§ 4.4.34 - R.R. 9 gennaio 1982, n. 3.
Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:09/01/1982
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Scopi della normativa.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Destinazione dei rifiuti speciali.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.  Organizzazione del catasto.
Art. 7.  Obbligo di denuncia dei rifiuti speciali.
Art. 8.  Registri di carico e scarico.
Art. 9.  Gestione del catasto.
Art. 10.  Autorizzazioni.
Art. 11.  Verifica della destinazione di rifiuti speciali.
Art. 12.  Scelta dell'area.
Art. 13.  Approvazione degli impianti.
Art. 14.  Divieto di localizzazione di giacimenti controllati in casi specifici.
Art. 15.  Vigilanza e controllo.
Art. 16.  Funzioni amministrative di competenza delle province.
Art. 17.  Ammasso temporaneo.
Art. 18.  Trasporto.
Art. 19.  Stoccaggio.
Art. 20.  Recupero diretto.
Art. 21.  Recupero indiretto.
Art. 22.  Smaltimento mediante trattamento.
Art. 23.  Smaltimento mediante accumulo in giacimenti controllati.
Art. 24.  Autorizzazione.
Art. 25.  Gestione.
Art. 26.  Caratteristiche dei giacimenti controllati.
Art. 27.  Raccolta acque superficiali.
Art. 28.  Drenaggio e depurazione del percolato.
Art. 29.  Opere necessarie.
Art. 30.  Modalità di recupero ambientale.


§ 4.4.34 - R.R. 9 gennaio 1982, n. 3. [1]

Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale.

(B.U. 13 gennaio 1982, n. 2, 2° suppl. ord.).

 

 

Parte I

NORME GENERALI E CATASTO

 

 

Titolo I

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le presenti norme si applicano alle operazioni di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimenti dei rifiuti speciali, nonché alle operazioni di istituzione e organizzazione del catasto regionale dei rifiuti speciali.

 

     Art. 2. Scopi della normativa.

     1. La regione, nell'ambito della salvaguardia della salute pubblica, della tutela dell'ambiente e del recupero delle risorse disperse sul proprio territorio, al fine di promuovere il riutilizzo e/o lo smaltimento controllato dei rifiuti speciali onde evitare il danno provocato da questi quando vengono scaricati nell'ambiente naturale o utilizzati in modo inadeguato, in conformità con le direttive CEE provvede:

     - (Omissis) [2];

     - alla disciplina e al controllo del sistema di attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali.

 

     Art. 3. Definizioni.

     1. Agli effetti della presente normativa si intendono rifiuti speciali di cui all'art. 2 della L.R. 7 giugno 1980, n. 94, tutti quei materiali, non riassorbiti nel ciclo produttivo originario o in altre attività produttive svolte nello stesso insediamento, che non escono dall'insediamento produttivo come prodotti nè come dirette immissioni nell'ambiente contenute nei limiti di legge; sono comunque considerati rifiuti i residui decadenti dai cicli produttivi originari che vengono utilizzati come combustibile ad eccezione dei combustibili convenzionali, come definiti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e dal D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391, nonché dei combustibili non convenzionali compresi nella tabella dei rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata. Si intendono rifiuti speciali anche i fanghi di depurazione industriali [3].

     2. Si intendono altresì rifiuti speciali i fanghi di depurazione di impianti che trattano liquami di provenienza urbana ed industriale qualora in questi ultimi o nell'acqua di umidificazione sia verificata la presenza di sostanze tossiche di cui all'allegato 1 del documento unito alla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento pubblicata in G.U. 10 gennaio 1981 in misura superiore a quanto normalmente accertato per i fanghi derivanti da impianti di trattamento di liquami esclusivamente urbani.

     3. Sono esclusi dalla presente normativa i seguenti prodotti inerti purché non miscelati nè impregnati di altri materiali:

     - rocce, quali basalto, ghiaia, marmo, marna, ardesia, gesso;

     - terreni come sabbie, argilla;

     - materiali ceramici come ceramica, porcellana, mattoni;

     - prodotti di vetro;

     - materiali da costruzione, macerie, rottami.

     - scorie di acciaieria da forno elettrico, scorie di fonderia di materiali ferrosi, nonché terre di fonderia di materiali ferrosi derivanti da formatura a verde, che non contengono nell'eluato elementi inquinanti oltre i limiti di cui alla tabella allegata; ai fini dell'individuazione di tali sostanze si applicano le metodiche di cui all'allegato 3 del presente regolamento [4];

     - fanghi provenienti da impianti di lavorazione di marmi, graniti e da conglomerati di marmo e cemento purché palabili e non sgocciolanti che non contengano elementi inquinanti oltre i limiti di cui alla tabella delle concentrazioni massime ammissibili negli eluati di cui all'allegato al Regolamento Regionale 20 giugno 1983, n. 1; ai fini dell'individuazione di tali sostanze si applicano le metodologie di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 9 gennaio 1982, n. 3 [5];

     - i materiali naturali risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento delle cave nonché i limi di lavaggio di materiali litoidi conferiti o smaltiti fuori dal perimetro di concessione dell'attività mineraria o di sfruttamento delle cave che non presentino il rischio di rilasciare le sostanze o materie elencate nelle direttive C.E.E. 78/319 in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, e che siano palabili e non sgocciolanti [6].

     3 bis. Sono esclusi dalla presente normativa altresì quei rifiuti inerti che saranno compresi in una tabella approvata dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare sentito il comitato tecnico di cui all'art. 17 della L.R. 94/80 e periodicamente aggiornata [7].

     4. Questi materiali dovranno essere tratti secondo le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti in discariche di prima categoria.

     5. Sono altresì esclusi quei rifiuti speciali che trovino una valorizzazione chiaramente individuata.

     6. Tali materiali verranno compresi, anche su richiesta degli interessati, in una tabella approvata dalla giunta regionale sentito il comitato tecnico di cui all'art. 17 della L.R. 94/80 e periodicamente aggiornata.

 

     Art. 4. Destinazione dei rifiuti speciali.

     1. Le possibili destinazioni dei rifiuti speciali vengono distinte in recupero e smaltimento.

     2. La scelta della destinazione per ogni rifiuto speciale deve essere la più idonea al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, l'economicità per il sistema produttivo.

     3. Si ha recupero quando la destinazione è il sistema produttivo industriale o agricolo.

     4. Il recupero è diretto quando il rifiuto speciale viene solo trasportato da un insediamento produttivo ad un altro che lo utilizza direttamente come materia prima.

     5. Il recupero è dilazionato quando il rifiuto speciale viene trasportato ad un insediamento che opera lo stoccaggio ed in seguito lo cede ad un altro insediamento senza alcuna lavorazione intermedia.

     6. Il recupero è indiretto quando il rifiuto speciale viene trasportato ad un insediamento produttivo che lo lavora ricavandone prodotti intermedi e/o finiti ed eventualmente altri rifiuti speciali.

     7. Si ha smaltimento quando la destinazione del rifiuto speciale è l'ambiente naturale.

     8. Lo smaltimento avviene mediante trattamento quando si realizza attraverso lavorazioni che comportino immissioni di sostanze nell'ambiente naturale contenute nei limiti di legge e diano luogo a contemporanea eventuale produzione di altri rifiuti speciali.

     9. Lo smaltimento avviene mediante accumulo in giacimenti controllati quando i rifiuti speciali sono collocati, anche previo trattamento, possibilmente separati per tipologie, in ambiti circoscritti quali cave, miniere o altri siti idonei o resi idonei a contenerli in condizioni di massima sicurezza ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'eventuale loro recupero.

 

 

Titolo II

CATASTO REGIONALE DEI RIFIUTI SPECIALI

 

     Art. 5.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 6. Organizzazione del catasto.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 7. Obbligo di denuncia dei rifiuti speciali.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 8. Registri di carico e scarico.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 9. Gestione del catasto.

     (Omissis) [12].

 

 

Parte II

    NORMATIVA TECNICA DELLE ATTIVITA' DI AMMASSO TEMPORANEO, TRASPORTO,

STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO

 

 

Titolo III

NORME COMUNI

 

     Art. 10. Autorizzazioni.

     1. L'autorizzazione all'ammasso temporaneo di rifiuti speciali, nonché al loro stoccaggio, recupero e smaltimento è rilasciata con deliberazione della giunta regionale.

     2. La giunta regionale si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro 6 mesi dalla sua presentazione.

     3. In caso di silenzio l'autorizzazione si intende concessa.

     4. Il termine si interrompe per un periodo massimo di 2 mesi nel caso di richiesta di documentazione.

 

     Art. 11. Verifica della destinazione di rifiuti speciali.

     1. Chiunque intenda conferire a terzi rifiuti speciali è obbligato ad accertarsi, mediante acquisizione di opportuna documentazione, che il ricevente sia soggetto autorizzato, ai sensi della presente normativa, a ricevere la specifica tipologia di rifiuti speciali che intende conferire.

     2. A tal fine la regione pubblica sul B.U.R.L. le deliberazioni di autorizzazione, di modifica e di revoca della stessa.

     3. Qualora il destinatario sia ubicato fuori dal territorio regionale il conferitore prima di procedere al conferimento è obbligato ad acquisire idonea documentazione dalla quale risulti che il destinatario sia soggetto autorizzato da parte delle competenti autorità a ricevere la specifica tipologia di rifiuti speciali che intende conferire.

     4. Qualora nella regione di destinazione non sia prevista una specifica autorizzazione, il conferitore è tenuto ad accertarsi per iscritto che il comune di destinazione abbia dichiarato l'idoneità del destinatario a svolgere le operazioni di stoccaggio, recupero o smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti speciali che intende conferire.

     5. La documentazione concernente l'autorizzazione ovvero l'idoneità del destinatario di cui al precedente comma, deve essere conservata da parte del conferitore unitamente al registro di carico e scarico è tenuta a disposizione della provincia per almeno cinque anni.

 

     Art. 12. Scelta dell'area.

     1. La scelta dell'area per gli impianti di stoccaggio, recupero o smaltimento mediante trattamento di rifiuti speciali deve essere effettuata fra le aree industriali o appositamente previste dallo strumento urbanistico.

     2. Nel caso di impianto di smaltimento in giacimento controllato l'area deve essere scelta preferibilmente fra quelle che attraverso l'accumulo possono venire recuperate alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico.

     3. In particolare gli impianti ed i giacimenti controllati in quanto lavorazioni insalubri, di norma, debbono essere tenuti lontani dalle abitazioni.

     4. Tale prescrizione si intende rispettata quando l'impianto o il giacimento controllato siano a distanza tale dalle abitazioni da non far risentire su di esse i suoi eventuali effetti molesti. Per i giacimenti tale distanza di norma non deve essere inferiore a 200 metri.

     5. Nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica e/o naturalistica l'esercizio di giacimenti controllati può essere autorizzato solo quando finalizzato al recupero ambientale di zone degradate.

 

     Art. 13. Approvazione degli impianti.

     1. La giunta regionale autorizza gli impianti con potenzialità inferiore alle 100 tonnellate al giorno sentito il parere delle province interessate e previa verifica della conformità di progetto con il corrispondente piano regionale dei rifiuti qualora già approvato.

     2. A tal fine il richiedente trasmette alla giunta regionale ed alla provincia territorialmente competente la documentazione relativa alla richiesta; entro i successivi sessanta giorni la provincia esprime il proprio parere; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

     3. Acquisito il parere della provincia la giunta regionale assume la delibera di autorizzazione dell'impianto precisando la localizzazione, i tipi ed i quantitativi di rifiuti da trattare, le prescrizioni specifiche, l'estensione e le eventuali prescrizioni a salvaguardia degli ambiti territoriali di rispetto.

     4. In particolare, nel caso di autorizzazioni relative a giacimenti controllati, la giunta regionale definirà una zona di rispetto all'interno della quale non potranno essere realizzate opere di captazione delle acque da destinare ad uso potabile.

     5. Nel caso di impianti di potenzialità superiore a 100 tonnellate giorno, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti commi, si applicano le procedure di cui all'art. 8 della L.R. 94/80.

 

     Art. 14. Divieto di localizzazione di giacimenti controllati in casi specifici.

     1. Il giacimento controllato è vietato:

     - su pendii potenzialmente franosi salvo la realizzazione di opportune opere di sistemazione;

     - nei laghi, negli stagni, nei corsi d'acqua e nei fossati, nelle aree umide, nonché nelle zone di inondazione ed esondazione di rivi, torrenti, fiumi e laghi;

     - sulle rive dei laghi e dei fiumi per una fascia di 100 metri dal limite del demanio;

     - nella zona di rispetto dei punti di prelievo di acqua destinata prevalentemente ad uso potabile;

     - in tutte le zone dove lo scarico dei rifiuti viene espressamente vietato dalle leggi vigenti.

 

     Art. 15. Vigilanza e controllo.

     1. I controlli sono effettuati dalle province competenti per territorio a norma dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 11 della legge regionale n. 94 del 7 giugno 1980.

     2. I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica almeno semestrale e devono essere tesi a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione ed il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche.

     3. I controlli debbono comunque accertare che le operazioni di gestione dei rifiuti speciali non provochino danni alla salute pubblica ed all'ambiente.

     4. In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti e delle verifiche eseguite, completo di giudizio finale sull'agibilità dell'impianto. Il verbale deve essere notificato al soggetto titolare dell'autorizzazione.

     5. Copia del verbale deve essere trasmessa al comune e all'autorità sanitaria competente per territorio entro 15 giorni dalla data di sopralluogo.

     6. Nel caso di attivazione di nuovi impianti il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di autorizzazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

 

     Art. 16. Funzioni amministrative di competenza delle province.

     1. Qualora in seguito ai controlli effettuati risultasse la necessità di provvedere al ripristino dei mezzi di cautela imposti

dall'autorizzazione a causa di guasti o di irregolare funzionamento delle attrezzature tecniche dell'impianto o di non corretta gestione delle stesse, l'amministrazione provinciale può diffidare il titolare dell'autorizzazione a porre in atto gli opportuni provvedimenti e, qualora questi non fossero attuati entro i termini indicati nella difesa può ordinare con proprio atto la sospensione dell'attività.

     2. L'atto di sospensione dell'attività va notificato al soggetto titolare dell'autorizzazione e deve indicare le prescrizioni ed i tempi tecnici per la loro attuazione.

     3. Copia dell'atto di sospensione deve essere fatta pervenire entro sette giorni dall'emissione al comune e all'autorità sanitaria competente per territorio.

     4. La revoca della sospensione verrà disposta dall'amministrazione provinciale compiute le opportune verifiche tecniche.

 

 

Titolo IV

ATTIVITA' DI AMMASSO TEMPORANEO, TRASPORTO, STOCCAGGIO

 

     Art. 17. Ammasso temporaneo.

     1. I produttori di rifiuti speciali prima di avviarli agli impianti di recupero o smaltimento possono provvedere all'ammasso temporaneo all'interno dell'insediamento nel quale i rifiuti speciali sono stati prodotti.

     2. L'ammasso temporaneo dei rifiuti speciali dovrà essere realizzato di norma separatamente per classi omogenee, in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale.

     3. Gli impianti di ammasso temporaneo sono soggetti ad autorizzazione regionale ad esclusione di quelli nei quali il materiale ammassato non superi le 100 tonnellate; è comunque necessaria l'autorizzazione quando, pur essendo la giacenza del rifiuto inferiore alle 100 tonnellate, il periodo di giacenza superi l'anno solare [13].

     4. L'ammasso temporaneo dei rifiuti speciali deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza più cautelative vigenti comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri relative ai prodotti puri contenuti nel rifiuto speciale in misura superiore al 5%.

     5. Ai fini dell'autorizzazione il soggetto interessato deve presentare una documentazione che precisi:

     - l'ubicazione;

     - le caratteristiche delle sostanze da accumulare;

     - la quantità massima prevista;

     - le caratteristiche dei sistemi di contenimento e delle opere di protezione contro il dilavamento meteorico;

     - l'eventuale destinazione finale prevista.

     6. Qualora il quantitativo che si intende ammassare superi la quantità di rifiuti speciali prodotta in un anno, il soggetto interessato deve dimostrare che non esistano al momento affidabili sistemi di recupero e/o smaltimento. In tale caso l'autorizzazione può avere durata massima biennale rinnovabile.

     7. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria a cauzione degli eventuali costi di smaltimento e ripristino ambientale prestati in relazione al volume ed ai tipi di rifiuti speciali di cui si autorizza l'ammasso temporaneo.

     8. La giunta regionale si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro 6 mesi dalla sua presentazione.

     9. Il termine si interrompe nel caso di richiesta di documentazione.

 

     Art. 18. Trasporto.

     1. I trasporti di rifiuti speciali non sono soggetti a specifica autorizzazione regionale e devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza più cautelative vigenti relative ai prodotti puri contenuti nel rifiuto speciale in misura superiore al 5%.

     2. La giunta regionale potrà individuare miscele e/o componenti per i quali si applicano agli effetti del 1° comma valori inferiori al 5%.

     3. Il rifiuto speciale trasportato deve essere munito di bolla di accompagnamento sulla quale oltre alle indicazioni di legge deve essere riportata la denominazione e classificazione assegnata dal catasto e di copia della scheda di cui al precedente art. 6 debitamente compilata.

 

     Art. 19. Stoccaggio.

     1. I rifiuti speciali possono essere stoccati presso luoghi diversi dall'insediamento in cui sono stati prodotti.

     2. Gli insediamenti che operano lo stoccaggio di rifiuti speciali sono soggetti ad autorizzazione regionale.

     3. Lo stoccaggio dei rifiuti speciali dovrà essere realizzato di norma separatamente per classi omogenee in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale.

     4. Lo stoccaggio dovrà comunque essere realizzato nel rispetto delle norme esistenti più cautelative, comprese quelle relative alle lavorazioni insalubri, relative ai prodotti puri contenuti nei rifiuti speciali in misura superiore al 5%.

     5. La giunta regionale potrà individuare miscele e/o componenti per i quali si applicano agli effetti del precedente comma valori inferiori al 5%.

     6. Ai fini dell'autorizzazione il soggetto interessato deve presentare il progetto dell'impianto ed una documentazione che precisi:

     - l'ubicazione;

     - le caratteristiche dei rifiuti speciali da stoccare;

     - la quantità massima prevista;

     - le caratteristiche dei sistemi di contenimento o di deposito;

     - la destinazione finale prevista.

     7. Qualora si intendano stoccare rifiuti speciali per i quali non è possibile indicare la destinazione finale in quanto non esistono al momento affidabili sistemi di recupero e/o smaltimento, l'autorizzazione può avere durata massima biennale rinnovabile.

     8. Il richiedente dovrà inoltre dimostrare di aver adottato tutti i criteri di sicurezza sopra esposti e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte degli enti ed organismi competenti, per quanto non regolamentato dalla presente normativa.

     9. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria a cauzione degli eventuali costi di smaltimento e ripristino ambientale prestati in relazione al volume ed ai tipi di rifiuti speciali di cui si autorizza lo stoccaggio.

 

     Art. 20. Recupero diretto.

     1. Le operazioni di recupero diretto dei rifiuti speciali possono avvenire mediante cessione diretta tra insediamenti produttivi o tramite organizzazioni specializzate.

     2. Sono soggetti all'autorizzazione regionale i produttori di rifiuti speciali e le organizzazioni specializzate che intendono distribuire i rifiuti speciali ad una pluralità di utilizzatori nonché gli insediamenti produttivi che ritirano rifiuti speciali da una molteplicità di produttori e li impiegano direttamente.

     3. I produttori di rifiuti speciali e le organizzazioni specializzate che intendono distribuire i rifiuti speciali ad una pluralità di utilizzatori devono presentare la dimostrazione dell'idoneità all'uso al quale i rifiuti speciali sono destinati, la documentazione destinata agli utilizzatori al fine di informarli esaurientemente sulla natura, sulla pericolosità, sulla presenza di eventuali impurità nonché devono dimostrare di possedere una struttura tecnico-organizzativa in grado di assistere gli utilizzatori.

     4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, gli insediamenti produttivi che impiegano direttamente i rifiuti speciali devono presentare una relazione tecnica nella quale siano indicati:

     - i rifiuti speciali che intendono utilizzare, precisandone le caratteristiche chimico-fisiche anche attraverso la presentazione della scheda all. 1;

     - i processi produttivi in cui intendono impiegare i rifiuti speciali, lo studio di fattibilità e i risultati delle prove di supporto sia sul processo che sui prodotti;

     - le emissioni gassose e liquide previste, gli eventuali impianti di abbattimento, gli eventuali rifiuti speciali prodotti e la destinazione di questi;

     - gli schemi di principio e i disegni schematici degli impianti.

     5. La lavorazione dei rifiuti speciali dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme esistenti più cautelative, comprese quelle attinenti alle lavorazioni insalubri, relative ai prodotti puri contenuti nel rifiuto speciale in misura superiore al 5%.

     6. La giunta regionale potrà individuare miscele e/o componenti per i quali si applicano agli effetti del precedente comma valori inferiori al 5%.

     7. Gli insediamenti produttivi dovranno ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli enti ed organismi competenti per quanto non regolamentato dalla presente normativa ed in particolare per gli aspetti concernenti la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni.

     8. In particolare per quanto riguarda gli scarichi idrici dovranno uniformarsi al disposto della legge 319/1976 e per quanto riguarda le emissioni atmosferiche alle disposizioni del D.P.R. 322/1971.

     9. L'eventuale stoccaggio dei rifiuti speciali da sottoporre a recupero diretto deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 19.

     10. Al fine di assicurare il controllo dei movimenti dei rifiuti speciali recuperati direttamente si applicano sia ai produttori di rifiuti speciali che alle organizzazioni specializzate che intendono distribuire i rifiuti speciali, le norme di carico e scarico di cui al precedente art. 8.

     11. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria a cauzione degli eventuali costi di smaltimento e ripristino ambientale prestati in relazione al volume ed ai tipi di rifiuti speciali di cui si autorizza il recupero diretto.

 

     Art. 21. Recupero indiretto.

     1. Le operazioni di recupero indiretto dei rifiuti speciali consistono nella loro lavorazione finalizzata al recupero di almeno parte dei materiali contenuti.

     2. Gli insediamenti che effettuano il recupero indiretto dei rifiuti speciali sono soggetti ad autorizzazione regionale.

     3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, gli insediamenti produttivi che effettuano il recupero indiretto dei rifiuti speciali devono presentare una relazione tecnica nella quale siano indicati:

     - i rifiuti speciali che intendono utilizzare, precisandone le caratterizzazioni chimico-fisiche anche attraverso la presentazione della scheda all. 1;

     - i processi produttivi in cui intendono impiegare i rifiuti speciali, lo studio di fattibilità e i risultati delle prove di supporto sia sul processo che sui prodotti;

     - le emissioni gassose e liquide previste, gli eventuali impianti di abbattimento, gli eventuali rifiuti speciali prodotti e la destinazione di questi;

     - gli schemi di principio e i disegni schematici degli impianti.

     4. La lavorazione dei rifiuti speciali dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme esistenti più cautelative, comprese quelle attinenti alle lavorazioni insalubri, relative ai prodotti puri contenuti nel rifiuto speciale in misura superiore al 5%.

     5. La giunta regionale potrà individuare miscele e/o componenti per i quali si applicano agli effetti dei precedenti comma valori inferiori al 5%.

     6. Gli insediamenti produttivi dovranno ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli enti ed organismi competenti per quanto non regolamentato dalla presente normativa ed in particolare per gli aspetti concernenti la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni.

     7. In particolare per quanto riguarda gli scarichi idrici dovranno uniformarsi al disposto della legge 319/1976 e per quanto riguarda le emissioni atmosferiche alle disposizioni del D.P.R. 322/1971.

     8. L'eventuale stoccaggio dei rifiuti speciali da sottoporre a recupero indiretto deve essere autorizzato ai sensi del precedente art. 19.

     9. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria a cauzione degli eventuali costi di smaltimento e ripristino ambientale prestati in relazione al volume ed ai tipi di rifiuti speciali di cui si autorizza il recupero indiretto.

 

 

Titolo VI

ATTIVITA' DI SMALTIMENTO MEDIANTE TRATTAMENTO

 

     Art. 22. Smaltimento mediante trattamento.

     1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali mediante trattamento consiste nella loro trasformazione in sostanze reimmissibili nell'ambiente. Tale reimmissione deve avvenire nei limiti previsti dalle vigenti leggi per gli scarichi liquidi per le emissioni atmosferiche, con eventuale contemporanea produzione di altri rifiuti speciali recuperabili e smaltibili.

     2. Gli insediamenti che effettuano lo smaltimento mediante trattamento dei rifiuti speciali sono soggetti ad autorizzazione regionale.

     3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, gli insediamenti produttivi che effettuano lo smaltimento mediante trattamento dei rifiuti speciali sono soggetti ad autorizzazione regionale.

     4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, gli insediamenti produttivi che effettuano lo smaltimento dei rifiuti speciali mediante trattamento, devono presentare una relazione tecnica nella quale siano indicati:

     - i rifiuti speciali che si intendono smaltire, precisandone le caratteristiche chimico-fisiche, anche attraverso la presentazione della scheda all. 1;

     - i processi con cui si intendono smaltire i rifiuti speciali, lo studio di fattibilità e i risultati delle prove di supporto sia sul processo che sulle emissioni;

     - le emissioni gassose e liquide previste, gli eventuali impianti di abbattimento, gli eventuali rifiuti speciali prodotti e la destinazione di questi;

     - gli schemi di principio e i disegni schematici degli impianti.

     5. Lo smaltimento dei rifiuti speciali dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme esistenti più cautelative, comprese quelle attinenti alle lavorazioni insalubri, relative ai prodotti puri contenuti nel rifiuto speciale in misura superiore al 5%.

     6. La giunta regionale potrà individuare miscele e/o componenti per i quali si applicano agli effetti del precedente comma valori inferiori al 5%.

     7. Gli insediamenti produttivi dovranno ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli enti ed organismi competenti per quanto non regolamentato dalla presente normativa ed in particolare per gli aspetti concernenti la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni.

     8. In particolare per quanto riguarda gli scarichi idrici dovranno uniformarsi al disposto della legge 319/1976 e per quanto riguarda le emissioni atmosferiche alle disposizioni del D.P.R. 322/1971.

     9. L'eventuale stoccaggio dei rifiuti speciali da sottoporre a smaltimento deve essere autorizzato ai sensi del precedente art. 18.

     10. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria a cauzione degli eventuali costi di smaltimento e ripristino ambientale prestati in relazione al volume ed ai tipi di rifiuti speciali di cui si autorizza lo smaltimento mediante trattamento.

     11. E' fatto obbligo ai gestori di impianto di smaltimento mediante trattamento di controllare i rifiuti speciali in arrivo per verificare l'idoneità allo smaltimento nel proprio impianto.

     12. La documentazione relativa ai controlli effettuati dovrà essere conservata insieme al libro di carico e scarico di cui al precedente art. 8 per la durata di 5 anni.

 

 

Titolo VII

   ATTIVITA' DI SMALTIMENTO MEDIANTE ACCUMULO IN GIACIMENTI CONTROLLATI

 

     Art. 23. Smaltimento mediante accumulo in giacimenti controllati.

     1. Lo smaltimento mediante accumulo in giacimenti controllati consiste nel raccogliere in forma di masse, quando possibile, omogenee per composizione e per stato fisico ed isolate dall'ambiente circostante, quei rifiuti speciali per i quali sulla base dei principi indicati nel 2° comma del precedente art. 4 non si possono applicare i precedenti sistemi di recupero o di smaltimento mediante trattamento.

     2. I rifiuti speciali accumulabili in giacimenti, direttamente o previo trattamento anche sul posto devono avere le seguenti caratteristiche:

     - essere palabili e non sgocciolanti;

     - non contenere nell'eluato le sostanze tossiche di cui all'allegato 1 al documento unito alla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata un G.U. 10 gennaio 1981, oltre i limiti previsti dalla tab. A della legge 10 maggio 1976, n. 319; ai fini della individuazione di tali sostanze nell'eluato si applicano le metodiche di cui all'allegato 3.

     3. Il percolato complessivo prodotto dai rifiuti speciali accumulati nel giacimento al termine del periodo di conduzione dello stesso e ad avvenuta sigillatura superficiale con stato impermeabile deve essere nei limiti previsti dalla tab. A della legge 10 maggio 1976, n. 319.

     4. Durante il periodo di conduzione del giacimento il percolato complessivo prima della depurazione di cui al successivo art. 28 deve comunque rientrare per le sostanze tossiche di cui al precedente punto nei limiti della tabella A e per le altre sostanze in limiti non superiori a 10 volte quelli di tale tabella, ad eccezione del pH che deve essere compreso fra 5,5 e 10,5.

     5. Si possono utilizzare per l'accumulo cave e miniere, impermeabili o rese tali, bacini impermeabili artificiali anche sopra la superficie del suolo ed in genere qualunque contenitore impermeabile naturale o artificiale, recintato e controllato che, a riempimento avvenuto e dopo completa sistemazione con uno stato superiore impermeabile possa contenere i rifiuti speciali evitando in modo sicuro e permanente la loro dispersione nell'ambiente.

     6. Lo stoccaggio dei rifiuti speciali da accumulare in giacimento deve essere autorizzato ai sensi del precedente art. 19.

 

     Art. 24. Autorizzazione.

     1. Gli insediamenti nei quali si realizza lo smaltimento mediante accumulo in giacimenti controllati di rifiuti speciali sono soggetti ad autorizzazione regionale.

     2. I soggetti interessati all'autorizzazione regionale per lo smaltimento mediante accumulo in giacimenti controllati devono presentare un progetto completo di:

     a) relazione tecnica, articolata sui punti seguenti:

     - le specifiche tipologie dei rifiuti speciali da accumulare direttamente in quanto aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 23, comma 2°;

     - documentazione tecnica dalla quale risulta sulla base dei principi indicati nel 2° comma del precedente art. 4 l'impossibilità di applicare alle specifiche tipologie di rifiuti speciali sistemi di recupero o di smaltimento mediante trattamento;

     - gli eventuali trattamenti dei rifiuti speciali da eseguire preventivamente, anche sul posto, per ottenere le caratteristiche di cui al precedente art. 23, comma 2°;

     - l'inquadramento territoriale, con descrizione dell'ubicazione del giacimento controllato anche in relazione alla viabilità di accesso;

     - descrizione delle modalità di approntamento e di gestione, con particolare riguardo all'eventuale impermeabilizzazione artificiale, al sistema di raccolta, di accumulo, di depurazione e di smaltimento del percolato, agli eventuali sistemi previsti per lo sfogo e/o il recupero dei biogas, alla descrizione dei macchinari e delle infrastrutture fisse, ai sistemi e metodi di controllo del percolato e dell'ambiente;

     - descrizione delle modalità di sistemazione finale e di riutilizzazione dell'area;

     b) studio geologico, idrogeologico e geotecnico che dimostri l'idoneità dell'area prescelta e si articoli in:

     - realizzazione su un'area di almeno 2 km di raggio che evidenzi le opere di captazione esistenti e le sorgenti, le zone di inondazione ed esondazione dei corsi d'acqua, lo stato di stabilità del fondo dello scarico, delle ripe e delle scarpate, la litologia della zona, la posizione delle falde, il livello massimo raggiungibile dalla stessa;

     - realizzazione sull'area dello scarico che indichi la distribuzione dei valori della permeabilità misurata con prove in sito e l'andamento dei livelli a caratteri idrogeologici diversi, illustri le prove in sito ed i sondaggi eseguiti che dovranno avere una lunghezza minima di 20 metri a partire dal fondo dello scarico o penetrare nell'acquifero per almeno 5 metri, definisca le caratteristiche delle opere di impermeabilizzazione anche artificiali eventualmente da eseguire, individui la localizzazione e le caratteristiche dei piezometri di controllo e degli eventuali pozzi di spurgo;

     - rappresentazione grafica completa in scala adeguata degli elementi di cui alle sopraindicate relazioni;

     c) stralcio dello strumento urbanistico del comune e dei comuni limitrofi, se l'area dello scarico risulta a meno di due km dal confine comunale con localizzazione dell'area;

     d) piano quotato in scala adeguata non inferiore a 1÷2.000 dell'area nella situazione originaria e corografia in scala 1÷25.000 con localizzazione dell'area;

     e) progetto completo di planimetrie in scala 1÷500 con sezioni in scala adeguata. Nelle planimetrie dovranno essere riportate la viabilità interna, gli edifici di servizio; le opere complementari e il sistema di drenaggio, raccolta e depurazione delle acque e dovrà essere illustrato il sistema di impermeabilizzazione del fondo, delle pareti e della superficie;

     f) rappresentazione del piano di conduzione, con indicazione dei settori e degli strati di rifiuti successivamente disposti;

     g) particolari costruttivi in scala non inferiore a 1÷200 del sistema di drenaggio, dei pozzetti di intercettazione, dei serbatoi di accumulo del sistema di depurazione;

     h) disegni di massima degli impianti e delle opere complementari;

     i) progetto della sistemazione finale dell'area;

     l) progetto dei sistemi di controllo del percolato e dell'ambiente.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria a cauzione degli eventuali costi di smaltimento e ripristino ambientale prestati in relazione al volume ed ai tipi di rifiuti speciali di cui si autorizza lo smaltimento mediante accumulo in giacimento controllato.

 

     Art. 25. Gestione.

     1. Il gestore del giacimento controllato prima di accettare un rifiuto speciale, deve notificare alla provincia almeno 60 giorni prima di avviare lo smaltimento, particolareggiata documentazione che dimostri che tale rifiuto speciale, eventualmente dopo trattamento anche sul posto di accumulo, rientra nei tipi autorizzati per quel giacimento e ha le caratteristiche di cui al precedente art. 23, comma 2°.

     2. Il gestore del giacimento è tenuto all'aggiornamento giornaliero del libro di carico e scarico previsto dal precedente art. 8, ed a controllare i rifiuti speciali in arrivo per verificare l'idoneità all'accumulo nel giacimento controllato.

     3. La documentazione relativa alla verifica dell'idoneità all'accumulo nel giacimento dovrà essere conservata insieme ai libri di carico e scarico per almeno 5 anni.

     4. La verifica della conduzione del giacimento da eseguirsi anche con carotaggi casuali e prove di solubilità è affidata alla provincia nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

 

     Art. 26. Caratteristiche dei giacimenti controllati.

     1. I giacimenti controllati debbono essere realizzati in modo da minimizzare l'impatto del percolato sulle falde sotterranee.

     2. Il fondo del giacimento deve essere posto sopra il livello di massima escursione della falda con un franco di almeno 150 cm.

     3. Il fondo e le pareti devono essere tali o resi tali da avere una permeabilità non superiore a 100 cm/sec. ed evitare le infiltrazioni per capillarità del fondo.

     4. Lo spessore minimo dei materiali impermeabili naturali e/o artificiali deve essere tale da evitare la fuga del percolato per un periodo di tempo di almeno 100 anni, calcolato come uguale allo spessore dello strato diviso per la permeabilità del materiale del medesimo.

     5. Nel caso di impermeabilizzazione artificiale gli stati artificiali del fondo devono essere situati sopra una base naturale o preparata che deve impedire le perforazioni e fornire un supporto uniforme.

     6. Tale base deve possedere permeabilità non superiore a 10[-6] cm/sec. e spessore non inferiore a 100 cm ovvero fornire garanzie equivalenti.

     7. Gli strati artificiali debbono essere ricoperti di materiale idoneo a proteggerli dai danni meccanici ed a fornire un manto di drenaggio per i sistemi di raccolta del percolato. Tali strati dovranno avere spessore non inferiore a 20 cm.

     8. La superficie del giacimento controllato, a riempimento avvenuto, dovrà impedire in modo permanente infiltrazioni delle acque meteoriche mediante l'impiego di idonei materiali e di adeguate modalità realizzative.

 

     Art. 27. Raccolta acque superficiali.

     1. Lungo il perimetro del giacimento controllato vanno realizzati canali di raccolta delle acque superficiali alla quota del piano di campagna per evitare infiltrazioni dall'esterno. Tale struttura di raccolta deve essere dimensionata sulla base di una portata di acqua connessa con piogge intense aventi tempo di ritorno di 10 anni.

     2. Lo smaltimento delle acque di pioggia nei settori completati e coperti deve essere assicurato mediante idonea pendenza e adeguata canalizzazione verso il perimetro esterno dei singoli settori.

 

     Art. 28. Drenaggio e depurazione del percolato.

     1. Il drenaggio e la raccolta del percolato sono prescritti in relazione alla natura geologica e idrogeologica dell'area su cui sorge il giacimento controllato.

     2. Qualora si proceda al drenaggio e alla raccolta del percolato, esso deve essere ricircolato ovvero depurato sul posto ovvero trasportato per la depurazione presso idonei impianti di trattamento delle acque.

     3. Lo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla legge 319/1976.

     4. Al termine del periodo di conduzione del giacimento e ad avvenuta sistemazione superficiale, il percolato deve rientrare ai sensi del precedente art. 23, 3° comma, nei limiti previsti dalla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319.

     5. I controlli sul percolato devono essere proseguiti, dopo la sistemazione superficiale del giacimento, per almeno un anno con cadenza trimestrale. Qualora venissero accertate modificazioni del percolato, la provincia impartirà le prescrizioni del caso.

 

     Art. 29. Opere necessarie.

     1. Tutto il perimetro del giacimento controllato in attività va adeguatamente recintato per un'altezza di 180 cm. L'accesso al giacimento deve essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi nelle ore notturne e comunque in assenza del personale di sorveglianza.

     2. Il giacimento deve essere collegato alla viabilità ordinaria da una strada di accesso adeguata al numero e al tipo di automezzi di cui si è previsto il transito.

 

     Art. 30. Modalità di recupero ambientale.

     1. Il recupero ambientale va effettuato in relazione alle previsioni di destinazione dell'area contenute nello strumento urbanistico vigente.

 

 

 

Allegato [14]

 

Tabella delle concentrazioni massime ammissibili negli eluati delle scorie

di acciaieria da forno elettrico ai fini della loro classificazione quali

                              rifiuti inerti

 

Nitrati                          mg/l NO3                    50

Fluoruri                         mg/l F                       1,5

Ferro disciolto                  mg/l Fe                      0,3

Manganese                        mg/l Mn                      0,5

Rame                             mg/l Cu                      0,1

Zinco                            mg/l Zn                      5

Boro                             mg/l B                       1

Arsenico                         mg/l As                      0,05

Cadmio                           mg/l Cd                      0,01

Cromo                            mg/l Cr                      0,05

Piombo                           mg/l Pb                      0,05

Selenio                          mg/l Se                      0,01

Mercurio                         mg/l Hg                      0,001

Bario                            mg/l Ba                      1

Cianuro                          mg/l Cn                      0,05

Solfati                          mg/l SO4                   250

Cloruri                          mg/l Cl                    250

Detergenti (A.B.S.)              mg/l                         0,5

Fosfati                          mg/l P2O5                    5

Fenoli (indice fenoli)

paranitroanalina, 4

amminoantipirina                 mg/l C6H5OH                  0,001

Oli minerali                     mg/l                         0,3

Carburi aromatici policiclici    mg/l                         0,00

Antiparassitari-totale

(parathion, HCH, dieldrine)      mg/l                         0,00

BOD5                             mg/l                        10

Azoto Kjeldal                    mg/l N                       1

Ammoniaca                        mg/l NH4                     0,5

COD                              mg/l                        30

Estratto cloroformio su carbone

(inquinanti organici)            mg/l                         0,2

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[2] Abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 21.

[3] Comma così sostituito dal R.R. 11 agosto 1984, n. 1.

[4] Alinea aggiunto dal R.R. 20 giugno 1983, n. 1.

[5] Alinea aggiunto dal R.R. 11 agosto 1984, n. 1.

[6] Alinea aggiunto dal R.R. 11 agosto 1984, n. 1.

[7] Comma aggiunto dal R.R. 11 agosto 1984, n. 1.

[8] Abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 21.

[9] Abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 21.

[10] Abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 21.

[11] Abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 21.

[12] Abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 21.

[13] Comma aggiunto dal R.R. 11 agosto 1984, n. 1.

[14] Allegato aggiunto dal R.R. 20 giugno 1983, n. 1.