§ 4.4.33 - R.R. 9 gennaio 1982, n. 2.
Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:09/01/1982
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Classificazione delle discariche controllate.
Art. 4.  Autorizzazione alla realizzazione delle discariche controllate.
Art. 5.  Vigilanza e controllo.
Art. 6.  Funzioni amministrative di competenza delle province.
Art. 7.  Scelta dell'area.
Art. 8.  Rapporti con il comune sede della discarica.
Art. 9.  Divieti di realizzazione di discariche in casi specifici.
Art. 10.  Documentazione da presentare per l'autorizzazione.
Art. 11.  Caratteristiche generali delle discariche di prima categoria.
Art. 12.  Sistema di riempimento.
Art. 13.  Opere accessorie.
Art. 14.  Modalità di recupero ambientale.
Art. 15.  Documentazione da presentare per l'autorizzazione.
Art. 16.  Caratteristiche delle discariche di seconda categoria.
Art. 17.  Raccolta acque superficiali.
Art. 18.  Drenaggio e depurazione del percolato.
Art. 19.  Recupero biogas.
Art. 20.  Sistemazione dei rifiuti.
Art. 21.  Copertura dei rifiuti.
Art. 22.  Scarico di rifiuti particolari.
Art. 23.  Misure di prevenzione contro insetti, larve, topi e erbe infestanti.
Art. 24.  Attrezzature.
Art. 25.  Servizi generali.
Art. 26.  Viabilità di accesso - recinzioni.
Art. 27.  Manutenzione e pulizia delle attrezzature e degli impianti.
Art. 28.  Automezzi per il trasporto dei rifiuti.


§ 4.4.33 - R.R. 9 gennaio 1982, n. 2. [1]

Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani.

(B.U. 13 gennaio 1982, n. 2, 2° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le presenti norme si applicano alle operazioni di smaltimento sul terreno dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e dei rifiuti inerti condotte con il metodo della discarica controllata.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. a) Discarica controllata

     Si definisce discarica controllata un impianto destinato a ricevere rifiuti, realizzato su terreni adottati o predisposti ad evitare gli inquinamenti delle acque superficiali e sotterranee, attrezzato per la sistemazione e la copertura dei rifiuti stessi secondo tecniche idonee a evitare gli inquinamenti dell'ambiente nonché rischi o danni per la salute pubblica.

     b) Rifiuti solidi urbani

     Si definiscono rifiuti solidi urbani:

     - le immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche o comunque destinate anche temporaneamente ad uso pubblico (rifiuti esterni);

     - le immondizie, ed in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni), esclusi i rifiuti industriali.

     c) Rifiuti assimilabili

     Si definiscono rifiuti assimilabili quelli derivanti da attività produttive, paragonabili per composizione ai rifiuti solidi urbani o comunque suscettibili di smaltimento delle stesse discariche e con le identiche modalità.

     Tali materiali verranno compresi, anche su richiesta degli enti gestori delle discariche, in una tabella approvata dalla giunta regionale sentito il comitato tecnico di cui all'art. 17 della L.R. 94/80 e periodicamente aggiornata.

     Si intendono altresì rifiuti assimilabili i fanghi di depurazione di impianti che trattano liquami di provenienza urbana ed industriale qualora in questi ultimi o nell'acqua di umidificazione sia verificata la presenza di sostanze tossiche di cui all'allegato 1 al documento unito alla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento pubblicata in G.U. 10 gennaio 1981 in misura non superiore a quanto normalmente accertato per i fanghi derivanti da impianti di trattamento dei liquami esclusivamente urbani.

     d) Rifiuti inerti

     Si definiscono rifiuti inerti i seguenti rifiuti assimilabili purché non miscelati nè impregnati di altri materiali:

     - materiali di scavo;

     - materiali di denominazione quali tegole, mattoni, calcestruzzi, cemento armato, parti di legno, frammenti di rivestimento stradale ecc.;

     - rocce quali basalto, ghiaia, marmo, marna, ardesia;

     - terreni come sabbie, argilla;

     - materiali ceramici come ceramica, porcellana, mattoni;

     - prodotti di vetro;

     - scorie di acciaieria da forno elettrico, scorie di fonderia di materiali ferrosi, nonché terre di fonderia di materiali ferrosi derivanti da formatura a verde, che non contengono nell'eluato elementi inquinanti oltre i limiti di cui alla tabella allegata; ai fini dell'individuazione di tali sostanze si applicano le metodiche di cui all'art. 3 del regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 [2];

     - fanghi provenienti da impianti di lavorazione di marmi, graniti e da conglomerati di marmo e cemento purché palabili e non sgocciolanti che non contengano elementi inquinanti oltre i limiti di cui alla tabella delle concentrazioni massime ammissibili negli eluati di cui all'allegato al Regolamento Regionale 20 giugno 1983, n. 1; ai fini dell'individuazione di tali sostanze si applicano le metodiche di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 9 gennaio 1982, n. 3 [3];

     - i materiali naturali risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso delle risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave nonché i limiti di lavaggio di materiali litoidi conferiti o smaltiti fuori dal perimetro di concessione dell'attività mineraria o di sfruttamento delle cave. Tali materiali e fanghi non devono presentare il rischio di lasciare le sostanze o materie elencate nell'allegato al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, devono essere palabili e non sgocciolanti [4].

     2. Si definiscono altresì rifiuti inerti quei rifiuti derivanti da attività produttive che verranno compresi in una tabella approvata dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare sentito il comitato tecnico di cui all'art. 17 della L.R. 94/80 e periodicamente aggiornata [5].

 

     Art. 3. Classificazione delle discariche controllate.

     1. Agli effetti della presente normativa le discariche si dividono in due categorie:

     - discariche di prima categoria;

     - discariche di seconda categoria.

     2. Si definiscono discariche di prima categoria le discariche per rifiuti inerti.

     3. Si definiscono discariche di seconda categoria le discariche per rifiuti solidi urbani e assimilabili.

 

     Art. 4. Autorizzazione alla realizzazione delle discariche controllate.

     1. L'autorizzazione alla realizzazione di una discarica controllata è rilasciata con deliberazione della giunta regionale sulla base di progetti corredati dalla documentazione indicata agli artt. 10 e 15.

     2. La giunta regionale autorizza la realizzazione delle discariche controllate, sentite le province interessate, con le modalità di cui all'art. 8 della legge 94/1980 per gli impianti di grandi dimensioni non esistenti e previa verifica della conformità del progetto con il corrispondente piano regionale, qualora già approvato. Ai sensi del comma primo dell'art. 8 della legge 94/80 si intendono impianti di grandi dimensioni gli impianti di smaltimento con potenzialità superiore a cento tonnellate al giorno.

     3. Per gli impianti di dimensioni inferiori, la giunta regionale autorizza la realizzazione sentito il parere delle province interessate e previa verifica della conformità del progetto con il corrispondente piano regionale dei rifiuti solidi urbani, qualora già approvato.

     4. A tal fine il gestore trasmette alla giunta regionale assessorato all'ambiente, ecologia e alla provincia territorialmente competente la documentazione relativa alla richiesta; entro i successivi sessanta giorni la provincia con propria deliberazione esprime il proprio parere; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

     5. Acquisito il parere della provincia, la giunta regionale entro i successivi novanta giorni assume la delibera di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto precisando la localizzazione, i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire, le prescrizioni specifiche, l'estensione e le eventuali prescrizioni a salvaguardia degli ambiti territoriali di rispetto.

     6. In particolare, la giunta regionale definirà una zona di rispetto all'interno della quale non potranno essere realizzate opere di captazione delle acque da destinare ad uso potabile.

 

     Art. 5. Vigilanza e controllo.

     1. I controlli sono effettuati dalle province competenti per territorio a norma dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 11 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94.

     2. I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica almeno semestrale e devono essere tesi a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione ed il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche.

     3. I controlli debbono comunque accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danni alla salute pubblica e all'ambiente.

     4. In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti e delle verifiche eseguite completo di giudizio finale sull'agibilità dell'impianto.

     5. Il verbale deve essere notificato al soggetto titolare dell'autorizzazione.

     6. Copia del verbale deve essere trasmessa al comune e all'autorità sanitaria competente per territorio entro 15 giorni dalla data di sopralluogo.

     7. Nel caso di attivazione di nuove discariche pubbliche controllate, il primo controllo deve essere effettuato prima dell'inizio dell'attività di smaltimento, entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente gestore. Tale controllo deve verificare la corrispondenza degli impianti e delle opere complementari realizzate alle caratteristiche dei progetti approvati.

 

     Art. 6. Funzioni amministrative di competenza delle province.

     1. Qualora in seguito ai controlli effettuati risultasse la necessità di provvedere al ripristino dei mezzi di cautela imposti

dall'autorizzazione a causa di guasti o di irregolare funzionamento delle attrezzature tecniche dell'impianto o di non corretta gestione delle stesse, l'amministrazione provinciale può diffidare il gestore a porre in atto gli opportuni provvedimenti e, qualora questi non fossero attuati entro i termini indicati nella diffida, può ordinare con proprio atto la sospensione dell'attività.

     2. L'atto di diffida e/o di sospensione dell'attività va notificato al gestore e deve indicare le prescrizioni ed i tempi tecnici per la loro attuazione.

     3. Copia dell'atto di diffida e/o di sospensione deve essere fatta pervenire entro sette giorni dall'emissione al comune ed all'autorità sanitaria competente per territorio.

     4. La revoca della sospensione verrà disposta dall'amministrazione provinciale compiute le opportune verifiche tecniche.

 

     Art. 7. Scelta dell'area.

     1. La scelta dell'area da adibire a discarica controllata deve essere effettuata di preferenza fra le aree degradate delle attività estrattive che attraverso lo scarico dei rifiuti possano venire recuperate alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico.

     2. Nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica e/o naturalistica la realizzazione di una discarica può essere autorizzata solo quando sia finalizzata al miglioramento ambientale.

     3. Le discariche controllate in quanto lavorazioni insalubri debbono essere tenute lontane dalle abitazioni.

     Tale prescrizione si intende rispettata quando la discarica sia a distanza tale dalle abitazioni da non far risentire su di essa i suoi eventuali effetti molesti. Tale distanza di norma non deve essere inferiore a 100 metri.

     4. I comuni, a seguito dell'autorizzazione di una discarica pubblica controllata di rifiuti solidi urbani e assimilabili e fino all'esaurimento di questa, adottano provvedimenti al fine di mantenere adeguate distanze fra abitazioni e discarica.

 

     Art. 8. Rapporti con il comune sede della discarica.

     1. Le aree utilizzate per la realizzazione di pubbliche discariche controllate di rifiuti solidi urbani e assimilabili sono pubbliche e, su richiesta del comune, sono acquisite al demanio comunale entro il termine dell'esaurimento della discarica.

     2. I rapporti fra l'ente gestore ed il comune nel cui territorio ha sede la pubblica discarica controllata di rifiuti solidi urbani e assimilabili sono regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 9. Divieti di realizzazione di discariche in casi specifici.

     1. La realizzazione di una discarica controllata è vietata:

     1) su pendii potenzialmente franosi salvo la realizzazione di opportune opere di sistemazione;

     2) nei laghi, negli stagni, nei corsi d'acqua e nei fossati, nelle aree umide, nonché nelle zone di inondazione ed esondazione di rive, torrenti, fiumi e laghi;

     3) sulle rive dei laghi e dei fiumi per una fascia di 100 m dal limite del demanio, ad esclusione delle discariche di 1ª categoria realizzate, fuori dai limiti del demanio, da enti pubblici o da privati con gli stessi convenzionati, solo per interventi di recupero ambientale di zone degradate [6];

     4) nella zona di rispetto dei punti di prelievo di acqua destinata prevalentemente ad uso potabile;

     5) in tutte le zone dove lo scarico dei rifiuti viene espressamente vietato dalle leggi vigenti.

 

 

Titolo II

DISCARICHE DI PRIMA CATEGORIA

 

     Art. 10. Documentazione da presentare per l'autorizzazione.

     1. Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una discarica controllata di prima categoria il soggetto interessato deve presentare alla giunta regionale, assessorato all'ambiente, ecologia e alla provincia territorialmente competente il progetto contenente i seguenti allegati:

     a) studio geologico ed idrogeologico completo di carte e sezioni;

     b) relazione tecnica sul progetto della discarica;

     c) relazione di inquadramento territoriale e stralcio del piano regolatore comunale;

     d) piano di gestione, contenente le modalità di approntamento e di gestione, la descrizione dei macchinari e delle infrastrutture;

     e) planimetria in scala non inferiore a 1÷2.000 con equidistanza non superiore a 2 metri, atta ad illustrare lo stato di fatto, i contenuti dei punti d), f) e di ogni altro elemento utile ad una migliore comprensione del progetto;

     f) piano di sistemazione finale e di riutilizzazione dell'area;

     g) tavole grafiche in scala non inferiore a 1÷200 contenenti i particolari costruttivi delle eventuali opere d'arte.

 

     Art. 11. Caratteristiche generali delle discariche di prima categoria.

     1. Le discariche di prima categoria debbono essere realizzate in modo da non determinare alterazioni negative sulla qualità e quantità delle acque sotterranee.

     2. Il fondo e le pareti debbono avere caratteristiche di permeabilità adeguate al tipo di materiale di cui è previsto lo scarico, anche in relazione alle caratteristiche idrogeologiche dell'area.

 

     Art. 12. Sistema di riempimento.

     1. La messa a dimora dei rifiuti dovrà avvenire con modalità dipendenti dalle caratteristiche dei materiali e dalla destinazione finale dell'area, curando in ogni caso la stabilità dei materiali depositati e operando un'idonea compattazione che eviti successivi fenomeni di smottamento.

     2. Nell'ambito della discarica è vietata la combustione di materiale di rifiuto di qualsiasi tipo.

 

     Art. 13. Opere accessorie.

     1. Tutto il perimetro dello scarico in attività va adeguatamente recintato per un'altezza di 180 cm. L'accesso allo scarico deve essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi nelle ore notturne o comunque in assenza del personale di sorveglianza.

     2. Il terreno di scarico deve essere collegato alla viabilità ordinaria da una strada di accesso adeguata al numero e al tipo di automezzi di cui sia previsto il transito.

 

     Art. 14. Modalità di recupero ambientale.

     1. Il recupero ambientale va effettuato in relazione alle previsioni di destinazione dell'area contenute nello strumento urbanistico vigente.

 

 

Titolo III

DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA

 

     Art. 15. Documentazione da presentare per l'autorizzazione.

     1. Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una pubblica discarica controllata di rifiuti solidi urbani e assimilabili l'ente gestore deve presentare alla giunta regionale, assessorato all'ambiente, ecologia e alla provincia territorialmente competente i seguenti elaborati:

     a) Relazione tecnica, articolata sui punti seguenti:

     - inquadramento territoriale, con descrizione del comprensorio servito, dell'ubicazione della discarica in rapporto alla viabilità, dei conseguenti effetti sui costi di trasporto, al regime di piovosità, alla direzione e intensità dei venti predominanti;

     - valutazione della popolazione residente e degli eventuali turisti serviti, dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili di diversa provenienza di cui è previsto l'accoglimento della discarica;

     - valutazione degli aspetti urbanistici connessi alla localizzazione della discarica, in rapporto con gli strumenti urbanistici dei comuni territorialmente interessati e con particolare riguardo ai più vicini nuclei o abitazioni sparse ed alla viabilità locale di accesso;

     - descrizione delle modalità di approntamento e di gestione, con particolare riguardo all'eventuale impermeabilizzazione artificiale, al sistema di raccolta, di accumulo, di depurazione, di smaltimento del percolato, ai sistemi previsti per lo sfogo e/o il recupero del biogas, alla descrizione dei macchinari e delle infrastrutture fisse, ai sistemi e metodi di controllo del percolato e dell'ambiente;

     - descrizione delle modalità di sistemazione finale e di riutilizzazione dell'area.

     b) Studio geologico, idrogeologico e geotecnico che dimostri l'idoneità dell'area prescelta e si articoli in:

     - relazione sull'area comprendente la discarica ed estesa ad una fascia perimetrale esterna di profondità di almeno due km che evidenzi le opere di captazione esistenti e le sorgenti, le zone di inondazione ed esondazione dei corsi d'acqua, lo stato di stabilità del fondo dello scarico, delle ripe e delle scarpate, la litologia della zona, la posizione delle falde, il livello massimo raggiungibile delle stesse;

     - relazione sull'area dello scarico che indichi la distribuzione dei valori della permeabilità da misurare con prove in sito e l'andamento dei livelli a caratteri idrogeologici diversi, illustri le prove in sito ed i sondaggi eseguiti che dovranno avere una lunghezza minima di 30 metri a partire dal fondo dello scarico o penetrare nell'acquifero per almeno 5 m, definisca le caratteristiche delle opere di impermeabilizzazione anche artificiali eventualmente da eseguire, individui da localizzare e le caratteristiche dei piezometri di controllo e degli eventuali pozzi di spurgo;

     - rappresentazione grafica completa in scala adeguata degli elementi di cui alle sopraindicate relazioni.

     c) Stralcio dello strumento urbanistico del comune o dei comuni limitrofi, se l'area dello scarico risulta a meno di due km dal confine comunale, con localizzazione dell'area.

     d) Piano quotato in scala adeguata non inferiore a 1÷2.000 dell'area nella situazione originaria e corografia in scala 1÷25.000 con localizzazione dell'area.

     e) Progetto generale completo di planimetria in scala 1÷500 con sezioni in scala adeguata. Nella planimetria dovranno essere riportati la viabilità interna, di edifici di servizio, le opere complementari e il sistema di drenaggio, raccolta e depurazione delle acque, dovrà essere illustrato il sistema di impermeabilizzazione del fondo, delle parti e della superficie.

     f) Rappresentazione del piano di conduzione, con indicazione dei settori e degli strati di rifiuti successivamente disposti.

     g) Particolari in scala non inferiore a 1÷200 del sistema di drenaggio, dei pozzetti di intercettazione, dei serbatoi di accumulo e del sistema di depurazione.

     h) Progetto dei sistemi di controllo del percolato e dell'ambiente.

     i) Disegni di massima degli impianti e delle opere complementari.

     l) Progetto generale della sistemazione finale dell'area.

     m) Stima sommaria.

     n) Studio che indichi le caratteristiche naturalistiche dell'area interessata e precisi le misure necessarie per minimizzare l'impatto ambientale derivante dalla discarica.

 

     Art. 16. Caratteristiche delle discariche di seconda categoria.

     1. Le discariche controllate di seconda categoria debbono essere realizzate in modo da minimizzare l'impatto del percolato sulle falde sotterranee.

     2. Il fondo della discarico controllata deve essere posto sopra il livello di massima escursione della falda con un franco di almeno 150 cm.

     3. Il fondo e le pareti devono essere tali o resi tali da avere elevata impermeabilità e ad evitare le infiltrazioni per capillarità del fondo.

     4. Lo spessore minimo dei materiali impermeabili naturali e/o artificiali deve essere tale da evitare la fuga del percolato per un periodo di tempo di almeno 100 anni calcolato come uguale allo spessore dello strato diviso per la permeabilità del materiale medesimo.

     5. Tale periodo è ridotto a 20 anni per le pareti non soggette a battente idraulico.

     6. Nel caso di impermeabilizzazione artificiale gli strati artificiali del fondo devono essere situati sopra una base naturale o artificiale che deve impedire le perforazioni e fornire un supporto uniforme ed essere ricoperti di materiale idoneo a proteggerli dai danni meccanici.

     7. La base deve possedere permeabilità non superiore a 10[-6] cm/s e spessore non inferiore a 100 cm ovvero fornire garanzie equivalenti.

 

     Art. 17. Raccolta acque superficiali.

     1. Lungo il perimetro della discarica controllata vanno realizzati canali di raccolta delle acque superficiali alla quota del piano di campagna per evitare infiltrazioni dall'esterno. Tale struttura di raccolta deve essere dimensionata sulla base di una portata d'acqua connessa con piogge intense aventi tempo di ritorno di 10 anni.

     2. Lo smaltimento delle acque di pioggia nei settori completati e coperti deve essere assicurato mediante idonea pendenza e adeguata canalizzazione verso il perimetro esterno dei singoli settori.

 

     Art. 18. Drenaggio e depurazione del percolato.

     1. Il drenaggio e la raccolta del percolato sono prescritti in relazione alla natura geologica e idrogeologica dell'area su cui sorge la discarica.

     2. Qualora si proceda al drenaggio e alla raccolta del percolato, esso deve essere ricircolato ovvero depurato sul posto ovvero trasportato per la depurazione presso idonei impianti di trattamento delle acque. Lo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla legge 319/1976.

 

     Art. 19. Recupero biogas.

     1. All'interno della massa dei rifiuti deve essere prevista la collocazione di tubazioni di raccolta al fine di consentire lo sfogo controllato all'esterno dei gas prodotti nei processi di decomposizione.

     2. Per le discariche di grandi dimensioni è raccomandato il recupero del gas che si sviluppa nel processo di decomposizione dei rifiuti.

 

     Art. 20. Sistemazione dei rifiuti.

     1. Il terreno a disposizione per lo scarico va suddiviso in settori ognuno dei quali deve essere completato con una successione di strati sovrapposti di rifiuti, fino al livello finale prestabilito, prima che si dia inizio ai lavori su di un altro settore.

     2. I rifiuti vanno sistemati e costipati, mediante opportuni mezzi meccanici in spessori successivi di profondità adeguata.

     3. Sono ammesse soluzioni con pretrattamento dei rifiuti quali triturazione, pressaggio e altre, sia ai fini del miglioramento delle operazioni di sistemazione dei rifiuti allo scarico che ai fini di una migliore utilizzazione dei volumi di scarico disponibili.

     4. L'estensione del fronte di scarico va determinata tenendo conto delle esigenze di manovra degli automezzi e di minimizzare l'impiego di materiale inerte di copertura sul fronte e sulle scarpate.

     5. La derivazione di avanzamento del fronte di scarico deve possibilmente risultare normale a quella dei venti predominanti.

     6. Immediatamente sottovento alla zona di scarico vanno disposti schermi mobili di altezza non inferiore ai 2 m qualora non esistano ostacoli naturali all'interno della discarica, atti ad impedire la dispersione di carte e di altri materiali leggeri all'esterno del settore di scarico.

     7. Nell'ambito della discarica è vietata la combustione di materiali di rifiuto di qualsiasi tipo.

 

     Art. 21. Copertura dei rifiuti.

     1. La superficie del fronte dello scarico deve essere ricoperta con uno strato di materiale inerte non inferiore ai 15 cm entro un termine massimo di 16 ore.

     2. Il materiale di ricoprimento nella parte superiore del deposito deve essere livellato con cura con pendenza adeguata ad assicurare lo scorrimento delle acque meteoriche verso i punti di raccolta e sistemato nell'arco della stessa giornata di lavoro.

     3. Tutte le superfici di copertura devono essere ispezionate con frequenza almeno quindicinale onde individuare le spaccature eventualmente prodottesi nel materiale di ricoprimento a seguito dei fenomeni di assestamento dei rifiuti e ripristinare lo strato di copertura.

 

     Art. 22. Scarico di rifiuti particolari.

     1. Le partite di cibo avariato vanno disposte nella parte inferiore del deposito e ricoperte immediatamente dopo lo scarico.

     2. Tale prescrizione si applica anche nel caso di cibi in scatola o confezionati in altro modo.

     3. I materiali ingombranti vanno grossolanamente frantumati e disposti alla base del deposito.

     4. I fanghi di impianti di depurazione di cui al precedente art. 2 lettera C possono essere disposti nello scarico assieme agli altri rifiuti quando presentino un contenuto di acqua non superiore al 75%, siano stati sottoposti a digestione o ad altro processo di stabilizzazione.

     5. Potranno essere ammesse umidità fino all'80% qualora la discarica venga condotta curando la dispersione dei fanghi in rilevanti volumi di rifiuti solidi.

 

     Art. 23. Misure di prevenzione contro insetti, larve, topi e erbe infestanti.

     1. La situazione dei rifiuti non deve permettere lo svilupparsi degli insetti e delle loro forme larvali e deve impedire la proliferazione dei topi all'interno della discarica.

     2. Qualora nonostante le precauzioni adottate, si manifestassero proliferazioni di insetti o topi, è necessario l'impiego di insetticidi e topicidi compresi nell'elenco dei presidi sanitari.

     3. Le operazioni di disinfestazione e derattizzazione vanno eseguite con prodotti, modalità e concentrazioni tali da assicurare un'accurata bonifica dell'intera area della discarica e da risultare innocui per l'uomo, per gli animali domestici e per la selvaggina in genere.

     4. Le applicazioni dei prodotti antiparassitari devono essere effettuate anche come misura preventiva, stabilendo la frequenza degli interventi in relazione alle condizioni climatiche locali e stagionali.

     5. E' proibito l'uso di prodotti che accumulandosi nel terreno possano interrompere il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti.

     6. Le strade e l'area della discarica devono essere mantenute libere da erbe infestanti per prevenire la loro proliferazione sui terreni limitrofi.

 

     Art. 24. Attrezzature.

     1. La discarica deve essere dotata di mezzi idonei per lo spandimento, il costipamento dei rifiuti ed il reperimento e lo spandimento del materiale di copertura.

     2. I rifiuti da scaricare devono essere sistematicamente o periodicamente pesati.

     3. E' obbligatoria la tenuta dei registri di carico di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 94/1980.

 

     Art. 25. Servizi generali.

     1. Il personale addetto deve poter disporre di uffici, spogliatoi, servizi igienici con doccia; nel caso di piccoli impianti, uno stesso locale può adempiere a più funzioni.

     2. Per i mezzi mobili vanno previsti adeguati ricoveri nonché attrezzature per la manutenzione ordinaria.

     3. Deve essere disponibile e mantenuta in perfette condizioni di efficienza una dotazione di pronto soccorso.

 

     Art. 26. Viabilità di accesso - recinzioni.

     1. L'area dello scarico deve essere collegata alla viabilità ordinaria da una strada di accesso adeguata al numero e al tipo di automezzi di cui si è previsto il transito.

     2. Tutto il perimetro dello scarico in attività va adeguatamente recintato. L'accesso allo scarico deve essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi nelle ore notturne o comunque in assenza del personale di sorveglianza.

 

     Art. 27. Manutenzione e pulizia delle attrezzature e degli impianti.

     1. Per le attrezzature esistenti presso lo scarico deve essere finito un piano di manutenzione.

     2. La zona dello scarico, ed in particolare i percorsi di avvicinamento degli automezzi, la zona compresa tra il fronte di scarico e gli schermi, nonché gli schermi stessi, devono essere periodicamente puliti ed il materiale raccolto deve essere disposto nello scarico.

 

     Art. 28. Automezzi per il trasporto dei rifiuti.

     1. Per il trasporto dei rifiuti alle discariche di prima categoria possono essere impiegati automezzi ordinari.

     2. Per il trasporto dei rifiuti solidi urbani alle discariche di seconda categoria possono essere impiegati gli automezzi utilizzati per la raccolta.

     3. Il trasporto a discariche di gradi dimensioni deve essere eseguito con mezzi idonei in relazione al tipo di rifiuto trasportato e di dimensioni idonee a ridurre al minimo il numero di mezzi che accedono alla discarica.

     4. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni deve avvenire con mezzi completamente chiusi.

 

 


[1] Abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[2] Alinea aggiunto dal R.R. 20 giugno 1983, n. 1.

[3] Alinea aggiunto dal R.R. 11 agosto 1984, n. 1.

[4] Alinea aggiunto dal R.R. 11 agosto 1984, n. 1.

[5] Comma aggiunto dal R.R. 11 agosto 1984, n. 1.

[6] Punto così modificato dal R.R. 20 giugno 1983, n. 1.