§ 1.7.70 - L.R. 16 gennaio 1993, n. 1.
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/01/1993
Numero:1

§ 1.7.70 - L.R. 16 gennaio 1993, n. 1.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni. [1]

(B.U. 21 gennaio 1993, n. 3, 1° suppl ord.).

 

(Legge abrogata dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 e dall’art. 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15).


[1] La Corte Costituzionale con sentenza n. 488 del 16 dicembre 1992 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal presidente del consiglio dei ministri.