§ 2.3.3 - L.R. 12 luglio 1974, n. 40.
Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:12/07/1974
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 


§ 2.3.3 - L.R. 12 luglio 1974, n. 40. [1]

Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica.

(B.U. 17 luglio 1974, n. 29).

 

Titolo I

OPERE DI COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI

 

Art. 1.

     1. La regione concorre alla realizzazione delle opere di costruzione, completamento ed ampliamento di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, all'istruzione secondaria superiore mediante la concessione agli enti locali competenti e a loro consorzi di contributi costanti trentacinquennali nella misura del 3% sulla spesa ritenuta ammissibile.

     2. Il contributo è elevato al 4% per le opere da realizzare in comuni compresi nelle comunità montane o riconosciuti come comuni depressi.

 

     Art. 2.

     1. A favore degli enti ammessi al contributo, la regione assumerà le opportune iniziative per rendere possibile l'accesso a mutui a tasso agevolato.

 

     Art. 3.

     1. Nelle spese ammesse al contributo sono incluse quelle per l'acquisizione delle aree necessarie, la progettazione e la direzione dei lavori.

 

     Art. 4.

     1. Per ottenere il contributo gli enti interessati debbono farne domanda alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica che illustri le caratteristiche dell'opera e la sua rispondenza agli obiettivi indicati all'articolo 5 e un preventivo di massima della spesa.

 

     Art. 5.

     1. I contributi saranno concessi per conseguire i seguenti obiettivi:

     - l'abolizione dei doppi turni e delle pluriclassi;

     - l'eliminazione delle sistemazioni di scuole in edifici che non abbiano requisiti di idoneità o di funzionalità e delle sistemazioni in locali in affitto non idonei;

     - il completamento di edifici o di lotti per rendere pienamente funzionale il complesso scolastico;

     - il soddisfacimento delle esigenze di più comuni e la piena utilizzazione delle attrezzature attraverso soluzioni consortili per la scuola dell'obbligo;

     - la realizzazione di centri scolastici, proposti secondo la logica dei distretti, per l'istruzione secondaria.

     2. Verrà riconosciuta priorità alle domande corredate dalla dimostrazione della disponibilità dell'area, da progetti già predisposti e al piano finanziario.

 

     Art. 6.

     1. Il consiglio regionale approva un piano biennale di interventi secondo le priorità indicate, in cui sono determinati finanziamenti per singole opere.

     2. Il piano è predisposto dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sentite le amministrazioni provinciali e il provveditore agli studi, per le opere localizzate nel territorio di competenza.

     3. Il consiglio regionale approva altresì le eventuali modifiche ed integrazioni del piano.

 

     Art. 7.

     1. Gli enti beneficiari entro centoventi giorni dalla pubblicazione del piano di interventi nel Bollettino Ufficiale devono inviare alla giunta regionale il progetto esecutivo e la delibera dalla quale risultino i mezzi di copertura della spesa.

 

     Art. 8.

     1. Gli enti locali inclusi nel secondo anno del piano potranno iniziare l'attuazione delle opere ammesse al contributo assumendo a proprio carico gli oneri derivanti dall'anticipazione bancaria necessaria.

 

     Art. 9.

     1. L'indicazione di aree di edilizia scolastica non coincidenti con le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente, disposta con deliberazione del consiglio comunale, costituisce adozione di variante dello strumento urbanistico se l'edificio scolastico non interessa aree destinate ad altri servizi pubblici computati nei rapporti urbanistici di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e del D.M. 2 aprile 1968.

     2. La deliberazione di variante prevista dal comma precedente, previo riconoscimento dell'idoneità dell'area da parte della commissione provinciale per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, viene approvata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore all'urbanistica, se delegato.

 

     Art. 10.

     1. Per le opere previste dalla presente legge l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo sono disposte entro sessanta giorni con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai LL.PP. se delegato. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dei lavori stessi.

     2. Per le espropriazioni si applicano le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 11.

     1. Il contributo è corrisposto agli enti beneficiari e per essi agli istituti mutuanti a partire dalla data di scadenza della prima quota di ammortamento del mutuo, semprechè sia stato dato inizio ai lavori e salva la determinazione definitiva della annualità sulla base delle risultanze del collaudo dell'opera.

     2. Qualora gli enti beneficiari provvedano con mezzi propri alla realizzazione dell'opera il contributo è erogato direttamente all'ente a partire dalla consegna dei lavori [2].

 

     Art. 12.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è autorizzato l'impegno di spesa al limite di lire 1.000 milioni per ciascun anno finanziario 1974 e 1975, al cui rifinanziamento si provvede con altrettanto importo della quota spettante alla regione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 13.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

     1 - riduzione per lire 1.000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 281101 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo»;

     2 - iscrizione al titolo II, sezione III, rubrica 1ª, del capitolo 231201, cat. X, con la denominazione «Contributi in annualità agli enti locali e loro consorzi per la realizzazione di opere di costruzione, completamento ed ampliamento di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e all'istruzione secondaria superiore - 1ª delle trentacinque annualità del primo limite di impegno di lire 1.000 milioni» e con la dotazione di lire 1.000 milioni.

     2. Negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1975 al 2009, verranno iscritti capitoli analoghi a quello come sopra istituito con stanziamenti comprensivi delle annualità successive all'impegno autorizzato per l'anno 1974 e delle annualità derivanti dal secondo impegno autorizzato per l'anno 1975.

     3. Le spese eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

 

Titolo II

OPERE DI ADATTAMENTO E RIADATTAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI

 

     Art. 14.

     1. La regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di edifici destinati alla scuola materna, e alla scuola dell'obbligo.

     I contributi possono essere erogati esclusivamente ai comuni i quali:

     a) siano proprietari degli edifici per i quali si richiedono le opere o abbiano titolo per il loro godimento gratuito per un periodo ultraventennale;

     b) abbiano una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

     2. Possono essere erogati contributi anche ad enti morali pubblici e privati proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati ad attività scolastica materna, siti in comuni aventi la popolazione di cui al punto b).

     3. Le domande devono essere presentate alla amministrazione comunale che le trasmetterà alla regione col proprio motivato parere.

 

     Art. 15.

     1. Per ottenere il contributo gli enti interessati devono farne domanda alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

     2. Spetta alla giunta comunale o al consiglio d'amministrazione degli altri enti deliberare la richiesta di contributo.

     3. Alla domanda deve essere allegata una copia della delibera, con la relazione tecnica dei lavori proposti e il preventivo di spesa, nonchè la dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

 

     Art. 16.

     1. Il consiglio regionale approva il riparto annuale dei contributi, su proposta della giunta regionale. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, predispone il riparto entro il 30 aprile.

 

     Art. 17.

     1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore ai LL.PP., se delegato, provvede all'erogazione del contributo entro trenta giorni dall'approvazione del piano [3].

     2. L'ente interessato deve presentare il certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo, vistato dai competenti uffici regionali.

     3. Il contributo può essere revocato se l'opera non è compiuta nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della delibera nel Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 18.

     1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per interventi urgenti e di particolare gravità, nei limiti del 10% della somma stanziata in bilancio, dandone comunicazione entro trenta giorni al consiglio regionale.

 

     Art. 19.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascun anno finanziario 1974 e 1975, alla cui copertura farà fronte con assunzione di mutui passivi.

     2. A tale scopo la giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui per il ricavo netto non superiore a lire 1.000 milioni per ciascun anno finanziario 1974 e 1975, al tasso massimo del 9,50% annuo, con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse, per la durata non superiore ad anni venticinque.

     3. Copia della deliberazione di assunzione di mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio per la presa d'atto da parte del consiglio stesso.

     4. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 110 milioni annue per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con altrettanta quota del maggior gettito spettante alla regione dell'anno 1975, sul «Fondo comune» di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     5. Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1975, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitali per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

     6. Gli stanziamenti relativi alle rate di ammortamento saranno vincolati a favore degli istituti mutuanti.

 

     Art. 20.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1974, lo stanziamento del capitolo 511100 relativo a «Prestiti a lungo termine per spese di investimento» è incrementato di lire 1.000 milioni.

     2. Nello stato di previsione della spesa regionale 1974, al capitolo 231400 «Contributi in capitale per il finanziamento di opere di adattamento e riattamento dell'edilizia scolastica minore» è attribuita la dotazione finanziaria di lire 1.000 milioni.

     3. Analoghi capitoli in relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 19 per l'anno 1975, saranno iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per il prossimo esercizio finanziario.

     4. Le spese eventualmente non impegnate nell'anno finanziario di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12 è destinata a favore dei territori montani una quota non inferiore al 20% dei finanziamenti autorizzati con la presente legge, con esclusione della riserva di cui all'articolo 18.

 

     Art. 22.

     1. Per l'anno 1974, la giunta regionale presenterà al consiglio regionale la proposta di riparto dei contributi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

     2. Essa terrà conto delle domande presentate secondo la procedura prevista dalla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 38.

 

     Art. 23.

     1. La legge regionale 5 dicembre 1972, n. 38 è abrogata.

 

     Art. 24.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 12 giugno 1975, n. 82.

[3] Comma modificato dalla L.R. 31 agosto 1977, n. 47.