§ 2.3.9 - L.R. 20 marzo 1980, n. 31.
Diritto allo studio - norme di attuazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:20/03/1980
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.
Art. 2.  Attuazione del diritto allo studio.
Art. 3.  Trasporti.
Art. 4.  Mense.
Art. 5.  Scuole materne.
Art. 6.  Assistenza socio-psico-pedagogica.
Art. 7.  Libri e materiale didattico.
Art. 8.  Sostegno alla programmazione educativa e didattica.
Art. 9.  Convitti ed assegni di studio.
Art. 10.  Destinatari.
Art. 11.  Attribuzioni generali.
Art. 12.  Interventi regionali complementari.
Art. 13.  Assicurazioni.
Art. 14.  Piano regionale.
Art. 15.  Delega alle province.
Art. 16.  Programmazione dei comuni.
Art. 17.  Finanziamento del piano del diritto allo studio.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici.
Art. 20.  Abrogazioni.


§ 2.3.9 - L.R. 20 marzo 1980, n. 31. [1]

Diritto allo studio - norme di attuazione.

(B.U. 21 marzo 1980, n. 2, suppl. ord.).

 

 

Titolo I

FUNZIONI DEI COMUNI E LORO ESERCIZIO

 

Art. 1. Esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.

     1. Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e 3 dello statuto della regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2. Attuazione del diritto allo studio.

     1. Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.

     2. Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.

     2 bis. Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di handicap assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge [2].

     3. I comuni singoli od associati esercitano le funzioni disciplinate dalla presente legge, secondo le modalità e i criteri specifici di cui ai successivi artt. 3. 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

 

     Art. 3. Trasporti.

     1. I comuni singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano l'accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale.

 

     Art. 4. Mense.

     1. I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzate in modo da favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare.

 

     Art. 5. Scuole materne.

     1. Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo, debbono essere utilizzate tutte le strutture esistenti.

     2. Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche e private, a norma del successivo art. 10, fruiscono dei servizi previsti dalla presente legge.

     3. Per garantire nelle scuole materne autonome l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge sono di norma stipulate con gli enti gestori convenzioni che prevedono il riferimento agli orientamenti educativi di cui al D.P.R. 647/1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416/1974 per assicurare una gestione partecipata.

 

     Art. 6. Assistenza socio-psico-pedagogica.

     1. Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l'assistenza socio-psicologica, connessa ai problemi pedagogici, è prestata attraverso le strutture socio-sanitarie istituzionali del territorio, in raccordo con la programmazione educativa e didattica di carattere generale e specifico, secondo i criteri di integrazione ed il programma distrettuale previsti dagli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

     2. In particolare, l'inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, è favorito mediante fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni individuali o posti in convitti o residenze, utilizzando comunque ogni altro strumento, idoneo a superare l'emarginazione.

 

     Art. 7. Libri e materiale didattico.

     1. I libri di testo sono assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla legge.

     2. I libri e gli strumenti didattici ad uso collettivo per i singoli istituti scolastici devono soddisfare alle esigenze della sperimentazione didattica e dell'innovazione metodologica nell'ambito della programmazione educativa di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

 

     Art. 8. Sostegno alla programmazione educativa e didattica.

     1. I comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica, di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e delle diverse attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.

     2. A tal fine, i comuni e i distretti scolastici, previa intesa con la regione, possono effettuare indagini e studi necessari per la migliore conoscenza del settore e delle sue implicazioni territoriali, sociali, economiche e pedagogiche, utilizzando i fondi messi a loro disposizione dalla regione ai sensi della presente legge.

 

     Art. 9. Convitti ed assegni di studio.

     1. La frequenza delle scuole superiori da parte di studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate che risiedono in località diverse della sede scolastica, viene agevolata mediante l'assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti in convitti, pensionati o altri analoghi istituti, ovvero mediante la concessione di assegni di studio individuali.

     2. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti per concorso; nel relativo bando devono essere specificati i requisiti soggettivi per l'ammissione.

     3. I comuni sedi di convitti nazionali e di educandati femminili provvedono mediante concorso alla assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti nelle istituzioni medesime.

 

     Art. 10. Destinatari.

     1. Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dagli articoli precedenti fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni o corsi, ivi compresi quelli relativi ai contratti collettivi di lavoro, aventi sede nell'ambito territoriale dei comuni indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica dell'utente.

     2. Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico.

 

     Art. 11. Attribuzioni generali.

     1. La regione:

     a) promuove il coordinamento e l'integrazione a livello territoriale dei servizi attinenti al diritto allo studio con i servizi socio-sanitari, quelli dell'educazione permanente e le altre istituzioni culturali;

     b) promuove ed effettua, anche mediante incontri di studio, convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;

     c) realizza un sistema informativo e statistico di settore che:

     - cura la formazione di sistemi informativi da parte degli enti locali;

     - assicura la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati;

     - raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche;

     - assicura altresì la fruizione dei dati da parte degli organi collegiali di governo della scuola e delle autorità scolastiche;

     d) assume, anche in collaborazione con i distretti scolastici, iniziative dirette a favorire la preparazione delle famiglie alla partecipazione negli organi collegiali della scuola, con particolare riguardo ai servizi inerenti al diritto allo studio e l'orientamento culturale degli adulti sui problemi educativi.

     2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato adotta i provvedimenti relativi alla attuazione della presente legge che non siano attribuiti ad altri organi regionali dallo statuto o dalle disposizioni della presente legge, ivi compresi quelli necessari per l'esercizio e la vigilanza sulle istituzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 gennaio 1972, n. 3.

     3. La giunta regionale presenta al consiglio una relazione generale annuale sulla situazione del diritto allo studio.

 

     Art. 12. Interventi regionali complementari.

     1. Ad integrazione dei servizi e delle attività di specifica competenza dei comuni singoli od associati, la regione:

     a) [stipula a favore degli alunni e del personale scolastico i contratti di assicurazione di cui al successivo art. 13] [3];

     b) eroga contributi aggiuntivi a fronte di speciali situazioni di necessità, per favorire il compimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte di adulti e di lavoratori studenti;

     c) realizza e diffonde pubblicazioni di contenuto culturale, sociale e storico destinato agli utenti della scuola, con particolare riguardo agli elaborati frutto delle esperienze didattiche delle scuole lombarde, e può concedere contributi alle iniziative di cui al precedente articolo 8, secondo comma;

     d) eroga contributi straordinari ai comuni per gli interventi integrativi, anche sotto forma di materiale didattico e culturale individuale, di trasporto e di assistenza individuale, a favore dei soggetti portatori di handicap [4];

     e) eroga contributi per la realizzazione di attività di orientamento e di istruzione permanente collegate con la scuola nonché per l'istituzione di corsi di orientamento musicale [5].

 

     Art. 13. Assicurazioni. [6]

     [1. Le assicurazioni di cui al precedente art. 12, lettera a), coprono dai rischi da infortunio gli alunni, il personale dirigente, docente ed ausiliario delle scuole materne statali e non statali e delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori statali, parificate o autorizzate.

     2. L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa a scuola e viceversa, nonché nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, culturale, ricreativa o sportiva, promossa dalle autorità scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto da casa a scuola e viceversa con qualsiasi mezzo esso venga effettuato.]

 

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 14. Piano regionale.

     1. Le norme di cui al presente ed al successivo articolo si applicano fino a quando non sarà diversamente disposto nell'ambito della normativa regionale di organizzazione istituzionale e territoriale dei servizi socio- sanitari e dei relativi progetti di intervento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta e in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo, approva entro il mese di febbraio di ogni anno il piano degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo.

     3. Il piano indica gli obiettivi prioritari da realizzare; determina l'ammontare dei finanziamenti per ciascuna provincia per il successivo riparto tra i comuni, nonché i finanziamenti destinati alla attuazione degli interventi di cui al precedente art. 12; le direttive per lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al coordinamento delle attività comunali con gli altri servizi sociali e sanitari.

     4. Nel piano regionale è indicato anche l'ammontare dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali esigenze straordinarie sopravvenute e segnalate dai comuni nel corso dell'anno; il relativo riparto, da effettuarsi direttamente a favore dei singoli comuni interessati, è deliberato dalla giunta regionale che ne informa la competente commissione consiliare.

     5. Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del piano, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare i piani suppletivi relativi all'anno scolastico in corso.

     6. Le provincie, i comuni ed i distretti scolastici sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti per la formazione del piano di cui al presente articolo.

     7. La giunta regionale è autorizzata ad erogare un acconto sui finanziamenti regionali destinati alle attività previste dalla presente legge per un ammontare non superiore alla metà della somma già assegnata per ciascun comune nell'anno scolastico precedente.

 

     Art. 15. Delega alle province.

     1. Per delega della regione, le province deliberano la ripartizione dei finanziamenti previsti dal piano tra i comuni del rispettivo territorio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del piano divenuto esecutivo, tenendo conto delle priorità e dei criteri previsti dal piano stesso, nonché degli obiettivi indicati dai consigli distrettuali e delle richieste dei comuni.

     2. Copia della deliberazione della provincia è trasmessa alla giunta regionale, ai comuni, alle comunità montane, ai distretti scolastici e al provveditorato agli studi.

     3. Le somme così assegnate ai singoli comuni sono ad essi erogate con decreto del presidente della giunta regionale; con deliberazione della giunta regionale è altresì erogata a ciascuna provincia, a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio della delega, una somma pari all'uno per cento dei finanziamenti complessivi assegnati ai rispettivi comuni.

 

     Art. 16. Programmazione dei comuni.

     1. I comuni singoli o associati deliberano, entro il mese di luglio, il piano di intervento per la attuazione del diritto allo studio, coordinando con le proprie risorse i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni programmate e prioritarie dei distretti scolastici.

     2. Ogni comune decide le modalità di realizzazione dei servizi e le modalità di coordinamento.

     3. I comuni singoli o associati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sulla attività svolta, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente. Copia della relazione è trasmessa ai consigli scolastici distrettuali, ai consigli scolastici provinciali ad ai provveditorati agli studi.

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 17. Finanziamento del piano del diritto allo studio.

     1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 14 è formulato in base alle previsioni finanziarie di cui ai successivi commi.

     2. La legge regionale di approvazione del bilancio annuale determina gli stanziamenti destinati ai comuni per l'anno finanziario, suddividendo su distinti appositi capitoli la quota a saldo relativa all'anno scolastico in corso e quella di acconto relativa all'anno scolastico successivo, determinando per quest'ultima la spesa complessiva.

     3. La legge regionale di approvazione del bilancio annuale determina la spesa per le attribuzioni generali di cui al precedente articolo 11, lettere a), b), d) ed al precedente articolo 12 per gli interventi regionali complementari nonché per gli interventi straordinari di cui al quarto comma del precedente art. 14.

     4. La legge regionale di approvazione del bilancio annuale determina altresì la spesa per il sistema informativo e di statistica scolastica regionale, di cui al precedente articolo 11, lettera c).

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Limitatamente all'anno 1980, la spesa per la quota a saldo ai comuni relativa all'anno scolastico 1979-1980 è determinata in L. 14.225.959.000, e la spesa per la quota d'acconto ai comuni relativa all'anno scolastico 1980-1981 è determinata in L. 4.033.506.000; inoltre la spesa complessiva per il diritto allo studio spettante ai comuni per l'anno scolastico 1980/1981 è determinata in L. 21.000.000.000.

     2. Per l'esercizio da parte della giunta delle funzioni di cui al precedente articolo 11, lettere a), b), d), al precedente articolo 12 ed al quarto comma del precedente articolo 14, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa in L. 4.410.535.000. Per gli anni successivi, alla determinazione della spesa per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), d) e dall'articolo 12, si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978. In particolare, al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 12, lettera e), si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese di bilancio dei singoli esercizi all'UPB 2.1.1.2.406 "Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità" [7].

     3. Al finanziamento per l'anno 1980 delle spese per la realizzazione e gestione del sistema informativo di cui al precedente art. 11, lettera c) si provvede mediante impiego della somma di L. 350.000.000 iscritta nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 al cap. 1.2.5.1.2.427 ai sensi dell'articolo 24 della legge di approvazione del bilancio.

     4. In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte 1, ambito 2, settore 5, finalità 1, attività 1, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza al capitolo 1.2.5.1.1.425, già determinata in L. 17.850.000.000 ai sensi dell'art. 29 della legge regionale di approvazione del bilancio 1980, è annullata;

     - la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.2.5.1.1.425 è ridotta di L. 16.648.416.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 1.2.5.1.1.426, già determinata in L. 4.820.000.000 ai sensi dell'art. 29 della legge regionale di approvazione del bilancio 1980, è annullata e sono istituiti i seguenti capitoli:

     - capitolo 1.2.5.1.1.1046 «Spese per le attribuzioni generali e per gli interventi complementari nonchè per gli interventi straordinari in attuazione del diritto allo studio», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.410.535.000;

     - capitolo 1.2.5.1.1.1047 «Attuazione del diritto allo studio - quota saldo ai comuni anno scolastico in corso», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 14.225.959.000;

     - capitolo 1.2.5.1.1.1048 «Attuazione del diritto allo studio - acconto ai comuni anno scolastico successivo», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.033.506.000.

     5. Al fine di garantire la copertura relativa alla variazione delle dotazioni finanziarie di cassa determinate dal comma precedente, la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.5.1.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di L. 6.021.584.000.

     6. Il presidente della giunta, o l'assessore delegato, è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, l'attribuzione di eventuali impegni già assunti sui capitoli di spesa 1.2.5.1.1.425 e 1.2.5.1.1.426 in relazione alle variazioni di bilancio di cui al comma precedente.

 

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. Patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici.

     1. E' a carico della regione ogni passività, verificatasi entro la data del 30 giugno 1974, dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici soppressi ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, purché i comuni trasmettano alla giunta regionale la relativa richiesta entro il 30 giugno 1980. Scaduto tale termine, gli eventuali oneri residui restano a carico dei comuni.

     2. Al finanziamento degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante impiego delle somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio ai sensi della presente legge per l'attuazione del diritto allo studio.

 

     Art. 20. Abrogazioni.

     1. Gli interventi in atto all'entrata in vigore della presente legge e quelli relativi all'anno scolastico 1978/1979, continueranno ad essere regolati dalle norme delle leggi regionali 9 settembre 1974, n. 59, 20 agosto 1976, n. 32, 25 agosto 1977, n. 42 e 29 gennaio 1979, n. 23 fino al 31 dicembre 1979.

     2. Le leggi regionali 9 settembre 1974, n. 59, 20 agosto 1976, n. 32 e 25 agosto 1977, n. 42 sono abrogate dall'1 gennaio 1980.

     3. A partire dall'anno scolastico 1979/80 gli interventi in materia di diritto allo studio sono regolati dalla presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 33 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 7 giugno 1980, n. 76.

[3] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[4] Lettera aggiunta dalla L.R. 7 giugno 1980, n. 76.

[5] Lettera aggiunta dalla L.R. 31 dicembre 1984, n. 68.

[6] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.