§ 27.1.38 - Legge 15 novembre 1973, n. 765.
Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'art. 3 della legge 25 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:15/11/1973
Numero:765


Sommario
Art. 1.      Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta previsti [...]
Art. 2.      Sono altresì a carico del richiedente le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui Fogli annunzi legali, se prevista, dei relativi provvedimenti, quelle di sorveglianza e del [...]
Art. 3.      Il richiedente, ove non vi provveda direttamente, è invitato dall'ufficio che riceve la domanda ad effettuare, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione, il versamento, anche [...]
Art. 4.      Per la riscossione di eventuali crediti, derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano, in conformità dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti [...]
Art. 5.      I versamenti di cui al precedente art. 3 sono effettuati in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.


§ 27.1.38 - Legge 15 novembre 1973, n. 765. [1]

Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

(G.U. 16 aprile 1973, n. 310).

 

     Art. 1.

     Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee, di spiagge e pertinenze lacuali, di dighe di ritenuta, di linee elettriche, di opere di bonifica e miglioramento fondiario e, in generale, di tutela e di polizia idraulica fluviale sono a carico del richiedente.

     Tra le spese di cui al precedente comma sono comprese le indennità di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291.

 

          Art. 2.

     Sono altresì a carico del richiedente le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui Fogli annunzi legali, se prevista, dei relativi provvedimenti, quelle di sorveglianza e del collaudo di cui all'art. 24 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ed ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.

 

          Art. 3.

     Il richiedente, ove non vi provveda direttamente, è invitato dall'ufficio che riceve la domanda ad effettuare, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione, il versamento, anche parziale, della somma che l'ufficio stesso, tenuto conto della rilevanza e dell'ubicazione delle opere previste nonchè delle presumibili esigenze di istruttoria e di indagini ad esse connesse, riterrà necessarie.

     Con le modalità di cui al comma precedente possono essere richieste eventuali integrazioni delle somme già versate.

     In caso di mancato versamento delle somme richieste, entro il termine assegnato, la domanda si intenderà rinunciata.

     Delle somme introitate a norma della presente legge, l'Amministrazione è tenuta a dare, a richiesta, rendiconto a coloro che le hanno versate.

 

          Art. 4.

     Per la riscossione di eventuali crediti, derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano, in conformità dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

          Art. 5.

     I versamenti di cui al precedente art. 3 sono effettuati in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

     In relazione ai predetti versamenti, con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto all'iscrizione, ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, delle somme occorrenti per far fronte alle spese di cui al precedente art. 1.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.