivo [4].

     2. Il programma operativo annuale individua:

     a) i settori e le aree di attività;

     b) gli interventi ed i soggetti tenuti a realizzarli;

     c) le modalità e gli strumenti di attuazione, ivi comprese le iniziative di formazione del personale;

     d) le risorse finanziarie.

     3. Le risorse finanziarie di cui al comma precedente, lettera d), sono allocate nei capitoli di bilancio da istituirsi ai sensi del successivo art. 15.

 

     Art. 6. Attuazione dei programmi operativi.

     1. La giunta regionale assicura l'attuazione del programma operativo annuale promuovendo, ove occorra, le intese dirette ad acquisire i dati d'interesse regionale in possesso dell'istituto centrale di statistica e di altri soggetti pubblici e privati.

     2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, assicurano i reciproci adeguamenti tra le strutture organizzative, le procedure e la gestione del sistema informativo regionale.

 

     Art. 7. Interventi per lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi a livello locale.

     1. Nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale, la regione, anche al fine di consentire l'interscambio di informazioni tra i vari livelli amministrativi, promuove le attività delle unità socio- sanitarie locali, degli enti autonomi territoriali e degli altri enti locali dirette alla raccolta, all'organizzazione ed al trattamento, secondo criteri omogenei, dei dati utili all'esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione di loro competenza.

     2. La regione promuove altresì la gestione automatizzata dei processi operativi inerenti alle attività di cui al comma precedente, tenuto conto dei criteri previsti dal precedente articolo 3.

     3. A tal fine la regione:

     a) propone ai soggetti di cui al precedente primo comma, l'adozione di procedure e di metodologie uniformi, anche mettendo a loro disposizione programmi applicativi informativi di uso generalizzato;

     b) concorre in modo diretto ed indiretto alla formazione ed all'addestramento degli operatori locali;

     c) fornisce l'assistenza specializzata necessaria per la migliore definizione dei sistemi informativi a livello locale;

     d) promuove l'uso coordinato, delle risorse informatiche da parte degli enti locali, anche assegnando agli enti medesimi, singoli o associati, contributi per l'avviamento della gestione automatizzata delle procedure.

     4. Il progetto ed i programmi operativi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dispongono in ordine alla programmazione ed all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. Consulta per il coordinamento delle iniziative interessanti il sistema informativo regionale. [5]

 

     Art. 9. Segreto d'ufficio.

     1. Sono coperti da segreto d'ufficio e non possono essere resi noti se non in forma collettiva, in modo che non si possa fare alcun riferimento individuale, i dati e le notizie:

     a) che pervengono alla regione dall'istituto centrale di statistica o da altri soggetti pubblici con il vincolo del segreto d'ufficio;

     b) che siano stati raccolti dalla regione garantendone agli interessati la riservatezza.

 

     Art. 10. Accesso ai dati del sistema informativo regionale.

     1. [6].

     2. Chiunque ha diritto di ottenere a proprie spese le informazioni comunque associate alla propria persona e di far apportare gratuitamente le correzioni degli eventuali errori.

     3. Gli enti pubblici ed i servizi regionali che forniscono dati per il sistema informativo regionale hanno comunque accesso ai dati da essi forniti; per gli enti predetti l'accesso è gratuito.

     4. Per i restanti enti l'accesso gratuito ai dati è limitato a quelli inerenti all'esercizio di funzioni regionali delegate.

 

Titolo II

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

 

     Art. 11. Partecipazione della regione alla «Lombardia informatica S.p.A.». [7]

     1. Per la realizzazione e la gestione del sistema informativo la regione assume una partecipazione nella società «Lombardia informatica S.p.A.» avente per oggetto sociale la fornitura di servizi e prestazioni informatiche [8].

     2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla «Lombardia informatica S.p.A» ed, in particolare, a sottoscrivere le azioni e gli eventuali accordi fra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

     3. Di tali atti ed accordi è data immediata comunicazione al consiglio regionale.

     4. La sottoscrizione delle azioni è subordinata all'avvenuto accertamento, da parte della giunta regionale, comprovato da formale delibera assunta dalla stessa, che lo statuto della «Lombardia informatica S.p.A.» disponga, per la durata della partecipazione alla società, quanto segue:

     1) che possano partecipare alla società solo enti pubblici operanti sul territorio della regione Lombardia e società a partecipazione pubblica regionale e locale [9];

     2) che l'oggetto sociale della «Lombardia informatica S.p.A.» preveda la fornitura di servizi contemplati dai piani e progetti approvati dalla regione;

     3) che i servizi e le prestazioni possano essere resi unicamente alla regione, agli altri enti locali territoriali, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed agli altri soci della "Lombardia Informatica s.p.a.", fatta salva la possibilità per "Lombardia Informatica S.p.A." di assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio che rendano i propri servizi e prestazioni anche a soggetti diversi da quelli sopra indicati [10];

     4) che per le prestazioni e servizi da essi forniti, la «Lombardia informatica S.p.A.» debba stipulare contratti anche multilaterali nei quali il corrispettivo venga determinato con riferimento ai livelli correnti di mercato;

     5) che l'utile della gestione debba essere anche destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari [11].

     5. I rappresentanti della regione nella società sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della regione e possono essere revocati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

     6. I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2.

 

     Art. 12. Consulenza per l'attuazione del sistema informativo regionale.

     1. Per lo studio di problemi di particolare rilievo scientifico e tecnico connessi all'attuazione della presente legge, il progetto di cui al precedente articolo 4 ed i relativi programmi operativi annuali possono prevedere il conferimento, da parte della giunta regionale, di incarichi di consulenza ad esperti particolarmente qualificati nella progettazione e nella gestione dei sistemi informativi.

     2. In particolare l'attività di consulenza ha per oggetto:

     a) la definizione degli standards tecnico-operativi e delle metodologie tecnico-gestionali da osservare nel processo di analisi di sviluppo e di gestione dei sistemi informativi automatizzati;

     b) le metodologie di controllo sotto il profilo tecnico delle forniture di servizi informatici;

     c) l'elaborazione degli studi di fattibilità sul piano tecnico- economico ed operativo, nonché la conduzione ed il controllo delle fasi di sviluppo di applicazioni informatiche di particolare complessità;

     d) la messa a punto di modelli applicativi sperimentali finalizzati alla puntuale definizione dei problemi e delle esigenze dell'utenza regionale ed infraregionale attraverso una stretta interazione con le strutture utenti;

     e) le metologie di rilevazione ed elaborazione statistica dei dati;

     f) l'analisi e la definizione, sotto il profilo organizzativo, dei problemi connessi all'attuazione del sistema informativo.

     3. La giunta regionale può avvalersi di non più di dieci esperti per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente e di non più di due esperti per lo svolgimento, rispettivamente, delle attività di cui alle lettere e) ed f).

     4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 per un periodo non superiore ai cinque anni.

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio, delibera un primo programma operativo con l'osservanza di quanto previsto dal precedente articolo 5 secondo comma.

     2. Il programma operativo di cui al comma precedente è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. Norma di salvaguardia.

     1. In relazione a quanto disposto dall'art. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 le U.S.S.L., gli Enti Ospedalieri non trasferiti e gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono tenuti a conformarsi nell'attuazione dei loro programmi di sviluppo dei sistemi informatici alle specifiche direttive impartite dai competenti organi regionali.

     2. Gli Enti di cui al precedente comma che intendano promuovere iniziative informatiche integrative rispetto a quelle previste dalle direttive di cui al primo comma, devono richiedere alla Giunta regionale la preventiva autorizzazione e a tal fine sono tenuti a trasmettere una dettagliata relazione, indicante le iniziative, che intendono adottare comprensive degli aspetti tecnici e finanziari.

     3. Nelle more che siano attuate le direttive di cui al primo comma, gli Enti di cui sopra sono autorizzati a prorogare i contratti di service con Società private, in atto o scaduti il 31 dicembre 1984, limitatamente ad ulteriori 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1985. L'eventuale stipula di nuovi contratti ovvero la proroga dei contratti di service in atto per un periodo superiore ai 12 mesi e comunque oltre il 31 dicembre 1985 deve essere autorizzata dalla Giunta regionale sulla base di una motivata richiesta dell'Ente [12].

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri relativi alla gestione di procedure automatizzate in esercizio sono a carico degli stanziamenti iscritti annualmente, tra le spese obbligatorie, al capitolo 1.1.2.4.1.325 «Spese per la gestione delle procedure automatizzate, per il noleggio di apparecchiature elettroniche e per le elaborazioni in service - spese diverse di funzionamento del servizio meccanografico» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e successivi.

     2. Alla determinazione della spesa relativa alla rilevazione e alla elaborazione di dati secondo modalità non automatizzate si provvederà, a decorrere dall'anno 1981, con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. In relazione a quanto disposto dall'art. 5, terzo comma, della presente legge, è abrogato - a decorrere dall'esercizio finanziario 1981 - il quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio - norme di attuazione».

     4. Alla determinazione della spesa relativa alla partecipazione della regione alla società «Lombardia informatica S.p.A.» disposta dal precedente art. 11, nonché alla determinazione della spesa per lo sviluppo delle applicazioni informatiche previste dal programma operativo di cui al precedente art. 13 e alle spese per l'assunzione dei consulenti di cui al precedente art. 12 si provvederà con successivo provvedimento legislativo in conformità con quanto disposto dal bilancio pluriennale 1981/83.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 21.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 21.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 21.

[9] Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1981, n. 24.

[10] Punto così sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19.

[11] Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[12] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 maggio 1985, n. 55.