§ 1.7.22 - L.R. 9 giugno 1981, n. 29.
Modifiche alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" - Istituzione di nuovi servizi e conseguenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/06/1981
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. (Omissis)
Art. 2.      1. (Omissis)
Art. 3.      1. L'allegato alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, parte quarta viene modificato dall'allegato alla presente legge, parte seconda.
Art. 4.      1. L'allegato alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, parte quinta viene modificato dall'allegato alla presente legge, parte terza.
Art. 5.      1. I richiami contenuti nelle declaratorie delle attribuzioni dei servizi generali, di coordinamento e di settore di cui alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, debbono intendersi modificati in [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale iscritto [...]


§ 1.7.22 - L.R. 9 giugno 1981, n. 29.

Modifiche alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" - Istituzione di nuovi servizi e conseguenti provvedimenti di adeguamento. [*]

(B.U. 10 giugno 1981, n. 23, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

     3. L'allegato, parte prima, alla presente legge sostituisce ed integra l'allegato alla legge 1 agosto 1979, n. 42 parte prima lettera a) per quanto riguarda il servizio energia e il servizio economato e provveditorato.

 

     Art. 2.

     1. (Omissis) [3].

     2. I riferimenti di competenza contenuti nell'allegato alla legge regionale di cui al primo comma, parte prima lettera b) vengono modificati in conseguenza della nuova denominazione dei settori di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 3.

     1. L'allegato alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, parte quarta viene modificato dall'allegato alla presente legge, parte seconda.

 

     Art. 4.

     1. L'allegato alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, parte quinta viene modificato dall'allegato alla presente legge, parte terza.

 

     Art. 5.

     1. I richiami contenuti nelle declaratorie delle attribuzioni dei servizi generali, di coordinamento e di settore di cui alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, debbono intendersi modificati in relazione a quanto di competenza di ciascuno di essi, in seguito all'istituzione, modifica o soppressione dei servizi effettuate con la presente legge.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 8.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale iscritto nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e con i corrispondenti stanziamenti che risulteranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

 

 

Allegati - (Omissis).

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[1] Sostituisce il secondo comma dell'art. 11 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

[2] Sostituisce il secondo comma dell'art. 13 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

[3] Modifica il primo comma dell'art. 16 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

[4] Sostituisce l'art. 51 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

[5] Sostituisce l'art. 56 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.