§ 2.1.106 - L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.
Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:07/01/1986
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto della Legge.
Art. 2.  Obiettivi generali.
Art. 3.  Soggetti.
Art. 4.  Assistenza pubblica.
Art. 5.  Assistenza privata.
Art. 6.  Istituzione del registro degli organismi privati di assistenza idonei al convenzionamento.
Art. 7.  Volontariato.
Art. 8.  Istituzione del registro regionale del volontariato.
Art. 9.  Destinatari.
Art. 10.  Diritti degli utenti.
Art. 11.  Rispetto della libertà, dignità e personalità degli utenti.
Art. 12.  Condizioni e requisiti.
Art. 13.  Compiti della Regione.
Art. 14.  Funzioni e servizi di competenza dei Comuni e degli E.R.
Art. 15.  Comitato di coordinamento zonale.
Art. 16.  Funzioni e servizi di competenza delle Province.
Art. 17.  Equipe residenziale distrettuale.
Art. 18.  Altri operatori del distretto.
Art. 19.  Organizzazione zonale.
Art. 20.  Dirigente coordinatore sociale.
Art. 20 bis.  Procedure per la nomina del Dirigente responsabile del Servizio.
Art. 21.  Integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali.
Art. 22.  Prestazioni sanitarie nelle strutture residenziali.
Art. 23.  Presidi multizonali.
Art. 24.  Personale dell'Ente responsabile dei servizi di zona.
Art. 25.  Assegnazione del personale.
Art. 26.  Pianta organica.
Art. 27.  Personale comandato.
Art. 28.  Trasferimenti.
Art. 29.  Incarichi professionali.
Art. 30.  Comandi presso i Comuni.
Art. 31.  Formazione degli operatori.
Art. 32.  Procedure per l'elaborazione dei piani e dei programmi.
Art. 33.  Contenuti del piano regionale socio-assistenziale.
Art. 34.  Programma di zona.
Art. 35.  Localizzazione dei nuovi presidi.
Art. 36.  Verifica e pubblicazione del programma di zona.
Art. 37.  Opere a totale carico di enti pubblici e privati.
Art. 38.  Relazione annuale di zona.
Art. 39.  Verifiche di gestione.
Art. 40.  Modalità di finanziamento.
Art. 41.  Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali.
Art. 42.  Criteri per il riparto del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali.
Art. 43.  Spese di parte corrente.
Art. 44.  Spese di investimento.
Art. 45.  Criteri per il finanziamento delle spese di investimento.
Art. 45 bis.  Modalità di utilizzo delle quote per interventi urgenti e sperimentazione tecnica.
Art. 46.  Proposte di priorità per il finanziamento delle spese di investimento.
Art. 47.  Programmi pluriennali regionali.
Art. 48.  Finanziamento di attività delegate.
Art. 49.  Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi.
Art. 50.  Autorizzazione al funzionamento di strutture socio- assistenziali.
Art. 51.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 52.  Convenzioni con enti pubblici e privati.
Art. 53.  Convenzioni con organizzazioni di volontariato.
Art. 54.  Delega e sub-delega di funzioni amministrative regionali in materia di vigilanza.
Art. 55.  Riserva di competenze regionali.
Art. 56.  Beni delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali soppressi.
Art. 57.  Sistema socio-assistenziale.
Art. 58.  Criteri di organizzazione e di attività.
Art. 59.  Procedure per l'accesso alle prestazioni.
Art. 60.  Regolamento di zona dei servizi socio-assistenziali.
Art. 61.  Oneri dell'assistenza.
Art. 62.  Rimborso spese.
Art. 63.  Concorso degli utenti al costo dei servizi.
Art. 64.  Tutela in via amministrativa.
Art. 65.  Ufficio di pubblica tutela.
Art. 65 bis.  Procedure per l'elezione del responsabile dell'ufficio di pubblica tutela.
Art. 65 ter.  Norme procedimentali per gli uffici di pubblica tutela.
Art. 65 qua ter. Commissioni conciliative.
Art. 66.  Attività di informazione e di segretariato sociale.
Art. 67.  Educazione sanitaria e sociale.
Art. 68.  Prevenzione.
Art. 69.  Attività di promozione sociale.
Art. 70.  Interventi per garantire la fruizione dell'ambiente.
Art. 71.  Assistenza personale nell'ambito della famiglia.
Art. 72.  Assistenza economica.
Art. 73.  Assistenza domiciliare.
Art. 74.  Assistenza abitativa - alloggi protetti.
Art. 75.  Case-albergo e di soggiorno.
Art. 76.  Asili-nido.
Art. 77.  Centri diurni e centri socio-educativi.
Art. 78.  Servizi di vacanza.
Art. 79.  Interventi per l'inserimento sociale e lavorativo.
Art. 80.  Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria.
Art. 81.  Affidamento familiare.
Art. 82.  Affidamento familiare dei minori.
Art. 83.  Centri di pronto intervento.
Art. 84.  Servizi residenziali e di comunità.
Art. 85.  Comunità alloggio.
Art. 86.  Istituti educativo-assistenziali per minori.
Art. 87.  Case di riposo.
Art. 88.  Centri residenziali per handicappati gravi.
Art. 89.  Strutture protette.
Art. 90.  Abrogazione di norme preesistenti.
Art. 91.  Disposizioni transitorie per il personale regionale assegnato ai Comuni o all'E.R..
Art. 91 bis.  Norma transitoria.
Art. 92.  Disposizioni transitorie per l'approvazione del primo programma di zona.
Art. 93.  Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni al funzionamento e di determinazione del reddito familiare per l'accesso alle prestazioni.
Art. 94.  Servizi gestiti dalle Comunità montane.
Art. 94 bis.  Scioglimento di consorzi esercenti attività da svolgersi obbligatoriamente a livello associato.
Art. 94 ter.  Scioglimento di consorzi che esercitano attività che possono essere attribuite facoltativamente agli E.R.
Art. 94 qua ter. Competenze della Giunta Regionale in materia di scioglimento di consorzi socio-assistenziali.
Art. 94 qui nquies. Consorzi in corso di liquidazione.
Art. 94 sex ies. Consorzi di natura strumentale.
Art. 94 sep ties. Competenze istruttorie in materia di scioglimento e costituzione di consorzi a carattere socio-assistenziale.
Art. 94 oct ies. Attribuzione agli E.R. della gestione delle strutture già di pertinenza U.I.C. e ONPI.
Art. 95.  Sostituzione dei comitati amministrativi ex E.C.A.
Art. 96.  Norme transitorie per l'assistenza ai minori e agli incapaci, nonché per l'affidamento familiare.
Art. 97.  Norma finanziaria.


§ 2.1.106 - L.R. 7 gennaio 1986, n. 1. [1]

Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia.

(B.U. 8 gennaio 1986, n. 2, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Oggetto della Legge.

     1. In attuazione dei principi costituzionali la presente Legge disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nel territorio della Regione Lombardia e l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali nella materia di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Le funzioni degli enti locali di cui al comma precedente comprendono in particolare:

     a) le funzioni già di competenza dei Comuni in forza di disposizioni di Legge antecedenti il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     b) le funzioni trasferite ai Comuni dall'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e già svolte dagli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, dalla Regione, nonché dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, compresa la nota aggiuntiva, e dagli enti comunali di assistenza;

     c) ogni altra funzione attribuita agli enti locali con Leggi dello Stato, o ad essi delegata dalla Regione.

 

     Art. 2. Obiettivi generali.

     1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, il sistema dei servizi socio-assistenziali persegue i seguenti obiettivi generali:

     a) prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione partecipativa dei soggetti, della famiglia e delle comunità interessate e in collaborazione con gli altri servizi preposti alla sanità, all'educazione e al lavoro, le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

     b) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti di scelta per gli utenti;

     c) promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l'integrazione dei servizi socio-sanitari;

     d) agire a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti in difficoltà, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;

     e) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere, promuovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla Legge e realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, liberamente scelti;

     f) promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la Legge attribuisce tale compito.

 

     Art. 3. Soggetti.

     1. Nel quadro dei principi generali informatori della presente Legge, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale:

     a) i Comuni singoli e gli Enti responsabili dei servizi di zona di cui all'art. 6 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 che organizzano l'esercizio delle loro funzioni negli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della stessa Legge Regionale;

     b) gli altri enti e istituzioni pubbliche, le cooperative e gli altri soggetti privati che svolgono attività socio-assistenziale;

     c) i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano volontariamente e senza fini di lucro servizi e prestazioni socio-assistenziali.

     2. Nel testo dei successivi articoli l'Ente responsabile dei servizi di zona e l'Unità socio-sanitaria locale sono indicati, rispettivamente, con le abbreviazioni E.R. e U.S.S.L.

 

     Art. 4. Assistenza pubblica.

     1. Concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale le strutture e le attività direttamente gestite dai Comuni e dagli E.R. e quelle facenti capo ad altri enti ed istituzioni pubbliche, ivi comprese le Province, convenzionate ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

 

     Art. 5. Assistenza privata.

     1. In conformità all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione è garantita la libertà per i singoli, le associazioni, le cooperative, le fondazioni ed altre istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica di svolgere attività assistenziali, nel rispetto delle norme e dei requisiti minimi previsti dalla Legge, indipendentemente dal loro inserimento nel sistema dei servizi e dalla stipulazione di convenzioni.

     2. Le associazioni, le fondazioni e i soggetti che gestiscono strutture aventi i requisiti previsti nell'art. 18, terzo comma della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 ed iscritte nel registro regionale di cui al successivo art. 6, concorrono di diritto alla realizzazione del sistema socio-assistenziale, nei limiti e secondo le disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della predetta Legge Regionale.

     3. I servizi e le attività resi dagli altri soggetti privati possono concorrere alla realizzazione del sistema dei servizi nei casi e secondo le modalità previste dal sesto e ottavo comma dell'art. 18 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

 

     Art. 6. Istituzione del registro degli organismi privati di assistenza idonei al convenzionamento.

     1. Le associazioni, le fondazioni, le cooperative e gli altri soggetti privati che gestiscono strutture per le quali sia intervenuta la concessione dell'idoneità al convenzionamento, secondo quanto previsto dall'art. 18, secondo, terzo, e quarto comma, della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, sono iscritte di diritto in un registro regionale istituito presso la Giunta regionale.

     2. La cancellazione dal registro può avvenire a richiesta degli interessati o per il venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'idoneità al convenzionamento.

 

     Art. 7. Volontariato.

     1. E' volontario il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito delle strutture pubbliche o private di assistenza o in proprio.

     2. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.

 

     Art. 8. Istituzione del registro regionale del volontariato.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9. Destinatari.

     1. Fruiscono delle prestazioni del sistema socio-assistenziale, in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali, con i diritti di cui al successivo art. 10 e considerate le condizioni, i requisiti, e le priorità di cui al successivo art. 12, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nei bilanci degli enti competenti e fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del successivo art. 59:

     a) i cittadini residenti nei Comuni della Lombardia;

     b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni della Lombardia;

     c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni della Lombardia;

     d) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni della Lombardia, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

 

     Art. 10. Diritti degli utenti.

     1. Gli utenti del sistema dei servizi socio-assistenziali hanno diritto a:

     a) essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi socio-assistenziali, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;

     b) ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità, il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche, la possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere nella misura massima possibile le proprie relazioni familiari e sociali;

     c) fruire di tutte le prestazioni contemplate dalle Leggi e di cui è effettivamente prevista l'erogazione, alle condizioni e in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle Leggi e dai piani regionali e locali;

     d) scegliere liberamente la struttura od il servizio pubblico o convenzionato, tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni, tenuto conto dell'ambito territoriale definito per ciascun tipo di servizio dai piani regionali, nonché, nei casi e nei limiti previsti dalle Leggi, dell'ambito dell'intera regione;

     e) accedere ai servizi e alle prestazioni secondo i criteri di priorità definiti nei piani regionali, applicati in modo imparziale e in conformità a decisioni pubblicamente adottate e motivate, qualora limitazioni oggettive nella capacità delle strutture o nelle risorse degli enti erogatori non consentano il soddisfacimento immediato di tutte le richieste;

     f) esprimere il consenso sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti ed, in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla Legge;

     g) partecipare, nelle forme stabilite dalla Legge o definite dagli E.R. e secondo gli indirizzi fissati dai piani regionali, alla definizione delle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni;

     h) godere di forme di tutela in via amministrativa dei propri diritti ed interessi nei confronti delle decisioni degli enti erogatori e degli operatori, senza pregiudizio delle possibilità di tutela giurisdizionale previste dalla Legge.

     2. Agli utenti del sistema dei servizi deve essere assicurato in ogni caso il diritto alla riservatezza.

 

     Art. 11. Rispetto della libertà, dignità e personalità degli utenti.

     1. Le modalità organizzative obbligatorie per garantire i diritti di cui alla lett. b) dell'art. 10 sono disciplinate nei regolamenti di zona dei servizi socio-assistenziali con particolare riguardo:

     a) ai limiti minimi entro cui deve essere resa possibile, nelle strutture di tipo residenziale, la presenza dei familiari degli utenti, in special modo se minori e anziani;

     b) all'accesso alle strutture medesime di ministri di culto, di volontari e di altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti;

     c) alla costante informazione agli utenti e ai loro familiari sulle condizioni degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate.

 

     Art. 12. Condizioni e requisiti.

     1. I piani regionali socio-assistenziali determinano i criteri per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previste dalla presente Legge, nonché delle modalità per il loro accertamento.

     2. I servizi possono essere rivolti alla generalità della popolazione, senza pregiudizio dell'integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al successivo comma, a condizione che l'estensione consenta una migliore organizzazione, efficienza ed economicità del servizio e purché il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti o sia posto a carico dei Comuni competenti.

     3. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

     a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;

     b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;

     c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;

     d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

     4. I Comuni e gli E.R. provvedono, per quanto di loro competenza ed in conformità alle disposizioni della presente Legge ed ai criteri fissati dai piani regionali socio-assistenziali, a stabilire le modalità organizzative e procedurali per l'accertamento delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo.

 

Titolo II

ASSETTO ISTITUZIONALE

 

     Art. 13. Compiti della Regione.

     1. La Regione, ai fini dell'organizzazione e della programmazione del sistema dei servizi socio-assistenziali:

     a) partecipa all'elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale, mantiene e coordina i rapporti con gli organi centrali cui spetta l'attività di indirizzo e coordinamento, con le competenti autorità giudiziarie e con gli altri organi pubblici che svolgono attività comunque connesse con quelle del sistema dei servizi sociali;

     b) determina gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi, coincidenti con quelli per la gestione dei servizi sanitari, e promuove la costituzione delle associazioni intercomunali per i servizi, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 5 aprile 1980, n. 35;

     c) stabilisce gli indirizzi per l'organizzazione e l'attività del sistema dei servizi di assistenza sociale; a tal fine elabora e approva il piano regionale socio-assistenziale e ne verifica l'attuazione in conformità a quanto disposto dal successivo titolo V, parte I;

     d) stabilisce i criteri per l'organizzazione dei servizi a livello zonale e distrettuale, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e dal successivo titolo III, parte I;

     e) promuove la migliore utilizzazione del personale addetto ai servizi, ne favorisce altresì la mobilità, la formazione e l'aggiornamento professionale, in conformità a quanto disposto dai successivi titoli III e IV, parte I;

     f) ripartisce tra gli E.R. il fondo regionale di cui al successivo art. 41 e promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse finanziarie destinate a tali servizi, in conformità a quanto disposto nel successivo titolo VI, parte I, e nei piani regionali socio-assistenziali;

     g) disciplina, in conformità a quanto disposto nel successivo titolo VI, parte I, il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie destinate agli investimenti;

     h) attua in collaborazione con gli E.R. forme di controllo di gestione al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi in conformità a quanto disposto nel successivo titolo V, parte I;

     i) individua i presidi e i servizi che abbiano carattere multizonale e ne disciplina le forme speciali di gestione e finanziamento;

     l) stabilisce i requisiti delle strutture, anche ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'attività di vigilanza di cui al successivo titolo VII, parte I;

     m) provvede all'accertamento e alla dichiarazione di idoneità al convenzionamento delle istituzioni private ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, fissa i criteri per la stipulazione delle convenzioni, in attuazione degli artt. 16, 17 e 18 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e cura la tenuta del registro di cui al precedente art. 6;

     n) cura la tenuta del registro regionale del volontariato di cui al precedente art. 8 e assicura il sostegno tecnico ed economico alle organizzazioni di volontariato;

     o) organizza, in collaborazione con gli E.R., il sistema informativo sui servizi socio-assistenziali, promuovendo lo scambio di informazione tra gli E.R. medesimi;

     p) promuove iniziative ed attività sperimentali ed innovative, con particolare riferimento allo sviluppo della cooperazione di servizi ed alla sperimentazione nelle attività di supporto ai servizi di forme di autogestione da parte dell'utenza;

     q) promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive sul sistema dei servizi socio-assistenziali e di attività di informazione, mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e la promozione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento e di riqualificazione;

     r) provvede all'eventuale copertura assicurativa degli utenti e degli operatori delle strutture socio-assistenziali, con particolare riguardo a quelle per handicappati, ad esclusione di coloro che sono già coperti da assicurazione ai sensi di altre Leggi Regionali.

     2. [Spetta altresì alla Regione la decisione delle controversie, tra Comuni singoli o associati o tra Comuni ed altri enti pubblici, per il rimborso degli oneri sostenuti per spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di Legge o statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili di cui all'art. 154 del T.U. approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773.] [3]

 

     Art. 14. Funzioni e servizi di competenza dei Comuni e degli E.R.

     1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35, nelle zone che comprendono il territorio di più Comuni, l'assemblea dell'E.R., nel rispetto dei vincoli posti dai piani regionali socio-assistenziali per quanto attiene alle funzioni e ai servizi da gestire obbligatoriamente a livello associato, delibera i compiti attribuiti ai singoli Comuni e quelli riservati all'E.R., attenendosi alle indicazioni del programma di zona, nonché agli indirizzi e disposizioni seguenti:

     a) deve essere attribuita ai Comuni singoli la gestione dei servizi che non abbiano complessità tecnica e gestionale e il cui bacino di utenza sia compreso nell'ambito del Comune;

     b) deve essere riservata agli E.R. la decisione relativa a ciascun tipo di intervento ad utenza sovracomunale, salve le attività informative, istruttorie e di promozione che possono essere demandate ai singoli Comuni;

     c) devono essere assicurate in ogni Comune della zona adeguate possibilità di accesso ai tipi di prestazioni previste dal programma zonale di attività, in conformità agli standard fissati dal piano regionale socio- assistenziale, nonché a criteri di economicità;

     d) deve essere assicurata in ogni caso dall'E.R. l'integrazione delle attività svolte dai singoli Comuni con quelle svolte dall'ente medesimo, mediante la programmazione zonale dei servizi e delle risorse finanziarie e di personale, la determinazione di indirizzi generali validi per l'intera zona con riguardo ai singoli tipi di prestazioni, lo scambio di esperienze e la collaborazione degli operatori, l'attuazione di forme di coordinamento dei metodi e dei criteri degli interventi, il collegamento operativo fra attività organizzate nei singoli Comuni e attività organizzate a livello sovracomunale, sia distrettuale che zonale.

     2. Con riferimento alla gestione dei singoli servizi, l'assemblea dell'E.R. può deliberare che:

     a) attività attribuite agli E.R. possano essere svolte dai Comuni singoli, che abbiano i requisiti di ampiezza demografica e capacità gestionale definiti dal piano regionale socio-assistenziale, a condizione che i Comuni stessi concordino con l'E.R. medesimo le modalità per garantire l'eventuale accesso ai servizi anche ai cittadini residenti negli altri Comuni della zona;

     b) servizi attribuiti ai singoli Comuni possano essere svolti dall'E.R. qualora i Comuni stessi ne facciano richiesta in quanto non in grado di organizzarli in modo efficiente, e salvi comunque i criteri di organicità e di globalità; in tal caso l'assemblea dell'E.R. determina d'intesa coi Comuni interessati le risorse finanziarie e di personale da trasferirsi all'E.R. medesimo, fermo l'obbligo di destinare risorse non inferiori a quelle già impiegate a livello comunale per lo svolgimento degli stessi servizi;

     3. La proposta di deliberazione di cui al presente articolo è predisposta dal comitato di gestione, sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 15, ed è comunicata ai singoli consigli comunali, i quali esprimono il proprio parere entro i successivi novanta giorni; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

     4. La proposta di cui al comma precedente, corredata dei pareri pervenuti, viene presentata all'assemblea dell'E.R. per l'approvazione.

     5. Nelle zone monocomunali, in deroga alle disposizioni della presente Legge e a quanto previsto dalle LL.RR. 5 aprile 1980, n. 35 e 31 dicembre 1980, n. 106, il Comune assume direttamente l'organizzazione, la programmazione ed il finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio, previe opportune intese con le U.S.S.L. interessate ai fini del coordinamento e della integrazione delle attività socio- assistenziali con i servizi sanitari, in particolar modo per le attività di cui all'art. 21 della presente Legge.

     6. Per le attività e servizi attribuiti all'E.R. a norma del presente articolo, nel passaggio delle relative funzioni dovrà essere salvaguardato il livello di prestazioni già assicurato dai Comuni singoli, sulla base delle procedure e dei criteri, nonché degli standard fissati nel piano regionale socio-assistenziale.

 

     Art. 15. Comitato di coordinamento zonale.

     1. Nelle zone che comprendono il territorio di più Comuni, al fine di assicurare il coordinamento tra le attività gestite dall'E.R. e quelle gestite da Comuni singoli, è istituito un comitato di coordinamento zonale, che può eventualmente articolarsi a livello di uno o più distretti, composto dai sindaci o dagli assessori competenti per materia dei Comuni interessati.

     2. Il comitato di coordinamento:

     a) concorre, d'intesa col comitato di gestione, all'elaborazione del programma zonale socio-assistenziale e di ogni atto di programmazione da proporre all'assemblea dell'E.R. in materia di assistenza sociale;

     b) esprime parere al comitato di gestione ai fini della predisposizione della proposta di cui al terzo comma dell'articolo precedente;

     c) formula proposte al comitato di gestione per la predisposizione dei piani operativi settoriali e intersettoriali di intervento in materia sociale, ancorché integrati con l'attività sanitaria di competenza del comitato di gestione medesimo;

     d) esprime, per quanto attiene alle attività di tipo socio- assistenziale, parere preventivo su tutti gli atti di cui all'art. 24 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35.

     3. Il comitato di coordinamento si riunisce periodicamente, su convocazione del presidente del comitato di gestione, in via ordinaria per l'espletamento delle proprie funzioni o, in via straordinaria, su richiesta anche di un solo rappresentante dei Comuni.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per la validità delle sedute e per l'adozione degli atti di competenza del comitato di coordinamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento dei consigli comunali.

     5. Le decisioni assunte ed i pareri espressi dal comitato di coordinamento sono verbalizzati e di essi è fatta espressa menzione negli atti deliberativi conseguenti dell'assemblea dell'E.R., del comitato di gestione o dei singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.

 

     Art. 16. Funzioni e servizi di competenza delle Province.

     1. Le Province:

     a) esprimono pareri alla Regione sulle delimitazioni degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, secondo la procedura prevista dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35;

     b) esprimono pareri alla Regione sul coordinamento dei piani zonali socio-assistenziali con la programmazione socio-economica provinciale;

     c) approvano i programmi di localizzazione dei presidi assistenziali ai sensi del successivo art. 35;

     d) esercitano per delega della Regione le funzioni di cui al successivo titolo VII;

     d bis) svolgono compiti di supporto tecnico nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale socio-assistenziale e nella programmazione e realizzazione degli interventi, con riferimento all'intero ambito dei servizi socio-assistenziali per la formazione e l'aggiornamento del personale sociale [4].

     2. [Al fine di realizzare l'integrazione nel sistema dei servizi socio- assistenziali delle attività di assistenza tuttora loro spettanti in tale settore, ivi comprese quelle esercitate a seguito dello scioglimento dell'O.N.M.I., operato a norma della L. 23 dicembre 1975, n. 698, le Province stipulano con gli E.R. apposite convenzioni sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale] [5].

     3. [Le convenzioni di cui al precedente comma devono prevedere:

     a) l'affidamento agli E.R. delle attività assistenziali di competenza delle Province;

     b) la messa a disposizione degli E.R. da parte delle Province, del personale, dei beni e delle risorse finanziarie già destinate dalle Province stesse alle attività di cui alla precedente lettera a), esclusi quelli necessari per le attività di cui alla successiva lettera d);

     c) la corresponsione da parte delle Province per le attività affidate agli E.R. di somme non inferiori, in ciascun anno, a quelle impegnate nell'anno precedente per le medesime attività, aumentate della stessa percentuale di incremento applicata nel bilancio delle Province medesime al complesso delle spese per acquisto di beni e servizi;

     d) (Omissis) [6] ] [7].

     4. [In relazione a quanto disposto dal precedente art. 14, comma quinto, nelle zone monocomunali le convenzioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo sono da stipularsi tra la Provincia e il singolo Comune] [8].

     5. La Regione a favore delle Province:

     a) [eroga finanziamenti per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia trasferite alle Province stesse a seguito dello scioglimento dell'O.N.M.I.] [9];

     b) può erogare appositi contributi per le attività di supporto di cui alla lettera d bis) del precedente primo comma [10].

     6. L'attuazione delle convenzioni di cui al precedente secondo comma non comporta oneri aggiuntivi per la Regione.

 

Titolo III

ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

     Art. 17. Equipe residenziale distrettuale.

     1. Nell'ambito delle attività socio sanitarie integrate, l'attività di assistenza sociale di cui all'art. 7, secondo comma, lettera f), della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 è assicurata in ogni distretto da un'équipe multidisciplinare, costituita da operatori sanitari e socio-assistenziali, i quali prestano la propria attività professionale in modo stabile a favore dei residenti nel distretto, erogando prestazioni di primo livello e di pronto intervento.

     2. I piani regionali sanitari e socio-assistenziali specificano le attività da organizzare in ciascun distretto, nonché lo standard minimo di personale riferito a ogni singola figura professionale necessario per lo svolgimento delle predette attività.

     3. Per ogni équipe il comitato di gestione, su proposta dell'ufficio di direzione e sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, conferisce l'incarico di coordinatore di distretto ad un operatore scelto esclusivamente tra gli operatori dell'équipe medesima con rapporto di impiego stabile e a tempo pieno, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani regionali sanitari e socio-assistenziali.

     4. Il coordinatore di distretto dipende direttamente dall'ufficio di direzione dell'U.S.S.L.; l'incarico, conferito di norma per tre anni, anche se rinnovabile, deve consentire l'attuazione del principio della rotazione.

     5. Il coordinatore di distretto:

     a) assicura il coordinamento delle attività degli operatori dell'équipe per l'attuazione dei programmi di attività affidati al distretto;

     b) svolge azione di controllo sulla funzionalità dell'équipe, sul rispetto delle metodologie collegialmente stabilite e delle modalità di collegamento tra équipe residenziale e altri operatori dell'U.S.S.L.;

     c) definisce, in accordo con l'équipe, la metodologia per la verifica dei risultati, la raccolta e la trasmissione delle informazioni;

     d) tiene i rapporti con i coordinatori dei distretti limitrofi ai fini dell'eventuale organizzazione di attività polidistrettuali;

     e) cura i rapporti con l'utenza, con gli organismi di volontariato operanti nel distretto e con le forze sociali, anche ai fini della promozione della partecipazione;

     f) convoca riunioni fra i componenti dell'équipe o gruppi di essi, a scadenze periodiche e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

 

     Art. 18. Altri operatori del distretto.

     1. Sulla base dei programmi di attività di ogni U.S.S.L., può essere prevista nel distretto la presenza di:

     a) operatori singoli o équipe itineranti che, con periodicità fissa, collaborano con l'équipe residenziale svolgendo specifici compiti o funzioni complementari tipici della rispettiva figura professionale;

     b) équipe complementari a quella residenziale per lo svolgimento temporaneo delle funzioni alla stessa spettanti, nel caso di esigenze di carattere stagionale o eccezionale.

 

     Art. 19. Organizzazione zonale.

     1. I piani regionali socio-assistenziali e i programmi di attività degli E.R. indicano:

     a) le attività che devono o possono essere organizzate a livello zonale ovvero a livello di due o più distretti di base;

     b) l'articolazione del Servizio di assistenza sociale e i dipartimenti ai quali partecipano unità operative di tale servizio, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 4 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

     2. Al responsabile del Servizio di assistenza sociale della U.S.S.L. si applica quanto disposto dal primo e terzo comma dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

     3. Al Servizio di assistenza sociale è preposto un dirigente responsabile, nominato dall'E.R., a norma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali» a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, secondo quanto previsto dal successivo art. 20 bis [11].

     3 bis. Nell'ambito delle piante organiche definitive di ogni U.S.S.L. viene previsto un posto in organico di dirigente responsabile del Servizio di assistenza sociale con posizione funzionale apicale [12].

     3 ter. Al dirigente responsabile del Servizio di assistenza sociale è attribuito il trattamento economico previsto per le posizioni funzionali apicali dei rispettivi profili professionali di provenienza [13].

     4. Il Servizio amministrativo della U.S.S.L. svolge le sue funzioni con riguardo anche alle attività socio-assistenziali, nel rispetto del criterio di separazione dei conti di gestione di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.

 

     Art. 20. Dirigente coordinatore sociale.

     1. Il dirigente responsabile del Servizio di Assistenza sociale, nominato ai sensi del precedente, art. 19, entra a far parte dell'Ufficio di direzione dell'U.S.S.L. di cui all'art. 9 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, in qualità di dirigente coordinatore sociale e partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni del comitato di gestione [14].

     1 bis. Il dirigente coordinatore sociale assicura il coordinamento tra le attività socio-assistenziali e sociali di rilievo sanitario di competenza dell'U.S.S.L. e le attività gestite dai Comuni singoli, garantendo il raccordo tra attività zonali e attività comunali [15].

     1 ter. Al dirigente coordinatore sociale è attribuita la funzione di Segretario del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15 [16].

     1 quater. Al dirigente coordinatore sociale, oltre all'indennità prevista per la partecipazione all'Ufficio di direzione, spetta, nella stessa misura prevista dagli accordi sindacali, l'indennità di coordinamento per i dirigenti coordinatori sanitario e amministrativo e con oneri a carico del fondo regionale socio-assistenziale [17].

     2. I commi terzo e quarto dell'art. 9 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 sono abrogati.

 

     Art. 20 bis. Procedure per la nomina del Dirigente responsabile del Servizio.

     1. I profili professionali ricompresi nel servizio di assistenza sociale sono quelli per i quali è prevista la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

     2. I concorsi relativi alla nomina del dirigente responsabile del servizio di assistenza sociale sono regolati dagli artt. 4 e 7 e dalle altre norme previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1982 per la copertura dei posti della posizione funzionale apicale.

     3. Le prove di esame sono le seguenti:

     Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti scientifici relativi alle materie oggetto del concorso;

     Prova pratica: concernente la valutazione e interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-assistenziali;

     Prova orale: sugli argomenti oggetto della prova scritta [18].

 

     Art. 21. Integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali.

     1. I piani regionali socio-assistenziali ed i programmi di attività delle U.S.S.L. indicano le modalità specifiche per l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali a livello distrettuale e zonale, con particolare riguardo alle seguenti attività socio-assistenziali le quali, ancorché svolte da personale del ruolo sanitario regionale, dipendono dal Servizio di assistenza sociale:

     a) risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in genere;

     b) prevenzione e risocializzazione dei tossicodipendenti e degli alcolisti;

     c) assistenza e reinserimento familiare e sociale dei portatori di handicap;

     d) assistenza psico-sociale attinente alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva, nonché attinente alle finalità psico-sociali e preventive di cui alla L.R. 6 settembre 1976, n. 44;

     e) assistenza agli anziani non autosufficienti ricoverati in strutture protette.

     2. I piani regionali sanitari e socio-assistenziali e i relativi progetti-obiettivo individuano le prestazioni di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali nell'ambito dei servizi e presidi integrati, i cui oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

     3. L'integrazione si attua, fermo restando quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106 e dal secondo comma dell'art. 6 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, mediante l'organizzazione e lo svolgimento unificati di attività afferenti ed entrambi gli ambiti dei servizi, nonché mediante la unificazione dei servizi generali.

     4. Sono inoltre organizzate e svolte in modo unificato le attività di informazione degli utenti, di assistenza amministrativa, di raccolta e gestione dei dati, di educazione e informazione sanitaria e sociale della popolazione [19].

 

     Art. 22. Prestazioni sanitarie nelle strutture residenziali.

     1. Gli E.R. assicurano l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei presidi residenziali di assistenza della zona, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

     2. Per le prestazioni sanitarie direttamente erogate dalle strutture assistenziali convenzionate, la quota di spesa relativa alle prestazioni sanitarie e riabilitative è posta a carico del fondo sanitario; tale quota è annualmente determinata dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106, ed è commisurata al costo dell'assistenza sanitaria quale derivante dall'applicazione degli standard organizzativi previsti per i relativi servizi.

     3. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui ai precedenti primo e secondo comma gravano sul conto di gestione dell'attività sanitaria dell'U.S.S.L.

 

     Art. 23. Presidi multizonali.

     1. I piani regionali sanitari e socio-assistenziali individuano i presidi di assistenza, direttamente gestiti o convenzionati, che erogano prestazioni assistenziali di elevata specializzazione e a favore della popolazione di più zone, ai quali è riconosciuto carattere multizonale.

     2. Le modalità di gestione dei presidi multizonali, o le particolari clausole per le convenzioni, saranno stabilite con Legge Regionale.

     3. I piani regionali dettano le modalità di regolamentazione dei rapporti, anche finanziari, tra le U.S.S.L., con riguardo alle prestazioni dei presidi multizonali e di quelli che comunque svolgono attività a favore di utenti di più zone.

 

Titolo IV

PERSONALE

 

     Art. 24. Personale dell'Ente responsabile dei servizi di zona.

     1. Per provvedere all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali in attuazione della presente Legge, l'E.R. dispone di:

     a) personale proprio di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

     b) (Omissis) [20];

     c) personale comandato dalla Regione;

     d) personale comandato dai Comuni e da altri enti pubblici, anche in relazione all'esercizio delle attività di cui al secondo comma, lett. b), del precedente art. 14.

     2. Presso ogni E.R. è istituito a cura del comitato di gestione l'albo ricognitivo del personale di assistenza sociale in cui è iscritto il personale di cui al precedente primo comma in una sezione speciale dell'albo è altresì iscritto il personale non di ruolo, attualmente in servizio presso i Comuni della zona, addetto in via esclusiva a servizi o presidi di assistenza sociale [21].

     3. L'iscrizione avviene nella qualifica funzionale e con la figura professionale posseduta presso l'ente di provenienza.

     4. E' fatto obbligo ai Comuni di comunicare tempestivamente al comitato di gestione dell'U.S.S.L. tutti gli atti che comportano modificazioni nel rapporto di impiego dei propri dipendenti iscritti all'albo.

     5. Gli operatori addetti ai servizi socio-assistenziali sono tenuti al segreto professionale e d'ufficio ed al rispetto dell'anonimato degli utenti, salvo le eccezioni espressamente previste dalla Legge.

     6. La Giunta Regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 42, può assegnare contributi agli E.R. a parziale copertura degli oneri gravanti sul conto di gestione socio-assistenziale afferenti il personale addetto a funzioni di programmazione e coordinamento del servizio di assistenza sociale dell'U.S.S.L. [22].

 

     Art. 25. Assegnazione del personale.

     1. (Omissis) [23].

     2. (Omissis) [24].

     3. Il personale tecnico e professionale di assistenza sociale, ancorché iscritto al ruolo sanitario regionale, è assegnato al Servizio di assistenza sociale dell'U.S.S.L. per l'esercizio di attività di rilievo sanitario.

     4. Il personale amministrativo eventualmente trasferito o comandato viene assegnato al Servizio amministrativo della U.S.S.L. in relazione alla figura professionale ricoperta.

 

     Art. 26. Pianta organica.

     1. L'assemblea dell'E.R. approva la pianta organica con l'osservanza delle procedure vigenti in materia [25].

     2. La pianta organica, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale vigente e dal piano regionale socio-assistenziale, stabilisce il numero dei posti previsti per le diverse qualifiche funzionali; stabilisce altresì il numero dei posti previsti per singole figure professionali.

     3. Nella determinazione dei posti della pianta organica si deve tener conto, oltre che delle funzioni da esercitarsi in forma associata, della esigenza di assicurare l'integrale copertura della spesa per il personale mediante:

     a) le risorse finanziarie statali, regionali e comunali finalizzate all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali;

     b) le risorse finanziarie utilizzate per la copertura degli oneri derivanti per il personale inserito nel ruolo sanitario in attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e addetto ai servizi socio-assistenziali a rilievo sanitario.

     4. In sede di prima attuazione della presente Legge, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, adotta, nei limiti delle direttive emanate dal Consiglio regionale, la pianta organica provvisoria e le successive eventuali modifiche derivanti da trasferimenti di servizi e presidi.

 

     Art. 27. Personale comandato.

     1. Ove un servizio o presidio già gestito da Comuni singoli, consorzi di Comuni o Comunità montane venga trasferito agli E.R., il personale ad esso addetto in via esclusiva e iscritto all'albo di cui al precedente art. 24, secondo comma, è comandato a prestare servizio presso gli E.R. stessi.

     2. In caso di trasferimento parziale di presidi o servizi, o in caso di trasferimento di strutture alle quali sia addetto in modo non esclusivo personale comunale, il contingente del personale da comandare è determinato d'intesa tra E.R. e il Comune; nei comandi viene data la precedenza a chi ne abbia fatto richiesta.

     3. Con il loro consenso e su richiesta del comitato di gestione, i dipendenti comunali iscritti nell'albo di cui al precedente art. 24, secondo comma, possono essere comandati a prestare servizio presso l'U.S.S.L. anche al di fuori dei casi previsti nei primi due commi del presente articolo, sempre che esista un corrispondente posto vacante nella pianta organica dell'E.R.

     4. Nei casi di cui ai precedenti primo e secondo comma, ove permanga il trasferimento dei presidi e dei servizi ivi previsti, il comando può cessare solo su richiesta del comitato di gestione.

     5. Tutti gli oneri relativi al personale comandato ai sensi del presente articolo restano a carico dei Comuni; di essi si tiene conto nella regolamentazione dei rapporti finanziari tra E.R. e i Comuni.

 

     Art. 28. Trasferimenti.

     1. D'intesa tra E.R. e gli enti interessati, il personale comandato presso l'U.S.S.L. ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo precedente può essere trasferito alle dipendenze dell'E.R. stesso.

     2. Il trasferimento di cui al comma precedente è condizionato alla contestuale soppressione da parte dell'ente di provenienza dei relativi posti nei propri organici.

     3. Per il personale comandato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente il trasferimento è condizionato al consenso dell'interessato e presuppone l'esistenza di un corrispondente posto disponibile nell'organico del Servizio di assistenza sociale dell'U.S.S.L.

     4. Gli inquadramenti sono disposti nei corrispondenti profili professionali e posizioni funzionali di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, avuto riguardo alla qualifica e all'anzianità nell'ente di provenienza [26].

 

     Art. 29. Incarichi professionali.

     1. In relazione alle ridotte dimensioni del Servizio di assistenza sociale o alla specializzazione delle prestazioni richieste, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15 e nei limiti del bilancio, nonché delle disposizioni statali vigenti in materia, può conferire incarichi professionali.

 

     Art. 30. Comandi presso i Comuni.

     1. Su richiesta motivata del Comune e previo consenso

dell'interessato, il personale di assistenza sociale dell'U.S.S.L. può essere comandato a prestare servizio in un Comune compreso nella zona, per essere addetto a servizi di assistenza sociale alla cui gestione provveda direttamente il Comune stesso, ai sensi del precedente art. 14.

 

     Art. 31. Formazione degli operatori.

     1. La Regione, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle disposizioni generali in materia, cura anche avvalendosi dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (I.R.E.F.), sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e dalla L. 9 dicembre 1977, n. 903, lo svolgimento di adeguati corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio- assistenziali, anche al fine di assicurare la riqualificazione del personale in sede di primo inquadramento.

     1 bis. A tale scopo la Giunta Regionale, in attuazione degli obiettivi e delle indicazioni dei piani regionali socio-assistenziali approva specifici progetti obiettivo, predisposti dal Settore Assistenza in collaborazione con gli altri settori interessati, finalizzati alla formazione e riqualificazione degli operatori [27].

     1 ter. Tali progetti-obiettivo sono finalizzati a:

     a) sostenere le iniziative rivolte alla prima qualificazione di personale sociale addetto a presidi e servizi socio-sanitari integrati e a presidi e servizi socio-assistenziali;

     b) consolidare e sviluppare l'impegno regionale volto alla formazione permanente degli operatori in servizio mirata all'accrescimento professionale degli operatori stessi [28].

 

Titolo V

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 32. Procedure per l'elaborazione dei piani e dei programmi.

     1. La predisposizione e l'adozione dei piani regionali socio- assistenziali e dei programmi attuativi di livello zonale in materia socio- assistenziale sono disciplinate dagli artt. 19 e 20 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni della presente Legge.

 

     Art. 33. Contenuti del piano regionale socio-assistenziale.

     1. La Regione, in armonia con le linee ed i contenuti del programma regionale di sviluppo, determina gli obiettivi della programmazione di settore mediante la predisposizione del piano socio-assistenziale, coordinato e integrato con quello sanitario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L.R. 20 agosto 1981, n. 49.

     2. Il piano socio-assistenziale si articola in progetti-obiettivo e azioni programmatiche, oltre che in prescrizioni finalizzate al corretto svolgimento degli interventi normali e ricorrenti.

     3. Nell'ambito del piano, sono individuati:

     a) gli obiettivi da perseguire;

     b) i criteri e le priorità di intervento;

     c) l'ammontare delle risorse finanziarie e di personale disponibili, la loro provenienza e le modalità del loro utilizzo;

     d) gli standard di realizzazione dei servizi e degli interventi in funzione del previsto livello di soddisfacimento di fabbisogni prioritari.

     4. Inoltre il piano socio-assistenziale:

     a) detta criteri per il riparto delle attribuzioni tra i diversi livelli, individuando comunque le funzioni che devono essere obbligatoriamente esercitate dagli E.R.;

     b) specifica le attività di intervento diretto, di istruttoria e di proposta che devono o possono essere organizzate a livello distrettuale o interdistrettuale;

     c) indica criteri e modalità specifici per la integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari a livello distrettuale e zonale;

     d) indica indirizzi e criteri per la localizzazione dei nuovi presidi assistenziali;

     e) individua i presidi assistenziali cui è riconosciuto carattere multizonale;

     f) stabilisce il livello di qualificazione professionale degli operatori socio-assistenziali addetti a diverso titolo ai servizi e presidi, nonché i rapporti numerici tra personale ed utenti;

     g) stabilisce i criteri in base ai quali gli utenti sono tenuti a concorrere al costo dei servizi.

     5. Per quanto attiene ai singoli servizi, il piano socio- assistenziale:

     a) disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali, pubbliche e private, e ne determina i requisiti strutturali ed organizzativi;

     b) fissa gli standard edilizi e tecnico-organizzativi, sulla base dei quali possono essere convenzionati i presidi socio-assistenziali gestiti da enti pubblici e i presidi socio-assistenziali gestiti da enti e organismi privati che possono ottenere l'idoneità al convenzionamento;

     c) stabilisce gli indirizzi a cui si devono uniformare i regolamenti di zona dei servizi socio-assistenziali di cui al successivo art. 60, con particolare riguardo alle modalità ed ai criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi.

     6. Il piano socio-assistenziale fornisce indicazioni in merito alle convenzioni ed ai programmi di collaborazione tra Regione ed E.R. con università, istituti scientifici, centri di ricerca, per la promozione di studi e ricerche, ai fini di una più adeguata conoscenza dei bisogni socio- assistenziali della popolazione lombarda, dell'attuale livello di interventi e di servizi, della loro eventuale riconversione e della sperimentazione di nuove metodologie.

     7. Il piano socio-assistenziale indica altresì i criteri per l'assegnazione ai Comuni e agli E.R. dei beni mobili ed immobili delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali soppressi operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n 617.

 

     Art. 34. Programma di zona.

     1. Il programma di zona ha l'obiettivo di adeguare la rete dei servizi e degli interventi alle direttive e indicazioni della programmazione regionale, nonché di programmarne lo sviluppo in conformità alla articolazione operativa del piano regionale socio-assistenziale e tenuto conto delle particolari situazioni locali.

     2. Tale programma contiene:

     a) l'analisi dei fabbisogni socio-assistenziali della zona, anche in relazione a specifici fattori di rischio;

     b) la valutazione dei servizi e delle prestazioni rese in rapporto ai bisogni individuati, tenuto conto dei livelli di prestazione che debbono essere assicurati sulla base degli standard definiti dai piani regionali;

     c) l'indicazione dei progetti-obiettivo e delle azioni programmatiche che si vogliono attivare;

     d) le modalità di integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, nonché i collegamenti con gli altri servizi alla persona;

     e) i criteri e le modalità per la razionalizzazione, la riconversione e lo sviluppo dei servizi e degli interventi, anche in relazione al bacino d'utenza di ogni singola unità d'offerta;

     f) le modalità di utilizzo delle risorse;

     g) l'articolazione in unità operative, l'organizzazione interna dei presidi e le relative modalità di gestione;

     h) le modalità di utilizzo delle strutture anche convenzionate;

     i) la dotazione e le modalità di utilizzo del personale secondo le specifiche qualifiche funzionali e figure professionali nonché le modalità di attuazione della mobilità, della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale stesso;

     l) i sistemi di verifica della gestione dei servizi e dei risultati conseguiti;

     m) le eventuali proposte di sperimentazione di nuovi servizi, secondo quanto previsto dal precedente art. 13, primo comma, lett. p).

     3. Il programma di zona contiene la dimostrazione della concordanza delle indicazioni programmatiche con le previsioni finanziarie pluriennali dell'E.R. e dei Comuni, formulate ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.

     4. La proposta di programma di zona, da predisporsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale socio-assistenziale, è formulata dal Comitato di Gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, e previa consultazione degli aventi titolo a partecipare alla programmazione dei servizi, secondo quanto previsto dai precedenti artt. 5, 6 e 8; entro i successivi quindici giorni la proposta è comunicata ai singoli Consigli Comunali, i quali esprimono il loro parere entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

     5. La proposta di cui al precedente quarto comma, corredata dai pareri pervenuti, è trasmessa all'assemblea dell'E.R. per l'approvazione entro i successivi quindici giorni.

     6. Il programma di zona è approvato dall'assemblea dell'E.R. entro i successivi quarantacinque giorni ed è trasmesso alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui al successivo art. 36.

     6 bis. Contestualmente il programma di zona approvato viene portato a conoscenza di tutti gli Enti che hanno titolo a partecipare alla programmazione e organizzazione dei servizi.

     6 ter. Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al programma triennale zonale nell'arco di vigenza dello stesso devono essere approvate con le procedure previste al presente articolo e trasmesse alla Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza [29].

 

     Art. 35. Localizzazione dei nuovi presidi.

     1. Ove il programma di zona contempli la localizzazione di nuovi presidi esso è inviato alle Province competenti per territorio contestualmente all'invio alla Giunta regionale.

     2. Le Province si pronunciano sulle localizzazioni entro trenta giorni approvandole o formulando specifiche richieste di modifica, da trasmettersi alla Giunta regionale e all'E.R.

     3. Ove le Province non si pronuncino entro il predetto termine, le localizzazioni previste nel programma si intendono approvate.

 

     Art. 36. Verifica e pubblicazione del programma di zona.

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento dei programmi di zona, ne verifica la compatibilità con le direttive del piano regionale socio-assistenziale, e, se del caso, li rinvia all'E.R. interessato con motivate osservazioni per l'adeguamento.

     2. In assenza di tale rinvio entro il termine di cui al comma precedente il programma si intende assentito.

     3. L'assenso al programma non comporta impegno alla concessione di contributi.

     4. Il programma di zona, una volta assentito dalla Giunta regionale, a cura dell'E.R. viene portato a conoscenza di tutti gli enti che hanno titolo a partecipare alla programmazione e organizzazione dei servizi [30].

 

     Art. 37. Opere a totale carico di enti pubblici e privati.

     1. Gli enti pubblici che intendono realizzare a proprio totale carico opere di riconversione e ristrutturazione, nonché i soggetti privati in possesso della idoneità al convenzionamento che pure intendano realizzare a proprio totale carico dette opere e intendano partecipare altresì alla programmazione e alla organizzazione dei servizi, devono comunicare i loro programmi all'E.R. il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, trasmette agli stessi le proprie indicazioni sulla compatibilità della iniziativa con il programma zonale di intervento, ove adottato, o con le direttive del piano regionale socio-assistenziale.

 

     Art. 38. Relazione annuale di zona.

     1. Al fine di consentire la conoscenza dello stato dei servizi e la loro evoluzione annuale, nonché di consentire, in particolare, una razionale assegnazione delle risorse regionali di parte corrente annualmente finalizzate sia al sostegno degli interventi in atto sia allo sviluppo dei servizi ai sensi del successivo art. 42, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, rassegna ogni anno alla Giunta regionale la relazione di zona, con annesse proposte di finanziamento, elaborata sulla base delle relazioni di distretto.

     2. La relazione di zona deve contenere:

     a) l'analisi dei caratteri specifici della patologia sociale della zona e dei fattori di rischio che la determinano;

     b) la valutazione dei servizi resi in rapporto ai bisogni individuati;

     c) le modalità di utilizzo delle strutture, anche convenzionate;

     d) le modalità di utilizzo del personale;

     e) le indicazioni propositive in merito alle priorità degli interventi per cui si avanzano richieste di finanziamento di parte corrente e alle eventuali correzioni da apportare alle pratiche operative;

     f) le modalità di integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari;

     g) lo stato di attuazione dei progetti-obiettivo regionali e delle azioni programmatiche previste nel programma di zona;

     3. In particolare, devono venir indicati, sulla base degli schemi all'uopo predisposti dalla Giunta regionale, i dati conoscitivi attinenti alla gestione dei servizi realizzati nell'esercizio precedente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonché le previsioni finanziarie relative alla gestione dei servizi di prossimo sviluppo, anche in relazione alla possibile assegnazione di risorse integrative regionali.

     4. Le relazioni annuali di zona vanno trasmesse alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

     5. Delle relazioni di zona si tiene conto ai fini dell'aggiornamento del piano regionale socio-assistenziale in atto, nonché dell'elaborazione del piano successivo.

 

     Art. 39. Verifiche di gestione.

     1. Si applicano nei confronti degli E.R., nonché dei Comuni singoli per quanto attiene ai servizi socio-assistenziali gestiti in forma non associata, le disposizioni contenute nell'art. 99 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.

 

Titolo VI

FINANZIAMENTI

 

     Art. 40. Modalità di finanziamento.

     1. Il finanziamento delle attività socio-assistenziali ad ambito zonale o multizonale è assicurato:

     a) dalla Regione, mediante il fondo regionale costituito ai sensi del successivo art. 41, iscritto in bilancio e ripartito a norma del successivo art. 42;

     b) dai Comuni compresi nell'ambito territoriale della zona;

     c) dalle Province, nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente art. 16.

 

     Art. 41. Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali.

     1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, istituisce un fondo destinato al finanziamento dei servizi socio-assistenziali.

     2. Tale fondo è costituito da:

     A) somme assegnate alla Regione dallo Stato, derivanti:

     a) dalle entrate già destinate agli enti nazionali assistenziali disciolti, attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 1-sexies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito in L. 21 ottobre 1978, n. 641;

     b) a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche e integrazioni in materia di fondo sociale per l'equo canone;

     c) a norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili- nido, e successive modifiche e integrazioni;

     d) a norma della L. 3 giugno 1971, n. 404, concernente sussidi agli hanseniani;

     e) da ogni ulteriore assegnazione per il finanziamento dei servizi e funzioni socio-assistenziali;

     B) somme assegnate alla Regione da altri enti per il finanziamento dei servizi e funzioni socio-assistenziali, ivi comprese quelle conseguenti allo scioglimento dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     C) risorse autonome regionali che per l'esercizio finanziario 1985 e per gli esercizi successivi, relativamente alle previsioni del bilancio pluriennale, siano finalizzate all'attuazione degli interventi di cui alle:

     a) L. 29 luglio 1975, n. 405 e L.R. 6 settembre 1976, n. 44 in materia di consultori familiari e di servizi per l'educazione sessuale e la procreazione consapevole e L. 22 maggio 1978, n. 194 in materia di tutela della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza;

     b) L. 22 dicembre 1975, n. 685 e L.R. 30 marzo 1983, n. 21 e successive modificazioni, in materia di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, limitatamente alle somme stanziate per il finanziamento delle attività e del personale socio-assistenziale;

     c) L. 23 dicembre 1975, n. 698, in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia;

     d) L.R. 1° dicembre 1973, n. 50 in materia di sostegno finanziario a favore di enti, istituzioni ed organizzazioni assistenziali;

     e) L.R. 3 aprile 1974, n. 16 in materia di assistenza alle persone anziane;

     f) L.R. 3 settembre 1974, n. 56 in materia di soggiorno di vacanza per minori;

     g) LL.RR. 8 giugno 1979, n. 31 e 18 gennaio 1980, n. 8 in materia di solidarietà in favore di cittadini vittime di atti di criminalità e terrorismo;

     h) L.R. 25 agosto 1979, n. 45, in relazione ai finanziamenti relativi alle funzioni già di competenza regionale e trasferite ai Comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     i) L.R. 28 gennaio 1980, n. 10 in materia di interventi regionali per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e di promozione culturale e ricreativa e assistenziale;

     l) L.R. 17 maggio 1980, n. 57 in materia di asili-nido;

     m) L.R. 7 giugno 1980, n. 76 in materia di assistenza agli handicappati;

     n) L.R. 3 febbraio 1983, n. 11 in materia di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-assistenziali;

     D) eventuali somme integrative finalizzate al raggiungimento di nuovi obiettivi e allo svolgimento di nuovi servizi previsti dalla presente Legge e dal piano regionale socio-assistenziale.

     3. Nel fondo di cui al precedente primo comma sono comprese le somme già assegnate dallo Stato negli esercizi pregressi e non impegnate entro l'esercizio finanziario 1985.

     4. Sono fatte salve le disposizioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 26 della L.R. 14 settembre 1983, n. 73.

 

     Art. 42. Criteri per il riparto del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali.

     1. Le disponibilità complessive del fondo di cui al precedente art. 41 sono ripartite in conformità alle indicazioni e ai criteri fissati dal piano socio-assistenziale, con le seguenti modalità:

     a) le somme per spese correnti destinate al sostegno degli interventi in atto ed al mantenimento dei livelli di prestazione vengono ripartiti dalla Giunta Regionale tra gli E.R. e i Comuni sulla base di parametri socio-demografici e di parametri significativi della spesa in atto; entro il trentun gennaio di ogni anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, viene comunicata la quota spettante a ciascun E.R. e viene assegnata una anticipazione non inferiore al 75% della complessiva assegnazione per l'anno precedente; il saldo viene effettuato previa acquisizione dei piani di riparto elaborati da ciascun ente responsabile e da allegare alla relazione annuale di zona [31];

     b) le somme per spese correnti destinate allo sviluppo e alla graduale perequazione dei livelli di prestazione nell'intero territorio regionale vengono ripartite dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno tra gli E.R. secondo criteri indicati dal piano socio-assistenziale e tenendo conto:

     - del livello dei servizi;

     - dei programmi di riconversione della spesa e di trasformazione delle strutture;

     - dei risultati conseguiti per ciascun intervento e progetto-obiettivo nell'anno precedente;

     - delle condizioni socio-demografiche a livello zonale;

     c) le somme per spese di investimento sono ripartite dalla Giunta Regionale sulla base dei programmi pluriennali di zona e delle proposte di priorità per lo sviluppo dei servizi, con l'osservanza delle norme di cui ai successivi artt. 44, 45, 46 e 47, ad eccezione:

     - delle somme finalizzate al sostegno dei maggiori oneri derivanti dalla esecuzione di interventi edilizi finanziati con contributi regionali, ivi compresi quelli disposti in attuazione della L. 3 febbraio 1983, n. 11, che vengono assegnati dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri definiti nella deliberazione di cui al successivo art. 45, primo comma - lettera c);

     - delle somme finalizzate al sostegno degli interventi per l'inserimento lavorativo di cui al successivo art. 79 e per la eliminazione delle barriere architettoniche in immobili adibiti ad abitazione di persone portatrici di handicap, che vengono assegnate annualmente dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte degli E.R. presentate contestualmente alla relazione annuale di zona di cui al precedente art. 38;

     d) le somme finalizzate ad esigenze straordinarie, annualmente determinate in misura non superiore al 5% della quota del fondo complessivamente destinato a spese correnti, vengono utilizzate dalla Giunta regionale:

     - per la concessione di contributi aggiuntivi ai soggetti di cui al precedente art. 3 nel cui territorio si verifichino eventi calamitosi, anche dovuti a comportamenti umani;

     - per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti relativi alla realizzazione di interventi socio-assistenziali o di prestazione straordinaria a favore di persone residenti e non residenti, ovvero di stranieri o apolidi;

     - per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui al precedente art. 8, ottavo comma;

     - per la concessione di contributi alle associazioni di categoria di rilevanza regionale, le quali statutariamente perseguono il soddisfacimento degli interessi morali e materiali di persone, associate o non associate, portatrici di determinati bisogni e dalle stesse tutelate;

     e) le somme destinate a iniziative di carattere sperimentale, determinate annualmente in bilancio in misura non superiore al 5% della quota del fondo complessivamente destinato a spese correnti, sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare:

     - per il finanziamento delle proposte di sperimentazione formulate dagli E.R., sulla base dei programmi di zona, ai sensi della lett. m) del primo comma del precedente art. 34;

     - per lo svolgimento di iniziative sperimentali, nonché per particolari attività di ricerca sociale finalizzata promosse direttamente dalla Giunta Regionale, in conformità a quanto indicato dai piani regionali socio-assistenziali, potendosi avvalere a tal fine di consulenze e collaborazioni esterne, nel rispetto delle norme regionali vigenti;

     - per lo svolgimento di iniziative sperimentali nel campo della prevenzione e dell'educazione sanitaria e sociale di cui ai successivi articoli 67 e 68, promosse direttamente dalla Giunta Regionale e tendenti a diffondere, anche attraverso specifiche e mirate pubblicazioni nonché altri strumenti di comunicazione di massa, le conoscenze sui fenomeni di disagio sociale, sulla loro prevenzione e sulle possibili modalità di un loro contrasto;

     - per la concessione di contributi straordinari ai soggetti di cui al precedente art. 3, che svolgono o abbiano in programma attività di rilievo sperimentale [32].

     2. Ai fini delle assegnazioni agli E.R. delle risorse di cui al primo comma del presente articolo non sono consentite, in carenza del programma zonale assentito a norma dei precedenti artt. 34 e 36, attribuzioni finanziarie destinate allo sviluppo dei servizi in relazione agli investimenti.

     3. In carenza della presentazione da parte degli E.R. della relazione annuale di cui al precedente art. 38, il piano regionale socio- assistenziale può prevedere limiti e vincoli per l'attribuzione delle risorse annuali di parte corrente, nonché modalità che consentano agli E.R. di effettuare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, eventuali compensazioni finanziarie fra i soggetti beneficiari dei contributi.

     4. Possono essere consentite anticipazioni, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali, sui fondi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, per servizi già attivati negli anni pregressi, sino al limite massimo del 75% dell'ultimo contributo concesso.

 

     Art. 43. Spese di parte corrente.

     1. Ogni anno entro il 30 novembre l'assemblea dell'E.R. su proposta del comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, determina sulla base degli indirizzi del piano regionale socio-assistenziale:

     a) il costo dei servizi gestiti sia a livello associato che di singolo Comune;

     b) l'entità complessiva delle risorse disponibili per il finanziamento dei servizi socio-assistenziali della zona, tenendo conto:

     - delle assegnazioni regionali;

     - delle somme stanziate dai Comuni per la gestione dei servizi, tenendo conto degli incrementi dei costi e del previsto sviluppo dei servizi;

     - delle entrate da rette o tariffe;

     - di eventuali altre entrate;

     c) la suddivisione delle risorse tra servizi gestiti dall'E.R. e servizi gestiti da singoli Comuni o da altri enti pubblici o privati;

     d) il riparto delle quote di fondo regionale da assegnare a ciascun Comune per i servizi gestiti dagli stessi, nonché le quote da assegnare ad altri enti pubblici o privati;

     e) il riparto tra i Comuni degli oneri a loro carico, relativi ai servizi gestiti dall'E.R.;

     f) il saldo dei rapporti finanziari tra l'E.R. e ciascun Comune della zona, determinato per differenza tra oneri a carico dei Comuni calcolati in base a quanto previsto dalla lettera e) e assegnazioni calcolate in base a quanto previsto dalla lettera d).

     2. I parametri per il riparto fra i Comuni delle assegnazioni di cui alla lettera d) e degli oneri di cui alla lettera e) del precedente comma devono tener conto:

     - del livello dei servizi;

     - del livello pro-capite delle disponibilità finanziarie complessive;

     - delle condizioni socio-demografiche a livello comunale.

     3. Le spese relative al personale dei Comuni comandato presso l'E.R. sono detratte dall'onere posto a carico del Comune, ai sensi della lettera e) del precedente primo comma.

     4. La deliberazione di cui al precedente primo comma è trasmessa ai Comuni che sulla base della stessa, adottano le rispettive determinazioni.

     5. Ove, dopo l'adozione della suddetta deliberazione, intervengano integrazioni o modifiche delle somme assegnate, l'assemblea dell'E.R., su proposta del comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, adotta le conseguenti modificazioni.

     6. E' abrogato l'art. 136 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.

 

     Art. 44. Spese di investimento.

     1. Gli interventi regionali per investimenti sono definiti in base agli obiettivi del piano socio-assistenziale, nonché, relativamente ai presidi integrati di natura socio-sanitaria per non autosufficienti, alle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale secondo le procedure relative alla integrazione e al coordinamento dei due piani previsti dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 1981, n. 49.

     2. I finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture e per opere di riconversione, trasformazione, riattamento, arredamento e ampliamento di strutture preesistenti, di pertinenza dell'ente interessato a titolo di proprietà o di disponibilità ultranovennale possono essere disposti a favore degli E.R., nonché di altri enti pubblici o di enti e organismi privati convenzionati, alle seguenti condizioni:

     a) che i relativi presidi o servizi siano inseriti o inseribili nel programma di zona, subordinatamente all'esecuzione delle opere programmate;

     b) che venga costituito vincolo di destinazione dei beni interessati alle finalità previste, e comunque con esclusione degli interventi per arredi e attrezzature per il periodo indicato dal piano a seconda della tipologia dei servizi, in ogni caso per un periodo non inferiore a 15 anni; per gli enti ed organismi privati il vincolo deve essere trascritto nei registri immobiliari;

     c) che gli enti pubblici e privati interessati ai finanziamenti siano convenzionati ai sensi dei successivi artt. 52 e 53, ovvero abbiano inoltrato le relative domande, o si impegnino comunque ad accedere ai convenzionamenti stessi, quantomeno per la parte di immobile destinataria del finanziamento, subordinatamente alla concessione del finanziamento stesso [33].

     3. Le somme disponibili per finanziamenti in conto capitale possono altresì essere utilizzate per contributi «una tantum» finalizzati all'avvio di nuovi servizi, non ripetibili negli esercizi successivi, secondo le indicazioni del piano regionale socio-assistenziale.

     4. L'entità dei finanziamenti di cui ai precedenti artt. 42 e 43, al presente articolo e ai successivi artt. 47 e 48 è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali.

     4 bis. La Giunta Regionale ha facoltà di concedere, su domanda motivata dell'ente interessato e previo parere dell'E.R. territorialmente competente, il superamento del vincolo di destinazione gravante sugli immobili destinatari di finanziamento regionale ai sensi della presente legge, nonché di analoghe disposizioni contenute in precedenti Leggi Regionali. Il superamento anticipato del vincolo comporta comunque che gli immobili, nonché i proventi derivanti da eventuali alienazioni restino finalizzati allo svolgimento di attività socio-assistenziali, socio- sanitarie integrate ed educative per la prima infanzia, per la medesima durata [34].

 

     Art. 45. Criteri per il finanziamento delle spese di investimento.

     1. Il Consiglio regionale definisce con propria deliberazione, sulla base delle indicazioni generali contenute nel piano regionale socio- assistenziale ed entro trenta giorni dall'approvazione del piano stesso, i criteri per il finanziamento delle spese di investimento, con particolare riguardo a:

     a) modalità per la presentazione delle istanze di contributo e della documentazione richiesta;

     b) tipologia e misura dei contributi regionali;

     c) modalità di finanziamento per maggiori oneri: la somma destinata a tale finalità può essere determinata anche in misura inferiore al limite del 15% di cui alla L.R. 12 settembre 1983, n. 70 concernente «Norma sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale» [35];

     d) concessione di garanzie fidejussorie nei limiti stabiliti dalle Leggi;

     e) termini per la presentazione dei progetti esecutivi, nonché per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

     f) modalità di utilizzo delle quote accantonate per gli interventi urgenti e sperimentazione tecnica, determinate dal piano socio- assistenziale in misura non superiore al 15% della somma complessivamente disponibile per spese di investimento;

     g) modalità di erogazione dei contributi;

     h) procedure di collaudo.

 

     Art. 45 bis. Modalità di utilizzo delle quote per interventi urgenti e sperimentazione tecnica.

     1. In relazione a quanto previsto dalla lettera f) del primo comma dell'art. 45 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1, la Giunta Regionale con specifici provvedimenti deliberativi può concedere contributi per:

     a) esecuzione di opere di edilizia sociale che non possano essere differite per esigenze di igiene e di sicurezza;

     b) sperimentazione di innovazioni progettuali e organizzative nel campo dell'edilizia sociale.

     c) cofinanziamento di fondi messi a disposizione da altri soggetti per investimenti in strutture socio - assistenziali e socio - sanitarie integrate [36].

     2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma, sono concessi anche ad enti non ricompresi nella graduatoria di priorità di cui al successivo articolo 46, previo accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza da parte dei competenti servizi provinciali del genio civile [37].

 

     Art. 46. Proposte di priorità per il finanziamento delle spese di investimento.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del programma di zona, gli enti interessati presentano all'E.R. le domande di contributo in conto capitale per interventi compatibili con le indicazioni di piano.

     2. Il comitato di gestione dell'U.S.S.L. procede all'istruttoria delle domande presentate e può a tal fine concordare con l'ente richiedente eventuali modifiche.

     3. Il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, delibera le proposte di priorità degli interventi di spettanza dell'E.R. e di quelli per i quali sono state presentate richieste di contributo compatibili con il programma di zona, indicando per ciascun intervento l'entità della spesa prevista o ammissibile per singola opera, nonché la natura e l'entità dei contributi proposti, e specificando, in particolare, le risorse autonomamente reperibili dagli enti interessati anche attraverso trasformazioni patrimoniali o il ricorso ad altre fonti di finanziamento.

     4. Le proposte di priorità devono tener conto:

     a) della rete delle strutture esistenti, pubbliche e private, ivi comprese eventualmente quelle di proprietà regionale, del loro stato di funzionalità e delle concrete possibilità di ristrutturazione e riconversione;

     b) della disponibilità a livello zonale delle risorse finanziarie occorrenti e dell'ammontare del finanziamento eventualmente richiesto a livello regionale.

     5. L'eventuale esclusione dalle proposte di domande pervenute deve essere motivata e la relativa deliberazione deve essere comunicata all'ente interessato.

     6. Le proposte di priorità sono trasmesse alla Giunta regionale per l'adozione dei programmi pluriennali regionali di cui al successivo art. 47.

 

     Art. 47. Programmi pluriennali regionali.

     1. I contributi per le spese di investimento sono concessi mediante programmi pluriennali approvati con una o più deliberazioni della Giunta regionale, nei limiti della complessiva somma disponibile per ciascun triennio per interventi compresi nei programmi di zona assentiti a norma dell'art. 36, in conformità delle direttive del piano regionale socio- assistenziale e sulla base delle proposte di priorità di cui al precedente art. 46.

     2. I programmi regionali d'intervento sono correlati alla durata del piano socio-assistenziale, ovvero alle indicazioni connesse alla realizzazione di particolari progetti-obiettivo.

     3. Con le deliberazioni di approvazione dei programmi pluriennali sono decisi eventuali interventi su immobili di proprietà regionale destinati ad attività socio-assistenziali.

 

     Art. 48. Finanziamento di attività delegate.

     1. La Regione assicura il finanziamento delle spese operative relative alle funzioni socio-assistenziali delegate o subdelegate ai sensi dei successivi artt. 50 e 54.

 

     Art. 49. Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi.

     1. In apposito allegato del bilancio di previsione dell'E.R. è indicato l'importo complessivo delle spese per i servizi socio- assistenziali gestiti da ciascun Comune della zona.

     2. In apposito allegato del conto consuntivo di ciascun Comune è indicato l'importo complessivo degli oneri che il Comune medesimo ha sostenuto per ogni attività gestita dall'E.R. nonché le somme complessive assegnate dall'E.R. medesimo al Comune per le attività assistenziali da questo gestite.

 

Titolo VII

AUTORIZZAZIONI - CONVENZIONI - DELEGHE IN MATERIA DI VIGILANZA

 

     Art. 50. Autorizzazione al funzionamento di strutture socio- assistenziali.

     1. E' soggetta ad autorizzazione al funzionamento la gestione, anche a scopo di lucro, delle strutture residenziali, comprese quelle diurne di cui al secondo comma, organizzate al fine di offrire ospitalità a minori, anziani o a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti [38].

     2. L'autorizzazione è richiesta per l'apertura, la trasformazione e la prosecuzione della gestione delle seguenti strutture:

     a) asili-nido e strutture similari;

     b) soggiorni di vacanza per minori;

     c) istituti educativo-assistenziali per minori o handicappati;

     d) centri diurni e centri socio-educativi;

     e) case albergo e case di soggiorno;

     f) case di riposo;

     g) strutture protette;

     h) centri residenziali per handicappati gravi;

     i) comunità alloggio;

     l) centri di pronto intervento [39].

     3. Il piano regionale socio-assistenziale fissa i requisiti minimi ambientali e funzionali in base ai quali i gestori dei servizi hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione; tali requisiti attengono agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, nonché alla capacità minima del servizio ad esplicare le relative funzioni.

     4. Il piano socio-assistenziale fissa altresì gli standard e i maggiori requisiti tecnico-organizzativi, rispetto a quelli previsti dal comma precedente, per la concessione della idoneità al convenzionamento di cui all'art. 18, terzo comma, della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, cui consegue l'iscrizione nel registro di cui al precedente art. 6.

     5. L'autorizzazione al funzionamento viene rilasciata dal Comune o dall'ASL, secondo le rispettive competenze nel cui territorio è ubicata la struttura entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata dalla documentazione richiesta e sentito il parere dell'E.R. territorialmente interessato [40].

     6. Il parere di cui al comma precedente deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

     7. Nel caso di insufficienza della documentazione prodotta, il Comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio con conseguente interruzione, per una sola volta, dei termini per il rilascio dell'autorizzazione; detti termini riprenderanno a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti [41].

     8. In caso di mancata adozione dei provvedimenti entro i termini suindicati, la struttura può essere attivata fino a quando non intervengano diverse determinazioni del Comune o dell'ASL, secondo le rispettive competenze e fermi restando i poteri di vigilanza e la responsabilità dei soggetti gestori, nel caso di violazione delle norme e degli standard previsti [42].

     9. Di ogni provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione il Comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze dà immediata comunicazione ai richiedenti, all'E.R., al Comune territorialmente interessato e alla Regione [43].

     10. [E' ammesso ricorso alla Giunta regionale in caso di diniego dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente nono comma, e, nel caso di mancata adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dai precedenti quinto e settimo comma; la Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso] [44].

     11. In caso di diniego di autorizzazione che riguardi una struttura già funzionante, l'attività deve cessare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento [45].

     12. Nei confronti di soggetti privati l'autorizzazione ha carattere personale; in caso di trasferimento della titolarità o della gestione della struttura, l'avente causa dovrà chiedere, entro tre mesi, all'ente autorizzante di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

     13. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione si applicano le procedure previste dai precedenti commi dal quinto al decimo.

     14. Gli enti competenti alla vigilanza segnalano immediatamente all'autorità giudiziaria tutti i casi di funzionamento di strutture prive d'autorizzazione o alle quali l'autorizzazione sia stata negata, salvo quanto previsto dal precedente ottavo comma.

 

     Art. 51. Revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione al funzionamento è revocata quando sia accertato il venir meno dei requisiti in base ai quali era stata concessa, ed il titolare, previamente diffidato a ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi, non abbia provveduto nei termini assegnati.

     2. L'autorizzazione al funzionamento può essere revocata per gravi difetti di funzionamento accertati e contestati con le modalità di cui al precedente comma.

     3. La revoca è disposta con provvedimento motivato dall'ente autorizzante, d'ufficio o su proposta dell'E.R. o del Comune, nonché in base a segnalazioni di singoli cittadini.

     4. In caso di accertate gravi violazioni delle leggi o degli standard, che comportino rilevante pregiudizio per gli utenti, l'ente competente per il rilascio dell'autorizzazione può disporre la sospensione della medesima; la sospensione perde efficacia quando l'ente competente accerti il venir meno delle condizioni che l'hanno giustificata.

     5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione

dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dello stesso è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide entro sessanta giorni dalla presentazione; in caso di mancata decisione entro detto termine, il ricorso si intende respinto.

     6. Gli enti competenti alla vigilanza segnalano immediatamente all'autorità giudiziaria tutti i casi di funzionamento di strutture per le quali sia stato assunto provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.

 

     Art. 52. Convenzioni con enti pubblici e privati.

     1. Le convenzioni degli E.R. con enti pubblici o privati per prestazioni o servizi socio-assistenziali di cui agli artt. 16, 17, 18 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 disciplinano gli standard dei servizi, il contingente di prestazioni o di posti messi a disposizione ed i rapporti finanziari connessi.

     2. Restano ferme per le prestazioni nelle strutture convenzionate le norme che prevedono il concorso degli utenti all'onere del servizio.

     3. Le convenzioni devono essere stipulate in conformità allo schema- tipo di convenzione approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 53. Convenzioni con organizzazioni di volontariato.

     1. Gli E.R. e i Comuni possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, iscritte nell'apposito registro di cui al precedente art. 8, per lo svolgimento di:

     a) attività e servizi assunti integralmente in proprio in alternativa al servizio pubblico;

     b) attività innovative o sperimentali;

     c) specifiche attività integrative o di supporto a servizi pubblici nell'ambito di programmi di intervento integrati.

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, si applicano le disposizioni concernenti le convenzioni di cui al precedente art. 52.

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. c) del precedente primo comma, le convenzioni regolano:

     a) la durata del rapporto di collaborazione;

     b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;

     c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;

     d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;

     e) le coperture assicurative per infortunio o danni a terzi;

     f) i rapporti finanziari riguardanti il rimborso delle sole spese vive ammissibili;

     g) le modalità di risoluzione del rapporto.

     4. Le convenzioni di cui al precedente comma possono essere stipulate anche con organizzazioni di volontariato che trascorsi due anni di regolare attività, acquisiscano il diritto all'iscrizione al registro regionale di cui al precedente art. 8.

 

     Art. 54. Delega e sub-delega di funzioni amministrative regionali in materia di vigilanza.

     1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 55, sono delegate agli E.R. le seguenti funzioni amministrative:

     [a) la vigilanza sulle istituzioni pubbliche per l'assistenza di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972 [46];]

     b) la vigilanza sulle strutture socio-assistenziali soggette all'autorizzazione al funzionamento di cui al precedente art. 50;

     c) la vigilanza su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione della maternità e dell'infanzia di cui alla L. 23 dicembre 1975, n. 698;

     d) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al precedente art. 8, anche ai fini della verifica delle condizioni di permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione.

     2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma le istituzioni pubbliche per l'assistenza sono tenute ad inviare per conoscenza agli E.R., entro otto giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni soggette a controllo di merito; ove all'esame di dette deliberazioni si rilevi la necessità di adottare nei confronti degli organi di amministrazione i provvedimenti di cui al successivo art. 55, primo comma, lett. b), le deliberazioni stesse sono trasmesse alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza.

     3. Le funzioni delegate ai sensi del presente articolo sono esercitate secondo i criteri e le direttive stabilite dal piano regionale socio- assistenziale e in conformità alle istruzioni eventualmente impartite dalla Giunta regionale.

     4. Qualora gli E.R. non esercitino le funzioni delegate e sub- delegate, la Giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad essi nelle attività non adempiute.

     5. Nel caso di grave persistente violazione delle direttive o di inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate o sub-delegate, può essere disposta con Legge Regionale la revoca delle funzioni delegate e sub-delegate anche nei confronti di un solo ente delegatario.

 

     Art. 55. Riserva di competenze regionali. [47]

     [1. Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative a:

     a) l'erezione, il riconoscimento, la fusione, il raggruppamento, il consorzio, le modifiche statutarie, le trasformazioni patrimoniali, la trasformazione e l'estinzione delle II.PP.A.B. operanti in ambito regionale;

     b) la sospensione e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione delle II.PP.A.B. e la nomina del commissario straordinario su proposta dell'autorità di vigilanza o d'ufficio;

     c) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle II.PP.A.B. operanti in ambito regionale;

     d) le autorizzazioni in deroga alle norme di salvaguardia di cui all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.

     2. Inoltre restano di competenza regionale le funzioni in materia di persone giuridiche private, operanti nell'ambito assistenziale, delegate alla Regione ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     3. Restano di competenza regionale le funzioni di controllo pubblico, previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile ed operanti in ambito regionale nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     4. Per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale di cui al presente articolo si osservano le seguenti disposizioni procedurali:

     a) i provvedimenti di cui al primo comma, lett. a), ad esclusione delle modifiche statutarie inerenti alla composizione dei consigli di amministrazione e di quelle non comportanti ampliamenti e trasformazioni dei fini istituzionali, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i pareri della sezione territorialmente competente dell'organo regionale di controllo e della commissione consiliare competente per materia;

     b) i provvedimenti di cui al primo comma, lett. b) e c), nonché le modifiche statutarie diverse da quelle indicate alla lett. a) del presente comma sono adottati con provvedimenti della Giunta regionale;

     c) i provvedimenti di cui al primo comma lett. d) sono adottati secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1981, n. 72, elevando a 90 giorni il termine previsto dal sesto comma del predetto art. 2 per l'adozione del provvedimento di competenza regionale;

     d) i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono adottati con provvedimento della Giunta regionale.

     5. Le controversie in materia di rimborso delle spese di soccorso e assistenza di cui al secondo comma del precedente art. 13 sono decise in via amministrativa dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato; la decisione costituisce provvedimento definitivo.

     6. Ai commissari straordinari la cui nomina è riservata alla Regione, secondo quanto. previsto dalla lett. b) del precedente primo comma, spetta per lo svolgimento del mandato, a carico del bilancio dell'istituzione amministrata, un'indennità per ogni giornata di effettiva presenza presso la sede dell'istituzione nella misura determinata con provvedimento della Giunta regionale in rapporto alla classificazione ed alla categoria dell'IPAB; ai commissari che non risiedono nei comuni ove ha sede l'istituzione spetta altresì, parimenti a carico del bilancio dell'istituzione amministrata, il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché il trattamento di missione secondo le norme vigenti. Nel caso di accertata insussistenza da parte dell'I.P.A.B. amministrata di risorse economico-patrimoniali sufficienti, alla copertura degli oneri di cui trattasi provvede direttamente la Giunta regionale [48].]

 

     Art. 56. Beni delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali soppressi.

     1. I beni mobili ed immobili delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali soppressi operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono assegnati in proprietà o in uso con provvedimento della Giunta regionale agli E.R. ovvero ai Comuni singoli, in ragione del livello di esercizio delle funzioni stabilito dal piano socio-assistenziale o dalle successive determinazioni a livello di zona.

     2. Per quanto attiene ai beni mobili e immobili ubicati in altre regioni la Giunta regionale delibera, anche sulla base di eventuali preventive intese interregionali finalizzate alle permute, appositi progetti di utilizzo, affidando i beni medesimi ad enti locali lombardi espressamente individuati.

     3. I beni di cui ai commi precedenti e i redditi netti derivanti dalla loro gestione sono vincolati allo svolgimento di attività assistenziali; tali beni non possono essere alienati o trasformati senza autorizzazione della Giunta regionale, ferma restando la destinazione dei relativi proventi ad attività assistenziali.

     4. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni di cui ai precedenti primo e secondo comma, nonché dei beni trasferiti ai Comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi nel solo caso in cui sia soddisfatto il fabbisogno di strutture socio- assistenziali della zona; l'autorizzazione è concessa con le modalità previste alla L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.

 

PARTE II

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 57. Sistema socio-assistenziale.

     1. Gli obiettivi generali di cui all'art. 2 della presente Legge vengono perseguiti attraverso un sistema integrato ed organico di prestazioni e servizi, di carattere preventivo e riparatorio, organizzato secondo i criteri previsti dal successivo art. 58.

     2. Il piano regionale socio-assistenziale fissa la tipologia, nonché gli standard minimi dei servizi e delle prestazioni, anche in relazione alla dotazione di personale e alla qualificazione professionale dello stesso, e i criteri per la distribuzione dei servizi medesimi sul territorio.

     3. Gli E.R. e i Comuni assicurano l'erogazione dei servizi e delle prestazioni mediante gestione diretta o per convenzione.

     4. L'E.R., previa intesa con gli altri E.R. interessati, disciplina nel proprio regolamento di zona di cui al successivo art. 60 le procedure per l'utilizzo dei servizi erogati in altre zone, nei casi di assenza del servizio nella zona di competenza, nonché nei casi in cui il piano regionale preveda, a norma del precedente art. 10, lett. d), la possibilità per l'utente di scegliere la struttura o il servizio entro un ambito territoriale eccedente la zona stessa.

     5. L'E.R. disciplina altresì nel regolamento di zona suddetto, in conformità ai criteri stabiliti dal piano regionale, le condizioni e le procedure per l'erogazione di rimborsi e contributi agli utenti che facciano ricorso a servizi privati non convenzionati ai sensi del successivo art. 62.

 

     Art. 58. Criteri di organizzazione e di attività.

     1. L'organizzazione e l'attività del sistema dei servizi socio- assistenziali si ispirano ai seguenti criteri:

     a) generalità dei destinatari;

     b) uguaglianza dei livelli delle prestazioni fondamentali su tutto il territorio regionale;

     c) unitarietà del sistema dei servizi resi in ogni ambito territoriale, pur nella pluralità di soggetti istituzionali pubblici e privati concorrenti alla sua realizzazione;

     d) integrazione con il servizio sanitario e coordinamento con tutti i servizi sociali o finalizzati allo sviluppo sociale, in particolare nei settori previdenziale, giudiziario, penitenziario, scolastico, culturale, di formazione professionale, edilizio, di assetto del territorio e di sviluppo economico;

     e) globalità degli interventi in ciascun ambito territoriale e polivalenza dei servizi per favorire l'integrazione sociale degli utenti;

     f) valorizzazione ed effettiva utilizzazione, mediante l'informazione e le necessarie e opportune misure di collegamento alle strutture pubbliche, dell'apporto dei cittadini, delle associazioni, delle fondazioni e di altri organismi privati convenzionati o non, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative, alla attività socio-assistenziale, anche con riguardo alla promozione di interventi, prestazioni e servizi sperimentali, innovativi o rivolti al soddisfacimento di bisogni sociali emergenti;

     g) partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali del territorio alla definizione degli obiettivi e dei programmi di intervento e controllo sociale sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni;

     h) partecipazione di tutti gli operatori delle strutture pubbliche o convenzionate, secondo le rispettive professionalità, alla definizione degli obiettivi e dei programmi di intervento, anche attraverso verifiche periodiche dei metodi e dei risultati e attraverso la diffusione della conoscenza delle esperienze;

     i) utilizzo coordinato e programmato del personale operante nell'insieme delle strutture pubbliche o convenzionate in ciascun ambito territoriale, secondo le rispettive professionalità, e continuità nei processi di formazione e aggiornamento di tutti gli operatori;

     l) impiego coordinato e programmato di tutte le risorse finanziarie globalmente disponibili nei piani regionali e locali per il complesso dei servizi e loro utilizzazione secondo criteri di massimizzazione del rapporto tra benefici e relativi costi, anche mediante l'impiego di tecniche di controllo di gestione.

 

     Art. 59. Procedure per l'accesso alle prestazioni.

     1. Il piano regionale socio-assistenziale determina i criteri per l'accesso alle prestazioni anche nel rispetto dei livelli di assistenza stabiliti dalle Leggi per particolari categorie di utenti.

     2. L'E.R. definisce nel regolamento di zona di cui al successivo art. 60, le modalità per l'accesso ai servizi e alle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma.

     3. Ove non sussistono ragioni di urgenza indilazionabile, gli aventi diritto all'assistenza a norma del precedente art. 9, presentano richiesta di accesso ai servizi o alle prestazioni al Sindaco del Comune di residenza o a quello del Comune di dimora nei casi di cui alla lett. c) e d) del suddetto articolo.

     4. Le richieste per servizi o prestazioni, per il cui accoglimento sussistano limiti numerici, vengono collocate in un ordine di priorità da comunicarsi agli interessati, e formato in conformità alle disposizioni previste dal regolamento di zona, in relazione a specifici requisiti e a correlativi punteggi.

     5. Qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabile, il Comune in cui si manifesta lo stato di bisogno, anche su segnalazione di qualsiasi cittadino, ha l'obbligo di assicurare interventi di emergenza o di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici straordinari.

     6. A tal fine il Sindaco, assunte sommarie informazioni, decide con ordinanza motivata, designando, se del caso, la struttura e il servizio tenuti a provvedervi, anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune, riservando successivi accertamenti in ordine alla competenza per la spesa degli interventi urgenti.

     7. Dell'ordinanza del Sindaco viene data tempestiva comunicazione agli E.R. interessati per la predisposizione dei successivi interventi ordinari.

 

     Art. 60. Regolamento di zona dei servizi socio-assistenziali.

     1. L'assemblea dell'E.R., su proposta del comitato di gestione, formulata sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, delibera, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del primo piano regionale socio-assistenziale, il regolamento di zona per l'organizzazione e la gestione dei servizi, sulla base dello schema-tipo di cui al successivo terzo comma.

     2. Il regolamento di zona, in conformità alle indicazioni e ai vincoli contenuti nella presente Legge e nel piano regionale socio-assistenziale, nonché in conformità alle determinazioni assunte circa il livello di esercizio delle funzioni socio-assistenziali a norma del precedente art. 14, definisce:

     a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi;

     b) le modalità delle istruttorie necessarie;

     c) le modalità inerenti all'accertamento delle condizioni e ai requisiti degli utenti e alla scelta degli interventi idonei, nonché l'individuazione degli uffici competenti;

     d) la durata massima degli interventi d'urgenza e le relative procedure;

     e) le modalità della partecipazione degli utenti al costo dei servizi;

     f) le modalità di partecipazione e controllo sociale dei cittadini e degli utenti in relazione alla gestione dei servizi;

     3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta uno schema-tipo di regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale socio-assistenziale.

     4. Sino all'entrata in vigore del regolamento di zona, restano ferme le modalità di partecipazione e controllo sociale individuate per singoli servizi dalle relative Leggi Regionali di settore.

 

     Art. 61. Oneri dell'assistenza.

     1. Gli oneri che in base alle Leggi e al piano regionale socio- assistenziale gravano sui Comuni per l'assistenza sono a carico del Comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dalle lett. c) e d) del precedente art. 9, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità.

     2. Per particolari servizi il piano regionale può prevedere diversi criteri di distribuzione degli oneri relativi a determinate prestazioni, in deroga a quanto disposto dal precedente primo comma.

 

     Art. 62. Rimborso spese.

     1. Gli aventi diritto all'assistenza, sempre che sussista lo stato di bisogno come definito dalla presente Legge, hanno diritto a un rimborso sulle spese sostenute quando usufruiscono di servizi privati non convenzionati, purché siano previamente autorizzati e alle condizioni e nei casi previsti dal piano regionale socio-assistenziale.

     2. L'entità del rimborso è determinata dal piano regionale socio- assistenziale.

 

     Art. 63. Concorso degli utenti al costo dei servizi.

     1. Gli utenti sono tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo dei servizi erogati in gestione diretta o per convenzione, dai Comuni e dagli E.R., secondo tariffe determinate in base al reddito familiare di cui alla lett. a), terzo comma, del precedente art. 12, in conformità ai criteri e alle disposizioni contenuti nel piano regionale socio-assistenziale e nel regolamento di zona.

     2. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'interessato una quota di reddito per esigenze personali la cui misura minima è determinata dal piano regionale socio-assistenziale.

     3. Il Comune su cui grava l'onere delle prestazioni ai sensi del precedente art. 61 esercita l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.

 

     Art. 64. Tutela in via amministrativa. [49]

     [1. Ferma restando la tutela giurisdizionale, contro le determinazioni assunte per l'accesso alle prestazioni e ai servizi a norma dei precedenti artt. 57 e 59, nonché contro ogni altro provvedimento adottato dal Comune o dal comitato di gestione, gli interessati, nonché qualsiasi cittadino residente nel territorio di uno dei Comuni della zona, possono ricorrere in via amministrativa in opposizione, per la tutela dei diritti o interessi personali ovvero nell'interesse pubblico entro trenta giorni dalla conoscenza delle determinazioni o dei provvedimenti predetti.

     2. Il ricorso può essere motivato dalla non conformità del provvedimento alla legge, al piano regionale o al regolamento di zona ovvero da ragioni di merito.

     3. I ricorsi sono presentati al Comune o al comitato di gestione che si pronunciano in merito entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, comunicando la decisione al ricorrente.

     4. Contro i provvedimenti adottati dal Comune o dal comitato di gestione a seguito dei ricorsi presentati a norma del precedente primo comma, o nel caso di mancata decisione dei ricorsi entro il termine di cui al comma precedente, gli interessati possono ricorrere al presidente della Giunta regionale.

     5. I ricorsi di cui al comma precedente devono essere presentati per iscritto entro trenta giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento contro cui si ricorre o dalla scadenza del termine di cui al precedente terzo comma.

     6. Il Presidente della Giunta regionale decide, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, comunicando la decisione all'interessato e all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato.]

 

     Art. 65. Ufficio di pubblica tutela.

     1. Presso ogni E.R. è istituito l'Ufficio di pubblica tutela avente il compito di promuovere, anche su segnalazione di qualunque cittadino, l'intervento dei servizi di zona, nonché l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria.

     2. Il responsabile dell'Ufficio di pubblica tutela è eletto dalla assemblea dell'E.R. tra i cittadini di provata capacità ed esperienza, e dura in carica quanto gli organi dell'E.R.; la carica è onoraria e gratuita, salvo rimborso spese.

     3. L'Ufficio si avvale per l'esercizio dei propri compiti di personale del servizio di assistenza sociale della U.S.S.L. o di personale comandato dagli enti locali ed istituzionali operanti nella zona, nonché di personale volontario.

     4. Gli eventuali oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio previsto dal presente articolo sono a carico degli E.R.

 

     Art. 65 bis. Procedure per l'elezione del responsabile dell'ufficio di pubblica tutela.

     1. Le candidature per l'elezione del responsabile dell'ufficio di pubblica tutela - di cui al comma 2 dell'art. 65 - possono essere proposte dai componenti dell'assemblea dell'E.R., da qualsiasi cittadino o da associazione per la tutela dei diritti degli utenti di servizio sanitario nazionale o da organizzazione iscritta al registro regionale del volontariato di cui al precedente art. 8.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, l'E.R. provvede a pubblicizzare idoneamente e tempestivamente le modalità di presentazione delle candidature.

     3. L'assemblea dell'E.R. effettua l'elezione del nuovo responsabile dell'ufficio entro 90 giorni del suo insediamento, con un voto segreto e sulla base della lista delle candidature presentate; scaduto tale termine, la nomina è disposta dalla Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi 30 giorni, nell'ambito delle candidature presentate [50].

 

     Art. 65 ter. Norme procedimentali per gli uffici di pubblica tutela.

     1. Ferma restando la tutela giudiziaria ed amministrativa, il cittadino che desideri segnalare un disservizio, sia relativamente al settore sanitario che al settore socio-assistenziale, o che ritenga leso un proprio diritto, può rivolgersi all'ufficio di pubblica tutela per avanzare richieste o formulare reclami.

     2. Nel momento in cui riceve la segnalazione o il reclamo, l'ufficio provvede anche ad illustrare al cittadino le possibilità di tutela giudiziaria e/o amministrativa, offerte dalle Leggi vigenti nel caso specifico, indicando anche i termini per l'avvio delle relative procedure.

     3. L'ufficio provvede all'attività istruttoria riferendone, unitamente alle eventuali proposte, al comitato di gestione dell'E.R. o alle commissioni amministratrici dei presidi multizonali o ai consigli di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o ai Comuni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza da assumersi entro i successivi trenta giorni; le relative determinazioni sono comunicate entro dieci giorni all'interessato, nonché all'ufficio stesso [51].

 

     Art. 65 quater. Commissioni conciliative.

     1. Gli E.R., al fine di favorire la collaborazione fra gli utenti e gli operatori, possono istituire Commissioni conciliative, da affiancare al Responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela, cui demandare l'esame e la definizione conciliativa di controversie insorte fra cittadini e amministrazioni degli E.R. stessi, dei presidi multizonali, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei Comuni, a seguito di segnalazioni o reclami indirizzati all'Ufficio di Pubblica Tutela.

     2. L'eventuale istituzione della Commissione conciliativa dovrà essere deliberata dall'assemblea dell'E.R. e dovrà, comunque, prevedere nella sua composizione, oltre al Responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e paramedico, delle associazioni per la tutela dei diritti degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale e del volontariato sociale operanti nelle zone.

     3. Il responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela convoca e presiede la Commissione conciliativa e decide circa i casi da sottoporre all'esame della stessa [52].

 

Titolo II

INTERVENTI GENERALI E DI PREVENZIONE

 

     Art. 66. Attività di informazione e di segretariato sociale.

     1. Gli E.R. e i Comuni singoli svolgono attività di informazione e di orientamento degli utenti sui servizi e sugli interventi socio- assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi.

     2. A tal fine, gli E.R. organizzano nell'ambito delle funzioni della équipe distrettuale integrata un'attività di segretariato sociale.

 

     Art. 67. Educazione sanitaria e sociale.

     1. Gli E.R. organizzano, promuovono attività di educazione alla salute, intesa come benessere fisico, psichico e sociale, tendenti a diffondere le conoscenze sui fenomeni di disagio sociale e sulla loro prevenzione e cura e promuovono la responsabilità personale e familiare, forme di autonomo soddisfacimento dei bisogni e iniziative di solidarietà all'interno della comunità.

 

     Art. 68. Prevenzione.

     1. Gli E.R., nella definizione dei programmi di zona, sulla base di quanto al riguardo contenuto nei piani regionali socio-assistenziale e sanitario, devono uniformarsi nell'organizzazione di interventi e servizi a criteri e procedure che perseguano e valorizzino il momento preventivo e, nella elaborazione di specifici programmi individuano lo stato di conoscenze, di rilevazione e di studi inerenti alle cause riconducibili a fattori di rischio, e specificano altresì le modalità attraverso le quali si intende procedere alla loro eliminazione o al loro contrasto.

 

     Art. 69. Attività di promozione sociale.

     1. Gli E.R. e i singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini alla organizzazione dei servizi e allo svolgimento di altre attività di utilità sociale.

     2. Gli E.R. e i singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione promuovono e sostengono, in collaborazione con i soggetti di cui al precedente art. 3, iniziative di aggregazione sociale, e favoriscono l'accesso agevolato di giovani, anziani e altri soggetti a rischio di emarginazione ad attività culturali, ricreative e di spettacolo.

 

     Art. 70. Interventi per garantire la fruizione dell'ambiente.

     1. Gli E.R. promuovono gli interventi idonei per assicurare che gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le strutture prescolastiche, scolastiche e ricreative siano costruiti in conformità alla legislazione vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione, e per promuovere l'adeguamento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate delle strutture esistenti o in costruzione, nonché per assicurare la revisione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti in contrasto con detta legislazione.

     2. Al fine di favorire la permanenza degli anziani e degli handicappati nei normali ambienti di vita, gli E.R. e i Comuni forniscono, anche a titolo di comodato, sussidi tecnici e attrezzature; gli E.R. e i Comuni agevolano la fruizione dei servizi di trasporto mediante l'attivazione di appositi servizi o la stipulazione di convenzioni tariffarie con gli enti gestori.

 

Titolo III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

 

     Art. 71. Assistenza personale nell'ambito della famiglia.

     1. Gli interventi di assistenza diretti alla tutela dei rapporti interpersonali nei settori della famiglia, della maternità e della paternità responsabile, nonché delle problematiche minorili, sono regolati dalle LL. 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e 4 maggio 1983, n. 184, nonché dalle Leggi Regionali attuative.

     2. Per tali attività gli E.R. si avvalgono dei consultori pubblici e privati a norma della L.R. 6 settembre 1976, n. 44.

 

     Art. 72. Assistenza economica.

     1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

     2. I piani regionali socio-assistenziali fissano i criteri generali per l'attuazione degli interventi, con particolare riguardo alla graduale omogeneizzazione degli interventi medesimi a livello regionale.

     3. Il regolamento dei servizi di zona di cui al precedente art. 60 stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei servizi, anche con riferimento alle procedure di urgenza previste dalle disposizioni statali vigenti in materia.

     4. Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati nei confronti dei soli soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 9, limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno, e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

     5. Gli interventi di urgenza possono essere erogati a favore di tutti i soggetti di cui al precedente art. 9, allo scopo di fornire immediatamente e per un tempo limitato i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

     6. Possono essere altresì previsti interventi di assistenza economica finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni.

     7. Può essere disposta l'erogazione di sussidi, nella misura definita dal piano regionale socio-assistenziale, a favore di lavoratori già residenti ed emigrati all'estero, di ridotte capacità economiche e rientrati definitivamente nel territorio regionale, limitatamente al periodo in cui tali soggetti sono in attesa di occupazione o di pensione, e comunque per non oltre sei mesi dalla data del rimpatrio.

     8. Possono essere altresì corrisposte sovvenzioni straordinarie in casi di emergenza a favore di familiari residenti di lavoratori emigrati, nonché contributi sulle spese per la traslazione ai paesi di origine di salme di lavoratori e loro familiari deceduti all'estero; si intendono per familiari le persone conviventi a carico, per le quali spettano gli assegni familiari.

 

     Art. 73. Assistenza domiciliare.

     1. L'assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

     2. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità.

     3. Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di soggetti minori o handicappati.

     4. Le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative, erogate in forma integrata con quelle socio-assistenziali, sono assicurate dai competenti servizi della U.S.S.L. e i relativi oneri fanno carico al fondo sanitario.

     5. Il servizio di assistenza domiciliare può assicurare la sostituzione della famiglia in casi di necessità o di urgenza.

 

     Art. 74. Assistenza abitativa - alloggi protetti.

     1. Per concorrere al soddisfacimento dei bisogni abitativi dei soggetti e delle categorie socialmente più deboli, gli E.R. promuovono interventi per l'assegnazione, tenuto conto delle condizioni economiche dei beneficiari, ad anziani ed a nuclei familiari comprendenti soggetti handicappati, di:

     a) alloggi disponibili da parte di enti pubblici, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, quinto comma, della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni;

     b) alloggi oggetto dei bandi speciali di cui all'art. 3, settimo comma della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni, nonché d'alloggi di cui alle quote di riserva previste dall'art. 10 della suddetta Legge Regionale;

     c) alloggi disponibili a seguito di autorizzazioni a trasformazioni o riconversioni patrimoniali dei beni delle II.PP.A.B.

     2. Gli E.R. promuovono altresì interventi per:

     a) la realizzazione, nell'ambito di programmi di edilizia pubblica, di mini-alloggi da destinare a soggetti in condizioni di svantaggio;

     b) la realizzazione di alloggi protetti, destinati a soggetti parzialmente non autosufficienti, costituiti da unità abitative strutturalmente collegate a servizi di assistenza continua di carattere sanitario e assistenziale; le singole unità di alloggio devono essere preferibilmente riunite a blocchi o comunque tra loro vicine;

     c) il miglioramento delle condizioni di alloggi abitati da anziani o handicappati, mediante interventi diretti o concessione di contributi per opere di manutenzione, risanamento e adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche;

     d) la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, delle spese di ordinaria manutenzione, dei canoni di utenza telefonica e degli altri servizi pubblici fondamentali, anche ad integrazione degli interventi di cui alle norme del Titolo III della L. 27 luglio 1978, n. 392 e di cui al fondo sociale previsto dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni, nonché per i casi non considerati dalle suindicate normative;

     e) la sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili.

 

     Art. 75. Case-albergo e di soggiorno.

     1. Per i fini di cui al precedente art. 74, nonché per soddisfare esigenze di socializzazione di persone in condizione di auto-sufficienza psico-fisica, gli E.R promuovono la realizzazione e la gestione di case- albergo e di case di soggiorno.

     2. Le case-albergo forniscono servizi di carattere alberghiero, servizi generali, di lavanderia, di bagno assistito e dieta, nonché servizi di socializzazione.

     3. Per altri servizi possono collegarsi ai centri diurni di cui al successivo art. 77; possono altresì essere sede di servizi sociali e sanitari per la generalità degli utenti.

     4. Le case di soggiorno forniscono servizi analoghi per periodi determinati in località climatiche.

 

          Art. 76. Asili-nido.

     1. L'asilo-nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia, concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino da zero a tre anni ed alla sua socializzazione, nonché concorrendo alla prevenzione soprattutto in direzione delle situazioni di vita familiari problematiche.

     2. Le strutture e i servizi dell'asilo-nido possono essere utilizzati per altre esigenze presenti nel territorio, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia.

     3. L'asilo-nido è aperto ai bambini prioritariamente residenti nell'area di utenza determinata dal regolamento di zona di cui al precedente art. 60.

     4. Il piano regionale socio-assistenziale stabilisce i limiti massimi e minimi di recettività degli asili-nido.

     5. Il micro-nido è una struttura istituita nelle località ove il numero di potenziali utenti sia inferiore al minimo stabilito dal piano, e aggregata a scuole materne o primarie ovvero ad altre strutture idonee adibite a servizi per l'infanzia; il micro-nido si avvale dei servizi e del personale della struttura cui è aggregato, in base a convenzioni stipulate fra l'E.R. e l'ente gestore della struttura medesima.

 

     Art. 77. Centri diurni e centri socio-educativi.

     1. I centri diurni, intesi come centri sociali di tipo aperto, forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione, assicurando servizi specialistici adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti.

     2. Il centro diurno è una struttura di sostegno e di socializzazione rivolta alla generalità degli utenti ed in particolare agli anziani, ai minori, agli handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione, e costituisce punto d'appoggio dell'assistenza domiciliare e di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini.

     3. I centri diurni si distinguono in:

     a) centri socio-educativi per handicappati, che accolgono senza limiti di età soggetti che presentino notevole compromissione dell'autonomia delle funzioni elementari, abbisognino di una specifica e continua assistenza e non possano essere utilmente inseriti nel normale ambiente lavorativo; il centro socio-educativo ha come obiettivo il superamento della condizione di irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione;

     b) centri educativo-assistenziali a semi-internato per minori in età scolare;

     c) centri di aggregazione giovanile presso i quali vengono svolte o coordinate attività sociali, educative, culturali, ricreative e sportive;

     d) centri diurni per anziani che forniscono servizi di assistenza a carattere integrativo e di sostegno della vita domestica e di relazione.

     4. I centri diurni possono comprendere servizi ed attività di ristoro e di segretariato sociale.

     5. I centri possono essere collegati e integrati con servizi a carattere sanitario e culturale e svolgere attività di avviamento a servizi o presidi di cura o di istruzione.

     6. Nei centri debbono essere previsti, in relazione alla loro tipologia, attività di terapia riabilitativa, nonché attività di apprendimento, espressione, manipolazione e lavoro artigianale, realizzando, anche con la collaborazione delle forme di volontariato, forme di autogestione o di associazionismo per la produzione di beni e servizi.

     7. L'ubicazione dei centri deve essere tale da assicurare l'integrazione con la rete delle strutture e dei servizi socio-sanitari del territorio.

 

     Art. 78. Servizi di vacanza.

     1. I servizi di vacanza possono consistere in:

     a) soggiorni climatici per anziani o minori, di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, anche funzionalmente integrati con soggiorni di vacanza per nuclei familiari;

     b) campeggi per minori dai tredici ai diciotto anni, anche funzionalmente integrati con strutture fisse di soggiorno;

     c) centri ricreativi per minori funzionanti nei luoghi di residenza durante i periodi di vacanza scolastica.

     2. I servizi di vacanza devono essere dotati di personale idoneo ad assicurare l'assistenza sociale e sanitaria e l'organizzazione di attività ricreative e di tempo libero, garantendo la dotazione di attrezzature e di personale qualificato per i soggetti affetti da menomazioni fisiche e psichiche.

     3. Nei soggiorni di vacanza e nei centri ricreativi possono essere accolti anche bambini di età inferiore ai cinque anni quando si possa disporre di una idonea dotazione di attrezzature e di personale.

     4. Il limite di età di anni diciotto non si applica quando si tratti di iniziative di vacanza rivolte a soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali.

 

     Art. 79. Interventi per l'inserimento sociale e lavorativo.

     1. Gli E.R. e i singoli Comuni nell'ambito delle rispettive competenze promuovono, coordinandosi con le istituzioni statali e regionali competenti, gli interventi in materia di servizi alla persona e, in particolare, di diritto allo studio, di formazione e di orientamento professionale, di collocamento al lavoro, di turismo sociale, di cultura, di sport e di tempo libero, al fine di favorire la permanenza o l'inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo dei soggetti handicappati o comunque esposti a rischio di emarginazione.

     2. A tal fine, gli stessi soggetti di cui al comma precedente possono erogare contributi alle imprese e alle cooperative per l'adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché assumere, in collaborazione con le imprese e le stesse cooperative, ogni altra iniziativa di sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli oneri sociali.

     3. Le imprese artigiane e le cooperative di produzione in cui almeno il 10% degli addetti o dei soci siano handicappati sono ammesse con priorità alle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali concernenti i rispettivi settori.

     4. La Giunta Regionale provvede al rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici di cui all'art. 8 della Legge 29 marzo 1985, n. 113 concernente «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti».

     5. Parimenti la Giunta Regionale è autorizzata a erogare contributi ad organizzazioni che, senza scopo di lucro, provvedono all'addestramento di cani guida ed alla loro messa a disposizione gratuita dei minorati della vista residenti in Lombardia [53].

 

Titolo IV

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

 

     Art. 80. Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria.

     1. L'assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria si attua mediante:

     a) la segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di abbandono o di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio della potestà parentale sotto il profilo materiale e morale, di disadattamento di minori, nonché di ogni altra situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori;

     b) la vigilanza sull'adempimento degli obblighi di segnalazione dei casi di affidamento di minori ad estranei, ai sensi dell'art. 9, sesto e settimo comma, della L. 4 maggio 1983, n. 184, nonché degli obblighi di cui al quarto comma dello stesso art. 9 della citata Legge;

     c) lo svolgimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria, delle indagini e degli accertamenti di ordine psicologico e sociale necessari ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento o dichiarazione di nullità del matrimonio, delle determinazioni in ordine all'esercizio della potestà dei genitori, alle pronunce di decadenza della potestà dei genitori o di reintegrazione in essa, ai provvedimenti da adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, e ad ogni altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione;

     d) la collaborazione con l'autorità giudiziaria, relativamente alle indagini ed agli accertamenti da essa richiesti, e la promozione ed attuazione delle misure e delle attività inerenti ai procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della L. 4 maggio 1983, n. 184;

     e) l'assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi comprese le prestazioni specifiche di ordine psico-terapeutico, e le attività di sostegno alla famiglia di origine o agli affidatari.

     2. Il Sindaco adotta i provvedimenti urgenti di cui all'art. 403 del codice civile a favore di minori moralmente o materialmente abbandonati, avvalendosi dei servizi disciplinati dalla presente Legge.

     3. L'assistenza agli adulti incapaci nei cui confronti sia promosso procedimento di interdizione o inabilitazione è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ove richiesta.

 

     Art. 81. Affidamento familiare.

     1. L'affidamento familiare di minori, persone anziane, handicappate o comunque totalmente o parzialmente non autosufficienti, le quali non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito della famiglia di appartenenza, può essere disposto presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare che siano riconosciute idonee alla loro accoglienza.

     2. L'affidamento è disposto in prevalenza in favore di minori la cui famiglia sia anche temporaneamente impossibilitata o inidonea a provvedere alla loro educazione e istruzione.

     3. L'affidamento è disposto con il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela.

     4. Di norma, a ogni affidatario non possono essere affidate più di due persone.

 

     Art. 82. Affidamento familiare dei minori.

     1. L'assistenza inerente all'affidamento familiare dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, a norma dell'art. 4 della L. 4 maggio 1983, n. 184, si attua mediante:

     a) la promozione dell'affidamento;

     b) la selezione e la preparazione degli affidatari, nonché la raccolta dei dati inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, al numero, alle problematiche dei soggetti da affidare, alla possibilità di accoglienza ed alla presumibile durata

dell'affidamento;

     c) le prescrizioni agli affidatari e l'attività di assistenza tecnica e di appoggio agli stessi;

     d) la cura del collegamento fra famiglia d'origine e affidatari, la prevenzione e la soluzione di conflitti, l'appoggio alla famiglia di origine, anche in vista della possibilità di ritorno del minore in essa;

     e) la stipulazione di polizze assicurative che garantiscano gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortuni e di responsabilità civile per danni in relazione a fatti commessi dall'affidato nel corso dell'affidamento;

     f) la determinazione dell'entità dei contributi da corrispondere agli affidatari per il mantenimento degli affidati;

     g) la vigilanza durante l'affidamento, tenendo informata l'autorità giudiziaria competente.

     2. Di norma, ad ogni affidatario singolo o famiglia affidataria non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti di soggetti provenienti dallo stesso nucleo familiare.

     3. La scelta degli affidatari è effettuata promuovendo incontri individuali, visite domiciliari e incontri con altre famiglie o persone che abbiano già esperienza di affidamento.

 

     Art. 83. Centri di pronto intervento.

     1. I centri di pronto intervento assicurano, in attesa della individuazione degli interventi più adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o di soggetti non autosufficienti che abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa adeguata assistenza.

     2. I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni dei piani regionali socio-assistenziali, senza limitazione di età, sesso o condizioni personali.

 

     Art. 84. Servizi residenziali e di comunità.

     1. Per far fronte alle esigenze di soggetti in condizioni di non autosufficienza o di emarginazione che abbisognino di prolungati periodi di interventi sostitutivi della famiglia, l'E.R. organizza e promuove servizi residenziali e di comunità dotati di idonee strutture residenziali e di operatori forniti della necessaria professionalità.

     2. I servizi devono realizzare forme di trattamento finalizzate al recupero e al reinserimento sociale degli utenti; nel caso di minori o di incapaci, la scelta dello specifico servizio di comunità presso cui ospitarli è effettuato con la collaborazione della famiglia di chi esercita poteri tutelari, nonché, ove del caso, della competente autorità giudiziaria.

     3. I servizi sono collocati sul territorio in relazione ai parametri di fabbisogno indicati dai piani regionali socio-assistenziali e in modo tale da favorire l'inserimento sociale degli utenti e l'utilizzo da parte di essi dei servizi scolastici, ricreativi, sportivi e culturali del territorio; i servizi sono integrati funzionalmente, se del caso, con centri diurni di cui al precedente art. 77.

     4. L'organizzazione dei servizi si uniforma ai seguenti criteri:

     a) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nell'attività per garantire la continuità dei rapporti familiari;

     b) possibilità di frequenti rientri in famiglia degli utenti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dalla autorità giudiziaria o dai competenti servizi della zona;

     c) apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti;

     d) possibilità di articolazione in gruppi autonomi nei casi di convivenze più numerose.

     5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il piano regionale individua in particolare:

     a) comunità alloggio;

     b) istituti educativo-assistenziali per minori;

     c) centri residenziali per handicappati gravi;

     d) strutture protette per anziani non autosufficienti;

     e) case di riposo per anziani.

 

     Art. 85. Comunità alloggio.

     1. Le comunità alloggio accolgono, nell'ambito di normali strutture abitative e con la presenza di operatori professionali, gruppi limitati di persone appartenenti a determinate fasce di età e caratterizzate da specifiche condizioni di difficoltà di rapporti, di devianza o di emarginazione.

     2. I piani regionali socio-assistenziali individuano le diverse tipologie di comunità alloggio, in rapporto alle categorie di utenti e alle loro caratteristiche, ne definiscono gli standard strutturali e organizzativi, e indicano le eventuali esigenze di apporti specialistici degli altri servizi sanitari e sociali.

 

     Art. 86. Istituti educativo-assistenziali per minori.

     1. Gli istituti educativo-assistenziali per minori provvedono al mantenimento e all'educazione di minori privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'autorità giudiziaria, o a cui comunque la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

     2. I piani regionali soci-assistenziali individuano i tipi di istituti in relazione alle specifiche situazioni personali dei minori utenti; i piani definiscono altresì i relativi standard organizzativi e strutturali.

     3. Gli istituti possono ospitare minori di sesso ed età differenti, anche handicappati, salvaguardando, per quanto possibile, la convivenza di minori legati da rapporto di parentela.

 

     Art. 87. Case di riposo.

     1. Le case di riposo ospitano, per libera scelta degli interessati o, in caso di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza che consentano la permanenza nel proprio domicilio, anziani in condizioni di parziale autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni sanitarie dirette a migliorare o recuperare l'autosufficienza.

     2. Qualora si verifichino situazioni di grave non autosufficienza per cause sopravvenute durante il ricovero, l'assistenza e la cura possono avere luogo nella casa di riposo stessa qualora questa sia dotata di apposito reparto protetto, salvo che esigenze di carattere sanitario obiettivamente accertate non richiedano il ricorso a soluzioni diverse.

     3. I piani regionali socio-assistenziali definiscono le tipologie e gli standard delle case di riposo e i rispettivi bacini di utenza.

 

     Art. 88. Centri residenziali per handicappati gravi.

     1. I centri residenziali per handicappati ospitano soggetti portatori di handicap grave, impossibilitati in via temporanea o permanente a rimanere nel proprio nucleo familiare.

     2. L'accoglimento degli ospiti è disposto su diagnosi certificata a una équipe multidisciplinare di zona, in relazione alle condizioni psicofisiche del soggetto, con il consenso dell'interessato o di chi esercita la potestà parentale o la tutela.

     3. Il centro residenziale deve avere le caratteristiche di struttura protetta per la notte; deve essere organizzato in modo da garantire prestazioni sanitarie e riabilitative e ogni opportuna misura di sostegno psicologico, nonché attività elementari di socializzazione.

     4. Il centro residenziale può prevedere una quota di posti-letto a disposizione per interventi di emergenza.

     5. I piani regionali socio-assistenziali definiscono gli standard organizzativi e strutturali dei centri.

 

     Art. 89. Strutture protette.

     1. Le strutture protette accolgono soggetti anziani affetti da gravi deficit, tali da non consentire il compimento di atti e attività elementari, nei casi in cui la famiglia o altri servizi non possono adeguatamente provvedere.

     2. L'accoglimento viene disposto previa diagnosi certificata da un'équipe multidisciplinare di zona, in relazione alle condizioni psicofisiche degli stessi e alla situazione familiare e socio-ambientale.

     3. I piani regionali socio-assistenziali definiscono gli standard organizzativi e strutturali delle strutture protette e i relativi bacini di utenza.

     4. Le strutture protette possono anche essere realizzate come appositi reparti protetti nell'ambito delle case di riposo, secondo le indicazioni dei piani regionali.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 90. Abrogazione di norme preesistenti.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti norme:

     a) L.R. 14 luglio 1972, n. 20 e L.R. 1° dicembre 1973, n. 51 «Integrazione e modifiche alla L.R. 14 luglio 1972, n. 20, recante norme per la determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica»;

     b) L.R. 9 marzo 1978, n. 23 «Norme sullo scioglimento degli E.C.A.»;

     c) L.R. 10 marzo 1978, n. 28 «Norme di attuazione degli artt. 23, 25 e 118 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616»;

     d) art. 7, primo comma della L.R. 5 aprile 1980, n. 35.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono abrogate le seguenti norme:

     a) L.R. 1 dicembre 1973, n. 50 «Procedure provvisorie per interventi di sostegno finanziario a favore di enti, istituzioni ed organizzazioni assistenziali, nell'ambito delle funzioni amministrative di beneficenza pubblica trasferite dallo Stato con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9» e successive integrazioni e modifiche;

     b) L.R. 3 aprile 1974, n. 16 «Interventi per l'assistenza alle persone anziane» e successive integrazioni e modifiche;

     c) L.R. 3 settembre 1974, n. 56 «Norme relative al servizio sociale per i soggiorni di vacanza dei minori»;

     d) L.R. 8 giugno 1979, n. 31 «Fondo di solidarietà in favore di privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla Magistratura e alle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità» e successive modifiche e integrazioni;

     e) L.R. 25 agosto 1979, n. 45 «Norme transitorie per favorire il trasferimento di risorse ai Comuni o loro consorzi in materia di servizi sociali» e successive integrazioni e modifiche;

     f) L.R. 18 gennaio 1980, n. 8 «Fondo di solidarietà in favore di cittadini vittime di atti di terrorismo» e successive modifiche e integrazioni;

     g) L.R. 28 gennaio 1980, n. 10 «Interventi regionali in materia di salute ed integrità fisica dei lavoratori e di promozione culturale ricreativa e assistenziale»;

     h) L.R. 17 maggio 1980, n. 57 «Disposizioni di attuazione delle Leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili nido»;

     i) L.R. 7 giugno 1980, n. 76 «Promozione di servizi sociali a favore di soggetti handicappati»;

     l) L.R. 3 febbraio 1983, n. 11 «Piano pluriennale delle opere di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-assistenziali»;

     m) l'art. 1, quarto comma, lett. a) e quinto comma della L.R. 27 giugno 1983, n. 51;

     n) l'art. 5, terzo comma, della L.R. 21 luglio 1979, n. 36;

     o) gli artt. 2, lett. B), e 9, secondo comma, della L.R. 10 giugno 1981, n. 31;

     p) gli artt. 9, secondo comma, e 31, quarto comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 65;

     q) il sesto comma, lett. b), ed il settimo comma dell'articolo unico della L.R. 14 dicembre 1983, n. 101;

     r) gli artt. 8, primo comma, punto 2), 30, quinto comma, e 31, secondo comma, della L.R. 25 ottobre 1984, n. 56;

     s) all'art. 26, primo comma, della L.R. 14 settembre 1983, n. 73, dopo le parole «di parte corrente» sono soppresse le parole «a favore di soggetti handicappati».

     3. In deroga a quanto disposto dal precedente secondo comma, sino alla emanazione di nuovi standard edilizi e criteri tecnico-organizzativi, ai sensi del precedente art. 33, restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli dal 3 al 16 e dal 18 al 23 della L.R. 3 settembre 1974, n. 56 «Norme relative al servizio sociale per i soggiorni di vacanza dei minori» e successive modifiche ed integrazioni.

     [4. In deroga a quanto disposto dal precedente secondo comma, sino all'emanazione di nuovi standard edilizi e criteri tecnico-organizzativi ai sensi del precedente art. 33, e sino all'entrata in vigore dei regolamenti di zona di cui all'art. 60, restano altresì in vigore le disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, salvo il terzo comma, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25, salvo il primo, secondo e terzo comma, 26, 27 e 28, della L.R. 17 maggio 1980, n. 57 «Disposizioni di attuazione delle Leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891 in materia di asili-nido».] [54]

     [5. In deroga a quanto disposto dal precedente secondo comma, sino all'emanazione di nuovi standard edilizi e criteri tecnico-organizzativi ai sensi del precedente art. 33, e sino all'entrata in vigore dei regolamenti di zona di cui all'art. 60, restano altresì in vigore le disposizioni di cui agli artt. 8, 10, 11, 12, 13 e 14, della L.R. 7 giugno 1980, n. 76 «Promozione di servizi sociali a favore di soggetti handicappati».] [55]

     6. Conservano efficacia gli atti amministrativi, i provvedimenti, gli impegni di spesa ed i piani di riparto deliberati ed adottati entro l'esercizio finanziario 1985 ai sensi delle Leggi Regionali di cui al precedente secondo comma, ed è autorizzata l'iscrizione nei bilanci regionali, ai sensi della normativa vigente, di oneri ad obbligazioni pregresse derivanti da contributi in annualità conseguenti alle autorizzazioni di spesa disposte dalle Leggi Regionali di cui all'art. 29, primo comma, della L.R. 25 ottobre 1984, n. 56.

 

     Art. 91. Disposizioni transitorie per il personale regionale assegnato ai Comuni o all'E.R..

     1. Il personale di assistenza-sociale inquadrato nei ruoli regionali già assegnato ai Comuni o all'E.R. può chiedere il trasferimento all'E.R. stesso entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     2. A tale personale si applica quanto previsto dal quarto comma del precedente art. 27.

 

          Art. 91 bis. Norma transitoria.

     1. Fino a quando non saranno formalmente istituiti nelle piante organiche definitive degli ERSZ i posti di dirigente responsabile del Servizio di Assistenza Sociale, le relative funzioni che non risultino già attribuite alla data di entrata in vigore della presente Legge, potranno essere affidate, a seguito di avviso pubblico, a:

     - dipendenti in servizio di ruolo da almeno un anno in posizione funzionale apicale, con profilo professionale di psicologo, sociologo, direttore amministrativo di U.S.S.L.; ovvero di dirigenti di I e II livello di enti pubblici locali;

     ovvero, in mancanza:

     - a dipendenti di ruolo in servizio da almeno tre anni in posizione funzionale intermedia.

     I candidati dovranno altresì dimostrare di possedere documentata esperienza, almeno triennale, nell'area della programmazione ed organizzazione dei servizi sociali.

     2. I posti di dirigente responsabile dei servizi di assistenza sociale di nuova istituzione nella pianta organica definitiva saranno assegnati, in sede di prima copertura dei posti stessi, mediante concorso riservato, da espletarsi secondo quanto disposto dall'art. 20 bis della presente Legge, ai dipendenti di ruolo delle U.S.S.L. ricompresi nel servizio di assistenza sociale di cui al precedente art. 5 ovvero al personale dirigente di I e II livello di enti locali già comandato e successivamente trasferito presso la stessa U.S.S.L. a cui siano state affidate, con atto formale, le funzioni di responsabile del Servizio di Assistenza Sociale e che le abbiano svolte da almeno un triennio alla data di emanazione del relativo bando.

     3. Nel caso in cui le predette funzioni siano state svolte da almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente Legge, a seguito di formale atto, da personale non ricoprente i profili professionali indicati dai precedenti commi, tale personale può continuare ad esercitarle mantenendo la posizione funzionale ed il trattamento economico di cui è titolare nonché le indennità connesse all'esercizio di dette funzioni a seguito di formali deliberazioni di conferma da parte dell'organo competente [56].

 

     Art. 92. Disposizioni transitorie per l'approvazione del primo programma di zona.

     1. Per l'approvazione del primo programma di zona il termine di cui al quarto comma del precedente art. 34 si intende stabilito in centottanta giorni dalla pubblicazione del primo piano regionale socio-assistenziale.

     2. In sede di prima applicazione della presente Legge e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello dell'approvazione del primo piano regionale socio-assistenziale in deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 42 e 43, il Consiglio regionale delibera criteri e direttive per il riparto del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali destinato alle spese correnti.

     3. Al conseguente riparto di detto fondo provvede la Giunta regionale con apposito provvedimento sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto delle rendicontazioni rassegnate dai singoli E.R. e da ciascun ente gestore dei servizi circa l'utilizzo dei fondi ottenuti per l'esercizio precedente, nonché delle prospettive per lo sviluppo dei servizi stessi.

 

     Art. 93. Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni al funzionamento e di determinazione del reddito familiare per l'accesso alle prestazioni.

     1. In mancanza del piano regionale socio-assistenziale, i requisiti minimi ambientali, funzionali ed organizzativi in base ai quali è rilasciata l'autorizzazione al funzionamento di cui al precedente art. 50, sono determinati in via transitoria, con provvedimenti del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, fatti salvi i requisiti già fissati da precedenti Leggi di settore quali, in particolare, la L.R. 17 maggio 1980, n. 57, la L.R. 3 settembre 1974, n. 56 e la L.R. 7 giugno 1980, n. 76.

     2. La gestione di strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente Legge e non autorizzate, può essere proseguita provvisoriamente, purché entro dodici mesi dalla medesima data venga presentata richiesta di autorizzazione.

     3. L'autorizzazione al funzionamento delle strutture di cui al comma precedente può essere rilasciata anche in deroga ai requisiti minimi fissati, stabilendo un termine massimo per l'adeguamento non superiore a tre anni.

     4. I provvedimenti di riconoscimento di idoneità al funzionamento già rilasciati agli asili-nido e alle strutture similari di natura privata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 17 maggio 1980, n. 57 e dalla deliberazione del Consiglio regionale III/289 del 28 maggio 1981, sostituiscono le autorizzazioni al funzionamento di cui al precedente art. 50.

     5. In carenza del piano regionale socio-assistenziale, i criteri per la determinazione dell'insufficienza del reddito familiare quale elemento per l'individuazione dello stato di bisogno di cui al terzo comma, lett. a) del precedente art. 12 sono definiti in via transitoria dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 94. Servizi gestiti dalle Comunità montane.

     1. Dalla data di entrata in vigore del piano regionale socio- assistenziale, nelle zone nel cui ambito territoriale siano ricomprese una o più Comunità montane, è trasferita all'E.R. la gestione dei servizi socio-assistenziali già affidati dai Comuni a Comunità montane diverse dall'E.R. medesimo.

     2. La deliberazione di cui al precedente art. 14 potrà prevedere che le Comunità montane continuino a gestire i servizi suindicati, tenuto conto dei criteri previsti dal secondo comma, lettera a), dello stesso articolo 14.

     3. (Omissis) [57].

 

     Art. 94 bis. Scioglimento di consorzi esercenti attività da svolgersi obbligatoriamente a livello associato.

     1. I consorzi di Comuni che gestiscono servizi socio-assistenziali attribuiti obbligatoriamente agli E.R. secondo le indicazioni contenute nel piano regionale socio-assistenziale sono sciolti e le relative funzioni, patrimonio e personale sono trasferiti agli E.R. stessi territorialmente competenti avuto riguardo all'ubicazione delle strutture gestite nei modi e nei termini di cui ai commi seguenti.

     2. I relativi consigli direttivi con apposito atto deliberativo da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente Legge e da comunicarsi alla Giunta Regionale e contestualmente all'E.R. territorialmente competente si costituiscono in commissioni di liquidazione per l'espletamento delle procedure finalizzate al trasferimento.

     3. Le commissioni di liquidazione di cui al precedente comma provvedono alle attività di ricognizione ed accertamento preliminari al trasferimento ed assicurano nel frattempo la continuità delle prestazioni e dei servizi erogati secondo le direttive impartite dagli E.R.

     4. Le commissioni provvedono in particolare:

     a) alla compilazione dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari successivi all'ultimo conto consuntivo approvato da sottoporre comunque all'approvazione dell'assemblea consortile;

     b) alla compilazione del rendiconto relativo al periodo di gestione commissariale;

     c) alla rilevazione della consistenza patrimoniale;

     d) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

     e) alla ricognizione del personale mediante elenco nominativo da cui risulti la natura e la decorrenza del rapporto, orario di lavoro, qualifica, trattamento economico e previdenziale in atto.

     Alle attività di ricognizione e di accertamento interviene un rappresentante designato dagli E.R. interessati.

     5. Entro 60 giorni dall'adozione del relativo provvedimento di costituzione, le commissioni di liquidazione provvedono a trasmettere le deliberazioni conclusive delle attività di ricognizione di cui sopra alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza e contestualmente agli E.R. interessati ed agli altri comuni facenti parte del consorzio [58].

 

     Art. 94 ter. Scioglimento di consorzi che esercitano attività che possono essere attribuite facoltativamente agli E.R.

     1. I consorzi che gestiscono servizi socio-assistenziali che secondo le indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale sono attribuiti a comuni singoli sono sciolti e le relative funzioni, patrimonio e personale sono assegnati ai singoli Comuni territorialmente competenti ovvero all'E.R., sulla base delle deliberazioni rispettivamente assunte dagli Enti interessati ai sensi dell'art. 14 - secondo comma - lett. b).

     2. Si applicano anche in tali casi per quanto compatibili le procedure relative alla costituzione delle commissioni di liquidazione, all'espletamento delle attività di ricognizione ed accertamento di cui al precedente art. 94 bis [59].

 

     Art. 94 quater. Competenze della Giunta Regionale in materia di scioglimento di consorzi socio-assistenziali.

     1. Entro 60 giorni dal ricevimento delle deliberazioni ai sensi dei precedenti articoli, la Giunta Regionale provvede con apposita deliberazione a dichiarare lo scioglimento del consorzio e l'attribuzione agli E.R. territorialmente competenti delle relative funzioni, beni e personale secondo le modalità di cui ai successivi commi. Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale dispone che l'organo di liquidazione provveda entro 30 giorni a chiudere la contabilità della gestione straordinaria commissariale ed a compiere le operazioni di consegna dei beni e dei servizi e di messa a disposizione del personale per il conseguente trasferimento agli E.R. e/o ai Comuni singoli. Detta deliberazione, per quanto attiene alla individuazione del personale da trasferire, costituisce di diritto variazione alla pianta organica degli enti destinatari, fermo restando che gli oneri relativi al personale trasferito in quanto di natura socio-assistenziale fanno integralmente carico al fondo socio-assistenziale degli E.R. ed ai bilanci dei singoli Comuni.

     2. Il trasferimento dei beni, dei rapporti giuridici e del personale ha effetto a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Regionale di cui al primo comma.

     3. Nel caso in cui la Commissione di liquidazione non si costituisca nei termini sopra indicati ovvero ritardi oltre i termini consentiti le attività di ricognizione e di accertamento, la Giunta Regionale, previa diffida, procede d'ufficio, tramite nomina di apposito commissario liquidatore, al compimento di tali attività [60].

 

     Art. 94 quinquies. Consorzi in corso di liquidazione.

     1. Le norme di cui ai precedenti artt. 94 bis, 94 ter, 94 quater si applicano anche ai casi di consorzi già sciolti alla data d'entrata in vigore della presente Legge, ma le cui attività di liquidazione non si sono ancora esaurite, adeguando le stesse alle procedure ed ai termini previsti negli articoli precedenti per l'adozione da parte della Giunta Regionale dei provvedimenti di competenza [61].

 

     Art. 94 sexies. Consorzi di natura strumentale.

     1. In deroga a quanto previsto dagli artt. 94 bis e 94 ter, possono essere costituiti consorzi fra Comuni o fra gli stessi ed altri enti pubblici operanti in materia socio-assistenziale, purché di natura esclusivamente strumentale e finalizzati alla realizzazione o riconversione di strutture socio-assistenziali.

     2. I relativi statuti devono prevedere che la durata del consorzio sia temporalmente limitata alla realizzazione delle opere di costruzione o di riconversione, nonché disporre le modalità di attribuzione delle opere così realizzate [62].

 

     Art. 94 septies. Competenze istruttorie in materia di scioglimento e costituzione di consorzi a carattere socio-assistenziale.

     1. L'istruttoria dei provvedimenti regionali attinenti lo scioglimento di consorzi esercenti attività socio-assistenziali contemplati dai precedenti artt. 94 quater e 94 quinquies, nonché la costituzione di consorzi di natura strumentale in materia socio-assistenziale di cui all'art. 94 sexies è svolta dal settore Assistenza [63].

 

     Art. 94 octies. Attribuzione agli E.R. della gestione delle strutture già di pertinenza U.I.C. e ONPI.

     1. In relazione ai livelli di gestione associata individuati in capo all'E.R. territorialmente competente dal piano regionale socio- assistenziale per le strutture di ricovero già di pertinenza della U.I.C. e ONPI, la Giunta Regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare e con gli Enti interessati, con propria deliberazione approva le direttive necessarie per il trasferimento della gestione delle strutture sopra indicate autorizzando contestualmente l'ampliamento delle piante organiche degli E.R. competenti per il territorio.

     2. L'onere per le gestioni trasferite fa carico per le attività sanitarie e a rilievo sanitario al fondo sanitario, per le restanti attività agli appositi fondi regionali, al fondo sociale dell'E.R. ed ai bilanci dei Comuni interessati [64].

 

     Art. 95. Sostituzione dei comitati amministrativi ex E.C.A.

     1. In attesa della Legge statale di riforma della pubblica assistenza, i comitati amministrativi dei disciolti E.C.A. in carica alla data dell'entrata in vigore della L.R. 9 marzo 1978, n. 23 e da questa prorogati per provvedere all'amministrazione delle relative II.PP.A.B. concentrate o amministrate, cessano dall'esercizio delle loro funzioni e sono sostituiti da collegi commissariali eletti secondo quanto previsto dai successivi commi.

     2. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i consigli comunali interessati deliberano la nomina dei componenti dei collegi commissariali di cui al comma precedente, nell'osservanza delle norme già vigenti per la composizione e l'elezione dei comitati amministrativi dei disciolti E.C.A.

     3. Per le nomine di detti collegi si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 10, 11 e 14 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, nonché all'art. 3, primo comma, della L. 23 aprile 1981, n. 154.

     4. L'insediamento dei collegi commissariali e il passaggio di consegne dagli attuali componenti in carica deve avere luogo entro il trentesimo giorno successivo alla data di esecutività delle deliberazioni di nomina.

     5. I collegi commissariali di cui al presente articolo conservano le funzioni esercitate dai comitati amministrativi dei disciolti E.C.A. ai sensi dell'art. 6, primo comma, della L.R. 9 marzo 1978, n. 23, limitatamente all'amministrazione delle relative II.PP.A.B. concentrate o amministrate.

     6. I Comuni e i collegi commissariali sono tenuti ad inviare, entro otto giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale ed agli E.R. cui spettano le funzioni di vigilanza previste dalla lettera a), primo comma, del precedente art. 54, copia delle deliberazioni di nomina e comunicazione dell'avvenuto insediamento dei collegi stessi.

     7. Nel caso in cui le nomine e l'insediamento dei componenti dei collegi commissariali non siano stati effettuati entro i termini previsti dai precedenti secondo e quarto comma, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla nomina di un commissario temporaneo delle istituzioni concentrate o amministrate, dandone comunicazione agli E.R. di cui al comma precedente.

 

     Art. 96. Norme transitorie per l'assistenza ai minori e agli incapaci, nonché per l'affidamento familiare.

     1. Fino a quando non sarà assunta la deliberazione di cui al precedente art. 14, le funzioni previste dai precedenti artt. 80, 81 e 82 sono esercitate dagli E.R.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, qualora le suddette funzioni siano già adeguatamente assicurate da parte di singoli Comuni, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, può disporre che il loro esercizio sia mantenuto a livello comunale, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

 

     Art. 97. Norma finanziaria.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, i fondi a disposizione della Regione per i servizi socio-assistenziali sono finalizzati al finanziamento:

     1) delle attività socio-assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali;

     2) degli interventi continuativi per investimenti nel campo socio- assistenziale;

     3) delle attività socio-assistenziali di parte corrente per programmi di sviluppo;

     4) degli interventi per investimenti una tantum nel campo socio- assistenziale;

     5) delle spese di investimento in capitale per programmi di sviluppo per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale di cui al precedente art. 47 - terzo comma;

     6) delle spese di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali per la realizzazione di interventi diretti della Regione per attività socio-assistenziali;

     7) delle attività delegate e subdelegate svolte dalle Amministrazioni Provinciali e dagli E.R. in materia di autorizzazione e di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali;

     8) delle attività svolte dalle Amministrazioni Provinciali di cui al precedente art. 16 in materia di assistenza alla maternità ed infanzia;

     9) delle attività svolte dalle Amministrazioni Provinciali per il supporto tecnico di cui al precedente art. 16, finalizzato alla formazione e all'aggiornamento del personale nel settore socio-assistenziale;

     10) degli interventi per la formazione e riqualificazione del personale socio-assistenziale di cui al precedente art. 31;

     11) degli interventi per esigenze straordinarie di cui al precedente art. 42 - primo comma, lett. d) -, finalizzate ad attività socio- assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte dai Comuni singoli o associati, enti ed istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni private e di volontariato;

     12) degli interventi per iniziative sperimentali e relativi interventi straordinari aggiuntivi, di cui al precedente art. 42 - primo comma, lett. e), finalizzati ad attività socio-assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte direttamente dalla Regione, da Comuni singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni private e di volontariato.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, per le finalità di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) del precedente primo comma, si provvederà alla determinazione della spesa con Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, a norma dell'art. 22 - primo comma - della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego delle somme che verranno stanziate sui seguenti capitoli:

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

 

A. Capitoli di nuova istituzione

     1) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 2, parte 1, è istituito il cap. 2.2.2.1.2908 «Contributi per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone a rischio di emarginazione e per l'eliminazione di barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone portatrici di handicap» per le spese previste dall'art. 74, II comma, lettera c);

     2) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, parte 1, è istituito il cap. 2.2.4.1.2909 «Spese dirette per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 31;

     3) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, parte 1, è istituito il cap. 2.2.4.1.2910 «Spese dirette della Regione per iniziative sperimentali, ricerche sociali e relative consulenze, informazione in campo socio- assistenziale» per le spese previste dall'art. 42, I comma, lettera e);

     4) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5, parte 1, è istituito il cap. 2.2.5.1.2911 «Contributi agli E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati per l'esecuzione di opere non differibili per motivi di igiene e sicurezza in strutture socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 45 bis, I comma, lett. a);

     5) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5, parte 2, è istituito il cap. 2.2.5.2.2912 «Contributi agli E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati per la sperimentazione di innovazioni progettuali ed organizzative nel campo dell'edilizia sociale» per le spese previste dall'art. 45 bis, I comma, lett. b);

     6) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5, parte 2, è istituito il cap. 2.2.5.2.2913 «Contributi agli E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di opere edilizie in campo socio-assistenziale» per le spese previste dagli art. 42, lett. c) e art. 45, I comma, lett. c);

     7) all'ambito 2, settore 2, obiettivo 5, parte 1, è istituito il cap. 2.2.5.1.2914 «Contributi agli E.R.S.Z., agli Enti pubblici, agli Enti ed Organismi privati per l'acquisto di attrezzature ed arredi relativi a strutture socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 44, II comma;

 

B. Capitoli già esistenti

     1) 2.2.1.1.2760 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per gli asili nido» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 76;

     2) 2.2.1.1.2762 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri di aggregazione giovanile per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 77, III comma, lett. c);

     3) 2.2.1.1.2764 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri ricreativi diurni per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lettera a) e 78, I comma, lett. c);

     4) 2.2.1.1.2766 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio e centri di pronto intervento per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a), 83 e 85;

     5) 2.2.1.1.2768 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'affido di minori conseguente a provvedimenti della Magistratura Minorile» per le spese previste dagli artt. 42, I comma lett. a), 80, 81 ed 82;

     6) 2.2.1.2.2761 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per gli asili nido» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e art. 76;

     7) 2.2.1.2.2763 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri di aggregazione giovanile per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e 77, III comma, lett. c);

     8) 2.2.1.2.2765 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri ricreativi diurni per minori» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e 78, I comma lett. c);

     9) 2.2.1.2.2767 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio e centri di pronto intervento per minori»; per le spese previste dagli artt. 42, II comma, lett. b), 83 e 85;

     10) 2.2.2.1.2770 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri socio-educativi per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 77, III comma, lett. a);

     11) 2.2.2.1.2772 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri residenziali e centri di pronto intervento per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a), 83 e 88;

     12) 2.2.2.1.2774 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 85;

     13) 2.2.2.1.2776 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'inserimento lavorativo per handicappati e persone a rischio di emarginazione» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 79;

     14) 2.2.2.2.2771 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri socio-educativi per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e 77, III comma, lett. a);

     15) 2.2.2.2.2773 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri residenziali e per i centri di pronto intervento per handicappati» di cui agli artt. 42, I comma, lett. b), 83 e 88;

     16) 2.2.2.2.2775 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio per handicappati» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. b) e 85;

     17) 2.2.3.1.1068 «Assegnazione al Comune di Milano del contributo a favore della casa per musicisti, fondazione Giuseppe Verdi» per le spese previste dall'art. 42;

     18) 2.2.3.1.2777 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'assistenza domiciliare» per le spese previste dagli artt. 42, I comma, lett. a) e 73;

     19) 2.2.3.1.2779 «Contributo ai Comuni per il sostegno alla gestione delle strutture ex O.N.P.I. - O.N.I.G. - U.I.C.» per le spese previste dall'art. 94 octies;

     20) 2.2.3.2.2778 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per l'assistenza domiciliare» per le spese previste dall'art. 42, I comma, lett. b) e art. 73;

     21) 2.2.4.1.2070 «Spese di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali per la realizzazione di interventi diretti della Regione per attività socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 40;

     22) 2.2.4.1.2071 «Rimborso alle Province e agli enti responsabili di zona degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate in materia di autorizzazione e di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 48;

     23) 2.2.4.1.2072 «Contributi alle Province per gli oneri derivanti dal supporto tecnico finalizzato ad attività di formazione e di aggiornamento del personale nel settore socio-assistenziale» per le spese previste dall'art. 16, V comma, lett. b);

     24) 2.2.4.1.2073 «Contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza alla maternità e alla infanzia loro trasferite a seguito dello scioglimento dell'ex ente O.N.M.I.» per le spese previste dall'art. 16, V comma, lett. a);

     25) 2.2.4.1.2074 «Contributo ad organizzazioni di volontariato operanti in campo socio-assistenziale e ad associazioni che tutelano gli interessi morali e materiali delle persone in stato di bisogno (art. 42, I comma, lett. d), III e IV alinea, L.R. 1/86)» per le spese previste dall'art. 42 I comma, lett. d);

     26) 2.2.4.1.2075 «Contributi per iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi straordinari aggiuntivi per attività socio- assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte da enti regionali, Comuni singoli, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato e da privati» per le spese previste dall'art. 42, I comma, lett. e);

     27) 2.2.4.1.2780 «Contributo alle U.S.S.L. ed ai Comuni per l'esercizio delle funzioni di assistenza generica e per esigenze straordinarie» per le spese previste dall'art. 42, I comma, lett. a);

     28) 2.2.4.1.2781 «Contributo alle U.S.S.L. per la perequazione di finanziamenti relativi al mantenimento di servizi socio-assistenziali» di cui all'art. 42, I comma lett. b);

     29) 2.2.4.1.2782 «Contributo ai Comuni relativo agli oneri del personale loro trasferito dagli EE.NN. operanti in campo socio- assistenziale disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77» per le spese previste dall'art. 42;

     30) 2.2.4.1.2783 «Contributo alle U.S.S.L. per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per il sostegno degli oneri non gravanti sul F.S.N. relativi al personale del servizio sociale delle U.S.S.L. addetto ad attività di programmazione e di coordinamento» per le spese previste dall'art. 24, VI comma;

     31) 2.2.5.2.2078 «Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti e organismi privati per investimenti in opere relative ai servizi socio-assistenziali» per le spese previste dall'art. 44;

     32) 2.2.5.2.2079 «Spese dirette di investimento per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale utilizzati per servizi socio-assistenziali - finanziamento con mezzi regionali -» per le spese previste dall'art. 47, III comma.

     4. Tra i capitoli di cui ai sottoelencati gruppi, possono essere effettuate variazioni compensative nei modi previsti dall'art. 36, settimo comma quinquies, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55:

     a) gruppo capitoli 2.2.2.1.2908:

     - capitolo 2.2.2.1.2908 «Contributi per l'inserimento sociale lavorativo delle persone a rischio di emarginazione e per l'eliminazione di barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone portatrici di handicap»;

     - capitolo 2.2.5.1.2911 «Contributi agli E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per l'esecuzione di opere non differibili per motivi di igiene e sicurezza in strutture socio-assistenziali»;

     - capitolo 2.2.5.1.2914 «Contributi agli E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per l'acquisto di attrezzature ed arredi relativi a strutture socio-assistenziali»;

     b) gruppo capitoli 2.2.5.2.2078:

     - capitolo 2.2.5.2.2078 «Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati, per la realizzazione di interventi in campo socio-assistenziale»;

     - capitolo 2.2.5.2.2079 «Spese dirette di investimento per la ristrutturazione di immobili di proprietà regionale utilizzati per servizi socio-assistenziali - finanziamento con mezzi regionali -»;

     - capitolo 2.2.5.2.2912 «Contributi agli E.R.S.Z., agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per la sperimentazione di innovazioni progettuali ed organizzative nel campo dell'edilizia sociale»;

     - capitolo 2.2.5.2.2913 «Contributi agli E.R.S.Z. agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di opere edilizie in campo socio- assistenziale»;

     c) gruppo capitoli 2.2.4.1.2075:

     - capitolo 2.2.4.1.2910 «Spese dirette della Regione per iniziative sperimentali, ricerche sociali e relative consulenze, informazione in campo socio-assistenziale»;

     - capitolo 2.2.4.1.2075 «Contributi per iniziative di carattere sperimentale e relativi contributi straordinari aggiuntivi per attività socio-assistenziali di parte corrente per l'adempimento di funzioni normali svolte da enti regionali, Comuni singoli, enti e istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private e di volontariato e da privati».

     5. Il capitolo 2.2.4.1.2909 è inserito nel gruppo capitoli 2760 di cui alla L.R. 10 aprile 1989, n. 8, ai fini delle variazioni compensative [65].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 24 luglio 1993, n. 22.

[3] Comma abrogato dall'art. 4, comma 91, lett. c), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 92 dello stesso articolo della legge.

[4] Lettera aggiunta dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[5] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 14 dicembre 2004, n. 34.

[6] Lettera abrogata dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[7] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 14 dicembre 2004, n. 34.

[8] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 14 dicembre 2004, n. 34.

[9] Lettera abrogata dall’art. 11 della L.R. 14 dicembre 2004, n. 34.

[10] Lettera modificata dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[11] Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[12] Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[13] Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[14] Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[15] Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[16] Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[17] Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[18] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[19] Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[20] Lettera abrogata dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[21] Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[22] Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[23] Comma abrogato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[24] Comma abrogato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[25] Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[26] Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[27] Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[28] Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[29] Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[30] Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[31] Lettera così sostituita dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[32] Punto così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[33] Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[34] Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[35] Punto così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[36] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[37] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[38] Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[39] Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[40] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1.

[41] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1.

[42] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1.

[43] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1.

[44] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1.

[45] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1.

[46] Lettera abrogata dall’art. 19 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 19 della stessa L.R. 1/2003.

[47] Articolo prima modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25, ora abrogato dall'art. 4, comma 91, lett. c), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 92 dello stesso articolo della legge.

[48] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[49] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 91, lett. c), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 92 dello stesso articolo della legge.

[50] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[51] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[52] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[53] Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[54] Comma abrogato dall'art. 4, comma 91, lett. c), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 92 dello stesso articolo della legge.

[55] Comma abrogato dall'art. 4, comma 91, lett. c), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 92 dello stesso articolo della legge.

[56] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[57] Comma abrogato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[58] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[59] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[60] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[61] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[62] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[63] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[64] Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

[65] Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.