§ 3.6.7 - L.R. 6 luglio 1981, n. 36.
Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:06/07/1981
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Campo di intervento.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Programmi finanziabili.
Art. 4.  Finalità dei contributi.
Art. 5.  Requisiti per l'assegnazione dei contributi.
Art. 6.  Assegnazione ed erogazione dei contributi.
Art. 7.  Programma di concessione dei contributi.
Art. 8.  Documentazione.
Art. 14.  Collegio dei revisori.
Art. 15.  Norma transitoria.
Art. 16.  Norme finanziarie.
Art. 17.  Abrogazione.
Art. 18.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.6.7 - L.R. 6 luglio 1981, n. 36.

Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo. [*]

(B.U. 8 luglio 1981, n. 27, 2° suppl. ord.).

 

[Titolo I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA

COOPERAZIONE NEL COMMERCIO

 

Art. 1. Campo di intervento.

     1. La regione Lombardia, in esecuzione a quanto previsto dall'articolo 52, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dà attuazione, con la presente legge, alle attività integrative per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. La regione Lombardia concede contributi a:

     a) consorzi tra cooperative di consumo;

     b) cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali, costituiti da esercenti il commercio e il turismo, che abbiano tra gli scopi statutari la presentazione di garanzia collettiva finalizzate ad agevolare la concessione di crediti bancari;

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. Programmi finanziabili.

     1. I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

     a) la costruzione, l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, compresi anche i magazzini per deposito e rifornimento merci, inclusa l'area sulla quale detti locali dovranno insistere;

     b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale inclusi i mezzi di trasporto e le dotazioni d'ufficio;

     c) la formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento, per quote non superiori al 20% di ciascun programma di investimento.

 

     Art. 4. Finalità dei contributi.

     1. I contributi regionali sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera b), quale concorso sui finanziamenti ottenuti da istituti di credito a favore di operatori commerciali singoli o associati; sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e c), quale concorso in conto capitale per i programmi di investimento previsti nell'articolo 3.

     2. In nessun caso i contributi possono eccedere la misura del 15% del programma di investimento.

 

     Art. 5. Requisiti per l'assegnazione dei contributi.

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, lettera b), accordano le agevolazioni finanziarie, in relazione alle quali è prevista la concessione del contributo regionale, con provvedimento del loro organo deliberativo, esclusivamente a favore di operatori economici che risultino soci di cooperative di garanzia tra piccole e medie imprese esercenti il commercio o il turismo o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

     2. I soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), accordano le agevolazioni finanziarie, in relazione alle quali è prevista la concessione del contributo regionale, con provvedimento del loro organo deliberativo, esclusivamente alle cooperative di consumo, che risultino aderenti al consorzio tra cooperative di consumo.

     3. Ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera c), i contributi sono direttamente accordati dalla regione, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

     Art. 6. Assegnazione ed erogazione dei contributi.

     1. I contributi che vengono assegnati ai soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e b), sono ripartiti in relazione all'ammontare dei finanziamenti che si prevede verranno accordati alle imprese per l'intero anno finanziario.

     2. L'erogazione dei contributi è eseguita trimestralmente sulla base dei finanziamenti realmente accordati nel periodo, desunti, per i soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), dalla documentazione attestante gli investimenti effettuati, e per i soggetti di cui all'articolo 2, lettera b), da apposita documentazione bancaria.

     3. L'erogazione dei contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera c), è eseguita trimestralmente, anche per stati di avanzamento lavori, sulla base dei giustificativi di spesa presentati.

 

     Art. 7. Programma di concessione dei contributi.

     1. La giunta regionale approva entro il mese di giugno di ciascun anno, sentita la commissione consiliare competente, il programma di concessione dei contributi, ripartendoli tra i soggetti beneficiati secondo le seguenti aliquote:

     40% ai consorzi tra cooperative di consumo;

     40% alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi;

     20% ai gruppi associati tra esercenti il commercio [1]a.

     2. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

 

     Art. 8. Documentazione.

     1. Per l'ottenimento dei contributi regionali i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare domanda, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla giunta regionale.

     2. I soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

     a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento del consorzio;

     b) elenco delle cooperative associate aderenti al consorzio, con l'indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuna impresa;

     c) programma annuale degli interventi da eseguirsi a favore delle cooperative aderenti con l'indicazione dei risultati che si intendono raggiungere.

     3. I soggetti di cui all'articolo 2, lettera b), devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

     a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento del consorzio o della cooperativa regionale;

     b) elenco delle imprese associate alle cooperative di garanzia aderenti al consorzio o alla cooperativa regionale, con l'indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuna impresa;

     c) resoconto tecnico-finanziario sulle agevolazioni concesse e sui finanziamenti garantiti nell'anno precedente a favore delle singole imprese, con l'indicazione del contenuto degli investimenti da cui risulti la conformità con l'oggetto di cui al precedente articolo 3;

     d) programma annuale degli interventi da eseguirsi a favore dei soci con l'indicazione dei risultati che si intendono raggiungere.

     4. I soggetti di cui all'articolo 2, lettera c), devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

     a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto dell'eventuale regolamento del gruppo associato;

     b) elenco degli esercenti associati;

     c) programma annuale degli interventi e relativi programmi di investimento.

 

Titolo II [2]

COOPERATIVE DI GARANZIE FIDI E CONSORZI FIDI TRA

OPERATORI TURISTICI SINGOLI O ASSOCIATI

 

     Artt. 9. - 13. (Omissis).

 

Titolo III

NORME COMUNI

 

     Art. 14. Collegio dei revisori.

     1. Gli statuti dei soggetti beneficiari di cui agli articoli 2, lettere a e b) e 9 della presente legge dovranno essere integrati con la previsione, nel collegio dei revisori, di un membro effettivo nominato dalla giunta regionale.

     2. In assenza di tale integrazione, nessun contributo può essere erogato agli assegnatari [3].

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     1. Limitatamente all'esercizio 1981, le domande e la documentazione, di cui ai precedenti articoli 8 e 11, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro i successivi 60 giorni la giunta regionale provvederà agli adempimenti previsti dai precedenti articoli 7 e 13.

 

     Art. 16. Norme finanziarie.

     1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è autorizzata per il biennio 1981-1982 la spesa annua di lire 2.300 milioni, da ripartirsi nei modi indicati al precedente articolo 7.

     2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa complessiva di lire 1.900 milioni di cui lire 900 milioni per l'anno 1981.

     3. L'onere relativo alla concessione dei contributi di cui ai precedenti I e II comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-1983, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» rispettivamente ai progetti 3.6.1.1 «Interventi per l'associazionismo e la cooperazione commerciale» e 3.7.2.1 «Interventi per favorire le forme associative tra gli operatori turistici» tabella relativa a previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi.

     4. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 3.200 milioni per l'anno 1981 si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

     5. In conseguenza delle determinazioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte II, sono istituiti:

     - all'ambito 3, settore 6, obiettivo 1, progetto 1, il capitolo 2.3.6.1.1.1965 «Contributi in capitale a consorzi tra cooperative di consumo, a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive finalizzate ad agevolare la concessione di crediti bancari nonché ai gruppi associati tra esercenti il commercio al dettaglio, per l'acquisto, la ristrutturazione ed il rinnovo dei locali, delle attrezzature e delle dotazioni necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale» e con la dotazione finanziaria di competenza di lire 2.300 milioni e di cassa di lire 1.150 milioni;

     - all'ambito 3, settore 7, obiettivo 2, il progetto 2.3.7.1 «Interventi per favorire le forme associative tra gli operatori turistici», e il capitolo 2.3.7.2.1.1066 «Contributi in capitale a favore di cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che abbiano tra gli scopi statutari la concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori turistici singoli o associati per l'assunzione di crediti bancari destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extraalberghiera» e con la dotazione finanziaria di competenza di lire 900 milioni e di cassa di lire 450 milioni.

 

     Art. 17. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 9 settembre 1974, n. 61.

 

     Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.]

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 7 della L.R. 21 marzo 2000, n. 13, fatte salve le procedure amministrative e contabili per l'erogazione delle somme già impegnate sul capitolo 3.4.2.2.1065 della L.R. 36/1981.

[1] Lettera abrogata dalla L.R. 10 dicembre 1986, n. 66.

[1]1a La quota attribuita ai gruppi associati di esercenti il commercio è trasferita a favore delle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi. Tale quota è elevata al 60% ai sensi della L.R. 10 dicembre 1986, n. 66.

[2] Titolo abrogato dalla L.R. 27 giugno 1988, n. 36.

[3] Articolo così sostituito dalla L.R. 6 luglio 1982, n. 40.