§ 3.7.41 - L.R. 27 giugno 1988, n. 36.
Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:27/06/1988
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Opere finanziabili.
Art. 3.  Beneficiari e misura del contributo.
Art. 4.  Domande di contributo.
Art. 5.  Criteri per la concessione dei contributi in conto capitale.
Art. 6.  (Concessione dei contributi).
Art. 7.  Vincolo di destinazione.
Art. 8.  Erogazione dei contributi.
Art. 9.  Decadenza dai benefici.
Art. 10.  Beneficiari dei contributi.
Art. 11.  Presentazione delle agevolazioni finanziarie.
Art. 12.  Domande di contributo.
Art. 13.  Condizioni per la concessione e l'erogazione del contributo.
Art. 14.  Beneficiari.
Art. 14 bis. 
Art. 15.  Stipula di convenzioni.
Art. 16.  Domande di contributo.
Art. 17.  (Concessione dei contributi).
Art. 18.  Vincolo di destinazione.
Art. 19.  Assegnazione regionale dei contributi.
Art. 20.  Relazione al Consiglio Regionale.
Art. 21.  Vigilanza degli organi regionali.
Art. 22.  Non cumulabilità dei benefici.
Art. 23.  Norma transitoria.
Art. 24.  Norma finanziaria.
Art. 25.  Abrogazione.
Art. 26.  Procedura d'urgenza.


§ 3.7.41 - L.R. 27 giugno 1988, n. 36. [1]

Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia.

(B.U. 29 giugno 1988, n. 26 - S.O. n. 2).

 

Titolo I

FINALITA'

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente Legge, in armonia con gli obiettivi della Legge 17 maggio 1983, n. 217 concernente «Legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica» e del Piano regionale di sviluppo (PRS), disciplina gli interventi regionali diretti a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico, nonché la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive.

 

     Art. 2. Opere finanziabili.

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, la Regione interviene a sostegno di iniziative riguardanti:

     a) acquisto, costruzione, ricostruzione, adattamento, completamento ed ammodernamento di immobili da destinarsi ad uso di albergo, motels, villaggi-albergo residenze turistico-alberghiere campeggi, villaggi turistici, case per ferie, rifugi alpini, ostelli per la gioventù, locali di ristoro sulle piste da sci o all'arrivo degli impianti di risalita [2];

     b) acquisto, costruzione, ricostruzione, adattamento completamento ed ammodernamento di strutture ed infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistica e ricettiva;

     c) acquisto di attrezzature per servizi centralizzati e di nuove tecnologie per la gestione delle tipologie strutturali di cui alle precedenti lett. a) e b).

     2. Per le iniziative di cui alle lett. a) e b) del precedente primo comma, per le finalità di cui alla presente Legge e/o interessano il recupero ed il completamento di edifici esistenti, si applicano le norme urbanistiche di cui all'art. 3 della L.R. 4 luglio 1986, n. 22.

 

Titolo II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI PUBBLICI,

PRIVATI, ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO

 

     Art. 3. Beneficiari e misura del contributo.

     1. Possono beneficiare dei contributi in conto capitale per le opere previste dal precedente art. 2, i Comuni, Consorzi e Unioni di comuni, Province, Comunità montane, enti ed associazioni senza fine di lucro, società con partecipazione di capitale pubblico non inferiore al 20% del capitale sociale, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Detta percentuale è elevabile fino ad un ammontare non superiore all'80% della spesa totale riconosciuta ammissibile, per i Comuni montani e per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti [3].

     2. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati, anche diversi dai proprietari del bene nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile [4].

     2 bis. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati nei limiti di quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato [5].

 

     Art. 4. Domande di contributo.

     1. La Giunta determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione di contributi in conto capitale, nonché i documenti che devono corredare la domanda stessa [6].

     2. [7].

     3. [8].

     4. Per l'anno 1999 le domande ammesse ed ammissibili ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270 possono essere cofinanziate ai sensi della presente legge a condizione che le relative domande vengano inoltrate entro il 15 febbraio 1999 [9].

     5. Il cofinanziamento di cui al comma 4 è concesso sulla base delle seguenti priorità:

     a) maggiore entità percentuale di cofinanziamento dell'iniziativa da parte dei soggetti della pubblica amministrazione;

     b) minore percentuale di cofinanziamento dell'iniziativa ai sensi della legge n. 270/1997 [10].

 

     Art. 5. Criteri per la concessione dei contributi in conto capitale.

     1. Entro il 31 dicembre di ogni triennio il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina i criteri e le priorità da seguire ai fini della concessione dei contributi nel triennio seguente [11].

     2. La delibera di cui al precedente primo comma determina fra l'altro:

     a) la misura della spesa ammissibile;

     b) le modalità di istruttoria delle domande;

     c) la misura del contributo regionale entro i limiti delle somme all'uopo stanziate nel bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Concessione dei contributi). [12]

     1. Il dirigente competente ogni anno, sulla base dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 5, approva il piano di riparto dei contributi nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie iscritte nei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari.

     2. L'approvazione del piano vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa a carico dei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari.

 

     Art. 7. Vincolo di destinazione.

     1. I soggetti assegnatari, ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dai precedenti articoli, devono assumere con atto da trascrivere sui registri immobiliari, l'obbligo di mantenere all'immobile la destinazione per la quale è stato richiesto il contributo, nei limiti di cui al successivo terzo comma.

     2. Nel caso in cui il beneficiario non sia proprietario dell'immobile l'obbligo di cui al precedente comma deve essere assunto dal proprietario.

     3. La durata del vincolo è determinata, in relazione alla consistenza degli interventi, con l'atto di concessione del contributo e non potrà comunque essere superiore a cinque anni [13].

 

     Art. 8. Erogazione dei contributi.

     1. L'erogazione del contributo avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'assessore competente, se delegato, con le seguenti modalità:

     a) enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico, enti ed associazione senza fine di lucro:

     a1) 50% del contributo a presentazione di copia autentica della deliberazione di approvazione del contratto di appalto e del verbale di consegna lavori;

     a2) il restante 50% all'atto della presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera ovvero perizia asseverata attestante il valore delle opere eseguite ed il certificato attestante l'iscrizione del vincolo di destinazione dell'immobile;

     b) operatori privati:

     b1) per acquisto, costruzione, ricostruzione, adattamento, completamento ed ammodernamento delle strutture di cui alle precedenti lett. a) e b) del primo comma dell'art. 2: in unica soluzione a presentazione della perizia asseverata attestante la rispondenza delle opere al progetto presentato ed il cui valore non può essere inferiore alla spesa riconosciuta ammissibile, nonché delle autorizzazioni amministrative presentate in relazione al tipo di opera, del certificato attestante l'avvenuta iscrizione del vincolo di destinazione dell'opera, trascritto nei registri immobiliari;

     b2) per acquisto di attrezzature per servizi centralizzati e di nuove tecnologie: in unica soluzione a presentazione di regolari fatture, il cui importo non può essere inferiore alla spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 9. Decadenza dai benefici.

     1. Le opere devono essere completate e poste in esercizio entro il termine stabilito dalla concessione del contributo ovvero, in mancanza, entro il termine ultimo previsto dalla concessione edilizia.

     1 bis. I documenti necessari per l'erogazione del contributo devono essere presentati entro e non oltre novanta giorni, fatte salve le deroghe motivate e documentate, dal termine di cui al comma 1 e comunque non oltre i successivi trenta giorni dalla relativa richiesta regionale, trascorsi i quali si procede alla revoca del contributo [14].

     2. Per quanto concerne, più in generale, la disciplina delle procedure di spesa, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.R. 31 marzo 1978, n. 34, concernente «Norme sulle procedure per la programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione, così come modificata dalla successiva L.R. 25 novembre 1986, n. 55».

     3. Le risorse resesi eventualmente disponibili, verranno utilizzate per il successivo piano di riparto.

 

Titolo III

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COOPERATIVE

DI GARANZIE FIDI E CONSORZI FIDI

TRA OPERATORI TURISTICI SINGOLI O ASSOCIATI

 

     Art. 10. Beneficiari dei contributi.

     1. La Regione concede altresì contributi a favore di cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che abbiano tra gli scopi statutari la concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori turistici singoli o associati per l'assunzione di crediti bancari destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extralberghiera.

 

     Art. 11. Presentazione delle agevolazioni finanziarie.

     1. Le cooperative di garanzia e i loro consorzi accordano le agevolazioni finanziarie, in relazione alle quali è prevista la concessione del contributo regionale, con provvedimento del proprio organo deliberativo esclusivamente a favore dei propri soci.

 

     Art. 12. Domande di contributo. [15]

     1. La Giunta determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione di contributi di cui all’articolo 10, nonché i documenti che devono corredare la domanda stessa..

 

     Art. 13. Condizioni per la concessione e l'erogazione del contributo.

     1. I contributi regionali, per i soggetti di cui al precedente art. 10, sono concessi entro il limite massimo del 15% [25% per le zone classificate montane in base alla Legge n. 1102/71] di ciascun finanziamento accordato dagli istituti di credito; l'operatore beneficiario è obbligato a mantenere la destinazione specifica dell'immobile per tutta la durata dell'operazione finanziaria.

     2. L'erogazione dei contributi alle cooperative di garanzia fidi e consorzi fidi è disposta in conformità con quanto previsto dal piano annuale di concessione di cui al precedente art. 6, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore competente, se delegato.

 

Titolo IV

CONTRIBUTO IN CONTO ABBATTIMENTO INTERESSI

 

     Art. 14. Beneficiari.

     1. La Regione, per le iniziative di cui al precedente art. 2, concede un contributo in conto capitale per l'abbattimento degli interessi di ammontare pari all'attualizzazione degli interessi per i finanziamenti concessi a soggetti privati, anche diversi dai proprietari, purché abbiano la disponibilità del bene destinato all'attività turistica, avvalendosi di apposito fondo regionale da utilizzarsi secondo le modalità previste dai successivi articoli.

     2. Il contributo di cui al precedente primo comma deriva dalle seguenti postazioni contabili:

     a) da risorse autonome regionali in conto capitale;

     b) da assegnazioni statali di cui agli artt. 13 e 14 della Legge quadro sul turismo n. 217/83;

     c) da eventuali altre assegnazioni di provenienza comunitaria.

     3. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva ogni due anni, i criteri per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma.

     4. Con la deliberazione di cui al precedente terzo comma sono determinate:

     a) la durata massima dei mutui;

     b) la misura massima della spesa ammissibile;

     c) le modalità di istruttoria delle domande;

     d) [16].

 

     Art. 14 bis. [17]

     1. Fermi restando i limiti minimi dei tassi di interesse a carico dei beneficiari stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché derivanti dalla disciplina comunitaria, la misura del contributo regionale di cui al presente titolo è calcolata sulla base del limite massimo del 70% dell'iniziativa ammissibile, senza alcun altro limite di importo.

 

     Art. 15. Stipula di convenzioni.

     1. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula convenzioni con uno o più istituti di credito autorizzati alle operazioni di medio e lungo termine ai fini della concessione dei mutui agevolati dall'intervento regionale di cui al presente titolo [18].

     2. Con le convenzioni di cui al precedente primo comma può essere affidata agli istituti di credito l'effettuazione dell'istruttoria sugli aspetti tecnico-economici dei progetti presentati.

     3. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula una convenzione con Finlombarda S.p.A. ai fini di prevedere la consulenza della stessa società in ordine agli aspetti tecnici ed economici dei criteri di attuazione del presente titolo della legge [19].

     4. La convenzione di cui al precedente terzo comma stabilisce altresì l'entità del compenso riconosciuto a Finlombarda per l'attività svolta in base alla convenzione medesima [20].

 

     Art. 16. Domande di contributo.

     1. Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al presente titolo, devono essere presentate direttamente all'istituto di credito convenzionato.

     2. Le domande devono essere corredate altresì dalla documentazione all'uopo stabilita dall'istituto di credito convenzionato.

     3. Copia delle domande devono essere presentate a cura degli interessati alla Giunta regionale [21].

 

     Art. 17. (Concessione dei contributi). [22]

     1. L'istituto convenzionato trasmette trimestralmente alla Giunta regionale, tramite Finlombarda S.p.A., l'elenco delle domande pervenute con le risultanze dell'istruttoria esperita e le proposte conseguenti. Il dirigente competente, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di priorità stabiliti dal Consiglio regionale, approva la concessione del contributo.

 

     Art. 18. Vincolo di destinazione.

     1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti assegnatari del contributo di cui al presente titolo, devono assumere per sé e per i propri aventi causa, con atto da trascrivere sui registri immobiliari, l'obbligo di mantenere all'immobile la destinazione per tutta la durata del mutuo.

     2. Nel caso in cui il beneficiario non sia il proprietario del bene il vincolo di destinazione di cui al precedente comma deve essere assunto dal proprietario.

     3. La Giunta Regionale ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per verificare l'osservanza del vincolo di destinazione o di pronunciare la decadenza dai contributi in caso di riscontrata inosservanza del vincolo di destinazione.

 

     Art. 19. Assegnazione regionale dei contributi.

     1. Ai fini dell'assegnazione del contributo concessi a norma del precedente art. 14 la Giunta Regionale, in attuazione di quanto disposto dal presente titolo, dispone un'assegnazione a Finlombarda, ad avvenuta stipulazione della convenzione di cui al precedente art. 15, di una somma dell'ammontare autorizzato, per ciascun esercizio finanziario, con Legge di bilancio, tenuto conto in particolare degli importi assegnati dallo Stato a norma del titolo secondo della L. 17 maggio 1983, n. 217 ed alle eventuali assegnazioni di provenienza comunitaria.

 

     Art. 20. Relazione al Consiglio Regionale.

     1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale la relazione sugli interventi di cui alla presente Legge, nonché l'ammontare delle eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15 della L. 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

 

     Art. 21. Vigilanza degli organi regionali.

     1. I soggetti beneficiari delle provvidenze regionali di cui al titolo 4 della presente Legge, sono tenuti a consentire gli accertamenti e le ispezioni disposti dagli organi regionali competenti, al fine di acquisire gli elementi utili circa la corretta applicazione sia delle norme della presente Legge, che della convenzione prevista dal precedente art. 15. Chiunque rifiuti di fornire dati e documenti richiesti può essere dichiarato decaduto dal contributo con provvedimento motivato dalla Giunta Regionale ed è tenuto alla ripetizione dei benefici eventualmente già concessi.

 

     Art. 22. Non cumulabilità dei benefici.

     1. I benefici di cui ai precedenti artt. 3, 10 e 14 della presente Legge non sono cumulabili, per le medesime opere con analoghi benefici previsti da Leggi statali e regionali, ad eccezione di quelli derivanti da provvedimenti straordinari a copertura di intervento in zone interessate da calamità naturali.

 

     Art. 23. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente Legge, il Consiglio Regionale, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, provvede all'approvazione della delibera sui criteri e priorità di cui al precedente art. 5.

     2. Nei sessanta giorni successivi le domande presentate a norma della Legge Regionale 4 settembre 1973, n. 40, L.R. 17 agosto 1984, n. 42 nonché dal titolo 2 della L.R. 6 luglio 1981, n. 36 e già pervenute alla Giunta Regionale dovranno essere confermate dai soggetti interessati secondo le nuove modalità e procedure previste.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dal precedente art. 3, è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi regionali in capitale di L. 4.000.000.000.

     Per le finalità previste dal precedente art. 10 è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi regionali in capitale di L. 500.000.000.

     Per le finalità previste dal precedente art. 14, II comma lett. a) è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi regionali in capitale di L. 1.000.000.000.

     Per le finalità previste dai precedenti artt. 14 lett. b) e 19 si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali disposte ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 217/83 e da eventuali altre assegnazioni comunitarie.

     Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 5.500.000.000 previsto per il 1988 dai precedenti I, II e III comma, si provvede, mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

     In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, sono apportate le seguenti variazioni:

     A Stato di previsione delle entrate

     1. Al titolo 3, categoria 4, sono istituiti per memoria i capitoli:

     3.4.2489 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi propri regionali concessi e revocati a enti pubblici per incentivare interventi sulle strutture e infrastrutture turistiche e introito dei relativi interessi maturati riferiti anche a contributi finanziati con risorse assegnate dallo Stato per le stesse finalità»;

     3.4.2490 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi propri regionali concessi e revocati a soggetti privati per incentivare interventi sulle strutture e infrastrutture turistiche e introito dei relativi interessi maturati riferiti anche a contributi finanziati con risorse assegnate dallo Stato per le stesse finalità»;

     2. Al titolo 3, categoria 5 sono istituiti per memoria i capitoli

     3.5.2491 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi statali concessi e revocati a enti pubblici per incentivare interventi sulle strutture e infrastrutture turistiche»;

     3.5.2492 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi statali concessi e revocati a soggetti privati per incentivare interventi sulle strutture e infrastrutture turistiche»;

     [B Stato di previsione delle spese di Parte I

     1. Alla Parte I, ambito 3, settore 7, finalità 2, attività 2, sono istituiti:

     a. per memoria il capitolo 1.3.7.2.2.2493 «Spese per il compenso a favore di Finlombarda S.p.A. a titolo di rimborso degli oneri per l'attuazione delle operazioni organizzative ed esecutive finalizzate all'incentivazione dell'ammodernamento, del potenziamento e della qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche»;] [23]

     C Stato di previsione delle spese di Parte II

     1. Alla Parte II, ambito 3, settore 7, obiettivo 2, progetto 2, sono istituiti:

     a. per memoria il capitolo 2.3.7.2.2.2494 «Impiego dei contributi di investimento concessi e revocati finanziati con mezzi statali a favore di soggetti privati per incentivare l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche»;

     b. il capitolo 2.3.7.2.2.2495 «Contributi regionali in conto capitale a Comuni per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonchè il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150 milioni.

     - il capitolo 2.3.7.2.2.2496 «Contributi regionali in conto capitale alle Province per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture od infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;

     - il capitolo 2.3.7.2.2.2497 «Contributi regionali in conto capitale a Consorzi di Comuni e a Comunità Montane per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;

     - il capitolo 2.3.7.2.2.2498 «Contributi regionali in conto capitale ad Enti ed Associazioni senza fine di lucro per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 350 milioni;

     - il capitolo 2.3.7.2.2.2499 «Contributi regionali in conto capitale ad imprese, consorzi fra imprese e cooperative per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000 milioni;

     - il capitolo 2.3.7.2.2.2500 «Contributi regionali in conto capitale a Società con partecipazione pubblica non inferiore al 20% per lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico nonché la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive» con la dotazione finanziaria competenza e di cassa di L. 400 milioni;

     - il capitolo 2.3.7.2.2.2501 «Contributi regionali in capitale a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che abbiano fra gli scopi statutari la concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori turistici singoli o associati per l'assunzione di crediti bancari destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extralberghiera» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

     - il capitolo 2.3.3.7.2.2502 «Contributi regionali in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti privati anche diversi dai proprietari, per l'ammodernamento il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

     2. la descrizione del capitolo 2.3.7.2.2.1917 è così modificata «Contributi statali in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti privati anche diversi dai proprietari, per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche» [24].

 

     Art. 25. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le LL.RR. 4 settembre 1973, n. 40 «Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia» e 17 agosto 1984, n. 42 «Interventi per il potenziamento e l'incremento dell'offerta turistica», nonché il titolo 2, artt. 9, 10, 11, 12, 13 della L.R. 6 luglio 1981, n. 36 «Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo».

 

     Art. 26. Procedura d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[3] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[6] Comma sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. a), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2, modificato dall’art. 2 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26 e così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[7] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[8] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.44

[10] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. b), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. c), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[15] Articolo modificato dall'art. 3, comma 10, lett. d), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[16] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[18] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[19] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[20] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.

[21] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[23] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.

[24] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.