§ 3.10.4 - L.R. 5 giugno 1989, n. 20.
La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 cooperazione
Data:05/06/1989
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambiti.
Art. 3.  Progetti di cooperazione.
Art. 4.  Coordinamento delle attività.
Art. 5.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 6.  Diffusione della cultura della pace.
Art. 7.  (Premio per la pace).
Art. 7 bis.  (Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso)
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.10.4 - L.R. 5 giugno 1989, n. 20.

La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo.

(B.U. 7 giugno 1989, n. 23, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

FINALITA' E AMBITI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Lombardia riconosce la pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di piena realizzazione dei diritti dell'uomo.

     2. La Regione Lombardia si impegna ad attuare, coerentemente con questo principio, nei limiti posti dalle Leggi dello Stato, previa intesa con il governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento relativamente alle materie di propria competenza, le finalità espresse dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», predisponendo tutti gli strumenti utili per sviluppare le attività di cooperazione nei limiti e secondo le indicazioni di cui all'art. 2 della predetta Legge.

 

     Art. 2. Ambiti.

     1. La Regione Lombardia avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 10 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, in ordine alle seguenti attività di cooperazione:

     a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e la attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1;

     b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

     c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

     d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

     e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

     f) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

     2. Inoltre, la Regione Lombardia partecipa, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle iniziative tese a portare soccorsi di prima necessità alle popolazioni colpite da calamità, siccità, carestie e simili, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione dagli enti territoriali della regione.

 

Titolo II

PROGETTI E STRUTTURE OPERATIVE

 

     Art. 3. Progetti di cooperazione. [1]

     1. La Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 2, approva secondo linee guida definite dalla Giunta regionale progetti di attività di cooperazione elaborati [2]:

     a) d'iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;

     b) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";

     c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di associazioni, fondazioni e di altri soggetti [3].

     2. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo la Regione può provvedere anche con risorse proprie.

     2 bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono trasmesse al Consiglio regionale [4].

 

     Art. 4. Coordinamento delle attività. [5]

     [1. Il Coordinamento e la direzione delle attività di cui alla presente Legge spettano alla Giunta Regionale che, a tal fine, istituisce un apposito Ufficio presso la Presidenza [6].

     2. La Giunta Regionale, avvalendosi della consulenza del Comitato tecnico-scientifico, di cui al successivo art. 5, presenta al Consiglio il piano annuale delle attività di cooperazione di cui al precedente art. 3.]

 

     Art. 5. Comitato tecnico-scientifico.

     1. La Giunta Regionale, ai fini della presente Legge, può costituire un comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) [7].

 

Titolo III

CULTURA DELLA PACE

 

     Art. 6. Diffusione della cultura della pace.

     1. La Regione Lombardia contribuisce alla diffusione della cultura della pace, promuovendo e favorendo, nel quadro delle leggi regionali vigenti, iniziative promosse nell'ambito del territorio regionale da Enti locali, istituzioni culturali, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

 

     Art. 7. (Premio per la pace). [8]

     1. La Regione può assegnare un premio per la pace a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni che abbiano realizzato iniziative per la pace [9].

     2. La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione del premio [10].

 

     Art. 7 bis. (Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso) [11]

1. E' istituita presso la Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione e confronto, anche con gli enti locali, in relazione all'attività della Regione negli ambiti d'intervento di cui al comma 2 nonché di studio delle tradizioni religiose e delle relazioni tra le religioni.

2. La Consulta, su richiesta della Giunta regionale, si esprime ai fini della definizione e attuazione di interventi concernenti politiche di integrazione per le quali assumano particolare rilievo le pluralità di orientamento religioso, con riguardo ai seguenti ambiti:

a) servizi sociali e sociosanitari;

b) istruzione e formazione professionale;

c) pari opportunità e politiche per la famiglia;

d) politiche attive del lavoro.

3. La Consulta, coordinata dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è composta da due rappresentanti per ognuna delle seguenti comunità religiose aventi una presenza diffusa sul territorio:

a) chiesa cristiana cattolica;

b) chiese cristiane ortodosse;

c) chiese cristiane protestanti;

d) chiese cristiane copte;

e) comunità islamiche;

f) comunità ebraiche;

g) comunità buddiste;

h) comunità evangeliche;

i) comunità induiste;

l) comunità sikh.

4. Ciascuna comunità religiosa designa, su invito del Presidente della Regione, i propri rappresentanti secondo la propria autonomia. Con le stesse modalità si procede all'eventuale sostituzione dei rappresentanti stessi.

5. Ai fini del confronto con gli enti locali di cui al comma 1, partecipano alle sedute della Consulta, pur non facendone parte, un rappresentante di ANCI Lombardia e un rappresentante dell'Unione province lombarde (UPL).

6. Ai lavori della Consulta partecipano i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessati in relazione agli argomenti da trattare. Ai lavori possono altresì partecipare altri soggetti, su invito del coordinatore.

7. La composizione della Consulta si rinnova ogni cinque anni con le stesse modalità di cui al comma 4.

8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 4 e verificata l'insussistenza nei confronti dei nominativi designati di sentenze di condanna penale, anche non passate in giudicato, di misure di prevenzione o di procedimenti penali in corso, provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce, sentiti i rappresentanti delle comunità di cui al comma 3, le modalità di funzionamento.

 

Titolo IV

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3 si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali, disposte ai sensi dell'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, è autorizzata, per l'esercizio 1994, la spesa di L. 1.300.000.000 [12].

     2 bis. All'onere di L. 1.300.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 [13].

     2 ter. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è approvata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.3854 «Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione approvati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero affari esteri e da organismi comunitari ed internazionali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.300.000.000 [14].

     3. [15].

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 38 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[2] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[3] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[6] Comma abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 22.

[12] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 38 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[13] L'originario 2° comma è stato così sostituito dagli attuali commi 2 bis e 2 ter per effetto dell'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 38.

[14] L'originario 2° comma è stato così sostituito dagli attuali commi 2 bis e 2 ter per effetto dell'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 38.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.