§ 2.3.10 - L.R. 6 giugno 1980, n. 70.
Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:06/06/1980
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Piano triennale di sviluppo.
Art. 3.  Piani annuali di intervento ordinario.
Art. 4.  Procedure di attuazione.
Art. 5.  Norme transitorie.
Art. 6.  Finanziamento del piano triennale di sviluppo.
Art. 7.  Finanziamento dei piani annuali di intervento ordinario.


§ 2.3.10 - L.R. 6 giugno 1980, n. 70. [1]

Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica.

(B.U. 11 giugno 1980, n. 24, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Oggetto. [2]

     1. La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione in materia di edilizia scolastica mediante piani annuali di intervento ordinario.

 

     Art. 2. Piano triennale di sviluppo. [3]

 

     Art. 3. Piani annuali di intervento ordinario.

     1. Entro il trentuno di marzo di ogni anno la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio regionale, approva il piano di intervento ordinario comprendente finanziamenti in conto capitale riguardanti:

     a) l’esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 5 agosto 1975 n. 412 (Norme sull’edilizia scolastica e piano finanziario d’intervento) e dall’articolo 26 della legge 28 luglio 1967 n. 641 (Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967 — 1971. Modificata con legge 17 febbraio 1968, n. 106);

     b) i finanziamenti, per ambiti comprensoriali, destinati agli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici destinati alle scuole materne statali o gestite da enti e istituzioni nonché alla scuola dell’obbligo, secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica);

     c) la promozione, sperimentazione e realizzazione di impianti per il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti di calore alternative. [4]

     2. Per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 è riservata una quota non inferiore all'otto per cento della somma complessiva disponibile. La giunta regionale annualmente può utilizzare l'importo minimo previsto dalla suddetta quota, con le procedure indicate dal successivo comma 3, prima dell'approvazione da parte del consiglio regionale del piano d'intervento ordinario previsto dal precedente comma 1 [5].

     3. La giunta regionale provvede alle relative assegnazioni sulla base delle richieste motivate degli enti interessati previo accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza da parte dei servizi provinciali del genio civile.

     4. La quota per opere urgenti, non impegnata nel corso dell'esercizio, può essere devoluta, con deliberazione della giunta regionale, al termine dell'esercizio stesso, per altri interventi previsti dal presente articolo.

     5. [6].

 

     Art. 4. Procedure di attuazione.

     1. Alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 3 e all’erogazione dei relativi finanziamenti si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) [7].

     2. Le norme di cui all’articolo 3, commi 76 e 77, della l.r. 1/2000 riguardano anche l’approvazione dei progetti e si applicano anche alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica decise dagli enti obbligati e finanziate con proprie risorse, con abrogazione di ogni altra norma ad esse contrastante [8].

     3. [9].

     4. [10].

     5. Per gli interventi di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) della presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 14, 15 e 17 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40.

     5 bis. A decorrere dall'attuazione del piano ordinano dell'anno 1998, all'erogazione dei contributi relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b), limitatamente alle province e ai comuni, provvede il direttore generale competente nei termini indicati dall'art. 17 della l.r. 2 luglio 1974, n. 40, in deroga all'art. 45, comma 2, della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale". Tali enti beneficiari sono tenuti ad osservare oltre a quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", anche gli adempimenti del predetto art. 17 della l.r. 40/1974 [11].

 

     Art. 5. Norme transitorie.

     1. Il primo piano triennale, di cui al precedente art. 2, è approvato dalla giunta regionale, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, sulla base dei fabbisogni emergenti dalle richieste già inoltrate alla regione e relative ai piani triennali della legge 5 agosto 1975, n. 412 e ad altri finanziamenti regionali o statali precedenti.

     2. Per quanto riguarda gli interventi di sviluppo di cui al precedente articolo 2, lettera a), il piano prenderà in considerazione il completamento di edifici che non abbiano avuto finanziamenti adeguati alla copertura dei costi o quelli per i quali siano sopravvenuti oneri in misura superiore alle risorse disponibili.

     3. Per il finanziamento di nuovi interventi il piano terrà esclusivamente conto delle opere di particolare ed accertata necessità per le quali non sia stato concesso alcun finanziamento ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     4. Per quanto riguarda le scuole materne gestite da enti e istituzioni il piano prenderà prioritariamente in considerazione le richieste già incluse dai competenti organi ministeriali nel secondo piano triennale della legge n. 412 e quelle comprese nelle graduatorie già formulate dai provveditorati agli studi.

     5. Per la realizzazione di nuove opere per la scuola materna e dell'obbligo, comprese nel piano di cui al presente articolo, le amministrazioni competenti possono avvalersi del repertorio dei progetti- tipo di edifici scolastici di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 37.

     6. E' altresì approvato dalla giunta regionale, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, il piano di intervento ordinario per l'anno 1980 di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 6. Finanziamento del piano triennale di sviluppo.

     1. Per gli interventi previsti dal precedente art. 2 è autorizzata per il biennio 1980/1981 la spesa complessiva di L. 20.000 milioni, di cui 10.000 milioni per l'anno 1980.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, a carico degli esercizi futuri, nei limiti dell'intera somma di cui al 1° comma, sempre che il loro inizio sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle previsioni di cassa iscritte in ciascun bilancio annuale.

     3. Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 25, 4° comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     4. L'onere complessivo relativo agli interventi di cui al precedente 1° comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-1982, parte II, «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 2.5.2.1. «Nuova edilizia scolastica», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     5. Al finanziamento di lire 10.000 milioni per il 1980 si provvede mediante impiego, per pari quota, del fondo globale per il finanziamento delle opere di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo, iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     6. In conseguenza delle determinazioni di cui ai comma precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, nella parte II, ambito 2, settore 5, obiettivo 2, progetto 1 «Nuova edilizia scolastica» è istituito il capitolo 2.2.5.2.1.1117 «Spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o l'acquisto di edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000 milioni.

 

     Art. 7. Finanziamento dei piani annuali di intervento ordinario.

     1. Per gli interventi previsti dal precedente articolo 3 è autorizzata per l'anno 1980 la spesa complessiva di L. 4.000 milioni.

     2. Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'articolo 22, 1° comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Al finanziamento di L. 4.000 milioni per il 1980 si provvede:

     - per lire 2.000 milioni mediante la dotazione finanziaria del capitolo 1.2.5.2.2.428 «Contributi in capitale per il finanziamento di opere di adattamento e riattamento dell'edilizia scolastica minore»;

     - per lire 2.000 milioni mediante impiego di pari quota del fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per adempimenti di funzioni normali iscritto al capitolo 1.2.5.2.2.734 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     4. In conseguenza delle determinazioni di cui al comma precedente, nello stato di previsione delle spese del bilancio, per l'esercizio finanziario 1980, nella parte I, ambito 2, settore 5, obiettivo 2, progetto 2 «Risanamento e riadattamento edifici scolastici», la dizione del capitolo 1.2.5.2.2.428 è sostituita con la seguente: «Spese per opere di adattamento e riadattamento di edifici scolastici, per interventi urgenti per innovazione progettuale» e la relativa dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata dell'importo di L. 2.000 milioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[6] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[7] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[8] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[9] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[10] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.