§ 4.4.27 - L.R. 7 giugno 1980, n. 94.
Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/06/1980
Numero:94


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di rifiuti e loro categorie.
Art. 3.  Impianti e attività di smaltimento dei rifiuti.
Art. 4.  Obbligo di smaltimento e di ammasso temporaneo.
Art. 5.  Impianti di ammasso e trattamento delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili.
Art. 6.  Autorizzazioni.
Art. 7.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 7 bis. 
Art. 8.  Autorizzazioni per impianti di grandi dimensioni.
Art. 9.  Modifiche e revoca dell'autorizzazione.
Art. 10.  Sospensione dell'attività di smaltimento.
Art. 11.  Controlli.
Art. 12.  Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento.
Art. 13.  Sistema delle opere e dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
Art. 14.  Criteri per la formazione del piano relativo ai rifiuti solidi urbani e assimilabili.
Art. 15.  Criteri per la formazione del piano relativo ai rifiuti speciali.
Art. 16.  Comitato regionale di coordinamento per lo smaltimento dei rifiuti.
Art. 17.  Comitato tecnico.
Art. 18.  Elaborazione dei piani regionali.
Art. 19.  Discariche controllate per rifiuti solidi urbani.
Art. 20.  Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche discariche controllate per rifiuti solidi urbani.
Art. 21.  Programmazione delle pubbliche discariche controllate.
Art. 22.  Procedure per l'attuazione delle pubbliche discariche controllate.
Art. 23.  Chiusura e bonifica delle discariche non controllate.
Art. 24.  Contributi regionali per gli interventi di bonifica.
Art. 25.  Finanziamento di interventi straordinari per impianti di smaltimento e tecnologia complessa.
Art. 26.  Procedure per gli interventi straordinari.
Art. 27.  Convenzione con la Finlombarda.
Art. 28.  Impianti esistenti.
Art. 29.  Sanzioni amministrative.
Art. 30.  Accertamento delle infrazioni ed applicazione delle sanzioni.
Art. 31.  Obbligo di ripristino.
Art. 31 bis. 
Art. 32.  Finanziamento delle funzioni provinciali.
Art. 33.  Norma finanziaria.
Art. 34.  Norma finanziaria.
Art. 35.  Norma finanziaria.


§ 4.4.27 - L.R. 7 giugno 1980, n. 94. [1]

Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti.

(B.U. 12 giugno 1980, n. 24, 5° suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali al fine di adeguare tale attività alle esigenze della tutela dell'ambiente; promuove e definisce il sistema delle opere e dei servizi relativi, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. e) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, quale contenuto del piano territoriale regionale.

 

     Art. 2. Definizione di rifiuti e loro categorie.

     1. Agli effetti della presente legge costituiscono rifiuto le cose di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi a norma della legislazione vigente.

     2. I rifiuti sono distinti nelle seguenti categorie:

     a) rifiuti solidi urbani come definiti dall'art. 1 della legge 20 marzo 1941, n. 366;

     b) rifiuti assimilabili per composizione ai rifiuti solidi urbani o comunque suscettibili di smaltimento negli stessi impianti, quali ad esempio fanghi e materiali biodegradabili provenienti da impianti di depurazione o da cicli produttivi, materiali di scavo, rifiuti di cantiere, rifiuti prodotti da ospedali e macelli;

     c) rifiuti speciali, ossia rifiuti solidi, fangosi o liquidi derivanti da attività industriali o artigianali, costituiti da materie prime non utilizzate, da residui di produzione, da sedimenti o fanghi di depurazione e comunque da materiali non riassorbiti nel ciclo produttivo originario o in altre attività produttive.

     3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

     a) i rifiuti radioattivi;

     b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso delle risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;

     c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli, quali le materie fecali e le altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

     d) le acque di scarico;

     e) gli affluenti gassosi emessi nell'atmosfera.

 

     Art. 3. Impianti e attività di smaltimento dei rifiuti.

     1. Agli effetti della presente legge per impianto di smaltimento si intende il complesso delle strutture immobiliari e degli apparati meccanici e tecnici di ammasso, ivi comprese le discariche, atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare o rendere innocui i rifiuti.

     2. Gli impianti di cui al comma precedente devono essere conformi alle disposizioni previste, anche in relazione ai diversi tipi di impianto, dalle normative tecniche regionali, da approvarsi dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Detti impianti devono comunque essere realizzati con caratteristiche adeguate ai principi della migliore applicazione e funzionamento delle tecnologie specifiche.

     4. Le operazioni di smaltimento dei rifiuti devono comunque essere effettuate in modo da non recare danni alla collettività ed all'ambiente, evitando in particolare rischi o danni per la salute e la sicurezza dell'uomo, nonché per le acque, il suolo, l'aria, la flora e la fauna, la natura ed il paesaggio.

 

     Art. 4. Obbligo di smaltimento e di ammasso temporaneo.

     1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli in impianti realizzati e gestiti a norma della presente legge.

     2. I detentori di rifiuti speciali, prima di inviarli agli impianti di smaltimento, debbono comunque provvedere al loro ammasso per tipi omogenei di rifiuti, in conformità alle prescrizioni delle normative tecniche da emanarsi dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La provincia competente per territorio provvede al controllo di quanto previsto dal presente articolo; a tal fine può prescrivere la tenuta di registri di carico e scarico giornaliero, dai quali risultino tipo, quantità e provenienza dei rifiuti, nonché il periodo di ammasso.

 

     Art. 5. Impianti di ammasso e trattamento delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili.

     1. Gli impianti destinati prevalentemente all'ammasso o al trattamento delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili sono assimilabili agli impianti di cui al precedente art. 3, e sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 6. Autorizzazioni.

     1. La costruzione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di smaltimento, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dalla giunta regionale, sentita la provincia competente per territorio.

     2. Le concessioni edilizie inerenti alla realizzazione degli impianti di smaltimento di cui alla presente legge sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

     3. Fino a quando non saranno emanate le normative tecniche di cui al secondo comma del precedente art. 3, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza delle caratteristiche dell'impianto a quanto previsto dal terzo comma del predetto articolo.

 

     Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione. [2]

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata a condizione che l'impianto di smaltimento non presenti i rischi o possa causare danni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 e sia conforme alle disposizioni vigenti ed a quanto previsto dal secondo e terzo comma del suddetto articolo.

     2. La domanda di autorizzazione deve indicare la localizzazione dell'impianto, tutti gli elementi idonei ad individuare i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire, i requisiti tecnici dell'impianto, le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare i rischi ed i danni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, nonché le misure di ripristino dell'area in caso di chiusura dell'impianto stesso.

     3. Le domande dei soggetti privati devono altresì indicare, a pena di inammissibilità, il soggetto gestore dell'impianto.

     4. L'autorizzazione dispone:

     a) la localizzazione dell'impianto;

     b) i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire;

     c) le prescrizioni specifiche, secondo le normative tecniche di cui al precedente art. 3, secondo comma, relative al tipo di rifiuti e di impianto di smaltimento;

     d) le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto, anche al fine di prevenire i rischi o i danni di cui al precedente art. 3, ultimo comma;

     e) le misure di ripristino dell'area interessata dopo la chiusura dell'impianto, tenuto conto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

     f) limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare a favore della regione Lombardia a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente;

     g) il termine di validità dell'autorizzazione stessa.

     5. L'autorizzazione può essere rifiutata ai soggetti privati qualora il gestore dell'impianto non dia idonee garanzie, sotto il profilo professionale ed organizzativo, per l'osservanza di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalle normative tecniche e dall'autorizzazione stessa.

 

     Art. 7 bis. [3]

     1. Le attività di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e conferimento agli impianti di stoccaggio, recupero e smaltimento, di rifiuti solidi urbani ed assimilabili gestiti da enti od imprese mediante concessione comunale, sono soggette ad autorizzazione regionale.

     2. L'autorizzazione dispone:

     - la specifica attività autorizzata;

     - i tipi ed i quantitativi dei rifiuti;

     - le prescrizioni specifiche al fine di prevenire i rischi ed i danni di cui al precedente art. 3;

     - limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati, l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare a favore della regione Lombardia a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente.

     3. Sono altresì soggette ad autorizzazione regionale, con le modalità di cui al precedente comma, le attività di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e conferimento agli impianti di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi, nonché dei rifiuti tossici e nocivi ai sensi del titolo IV del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

     Art. 8. Autorizzazioni per impianti di grandi dimensioni.

     1. Le autorizzazioni relative ad impianti di smaltimento di un quantitativo di rifiuti superiore a cento tonnellate al giorno sono rilasciate con l'osservanza delle procedure di cui al presente articolo.

     2. La domanda è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione e sul foglio annunzi legali della provincia competente per territorio ed è affissa all'albo pretorio del comune interessato; per i successivi trenta giorni copie della domanda e del relativo progetto corredato dagli elaborati tecnici sono posti in libera visione presso il settore ambiente ed ecologia dell'amministrazione regionale.

     3. Entro il termine di cui al comma precedente chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale, che provvede in merito alla richiesta di autorizzazione motivando anche in ordine alle osservazioni presentate.

 

     Art. 9. Modifiche e revoca dell'autorizzazione.

     1. Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato in qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo.

     2. Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi tempo ove risulti pericolosità o dannosità l'impianto non ovviabile con l'imposizione di nuove prescrizioni, ovvero nei casi in cui siano accertate gravi violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni dell'autorità amministrativa.

 

     Art. 10. Sospensione dell'attività di smaltimento.

     1. L'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti può essere sospeso per:

     a) introdurre nuovi accorgimenti tecnici prescritti dai provvedimenti di modifica dell'autorizzazione di cui al precedente art. 9, primo comma;

     b) provvedere al ripristino dei mezzi di cautela imposti dall'autorizzazione a seguito di guasti o di irregolare funzionamento delle attrezzature tecniche dell'impianto, rilevati dall'autorità competente al controllo.

     2. La sospensione e la durata della stessa sono disposte con il provvedimento di modifica dell'autorizzazione nel caso di cui alla lettera a) e dall'autorità competente al controllo nel caso di cui alla lett. b).

 

     Art. 11. Controlli.

     1. I controlli degli impianti di smaltimento di cui al precedente art. 3 sono effettuati dalle province competenti per territorio a norma dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. I controlli da effettuarsi con cadenza periodica almeno semestrale, verificano l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonché il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche degli impianti.

     3. Sono altresì sottoposte a controllo le discariche non più in funzione ai fini delle verifiche necessarie per la tutela della collettività e dell'ambiente.

     4. Dei controlli periodici deve essere data comunicazione al settore ambiente ed ecologia dell'amministrazione regionale ed al comune competente per territorio.

     5. I soggetti gestori degli impianti sono tenuti a dare alle province tutte le informazioni richieste sulle installazioni e la loro gestione, a consentirne l'esame dettagliato, nonché fornire la propria collaborazione alle operazioni di controllo mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

     6. Il soggetto gestore deve tenere registri di carico e scarico giornaliero, da cui risultino tipo, quantità e provenienza dei rifiuti, periodo di ammasso, tipo e durata del processo di smaltimento e destinazione dei residui.

 

     Art. 12. Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento.

     (Omissis) [4].

 

Titolo II

SISTEMA DELLE OPERE E DEI SERVIZI

DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

E STRUMENTI ORGANIZZATIVI

 

     Art. 13. Sistema delle opere e dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

     1. Il sistema delle opere e dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al precedente art. 1 si articola nei seguenti settori funzionali:

     a) rifiuti solidi urbani e assimilabili;

     b) rifiuti speciali.

     2. (Omissis) [5].

 

     Art. 14. Criteri per la formazione del piano relativo ai rifiuti solidi urbani e assimilabili.

     1. Il piano dei rifiuti solidi urbani relativo al settore funzionale di cui al precedente art. 13, primo comma, lett. a), prevede in particolare:

     a) l'individuazione della quantità e della qualità dei rifiuti da smaltire, nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;

     b) la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di smaltimento;

     c) l'indicazione, per ogni ambito territoriale, dei sistemi di smaltimento ottimali in relazione al tipo ed alla quantità dei rifiuti;

     d) la riorganizzazione dei servizi di smaltimento pubblici, comunali e consortili.

 

     Art. 15. Criteri per la formazione del piano relativo ai rifiuti speciali.

     1. Il piano dei rifiuti speciali relativo al settore funzionale di cui al precedente art. 13, primo comma, lett. b) prevede in particolare i tipi, le ubicazioni, le modalità di realizzazione e di funzionamento di:

     a) stazioni di raccolta ed impianti di pretrattamento;

     b) impianti centralizzati di recupero e di smaltimento.

     2. Nella predisposizione del piano di cui al presente articolo devono osservarsi i seguenti criteri di protezione ambientale, sicurezza ed economicità:

     - massima protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee nella scelta delle località per gli impianti e le discariche;

     - minimo livello di impurità atmosferica prodotta dalle sostanze che si liberano nelle operazioni di trasporto, deposito, trattamento, combustione;

     - massima flessibilità del sistema di smaltimento, in relazione alle prevedibili variazioni nella quantità e qualità dei rifiuti, nelle tecniche di trattamento e recupero e nel mercato delle materie prime;

     - preferenza per le tecnologie di smaltimento che consentono il riciclaggio ed il recupero di materie prime o di energia;

     - valorizzazione del potenziale delle discariche esistenti nel territorio regionale, purché idonee ai fini della presente legge;

     - preferenza, per gli impianti di smaltimento, delle località nelle quali è possibile l'utilizzazione dell'energia prodotta dallo smaltimento stesso;

     - creazione di un numero sufficiente di stazioni di raccolta dei rifiuti speciali;

     - limitazioni di movimenti di trasporto su strada;

     - adeguamento alle previsioni della pianificazione territoriale ed urbanistica;

     - possibilità di costruzione graduale degli impianti, tenuto conto dell'aumento graduale della quantità di rifiuti conferiti dalle industrie e degli alti costi di costruzione e di gestione.

 

     Art. 16. Comitato regionale di coordinamento per lo smaltimento dei rifiuti.

     1. E' istituito il «Comitato regionale di coordinamento per lo smaltimento dei rifiuti» quale organo consultivo della giunta regionale.

     2. Il comitato esprime pareri e formula proposte per l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

     a) ai problemi organizzativi dei servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti;

     b) al coordinamento delle attività amministrative di autorizzazione e di controllo;

     c) all'organizzazione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento;

     d) ai piani regionali di smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti artt. 14 e 15.

     3. Il comitato, presieduto dall'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia o per sua delega dal dirigente del servizio rifiuti solidi e fanghi industriali è composto da:

     - tre rappresentanti delle province designati dall'unione regionale province lombarde;

     - tre rappresentanti dei comuni lombardi designati dalle rappresentanze regionali dell'associazione nazionale comuni d'Italia;

     - due rappresentanti delle aziende municipalizzate designati dal comitato regionale imprese pubbliche enti locali.

     4. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di designazione della maggioranza dei componenti; alle eventuali integrazioni e sostituzioni si provvede con analoga procedura.

     5. Per la composizione ed il funzionamento del comitato si applicano in quanto compatibili, gli artt. 41, 42, 43 e 44 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

     6. Per l'espressione dei pareri e la formulazione delle proposte, il comitato di coordinamento può acquisire indicazioni dal comitato tecnico di cui al successivo art. 17, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 17. Comitato tecnico. [6]

 

     Art. 18. Elaborazione dei piani regionali.

     1. La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di enti o istituti specializzati, nonché di esperti o professionisti per gli studi e per le ricerche necessari alla redazione dei piani regionali previsti dalla presente legge e per l'elaborazione dei piani stessi.

     2. Per il conferimento degli incarichi si osservano le norme stabilite dalla L.R. 22 aprile 1974, n. 21 e 3 settembre 1974, n. 57.

 

Titolo III

DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI SOLIDI

URBANI ED INTERVENTI STRAORDINARI

 

     Art. 19. Discariche controllate per rifiuti solidi urbani.

     1. Ai fini della presente legge la discarica controllata per rifiuti solidi urbani consiste nell'impianto destinato a ricevere detti rifiuti, realizzato su terreni adatti e predisposti ad evitare gli inquinamenti del sottosuolo, e attrezzato per la compattazione e la copertura dei rifiuti stessi con materiale e secondo tecniche idonee a evitare gli inquinamenti dell'ambiente in generale, nonché rischi o danni alla salute pubblica.

     2. Le discariche di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per lo smaltimento di rifiuti assimilabili ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, lett. b), determinati dal soggetto gestore.

 

     Art. 20. Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche discariche controllate per rifiuti solidi urbani.

     1. Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale e dell'assetto territoriale, la regione, in attesa della realizzazione di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, quali gli impianti di incenerimento, di riciclaggio e recupero, di pirolisi, di compostaggio, comprensione o simili, previsti nel piano di cui al precedente art. 14, promuove l'attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei comuni sprovvisti di idonei sistemi di smaltimento dei rifiuti stessi.

     2. Ai fini di cui al comma precedente la regione concede contributi in capitale fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Le discariche di cui al presente articolo devono essere conformi alle caratteristiche generali indicate dal precedente art. 3, secondo e terzo comma; sino all'entrata in vigore della normativa tecnica di cui al secondo comma del predetto articolo alle stesse si applicano le disposizioni del regolamento dell'organizzazione mondiale della sanità dell'ottobre 1972.

 

     Art. 21. Programmazione delle pubbliche discariche controllate.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare, provvede a:

     a) individuare le aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate di cui all'articolo precedente, reperendole, di preferenza, tra le zone più degradate dalle attività estrattive;

     b) delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;

     c) individuare gli enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche;

     d) indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle singole discariche controllate;

     e) dettare i criteri per la determinazione delle tariffe di utenza del servizio, tenuto conto, in particolare, delle quantità dei rifiuti da smaltire e dei costi di trasporto degli stessi dal luogo di prelievo alla discarica, ai fini di un'equa ripartizione del gravame tariffario.

     2. Il consiglio regionale delibera il riparto delle risorse finanziarie di cui alla lett. d) del comma precedente, determinando altresì:

     a) le modalità, i tempi di erogazione dei contributi, nonché i casi ed i termini di decadenza dei benefici regionali;

     b) l'eventuale accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento dello stanziamento da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da offerte in aumento, da revisione dei prezzi o imprevisti.

 

     Art. 22. Procedure per l'attuazione delle pubbliche discariche controllate.

     1. Entro sei mesi dall'esecutività del provvedimento di cui al primo comma dell'articolo precedente, gli enti locali responsabili della realizzazione delle pubbliche discariche presentano alla giunta regionale i progetti esecutivi, ovvero, nel caso di appalto concorso, il capitolato programma; il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia, se delegato, approva i progetti esecutivi e dispone la concessione definitiva dei contributi.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alle procedure si applicano le norme del titolo II della L.R. 29 novembre 1979, n. 65.

 

     Art. 23. Chiusura e bonifica delle discariche non controllate.

     1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 28, dopo l'entrata in funzione delle discariche controllate di cui al precedente art. 20 le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate dovranno essere chiuse ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche che verranno stabilite dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia.

     2. I comuni provvedono alla chiusura delle discariche comunali non conformi alle disposizioni della presente legge ed alla relativa bonifica.

     3. I sindaci competenti per territorio dispongono con ordinanza la chiusura delle discariche non controllate e l'esecuzione della bonifica entro termini stabiliti; ove gli interessati non si uniformino all'ordinanza, ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il comune interviene mediante esecuzione d'ufficio.

     4. In caso di inerzia delle amministrazioni comunali la giunta regionale provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 24. Contributi regionali per gli interventi di bonifica.

     1. Per gli interventi di recupero ambientale che richiedono operazioni particolarmente impegnative rispetto a quelle ordinarie di chiusura e bonifica, i comuni nel cui territorio è ubicata la discarica possono avanzare domanda di contributo regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     2. Per il finanziamento degli interventi di cui al precedente comma il consiglio regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno, il riparto dei contributi in capitale che possono essere assegnati fino alla misura massima, del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Nel provvedimento di riparto sono indicati gli enti beneficiari e la misura dei contributi assegnati a ciascuno di essi.

     4. Entro quattro mesi dall'approvazione del riparto devono essere presentati alla giunta regionale i progetti esecutivi, sulla base dei quali il presidente della giunta regionale, o l'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia, se delegato, emana i provvedimenti definitivi di connessione dei contributi, stabilendo:

     a) le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti, nonché i casi ed i termini di decadenza dai benefici regionali;

     b) l'eventuale accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da offerte in aumento, revisione dei prezzi o imprevisti.

 

     Art. 25. Finanziamento di interventi straordinari per impianti di smaltimento e tecnologia complessa.

     1. In attesa del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al precedente art. 14, la regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale 1980/82, assegna agli enti locali contributi per gli impianti di smaltimento a tecnologia complessa, limitatamente ai seguenti interventi:

     a) completamento di impianti in costruzione;

     b) realizzazione di impianti di riciclaggio, recupero energetico e compostaggio, già parzialmente finanziati dalla regione;

     c) adeguamento di impianti esistenti alle normative vigenti in materia di inquinamenti ed ai fini del recupero di materie prime e di produzione di energia;

     d) costruzione di impianti sperimentali di riciclaggio e produzione di energia elettrica e calore.

 

     Art. 26. Procedure per gli interventi straordinari.

     1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per il finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 25; detto piano indica gli enti beneficiari e stabilisce per ciascuno di essi la misura dei contributi in capitale ed in annualità.

     2. I contributi in capitale sono concessi fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; i contributi in annualità, per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti beneficiari, sono concessi nella misura percentuale costante del cinque per cento annuo della spesa globale ritenuta ammissibile, per la durata massima di trentacinque annualità.

     3. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di riparto devono essere presentati alla giunta regionale i progetti esecutivi; il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia, se delegato, approva i progetti esecutivi e dispone la concessione definitiva dei contributi.

     4. Il piano di riparto definisce:

     a) le modalità, i tempi di erogazione dei contributi, nonché i casi ed i termini di decadenza dai benefici regionali;

     b) l'eventuale accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento dello stanziamento, da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da offerte in aumento, da revisione dei prezzi o imprevisti.

     5. Per quanto non previsto dalla presente legge in merito alle procedure, si applicano le norme del titolo II della L.R. 29 novembre 1979, n. 65.

     5 bis. I mutui contratti a norma del precedente II comma possono essere garantiti da fidejussione regionale. La fidejussione garantisce sia il debito relativo alla restituzione del capitale, sia quello relativo al pagamento degli interessi, ed è concessa, a domanda dell'ente interessato, con il decreto che dispone la concessione definitiva del contributo [7].

     5 ter. La fidejussione è accordata con la clausola dell'obbligo di preventiva escussione del creditore principale [8].

     5 quater. Limitatamente ai mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti, la regione, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario [9].

 

     Art. 27. Convenzione con la Finlombarda.

     1. La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Finlombarda s.p.a. per promuovere ed organizzare in forma unitaria gli adempimenti necessari per il reperimento dei mutui e la gestione dei rapporti di ordine finanziario con gli enti locali per l'attuazione di interventi di cui al precedente articolo 25.

 

Titolo IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE -

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 28. Impianti esistenti.

     1. I titolari degli impianti di smaltimento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a farne denuncia all'amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data predetta ed a richiedere l'autorizzazione di cui al precedente art. 7.

     2. Alla denuncia sono tenuti altresì i proprietari delle aree di discariche chiuse da non più di quindici anni.

     3. La giunta regionale può imporre condizioni e prescrizioni transitorie in attesa del rinnovo delle attrezzature e degli accorgimenti tecnici, ovvero della chiusura dell'impianto; può altresì vietare parzialmente o totalmente l'esercizio dell'impianto, ovvero ordinarne la rimozione, qualora misure prescrittive non siano sufficienti ad impedire rilevanti danni alla collettività o l'ambiente.

     4. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

 

     Art. 29. Sanzioni amministrative.

     1. Salva la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, si applica la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 20.000.000 nei casi di:

     a) attivazione di un impianto di smaltimento senza autorizzazione;

     b) mantenimento in funzione di un impianto di smaltimento già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e per il quale sia stata negata l'autorizzazione;

     c) mantenimento in funzione di un impianto di smaltimento successivamente alla revoca dell'autorizzazione;

     d) violazione della disposizione di cui al terzo comma del precedente art. 23.

     2. Nei casi di attivazione o esercizio di un impianto di smaltimento in contrasto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di sospensione dell'esercizio, ovvero nei casi di omessa denuncia di un impianto di smaltimento già esistente, si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 10.000.000.

     3. Chiunque, potendo avvalersi dei pubblici impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e del relativo servizio di trasporto, non effettui lo scarico dei rifiuti nei predetti impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 5.000.000.

     4. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dal precedente art. 4, secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 10.000.000.

     5. Nel caso di mancata tenuta dei registri di cui al precedente art. 4, terzo comma, e art. 11 sesto comma, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

 

     Art. 30. Accertamento delle infrazioni ed applicazione delle sanzioni.

     1. All'accertamento delle infrazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 28; i relativi proventi sono introitati dalla regione.

 

     Art. 31. Obbligo di ripristino.

     1. Salva l'applicazione del precedente art. 29, nei casi di attivazione, mantenimento in funzione o esercizio di un impianto di smaltimento in assenza di autorizzazione od in contrasto con le prescrizioni della stessa, la giunta regionale, in quanto esista grave nocumento o pericolo per l'ambiente o la salute pubblica, può ingiungere al responsabile la rimessione in pristino dei luoghi, dando un congruo termine per provvedere.

     2. Qualora la rimessione in pristino non avvenga nel termine stabilito, la giunta regionale dispone l'esecuzione d'ufficio delle opere e dei lavori necessari e ne addebita l'onere finanziario al responsabile ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 31 bis. [10]

     1. Al fine di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti, per evitare pregiudizi ambientali, la regione può concedere contributi a favore dei comuni i quali provvedono d'ufficio ai lavori di bonifica o di smaltimento a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 152, n. 3 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

     2. I comuni che intendono fruire dei contributi devono farne richiesta alla Regione allegando copia dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione dei lavori, dei documenti comprovanti le spese da sostenere per la progettazione ovvero copia del progetto, nonché del preventivo di massima dei lavori medesimi [11].

     3. La concessione di detti contributi condizionata all'impegno del comune di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area, e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuta l'immissione o il deposito di materiale inquinato, nonché il produttore dei rifiuti.

     4. I contributi per le finalità di cui al precedente I comma sono concessi con deliberazione della giunta regionale nel limite massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

     La deliberazione della giunta determina altresì le modalità di erogazione.

     5. I contributi sono restituiti alla Regione dal Comune, senza interessi, nella misura del 70% dell'importo riscosso, quando questo abbia recuperato le spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che la Giunta regionale, all'atto della concessione, abbia deliberato di assumere l'onere, in tutto o in parte, a definitivo carico della Regione. L'obbligo si intende assolto da parte del Comune a seguito della restituzione alla Regione delle somme ottenute mediante una diligente attività volta al recupero di quanto ad esso dovuto indipendentemente dal loro importo [12].

 

     Art. 32. Finanziamento delle funzioni provinciali.

     1. Le spese sostenute dalle province per compiti previsti dalla presente legge ed eccedenti la propria competenza istituzionale sono, a norma dell'art. 69 dello statuto, a totale carico della regione, nell'ambito e nei limiti degli stanziamenti disposti per l'anno corrente della presente legge e per i successivi dai bilanci annuali.

     2. L'ammontare degli stanziamenti è concordata previamente con le provincie interessate in sede di formazione della legge di bilancio annuale.

 

     Art. 33. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento degli oneri relativi alla realizzazione e gestione del catasto di cui al precedente art. 12 - I comma e al rimborso alle province delle spese sostenute per compiti previsti dalla presente legge ai sensi del precedente articolo 32 si provvederà a decorrere dall'anno 1981 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 - I comma - della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono istituiti nella parte I, ambito 4, settore 4, finalità 1, attività 5:

     - il capitolo 1.4.4.1.5.1115 «Rimborso agli enti locali delle spese sostenute nella realizzazione e gestione del catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento»;

     - il capitolo 1.4.4.1.5.1122 «Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese sostenute per compiti ad esse assegnati in materia di rifiuti solidi eccedenti le proprie competenze».

 

     Art. 34. Norma finanziaria.

     1. Per la predisposizione dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di cui al titolo II della presente legge è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di L. 300 milioni di cui L. 100 milioni per l'anno 1980.

     2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 25 - IV comma - della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni sugli esercizi futuri ai sensi dell'art. 25 - II comma - della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 sempreché gli studi abbiano inizio nell'anno in cui è assunta l'obbligazione.

     4. L'onere complessivo di cui al precedente I comma trova copertura nel bilancio pluriennale, parte I, attività 4.4.1.1. «Interventi per lo smaltimento dei rifiuti speciali» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi», spese correnti operative.

     5. Al finanziamento dell'onere di L. 100 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione dei programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     6. Nella parte II, ambito 4, settore 4, sono istituiti:

     - l'obiettivo 2.4.4.1 «Tutela del suolo e del paesaggio»;

     - il progetto 2.4.4.1.5 «Realizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti e del relativo catasto regionale»;

     - il capitolo 2.4.4.1.5.963 «Spese per la redazione dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni.

 

     Art. 35. Norma finanziaria.

     1. Per gli interventi di cui al titolo III della presente legge sono autorizzate nel triennio 1980-1982 le seguenti spese:

     a) L. 7.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno 1980, per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione del sistema di discariche di cui agli articoli 20 e 22;

     b) L. 2.900 milioni, di cui 1.500 milioni per l'anno 1980, e L. 1.400 milioni per l'anno 1981 per la concessione di contributi in capitale per gli interventi di cui agli articoli 25 e 26;

     c) limite d'impegno di L. 500 milioni per l'anno 1981 per la concessione dei contributi in annualità per gli interventi di cui agli articoli 25 e 26.

     2. Il presidente della giunta, o l'assessore delegato, in relazione alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 22 e 26, è autorizzato ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio 1980-1982 ai sensi del precedente I comma, purchè l'inizio delle opere o degli interventi sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, e fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle previsioni di cassa iscritte in ciascun bilancio annuale.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi relativa agli interventi di cui al punto a) del precedente comma, si provvederà con la legge di approvazione dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, IV comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     4. L'onere complessivo di L. 10.900 milioni trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.4.1.3 «Realizzazione di opere riguardanti lo smaltimento dei rifiuti solidi» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi, spese di investimento».

     5. Per gli interventi di recupero ambientale di cui all'articolo 24, è autorizzata per il biennio 1981-1982 la spesa annua di L. 500 milioni.

     6. L'onere di L. 1.000 milioni relativo agli interventi di cui al precedente comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.4.1.4 «Interventi per il recupero ambientale degli ambienti degradati» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     7. All'onere di L. 2.500 milioni a carico del bilancio dell'esercizio 1980 si fa fronte mediante riduzione per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono approvate le seguenti variazioni: alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, sono istituiti:

     - il progetto 2.4.4.1.3 «Realizzazione di opere riguardanti lo smaltimento di rifiuti solidi»;

     - il capitolo 2.4.4.1.3.964 «Contributi in capitale alle province, ai comuni e loro consorzi per la realizzazione di pubbliche discariche controllate» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni;

     - il capitolo 2.4.4.1.3.965 «Contributi in capitale per il finanziamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, e di impianti sperimentali di riciclaggio, recupero e produzione d'energia» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500 milioni.

     9. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1981 saranno iscritti:

     - il capitolo 2.4.4.1.3.966 «Contributi in annualità di durata massima trentacinquennale per il finanziamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, e di impianti di riciclaggio, recupero e produzione d'energia - limite d'impegno anno 1981 - anni 1981-2115» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni;

     - il capitolo 2.4.4.1.4.980 «Contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 54.

[3] Articolo aggiunto dalla L.R. 10 settembre 1984, n. 54.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 21.

[5] Comma abrogato dalla L.R. 29 giugno 1988, n. 37.

[6] Articolo modificato dalla L.R. 14 dicembre 1983, n. 99 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[7] Comma aggiunto dalla L.R. 19 dicembre 1983, n. 99.

[8] Comma aggiunto dalla L.R. 19 dicembre 1983, n. 99.

[9] Comma aggiunto dalla L.R. 8 luglio 1982, n. 32.

[10] Articolo aggiunto dalla L.R. 14 dicembre 1983, n. 99.

[11] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[12] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.