§ 5.2.167 - L.R. 24 dicembre 2012, n. 21.
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:24/12/2012
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 12/2012)
Art. 2.  (Modifiche alle leggi regionali 27/2003 e 15/1981)
Art. 3.  (Disposizione salva-infrazioni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/2002)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 12/2005)
Art. 5.  (Esercizio, da parte dell'ERSAF, di funzioni e attività in materia di servizi al territorio, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia)
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 1/2003)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 33/2007)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.167 - L.R. 24 dicembre 2012, n. 21.

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013

(B.U. 28 dicembre 2012, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 12/2012)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato;

b) il comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

'4. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Lombardia Informatica s.p.a. che operano per la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012 e i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Cestec s.p.a. preposti, alla data del 1° gennaio 2012, allo svolgimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 1, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli dell'Agenzia regionale centrale acquisti e nei ruoli di ARPA Lombardia a seguito di esito positivo della procedura selettiva che è espletata nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013).'.

 

     Art. 2. (Modifiche alle leggi regionali 27/2003 e 15/1981)

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2004) è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 1, è inserito il seguente:

'3 ter. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, la società Infrastrutture Lombarde s.p.a. svolge attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in ordine agli interventi di interesse regionale e sino alla fase del collaudo, per conto della Regione, nonché, sulla base di convenzione, degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, degli enti locali e degli organismi di diritto pubblico.'.

2. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole: 'aggiornabile ed integrabile' sono inserite le seguenti: ', anche al fine di favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per il territorio regionale,';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'2 bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del servizio informativo regionale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale.';

c) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: 'la fornitura di servizi informatici' sono sostituite dalle seguenti: 'la fornitura di servizi e prestazioni informatiche'.

 

     Art. 3. (Disposizione salva-infrazioni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/2002)

1. [Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'1 bis. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:

a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;

b) al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).';

b) il comma 1 ter dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'1 ter. I maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre regioni, nonché i maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.';

c) il comma 1 quater dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'1 quater. I maestri di sci e le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione nella Regione Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.';

d) alla lettera b) del comma 6 sono soppresse le parole: ', le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali'] [1].

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

'1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies.

1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12, e dall'articolo 26, comma 3 quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);

b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;

c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.

1 quinquies. Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.'.

 

     Art. 5. (Esercizio, da parte dell'ERSAF, di funzioni e attività in materia di servizi al territorio, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia)

1. Al fine di assicurare la continuità del presidio operativo e delle attività, la sperimentazione avviata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2011 n. 1643 (Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia ed ERSAF per la sperimentazione dell'affidamento ad ERSAF di compiti operativi nell'ambito di servizi al territorio attualmente svolti dalle STeR regionali), in scadenza al 31 dicembre 2012 secondo quanto stabilito dall'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2012 n. 4093 (V Provvedimento organizzativo 2012), è prorogata al 30 giugno 2013.

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 1/2003)

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 19 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'19. La carica di componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di indirizzo è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute.'.

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 33/2007)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole: 'a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e di Unioncamere Lombardia' sono sostituite dalle seguenti: 'a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e nell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2007), nonché di Unioncamere Lombardia';

b) dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti:

'c bis) aggiudicare contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 3;

c ter) fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 3.';

c) dopo il comma 6 bis, è inserito il seguente:

'6 bis 1. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, ad eccezione dei soggetti di diritto privato indicati nel citato allegato A2, sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall'Agenzia regionale centrale acquisti ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c bis). La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.';

d) al primo periodo del comma 6 ter le parole: 'A decorrere dal 1° gennaio 2012, per' sono sostituite dalle seguenti: 'Per gli approvigionamenti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 6 bis 1,' e le parole: 'e per le acquisizion i in economia' sono sostituite dalle seguenti: ', ivi incluse le acquisizioni in economia'.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 1 ottobre 2014, n. 26.