§ 4.2.41 – D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:17/05/1996
Numero:364


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni


§ 4.2.41 – D.P.R. 17 maggio 1996, n. 364.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento.

(G.U. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     " b) carni di selvaggina di allevamento: tutte le parti ad atte al consumo umano dei mammiferi terrestri, dei volatili selvatici e degli uccelli corridori (ratiti), in particolare quaglie, piccioni, pernici e fagiani, riprodotti, allevati e macellati in cattività";

     b) nell'articolo 6, è aggiunto il seguente comma:

     " 6. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un bollo sanitario, ad inchiostro o a fuoco, recante in caratteri perfettamenente leggibili le seguenti indicazioni, tenendo presente che i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per le lettere e di un centimetro per le cifre e che, qualora porzioni di carni o di visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o sulle etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo:

     a) nella parte superiore, il nome del comune;

     b) al centro, la sigla V.S.;

     c) nella parte inferiore, la denominazione della ditta produttrice.";

     c) nell'articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     " a) presentano uno dei difetti elencati al punto 9, lettera a), dell'allegato I, per le carni di coniglio;";

     d) nell'articolo 15, è aggiunto il seguente comma:

     " 5. Le carni di coniglio o di selvaggina d'allevamento da penna ottenute negli stabilimenti di cui al comma 4 devono essere contrassegnati con un bollo a placca recante, in caratteri perfettamente leggibili ed indelebili, da un lato il nome del comune, la denominazione della ditta produttrice e la sede dello stabilimento e dall'altro la sigla VS ed il numero assegnato al veterinario addetto al macello dalla unità sanitaria locale di appartenenza. I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per le lettere che per le cifre. Il bollo a placca deve essere in materiale resistente, tale da non poter essere reimpiegato, conforme a tutte le esigenze di igiene. Qualora le carcasse, parti di esse ed i visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o su apposite etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo a placca.";

     e) nell'articolo 19, comma 2, tra il numero 8 e il numero 10 è inserito il seguente numero: "9".