§ 3.6.43 - L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.
Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:10/12/2002
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Ambito di applicazione).
Art. 4.  (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche).
Art. 5.  (Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali).
Art. 6.  (Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni).
Art. 7.  (Calendari fieristici).
Art. 8.  (Quartieri fieristici).
Art. 9.  (Riordino degli enti fieristici).
Art. 10.  (Commissione regionale consultiva per il settore fieristico).
Art. 11.  (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale).
Art. 12.  (Sanzioni).
Art. 13.  (Regolamento di attuazione).
Art. 14.  (Disposizioni transitorie).
Art. 15.  (Abrogazioni e disposizioni finali).
Art. 16.  (Norma finanziaria).


§ 3.6.43 - L.R. 10 dicembre 2002, n. 30. [1]

Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo.

(B.U. 13 dicembre 2002, n. 50 - S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La Regione e i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture, nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi [2].

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intendono per:

     a) "manifestazioni fieristiche", le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

     1) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

     2) "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

     3) "mostre mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

     b) "espositori", quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni appartenenti anche a paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

     c) "visitatori", coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

     d) "quartieri fieristici", le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

     e) "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici e privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

     f) "superficie netta", la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartiere fieristici;

     g) "enti fieristici", i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l’attività fieristica.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione).

     1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972).

     2. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge:

     a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

     b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;

     c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

 

     Art. 4. (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche).

     1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell’iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

     2. La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di tutela della concorrenza.

     3. Le modalità per richiedere il riconoscimento sono disciplinate con regolamento di cui all'articolo 13.

     4. Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, che trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni al fine della redazione del calendario regionale.

     5. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell’apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di paesi membri dell’Unione Europea, o extracomunitari.

     5 bis. La Giunta regionale stabilisce le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonché i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi. [3]

 

     Art. 5. (Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali).

     1. L’esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a paesi dell’Unione Europea secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge. I soggetti pubblici e privati dei paesi non appartenenti all’Unione Europea possono esercitare l’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Lombardia nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale.

     2. I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, svolgono manifestazioni fieristiche devono tassativamente darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione, alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali o al comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.

     3. La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e i settori merceologici e le date di inizio e chiusura della manifestazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.

     4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico della Lombardia, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche fra loro concomitanti, anche attraverso il confronto tra gli operatori.

     5. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 13, che disciplina anche le modalità di soluzione degli eventi concomitanti.

     6. La comunicazione deve comunque contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

     a) [lo svolgimento dell’attività fieristica da almeno un anno nello stesso settore merceologico per le manifestazioni fieristiche nazionali e due anni per le internazionali] [4];

     b) lo svolgimento della manifestazione fieristica all’interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 8, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;

     c) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’attività;

     d) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

     7. La comunicazione concernente una specifica manifestazione fieristica è relativa all’anno di svolgimento della manifestazione stessa.

 

     Art. 6. (Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto della legislazione nazionale, promuove le opportune intese, mediante protocolli di intesa e convenzioni, con le altre istituzioni europee, sia attraverso le associazioni e comunità di lavoro Alpe Adria, Arge Alp e Quattro Motori sia con iniziative e rapporti bilaterali, atte ad evitare concomitanze tra le manifestazioni con qualifica nazionale e internazionale nello stesso settore merceologico, anche al fine di addivenire all’elaborazione comune del calendario fieristico europeo.

     2. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l’applicazione delle qualifiche internazionali e nazionali, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.

 

     Art. 7. (Calendari fieristici).

     1. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l’anno successivo.

     2. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all’anno.

     3. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l’eventuale riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la richiesta per la qualifica locale. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione, qualora tale comunicazione pervenga alla Regione dopo il 31 gennaio la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all’anno seguente.

     4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione comunica agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica, da attuarsi in sede di coordinamento interregionale, dell’insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni.

     5. Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale nazionale e regionale, che contribuirà alla formazione del calendario nazionale.

     6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) provvedono alla trasmissione alla Regione dei calendari delle manifestazioni locali comunicate ai comuni, entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni, sulla scorta di un elenco predisposto dai comuni e trasmesso alle CCIAA competenti per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.

 

     Art. 8. (Quartieri fieristici).

     1. Competono ai comuni le verifiche di conformità dei quartieri fieristici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) ai requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b).

     Nell’ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei piani territoriali dei parchi regionali, la Regione valuta che le destinazioni di eventuali nuove aree in cui ubicare nuovi quartieri fieristici siano coerenti agli indirizzi della programmazione regionale.

 

     Art. 9. (Riordino degli enti fieristici).

     1. La Giunta regionale gestisce e aggiorna l’elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica al fine di monitorare l’evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.

     2. L’elenco degli enti fieristici e i progetti di trasformazione anche in società di capitali sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) che stabilisce i requisiti e le procedure per l’iscrizione nell’elenco e le modalità di verifica dei progetti di trasformazione.

     3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

 

     Art. 10. (Commissione regionale consultiva per il settore fieristico).

     1. Presso la Giunta regionale è costituita la commissione regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con decreto del Direttore generale competente per materia e composta da rappresentanti della medesima Direzione, delle autonomie locali e funzionali, degli organismi associativi delle manifestazioni fieristiche, degli enti fieristici, dei poli fieristici ed esperti in materia fieristica, nonché da rappresentanti delle Direzioni generali interessate per materia.

     2. La composizione della commissione, le modalità di designazione dei suoi componenti e di funzionamento, nonché l’entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

     3. La Commissione deve esprimere parere consultivo in merito:

     a) al monitoraggio del corretto svolgimento delle manifestazioni al fine di favorirne lo sviluppo, comprese le modalità di raccolta e certificazione della veridicità dei dati ufficiali delle manifestazioni;

     b) allo studio di iniziative destinate alla promozione e all’internazionalizzazione delle manifestazioni e delle imprese;

     c) alla stesura del regolamento di cui all'articolo 13.

 

     Art. 11. (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale).

     1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale individuati dall’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), e ai sensi e nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 87, comma 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.

     2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, la Giunta istituisce un comitato tra le diverse direzioni generali interessate, coordinate dalla Direzione generale competente che definisce modalità e tempi degli interventi regionali.

     3. La Giunta regionale può:

     a) concedere contributi, sentita la competente commissione consiliare, ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica in Italia e all’estero, di rilevante interesse per l’economia della Regione Lombardia;

     b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture [5];

     c) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;

     d) promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche al fine di concorrere all’ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo nel contempo i fenomeni di congestione urbana innescati dai fenomeni espositivi;

     e) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;

     f) stipulare convenzioni e svolgere azioni dirette per lo sviluppo, la promozione e la competitività del sistema fieristico lombardo e per l’organizzazione delle manifestazioni fieristiche, in Italia e all’estero anche con enti e organismi specializzati; [6]

     g) promuovere l’intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.

     4. La Giunta regionale approva annualmente i criteri di priorità nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 lettere a), c), d) ed e).

     5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta alla Direzione generale competente, secondo le modalità previste nel relativo bando. [7]

 

     Art. 12. (Sanzioni).

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non corrispondano alla normativa regionale vigente in materia di fiere ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l’autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di cinque euro ad un massimo di cinquanta euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l’esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.

     2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l’autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000,00 euro a 20.000,00 euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a centomila euro. La Regione dispone inoltre l’esclusione della manifestazione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni. [8]

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale", l’amministrazione competente per l’attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l’esclusione dei medesimi soggetti dall’inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.

     4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l’1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

     5. L’accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.

     6. Per l’applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 13. (Regolamento di attuazione).

     1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di intese tra le regioni, si provvede con apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, a stabilire [9]:

     a) i requisiti e le procedure per l’attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche;

     b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualifica delle manifestazioni che possono ospitare, nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

     c) i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;

     d) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell’ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro;

     e) la disciplina relativa al riordino degli enti fieristici di cui all'articolo 9.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie).

     1. In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di formazione del calendario fieristico regionale, e l’assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento attuativo, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) e successive modifiche ed integrazioni.

     1 bis. Per il solo bando relativo all’anno 2005, sono valutate ai fini del contributo regionale di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), anche le richieste relative a manifestazioni fieristiche svoltesi tra il 1 settembre 2004 ed il 31 dicembre 2004 [10].

 

     Art. 15. (Abrogazioni e disposizioni finali).

     1. La l.r. 45/1980 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata; sono fatte salve le sole disposizioni di cui all’articolo 18 e all’articolo 21, commi 2, 3 e 3 bis, di seguito integralmente riportate:

     a) la Regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti istituite a norme dell'articolo 48 dello statuto, previa approvazione del relativo regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto [11];

     b) la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può altresì disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche;

     c) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), la Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti; per l'attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può avvalersi delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti;

     d) la Giunta regionale può altresì promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse;

     e) la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere c) e d).

     2. Sono abrogati il comma 47, lettere a), b), d), e) ed f) ed i commi 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 110 dell’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

     3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1999, n. 6 (Disciplina delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico di cui all'articolo 10, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali", alle spese per la promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale di cui all'articolo 11, terzo comma, lettere a), c) e d), si provvede con le risorse stanziate all'UPB 2.3.10.1.2.17 "Potenziamento del sistema infrastrutturale", alle spese per gli interventi di cui alle disposizioni dell'art. 15, comma primo, lettere a), b), c), d) ed e) si provvede con le risorse stanziate all'UPB 2.3.10.2.2.15 "Internazionalizzazione e promozione del “sistema impresa”" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e successivi.

     2. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2006, n. 11.

[4] Lettera soppressa dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[6] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2006, n. 11 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[7] Comma già sostituito dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2006, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2006, n. 11.

[9] Alinea così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[10] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[11] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.