§ 3.10.13 - L.R. 18 novembre 2003, n. 21.
Norme per la cooperazione in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 cooperazione
Data:18/11/2003
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Ruolo delle associazioni di cooperative.
Art. 3.  Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione.
Art. 4.  (Albo regionale delle cooperative sociali)
Art. 6.  Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative.
Art. 7.  Disciplina del fondo.
Art. 8.  Attività formative.
Art. 9.  Promozione dell'innovazione tecnologica e della qualità.
Art. 10.  Interventi per il risanamento e la tutela ambientale e per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Art. 11.  Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali.
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e conferimento di funzioni.
Art. 13.  Abrogazioni e regime transitorio.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 3.10.13 - L.R. 18 novembre 2003, n. 21. [1]

Norme per la cooperazione in Lombardia.

(B.U. 21 novembre 2003, n. 47 - 1 suppl. ord.)

 

     Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dallo Statuto, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

     2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo V della Costituzione e nel quadro delle funzioni previste dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"), promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento della cooperazione, esercita funzioni di indirizzo e di programmazione, assicura l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove la massima integrazione fra le diverse espressioni del mondo della cooperazione nonché l'azione di sistema delle banche di credito cooperativo.

 

     Art. 2. Ruolo delle associazioni di cooperative.

     1. La Regione sostiene l'attività di promozione ed assistenza delle cooperative svolta direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, dagli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.

     2. La Regione riconosce particolare significato, tra le altre, alle seguenti attività:

     a) attuazione di progetti a carattere sperimentale;

     b) attuazione di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale ed i contratti di recupero produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

     c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;

     d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore;

     e) consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;

     f) interventi a salvaguardia dell'occupazione, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);

     g) [gestione dei servizi sociali e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate] [2].

 

     Art. 3. Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione.

     1. È istituita al fine di favorire la partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto, la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione di seguito denominata consulta, presieduta dall'assessore competente o suo delegato.

     2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della consulta assicurando la presenza di tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale tra i componenti della commissione consiliare competente nonché dei rappresentanti delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), delle Province e degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute.

     3. La consulta esprime, in particolare, parere sulle proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo della Giunta regionale in materia di cooperazione.

     4. La consulta, anche ai fini della vigilanza, del controllo e della programmazione da parte degli enti a ciò preposti dalla normativa vigente, promuove il costante monitoraggio della realtà cooperativa e assicura la raccolta, l'aggiornamento dei dati, le conseguenti elaborazioni statistiche nonché lo studio delle problematiche relative alla cooperazione lombarda. A tal fine possono essere svolte indagini e studi di carattere settoriale o locale, su proposta di istituzioni e realtà associative.

     5. La consulta promuove ogni opportuna iniziativa finalizzata al costante monitoraggio delle procedure e modalità di affidamento alle cooperative di incarichi per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, al fine di favorire il ricorso a gare d'appalto aggiudicate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del metodo del massimo ribasso, per far prevalere gli elementi qualitativi nella valutazione dell'offerta.

     6. La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le CCIAA, con le Province e con gli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 2, per regolare l'utilizzo delle rispettive banche dati. Nell'ambito delle funzioni delegate o comunque attribuite alle autonomie locali e funzionali, il compito della raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio, è affidato, sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai soggetti competenti per le diverse funzioni.

     7. La consulta propone alla Giunta regionale l'organizzazione di una conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza almeno triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita delle imprese cooperative ed allo sviluppo dei rapporti fra il mondo della cooperazione e le istituzioni lombarde.

     8. Nell'ambito della consulta opera un comitato di vigilanza per il credito cooperativo costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da rappresentanti indicati dalla Giunta regionale e dagli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo, tra i componenti della consulta. Sono componenti di diritto i tre consiglieri regionali di cui al comma 2.

 

     Art. 4. (Albo regionale delle cooperative sociali) [3]

     1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è disposta dall'articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).

 

     Art. 5. Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione.

     1. La Regione attua forme d'intervento economico attraverso:

     a) contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto e di sviluppo progettuale, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per progetti e programmi di particolare valore sociale realizzati dalle cooperative, secondo le priorità definite annualmente dalla Giunta regionale, nonché per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;

     b) contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 2 per le attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate;

     c) contributi ai consorzi regionali dei circoli cooperativi per l'acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature da parte dei singoli circoli cooperativi;

     d) contributi per incrementare il fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi che operano prevalentemente a favore delle cooperative;

     e) contributi e finanziamenti per favorire le politiche attive nel mercato del lavoro svolte dagli enti o organismi bilaterali costituiti dalle associazioni regionali di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale o territoriale.

     2. La Regione attua forme di intervento finanziario mediante il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative; il fondo opera altresì come fondo di rotazione per le cooperative sociali.

     3. Le forme di intervento di cui al comma 1, lettera a) sono applicabili esclusivamente alle cooperative e ai loro consorzi, incluse le piccole società cooperative, che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria.

     4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in regime di aiuti "de minimis" e non sono cumulabili fra loro né con benefici derivanti da altre leggi statali o regionali. I beneficiari devono in ogni caso avere sede legale e operativa in Lombardia.

     5. La Regione disciplina con regolamento le modalità di esercizio della vigilanza e del controllo sulla realizzazione dei progetti per i quali sono stati concessi i benefici e sul corretto utilizzo dei finanziamenti, nonché per gli interventi di cui al comma 1, i requisiti per l'accesso, le condizioni di ammissibilità delle domande, nonché le modalità di concessione, erogazione e revoca.

     6. Dai benefici previsti nel presente articolo e nell'articolo 6 sono escluse le cooperative edilizie di abitazione.

     7. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla consulta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulle tendenze del comparto, anche in vista dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

 

     Art. 6. Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative.

     1. È istituito il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, di seguito denominato fondo, allo scopo di:

     a) garantire, cogarantire o controgarantire il credito alle imprese cooperative;

     b) abbattere i tassi di interesse sui finanziamenti erogati dalle aziende di credito;

     c) agevolare i finanziamenti attraverso la disponibilità di risorse regionali con le modalità della rotazione, oltre a quelle rese disponibili dagli istituti di credito; una sezione del fondo di rotazione è destinata ad interventi di cofinanziamento a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle cooperative sociali;

     d) partecipare al capitale sociale di società finanziarie costituite per lo sviluppo di piccole e medie imprese in forma di società cooperativa ai sensi dell'articolo 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione);

     e) sostenere lo sviluppo dei servizi di accesso al credito cooperativo svolti prioritariamente a favore di realtà operanti nei territori montani o nelle aree marginali.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno dei seguenti interventi:

     a) acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;

     b) attuazione di programmi di sviluppo di processo e di prodotto;

     c) innovazioni tecnologiche e per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;

     d) consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;

     e) acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle cooperative;

     f) attuazione di programmi ed interventi per favorire l'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

     3. La Giunta regionale può determinare ulteriori programmi di intervento, finanziati a valere sul fondo, in base agli orientamenti assunti in sede di programma regionale di sviluppo, di programmi integrati di sviluppo locale e nell'ambito dei contratti di recupero produttivo.

     4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c) alle cooperative sociali è concesso fino al 100% dell'investimento per interventi di adeguamento dell'ambiente di lavoro o di attrezzature per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), o a fronte degli affidamenti previsti all'articolo 11, comma 2.

     5. La Giunta regionale delibera il programma e le priorità degli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e), in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, dei programmi integrati di sviluppo locale e dei contratti di recupero produttivo, stabilendo le modalità e i limiti della partecipazione nonché i requisiti dei soggetti interessati.

 

     Art. 7. Disciplina del fondo.

     1. La gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, è affidata dalla Giunta regionale ad un soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa vigente.

     2. Il gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti concessi con particolare riferimento al sistema delle banche di credito cooperativo.

     3. Per quanto previsto dal comma 1 la Giunta regionale definisce:

     a) le modalità di impiego delle risorse;

     b) le condizioni dei finanziamenti e le modalità di erogazione;

     c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande;

     d) le procedure e i tempi per lo svolgimento dell'istruttoria;

     e) la quota di partecipazione alla costituzione del fondo;

     f) il tasso convenzionato conseguente alla eventuale garanzia;

     g) le modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria;

     h) le modalità di controllo e i compensi spettanti al gestore;

     i) i rapporti tra il gestore ed i soggetti convenzionati per gli interventi a valere sul fondo.

     4. Per la gestione automatizzata e funzionale del fondo, nonché dell'anagrafe e dell'albo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può disporre, sentita la consulta, l'utilizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo stesso per l'adeguamento o la realizzazione di nuove procedure informatiche e telematiche, nonché per il relativo aggiornamento della dotazione tecnologica.

 

     Art. 8. Attività formative.

     1. La Regione, in coerenza con i fabbisogni espressi dai mercati del lavoro locale, incentiva azioni formative rivolte ai dipendenti e ai soci delle cooperative finalizzate ai seguenti obiettivi:

     a) qualificazione e riqualificazione connesse alla tipologia dell'impresa;

     b) aggiornamento e specializzazione ai fini del conseguimento di professionalità tecniche e organizzative;

     c) formazione informatica, anche finalizzata al telelavoro.

     2. La Regione sostiene le iniziative di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione mediante:

     a) il coinvolgimento delle associazioni di cui all'articolo 2, i consorzi cooperativi e gli organismi di volontariato per realizzare programmi integrati;

     b) la realizzazione di esperienze pilota per la diffusione della cultura cooperativa.

     3. Le attività di formazione programmate dalla Regione e dalle Province sono accessibili anche mediante l'accredito di buoni formativi, erogati alle persone ovvero alle imprese ed ai loro consorzi, che devono essere utilizzati presso strutture pubbliche o private accreditate allo svolgimento delle attività di formazione e orientamento professionale, scelte direttamente dai soggetti interessati. I buoni sono erogati dalle Province.

     4. La Regione e gli enti locali provvedono alla diffusione dell'offerta formativa, anche per il tramite delle associazioni di cui all'articolo 2, dei consorzi cooperativi, nonché tramite gli enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni regionali di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale o territoriale, alla diffusione dell'offerta formativa. Le Province svolgono le funzioni di coordinamento, programmazione territoriale e monitoraggio sull'efficacia degli interventi e la qualificazione professionale effettivamente raggiunta.

     5. [La Regione, in sede di contrattazione decentrata, riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali, la partecipazione alle attività formative di cui al presente articolo, ai fini della valutazione dell'orario e della prestazione lavorativa] [4].

     6. [Al fine della più ampia applicazione di quanto previsto dal comma 5, la Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali che consentono ai propri dipendenti lo svolgimento di attività di socio volontario nelle cooperative sociali orientate all'inserimento di soggetti svantaggiati] [5].

 

     Art. 9. Promozione dell'innovazione tecnologica e della qualità.

     1. La Regione incentiva l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità dei prodotti e dei processi delle imprese cooperative, sostenendo:

     a) il trasferimento di informazioni riguardanti normative nazionali e comunitarie relative alla certificazione della qualità;

     b) il conseguimento della certificazione di garanzia e qualità aziendale, anche tramite il Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese, le Università lombarde, l'Unione regionale delle camere di commercio e le associazioni di cui all'articolo 2, i consorzi cooperativi, nonché tramite gli enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni regionali di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale o territoriale;

     c) l'attivazione di programmi di acquisizione, trasferimento e diffusione di nuove tecnologie applicate al processo di produzione, di gestione e di commercializzazione nonché ai servizi socio sanitari assistenziali ed educativi;

     d) la realizzazione di servizi di assistenza per gruppi di imprese cooperative e di consorzi cooperativi per determinare economie di scala;

     e) le iniziative di promozione e diffusione delle migliori pratiche.

     2. Gli interventi e le iniziative di cui al presente articolo sono delegati alle CCIAA. La Giunta regionale ne determina priorità e modalità di intervento sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 10. Interventi per il risanamento e la tutela ambientale e per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

     1. La Regione incentiva interventi per il risanamento e la tutela ambientale e per la sicurezza dei luoghi di lavoro delle imprese cooperative attraverso finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 6.

     2. La Regione sostiene inoltre:

     a) il trasferimento di informazioni e di iniziative di formazione specifica;

     b) gli adeguamenti strutturali richiesti da programmi operativi derivanti dalla evoluzione normativa nazionale e comunitaria.

     3. Gli interventi e le iniziative di cui al presente articolo sono delegati alle CCIAA. La Giunta regionale ne determina priorità e modalità di intervento sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 11. Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali. [6]

     [1. La Regione, nell'ambito dell'attuazione delle normative rivolte alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicata in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

     2. La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi sociali, che garantiscano la qualità dei servizi stessi.

     3. La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:

     a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

     b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della l. 381/1991.

     4. Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

     5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.

     6. La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.

     7. Nell'ambito delle funzioni conferite con la l.r. 1/2000, le Province svolgono anche le attività indicate al comma 6.]

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e conferimento di funzioni.

     1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b) del comma 20 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: “..., compresi i contributi alle associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative e dei circoli;”;

     b) la lettera g) del comma 20 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:

     “g) l'istituzione e il regolamento dell'albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi e dell'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi;”;

     c) alla lettera b) del comma 21 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: “... integrando, a mezzo di specifiche convenzioni, i dati derivanti dalle attività svolte nel settore dal sistema degli enti locali;”;

     d) il comma 22 dell'articolo 2 è abrogato;

     e) al comma 23 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: “Comuni, Comunità montane e Province possono integrare con risorse proprie gli interventi promossi dalla Regione per il finanziamento alla cooperazione in base a convenzione con gli istituti gestori, a sostegno di iniziative di particolare interesse locale. Può far parte di questi interventi di compartecipazione anche la concessione di fideiussione a garanzia del finanziamento chiesto dalle cooperative.”;

     f) la lettera a) del comma 75 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:

     “a) contributi a favore delle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto;”;

     g) la lettera h) del comma 76 dell'articolo 2, è abrogata;

     h) la lettera i) del comma 76 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:

     “i) gli interventi finanziari e di sostegno all'accesso al credito per le cooperative;”;

     i) i commi 96 e 97 dell'articolo 4, sono abrogati;

     j) il comma 99 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:

     “99. Sono delegate alle CCIAA le seguenti funzioni:

     a) la tenuta e la gestione dell'anagrafe regionale delle cooperative; fatte salve le funzioni delle Province in ordine alle cooperative sociali ed organismi analoghi;

     b) il monitoraggio delle attività svolte;

     c) la gestione delle attività istruttorie e di erogazione di contributi alle cooperative di nuova costituzione salvo che per le cooperative sociali per cui provvedono le Province.”.

 

     Art. 13. Abrogazioni e regime transitorio.

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 (Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali);

     b) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 "Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali");

     c) il comma 104 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59");

     d) il comma 16 dell'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

     e) la legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 (Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi);

     f) la legge regionale 19 settembre 1988, n. 53 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 "Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi");

     g) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 29 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 "Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi" e successive modificazioni);

     h) il comma 14 dell'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

     i) la legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della L. 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), salvo quanto previsto al comma 5;

     j) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 42 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 "Attuazione dell'art. 9 della L. 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"", e alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 "Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia");

     k) il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

     l) il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

     m) i commi 23 e 26 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni);

     n) il comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);

     o) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

     p) il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001).

     2. Sono soppressi i riferimenti alla legge regionale 24/1988 ed alla legge regionale 16/1993 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni).

     3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle leggi di cui al comma 1.

     4. Sono fatte salve le procedure amministrative per l'attuazione degli interventi già deliberati dagli organi regionali, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 16/1993, sino all'attivazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 2.

     5. All'atto dell'affidamento di cui al comma 1 dell'articolo 7, nel fondo confluiranno le risorse regionali gestite da Finlombarda s.p.a. o impegnate a favore della medesima in attuazione della convenzione in essere fra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. stessa, stipulata in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b, della legge regionale 16/1993.

     6. Le cooperative che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte all'albo delle cooperative sociali istituito dall'articolo 3 della legge regionale 16/1993, sono iscritte di diritto nell'albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'articolo 4.

     7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 16/1993 [7].

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

          1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004-2006.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 6 novembre 2015, n. 36.

[2] Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Articolo sostituito dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

[4] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[5] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[7] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.