§ 2.1.72 - L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.
Abrogazione e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l'estinzione ed il trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:28/12/1981
Numero:72


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le II.PP.A.B. operanti nell'ambito regionale, fatta esclusione per [...]
Art. 3.      I divieti di cui al 1° e 8° comma del precedente art. 2 non si applicano alle II.PP.A.B. ricomprese nelle seguenti categorie:
Art. 4.      1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni previste dell'art. 70, [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.]


§ 2.1.72 - L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.

Abrogazione e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l'estinzione ed il trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972. [*]

(B.U. 30 dicembre 1981, n. 52, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     [1. Le disposizioni della L.R. 7 marzo 1981, n. 13 sono abrogate, ad eccezione dell'art. 10 che viene sostituito dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

 

     Art. 2.

     Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le II.PP.A.B. operanti nell'ambito regionale, fatta esclusione per quelle di cui al successivo art. 3, non possono senza previa autorizzazione della giunta regionale compiere i seguenti atti:

     a) istituire nuovi posti in organico ovvero procedere alla copertura di posti vacanti in organico, o comunque provvedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, qualora tali atti comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio a tempo indeterminato in ruolo e fuori ruolo alla data del 12 marzo 1981;

     b) procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazione di beni immobili, o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

     2. L'autorizzazione non è richiesta per gli atti già deliberati e pubblicati prima del 12 marzo 1981, nonché per le cessioni volontarie di beni immobili operate nell'ambito di procedure espropriative e per l'istituzione di servitù coattive costituite per ragioni di pubblico interesse.

     3. L'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo può essere concessa unicamente al fine di garantire la continuità, ovvero assicurare il miglioramento dei servizi indispensabili alla comunità locale.

     4. La richiesta di autorizzazione, deliberata dall'organo amministrativo dell'I.P.A.B., deve essere motivata in ordine a quanto previsto dal precedente comma e corredata da opportuna documentazione probatoria.

     5. Sulla richiesta di autorizzazione deve essere acquisito a cura dell'I.P.A.B. il parere del consiglio comunale del comune sede legale dell'istituzione; il parere si intende per dato in senso favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza;

     6. La richiesta di autorizzazione corredata dal previsto parere del consiglio comunale o dalla documentazione di avvenuta decorrenza dei termini, deve essere inoltrata al direttore generale che, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta adotta il relativo provvedimento. In caso di mancata adozione del provvedimento nel termine indicato, l'autorizzazione si intende concessa, salvo che il parere del consiglio comunale sia stato negativo. In quest'ultima ipotesi si rende necessario un provvedimento espresso anche oltre il predetto termine di 60 giorni [1].

     7. Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione prodotta, l'assessore regionale competente per materia chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio con conseguente interruzione dei termini previsti dal precedente comma per il rilascio dell'autorizzazione. Detti termini decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.

     8. I provvedimenti di inquadramento o di promozione del personale delle II.PP.A.B. a qualifiche superiori non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari vigenti o comportino valutazioni di carattere discrezionale.

     9. Gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli.

 

     Art. 3.

     I divieti di cui al 1° e 8° comma del precedente art. 2 non si applicano alle II.PP.A.B. ricomprese nelle seguenti categorie:

     a) II.PP.A.B. che svolgono attività prevalente di istruzione, ivi compresa quella prescolare, salvo che tale attività consista nella gestione di convitti, istituti di ricovero od orfanotrofi, anche se all'interno si svolgano attività scolastiche;

     b) II.PP.A.B. la cui attività consiste nella gestione di seminari, cappelle ed istituzioni di culto;

     c) II.PP.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto da membri non designati per almeno la metà da enti pubblici o il cui residente sia per disposizione statutaria un'autorità religiosa o un suo rappresentante.

     2. La giunta regionale sentita la commissione consiliare competente individua, anche con separati provvedimenti, le II.PP.A.B. di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma. Fino all'avvenuta esecutività del provvedimento di individuazione, tutte le II.PP.A.B. sono soggette alle disposizioni di cui al precedente art. 2, tranne quelle che siano state escluse dal trasferimento, con provvedimenti emanati in applicazione dell'art. 25, 6° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 4.

     1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni previste dell'art. 70, I comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ovvero che non sono più in grado di perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono più alcuna attività riconducibile alle finalità di cui alla stessa legge 17 luglio 1890, n. 6972, vengono dichiarate estinte con provvedimento della giunta regionale nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie dagli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalità previste dall'art. 3, punto 5, della legge regionale 14 luglio 1972, n. 20.

     2. Con il provvedimento d'estinzione si dispone altresì, d'intesa con il comune sede legale dell'istituzione, l'attribuzione in proprietà del patrimonio dell'I.P.A.B. con vincolo di destinazione ai servizi sociali e l'assegnazione del relativo personale, preferibilmente al comune medesimo che subentra nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

     3. Entro 90 giorni dalla data di assegnazione del personale a norma del precedente comma, i comuni provvedono al suo inquadramento nei propri ruoli organici, secondo le disposizioni vigenti.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.]

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4, comma 91, lett. b), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 92 dello stesso articolo della legge.

[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.