§ 2.4.40 - L.R. 8 maggio 1990, n. 33.
Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta Regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:08/05/1990
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Agenzia di stampa e informazione.
Art. 2.  Organico.
Art. 3.  (Commissione tecnica).
Art. 4.  Soppressione di servizi e abrogazione di norme.
Art. 5.  Ridefinizione delle competenze del Gabinetto del presidente.
Art. 6.  Norme transitorie e finali.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Clausola d'urgenza.


§ 2.4.40 - L.R. 8 maggio 1990, n. 33. [1]

Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta Regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine.

(B.U. 11 maggio 1990, n. 19, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia di stampa e informazione.

     1. E' istituita presso il settore Presidenza della Giunta Regionale una specifica struttura operativa denominata «Agenzia di stampa e informazione», con il compito di garantire una efficace, tempestiva e professionale informazione ai cittadini in ordine all'attività della Giunta Regionale.

     2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 la giunta regionale provvede a definire le competenze dell'agenzia di cui al comma 1 [2].

     3. L'Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo tale da consentire la più celere e completa comunicazione con i vari settori della Giunta Regionale, con le testate di quotidiani, scritti e televisivi e con le Agenzie di stampa (telex, fax, ecc.), nonché di un sistema di elaborazione informatica dei dati e dei testi.

 

     Art. 2. Organico.

     1. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza della struttura di cui al precedente art. 1, la Giunta Regionale può assumere non più di dodici giornalisti iscritti all'Ordine, il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale di lavoro della categoria; con i singoli provvedimenti di incarico la Giunta determina la durata del rapporto, la qualifica ed il relativo trattamento economico [3].

     1 bis. Fermo restando il limite numerico di cui al comma 1, può far parte dell'agenzia di stampa anche personale esterno all'amministrazione, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, utilizzato, per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabili, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia del pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per le medesime finalità [4].

     2. Con proprio provvedimento la Giunta Regionale assegna all'Agenzia personale appartenente al proprio ruolo per lo svolgimento di attività segretariali e per quelle connesse all'uso della specifica strumentazione tecnica.

     3. Il responsabile dell'Agenzia di cui all'art. 1, che assume la qualifica di «Direttore», è nominato dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente, al quale risponde del suo operato.

     4. Nell'ambito del contingente organico del Consiglio Regionale possono essere affidati incarichi di direzione del servizio Stampa, istituito con L.R. 14 gennaio 1980 n. 5, art. 2, o di collaborazione con il medesimo, a giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all'Ordine, per un numero massimo di cinque unità. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico si applica il contratto nazionale di categoria.

 

          Art. 3. (Commissione tecnica). [5]

     1. La Giunta regionale costituisce una commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine determinandone le funzioni, la composizione, anche con la presenza di esperti esterni, le modalità di funzionamento, nonché i compensi per i componenti esterni.

     2. La commissione di cui al comma 1 esprime il parere preventivo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia)..

 

     Art. 4. Soppressione di servizi e abrogazione di norme.

     1. In conseguenza di quanto stabilito nei precedenti articoli il Servizio stampa, istituito alla lett. c), secondo comma dell'art. 14 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta Regionale», è soppresso a decorrere dal trentesimo giorno dell'entrata in vigore della presente Legge, e comunque in concomitanza con l'esecutività dei provvedimenti amministrativi che consentono l'operatività dell'«Agenzia per la stampa e l'informazione» di cui al precedente art. 1.

     2. E' altresì abrogato, con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'art. 16 della L.R. 25 novembre 1973, n. 48, così come modificato dalla L.R. 25 novembre 1973, n. 49.

     3. Sono altresì soppresse tutte le norme contenute nella stessa L.R. n. 42/79 e successive modificazioni ed integrazioni che regolano la composizione o il funzionamento del Servizio stampa soppresso al precedente primo comma del presente articolo; in particolare il terzo comma dell'art. 14 della L.R. n. 42/79, già modificato dal quarto comma dell'art. 5 della L.R. 16 settembre 1988, n. 49 «Modifica alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42. Ridefinizione delle competenze delle strutture ordinate all'espletamento delle attività di pianificazione generale e di programmazione economica».

 

     Art. 5. Ridefinizione delle competenze del Gabinetto del presidente. [6]

     1. Per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 13 febbraio 1990, n. 9 le competenze del Gabinetto del Presidente, già definite dalla L.R. 14 febbraio 1987, n. 10 «Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione» e modificate dalla L.R. 16 settembre 1988, n. 49 vengono così integrate:

     (Omissis) [7].

     2. Al Gabinetto del Presidente vengono inoltre attribuite le competenze in materia di relazioni esterne ed in particolare:

     - curare il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dei congressi, riunioni e altre manifestazioni proposte dai vari componenti della Giunta in relazione alle rispettive competenze;

     - curare la trattazione delle pratiche riguardanti i comitati d'onore, i patrocini ed i patronati, la stesura di messaggi di partecipazione ad eventi nazionali e regionali;

     - fornire l'assistenza tecnico-organizzativa per le accoglienze o le altre manifestazioni di rappresentanza del Presidente e di altri componenti della Giunta ivi compresa la preparazione tecnica dei viaggi ufficiali e per i casi di visite ufficiali e private di personalità italiane e straniere, nonché l'organizzazione del cerimoniale e dell'attività di traduzione.

     3. Le schede che riportano le competenze del Gabinetto del Presidente, del Servizio affari generali del settore affari generali, nonché quelle relative delle competenze del Capo di Gabinetto e del Coordinatore del Settore affari generali vengono di conseguenza ridefinite come specificato negli allegati C, D, E, F, che costituiscono parte integrante della presente Legge.

     4. I riferimenti contenuti nelle schede che definiscono le competenze dei Servizi affari generali dei vari settori della Giunta Regionale, relativi alla collaborazione per l'organizzazione di congressi, convegni e altre manifestazioni, si devono intendere modificati e riferiti al Gabinetto del Presidente anziché al Servizio affari generali del settore affari generali.

 

     Art. 6. Norme transitorie e finali.

     1. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assume i provvedimenti relativi:

     a) all'articolazione in uffici, e relativa definizione delle attribuzioni, dei servizi per i quali sono intervenute modificazioni nelle competenze;

     b) alla mobilità del personale conseguente alla soppressione del Servizio stampa nonché alla modificazione del Gabinetto del Presidente e del Servizio affari generali del settore affari generali;

     c) alla nomina dei dirigenti degli uffici istituiti in conseguenza dell'entrata in vigore della presente Legge e all'assunzione dei provvedimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

     2. In fase di prima applicazione della Legge, la Giunta Regionale individua i giornalisti iscritti all'Ordine di cui al primo comma del precedente art. 2 tra il personale assegnato al Servizio stampa che ne abbia i requisiti, che potrà optare per la permanenza nei ruoli regionali per essere addetto ad altre attività nell'ambito dei settori della Giunta.

     3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita l'Associazione lombarda dei giornalisti, provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 della presente Legge.

     4. Tutti i riferimenti contenuti nella L.R. 1 agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di altre Leggi Regionali che fanno riferimento ai Servizi della Giunta Regionale e alla loro attribuzione o assegnazione ai settori che compongono la Giunta Regionale, s'intendono modificati per effetto della presente Legge [8].

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà alla quantificazione della spesa e alle relative determinazioni finanziarie in relazione a quanto previsto dal precedente art. 1, comma terzo, art. 2, primo comma e art. 3.

 

     Art. 8. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati [9]

 

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA STAMPA E DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E

   DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANISMI PER LA COMUNICAZIONE, L'EDITORIA E

L'IMMAGINE

Allegato A: Competenze dell'Agenzia di stampa e di informazione;

Allegato B: Competenze della «Commissione per la comunicazione, l'editoria e l'immagine»;

Allegato C: Competenze del Gabinetto del presidente;

Allegato D: Competenze del Servizio Affari generali del settore Affari generali della Giunta e servizi dell'organo regionale di controllo;

Allegato E: Competenze del Capo di gabinetto;

Allegato F: Competenze del Coordinatore di settore del settore Affari generali della Giunta e servizi dell'organo regionale di controllo.

 

Allegato A

COMPETENZE DELL'AGENZIA DI STAMPA E DI INFORMAZIONE

 

Settore: Presidenza A1

Descrizione competenze

     01 - curare i rapporti e il coordinamento con gli organi di stampa e di informazione quotidiana e periodica e radiotelevisivi in ordine alla diffusione di notizie e alla pubblicazione di articoli attinenti l'attività della Giunta Regionale;

     02 - curare la diffusione di notizie sull'attività dei diversi organi regionali, mediante la produzione di messaggi multimediali, anche mediante pubblicazione quotidiana e periodica, previo registrazione da parte della Giunta Regionale a norma delle disposizioni vigenti sulla stampa;

     03 - curare la stesura e l'inoltro a quotidiani e periodici di comunicati stampa attinenti l'attività del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori;

     04 - predisporre e organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici per la diffusione di notizie sull'attività dei settori della Giunta Regionale;

     05 - assicurare la realizzazione e la diffusione della «Rassegna stampa».

 

 

Allegato B

COMPETENZE DELLA «COMMISSIONE PER LA COMUNICAZIONE, L'EDITORIA E L'IMMAGINE» [10]

 

 

Allegato C

SCHEDA ATTRIBUZIONI SERVIZIO

 

Settore; Presidenza A1

Servizio: Gabinetto del Presidente 02

Area di omogeneità professionale: A/B

Descrizione competenze

     01 - assistere il Presidente quale organo previsto dalla Costituzione, dallo statuto e dalle Leggi;

     02 - espletare le attività istituzionali concernenti i rapporti del Presidente con le strutture politiche dell'amministrazione regionale ed i rapporti a prevalente contenuto politico con persone e organi nazionali e locali;

     03 - tenere i rapporti istituzionali ed il coordinamento delle relative procedure con il Consiglio Regionale;

     04 - svolgere gli adempimenti istruttori riguardanti iniziative di competenza del Presidente, quale vertice dell'esecutivo e rappresentante della Regione, e i conseguenti adempimenti attuativi;

     05 - tenere i rapporti internazionali, per quanto autorizzati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare quelli riguardanti la cooperazione regionale europea e la cooperazione interregionale nella zona alpina;

     06 - curare, in collaborazione con i dirigenti dei servizi della presidenza e/o i gruppi di lavoro interessati, le iniziative legislative da adottare in relazione alle materie di competenza;

     07 - curare la revisione degli atti formali (deliberazioni, decreti, ecc.) proposti dai servizi cui il Presidente della Giunta è preposto, e seguirne l'iter approvativo;

     08 - curare l'istruttoria degli atti inerenti la predisposizione del bilancio per gli stanziamenti riferibili al settore e seguirne l'andamento;

     09 - trattare la corrispondenza ufficiale con gli altri componenti della Giunta, con gli organi della Regione e con enti e persone estranee all'amministrazione regionale;

     10 - istruire le pratiche relative alla nomina e alla designazione di rappresentanti regionali di competenza del settore presidenza;

     11 - curare i rapporti esterni con organismi, organizzazioni e associazioni diverse, per quanto attiene all'ambito di competenza del presidente, anche attraverso l'adozione di idonee iniziative di consultazione e di partecipazione;

     12 - curare i rapporti con l'Agenzia di stampa e di informazione per quanto attiene gli aspetti amministrativi, tecnici e di segreteria;

     13 - formulare proposte in merito al fabbisogno di personale del settore presidenza, nonché proposte di interventi formativi e di aggiornamento del personale in rapporto alle esigenze operative del settore;

     14 - curare gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato ai servizi del settore in conformità alle norme vigenti e alle disposizioni e procedure emanate dal servizio personale;

     15 - formulare proposte in merito allo svolgimento di analisi organizzative, alla definizione delle strutture e della loro articolazione nonché alle procedure di lavoro, e curarne lo svolgimento collaborando con il servizio organizzazione;

     16 - collaborare con i servizi sistemi informativi ed informatica e statistica alla progettazione di sottosistemi informativi e allo svolgimento delle analisi finalizzate a nuove applicazioni informatiche, all'istruttoria preliminare delle proposte che attengono al trattamento automatico dei dati nonché alla definizione delle modalità di raccolta, di selezione e di controllo dei dati da elaborare;

     17 - curare l'organizzazione dell'archivio e del protocollo e lo smistamento della corrispondenza del settore Presidenza in conformità alle norme vigenti e alle disposizioni e procedure elaborate dal servizio affari generali del settore Affari Generali;

     18 - formulare proposte riguardanti l'acquisizione di beni mobili e di consumo, di dotazioni strumentali e di servizi necessari al funzionamento dell'apparato, nonché di curare gli adempimenti connessi con le fasi di carico, di scarico e di trasferimento dei beni patrimoniali, e con la tenuta dello stato dei consumi;

     19 - curare il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dei congressi, riunioni e altre manifestazioni proposte dai vari componenti della Giunta in relazione alle rispettive competenze;

     20 - curare la trattazione delle pratiche riguardanti i comitati d'onore, i patrocini ed i patronati, la stesura di messaggi di partecipazione ad eventi nazionali e regionali;

     21 - fornire l'assistenza tecnico-organizzativa per le accoglienze o le altre manifestazioni di rappresentanza del Presidente e di altri componenti della Giunta ivi compresa la preparazione tecnica dei viaggi ufficiali e per i casi di visite ufficiali e private di personalità italiane e straniere, nonché l'organizzazione del cerimoniale e dell'attività di traduzione;

     22 - elaborare il piano annuale relativo alla realizzazione e all'acquisto di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione e di informazione inerente l'attività della Giunta regionale;

     23 - curare il coordinamento di tutte le pubblicazioni ed iniziative editoriali in genere promosse dai diversi settori della Giunta sotto l'aspetto della composizione grafica, della realizzazione, della stampa e della divulgazione;

     24 - curare la realizzazione di attività di promozione, informazione ed assistenza ai cittadini, enti locali ed altri utenti della Regione ed in genere quanto attiene alla comunicazione e all'immagine;

     25 - curare l'allestimento di un centro dove siano raccolti e resi consultabili i documenti e le pubblicazioni prodotti a qualsiasi titolo dalla Regione Lombardia e da altri Enti ed operatori pubblici lombardi nonché ogni altra pubblicazione di interesse regionale;

     26 - trattare gli affari generali e le questioni relative ad istanze e segnalazioni comunque pervenute al Presidente e non demandate agli altri servizi o ai coordinamenti funzionali del settore o ai dirigenti di staff cui lo stesso è preposto;

     27 - curare la tenuta del registro generale regionale del volontariato e gli adempimenti amministrativi connessi;

     28 - assicurare la segreteria al comitato tecnico consultivo per lo studio e la documentazione sul volontariato.

 

 

Allegato D

SCHEDA ATTRIBUZIONI SERVIZIO

 

Settore: Affari Generali della Giunta e servizi dell'organo regionale di controllo C1

Servizio: Affari Generali 02

Area di omogeneità professionale: A/B

Descrizione competenze

     01 - curare, in collaborazione con i dirigenti dei servizi del settore affari generali e/o i gruppi di lavoro interessati, le iniziative legislative da adottare in relazione alle materie di competenza;

     02 - curare la revisione degli atti formali (deliberazioni, decreti, ecc.) proposti dai servizi e dai coordinatori di funzione del settore agli affari generali, e seguirne l'iter approvativo;

     03 - curare l'istruttoria degli atti inerenti la predisposizione del bilancio per gli stanziamenti riferibili al settore e seguirne l'andamento;

     04 - collaborare con il servizio piano e programma regionale di sviluppo per il processo di elaborazione del P.R.S. per le materie di competenza del settore;

     05 - trattare la corrispondenza ufficiale con gli altri componenti della Giunta, con gli organi della Regione e con enti e persone estranee all'amministrazione regionale;

     06 - istruire, per quanto di competenza del settore di appartenenza, le pratiche relative alla nomina e alla designazione di rappresentanti regionali;

     07 - curare i rapporti esterni con organismi, organizzazioni e associazioni diverse, per quanto attiene all'ambito di competenza dell'assessore agli affari generali, anche attraverso l'adozione di idonee iniziative di consultazione e di partecipazione;

     08 - curare i rapporti con l'Agenzia di stampa e di informazione in ordine alla pubblicazione di articoli e alla diffusione di notizie attinenti all'attività del settore Affari generali;

     09 - curare l'organizzazione e la tenuta dell'archivio generale e del protocollo generale della Giunta Regionale e disciplinare le loro articolazioni;

     10 - disciplinare le modalità di distribuzione della corrispondenza e della documentazione nell'ambito di tutte le strutture della Giunta Regionale;

     11 - curare la diffusione, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle competenti strutture, dei resoconti sommari di cui all'art. 36 della L.R. n. 42/79;

     12 - formulare proposte in merito al fabbisogno di personale del settore affari generali, nonché proposte di interventi formativi e di aggiornamento del personale in rapporto alle esigenze operative del settore;

     13 - curare gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato al settore affari generali in conformità alle norme vigenti e alle disposizioni e procedure emanate dal servizio personale;

     14 - formulare proposte in merito allo svolgimento di analisi organizzative, alla definizione delle strutture e della loro articolazione nonché alle procedure di lavoro, e curarne lo svolgimento collaborando con il servizio organizzazione;

     15 - collaborare con i servizi Sistemi informativi ed informatica e Statistica alla progettazione di sottosistemi informativi e allo svolgimento delle analisi finalizzate a nuove applicazioni informatiche, all'istruttoria preliminare delle proposte che attengono al trattamento automatico dei dati nonché alla definizione delle modalità di raccolta, di selezione e di controllo dei dati da elaborare;

     16 - curare l'organizzazione dell'archivio e del protocollo e lo smistamento della corrispondenza del settore Affari generali in conformità alla normativa vigente;

     17 - formulare proposte riguardanti l'acquisizione di beni mobili e di consumo, di dotazioni strumentali e di servizi necessari al funzionamento dell'apparato, nonché curare gli adempimenti connessi con le fasi di carico, di scarico e di trasferimento dei beni patrimoniali, e con la tenuta dello stato dei consumi;

     18 - trattare gli affari generali e le questioni relative a istanze e segnalazioni comunque pervenute all'assessore e non demandate agli altri servizi o coordinamenti funzionali del settore o dirigenti di staff assegnati al settore medesimo;

     19 - collaborare con il Gabinetto del Presidente per l'organizzazione di congressi, convegni, e altre manifestazioni;

     20 - sviluppare avvalendosi di funzionari assegnati al servizio l'attività ispettiva in materia di gestione del protocollo generale e della tenuta degli archivi.

 

 

Allegato E

COMPETENZE DEL CAPO DI GABINETTO

 

Settore: Presidenza A1

Descrizione competenze

     Il capo di gabinetto del Presidente agisce da portavoce ufficiale del Presidente, in collegamento con i coordinatori di settore. Egli agisce da tramite tra il Presidente e le strutture dipendenti dalla Giunta.

     Segue, per conto del Presidente, i rapporti con i partiti politici ai diversi livelli ed ai rapporti con gli organi e con i gruppi consiliari, nonché i rapporti con gli organi dello Stato, degli enti a carattere internazionale, nazionale, sub-regionale e locale.

     In particolare:

     01 - cura il raccordo tra i dirigenti dei servizi e i dirigenti di staff del settore presidenza al fine di assicurare che l'attività svolta dagli stessi sia coerente con gli obiettivi e le priorità formalmente espresse;

     02 - cura il coordinamento e l'integrazione dei piani e dei programmi di lavoro, all'interno del settore Presidenza, in collaborazione con i dirigenti dei servizi e i dirigenti di staff e ne verifica lo stato di attuazione;

     03 - cura, in collaborazione con i dirigenti dei servizi e i dirigenti di staff, la predisposizione del bilancio regionale per gli stanziamenti riferibili al settore Presidenza;

     04 - è responsabile del costante adeguamento delle risorse umane e strumentali e delle strutture organizzative del settore Presidenza;

     05 - dispone per il miglior impiego del personale assegnato al settore Presidenza anche assumendo provvedimenti di mobilità all'interno del settore stesso;

     06 - assume, per quanto riguarda il settore Presidenza, le decisioni relative ad una maggiore snellezza nelle procedure amministrative e ad una migliore economicità di gestione, anche su indicazione dei coordinatori di funzione e dei dirigenti dei servizi generali (art. 10, L.R. 42/79);

     07 - adotta le disposizioni in ordine all'utilizzazione dei dirigenti di staff appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale assegnati al settore presidenza;

     08 - firma le proposte di assunzione di impegno di spesa e di liquidazione delle stesse, allorché siano riferibili a più servizi del settore presidenza;

     09 - vigila sulla corretta attuazione delle procedure amministrative per quanto attiene i provvedimenti di competenza del settore presidenza;

     10 - cura l'assegnazione della corrispondenza ai dirigenti dei servizi, ai coordinatori di funzione e ai dirigenti di staff del settore presidenza;

     11 - assiste il Presidente in sede di esame degli affari trattati dal settore da parte degli organi regionali;

     12 - assiste il Presidente e gli altri componenti della Giunta Regionale in occasione di visite ufficiali e private di personalità italiane e straniere.

 

 

Allegato F

COMPETENZE DEL COORDINATORE DI SETTORE

 

Settore: Affari Generali della Giunta e servizi dell'organo regionale di controllo C1

Descrizione competenze

     01 - agisce da portavoce ufficiale dell'Assessore preposto al settore Affari generali nei rapporti con le altre strutture regionali;

     02 - cura il raccordo tra i dirigenti dei servizi e i dirigenti di staff del settore affari generali al fine di assicurare che l'attività svolta dagli stessi sia coerente con gli obiettivi e le priorità formalmente espresse;

     03 - cura il coordinamento e l'integrazione dei piani e dei programmi di lavoro, all'interno del settore affari generali, in collaborazione con i dirigenti dei servizi e i dirigenti di staff e ne verifica lo stato di attuazione;

     04 - cura, in collaborazione con i dirigenti dei servizi e i dirigenti di staff, la predisposizione del bilancio regionale per gli stanziamenti riferibili al settore Affari generali;

     05 - è responsabile del costante adeguamento delle risorse umane e strumentali e delle strutture organizzative del settore Affari generali;

     06 - dispone per il miglior impiego del personale assegnato al settore affari generali anche assumendo provvedimenti di mobilità all'interno del settore stesso;

     07 - assume, per quanto riguarda il settore affari generali, le decisioni relative ad una maggiore snellezza nelle procedure amministrative e ad una migliore economicità di gestione, anche su indicazione dei coordinatori di funzione e dei dirigenti dei servizi generali (art. 10, L.R. 42/79);

     08 - adotta le disposizioni in ordine all'utilizzazione dei dirigenti di staff appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e assegnati al settore;

     09 - firma le proposte di assunzione di impegno di spesa e di liquidazione delle stesse, allorché siano riferibili a più servizi del settore;

     10 - vigila sulla corretta attuazione delle procedure amministrative per quanto attiene i provvedimenti di competenza dei collegati servizi e dei coordinamenti funzionali;

     11 - cura l'assegnazione della corrispondenza ai dirigenti dei servizi, ai dirigenti di staff del settore Affari generali;

     12 - assiste l'assessore in sede di esame degli affari trattati dal settore da parte degli organi regionali.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[4] Comma inserito dall'art. 2, comma 7, della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[7] Modifica l'allegato alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, Parte Prima.

[8] Comma abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[9] Gli allegati C, D, E e F sono stati abrogati dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16; l'allegato A è stato abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[10] Allegato abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.