§ 4.4.112 - L.R. 1 luglio 1993, n. 21.
Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle province.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:01/07/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Principi generali e finalità).
Art. 2.  (Funzioni amministrative di competenza della regione e delle province).
Art. 3.  (Interventi regionali per la formazione, l'educazione e il volontariato).
Art. 4.  (Raccolta dei dati e osservatorio regionale).
Art. 5.  (Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili).
Art. 6.  (Obblighi e modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata).
Art. 7.  (Obiettivi della raccolta differenziata).
Art. 8.  (Regolamentazione del servizio di raccolta differenziata e delle modalità di gestione).
Art. 9.  (Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni).
Art. 10.  (Piattaforme per la raccolta differenziata).
Art. 11.  (Impianti di compostaggio).
Art. 12.  (Obbligo di dichiarazione).
Art. 13.  (Registro di carico e scarico).
Art. 14.  (Funzioni di vigilanza e controllo).
Art. 15.  (Finalità e obiettivi).
Art. 16.  (Contenuto dei piani).
Art. 17.  (Linee-guida per l'elaborazione dei piani).
Art. 18.  (Durata dei piani - Revisione).
Art. 19.  (Formazione e adozione dei piani).
Art. 20.  (Approvazione dei piani).
Art. 21.  (Potere sostitutivo).
Art. 22.  (Comitato tecnico provinciale).
Art. 23.  (Progetti esecutivi degli impianti).
Art. 24.  (Procedure di informazione ed istruttoria dei progetti degli impianti).
Art. 25.  (Approvazione dei progetti degli impianti).
Art. 26.  (Obbligo di conferimento).
Art. 27.  (Autorizzazione provinciale alla realizzazione e all'esercizio degli impianti).
Art. 28.  (Poteri sostitutivi della provincia).
Art. 29.  (Programma regionale a breve termine).
Art. 30.  (Attuazione del programma a breve termine).
Art. 31.  (Modificazioni al programma a breve termine).
Art. 32.  (Impianti a contenuto innovativo).
Art. 33.  (Sanzioni).
Art. 34.  (Contributi regionali per l'elaborazione di progetti esecutivi).
Art. 35.  (Finanziamenti a carico del FRISL).
Art. 36.  (Funzioni dei consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi e della città metropolitana di Milano).
Art. 37.  (Attività di trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili).
Art. 38.  (Norme finali).
Art. 39.  (Norme transitorie).
Art. 40.  (Norma finanziaria).
Art. 41.  (Abrogazione di norme).
Art. 42.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.4.112 - L.R. 1 luglio 1993, n. 21. [1]

Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle province.

(B.U. 5 luglio 1993, n. 27 - 1° suppl. ord.).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi generali e finalità).

     1. In conformità con la normativa statale e comunitaria la presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti classificati urbani, e di quelli dichiarati assimilabili a norma dell'art. 2, terzo e quarto comma, del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi» e successive modificazioni.

     2. La presente legge stabilisce, inoltre, le modalità di esercizio delle funzioni regionali e di quelle provinciali, in applicazione dei principi di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante «Ordinamento delle autonomie locali» e in conformità all'art. 14, comma primo, lett. g), della medesima legge, incentivando prioritariamente, nell'ordine, il perseguimento delle seguenti finalità:

     a) contenimento della produzione dei rifiuti;

     b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;

     c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo alle singole tipologie di rifiuti, anche ai fini della tutela della salute e della salvaguardia ambientale;

     d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonché della quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;

     e) recupero di materiali e di energia anche nella fase di smaltimento finale.

     3. La pianificazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili viene effettuata dalla regione attraverso piani provinciali elaborati in conformità alla presente legge.

     4. Nelle successive disposizioni della presente legge i rifiuti di cui al comma 1 sono denominati «rifiuti urbani ed assimilabili».

 

     Art. 2. (Funzioni amministrative di competenza della regione e delle province).

     1. Competono alla regione:

     a) l'emanazione degli indirizzi e delle linee-guida per la predisposizione dei piani provinciali;

     b) l'approvazione dei piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili;

     c) l'emanazione della regolamentazione tipo per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili;

     d) l'emanazione di disposizioni in merito al recupero di materiali di rifiuti urbani e assimilabili e/o frazioni degli stessi;

     e) la vigilanza sull'esercizio da parte delle province delle funzioni amministrative delegate;

     f) l'adozione da parte del presidente della regione di ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 12 del d.p.r. 915/82;

     g) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 21 in caso di inadempienza da parte delle province;

     h) l'elaborazione statistica dei dati inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili sulla base dei rilevamenti negli ambiti provinciali;

     i) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e al recupero dei rifiuti urbani e assimilabili, ovvero atti ad incrementare il mercato del riutilizzo dei materiali, aventi per oggetto gli operatori del settore e le attività produttive interessate;

     l) l'incentivazione del progresso tecnologico dei processi di smaltimento mediante lo sviluppo di tecnologie innovative.

     2. Competono alle province:

     a) la redazione e l'adozione dei piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili secondo il criterio del sistema integrato di smaltimento e nel rispetto dei principi della raccolta differenziata di cui al Titolo II della presente legge;

     b) l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi in attuazione dei piani provinciali;

     c) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 28;

     d) le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 14;

     e) il rilevamento statistico dei dati inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili per ambito provinciale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Interventi regionali per la formazione, l'educazione e il volontariato).

     1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le università, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche nonché gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolti agli ambienti di lavoro e di formazione professionale, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo, delle tematiche ambientali emergenti e dell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili risultante dai piani provinciali approvati [2].

     2. Il Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Giunta Regionale, approva ogni anno il programma delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi nel corso dell'anno stesso. Tale programma, che può essere soggetto a successive modifiche ed integrazioni anche in relazione a possibili variazioni di stanziamento, deve essere redatto in conformità alle previsioni del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti annuali [3].

     3. La Giunta regionale promuove e incentiva, tramite le province, le attività di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata e alla pulizia dai rifiuti di boschi, aree lungo i corsi d'acqua ed aree di particolare rilevanza ambientale; tali attività possono essere espletate, anche attraverso convenzioni, da associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266 «legge-quadro sul volontariato» e della normativa regionale vigente in materia, nonché da associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

     4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale indica i criteri e le procedure per l'attuazione di quanto disposto dal comma 3.

 

     Art. 4. (Raccolta dei dati e osservatorio regionale).

     1. L'osservatorio regionale sulla produzione raccolta smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle materie seconde, istituito dall'art. 23 della l.r. 28 giugno 1988, n. 7 «Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti solidi urbani», è denominato «osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate».

     2. L'osservatorio assicura, in conformità ai principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi, sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti. sintesi, relazioni.

     3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. e), le province, tramite proprie strutture organizzative, curano la raccolta, l'archiviazione e la trasmissione dall'osservatorio dei dati inerenti ai servizi di raccolta, smaltimento e recupero delle varie frazioni di rifiuti.

     4. Le modalità di funzionamento e l'organizzazione dell'osservatorio sono approvate dalla giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. L'osservatorio si avvale delle fonti informative disponibili, dei dati comunicati dalle province, nonché delle informazioni contenute nel catasto di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, recante «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali».

     6. La giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione a consuntivo nella quale sono indicati per ogni bacino di utenza e ogni provincia i dati quantitativi e qualitativi concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, il recupero delle frazioni raccolte separatamente ed i prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento.

Titolo II

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

 

     Art. 5. (Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili).

     1. I comuni, singoli o associati, organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al successivo comma 2 al fine di favorire la valorizzazione degli stessi mediante il recupero di materie finali dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta.

     2. Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto:

a) Rifiuti pericolosi:

     a1) batterie e pile;

     a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T«, o «F»;

     a3) prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti o avariati;

     a4) lampade a scarica e tubi catodici;

     a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;

     a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti. b) Rifiuti liquidi:

     b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

c) Rifiuti organici compostabili:

     c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;

     c2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

d) Rifiuti solidi:

     d1) rifiuti ingombranti;

     d2) materiali in vetro;

     d3) contenitori in plastica;

     d4) materiali in metallo;

     d5) carta e cartone;

     d6) frigoriferi o frigocongelatori e simili;

     d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;

     d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi.

     3. Fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, i comuni attivano tutte le procedure amministrative atte a garantire l'avvio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della raccolta differenziata delle categorie di rifiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e d1), d2), d3), d4) d5), ed entro 180 giorni, dei rifiuti di cui al comma 2) lettera c2), d6), d7) e d8).

 

     Art. 6. (Obblighi e modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata).

     1. A far tempo dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata delle singole frazioni di rifiuti di cui all'art. 5, comma 2 è obbligatorio il conferimento separato delle stesse.

     2. Qualora i comuni si avvalgano di impianti autorizzati in grado di selezionare e di recuperare frazioni singole dei rifiuti di cui all'art. 5, è consentito il conferimento congiunto delle stesse.

     3. All'entrata in funzione degli impianti di compostaggio, i comuni situati nel corrispondente bacino di utenza devono conferire separatamente la frazione umida dei rifiuti organici compostabili di cui all'art. 5, comma 2, lettera c).

     4. Nel periodo di avviamento degli impianti di cui al comma 3, anche al fine di ottimizzare il flusso dei rifiuti da trattare, i comuni possono conferire la frazione umida ad impianti di compostaggio localizzati in altri bacini di utenza.

     5. Il trasferimento dei rifiuti all'impianto di trattamento finale viene effettuato direttamente oppure attraverso le piattaforme, le piazzole per la raccolta differenziata e le stazioni di trasferimento.

     6. Sono destinati, di norma, ad impianti per la termodistruzione dei rifiuti urbani con recupero energetico, qualora non siano altrimenti recuperabili:

     a) i rifiuti ingombranti, previo adeguamento volumetrico ed in quanto compatibili con la struttura impiantistica;

     b) i contenitori in plastica;

     c) la carta ed il cartone;

     d) i componenti elettronici;

     e) i residui derivanti dalla selezione e dal trattamento della frazione umida dei rifiuti.

     7. Le siringhe e i prodotti farmaceutici di cui all'art. 5, comma 2 lettera a) sono smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti ospedalieri.

     8. Sono destinate agli impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossiconocivi i rifiuti urbani pericolosi, non elencati al comma 6, nonché gli accumulatori esausti abbandonati a norma dell'art. 2, comma terzo n. 3) del d.p.r. 915/82.

     9. I contenitori e gli imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica devono, di norma, essere raccolti, recuperati, riutilizzati e smaltiti a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi tra i comuni, singoli o associati, le loro aziende e le comunità montane con i consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9 quater, comma 2, del d.l. 397/88 convertito in legge 475/88.

     10. Le batterie al piombo esauste devono essere conferite al consorzio obbligatorio di cui all'art. 9 quater, comma 2, del d.l. n. 397/88 convertito in legge n. 475/88.

     11. La regione, gli enti e aziende da essi dipendenti provvedono di norma ad acquistare materiale plasticoproveniente da attività di recupero della plastica.

     12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 30% della carta acquistata dalla regione e dagli enti ed aziende da essa dipendenti deve essere prodotta con carta riciclata.

     13. Gli oli minerali usati devono essere conferiti al consorzio obbligatorio di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.r. 23 agosto 1982, n. 691 «Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati», nonché dell'art. 11 del d.l. 27 gennaio 1992, n. 95 «Attuazione delle direttive 75/439 CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati»

 

     Art. 7. (Obiettivi della raccolta differenziata).

     1. I comuni attivano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'art. 5, in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

     a) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al 10% del totale dei rifiuti prodotti, entro il 30 luglio 1994;

     b) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al 25% del totale entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo scadenze temporali definite nei piani provinciali.

 

     Art. 8. (Regolamentazione del servizio di raccolta differenziata e delle modalità di gestione).

     1. I comuni, singoli o associati, effettuano di norma il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili direttamente o mediante le forme previste dall'art. 22, comma 3 della legge n. 142/90, ferma restando l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui al d.m. 21 giugno 1991, n. 324.

     2. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili comprende anche le attività concernenti la raccolta differenziata e, di norma, non è affidata a più soggetti nè mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.

     3. La giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al consiglio regionale per l'approvazione la proposta di regolamentazione tipo per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

     4. Entro i 180 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione del consiglio regionale di cui al comma 3, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti concernenti la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti alla regolamentazione tipo regionale.

     5. In caso di inadempienza il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, assegna ai comuni il termine di 30 giorni per l'adeguamento, trascorso il quale trovano comunque applicazione sul territorio comunale le disposizioni regolamentari tipo.

 

     Art. 9. (Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni).

     1. Al fine di contenere la produzione dei rifiuti urbani e assimilabili la regione e le province stipulano convenzioni con operatori singoli e associati della grande distribuzione e della produzione; di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente commissione consiliare.

     2. Al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente ed il trattamento delle stesse, nonché il riciclaggio dei materiali, la provincia stipula convenzioni coi comuni, i consorzi nazionali obbligatori ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla regione.

     3. Nel quadro di un complessivo riordino delle attribuzioni regionali in materia di finanza locale, la regione provvederà all'emanazione di disposizioni finanziarie, quali incentivi economici e sgravi fiscali, per incrementare il mercato del riutilizzo dei materiali.

     4. La giunta regionale individua con apposita deliberazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di impiego del prodotto degli impianti di compostaggio che trattano i rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lett. c1).

     5. E' consentito il riutilizzo domestico degli scarti alimentari e dei rifiuti vegetali di cui all'art. 5, comma 2, lettera c2), negli orti e nei giardini privati.

 

     Art. 10. (Piattaforme per la raccolta differenziata).

     1. Per la raccolta differenziata sono utilizzate piattaforme di servizio destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni.

     2. La realizzazione e la gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata è effettuata dal comune, anche mediante le forme previste dall'art. 22, comma 3, della legge 142/90, tenuto conto delle seguenti indicazioni:

     a) i rifiuti urbani e assimilabili devono essere conferiti correttamente mediante contenitori adeguatamente contrassegnati, anche per favorire la ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero ed allo smaltimento finale;

     b) il bacino di utenza, tenuto conto delle caratteristiche del territorio interessato e della densità abitativa, non deve essere, di norma, inferiore a 10 mila abitanti.

     3. I rapporti tra i comuni e i soggetti gestori a norma del comma 2 con i consorzi nazionali obbligatori istituiti ai sensi dell'art. 9 quater del d.l. 397/88 convertito in legge 475/88 sono disciplinati da apposita convenzione.

     4. Le caratteristiche e i requisiti tecnici delle piattaforme sono stabiliti nell'allegato B, che costituisce parte integrante della presente legge.

 

     Art. 11. (Impianti di compostaggio).

     1. In via sperimentale, fino all'approvazione dei piani provinciali di cui all'art. 20, la giunta regionale può autorizzare la realizzazione e l'esercizio, di durata biennale rinnovabile, di impianti di compostaggio degli scarti vegetali di cui all'art. 5, comma 2, lett. c2).

     2. I soggetti che intendono realizzare gli impianti di cui al comma 1 devono presentare alla giunta regionale domanda corredata da una dettagliata relazione tecnica e dal relativo progetto, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della l.r. 7 giugno 1980, 94 «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti».

     3. La giunta regionale individua con apposita deliberazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le caratteristiche progettuali e tecniche degli impianti di cui al comma 1 nonché le condizioni di impiego del relativo prodotto.

 

     Art. 12. (Obbligo di dichiarazione).

     1. La giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati alle province e predispone una scheda tipo relativa all'attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento o riutilizzo dei rifiuti urbani ed assimilabili.

     2. Nei successivi 90 giorni, ovvero 15 giorni prima dell'inizio di tali attività, i soggetti interessati trasmettono alla provincia territorialmente competente una dichiarazione formulata in base alla scheda-tipo regionale.

     3. Ogni successiva variazione dei dati già trasmessi con la dichiarazione, di cui al comma 2), deve essere comunicata tempestivamente alla provincia.

 

     Art. 13. (Registro di carico e scarico).

     1. I gestori delle piattaforme sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico ed alla registrazione giornaliera delle operazioni di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

     2. Il registro di carico e scarico, deve contenere le seguenti voci concernenti i rifiuti:

     a) quantità (peso o volume, nel caso di liquidi o fanghi correlati alla percentuale di umidità);

     b) qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche merceologiche);

     c) provenienza;

     d) destinazione;

     e) data di carico e/o scarico;

     f) dati anagrafici o ragione sociale del trasportatore.

     3. Il registro di carico e scarico deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione e deve essere conservato per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

     Art. 14. (Funzioni di vigilanza e controllo).

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e in particolare sull'effettivo svolgimento del conferimento e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili competono alle province.

Titolo III

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

 

     Art. 15. (Finalità e obiettivi).

     1. L'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili viene definita mediante piani provinciali elaborati in conformità alle linee guida di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante della presente legge, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, del risparmio di risorse energetiche e del contenimento dei costi dello smaltimento.

     2. I piani provinciali perseguono:

     a) il contenimento della produzione di rifiuti;

     b) la riduzione dei quantitativi e la Separazione delle frazioni secca, umida, inerte e riciclabile dei rifiuti, nelle fasi di raccolta e conferimento, da destinarsi ai diversi impianti di smaltimento;

     c) il recupero delle frazioni raccolte Separatamente;

     d) l'adozione di forme di smaltimento che permettono la selezione preliminare, il riutilizzo, il riciclaggio di materiali e il recupero di energia dalla frazione combustibile;

     e) la limitazione dei costi di smaltimento.

     3. A tale fine ciascun piano individua, con il concorso degli enti locali, anche attraverso accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90, gli interventi tendenti a costituire un sistema organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

     4. I piani provinciali devono inoltre prevedere una capacità di smaltimento superiore al proprio fabbisogno per far fronte alle necessità di mutuo soccorso temporaneo di altre province della regione.

 

     Art. 16. (Contenuto dei piani).

     1. I piani provinciali di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, devono contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

     a) individuazione del fabbisogno annuo di smaltimento, indicato distintamente per i rifiuti urbani e rifiuti assimilabili di origine produttiva, commerciale e del terziario, nonché dei rifiuti ingombranti;

     b) individuazione delle modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti urbani ed assimilabili, il loro riciclaggio e il loro riutilizzo ai fini del recupero energetico;

     c) delimitazione dei bacini di utenza, in relazione agli abitanti, all'estensione territoriale e alla viabilità;

     d) individuazione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti;

     e) individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, delle piattaforme, per la raccolta differenziata e delle stazioni di trasferimento con l'indicazione della loro tipologia, capacità di smaltimento, durata di esercizio in conformità alle linee-guida di cui all'allegato B;

     f) individuazione per ogni localizzazione dei soggetti titolari della realizzazione dei nuovi impianti e dell'adeguamento degli esistenti;

     g) valutazione dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione degli interventi previsti;

     h) individuazione delle attività di educazione ed informazione previste per favorire il raggiungimento degli obiettivi del piano;

     i) definizione del regime transitorio dell'organizzazione dei servizi di smaltimento che garantisca la copertura del fabbisogno di smaltimento dalla data di approvazione del piano fino alla effettiva entrata in esercizio del sistema previsto.

     2. Qualora due o più province intendano avvalersi, per lo smaltimento, il recupero o il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilabili, di un impianto situato nel territorio di una di esse, ovvero costituire un sistema integrato di smaltimento, recupero e riciclaggio, localizzando in ognuna di esse i relativi impianti, possono stipulare accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90, indicandone sommariamente il contenuto nei rispettivi piani.

 

     Art. 17. (Linee-guida per l'elaborazione dei piani).

     1. Per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili le province predispongono i rispettivi piani basati su di un sistema integrato che comprenda il riutilizzo di materiali recuperabili, il recupero di energia tramite termoutilizzazione, il compostaggio delle frazioni organiche e lo smaltimento degli ulteriori residui di tali attività in discariche controllate, in conformità alle linee-guida indicate nell'allegato B alla presente legge.

 

     Art. 18. (Durata dei piani - Revisione).

     1. I piani provinciali per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili hanno efficacia a tempo indeterminato.

     2. I piani sono sottoposti a revisione almeno ogni cinque anni, e comunque ogni qualvolta le previsioni di copertura complessiva del fabbisogno non coprano almeno tre anni.

 

     Art. 19. (Formazione e adozione dei piani).

     1. I piani sono adottati dalle Province entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure:

     a) la giunta provinciale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il progetto del piano, ne dà immediata comunicazione alla giunta regionale e agli enti locali interessati e ne dispone la pubblicizzazione, previa notizia sul FAL della provincia e su almeno due quotidiani locali come previsto dalla normativa vigente, mediante deposito in segreteria al fine di consentirne la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse;

     b) per un periodo di 30 giorni dal deposito, chiunque vi abbia interesse può formulare osservazioni al progetto di piano;

     c) entro i 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) il consiglio provinciale adotta il piano, pronunciandosi motivatamente sulle osservazioni presentate.

     2. Entro i 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 lettera c) il piano adottato, corredato della relativa documentazione, è trasmesso alla regione.

 

     Art. 20. (Approvazione dei piani).

     1. Entro 60 giorni dalla ricezione del piano trasmesso dalla provincia, la giunta regionale. avvalendosi del Comitato tecnico di cui all'art. 17 della l.r. 94/80, verifica la conformità del piano alle disposizioni della presente legge ed alle linee-guida di cui all'allegato B.

     2. Qualora la giunta regionale rilevi nel piano provinciale difformità rispetto alle prescrizioni di cui al comma 1 lo rinvia con le proprie osservazioni alla provincia.

     3. Il piano rinviato ai sensi del comma precedente può essere confermato o modificato dalla provincia che, entro i 60 giorni successivi al rinvio, lo trasmette alla giunta regionale.

     4. Qualora il piano sia stato modificato la giunta regionale dispone di 30 giorni per l'ulteriore esame.

     5. Compiuto l'esame del piano nei termini di cui ai commi precedenti la giunta regionale invia il piano stesso, con le proprie osservazioni, al consiglio regionale, che lo approva entro i successivi 60 giorni.

     6. La revisione periodica del piano, prevista dall'art. 18, comma 2, è effettuata con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 19 ed ai commi precedenti.

 

     Art. 21. (Potere sostitutivo).

     1. Qualora la provincia non adotti il piano entro il termine di cui all'art. 19, comma 1, con l'osservanza delle procedure ivi previste, ovvero non proceda alla revisione dello stesso entro il termine di cui all'art. 18, comma 2, la giunta regionale la invita ad adempiere entro i successivi 30 giorni.

     2. Scaduto il termine assegnato per l'adempimento, il comitato regionale di controllo, a norma dell'art. 48 della legge 142/90 e della legislazione regionale vigente in materia, nomina un commissario il quale provvede in via sostitutiva entro un termine all'uopo determinato dallo stesso comitato, comunque non superiore a 120 giorni.

 

     Art. 22. (Comitato tecnico provinciale).

     1. Per la redazione del piano e l'esame dei progetti relativi alla materia disciplinata dalla presente legge, ogni provincia si avvale di un comitato tecnico all'uopo nominato che preveda la presenza di qualificati esperti.

Titolo IV

ATTUAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI

 

     Art. 23. (Progetti esecutivi degli impianti).

     1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane presentano alla provincia entro quattro mesi dall'approvazione del piano provinciale o da quella delle sue successive revisioni, i progetti esecutivi per l'adeguamento degli impianti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti previsti dal piano medesimo.

     2. I progetti esecutivi possono essere presentati dagli enti locali interessati anche tramite loro aziende municipalizzate, aziende speciali o società di cui abbiano una partecipazione azionaria.

     3. I progetti esecutivi devono essere accompagnati da una relazione che contenga i seguenti elementi e dati:

     a) la descrizione delle caratteristiche fisiche e funzionali delle opere principali e di quelle accessorie e l'indicazione della capacità di smaltimento in conformità alle linee-guida di cui all'allegato B;

     b) l'indicazione dei tempi, del costo e delle modalità di attuazione dei lavori;

     c) il piano finanziario, con l'indicazione delle entrate derivanti dal recupero di energia e dalle tariffe;

     d) uno studio di compatibilità ambientale effettuato in conformità ai contenuti ed alle procedure stabiliti dalle linee-guida di cui all'allegato C. che costituisce parte integrante della presente legge;

     e) il piano di monitoraggio e controllo;

     f) il piano di emergenza con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;

     g) l'indicazione delle forme di gestione degli impianti.

     4. I progetti esecutivi concernenti le piattaforme di cui all'art 10 devono essere accompagnati da una relazione che contenga soltanto gli elementi e dati di cui alle lett. a), b) e g) del comma 3.

 

     Art. 24. (Procedure di informazione ed istruttoria dei progetti degli impianti).

     1. Per l'istruttoria dei progetti esecutivi degli impianti di cui all'art. 23, escluse le piattaforme di cui all'art. 10, la giunta provinciale, verificata la conformità dello studio di compatibilità ambientale di cui all'art. 23, comma 3, lett. d) alle linee-guida di cui all'allegato C, convoca la conferenza di cui all'art. 3 bis del d.l. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 29 0ttobre 1987, n. 441 «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

     2. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano gli assessori regionali competenti o i loro delegati, l'assessore provinciale competente o il suo delegato, il rappresentante dell'ente che ha presentato il progetto, e sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali singoli o associati del bacino di utenza.

     3. Al fine di informare correttamente i soggetti che partecipano alla conferenza, la giunta provinciale garantisce la visione del progetto e dei relativi allegati, secondo modalità dalla stessa stabilite.

     4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce i tempi e le modalità per la convocazione ed il funzionamento della conferenza.

 

     Art. 25. (Approvazione dei progetti degli impianti).

     1. Entro 60 giorni dalla conclusione della conferenza di cui all'art. 24 la provincia approva i progetti esecutivi, tenuto conto delle risultanze della conferenza stessa.

     2. Nel caso di nuovi impianti, l'approvazione del progetto ne determina la localizzazione definitiva.

     3. L'approvazione del progetto sostituisce ogni ulteriore adempimento istruttorio e tiene luogo delle autorizzazioni, concessioni e pareri di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, altresì, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

     4. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente «Protezione delle bellezze naturali» e dell'art. 82 dei d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616. concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» si applicano le disposizioni di cui al comma nono del suddetto art. 82 del d.p.r. 616/77.

     5. L'approvazione e l'autorizzazione dei progetti esecutivi delle piattaforme di cui all'art. 10 sono effettuate dalla provincia entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti medesimi con gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo.

 

     Art. 26. (Obbligo di conferimento).

     1. I comuni sono obbligati a inviare i rifiuti urbani e assimilabili provenienti dal proprio territorio agli impianti di trattamento e smaltimento del bacino provinciale di cui fanno parte, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 2.

     2. Sono esclusi da tale obbligo i rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato e le frazioni di rifiuti urbani e assimilabili destinati al recupero, per i quali è possibile l'utilizzo di impianti di trattamento e smaltimento localizzati al di fuori dell'ambito provinciale.

     3. Salvo che per i rifiuti urbani pericolosi non sono ammesse altre forme di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili al di fuori di quelle previste dal piano.

 

     Art. 27. (Autorizzazione provinciale alla realizzazione e all'esercizio degli impianti).

     1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili è soggetta ad autorizzazione provinciale, che può essere disposta anche contestualmente all'approvazione dei progetti.

     2. L'autorizzazione dispone:

     a) i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire;

     b) le prescrizioni specifiche in relazione alle diverse tipologie di impianto, in conformità alle normative tecniche statali e regionali vigenti;

     c) il piano finanziario, con la specificazione delle tariffe da applicare;

     d) le prescrizioni di ripristino dell'area interessata;

     e) le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto, anche al fine di prevenire i rischi e i danni di cui all'art. 3, comma 4 della l.r. n. 94/80;

     f) il termine di validità dell'autorizzazione stessa;

     g) prescrizioni atte a garantire lo smaltimento dei rifiuti e dei prodotti o sottoprodotti dell'impianto.

     3. L'autorizzazione provinciale relativa a tali impianti, nel caso in cui siano realizzati e gestiti mediante aziende speciali o società per azioni a partecipazione pubblica locale di cui all'art. 22 della L. 142/90, è rilasciata in capo alla medesima azienda o società, e, nel caso in cui siano realizzati e gestiti mediante concessione, è rilasciata all'ente concedente.

     4. Nella convenzione che disciplina i rapporti tra l'ente concedente e il concessionario deve essere espressamente stabilito l'obbligo per quest'ultimo di osservare le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale, nonché di prestare la garanzia fidejussoria a favore del concedente a copertura delle spese per la bonifica e il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente.

     5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva un modello per la prestazione della garanzia fidejussoria, che indica i criteri per la determinazione dell'ammontare della fidejussione, la durata della garanzia, comunque non inferiore a 20 anni dal completamento dei lavori autorizzati per le discariche, le prestazioni e tutte le altre modalità e condizioni.

     6. Le norme di cui agli artt. 6, 7 e 8 della l.r. n. 94/80 non si applicano agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili.

 

     Art. 28. (Poteri sostitutivi della provincia).

     1. Qualora i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane titolari degli impianti non provvedano agli adempimenti di loro competenza in ordine alla presentazione dei progetti esecutivi, alla realizzazione e gestione degli impianti previsti dal piano ai sensi della presente legge, la Provincia, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, e comunque non oltre 90 giorni, provvede in via sostitutiva.

     2. A tal fine la provincia, con propria deliberazione pubblicata sul FAL e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, dà notizia della mancata realizzazione dell'impianto e dell'attivazione dei poteri sostitutivi per la realizzazione e la gestione dello stesso. Con la stessa deliberazione la provincia:

     a) dispone l'attivazione di procedure concernenti l'affidamento della redazione dei Progetti esecutivi, della realizzazione e della gestione degli impianti determinando gli elementi in base ai quali verrà valutata l'offerta economicamente più vantaggiosa;

     b) stabilisce i criteri relativi alla determinazione delle tariffe, fissando comunque il limite massimo ammissibile della tariffa onnicomprensiva unitaria di esercizio di cui al successivo comma 4;

     c) determina, secondo uno schema-tipo, gli elementi di documentazione che dovranno essere forniti dagli offerenti per dimostrare le proprie capacità finanziarie e organizzative al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio.

     3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al secondo comma, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane, le imprese pubbliche e private, ivi comprese le aziende speciali, separatamente o in consorzio tra loro, interessati alla realizzazione e alla gestione di uno o più impianti ovvero di uno o più gruppi di impianti, che la provincia intende concedere congiuntamente, presentano appositi progetti redatti in conformità all'art. 23, unitamente alla documentazione dimostrativa delle capacità finanziarie, gestionali e organizzative, fornita in conformità allo schema tipo stabilito ai sensi del comma 2, lett. c).

     4. Ai progetti presentati ai sensi del comma 3 deve essere allegata l'offerta relativa alla tariffa onnicomprensiva unitaria di esercizio dell'impianto che i soggetti proponenti si impegnano a praticare.

     5. Della presentazione dei progetti la provincia dà avviso sul FAL e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia; per i successivi trenta giorni ogni copia del progetto, della relazione e dei relativi elaborati tecnici, è posta in libera visione presso i competenti uffici provinciali.

     6. Entro il termine di cui al comma 5, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla provincia.

     7. La provincia, entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti, valuta la conformità degli stessi alle norme nazionali e regionali vigenti, le eventuali osservazioni pervenute, la compatibilità ambientale del progetto; in caso di concessione, la provincia, valuta l'idoneità dei soggetti proponenti, individua il progetto da eseguire, la relativa localizzazione e ne autorizza la realizzazione e l'esercizio.

     8. Gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono a carico degli enti che debbono utilizzare l'impianto.

     9. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane, dopo l'attivazione degli impianti subentrano alla provincia nel rapporto di concessione degli impianti stessi, ai sensi della presente legge.

     10. Qualora la provincia non provveda a norma dei commi 1, 2 e 7, la giunta regionale la invita ad adempiere entro 30 giorni; scaduto detto termine il comitato regionale di controllo, a norma dell'art. 48 della legge 142/90 e della legislazione regionale vigente in materia, nomina un commissario, il quale provvede in via sostitutiva entro un termine all'uopo assegnato dallo stesso comitato, comunque non superiore a 60 giorni.

Titolo V

    PROGRAMMA A BREVE TERMINE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED

ASSIMILABILI

 

     Art. 29. (Programma regionale a breve termine).

     1. E' approvato il programma a breve termine per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.

     2. I rifiuti urbani e assimilabili prodotti nella regione Lombardia sono smaltiti in conformità al programma di cui al comma 1.

     3. Il programma a breve termine ha efficacia nei singoli territori provinciali fino alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio regionale del relativo piano provinciale e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

 

     Art. 30. (Attuazione del programma a breve termine).

     1. Durante il periodo di vigenza del programma a breve termine di cui all'art. 29 le autorizzazioni alla realizzazione ed alla gestione degli impianti previsti dal programma stesso sono rilasciate dalla giunta regionale.

     2. I progetti esecutivi degli impianti previsti dal programma a breve termine sono presentati alla giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 3, per i progetti esecutivi di nuovi impianti, i progetti esecutivi per l'adeguamento degli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere accompagnati da una relazione che contenga soltanto gli elementi e dati di cui allo stesso art. 23, comma 3, lett. a), b), c) e g).

 

     Art. 31. (Modificazioni al programma a breve termine).

     1. Il programma a breve termine è sottoposto a revisione alla scadenza del dodicesimo mese al fine di verificarne lo stato di attuazione e promuovere le eventuali azioni correttive.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le eventuali ricollocazioni di impianti previsti dal programma a breve termine, le ridefinizioni delle tipologie impiantistiche, le variazioni degli enti titolari nonché le previsioni di nuovi impianti sono approvate con deliberazione di giunta regionale, previa acquisizione dei pareri delle province competenti, dei comuni interessati e della competente commissione consiliare, che dovranno esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende positivo.

     3. In qualsiasi momento, qualora le province e gli enti titolari degli impianti non provvedano agli adempimenti di loro competenza, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, ponendo a carico dei soggetti pubblici utilizzatori i relativi oneri ed utilizzando direttamente gli eventuali finanziamenti attribuiti agli enti sostituiti.

 

     Art. 32. (Impianti a contenuto innovativo).

     1. La regione, in accordo con le amministrazioni provinciali competenti per territorio, può autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai piani provinciali, la realizzazione di impianti per il trattamento, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili o di frazioni degli stessi, ai sensi della normativa vigente, i cui progetti esecutivi presentati da soggetti pubblici o privati abbiano i seguenti requisiti:

     a) presentino caratteristiche di innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto;

     b) siano corredati da uno studio di compatibitità ambientale, redatto in conformità delle linee-guida di cui all'allegato C;

     c) siano stati approvati dal comune sede dell'impianto [4].

     2. Gli impianti autorizzati ai sensi del comma 1 possono trattare e smaltire:

     a) i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani;

     b) le singole frazioni dei rifiuti urbani;

     c) i rifiuti urbani, esclusivamente a seguito di regolare affidamento in appalto o concessione in appalto da parte dei comuni titolari della raccolta degli stessi.

Titolo VI

     SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 33. (Sanzioni).

     1. Si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 6, comma 1, secondo le prescrizioni disposte dalla regolamentazione-tipo di cui all'art. 8.

     2. Si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000 alla violazione degli obblighi concernenti la dichiarazione e la tenuta del registro di carico e scarico di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge.

     3. Compete ai Comuni l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 ed alle province l'irrogazione della sanzione di cui al comma 2 nelle forme e nei modi stabiliti dalla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale» modificata e integrata dalla l.r. 4 giugno 1984, n. 27.

 

     Art. 34. (Contributi regionali per l'elaborazione di progetti esecutivi).

     1. Sono assistite da contributi regionali le spese concernenti la redazione dei progetti esecutivi di cui all'art. 23, qualora non sia eseguita dagli uffici tecnici dell'ente richiedente.

     2. Qualora la progettazione sia motivatamente affidata, in tutto o in parte, a professionisti ed esperti esterni, la giunta regionale dispone la concessione dei contributi nel limite del 50% della spesa ammissibile.

     3. Nella spesa ammissibile sono compresi esclusivamente gli oneri di progettazione derivanti dall'apporto professionale esterno, determinati in conformità alle tariffe professionali vigenti e comprovati da idonea documentazione.

 

     Art. 35. (Finanziamenti a carico del FRISL).

     1. Le iniziative previste dalla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 «Modifiche ed integrazioni della l.r. 11 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni - Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)» relative alla materia «rifiuti" sono finanziate secondo le modalità stabilite dalla stessa legge regionale, con priorità per i progetti concernenti il territorio di comuni che attuano il servizio di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

     2. Ai progetti di piattaforme per la raccolta differenziata pervenuti alla regione nell'anno 1993 a norma della citata l.r. 33/91, iniziativa G, si applica quanto previsto dall'art. 23, comma 4.

     3. Qualora venga riproposto nell'ambito del FRISL, il finanziamento di iniziative relative alla materia «rifiuti», potranno essere individuate differenti categorie di attività e di opere previste nel programma di cui all'art. 29 o nei piani provinciali in vigore, ad esclusione delle opere per lo smaltimento in discarica.

 

     Art. 36. (Funzioni dei consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi e della città metropolitana di Milano).

     1. Le funzioni demandate alle province dalla presente legge competono altresì ai consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi fino alla costituzione delle relative province ed alla città metropolitana di Milano quando sarà costituita.

 

     Art. 37. (Attività di trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili).

     1. Nelle more dell'attivazione dell'albo nazionale trasportatori dei rifiuti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 bis della l.r. 94/80 relative a raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, nonché al trasporto delle materie prime e secondarie di cui all'art. 2 della l.r. 10 maggio 1990, n. 51 è attribuito, con specifica deliberazione della giunta regionale alle province della Lombardia dove è ubicata la sede legale degli istanti.

     2. Il soggetto autorizzato al trasporto deve prestare adeguata garanzia fidejussoria a favore della provincia che rilascia l'autorizzazione.

 

          Art. 38. (Norme finali).

     1. A partire dalla data di esecutività dell'approvazione regionale del piano provinciale, le attività di cernita di cui all'art. 7 bis, comma 1 della l.r. 94/80, sono assoggettate ad autorizzazione provinciale, con le modalità previste dallo stesso art. 7 bis, comma 2.

     2. A partire dalla data di esecutività dell'approvazione dei piani provinciali gli adempimenti previsti dal titolo II della l.r. 51/90 sono espletati dalle province, ferme restando le abrogazioni di cui all'art. 41.

     3. Gli impianti di sfruttamento del biogas ai fini energetici ed il riutilizzo dei prodotti derivanti da impianti di compostaggio sono assoggettati ad autorizzazione amministrativa regionale. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione della pianificazione provinciale la competenza autorizzatoria è posta in capo alle singole provincie.

     4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale trasmette al consiglio, per la relativa approvazione, la proposta di revisione, secondo i nuovi criteri, del regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 «Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani».

     5. Sino all'approvazione dei piani provinciali le autorizzazioni di competenza della regione di cui al titolo II della l.r. 51/90, sono rilasciate con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore se delegato.

 

     Art. 39. (Norme transitorie).

     1. In deroga a quanto previsto dall'art. 41 le disposizioni di cui all'art. 30 della l.r. 37/88 si applicano fino al 31 dicembre 1993.

     2. Per l'anno 1993 la Giunta regionale approva, in base a criteri dalla stessa determinati a norma dell'art. 12 della legge n. 241/90, un piano di riparto per l'assegnazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai fini dell'avvio dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lett. d5).

 

     Art. 40. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate per il 1993:

     a) L. 8.500 milioni per la concessione di contributi alle province di cui al precedente art. 2, secondo comma, lett. a) e e);

     b) L. 1.200 milioni per le spese dirette della regione di cui al precedente art. 3, primo comma;

     c) L. 1.000 milioni per la concessione di contributi di cui al precedente art. 3, terzo comma;

     d) L. 300 milioni per le spese di cui al precedente art. 4;

     e) L. 300 milioni per la concessione di contributi ad enti locali di cui al precedente art. 34;

     f) L. 3.500 milioni per la concessione di contributi in capitale, ai sensi dell'art. 28 sexies della l.r. 34/78 e successive integrazioni, a comuni così come previsto dal precedente art. 39, secondo comma.

     2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma, lett. b) e d) e di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b), c), d) e e) si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22, primo comma, della l.r. n. 34/1978 e successive modificazioni.

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 15.000.000.000 previsto per l'anno 1993 dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     4. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2, parte I e II, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - 4.3.2.2.3650 «Contributi alle province per le attività di redazione ed adozione dei piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.500.000.000;

     - 4.3.2.1.3647 «Spese per la promozione di attività educative, di formazione, di divulgazione e di sensibilizzazione in materia di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.200.000.000;

     - 4.3.2.1.3648 «Contributi alle province per la promozione dell'attività di volontariato in materia di raccolta differenziata e di pulizia delle zone di particolare valore ambientale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

     - 4.3.2.1.3649 «Spese per l'attività dell'osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

     - 4.3.2.2.3651 «Contributi regionali ad enti locali per le spese di progettazione esecutiva di impianti di smaltimento affidata a professionisti esterni» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

     - 4.3.2.2.3652 «Contributi in capitale a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per l'avvio dell'attività di raccolta differenziata di carta e cartone» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.500.000.000;

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2, parte II, è istituito per memoria il capitolo:

     - 4.3.2.2.3657 «Contributi alle province per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi in attuazione dei piani di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, esercizio dei poteri sostitutivi, funzioni di vigilanza e controllo e rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti».

     5. Alle spese derivanti dal funzionamento del comitato tecnico previsto dall'art. 20, primo comma, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio al capitolo 1.2.7.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale».

     6. Al finanziamento dei contributi per investimenti agli EE.LL. di cui all'art. 35, terzo comma, si provvede mediante gli stanziamenti autorizzati dal FRISL per l'iniziativa «Trattamento rifiuti» ai sensi della l.r. 33/91 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 41. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la l.r. 28 giugno 1988, n. 37 «Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti solidi urbani»;

     b) la l.r. 9 settembre 1989, n. 42 «Integrazioni e modifiche alla l.r. 28 giugno 1988, n. 37 "Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti solidi urbani"»;

     c) gli articoli da 3 a 8, 11, 13, 14 ed il primo alinea dell'allegato A [5] della l.r. 10 maggio 1990, n. 51 «Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie».

 

     Art. 42. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

All. A. - Programma a breve termine per lo smaltimento dei rifiuti urbani

ed assimilabili.

All. B. - Linee-guida per la redazione dei piani provinciali - Linee-guida

impianti.

All. C. - Linee guida per la redazione dello studio di compatibilità

ambientale degli impianti di smaltimento rifiuti urbani ed assimilabili.

(Omissis)

 

_____________________

    (1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 16, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

    (2) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1995, n. 9 (B.U. 21 febbraio 1995, n. 8 - 1° suppl. ord.), dichiarata urgente. L'art. 2 della medesima legge stabilisce inoltre:

«Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di applicazione dell'art. 32 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21 come modificato dalla presente legge».

    (3) Riportato al punto 58.ter, allegato Parte Quarta L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

 

 


(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 16, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.


(2) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1995, n. 9 (B.U. 21 febbraio 1995, n. 8 - 1° suppl. ord.), dichiarata urgente. L'art. 2 della medesima legge stabilisce inoltre:

«Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di applicazione dell'art. 32 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21 come modificato dalla presente legge».


(3) Riportato al punto 58.ter, allegato Parte Quarta L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 16, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 16, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1995, n. 9 (B.U. 21 febbraio 1995, n. 8 - 1° suppl. ord.), dichiarata urgente. L'art. 2 della medesima legge stabilisce inoltre:

[5] Riportato al punto 58.ter, allegato Parte Quarta L.R. 1 agosto 1979, n. 42.