§ 4.9.31 - D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:30/12/1992
Numero:559


Sommario
Art. 1.      1. La produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento deve rispondere ai requisiti igienico-sanitari di polizia sanitaria indicati nel presente [...]
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno [...]
Art. 3.      1. Le carni di coniglio devono
Art. 4.      1. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, il sindaco può consentire
Art. 5.      1. Gli scambi intracomunitari di carni di selvaggina d'allevamento sono soggetti a
Art. 6.      1. Le carni di selvaggina d'allevamento provenienti da mammiferi terrestri selvatici biungulati devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, lettere da b) ad h), del decreto del [...]
Art. 7.      1. Il Ministro della sanità può concedere le autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 anche per le carni fresche di selvaggina [...]
Art. 8.      1. Le carni di selvaggina d'allevamento da penna devono soddisfare ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503
Art. 9.      1. Per quanto concerne le carni di selvaggina d'allevamento da penna ottenute e immesse in circolazione sul territorio nazionale, il Ministero della sanità, in deroga a quanto previsto dall'art. [...]
Art. 10.      1. Le disposizioni contenute nell'art. 8 non sono applicabili alla cessione di carni di selvaggina da piuma d'allevamento direttamente dall'agricoltore al consumatore finale per il proprio [...]
Art. 11.      1. Il Ministero della sanità provvede affinché nelle aziende situate nel territorio venga effettuata periodicamente un'indagine sullo stato sanitario dei conigli, della selvaggina d'allevamento [...]
Art. 12.      1. Il Ministero della sanità integra i piani di ricerca di residui previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, al fine di sottoporre i conigli e la selvaggina d'allevamento ai [...]
Art. 13.      1. Le carni di coniglio o di selvaggina da piuma d'allevamento non possono essere destinate al consumo umano se
Art. 14.      1. Il Ministero della sanità compila un elenco degli stabilimenti dallo stesso riconosciuti attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento veterinario
Art. 15.      1. I responsabili degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a presentare entro 90 giorni da tale data la domanda di riconoscimento al [...]
Art. 16.      1. Il Ministero della sanità presta la propria assistenza agli esperti della Commissione incaricati di effettuare controlli
Art. 17.      1. Fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di conigli e di selvaggina d'allevamento in provenienza dai paesi terzi, si applicano a tali [...]
Art. 18.      1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme vigenti in materia di protezione della fauna
Art. 19.      1. Il Ministro della sanità con proprio regolamento stabilisce i criteri e le modalità di adozione dei marchi di identificazione degli animali previsti dal presente regolamento fino [...]


§ 4.9.31 - D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559. [1]

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

(G.U. 4 febbraio 1993, n. 28 - S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. La produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento deve rispondere ai requisiti igienico-sanitari di polizia sanitaria indicati nel presente regolamento e relativi allegati.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, inoltre si intende per:

     a) carni di coniglio: tutte le parti del coniglio domestico adatte al consumo umano;

     b) carni di selvaggina di allevamento: tutte le parti adatte al consumo umano dei mammiferi terrestri, dei volatili selvatici e degli uccelli corridori (ratiti), in particolare quaglie, piccioni, pernici e fagiani, riprodotti, allevati e macellati in cattività [2];

     c) selvaggina d'allevamento: mammiferi terrestri o volatili selvatici ma allevati come animali domestici; sono esclusi i mammiferi selvatici che vivono in territori chiusi con autonomia di ricovero e di

approvvigionamento in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;

     d) paese di produzione: lo Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda di produzione.

 

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE E LA

COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI CONIGLIO

 

     Art. 3.

     1. Le carni di coniglio devono:

     a) essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e riconosciuto, ai fini del presente capo, conformemente ai sensi dell'art. 14;

     b) essere carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria;

     c) provenire da animali che siano stati sottoposti all'ispezione veterinaria ante mortem ad opera di un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo I, e che in seguito a tale esame siano considerati atti alla macellazione;

     d) essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, eccettuate quelle di cui ai punti 28-bis e 28-ter;

     e) essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II del presente regolamento, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

     f) essere munite di bollo sanitario in conformità all'allegato I, capitolo III. E' possibile secondo le procedure comunitarie, modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purché conformi alle norme di igiene;

     g) essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

     h) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V;

     i) se si tratta di parti di carcassa o di carni dissossate, essere state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 14.

     2. Le carni fresche di coniglio spedite verso il territorio di un altro Stato membro devono essere accompagnate da un certificato sanitario in originale rilasciato da un veterinario ufficiale all'atto della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere al modello che figura nell'allegato II, deve essere redatto almeno nella lingua o nelle lingue del paese di destinazione e contenere le informazioni previste.

 

     Art. 4.

     1. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, il sindaco può consentire:

     a) la cessione diretta da parte di un piccolo produttore di carni di coniglio ad un privato per il proprio consumo;

     b) la cessione di piccoli quantitativi limitati di carni fresche di coniglio da parte di agricoltori che producono conigli in piccola scala:

     1) direttamente al consumatore finale sui mercati locali più vicini, alla loro azienda;

     2) ad un venditore al dettaglio, a condizione che eserciti la propria attività nella stessa località del produttore o in una località vicina.

     2. Sono esclusi dalla deroga la vendita ambulante, la vendita per corrispondenza e trattandosi di un venditore al dettaglio, la vendita su un mercato.

     3. Il sindaco adotta le misure necessarie per garantire il controllo sanitario delle operazioni previste al comma 1, e quelle che permettano di risalire all'azienda di origine.

     4. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione di fissare i limiti massimi dei quantitativi che possono essere oggetto di cessione in virtù del comma 1.

 

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE

E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI

DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO

 

     Art. 5.

     1. Gli scambi intracomunitari di carni di selvaggina d'allevamento sono soggetti a:

     a) quanto alla selvaggina da penna d'allevamento, ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

     b) quanto alle altre specie di selvaggina d'allevamento, ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 782.

 

     Art. 6.

     1. Le carni di selvaggina d'allevamento provenienti da mammiferi terrestri selvatici biungulati devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, lettere da b) ad h), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, a condizione che la mandria d'origine sia sottoposta ad un controllo veterinario periodico e non formi oggetto di restrizioni a seguito di indagine eseguita ai sensi dell'art. 11 o a seguito di ispezione veterinaria. Le modalità di detto controllo sono stabilite dalla Comunità europea. Gli animali in questione devono essere trattati in momenti diversi rispetto agli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina.

     2. Il certificato sanitario che deve accompagnare le carni di cui al comma 1, deve essere conforme al modello che figura nell'allegato IV.

     3. Le carni provenienti da cinghiali d'allevamento o da altre specie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente alle disposizioni concernenti la ricerca delle trichine (trichinella spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

     4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio può consentire la macellazione di selvaggina d'allevamento nel luogo d'origine se gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi o per proteggere il benessere degli animali. Tale deroga può essere concessa se:

     a) l'allevamento è sottoposto ad un controllo veterinario periodico e non è oggetto di restrizioni a seguito di indagine effettuata conformemente all'art. 12 o a seguito di ispezione veterinaria;

     b) è presentata domanda dal proprietario degli animali;

     c) il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio viene informata in precedenza della data di macellazione di questi animali;

     d) l'azienda dispone di un centro di raccolta degli animali selvatici in cui è possibile effettuare un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare;

     e) l'azienda dispone di un locale adatto per la macellazione, la jugulazione ed il dissanguamento degli animali;

     f) la macellazione mediante jugulazione e dissanguamento è preceduta da uno stordimento effettuato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni; il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale può autorizzare la macellazione con palla in casi particolari;

     g) gli animali macellati e dissanguati sono trasportati, sospesi, in condizioni igieniche soddisfacenti, verso un macello riconosciuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, il più rapidamente possibile dopo la macellazione; qualora la selvaggina macellata nel luogo dell'allevamento non possa essere portata entro un'ora in un macello riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, essa deve essere trasportata in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui regni una temperatura compresa tra 0° C e 4° C. L' eviscerazione deve essere effettuata al più tardi tre ore dopo lo stordimento;

     h) nel trasporto al macello gli animali macellati sono accompagnati da un attestato del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale da cui risulti il risultato positivo dell'ispezione ante mortem, la corretta esecuzione del dissanguamento e l'ora della macellazione; tale attestato deve essere conforme al modello che figura nell'allegato.

     5. In attesa dell'adozione delle norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale, il sindaco, in deroga a quanto disposto dal comma 1, può consentire che la macellazione di selvaggina grossa d'allevamento, il sezionamento ed il deposito delle carni siano effettuati in stabilimenti autorizzati per il mercato nazionale; tali carni non possono formare oggetto di scambi intracomunitari.

     6. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un bollo sanitario, ad inchiostro o a fuoco, recante in caratteri perfettamente leggibili le seguenti indicazioni, tenendo presente che i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per le lettere e di un centimetro per le cifre e che, qualora porzioni di carni o di visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o sulle etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo:

     a) nella parte superiore, il nome del comune;

     b) al centro, la sigla V.S.;

     c) nella parte inferiore, la denominazione della ditta produttrice [3].

     6 bis. Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento separate meccanicamente possono formare oggetto di scambi solo se sono state sottoposte, in precedenza, a un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unità sanitaria locale competente [4].

 

     Art. 7.

     1. Il Ministro della sanità può concedere le autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 anche per le carni fresche di selvaggina d'allevamento dando comunicazione delle autorizzazioni generali concesse agli altri Stati membri e alla Commissione.

     2. Il certificato sanitario conforme al modello previsto all'allegato IV contiene estremi e tipo dell'autorizzazione concessa.

 

     Art. 8.

     1. Le carni di selvaggina d'allevamento da penna devono soddisfare ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.

     2. Le carni di selvaggina d'allevamento da penna destinate agli scambi intracomunitari sono corredate del certificato sanitario conforme al modello che figura nell'allegato IV.

     3. Se la tecnica di eviscerazione utilizzata non consente, per quanto concerne le quaglie ed i piccioni, di effettuare l'ispezione sanitaria completa delle viscere di ciascun animale, è consentito, in deroga a quanto previsto dall'allegato I, capitolo V, punto 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82, effettuare tale ispezione su un campione relativo ad almeno il 5% degli animali per ogni partita di 500 animali e su una proporzione corrispondente oltre i 500 animali, purché si tratti di partite omogenee per natura, peso ed origine.

     4. Qualora i risultati non siano sicuramente positivi, il parere espresso sulla commestibilità degli animali macellati in base a tale ispezione per campione delle viscere vale per tutta la partita.

 

     Art. 9.

     1. Per quanto concerne le carni di selvaggina d'allevamento da penna ottenute e immesse in circolazione sul territorio nazionale, il Ministero della sanità, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, primo comma, e nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, può consentire a domanda che nei macelli o laboratori di sezionamento, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applichino le disposizioni relative alla macellazione e alla eviscerazione previste dal capitolo V dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, per la produzione di selvaggina d'allevamento da penna parzialmente eviscerata e non eviscerata.

     2. Quando ci si avvale di questa deroga, è vietato apporre il marchio di salubrità previsto nel capitolo X dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82.

 

     Art. 10.

     1. Le disposizioni contenute nell'art. 8 non sono applicabili alla cessione di carni di selvaggina da piuma d'allevamento direttamente dall'agricoltore al consumatore finale per il proprio consumo, in casi isolati, ad esclusione della vendita ambulante, per corrispondenza o sul mercato.

     2. Il Ministero della sanità può richiedere alla Commissione di fissare i limiti massimi per i quantitativi che possono essere oggetto di cessione ai sensi del comma 1.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 11.

     1. Il Ministero della sanità provvede affinché nelle aziende situate nel territorio venga effettuata periodicamente un'indagine sullo stato sanitario dei conigli, della selvaggina d'allevamento e delle lepri d'allevamento, anche avvalendosi degli istituti zooprofilattici sperimentali.

     2. Il Ministero della sanità raccoglie i risultati delle indagini di cui al comma 1 qualora vengano diagnosticate malattie trasmissibili all'uomo o agli animali o venga rilevata la presenza di residui superiori ai livelli ammessi.

     3. Se viene diagnosticata una malattia o situazione prevista al comma 2, i risultati dell'indagine sono immediatamente comunicati al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale responsabile della sorveglianza dell'allevamento da cui provengono gli animali.

     4. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale sottopone, in base alla situazione epizoologica, la selvaggina d'allevamento ad esami specifici per individuare la presenza delle malattie menzionate nell'allegato I dell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984.

     5. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione e agli Stati membri la presenza delle malattie accertate.

 

     Art. 12.

     1. Il Ministero della sanità integra i piani di ricerca di residui previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, al fine di sottoporre i conigli e la selvaggina d'allevamento ai controlli di cui al suddetto decreto per accertare nella selvaggina in libertà la presenza di agenti contaminanti diffusi nell'ambiente.

     2. In base ai risultati dei controlli di cui all'art. 11, comma 4, il Ministero della sanità limita l'impiego di carni di coniglio o di selvaggina provenienti da aziende o da zone risultate sospette.

 

     Art. 13.

     1. Le carni di coniglio o di selvaggina da piuma d'allevamento non possono essere destinate al consumo umano se:

     a) presentano uno dei difetti elencati al punto 9, lettera a), dell'allegato I, per le carni di coniglio [5];

     b) provengono da animali cui siano state somministrate sostanze che in base a decisioni della Comunità, possono renderle pericolose o nocive alla salute dell'uomo. In attesa delle decisioni comunitarie valgono le norme vigenti in materia di sostanze autorizzate, nel rispetto del trattato;

     c) sono state trattate con radiazioni ionizzanti o con raggi ultravioletti oppure con sostanze che rendono tenera la carne o con altre sostanze che possono influire sulle caratteristiche organolettiche delle carni o con coloranti diversi da quelli utilizzati per la bollatura sanitaria.

 

     Art. 14.

     1. Il Ministero della sanità compila un elenco degli stabilimenti dallo stesso riconosciuti attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento veterinario.

     2. Il Ministero della sanità può riconoscere idonei alla macellazione e al sezionamento di selvaggina d'allevamento, ai fini di cui al comma 1, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, a condizione che tali stabilimenti siano attrezzati per trasformare le carni di coniglio e/o di selvaggina d'allevamento e che tali operazioni siano eseguite nel rispetto delle norme igieniche.

     3. L'elenco degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 viene inviato agli altri Stati membri e alla Commissione.

     4. Il Ministero della sanità non riconosce uno stabilimento se ha accertato che esso non possiede i requisiti previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 15.

     1. I responsabili degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a presentare entro 90 giorni da tale data la domanda di riconoscimento al Ministero della sanità.

     2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da un progetto di adeguamento alle prescrizioni da realizzare entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

     3. Il Ministero della sanità provvede sulla domanda di riconoscimento degli stabilimenti di cui al comma 1 entro il termine di 90 giorni dalla data in cui l'interessato comunica l'avvenuta realizzazione del progetto di adeguamento.

     4. In attesa di ottenere il riconoscimento gli stabilimenti di cui al comma 1 possono continuare la propria attività solo in ambito nazionale.

     5. Le carni di coniglio o di selvaggina d'allevamento da penna ottenute negli stabilimenti di cui al comma 4 devono essere contrassegnati con un bollo a placca recante, in caratteri perfettamente leggibili ed indelebili, da un lato il nome del comune, la denominazione della ditta produttrice e la sede dello stabilimento e dall'altro la sigla VS ed il numero assegnato al veterinario addetto al macello dalla unità sanitaria locale di appartenenza. I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per le lettere che per le cifre. Il bollo a placca deve essere in materiale resistente, tale da non poter essere reimpiegato, conforme a tutte le esigenze di igiene. Qualora le carcasse, parti di esse ed i visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o su apposite etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo a placca [6].

 

     Art. 16.

     1. Il Ministero della sanità presta la propria assistenza agli esperti della Commissione incaricati di effettuare controlli.

     2. I controlli sulle carni di coniglio e di selvaggina di allevamento in provenienza da Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

 

     Art. 17.

     1. Fino all'applicazione delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di conigli e di selvaggina d'allevamento in provenienza dai paesi terzi, si applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle del presente regolamento.

     2. In attesa dell'applicazione di tali disposizioni:

     a) le carni fresche di coniglio e di selvaggina d'allevamento non possono essere munite del bollo sanitario previsto nell'allegato I, capitolo X del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e, quando sezionate o disossate, sono trattate conformemente all'art. 3, comma 1, punto B del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82;

     b) le carni ottenute da specie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18.

     1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme vigenti in materia di protezione della fauna.

 

     Art. 19.

     1. Il Ministro della sanità con proprio regolamento stabilisce i criteri e le modalità di adozione dei marchi di identificazione degli animali previsti dal presente regolamento fino all'emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

     2. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 13, 13-bis, 14 e l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 [7].

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 18.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364.