§ 3.6.33 - L.R. 29 gennaio 1999, n. 6.
Disciplina delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41 comma 2, lettera b) del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:29/01/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Nomine e funzioni di competenza regionale).
Art. 3.  (Procedure per l'intesa con il Comune di Milano).
Art. 4.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.6.33 - L.R. 29 gennaio 1999, n. 6.

Disciplina delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(B.U. 1 febbraio 1999, n. 5 - 1° suppl. ord).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'art. 41, comma 2, lettera b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano spettanti alla Regione, di seguito denominato "Ente".

     2. Le funzioni amministrative relative all'Ente sono esercitate dalla Regione che le svolgerà d'intesa con il Comune di Milano a decorrere dalla data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri così come previsto dall'art. 7, comma 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 2. (Nomine e funzioni di competenza regionale).

     1. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Consiglio regionale, su designazione della Giunta regionale, d'intesa con il Comune di Milano, sentite le Associazioni imprenditoriali maggiormente significative presenti sul territorio regionale, nonché la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano. Qualora il Consiglio regionale respinga la proposta, la Giunta regionale ripresenta una designazione entro i successivi quindici giorni.

     2. Le modifiche dello Statuto dell'Ente autonomo Fiera Internazionale di Milano sono approvate, su proposta deliberata. dall'Ente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Comune di Milano, entro 90 giorni dal ricevimento della relativa proposta.

     3. [1].

     4. [2].

 

     Art. 3. (Procedure per l'intesa con il Comune di Milano).

     1. Ai fini dell'esercizio dell'intesa con il Comune di Milano, la Giunta regionale trasmette al Comune di Milano la proposta di provvedimento da adottare; il Comune di Milano, entro trenta giorni dal ricevimento, può esprimere il proprio motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni.

     2. Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale controdeduce ai rilievi del Comune trasmettendo, se del caso, un nuovo schema di provvedimento. Qualora entro trenta giorni dal ricevimento della nuova proposta da parte del Comune l'intesa non sia raggiunta, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa da adottarsi su proposta dell'assessore regionale competente in materia fieristica.

     3. I provvedimenti con i quali è adottata l'intesa sono trasmessi al Consiglio regionale.

     4. Limitatamente all'intesa per la nomina del presidente dell'Ente, di cui all'art. 2, comma 1, i termini di trenta giorni stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotti, rispettivamente, a quindici e venti giorni.

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge le funzioni amministrative che la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite al Presidente della Giunta regionale, le funzioni attribuite al Ministro competente sono attribuite alla Giunta regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, d'intesa con il Comune di Milano, dichiara la decadenza degli organi statutari, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 7, comma 1 della legge 59/1997 e dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. 112/1998, ad eccezione del collegio dei revisori. Con il medesimo provvedimento sono nominati un collegio commissariale straordinario, composto da tre membri, nonché il presidente dello stesso, scelto nel suo ambito. Il collegio commissariale straordinario, che durerà in carica per non più di centottanta giorni, ha il compito di provvedere agli affari correnti e agli adempimenti di legge, nonché di adottare entro novanta giorni dalla nomina, le modifiche dello statuto dell'Ente in adeguamento alla legislazione vigente. Il Collegio delibera a maggioranza dei componenti.

     3. Per le nomine di cui alla presente legge, nonché per le nomine comunque spettanti alla Regione, non si applicano le procedure disciplinate dalla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 "Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione".

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7, comma 1, della legge 59/1997, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

INDICE

 

Art. 1. Finalità.

Art. 2. Nomine e funzioni di competenza regionale.

Art. 3. Procedure per l'intesa con il Comune di Milano.

Art. 4. Disposizioni transitorie e finali.

Art. 5. Norma finanziaria.

Art. 6. Clausola d'urgenza.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.

[2] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2002, n. 30.