§ 4.4.97 - L.R. 10 maggio 1990, n. 51.
Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/05/1990
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 9.  Riutilizzo di materie prime secondarie.
Art. 10.  Impianti di riciclaggio e trattamento.
Art. 11.  Trasporti-Stoccaggio.
Art. 12.  Registri di Carico e Scarico.
Art. 13.  Riuso dei materiali organici.
Art. 14.  Attività di volontariato.
Art. 15.  Modifica organizzativa.
Art. 16.  Norma finanziaria.


§ 4.4.97 - L.R. 10 maggio 1990, n. 51. [1]

Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie.

(B.U. 15 maggio 1990, n. 20, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione della L.R. 28 giugno 1988, n. 37 «Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti solidi urbani», della Legge 475 del 9 novembre 1988 e relativo Decreto Ministeriale di attuazione del 26 gennaio 1990, vengono emanati indirizzi ed incentivi per la prima attuazione del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, norme per il controllo dell'utilizzazione e per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente Legge si definiscono:

     - raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti fin dalla fase di conferimento finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;

     - piattaforma per la raccolta differenziata: un'area attrezzata destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

     - materia prima secondaria: residuo derivante dai processi produttivi o da raccolte differenziate che è suscettibile, eventualmente previo idoneo trattamento, di essere riutilizzato come materia prima in altro processo produttivo della stessa o di altra natura;

     - trattamento, riutilizzo, adeguamento volumetrico, materia prima corrispondente: valgono le definizioni di cui all'art. 2 del D.M. 26 gennaio 1990.

 

 

Titolo I

RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

     Artt. 3. - 8. (Omissis) [2].

 

 

Titolo II

MATERIE PRIME SECONDARIE

 

     Art. 9. Riutilizzo di materie prime secondarie.

     1. Per il riutilizzo delle materie prime secondarie di cui al D.M. 21 gennaio 1990 si applicano le procedure autorizzative di cui all'art. 4 e all'art. 6 del predetto Decreto.

     2. Qualora la materia prima secondaria, sostituisca in tutto o in parte materiali inerti provenienti da attività estrattiva di cava o di miniera, le procedure autorizzative per il riutilizzo sono quelle previste dall'art. 18 della Legge Regionale 2 gennaio 1990, n. 3.

     3. Il riutilizzo delle materie di cui al precedente primo comma per attività di recupero e/o ripristino ambientale è soggetto ad autorizzazione della Giunta Regionale sulla base di progetti che precisino modalità, quantità e tipologie dei prodotti riutilizzati.

     4. L'autorizzazione regionale determina tipo e quantità annue di materie prime secondarie utilizzabili, la destinazione delle stesse e la durata dell'autorizzazione nonché l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

     5. Al fine del massimo risparmio delle risorse minerarie primarie e della conservazione del territorio, in sede di revisione triennale dei piani provinciali delle attività estrattive, di cui all'art. 7 della Legge n. 18/82, il Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sulla base delle quantità e delle destinazioni delle materie prime secondarie di cui è stato autorizzato il riutilizzo, provvede alla rideterminazione dei corrispondenti fabbisogni complessivi di materiali da cavare.

     In tale caso non si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 40 della Legge 18/82.

     6. E' vietato l'utilizzo diretto dei materiali inerti di natura lapidea, dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, per l'impiego come rilevati e sottofondi stradali, come inerti per l'edilizia e per attività di recupero ambientale.

     7. L'utilizzo di tali materiali per le attività di cui al comma precedente è consentito previo trattamento in appositi impianti di riciclaggio e/o trattamento, autorizzati ai sensi del successivo articolo 10.

 

     Art. 10. Impianti di riciclaggio e trattamento.

     1. La costruzione e l'esercizio degli impianti per l'adeguamento volumetrico e/o per il trattamento delle materie prime secondarie è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi delle vigenti norme statali e regionali in materia.

     2. Gli impianti di riciclaggio e/o trattamento dei materiali inerti di natura lapidea, dei materiali provenienti da scavi e demolizioni devono essere costituiti da distinte sezioni di trattamento per la frantumazione, la separazione delle frazioni estranee e la selezione dei prodotti finali.

     3. La Regione autorizza l'installazione e l'esercizio degli impianti per il riutilizzo di materie di cui al secondo comma, tenendo conto, oltre che delle disposizioni di cui al precedente primo comma, delle previsioni di sviluppo infrastrutturale e della programmazione delle risorse estrattive.

 

     Art. 11. Trasporti-Stoccaggio.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 12. Registri di Carico e Scarico.

     1. I gestori delle piattaforme sono tenuti alla registrazione dei materiali in uscita.

     2. Le Società di servizio e gli operatori che utilizzano materie prime secondarie dovranno ottemperare alle condizioni indicate nel D.M. 26 gennaio 1990.

     3. I materiali recuperati tramite raccolta differenziata che, eventualmente previ idonei trattamenti, siano effettivamente utilizzati come materie prime in processi produttivi rientrano nella disciplina prevista per le materie prime secondarie.

 

     Art. 13. Riuso dei materiali organici.

     (Omissis) [4].

 

 

Titolo III

NORME FINALI

 

     Art. 14. Attività di volontariato.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 15. Modifica organizzativa. [6]

     1. Nell'allegato, parte seconda, alla Legge Regionale 9 giugno 1981, n. 29 la denominazione del servizio di settore, contrassegnato dal n. 56 bis, è così sostituita: «Cave e gestione materiali inerti»; tale servizio svolge le attività previste dalla presente Legge, relativamente al riutilizzo delle materie prime secondarie, in sostituzione di materiali inerti provenienti da cave e miniere, in parallelo con la programmazione delle attività estrattive di cava.

     2. E' istituito presso il Settore Ambiente, Ecologia il Servizio qualificazione e recupero materie seconde.

     3. L'allegato parte quarta, n. 9, Settore Ambiente, Ecologia alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42 concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta Regionale» e successive modificazioni ed integrazioni, è integrato al punto 58 ter dal Servizio qualificazione e recupero materie seconde di cui al precedente secondo comma, le cui competenze ed attribuzioni sono specificate all'allegato A alla presente Legge.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente Legge sono autorizzate:

     a) per il 1990:

     - L. 200 milioni per concessione di contributi in capitale per le finalità di cui all'art. 7, II comma;

     - la spesa di L. 150 milioni per la concessione di contributi di parte corrente per le finalità di cui all'art. 14;

     b) per il 1991:

     - L. 2.000 milioni per la concessione di contributi in capitale per le finalità di cui all'art. 7, I comma, 3° alinea.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nel limite delle autorizzazioni di spesa disposte dal I comma lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. All'onere di L. 350 milioni previsto per il 1990 dal precedente I comma lett. a), si provvede:

     - per L. 200 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 5.3.1.1.538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990;

     - per L. 150 milioni mediante riduzione, per L. 100 milioni della dotazione finanziaria di competenza del cap. 4.3.2.1.2510 «Spese per studi, ricerche, censimenti, sperimentazione, attività promozionali, ed interventi di sensibilizzazione e divulgazione, per il contenimento della produzione dei rifiuti e per la raccolta differenziata» e per L. 50 milioni, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 4.3.1.1.1670 «Spese per la promozione di studi e di forme di propaganda e di educazione civica concernenti l'ambiente», iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

     4. L'onere di L. 2.000 milioni previsto per il 1991 dal precedente I comma, lett. B), trova copertura nel bilancio pluriennale 1990 - 1992 all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti» che presenta la necessità di disponibilità.

     5. In conseguenza delle determinazioni assunte con il presente articolo, allo stato di previsione delle spese di parte II del bilancio, per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni: all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2 sono istituiti i seguenti capitoli:

     - 4.3.2.2.3042 «Contributi in capitale per le spese di costituzione e sviluppo di società di cooperative, di servizio ed imprese che provvedono al riutilizzo dei materiali recuperati ed alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000

     - 4.3.2.2.3043 «Contributi alle associazioni di volontariato per il conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per la pulizia dei boschi e delle aree di particolare rilevanza ambientale» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 150.000.000 e di cassa di L. 50.000.000.

     Alla parte II, ambito 4, settore 3, obiettivo 2, è istituito per memoria il capitolo:

     - 4.3.2.2.3044 «Contributi in capitale ai Comuni per la realizzazione di progetti di piattaforma di raccolta differenziata».

     6. Al quadro di previsione delle spese di parte II del bilancio pluriennale 1990-92 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) all'obiettivo 4.3.2. «Trattamento rifiuti»:

     - le previsioni di spesa in capitale riferiti a Leggi operanti sono incrementate di L. 2.000 milioni per il 1991;

     b) all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti»:

     - le previsioni di spesa in capitale riferite a Leggi operanti, sono ridotte di L. 2.000 milioni, per il 1991.

 

 

Allegato A - (Omissis) [7]

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[2] Gli articoli da 3 a 8 sono stati abrogati dall'art. 41 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21.

[3] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21.

[4] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21.

[5] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21.

[6] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[7] Vedi punto 58.ter, allegato Parte Quarta alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42.