§ 5.2.114 - L.R. 20 dicembre 2005, n. 19.
Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:20/12/2005
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)
Art. 3.  (Modifica di legge regionale in materia di formazione professionale)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.114 - L.R. 20 dicembre 2005, n. 19.

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2006

(B.U. 22 dicembre 2005, n. 51 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile)

     1. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 2 bis dell’articolo 8 è aggiunto il seguente periodo:

     «Il rimborso ventennale si applica altresì, per le quote residue da restituire alla Regione, ai contributi relativi alle iniziative “Accoglienza”, “Montagna”, “Territorio montano” ed “Edilizia scolastica, scuole materne”, nonché ai contributi concessi a favore dei piccoli comuni di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).».

     2. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo la disciplina relativa alle misure per il rispetto del Patto di stabilità interno. Per l’anno 2006 il complesso delle spese per consumi intermedi di ogni ente o azienda non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento.

     3. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione determinano la dotazione organica secondo le modalità stabilite per la Giunta regionale, per quanto applicabili, e accedono alle procedure e alle graduatorie della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ove esistenti, per l’assunzione di dirigenti.

     4. Per l’anno 2006 le procedure di reclutamento del personale regionale, per i ruoli del Consiglio e della Giunta regionale, sono attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in conformità e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e assicurando comunque che i relativi oneri per le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, non superino l’ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento.

     5. Per l’anno 2006 la Giunta regionale ed il Consiglio regionale procedono al reclutamento del personale dirigenziale di ruolo mediante concorso anche senza l’attivazione delle procedure di mobilità e disponibilità previste dalle norme vigenti.

     6. [Le direzioni centrali istituite in attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005) non possono essere in numero superiore ad un quarto delle direzioni generali previste ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) ] [1].

     7. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 6 dell’articolo 28 le parole del primo periodo «Il trattamento economico annuo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l’Amministrazione regionale e i singoli direttori nella misura massima annua stabilita per i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti:

     «Il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori centrali incaricati ai sensi e in attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005) è stabilito con provvedimento della Giunta regionale nella misura massima data dalla retribuzione, comprensiva delle integrazioni, dei direttori generali delle aziende sanitarie così come prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502. Tale trattamento economico può essere maggiorato fino al 20 per cento nei confronti di non più di un quarto del numero complessivo dei direttori generali e dei direttori centrali, avuto riguardo alla durata del contratto, alla provenienza o meno dai ruoli regionali, alle funzioni e alla complessità attribuite e degli obiettivi assegnati;» ] [2].

     8. L’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la misura dell’indennità di fine mandato ivi prevista è corrisposta ai Consiglieri aventi diritto indipendentemente dalla data della loro elezione, non valendo a questi fini la disposizione dell’articolo 10 della medesima l.r. 12/1995.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)

     1. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» – Collegato 2004) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:

     «b bis) S.S. 342 Briantea: variante di Solbiate-Olgiate Comasco.».

     2. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 2 dell’articolo 4 dopo la parola «ordinaria» sono inserite le parole «e straordinaria».

     3. [Alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico a uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2006»;

     b) al comma 7 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente periodo:

     «Qualora l’intervento non sia possibile, in relazione alla sicurezza degli apparecchi di illuminazione, la sostituzione di questi ultimi, limitatamente alle aree esterne alle fasce di rispetto degli osservatori, deve essere completata entro il 31 dicembre 2008.»;

     c) dopo il comma 8 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:

     «8 bis. Ove le case costruttrici dispongano di laboratori fotometrici propri e strutture certificati e autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di settore, la conformità di cui al comma 8, è rilasciata direttamente dalle stesse. Restano confermati, a carico delle case costruttrici, importatrici e fornitrici, gli adempimenti di cui al punto 2 dell’allegato a) alla deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2001, n. 7/6162.»;

     d) la rubrica dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni relative alle zone tutelate)»;

     e) al comma 1 dell’articolo 9 le parole «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007»] [3].

     4. I comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, le cui graduatorie di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 6, del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 1/2000)), cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2005, possono utilizzare le predette graduatorie fino al 30 giugno 2006. Tale termine è differito al 31 dicembre 2006 per i comuni che emaneranno, entro il 30 giugno 2006, il nuovo bando di assegnazione ai sensi del r.r. 1/2004 e dei commi 41 bis e 41 ter, dell’articolo 3, della l.r. 1/2000, i cui criteri applicativi saranno approvati dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 2006. Al fine di utilizzare le graduatorie di cui al primo periodo, gli alloggi potranno essere assegnati esclusivamente a coloro che, al momento dell’assegnazione, siano residenti o svolgano attività lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni.

     5. In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario interno della navigazione non lacuale, gli organi dell’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell’azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, i cui componenti restano in carica fino alla cessazione del collegio commissariale di cui al comma 6. Lo scioglimento ha effetto dalla data di insediamento del collegio commissariale di cui al comma 6.

     6. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un collegio commissariale con il compito di provvedere, oltre all’amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali, nonché dei rapporti attivi e passivi dell’ente, come certificati dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla Giunta regionale.

     7. Il collegio commissariale dura in carica non oltre il 31 dicembre 2006 ed è composto da sette componenti, di cui cinque, tra cui due tecnici, designati dalla Giunta regionale, uno designato dalla Provincia di Cremona e uno designato dalla Provincia di Mantova. Il presidente è indicato nell’atto di designazione della Giunta regionale tra i componenti non tecnici.

     8. Il compenso dei componenti il collegio commissariale è determinato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Modifica di legge regionale in materia di formazione professionale) [4]

     [1. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) l’articolo 32 è abrogato.

     2. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al centro operativo regionale previsto dall’articolo 32 della l.r. 95/1980. La direzione generale competente in materia di formazione professionale provvede agli adempimenti conseguenti.]

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[3] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 31.

[4] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.