§ 5.2.49 - L.R. 14 agosto 1998, n. 16.
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 con modifiche di leggi regionali. - I [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:14/08/1998
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni non finanziarie).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 3.  (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).
Art. 4.  (Modifiche ed integrazioni agli artt. 41 e 49 della legge di contabilità regionale n. 34/78).
Art. 5.  (Modifiche alla legislazione regionale).
Art. 6.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.49 - L.R. 14 agosto 1998, n. 16. [1]

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 con modifiche di leggi regionali. - I provvedimento.

(B.U. 18 agosto 1998, n. 33 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Disposizioni non finanziarie).

     1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche e le integrazioni alle allegate schede di disciplina delle iniziative «Beni culturali-spettacolo», «Uso razionale dell'energia», «Riqualificazione urbana e aree dismesse», «Territorio montano» e «Parcheggi». Il termine di scadenza per la presentazione delle domande relative all'iniziativa «M) Edilizia scolastica scuole materne», approvata con l'art. 10 della l.r. 35/97 è prorogato al 5 novembre 1998.

     2. E' istituito per memoria nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, il capitolo di entrata 3.4.4713 «Contributo della Comunità Europea a parziale rimborso delle spese per il progetto U.E. "Scambio di esperti nell'ambito del gruppo di lavoro Conservazione della natura"».

     3. E' istituito, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, il capitolo di spesa 3.2.5.2.4628 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa Territorio montano» relativo ai contributi a fondo perduto per l'iniziativa «Territorio montano» approvata con l'art. 8 della l.r. 33/96.

     4. La denominazione del capitolo 1.2.11.1.340 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 è così modificata: «Spese per notifica atti».

     5. La denominazione del capitolo 1.2.3.1.4153 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 è così modificata: «Spese per imposte, tasse, tributi, sanzioni amministrative ed oneri accessori, relativi alla gestione dei locali utilizzati dalla giunta regionale e degli immobili di proprietà regionale non utilizzati per il funzionamento istituzionale della struttura regionale».

     6. [2].

     7. [3].

     8. In relazione a quanto disposto al precedente comma la denominazione del capitolo 1.2.9.1.2955 iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, è così modificata: «Spese per indagini conoscitive, acquisto, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario».

     9. [4].

     10. [5].

     11. [6].

     12. Nell'ambito di ciascuno dei seguenti gruppi di capitoli sono autorizzate variazioni compensative di fondi ai sensi dell'art. 36, comma 7-quinquies della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni:

     a) capitoli:

     3.2.1.2.3310 «Contributi in capitale per interventi di ricapitalizzazione finanziaria delle strutture cooperativistiche in agricoltura»;

     3.2.1.2.3311 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relativi agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche»;

     3.2.1.2.3312 «Contributi in capitale per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi, società consortili e cooperative di garanzia in agricoltura»;

appartenenti al «Gruppo capitoli 3310», di cui alla l.r. 30 novembre 1991, n. 29;

     b) capitoli:

     3.2.1.2.3429 «Contributi in capitale per interventi di ricapitalizzazione finanziaria delle strutture cooperativistiche in agricoltura»;

     3.2.1.2.3430 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relative agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche»; appartenenti al «Gruppo capitoli 3429», di cui alla l.r. 30 novembre 1991, n. 29;

     c) capitoli:

     3.1.3.2.3684 «Contributi in capitale per le spese di istituzione di primo impianto delle cooperative sociali»;

     3.1.3.2.3685 «Fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali e loro consorzi»;

     3.1.3.2.3686 «Contributi ad enti locali per progetti innovativi e a carattere sperimentale riguardanti cooperative sociali, detenuti e tossicodipendenti»;

appartenenti al «Gruppo capitoli 3684», di cui alla l.r. 1 giugno 1993, n. 16;

     d) capitoli:

     3.3.2.1.2872 «Spese per la revisione degli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane»;

     3.3.2.1.4515 «Spese per il funzionamento degli organi di rappresentanza del settore artigianato»,

appartenenti al «Gruppo capitoli 2872», di cui alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73;

     e) capitoli:

     3.1.11.2.2630 «Contributi in capitale a consorzi e cooperative di garanzia fidi per l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti e da adibire all'esercizio dell'attività sociale»;

     3.1.11.2.2631 «Contributi in capitale a consorzi regionali e a cooperative di garanzia fidi per l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature e degli arredi necessari per l'esercizio delle attività»;

appartenenti al «Gruppo capitoli 2630», di cui alla l.r. 1 dicembre 1988, n. 24.».

     13. Al fine di permettere il recupero dell'anticipazione del cofinanziamento statale al programma di cui al regolamento 951/97 già 866/90 - azioni dirette - obiettivo 5a, effettuata sul capitolo 3.2.3.2.4523, è istituito nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 il capitolo 3.4.4673 «Recupero dell'anticipazione regionale dei fondi statali per l'attuazione del Reg. Cee n. 951/97 ex 866/90».

     14. In seguito all'abolizione dei contributi sanitari operata con l'art. 36 del d.lgs. 446/97 viene adeguata la denominazione dei seguenti capitoli iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998:

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la denominazione del capitolo 6.1.1309 è così modificata «Ritenute su competenze ed assegni corrisposti al personale della regione per contributi previdenziali»;

     - la denominazione del capitolo 6.1.4295 è così modificata «Ritenute sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi per contributi previdenziali»;

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la denominazione del capitolo 1.2.1.1.302 è così modificata «Spese per il trattamento economico del personale regionale»;

     - la denominazione del capitolo 1.2.1.1.306 è così modificata «Spese per il trattamento economico e previdenziale del personale delle segreterie dei componenti della Giunta»;

     - la denominazione del capitolo 1.2.1.1.307 è così modificata «Spese per il trattamento economico del personale regionale assunto a tempo determinato»;

     - la denominazione del capitolo 1.2.1.1.915 è così modificata «Spese per il trattamento economico e previdenziale del personale comandato presso la Giunta»;

     - la denominazione del capitolo 1.2.1.1.1316 è così modificata «Spese per il pagamento dei contributi previdenziali posti a carico della regione»;

     - la denominazione del capitolo 1.2.1.1.3251 è così modificata «Spese per il trattamento economico e previdenziale dei giornalisti dell'agenzia stampa»;

     - la denominazione del capitolo 1.2.1.1.4298 è così modificata «Spese per il trattamento economico dei dirigenti del ruolo regionale con rapporto di pubblico impiego»;

     - la denominazione del capitolo 1.2.1.1.4536 è così modificata «Spese per il trattamento economico del personale regionale dell'area quadri»;

     - la denominazione del capitolo 1.2.11.1.4297 è così modificata «Spese per il pagamento dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico della regione su compensi corrisposti ai lavoratori autonomi»;

     - la denominazione del capitolo 3.1.8.1.3203 è, così modificata «Spese per il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo della formazione professionale»;

     - la denominazione del capitolo 6.3.1448 è così modificata «Spese per il pagamento dei contributi previdenziali posti a carico del personale regionale»;

     - la denominazione del capitolo 6.3.4296 è così modificata «Versamento dei contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori autonomi».

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. In relazione alla rideterminazione - da L. 350 a L. 242 per litro - della quota dell'accisa sulla benzina spettante alle regioni a statuto ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 22 della legge 449/97, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la riduzione di L. 445.619.810.678 del capitolo 1.2.4142 «Quota regionale dell'accisa erariale sulla benzina per autotrazione» del bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000.

     2. In relazione al ricalcolo della tassa automobilistica regionale in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt, ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 17, commi 16 e 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è autorizzato per l'esercizio finanziario 1998 l'accertamento e la riscossione della maggiore somma di L. 445.619.810.678 sul capitolo 1.1.204 «Tassa automobilistica regionale» del bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000.

     3. In relazione a quanto disposto dall'art. 54, comma 5 della legge 449/97, è autorizzato l'accertamento e la riscossione della somma di L. 500.000, quale rimborso alla pari del certificato del debito pubblico rendita 5% n. 23274 del 25 febbraio 1989 di proprietà della Regione Lombardia.

     4. Per l'attuazione delle leggi 19 gennaio 1955, n. 25 e 21 dicembre 1978, n. 845, è autorizzata, come disposto dalla legge 449/97, per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di L. 5.714.456.551, di cui:

     a) L. 456.551, per adeguare lo stanziamento del capitolo 3.1.9.1.4485 «Oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti da contributi assicurativi degli apprendisti artigiani», già previsto in bilancio, all'importo determinato dalla tabella A relativa all'art. 48, ottavo comma della legge 449/97;

     b) L. 5.714.000.000, per le agevolazioni contributive degli apprendisti artigiani, ai sensi dell'art. 48, nono comma della legge 449/97.

     5. All'onere di L. 5.714.456.551 di cui al precedente comma, si provvede per L. 5.713.956.551 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per esercizio finanziario 1998 e per L. 500.000 mediante le maggiori risorse disponibili di cui al precedente terzo comma.

     6. Alla determinazione della spesa di cui alla lett. b) del precedente quarto comma, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     6 bis. L'erogazione delle somme di cui al comma 4, lett. b), sarà disciplinata a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi con l'INAIL e l'INPS. Nelle medesime saranno altresì disciplinate le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti, nonché le modalità di erogazione delle quote trasferibili, previo versamento del saldo da parte dello Stato [7].

     7. In relazione all'accordo di programma stipulato in data 10 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 27 della l. 8 giugno 1990, n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, tra la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Milano, per lo sviluppo dei servizi integrati telematici per i cittadini e le imprese in Milano, si autorizza la spesa complessiva di L. 3.000.000.000.

     8. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede con il corrispondente contributo concesso dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, rispettivamente di L. 1.500.000.000, a titolo di partecipazione finanziaria agli oneri dell'accordo di programma.

     9. Al fine di consentire un'adeguata attività gestionale, sono variati gli importi relativi ai residui presunti di alcuni capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 di cui all'allegato «C».

     10. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria di cassa di alcuni capitoli iscritti negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, al medesimo bilancio sono approvate le variazioni di cui all'allegato «D».

     11. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1998 viene previsto in L. 150.378.681.373 e viene iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio in corso alla voce «Fondo iniziale di cassa».

     12. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è incrementata di L. 150.378.681.373.

     13. In relazione al versamento di L. 169.455.799 a favore della Tesoreria della Regione Lombardia disposto dal liquidatore della società IRVA S.p.A., a titolo di riparto finale di liquidazione della società medesima, è autorizzato l'accertamento di L. 169.455.799.

     14. Per le finalità previste dall'art. 8 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, come modificato dalla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, è autorizzata la maggiore spesa di L. 169.455.799.

     15. All'onere di L. 169.455.799 di cui al precedente comma, si provvede con le risorse disponibili di cui al comma 13.

     16. In relazione ai maggiori oneri sostenuti dalla Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como, per l'istituzione di un servizio straordinario di navetta- battello su specifica richiesta della Prefettura di Como, allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto nella tratta Dongo-Domaso ed evitare turbative all'ordine pubblico, a seguito della chiusura della strada statale n. 340 «Regina» in Comune di Gravedona, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 14.400.000.

     17. All'onere di lire 14.400.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali».

     18. In conseguenza della esecuzione della sentenza n. 314/97 del TAR della Lombardia che ha annullato in parte il d.p.g.r. n. 25009 del 27 novembre 1989 avente ad oggetto «Erogazione delle quote afferenti l'80% dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto private, s.p.a. a prevalente capitale pubblico, Comuni non soggetti al regime di Tesoreria Unica, ai sensi della l. 18/1987», è autorizzata per il 1998 la spesa di L. 169.243.200 a favore della società a r.l. Autoservizi Restelli Martino & C.

     19. All'onere di L. 169.243.200 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali».

     20. Al fine di poter utilizzare la restituzione della maggior somma di L. 1.568.452.444 rispetto alla previsione di bilancio di L. 3.000.000.000 per il 1998, a seguito del rientro della somma complessiva di L. 4.568.452.444 del fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali di cui alla l.r. 1 giugno 1993, n. 16, si provvede all'ulteriore stanziamento di L. 1.568.452.444 sul capitolo di entrata 3.5.3683 e corrispondentemente sul capitolo di spesa 3.1.3.2.4427.

     21. Per la realizzazione del piano per il diritto allo studio per il 1997, di cui alla l.r. 20 marzo 1980, n. 31, approvato con d.c.r. n. 777 del 23 dicembre 1997, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 300.000.000.

     22. All'onere di L. 300.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali».

     23. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, al medesimo bilancio sono apportate le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.204 «Tassa automobilistica regionale» è incrementata di L. 445.619.810.678;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.4142 «Quota regionale per l'accisa erariale sulla benzina per autotrazione» è ridotta di L. 445.619.810.678;

     - al titolo 3, categoria 1, è istituito il capitolo 3.1.4545 «Proventi derivanti dalla liquidazione della società IRVA s.p.a.» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 169.455.799;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.252 «Rimborsi e recuperi vari» è incrementata di L. 500.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.5.3683 «Interessi e somme restituite del fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali e loro consorzi» è incrementata di L. 1.568.452.444;

     - al titolo 3, categoria 5, è istituito il capitolo 3.5.4630 «Contributo del comune di Milano e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano per la realizzazione di servizi telematici integrati comuni», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.1.277 «Recupero di fondi somministrati per anticipazione a render conto all'economo e ad altri funzionari» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 2, parte 1, è istituito il capitolo 1.2.2.1.4631 «Spese per la realizzazione dei servizi telematici integrati comuni relativi all'accordo di programma tra la Regione Lombardia, il comune di Milano e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.1.4548 «Contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari relativi agli interventi oggetto di accordi di programma» è incrementata di L. 169.455.799;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.4427 «Utilizzo degli interessi e delle somme restituite del fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali e loro consorzi» è incrementata di L. 1.568.452.444;

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6 è istituito il capitolo 3.1.6.1.4674 «Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari riferite al piano dell'esercizio 1997» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.9.1.4485 «Oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti dai contributi assicurativi degli apprendisti artigiani» è incrementata di L. 456.551;

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 9 è istituito il capitolo 3.1.9.1.4629 «Agevolazioni contributive per le assicurazioni sociali obbligatorie degli apprendisti artigiani» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.714.000.000;

     - all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.1.4675 «Rimborso alla Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como dei maggiori oneri connessi alla istituzione di un servizio straordinario di navetta-battello sul tratto Dongo-Domaso» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 14.400.000;

     - all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.1.4711 «Oneri conseguenti all'esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 314/97» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 169.243.200;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» è ridotta di L. 6.197.599.751;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.3.672 «Anticipazioni di fondi all'economo per spese di funzionamento dei servizi centrali» è incrementata di L. 3.000.000.000.

     24. Gli atti di impegno sul capitolo di spesa 1.2.2.1.4631 sono subordinati a corrispondenti atti di accertamento sul capitolo di entrata 3.5.4630.

     25. Al bilancio pluriennale 1998-2000, al quadro di previsione delle entrate, sono apportate le seguenti variazioni:

     - al titolo 1, categoria 1 «Entrate derivanti da tributi propri della regione» è incrementata la dotazione finanziaria di L. 445.619.810.678 per gli anni 1999 e 2000;

     - al titolo 1, categoria 2 «Compartecipazione al gettito di tributi erariali» è ridotta la dotazione finanziaria di L. 445.619.810.678 per gli anni 1999 e 2000.

     26. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.306 «Spese per il trattamento economico e previdenziale del personale delle segreterie dei componenti della giunta», come modificato dal precedente art. 1, è ridotta di L. 510.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.1316 «Spese per il pagamento dei contributi previdenziali posti a carico della regione», come modificato dal precedente art. 1, è ridotta di L. 13.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.4157 «Spese per il trattamento economico dei direttori generali e dei dirigenti con trattamento economico parametrato a quello dei direttori generali» è ridotta di L. 320.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.3251 «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale dei giornalisti dell'agenzia di stampa» è ridotta di L. 130.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.1.1743 «Spese per la pulizia dei locali della giunta regionale e degli uffici decentrati» è ridotta di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.1.1745 «Spese per traslochi e trasporti riguardanti i locali della giunta regionale e degli uffici decentrati» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.1.4253 «Spese per l'affitto dei locali utilizzati dall'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.336 «Spese per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione di mobili, apparecchiature ed impianti per l'attrezzatura degli uffici» è incrementata di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.337 «Spese per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori "in service"» è ridotta di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.3897 «Spese per incarichi di consulenza e professionali per attività di particolare rilevanza tecnico-scientifica connessi con le funzioni regionali» è incrementata di L. 45.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.11.1.1601 «Contributo e finanziamento a favore del CINSEDO - Centro interregionale di studi e documentazione» è incrementata di L. 19.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.11.1.2140, la cui descrizione è così modificata, «Oneri tributari comprensivi di quelli derivanti dall'introduzione dell'IRAP» è incrementata di L. 17.645.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.1.4567 «Compartecipazione dell'IRAP a favore dei comuni e province» è incrementata di L. 62.202.567.143;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.3203 «Competenze fisse personale di ruolo della formazione professionale» è ridotta di L. 3.480.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.3205 «Competenze fisse personale a tempo determinato della formazione professionale» è ridotta di L. 205.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» è ridotta di L. 619.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.4.1.1.4568 «Riversamento delle eccedenze dell'IRAP per il fondo interregionale» è ridotta di L. 62.202.567.143.

     27. L'autorizzazione disposta per il 1998 dalla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione e successive modificazioni ed integrazioni"» sul capitolo 4.3.7.1.4267 «Spese per l'istituzione di agenzie locali per il controllo dell'energia - punti energia» è ridotta di L. 45.000.000.

     28. All'onere complessivo di L. 45.000.000 di cui al comma 26, si provvede mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di cui al precedente comma 27.

 

     Art. 3. (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).

     1. Sono autorizzate per il triennio 1998/2000 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui all'allegato «A».

     2. Per il triennio 1998/2000 sono autorizzate le spese, relative agli interventi previsti da leggi regionali di spesa di cui all'allegato «B».

     3. Alla copertura dell'onere finanziario, per competenza e per cassa, delle spese autorizzate per il 1998, si provvede con gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli riportati nelle specifiche colonne dell'allegato «B».

     4. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 1999 e 2000, si provvede con gli stanziamenti del bilancio pluriennale come da indicazione riportata nell'allegato «B».

     5. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78.

     6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nell'allegato «B».

 

     Art. 4. (Modifiche ed integrazioni agli artt. 41 e 49 della legge di contabilità regionale n. 34/78).

     1. Alla l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 dell'art. 41 è così sostituito:

     «2. I prelievi di somme da tale fondo e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, non soggetta a controllo, da comunicare al consiglio regionale entro 10 giorni dalla adozione per la ratifica e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro gli stessi termini»;

     b) dopo il comma 2 dell'art. 41 sono aggiunti i seguenti commi:

     «2-bis. Con decreto del dirigente del servizio bilancio può provvedersi al prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti in sede di bilancio o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti; l'atto è trasmesso al consiglio regionale entro dieci giorni e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro gli stessi termini.»;

     «2-ter. La giunta regionale può provvedere alle variazioni di cassa, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 49 con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni e da comunicarsi al consiglio regionale entro dieci giorni per la successiva ratifica.»;

     «2-quater. Con le stesse modalità previste dal comma 2-ter il consiglio regionale delibera variazioni di cassa compensative»;

     c) il comma 1 dell'art. 49 è così sostituito:

     «1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 2-quater e dagli artt. 36, commi 7-quinquies e 7-sexies; 39, comma 2; 40, comma 2; 41, commi 2, 2- bis e 2-ter; 45, commi 1 e 2; 50, comma 5; 71, comma 4; ogni variazione di bilancio, ivi compreso il trasporto di somme da un capitolo all'altro deve essere disposta o autorizzata con legge regionale»;

     d) dopo il comma 2-ter dell'art. 49 è aggiunto il seguente comma:

     «2-quater. Sono altresì disposte, nelle forme di cui al precedente comma 2, le variazioni alle entrate e alle spese necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi alle partite di giro»;

     e) Al comma 3 dell'art. 49 le parole «50, quinto, sesto e ottavo comma» sono sostituite dalle seguenti: «50, quinto comma»;

     f) All'art. 50, comma 2-bis le parole «e secondo comma bis» sono abrogate.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legislazione regionale).

     1. Alla tabella «D» allegata alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34» sono apportate le seguenti integrazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1 della medesima l.r. 1/98:

 

 

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Tipo    n.     Anno    Titolo                          Articolo

                                                        e comma

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l.r.    34     1978    Norme sulle procedure della     Art. 64,

                        programmazione, sul bilancio    comma 1

                        e sulla contabilità della

                        regione

 

l.r.    57     1979    Procedure della gestione        Art. 13

                        contabile dei delegati alla     Art. 14

                        spesa                           Art. 20

                                                        Art. 22

                                                        Art. 23

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     Art. 6. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Aggiunge il comma 9 bis all'art. 21 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[3] Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 9.

[4] Sostituisce la lettera b) del comma 3, art. 12 della L.R. 10 novembre 1979, n. 57.

[5] Sostituisce la lettera i) del comma 2, art. 22 della L.R. 10 novembre 1979, n. 57.

[6] Modifica il comma 2, art. 17 della L.R. 12 settembre 1986, n. 47.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 1999, n. 12.