§ 4.9.27 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 231.
Regolamento di attuazione delle direttive (CEE) numeri 91/83, 289/88 e 266/91 relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:01/03/1992
Numero:231


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento disciplina l'importazione da Paesi terzi
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per
Art. 3.      1. L'importazione di animali e carni di cui all'art. 1 è consentita soltanto in provenienza da quei Paesi iscritti nell'elenco stabilito dalla Comunità economica europea e pubblicato nella [...]
Art. 4.      1. E' autorizzata l'importazione di animali della specie bovina e suina soltanto da quei Paesi terzi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, che
Art. 5.      1. Il Ministro della sanità, ove ritenga che i vaccini antiaftosi utilizzati da un Paese terzo contro i tipi di virus A, O oppure C presentano talune deficienze, vieta l'introduzione nel [...]
Art. 6.      1. L'importazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina è ammessa soltanto se, prima del giorno del loro carico per la spedizione verso il Paese destinatario, essi hanno [...]
Art. 7.      1. L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina è ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo [...]
Art. 8.      1. Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati
Art. 9.      1. Gli animali da macello devono essere avviati direttamente ad uno stabilimento di macellazione e, conformemente alle esigenze di polizia sanitaria, ivi macellati entro i tre giorni lavorativi [...]
Art. 10.      1. E' autorizzata l'importazione di carni fresche soltanto da quei Paesi terzi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1
Art. 11.      1. Le carni fresche devono rispondere alle seguenti condizioni
Art. 12.      1. Le carni fresche devono essere presentate in carcasse, eventualmente sezionate in mezzene per i suini, in mezzene o in quarti per i bovini ed i solipedi, a condizione che sia possibile [...]
Art. 13.      1. Fino al 31 dicembre 1996 possono essere ammesse le importazioni di ghiandole e organi, compreso il sangue, soltanto come materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica [...]
Art. 14.      1. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alle carni fresche
Art. 15.      1. E' vietata l'importazione di
Art. 16.      1. Per essere ammesse all'importazione le carni fresche devono essere scortate da un certificato di polizia sanitaria e da un certificato di sanità redatti da un veterinario ufficiale del Paese [...]
Art. 17.      1. Le carni fresche, al loro arrivo nel territorio geografico della Comunità economica europea, devono essere immediatamente sottoposte ad un controllo di polizia sanitaria, effettuato [...]
Art. 18.      1. Le carni fresche, prima di essere ammesse al consumo nel territorio geografico della Comunità economica europea, sono sottoposte ad un controllo sanitario, nonché ad un controllo di polizia [...]
Art. 19.      1. Le carni fresche, la cui importazione nel territorio della Comunità economica europea è stata autorizzata a seguito dei controlli di cui all'art. 18, se destinate ad altro Stato membro, [...]
Art. 20.      1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, il Ministro della sanità vieta l'importazione degli animali di cui al capo II in provenienza diretta o indiretta da un Paese terzo o da una parte del [...]
Art. 21.      1. Le spese delle operazioni previste dall'art. 1, comma 3, dall'art. 8, comma 3, e dagli articoli 17, 18 e 19 sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario, senza indennizzo [...]
Art. 22.      1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, ad apportare deroghe, integrazioni e modifiche al presente regolamento in relazione alle disposizioni emanate dalla Comunità economica [...]
Art. 23.      1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, fino alla lettera W) compresa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, commi 1, 2 e 3, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, nonché gli allegati A e B del [...]
Art. 24.      1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, apporta gli adeguamenti e le aggiunte all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, che ha sostituito [...]


§ 4.9.27 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 231. [1]

Regolamento di attuazione delle direttive (CEE) numeri 91/83, 289/88 e 266/91 relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina.

(G.U. 19 marzo 1992, n. 66 - S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento disciplina l'importazione da Paesi terzi:

     a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina o caprina [2];

     b) di carni fresche provenienti da animali domestici appartenenti alla specie bovina compresi i bufali, suina, ovina e caprina, nonché da solipedi domestici;

     c) di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici.

     2. Il presente regolamento, non si applica:

     a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera italiana;

     b) alle carni, purché in quantità non superiore ad un chilogrammo per persona, al seguito dei viaggiatori o costituenti piccole spedizioni destinate ai privati;

     c) alle carni destinate ad essere consumate dal personale e dai passeggeri a bordo di mezzi di trasporti internazionali.

     3. Le carni di cui al comma 2, lettera c) e i rifiuti di cucina scaricati da un mezzo di trasporto internazionale devono essere distrutti sotto controllo dell'autorità sanitaria competente per territorio; non si ricorre alla distruzione quando le carni, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, vengono trasbordate da un mezzo di trasporto internazionale ad un altro.

     4. I controlli di polizia sanitaria stabiliti con il presente regolamento per gli animali si applicano al loro ingresso nel territorio comunitario sia a quelli destinati ai Paesi della Comunità sia a quelli in transito.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) veterinario ufficiale: il veterinario degli uffici veterinari di confine, o quello designato dall'autorità centrale competente di un Paese terzo;

     b) paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali o carni fresche provenienti da un Paese terzo;

     c) Paese terzo: quello considerato tale dalla Comunità economica europea;

     d) importazione: l'introduzione nel territorio comunitario di animali o di carni fresche provenienti da Paesi terzi;

     e) azienda: il complesso agricolo, industriale o commerciale ufficialmente controllato, situato nel territorio di un Paese terzo, nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

     f) zona indenne da epizoozia: zona in cui, in base a constatazioni ufficiali, gli animali non risultano essere stati colpiti da alcuna delle malattie contagiose comprese nell'elenco stabilito dalla Comunità economica europea, per il periodo ed entro il raggio definiti dalla Comunità medesima.

     2. Per le altre definizioni valgono, ove necessario, quelle di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni, quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728 e successive modificazioni.

     3. L'allegato I citato nel presente regolamento è l'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.

 

     Art. 3.

     1. L'importazione di animali e carni di cui all'art. 1 è consentita soltanto in provenienza da quei Paesi iscritti nell'elenco stabilito dalla Comunità economica europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     2. L'importazione di carni fresche è consentita soltanto in provenienza da stabilimenti compresi negli elenchi adottati dalla Comunità economica europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

Capo II

IMPORTAZIONE DI ANIMALI DELLE

SPECIE BOVINA, SUINA E CAPRINA [3]

 

     Art. 4.

     1. E' autorizzata l'importazione di animali della specie bovina e suina soltanto da quei Paesi terzi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, che:

     a) sono indenni dalle seguenti malattie nei cui confronti gli animali sono recettivi:

     1) da dodici mesi, da peste bovina, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da febbre catarrale ovina, da peste suina africana e da paralisi contagiosa dei suini ovvero morbo di Teschen; la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della valle del Rift [4];

     2) da sei mesi, da stomatite vescicolare contagiosa;

     b) non hanno proceduto da dodici mesi a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a), n. 1).

     1 bis. L'introduzione di animali della specie bovina e suina è autorizzata solo se provengono dal territorio di un Paese terzo che soddisfa una delle condizioni seguenti:

     a) se il Paese terzo è indenne da afta epizootica da almeno due anni, non pratica la vaccinazione da almeno dodici mesi e non autorizza l'ingresso nel proprio territorio di animali che sono stati vaccinati nel corso degli ultimi dodici mesi, gli animali non devono essere stati vaccinati contro l'afta epizootica;

     b) se il Paese terzo è indenne da afta epizootica da almeno due anni, ma pratica la vaccinazione ed autorizza l'ingresso nel proprio territorio di animali vaccinati, gli animali:

     1) non devono essere stati vaccinati contro l'afta epizootica;

     2) devono aver presentato una reazione negativa a un test sierologico praticato per accertare la presenza di anticorpi dell'afta epizootica;

     3) devono essere stati isolati nel Paese di esportazione in una stazione di quarantena per quattordici giorni sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale e nessun animali, introdotto nella stazione di quarantena, deve essere stato vaccinato contro l'afta epizootica nei ventuno giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo;

     4) i bovini, inoltre, devono aver presentato una reazione negativa ad una prova di ricerca del virus dell'afta epizootica praticata secondo il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto "Probang test");

     c) se il Paese terzo non è indenne da afta epizootica da almeno due anni si applicano:

     1) le garanzie di cui alla lettera b) del presente comma;

     2) le garanzie supplementari stabilite dalla Comunità economica europea [5].

     1 ter. Gli animali di cui alle lettere b) e c) del comma precedente dovranno essere inoltrati dall'ufficio veterinario di confine direttamente all'allevamento di destinazione od alle stalle di sosta dell'importatore in vincolo sanitario per l'isolamento ed osservazione degli stessi per un periodo di ventuno giorni.

     Il servizio veterinario della unità sanitaria locale di competenza territoriale controllerà che tale periodo sia effettivamente rispettato e che l'isolamento venga espletato in locali separati fisicamente dalle restanti parti delle strutture sopracitate [6].

     2. Ferme restando le condizioni previste ai commi 1, 1 bis e 1 ter, l'importazione è consentita tenendo anche conto delle disposizioni comunitarie riguardanti [7]:

     a) norme di polizia sanitaria stabilite per le importazioni da un determinato Paese terzo, a seconda della specie e destinazione degli animali;

     b) limitazioni delle autorizzazioni a specie particolari, ad animali da macello, da allevamento o da riproduzione, ad animali destinati ad usi particolari, nonché le misure da applicare dopo l'importazione;

     c) deroghe ad un determinato Paese terzo, che opera garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei bovini, di brucellosi dei bovini e dei suini, e per quanto riguarda le malattie degli ovini e dei caprini, equivalenti a quelle di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556 [8].

     3. I suini inoltre devono provenire dal territorio di un Paese terzo che:

     a) sia indenne da almeno dodici mesi dalla peste suina classica;

     b) non abbia autorizzato la vaccinazione negli ultimi dodici mesi;

     c) non ammetta nel proprio territorio suini che siano stati vaccinati da meno di dodici mesi contro la peste suina classica [9].

 

     Art. 5.

     1. Il Ministro della sanità, ove ritenga che i vaccini antiaftosi utilizzati da un Paese terzo contro i tipi di virus A, O oppure C presentano talune deficienze, vieta l'introduzione nel territorio degli animali vaccinati contro l'afta epizootica delle specie bovina, suina, ovina e caprina provenienti dal Paese terzo interessato ed informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee della decisione adottata, precisandone i motivi [10].

 

     Art. 6.

     1. L'importazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina è ammessa soltanto se, prima del giorno del loro carico per la spedizione verso il Paese destinatario, essi hanno soggiornato senza interruzione nel territorio o in una parte del territorio di un Paese terzo indicato nell'elenco di cui all'art. 3 [11]:

     a) almeno sei mesi, o dalla nascita se si tratta di età inferiore, se si tratta di animali da allevamento o da produzione;

     b) almeno tre mesi o dalla nascita se di età inferiore, se si tratta di animali da macello.

 

     Art. 7.

     1. L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina è ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore [12].

     2. Il certificato deve:

     a) essere rilasciato il giorno del carico degli animali per la spedizione verso il Paese destinatario;

     b) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali del Paese destinatario e nella lingua italiana;

     c) accompagnare gli animali ed essere in esemplare originale;

     d) attestare che gli animali delle specie bovina e suina soddisfano alle condizioni previste dal presente regolamento e a quelle particolari stabilite per l'importazione in provenienza da quel Paese terzo;

     e) essere composto di un solo foglio;

     f) essere rilasciato per un solo destinatario;

     g) attestare le condizioni di cui all'art. 6.

     3. Il certificato di cui al comma 1 deve essere redatto secondo il modello stabilito dal Ministero della sanità in conformità alle disposizioni emanate dalla Comunità economica europea.

 

     Art. 8.

     1. Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati [13].

     2. E' vietata l'importazione delle specie bovina, suina, ovina e caprina quando risulti, nel corso del controllo di cui al comma 1, che [14]:

     a) gli animali non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo iscritto nell'elenco di cui all'art. 3;

     b) gli animali sono affetti o vi è sospetto che siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa;

     c) le condizioni previste dal presente regolamento e dagli allegati A, B, C e D della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche nonché da quelle figuranti nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, non sono state osservate dal Paese terzo esportatore [15];

     d) il certificato che accompagna gli animali non è conforme alle prescrizioni dell'art. 7.

     3. Il veterinario di confine, nei casi di esito sfavorevole del controllo di cui al comma 1, adotta tutte le misure che ritiene necessarie e in particolare:

     a) la quarantena, se si ha il sospetto che gli animali siano affetti o contaminati da malattia contagiosa;

     b) il mantenimento degli animali sotto controllo in attesa della regolarizzazione del certificato, nel caso di cui al comma 2, lettera d), su domanda dell'esportatore, del destinatario o del loro mandatario;

     c) il respingimento degli animali che non possono essere ammessi alla importazione ai sensi del comma 2, quando non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria; qualora non sia possibile respingere gli animali, l'autorità competente ne ordina la macellazione in un locale designato a tal fine oppure l'abbattimento;

     d) l'abbattimento e la distruzione dell'intera partita di animali, quando il suddetto controllo permetta di constatare o di sospettare l'esistenza di una delle malattie epizootiche il cui elenco è stabilito dalla Comunità economica europea.

     4. Il certificato che accompagna gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina all'atto dell'importazione deve, in seguito al controllo sanitario, essere timbrato in modo che risulti chiaramente che gli animali sono stati ammessi o respinti [16].

     5. Durante l'inoltro degli animali attraverso il territorio verso lo Stato destinatario si possono applicare le misure di polizia sanitaria di cui al comma 3, lettere a) e d), se gli animali sono affetti o si sospetta che siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa.

     6. Gli animali la cui importazione è stata autorizzata e che non sono destinati allo Stato membro che ha effettuato il controllo sanitario all'importazione di cui al comma 1, devono essere avviati verso il Paese destinatario sotto controllo doganale senza rottura di carico.

     7. Gli animali che hanno superato favorevolmente il controllo sanitario all'importazione presso un altro Stato membro sono sottoposti nel territorio italiano ai controlli complementari necessari per verificare se sono state osservate le prescrizioni del presente regolamento, comprese le condizioni particolari stabilite dalla Comunità economica europea; detti controlli sono effettuati al confine o a destinazione dalla autorità sanitaria locale competente.

 

     Art. 9.

     1. Gli animali da macello devono essere avviati direttamente ad uno stabilimento di macellazione e, conformemente alle esigenze di polizia sanitaria, ivi macellati entro i tre giorni lavorativi successivi all'arrivo.

     2. Fatte salve le condizioni particolari eventualmente stabilite dalla Comunità economica europea, l'autorità competente può designare, per motivi di polizia sanitaria, il macello al quale gli animali devono essere avviati per i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3, lettera d).

 

Capo III

IMPORTAZIONE DI CARNI FRESCHE

 

     Art. 10.

     1. E' autorizzata l'importazione di carni fresche soltanto da quei Paesi terzi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1:

     a) indenni da dodici mesi dalle seguenti malattie: peste bovina, peste suina africana e paralisi contagiosa dei suini o morbo di Teschen [17];

     b) in cui non si sia proceduto, da dodici mesi, a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a);

     c) in cui da almeno dodici mesi non sia stato constatato alcun caso di peste suina classica, da almeno dodici mesi non sia stata autorizzata la vaccinazione contro la peste suina classica e nel corso dei dodici mesi precedenti nessun suino sia stato vaccinato contro la peste suina classica [18].

     2. Le carni fresche devono provenire da animali che abbiano soggiornato nel territorio o in una parte del territorio di un Paese indicato nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, almeno tre mesi prima della loro macellazione o dalla nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

     2-bis. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 3, comma 1:

     a) l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi in cui:

     1) l'afta epizootica (virus A, O, C) è allo stato endemico;

     2) non è in uso l'abbattimento sistematico in caso di apparizione di un focolaio di afta epizootica;

     3) è praticata la vaccinazione contro l'afta epizootica (virus A, O, C), è autorizzata soltanto a condizioni che le carni siano state sottoposte alla maturazione, al controllo del pH, al disossamento e alla asportazione delle principali ghiandole linfatiche;

     b) l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi in cui è in uso la vaccinazione contro i virus SAT o ASIA 1 dell'afta epizootica è consentita soltanto alle seguenti condizioni:

     1) provengano da regioni in cui non è autorizzata la vaccinazione e non si siano verificati casi di afta epizootica da dodici mesi e tali regioni sono riconosciute con provvedimento della Comunità economica europea;

     2) le carni siano sottoposte a maturazione, a disossamento ed all'asportazione delle principali ghiandole linfatiche e non siano state importate nelle tre settimane successive alla macellazione;

     3) non si proceda all'importazione di visceri da tali Paesi;

     c) è autorizzata, alle condizioni fissate dal Ministero della sanità a seguito di decisioni adottate dalla Comunità economica europea, l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi:

     1) in cui è praticata la vaccinazione e

     2) che sono indenni da afta epizootica da dodici mesi;

     d) è altresì autorizzata alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera c), l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi:

     1) in cui non viene effettuata la vaccinazione in massa e

     2) che sono stati dichiarati indenni da afta epizootica [19].

     3. Ferme restando le condizioni previste ai commi 1 e 2, l'importazione è consentita tenendo anche conto delle disposizioni comunitarie riguardanti le garanzie sanitarie e di polizia sanitaria per l'importazione da un determinato Paese terzo a seconda della specie animale.

 

     Art. 11.

     1. Le carni fresche devono rispondere alle seguenti condizioni:

     a) essere state ottenute da uno stabilimento di macellazione comprese nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2;

     b) provenire da un animale da macello che, in conformità dell'allegato I, capitolo V, sia stato sottoposto a una visita ante mortem da un veterinario ufficiale e sia stato giudicato idoneo alla macellazione secondo le disposizioni del presente regolamento;

     c) essere state trattate in condizioni igieniche in conformità dell'allegato I, capitolo VI;

     d) essere state sottoposte, in conformità dell'allegato I, capitolo VII, ad un'ispezione post mortem effettuata sotto la responsabilità ed il controllo diretto di un veterinario ufficiale e non aver presentato alcuna alterazione, con eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

     e) essere munite di bollo sanitario conformemente a quanto stabilito dalla Comunità economica europea;

     f) essere state conservate all'interno dello stabilimento, dopo l'ispezione post mortem effettuata conformemente alla lettera d), in condizioni igieniche soddisfacenti e conformemente all'allegato I, capitolo XIII;

     g) essere state trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XIV, e maneggiate in condizioni igieniche soddisfacenti.

     2. Oltre ai requisiti di cui alle lettere b) e d), la Comunità economica europea può stabilire requisiti supplementari, adattati alla situazione specifica di taluni paesi nominativamente indicati, nei confronti di determinate malattie che possano compromettere la salute umana.

     3. Nell'ispezione post mortem di cui al comma 1, lettera d), nel controllo della conformità alle condizioni d'igiene di cui al comma 1, lettera c), e nel controllo dei requisiti di cui all'allegato I, capitolo XIII, il veterinario ufficiale può essere assistito da personale ausiliario posto sotto la sua responsabilità.

 

     Art. 12.

     1. Le carni fresche devono essere presentate in carcasse, eventualmente sezionate in mezzene per i suini, in mezzene o in quarti per i bovini ed i solipedi, a condizione che sia possibile ricostituire la carcassa di ciascun animale.

     2. In deroga al comma 1, è ammessa la presentazione:

     a) di mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi, di quarti separati o di frattaglie conformi alle condizioni previste dall'art. 11, commi 1, 2 e 3, e provenienti da macelli di cui all'art. 3, comma 2;

     b) di pezzature inferiori ai quarti o di carni disossate o di fegati bovini affettati provenienti da laboratori di sezionamento di cui all'art. 3, comma 2.

     3. Oltre alle condizioni previste all'art. 11, commi 1, 2 e 3, le carni di cui al comma 2, lettera b), devono soddisfare almeno alle seguenti prescrizioni:

     a) essere state sezionate e ottenute nell'osservanza delle prescrizioni dell'allegato I, capitolo VIII;

     b) essere state sottoposte al controllo da parte di un veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo IX;

     c) essere conformi, per quanto riguarda l'imballaggio, alle disposizioni dell'allegato I, al capitolo XI;

     d) essere oggetto di qualsiasi controllo, effettuato da veterinari della Comunità economica europea, che consenta di accertare l'osservanza delle disposizioni previste alle lettere a), b) e c);

     e) essere assoggettate, limitatamente alle carni fresche di solipedi, a controlli da parte del Paese destinatario per eventuali restrizioni circa la loro utilizzazione.

     4. In deroga all'art. 14, sono consentite le importazioni nel territorio nazionale di muscoli masseteri e di cervelli, purché soddisfino ai requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, e a quelli di cui al comma 3, lettere c), d) ed e).

     5. La Comunità economica europea può designare gli stabilimenti in cui le carni possono essere sezionate a caldo in condizioni speciali diverse da quelle previste dall'allegato I, capitolo VIII, punto 45, lettera c).

 

     Art. 13.

     1. Fino al 31 dicembre 1996 possono essere ammesse le importazioni di ghiandole e organi, compreso il sangue, soltanto come materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica ed in provenienza da Paesi terzi che figurano negli elenchi di cui all'art. 3 e che non sono soggetti al divieto.

     2. Le condizioni generali da osservare sono stabilite dalla Comunità economica europea.

 

     Art. 14.

     1. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alle carni fresche:

     a) importate con l'autorizzazione dello Stato membro destinatario per usi diversi dall'alimentazione umana;

     b) destinate ad esposizioni, a studi particolari o ad analisi purché l'autorità sanitaria territorialmente competente assicuri che non siano destinate all'alimentazione umana e che esaurite le finalità per le quali sono state introdotte, vengono ritirate dal territorio della Comunità economica europea o distrutte;

     c) destinate esclusivamente all'approvvigionamento delle organizzazioni internazionali con riserva di approvazione secondo le norme stabilite dalla Comunità economica europea.

     2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità sanitaria territorialmente competente vigila affinché le carni non abbiano un uso diverso da quello per il quale sono state importate.

 

     Art. 15.

     1. E' vietata l'importazione di:

     a) carni fresche provenienti da verri e da suini criptorchidi;

     b) carni fresche:

     1) provenienti da animali cui siano state somministrate sostanze vietate dalla Comunità economica europea;

     2) contenenti residui di sostanze ormonali, residui di antibiotici, antiparassitari o altre sostanze nocive o che potrebbero rendere pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di carni fresche, ove tali residui superino i limiti di tolleranza ammessi; le tolleranze ammesse sono fissate e possono essere modificate dalla Comunità economica europea;

     c) carni fresche trattate con radiazioni ionizzanti o ultraviolette, nonché carni fresche provenienti da animali ai quali sono stati somministrati inteneritori o altri prodotti che possono alterare la composizione o i caratteri organolettici;

     d) carni fresche la cui bollatura sanitaria è stata eseguita con sostanze diverse da quelle previste all'allegato I, capitolo X, punto 57;

     e) carni fresche di animali risultati affetti da una qualunque forma di tubercolosi, nonché carni fresche di animali nei quali sia stata constatata dopo la macellazione una qualsiasi forma di tubercolosi o la presenza di una o più cisti vive o morte di cysticercus bovis oppure di cysticercus cellulosae, o ancora, nel caso degli animali della specie suina, la presenza di trichine;

     f) carni fresche provenienti da animali macellati troppo giovani;

     g) parti di carcassa o frattaglie che presentano le lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, le malformazioni o le alterazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera d);

     h) sangue;

     i) carni tritate, carni sminuzzate in maniera analoga e carni separate meccanicamente;

     l) carni fresche in pezzi di meno di cento grammi;

     m) teste di bovini, nonché parti della muscolatura e di altri tessuti della testa, ad eccezione di lingua e cervello.

 

     Art. 16.

     1. Per essere ammesse all'importazione le carni fresche devono essere scortate da un certificato di polizia sanitaria e da un certificato di sanità redatti da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore.

     2. Ciascuno di detti certificati deve:

     a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali del Paese destinatario ed in lingua italiana;

     b) accompagnare le carni fresche ed essere in esemplare originale;

     c) essere composto di un solo foglio;

     d) essere rilasciato per un solo destinatario.

     3. Il certificato di polizia sanitaria deve attestare che le carni fresche soddisfano ai requisiti zoosanitari previsti dal presente regolamento; detto certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunità economica europea.

     4. Il certificato di sanità deve corrispondere, nella presentazione e nel contenuto, al modello di cui all'allegato A e deve essere rilasciato il giorno del carico delle carni fresche per la spedizione verso il paese destinatario.

     5. Il certificato di polizia sanitaria ed il certificato di sanità possono essere redatti nello stesso foglio, previsto dalla Comunità economica europea.

 

     Art. 17.

     1. Le carni fresche, al loro arrivo nel territorio geografico della Comunità economica europea, devono essere immediatamente sottoposte ad un controllo di polizia sanitaria, effettuato dall'autorità competente, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale esse sono dichiarate.

     2. L'importazione è vietata quando il controllo riveli che:

     a) le carni non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1;

     b) le carni provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo, in provenienza dal quale sono vietate le importazioni conformemente agli articoli 10 e 20;

     c) il certificato di polizia sanitaria che accompagna tali carni non è conforme ai requisiti di cui all'art. 16, comma 3.

     3. E' ammesso il transito di carni fresche da un Paese terzo ad un altro Paese terzo, attraverso il territorio della Comunità economica europea a condizione che:

     a) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo verso il quale sono avviate le carni, dopo essere transitate nel territorio della Comunità, si impegni a non respingere, né rispedire in alcun caso verso quest'ultima le carni di cui autorizza l'importazione o il transito;

     b) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il controllo sanitario all'importazione;

     c) il trasporto sia effettuato senza rottura di carico nel territorio della Comunità, sotto il controllo delle autorità competenti, in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità competenti; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate al punto di entrata nel territorio della Comunità, o di uscita da esso, per il trasbordo diretto da una nave o da un aeromobile su qualsiasi altro mezzo di trasporto o viceversa.

 

     Art. 18.

     1. Le carni fresche, prima di essere ammesse al consumo nel territorio geografico della Comunità economica europea, sono sottoposte ad un controllo sanitario, nonché ad un controllo di polizia sanitaria effettuati da un veterinario ufficiale.

     2. Gli importatori o i loro rappresentanti devono comunicare, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, il posto in cui le carni fresche saranno presentate per il controllo all'importazione, precisandone la quantità e la natura, indicando, altresì, il momento dal quale il controllo medesimo può essere effettuato.

     3. Il controllo sanitario per le importazioni delle carni di cui agli articoli 11 e 12 viene effettuato mediante sondaggio; esso ha lo scopo di verificare:

     a) il certificato di sanità, la conformità delle carni fresche alle indicazioni di tale certificato, la bollatura;

     b) lo stato di conservazione, l'eventuale insudiciamento e la presenza di germi patogeni;

     c) la presenza di residui delle sostanze di cui all'art. 15;

     d) se la macellazione ed il sezionamento siano stati effettuati in stabilimenti a tale scopo riconosciuti;

     e) le condizioni di trasporto.

     4. E' vietata l'immissione nel mercato di carni fresche qualora dai controlli previsti al comma 1 risulti che:

     a) le carni fresche sono inidonee al consumo umano;

     b) le condizioni previste dal presente regolamento, dalla legge 29 novembre 1971, n. 1073, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, non sono soddisfatte;

     c) anche solo uno dei certificati di cui all'art. 16, non è conforme alle prescrizioni in esso previste.

     5. Le carni fresche che non sono ammesse all'importazione devono essere respinte se non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria o di sanità; in questo caso esse devono essere distrutte.

     6. In deroga al comma 5, su richiesta dell'importatore o del suo mandatario, può essere autorizzata l'introduzione di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano, purché non costituiscano un pericolo per l'uomo o per gli animali a condizione che provengano da un Paese compreso nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, e nei confronti del quale non vigano misure restrittive di polizia sanitaria; dette carni restano vincolate all'uso per il quale la loro introduzione è stata autorizzata e non possono essere inoltrate verso altro Stato membro.

     7. In ogni caso il certificato deve riportare le annotazioni da cui risulti chiaramente la destinazione riservata alle carni.

 

     Art. 19.

     1. Le carni fresche, la cui importazione nel territorio della Comunità economica europea è stata autorizzata a seguito dei controlli di cui all'art. 18, se destinate ad altro Stato membro, devono essere accompagnate da un certificato corrispondente al modello di cui all'allegato B, in esemplare originale.

     2. Il certificato di cui al comma 1, deve essere:

     a) rilasciato dal veterinario competente del posto di controllo o del luogo d'immagazzinamento;

     b) rilasciato il giorno del carico per la spedizione delle carni fresche verso il Paese destinatario;

     c) redatto almeno in lingua italiana.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 20.

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, il Ministro della sanità vieta l'importazione degli animali di cui al capo II in provenienza diretta o indiretta da un Paese terzo o da una parte del suo territorio, qualora una malattia contagiosa degli animali, che può compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, si manifesti o si propaghi in quel Paese terzo o quando lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria.

     2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, qualora in un Paese terzo iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, si manifesti o si propaghi una malattia contagiosa degli animali che può essere trasmessa attraverso le carni fresche e compromettere la salute pubblica o lo stato sanitario del patrimonio zootecnico o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, il Ministro della sanità vieta l'importazione di tali carni, in provenienza diretta o indiretta da quel Paese terzo o da una parte del suo territorio.

     3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 e la loro revoca sono comunicate immediatamente alla Commissione delle Comunità europee con l'indicazione dei motivi.

 

     Art. 21.

     1. Le spese delle operazioni previste dall'art. 1, comma 3, dall'art. 8, comma 3, e dagli articoli 17, 18 e 19 sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

 

     Art. 22.

     1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, ad apportare deroghe, integrazioni e modifiche al presente regolamento in relazione alle disposizioni emanate dalla Comunità economica europea nella materia oggetto del presente regolamento.

 

     Art. 23.

     1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, fino alla lettera W) compresa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, commi 1, 2 e 3, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, nonché gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.

     2. Gli allegati C e D del citato decreto presidenziale n. 889/1982 sono sostituiti dagli allegati A e B del presente regolamento.

 

Capo V

RICERCA DELLE TRICHINE

 

     Art. 24.

     1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, apporta gli adeguamenti e le aggiunte all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, che ha sostituito l'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, in conformità delle norme emanate dalla Comunità economica europea per tenere conto dell'evoluzione tecnologica nella ricerca delle trichine.

 

 

     ALLEGATO A

     (Omissis)

 

     ALLEGATO B

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 47.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[3] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[4] Numero già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 26 luglio 1994.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 26 luglio 1994.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 26 luglio 1994.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 26 luglio 1994.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 26 luglio 1994.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[15] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 557.

[17] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.M. 26 luglio 1994.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.M. 26 luglio 1994.

[19] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.M. 26 luglio 1994.