§ 1.7.77 - L.R. 10 marzo 1995, n. 10.
Revisione dell'ordinamento del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/03/1995
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Pianificazione del personale).
Art. 3.  (Ordinamento del personale).
Art. 4.  (Accesso agli impieghi regionali).
Art. 5.  (Contratto individuale).
Art. 6.  (Concorsi unici).
Art. 7.  (Commissioni di concorso).
Art. 8.  (Atti di gestione del rapporto di lavoro).
Art. 9.  (Criteri di organizzazione del lavoro).
Art. 10.  (Gestione e sviluppo delle risorse umane).
Art. 11.  (Mobilità del personale).
Art. 12.  (Mansioni del personale).
Art. 13.  (Codice etico ed incompatibilità).
Art. 14.  (Trattamento economico).
Art. 15.  (Contrattazione decentrata ed integrativa).
Art. 16.  (Protocolli di relazioni sindacali e partecipazione dei lavoratori).
Art. 17.  (Pari opportunità).
Art. 18.  (Sanzioni disciplinari e responsabilità).
Art. 19.  (Procedimento disciplinare e collegio arbitrale. Sospensione cautelare dal servizio).
Art. 20.  (Cause di estinzione).
Art. 21.  (Dimissioni).
Art. 22.  (Collocamento a riposo).
Art. 23.  (Licenziamento).
Art. 24.  (Decadenza).
Art. 25.  (Responsabilità di strutture organizzative).
Art. 26.  (Organismi collegiali pluridisciplinari o interfunzionali).
Art. 27.  (Norma transitoria).
Art. 28.  (Estensione di norme).
Art. 29.  (Norma transitoria per il personale con incarico a tempo determinato).
Art. 30.  (Mobilità verticale).
Art. 31.  (Personale del ruolo consiliare).
Art. 32.  (Abrogazioni).
Art. 33.  (Norma finanziaria).


§ 1.7.77 - L.R. 10 marzo 1995, n. 10. [1]

Revisione dell'ordinamento del personale regionale.

(B.U. 14 marzo 1995, n. 11, S.O.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono i principi generali ed i criteri ai quali la regione Lombardia si attiene nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane con l'obiettivo di:

     a) assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e favorire la semplificazione delle procedure amministrative per una tempestiva ed efficace erogazione dei servizi;

     b) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità del personale garantendo a tutti pari opportunità;

     c) razionalizzare il costo del personale contenendo: ne la spesa complessiva, diretta ed indiretta entro i vincoli della finanza pubblica;

     d) sostituire ed integrare la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

     2. L'organizzazione strutturale, la specifica disciplina del rapporto dirigenziale e le relative funzioni dirigenziali sono regolate da apposita legge regionale.

     3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al personale degli enti dipendenti dalla regione di cui all'art. 48 dello statuto regionale.

 

     Art. 2. (Pianificazione del personale).

     1. In sede di approvazione del bilancio pluriennale viene stabilita la spesa complessiva per oneri diretti, riflessi e accessori per il personale regionale in relazione agli obiettivi ed alle politiche che si intendono perseguire, ivi comprese le dinamiche previste per le varie voci di costo.

     2. La giunta regionale, in relazione ai vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, definisce ed aggiorna, con specifico riferimento all'evoluzione della domanda di servizi, all'evoluzione istituzionale, ai processi di delega, nonché alle conseguenti esigenze organizzative l'organico globale e la sua articolazione per qualifiche. In ogni caso l'aumento o la diminuzione dell'organico devono essere funzionali alle ristrutturazioni organizzative e conseguenti alle rilevazioni dei carichi di lavoro. La definizione e l'aggiornamento dell'organico sono effettuati previa informazione alle rappresentanze sindacali.

     3. Qualora la definizione dell'organico comporti oneri finanziari eccedenti i limiti di cui al comma 1 si provvede in ogni caso con legge di variazione del bilancio.

Titolo II

COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

     Art. 3. (Ordinamento del personale).

     1. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato dalle norme del diritto comune del lavoro e dai contratti collettivi nazionali e decentrati, nei limiti stabiliti dalla presente legge, per il perseguimento degli interessi generali, cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

     2. E' fatto salvo il regime transitorio previsto dall'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992. n. 421».

 

     Art. 4. (Accesso agli impieghi regionali). [2]

 

     Art. 5. (Contratto individuale).

     1. I rapporti individuali di lavoro del personale regionale sono regolati contrattualmente. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato:

 

     Art. 6. (Concorsi unici). [3]

 

     Art. 7. (Commissioni di concorso). [4]

 

     Art. 8. (Atti di gestione del rapporto di lavoro).

     1. La giunta regionale opera nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili a contratti collettivi ed individuali con i poteri del privato datore di lavoro, adottando secondo le norme della presente legge, tutte le misure necessarie ed opportune.

 

     Art. 9. (Criteri di organizzazione del lavoro).

     1. In armonia con le previsioni del contratto collettivo nazionale e decentrato, l'organizzazione del lavoro deve:

     a) garantire la flessibilità nell'organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della regione nonché tra la stessa regione e le strutture del sistema sanitario regionale, degli enti strumentali e degli enti da essa dipendenti;

     b) assicurare l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche degli Stati della Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato;

     c) promuovere la responsabilità e la collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa.

     2. I criteri generali per l'articolazione settimanale dell'orario di servizio sono stabiliti con apposito provvedimento della giunta regionale. L'articolazione settimanale dell'orario di lavoro può variare tra i diversi servizi sulla scorta delle esigenze dell'utenza.

     3. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale stabilisce i criteri di cui al comma 2 in modo che sia assicurata l'assistenza funzionale all'attività del consiglio regionale e dei suoi organi interni.

 

     Art. 10. (Gestione e sviluppo delle risorse umane).

     1. Nella gestione delle risorse umane la Regione assicura:

     a) la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;

     b) la flessibilità nell'impiego del personale in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché del personale impegnato in attività di volontariato ai sensi della l.r. 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato» compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e degli uffici;

     c) la corrispondenza tra prestazioni effettivamente rese e trattamenti economici erogati.

     2. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti sono strumento per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati e costituiscono elemento valutabile ai fini dello sviluppo professionale.

     3. Con provvedimento della giunta regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dipendenti.

     4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive e l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione delle dipendenti e dei dipendenti.

     5. Le prestazioni dei dipendenti sono soggette a valutazione da parte dei dirigenti competenti anche ai fini della mobilità e dello sviluppo professionale.

     6. Fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati, con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della mobilità verticale [1a].

     7. Ai fini della valorizzazione del personale di ruolo e nell'interesse delle esigenze organizzative della regione, i criteri di cui al comma 6 tengono in specifico conto della qualificazione professionale e dei titoli di studio acquisiti nel corso del servizio prestato presso l'amministrazione regionale [5].

     8. (Abrogato).

 

     Art. 11. (Mobilità del personale). [6]

 

     Art. 12. (Mansioni del personale). [7]

 

     Art. 13. (Codice etico ed incompatibilità).

     1. Il dipendente regionale, nell'adempimento dei propri compiti, è tenuto ad un comportamento ispirato a criteri di imparzialità, trasparenza e rispetto dei diritti dei cittadini, secondo il codice etico stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, deliberato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

     2. Il dipendente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto svolgimento delle proprie funzioni ed il pieno adempimento dei propri compiti.

     3. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio.

     4. Il dipendente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

     5. Il dipendente deve assicurare l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

     6. Fatte salve le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili, le violazioni del codice etico possono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

     7. La giunta regionale determina, con apposito provvedimento, i criteri secondo i quali i dipendenti di ruolo della giunta stessa possono assumere incarichi presso altri soggetti pubblici o eccezionalmente privati, secondo quanto previsto dai precedenti commi.

     7 bis. Il dipendente regionale di qualifica non dirigenziale può, a domanda e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente, essere collocato in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato presso altre amministrazioni pubbliche [8].

     8. Il dipendente regionale deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione

dell'insussistenza di ragioni, di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso.

     9. Per garantire la pubblicità degli impieghi e degli incarichi di cui al presente articolo è istituito, presso la giunta regionale, l'albo degli incarichi dei dipendenti regionali.

     10. I principi e le norme di cui al presente articolo, ed eventuali ulteriori specificazioni definite dalla giunta regionale, devono essere sottoscritti dal dipendente all'atto dell'assunzione.

 

     Art. 14. (Trattamento economico).

     1. Il trattamento economico fondamentale del personale regionale è definito dai contratti collettivi nazionali. Il trattamento economico accessorio è definito dai contratti collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata.

     2. La regione garantisce ai propri dipendenti parità di trattamento economico contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali.

Titolo III

RELAZIONI SINDACALI E PARI OPPORTUNITA'

 

     Art. 15. (Contrattazione decentrata ed integrativa).

     1. La contrattazione decentrata è finalizzata al contemperamento tra l'interesse degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei dipendenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche degli organi della regione [9].

     2. Con proprio provvedimento la giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui al titolo III del decreto legislativo n. 29/93 [10].

     3. La stipulazione dei contratti collettivi decentrati è - autorizzata dalla giunta regionale nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/93 [11].

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'art. 50 e dall'art. 53 del decreto legislativo n. 29/93, la regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione - in caso di controversie - dei contratti collettivi decentrati.

     5. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, le rappresentanze sindacali titolari del diritto di informazione e consultazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 29193 e successive modificazioni sono quelle legittimate alla stipulazione dei contratti collettivi decentrati.

 

     Art. 16. (Protocolli di relazioni sindacali e partecipazione dei lavoratori).

     1. La giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative di cui all'art. 15 e, ove costituita, con la rappresentanza sindacale unitaria, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione, della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

     2. La Regione promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai fini del miglioramento della qualità del lavoro e dell'ambiente.

 

     Art. 17. (Pari opportunità).

     1. La Regione garantisce pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento del personale. In particolare:

     a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

     b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne, salva motivata impossibilità;

     c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale almeno in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;

     d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative, nelle qualifiche e nei profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

     2. La giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

     3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale consultano preventivamente il comitato per le pari opportunità sulle tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative [12].

Titolo IV

SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

     Art. 18. (Sanzioni disciplinari e responsabilità).

     1. Ferma restando la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile stabilita dalle norme vigenti, ai dipendenti si applica l'art. 7, commi 1, 2 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

     2. Il dipendente che contravviene ai doveri connessi a propri compiti è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e dal relativo codice di disciplina.

     3. Al codice di disciplina deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni sede di lavoro accessibile a tutti i dipendenti.

 

     Art. 19. (Procedimento disciplinare e collegio arbitrale. Sospensione cautelare dal servizio).

     1. Per le procedure, le modalità ed i termini concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari si osservano le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

     2. E' competente a contestare e ad irrogare le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e della censura il dirigente della struttura organizzativa alla quale sono assegnati i dipendenti che abbiano commesso i fatti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni.

     3. Qualora il fatto debba essere sanzionato con il rimprovero verbale, il dirigente vi provvede direttamente; qualora ritenga debba essere irrogata la censura, compiuti gli opportuni accertamenti, contesta per iscritto l'addebito e se non ritiene applicabile una sanzione più grave, vi provvede direttamente.

     4. Se il dirigente ritiene che al fatto commesso sia applicabile una sanzione più grave di quella prevista dal comma 2, formula la propria proposta e trasmette gli atti al dirigente competente in materia di personale che provvede a contestare in forma scritta l'addebito al dipendente e all'irrogazione della sanzione.

     5. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta ed in tal caso non è più suscettibile di essere impugnata ai sensi del comma 6.

     6. Entro venti giorni dalla data della notifica della sanzione comminata, il dipendente può, anche per mezzo di un procuratore o della associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, impugnarla dinnanzi al collegio arbitrale di disciplina della Regione.

     7. Il collegio arbitrale di disciplina si compone di cinque membri, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, di cui due rappresentanti dell'amministrazione e due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un soggetto esterno scelto tra avvocati con almeno sei anni di iscrizione all'albo, magistrati, professori di ruolo in materie giuridiche nelle università.

     8. Il collegio arbitrale di disciplina decide entro novanta giorni dalla impugnazione; all'esecuzione della decisione provvede il dirigente responsabile in materia di personale.

     9. Sino alla pronuncia del collegio arbitrale di disciplina la sanzione resta sospesa.

     10. Con provvedimento della giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sono stabilite le modalità ed i criteri per la designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti e per garantire che il collegio operi con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.

     11. La Regione e gli enti dipendenti dalla stessa possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzioni che ne regolino le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti.

     12. I procedimenti disciplinari pendenti vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

     13. L'entità dei compensi spettanti ai componenti del collegio arbitrale, nonché le relative condizioni e modalità di erogazione, sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale.

     14. Qualora ricorrano le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale, compete al presidente della giunta regionale l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare in corso di procedimento penale, su proposta del dirigente competente in materia di personale; spetta a quest'ultimo l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.

Titolo V

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

     Art. 20. (Cause di estinzione).

     1. Il rapporto di lavoro regionale si estingue per le seguenti cause:

     a) dimissioni;

     b) collocamento a riposo;

     c) decadenza;

     d) licenziamento disciplinare, con o senza preavviso.

 

     Art. 21. (Dimissioni).

     1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al dirigente responsabile in materia di personale.

     2. Le condizioni e i termini del preavviso sono fissati dal contratto collettivo nazionale e decentrato.

 

     Art. 22. (Collocamento a riposo).

     1. Il dipendente viene collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite d'età in base a quanto disposto dalle vigenti disposizioni. 2. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/93.

 

     Art. 23. (Licenziamento).

     1. Il licenziamento, con o senza preavviso, è disposto dalla giunta regionale per i dirigenti e dal dirigente responsabile in materia di personale, su proposta del dirigente della struttura di assegnazione, per il restante personale.

     2. Le condizioni e i termini del preavviso sono fissati dai rispettivi contratti collettivi nazionali e decentrati.

 

     Art. 24. (Decadenza).

     1. La decadenza è dichiarata dal dirigente responsabile in materia di personale nei seguenti casi:

     a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;

     b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesta per il posto ricoperto.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. (Responsabilità di strutture organizzative).

     1. Fino alla ristrutturazione organizzativa della giunta regionale, la responsabilità delle unità operative organiche può essere affidata esclusivamente a personale di ruolo della giunta regionale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

 

     Art. 26. (Organismi collegiali pluridisciplinari o interfunzionali). [13]

     1. Ogni direttore generale per la soluzione di questioni che necessitano di apporti pluridisciplinari o interfunzionali, nonché per il compimento di attività istruttorie complesse, fatta salva la responsabilità di procedimento, può costituire appositi organismi composti da dipendenti regionali. In ragione della complessità delle materie o delle attività, a tali organismi possono essere chiamati a partecipare esperti esterni all'amministrazione regionale.

     2. Il Segretario generale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, di cui all'articolo 14 della l.r. 16/1996, adotta le modalità generali per la costituzione, per il funzionamento e per la determinazione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza a favore di soggetti esterni.

 

     Art. 27. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione della presente legge, il personale assunto ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 1988, n. 59 «Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985/1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale» nelle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993 n. 236 «Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», è ammesso a partecipare ad apposite selezioni interne per le medesime qualifiche e/o figure professionali in base alle quali è avvenuta l'assunzione, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per il relativo accesso.

     2. Le selezioni vengono effettuate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono regolate dalle norme vigenti in materia di concorsi. con esclusione del requisito del limite di età. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono un punteggio minimo di 24/30 in ciascuna prova d'esame e nell'eventuale colloquio. Tra i titoli valutabili deve essere previsto il giudizio espresso dal dirigente della struttura di assegnazione sulle prestazioni effettuate durante la realizzazione del progetto finalizzato.

     3. L'inquadramento in ruolo del personale di cui ai commi precedenti decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale ed è in ogni caso operato sulla base delle disponibilità d'organico di ciascuna qualifica funzionale [2].

     4. Il trattamento economico spettante al personale di cui ai precedenti commi è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

     5. I contratti a tempo determinato del personale di cui al precedente primo comma sono prorogati sino alla nomina dei vincitori delle selezioni e comunque non oltre il 31 dicembre 1995 [3].

 

     Art. 28. (Estensione di norme).

     (Omissis) [14].

 

     Art. 29. (Norma transitoria per il personale con incarico a tempo determinato).

     (Omissis) [15].

 

     Art. 30. (Mobilità verticale).

     (Omissis) [16].

 

     Art. 31. (Personale del ruolo consiliare).

     1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche al personale del ruolo consiliare.

     2. Salvo quanto previsto dagli artt. 6; 9, comma 3; 11, comma 5; 19, comma 10, le funzioni attribuite dalla presente legge alla giunta regionale e al suo presidente sono attribuite, rispettivamente, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale e al suo presidente [17].

 

     Art. 32. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le sottoindicate leggi regionali e successive modificazioni ed integrazioni alle stesse:

     a) L.r. 25 novembre 1973, n. 48 «Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale»;

     b) l.r. 6 ottobre 1979, n. 54 «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario», eccettuato l'art. 12 come modificato dall'art. 7 della presente legge;

     c) l.r. 7 luglio 1981, n. 38 «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali»,

     d) l.r. 28 giugno 1982, n. 30 «Norme integrative delle ll.rr. 6 ottobre 1979, n. 54 e 7 luglio 1981, n. 38»;

     e) l.r. 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati», eccettuato l'art. 3 come sostituito dall'art. 7 della presente legge;

     f) l.r. 25 maggio 1983, n. 44 «Norme riguardanti il procedimento disciplinare nei confronti degli impiegati regionali»;

     g) l.r. 14 dicembre 1983, n. 100 «Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale regionale»;

     h) L.r. 29 novembre 1984 n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale»;

     i) l.r. 27 marzo 1985, n. 22 «Interpretazione autentica dell'art. 36 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60»;

     l) l.r. 13 febbraio 1988, n. 8 «Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale regionale»;

     m) l.r. 16 dicembre 1988, n. 59 «Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985/87 e modifiche all'ordinamento del personale regionale».

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, laddove sono previsti provvedimenti attuativi della presente legge gli effetti delle abrogazioni decorrono dalla data di adozione dei medesimi provvedimenti.

     3. E' altresì abrogata la l.r. 8 maggio 1990, n. 38 «Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988-90». Gli effetti decorrono dalla data di cui al comma 2 del presente articolo.

     4. Sono altresì abrogate le norme in contrasto con la presente legge e con le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

 

     Art. 33. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1995 e successivi sugli appositi capitoli.

     2. In deroga quanto previsto dall'art. 60, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione», gli impegni di spesa concernenti le competenze fisse, le competenze accessorie ed ogni quanto altro dovuto al personale dipendente vengono assunti con decreto del presidente della giunta regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[1a] Gli originari commi 6°, 7° e 8° sono stati così sostituiti con gli attuali commi 6° e 7° dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 1995, n. 11.

[5] Gli originari commi 6°, 7° e 8° sono stati così sostituiti con gli attuali commi 6° e 7° dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 1995, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[8] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8.

[9] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[10] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[11] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[12] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 marzo 1995, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 marzo 1995, n. 11.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1995, n. 11.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1995, n. 11.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1995, n. 11.

[17] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.