§ 3.6.5 - L.R. 29 aprile 1980, n. 45.
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:29/04/1980
Numero:45


Sommario
Art. 18.  Iniziative fieristiche della regione.
Art. 21.  Interventi promozionali.
Artt. 24. – 27. 


§ 3.6.5 - L.R. 29 aprile 1980, n. 45.

Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche.

(B.U. 30 aprile 1980, n. 18, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI [1]

 

     Artt. 1. – 7. [2]

 

Titolo II

AUTORIZZAZIONE E CALENDARIO [3]

 

     Artt. 8. – 14. [4]

 

Titolo III

ENTI FIERISTICI [5]

 

     Artt. 15. – 17. [6]

 

Titolo IV

INIZIATIVE E CONTRIBUTI REGIONALI

 

Art. 18. Iniziative fieristiche della regione.

     1. La regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti istituite a norma dell'articolo 48 dello statuto, previa approvazione del relativo regolamento da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può altresì disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche.

 

     Artt. 19. – 20. [7]

 

     Art. 21. Interventi promozionali.

     1. [8].

     2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) la Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti. Per l'attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può avvalersi delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti [9].

     2 bis. [10].

     3. La giunta regionale può altresì promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.

     3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 [11].

 

     Artt. 22 – 23. [12]

 

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE [13]

 

          Artt. 24. – 27. [14]


[1] Titolo I e artt. 1 – 7 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[2] Titolo I e artt. 1 – 7 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[3] Titolo II e artt. 8 – 14 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[4] Titolo II e artt. 8 – 14 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[5] Titolo III e artt. 15 – 17 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[6] Titolo III e artt. 15 – 17 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[7] Artt. 19 e 20 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[8] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 110, lett. e), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[10] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 110, lett. f), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[12] Artt. 22 e 23 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[13] Titolo V e artt. 24 – 27 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[14] Titolo V e artt. 24 – 27 abrogati dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.