§ 4.9.30 - D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:30/12/1992
Numero:558


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria che si applicano agli scambi intracomunitari ed alle importazioni dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite dall'art. 2 del regolamento che attua la direttiva 90/539/CEE ed in particolare quelle dei volatili da cortili; inoltre [...]
Art. 3.      1. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile che
Art. 4.      1. Le carni fresche di volatili possono essere destinate agli scambi se sono munite del bollo sanitario ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno [...]
Art. 5.      1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, se sono destinate ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile, non conformi [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      1. Per quanto riguarda i controlli a destino e le misure di salvaguardia si applicano le disposizioni concernenti i controlli veterinari sugli scambi intracomunitari
Art. 7.      1. Il Ministero della sanità presta l'assistenza necessaria agli esperti comunitari che effettuano ispezioni conformemente alle procedure comunitarie
Art. 8.      1. Le carni fresche di volatili da cortile importate nella Comunità devono soddisfare le condizioni fissate negli articoli da 9 a 12
Art. 9.      1. Le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate da Paesi terzi o da parte di essi soltanto se figurano in un elenco compilato dalla Commissione
Art. 10. 
Art. 11.      1. Le carni fresche di volatili da cortile devono
Art. 12.      1. Le carni fresche di volatili da cortile devono essere accompagnate da un certificato redatto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore; tale certificato deve
Art. 13.      1. Il Ministero della sanità propone alla Commissione gli esperti che possono essere incaricati dei controlli secondo le procedure comunitarie
Art. 14.      1. Per quanto riguarda i controlli veterinari e le misure di salvaguardia, si applicano le disposizioni concernenti i controlli sulle importazioni
Art. 14 bis. 
Art. 15.      1. Fino all'attuazione delle norme sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di carni di volatili da cortile provenienti dai Paesi terzi, gli Stati membri applicano a dette [...]


§ 4.9.30 - D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558. [1]

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

(G.U. 4 febbraio 1993, n. 28).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria che si applicano agli scambi intracomunitari ed alle importazioni dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite dall'art. 2 del regolamento che attua la direttiva 90/539/CEE ed in particolare quelle dei volatili da cortili; inoltre si intende per:

     a) carni: tutte le parti dei volatili da cortile idonee al consumo umano;

     b) carni fresche: tutte le carni, comprese quelle confezionate sottovuoto o in atmosfera controllata, che non abbiano subito alcun trattamento per assicurarne la conservazione, se non l'azione del freddo.

 

Capo II

NORME PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

 

     Art. 3.

     1. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile che:

     a) dal momento della deposizione delle uova, hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono stati importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 [2];

     b) provengono da un'azienda:

     1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative ad una malattia dei volatili da cortile;

     2) non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili [3];

     c) durante il trasporto al macello non sono venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle ed il trasporto non è avvenuto attraverso una zona dichiarata infetta dalle suddette malattie, salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

     d) che sono stati macellati in macelli in cui non è constatato al momento della macellazione, nessun caso di influenza aviaria o di malattia di Newcastle; le carni fresche sospette di contaminazione nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto sono escluse dagli scambi;

     e) sono contrassegnati conformemente a quanto disposto negli articoli 4 e 5;

     f) [4].

     2. Sono fatte salve le normative nazionali concernenti le carni:

     a) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale;

     b) contenute in piccoli colli inviati a privati, a condizione che si tratti di spedizioni prive di ogni carattere commerciale;

     c) destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano collegamenti internazionali.

 

     Art. 4.

     1. Le carni fresche di volatili possono essere destinate agli scambi se sono munite del bollo sanitario ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, nonché se sono conformi ai requisiti stabiliti dall'art. 3, comma 1, lettera a), e provengono da animali macellati nel rispetto delle condizioni igieniche prescritte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, e successive modifiche.

 

     Art. 5.

     1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, se sono destinate ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile, non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), primo periodo, possono essere contrassegnate conformemente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, purché il bollo ivi previsto sia:

     a) contrassegnato in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili;

     b) sostituito dal bollo unico speciale costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, contrassegnato conformemente alla lettera a) [5].

     2. Per quanto concerne la detenzione e l'uso degli strumenti di bollatura si applicano le disposizioni dell'allegato I, capitolo X, punto 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982.

     3. Le carni di cui al comma 1 devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni destinate agli scambi di carni fresche di volatili da cortile ed essere utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati agli scambi, salvo che non siano stati trattati conformemente alle disposizioni di polizia veterinaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

 

     Art. 5 bis. [6]

     1. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, nel caso di una epizoozia della malattia di Newcastle, le carni fresche di volatili da cortile possono essere contrassegnate, conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 503, con il bollo sanitario previsto all'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere a) e b) a detto decreto, a condizione che le carni provengano da volatili da cortile:

     a) originari di un'azienda situata nella zona di sorveglianza prevista all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, con esclusione della zona di protezione di cui allo stesso articolo 9, comma 1, del citato decreto n. 657/1996, azienda per la quale, a seguito dell'indagine epidemiologica, si possa escludere qualsiasi contatto con una azienda infetta;

     b) originari di un branco sul quale, cinque giorni prima della partenza, è stato effettuato un esame virologico, a sondaggio, su un campione rappresentativo del branco, con esito negativo. La campionatura deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;

     c) originari di un'azienda nella quale, a seguito di un esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la partenza dei volatili, non è stato rilevato alcun sintomo clinico o indicazioni che possano far sospettare la presenza della malattia di Newcastle

     d) trasportati direttamente dall'azienda d'origine verso il macello, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). I mezzi di trasporto utilizzati devono essere sigillati dal veterinario ufficiale e puliti e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;

     e) esaminati al macello durante la visita ante e post mortem per la ricerca di sintomi della malattia di Newcastle.

     2. Il ricorso alle modalità previste al comma 1, è segnalato dai veterinari territorialmente competenti al Ministero della sanità per consentire la successiva informazione degli altri Stati membri e della Commissione europea in sede di comitato veterinario permanente.

     3. I criteri generali relativi alle campionature, alla loro frequenza nonché alle eventuali modalità da adottare in caso di applicazione di quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti con decisione comunitaria

 

     Art. 6.

     1. Per quanto riguarda i controlli a destino e le misure di salvaguardia si applicano le disposizioni concernenti i controlli veterinari sugli scambi intracomunitari.

 

     Art. 7.

     1. Il Ministero della sanità presta l'assistenza necessaria agli esperti comunitari che effettuano ispezioni conformemente alle procedure comunitarie.

 

Capo III

NORME PER LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI

 

     Art. 8.

     1. Le carni fresche di volatili da cortile importate nella Comunità devono soddisfare le condizioni fissate negli articoli da 9 a 12.

     2. Le disposizioni del presente capo non si applicano con riferimento:

     a) alle carni di volatili da cortile, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale, se in quantità non superiore ad 1 Kg per persona, purché proveniente da un Paese terzo o parte di esso indicati nell'elenco formato dalla Commissione CEE e in relazione ai quali non sia stato disposto dalla Commissione stessa un divieto di importazione;

     b) alle carni di volatili da cortile che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi 1 Kg, e purché provenienti da un Paese terzo o parte di esso indicati nell'elenco formato dalla Commissione non sia stato disposto alla Commissione stessa un divieto di importazione;

     c) alle carni di volatili da cortile destinate al consumo del personale e dei passeggeri nei trasporti internazionali.

     3. Le carni indicate nel comma 2, lettera c), al termine del trasporto debbono essere distrutte, salvo che non siano trasferite, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, ad altro mezzo di trasporto internazionale.

 

     Art. 9.

     1. Le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate da Paesi terzi o da parte di essi soltanto se figurano in un elenco compilato dalla Commissione.

     2. L'elenco di cui al comma 1 e le modifiche ad esso apportate dalla Commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

     Art. 10. [7]

     1. Le carni fresche di volatili da cortile devono provenire da Paesi:

     a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle sono soggette a denuncia obbligatoria a livello nazionale conformemente alle norme internazionali;

     b) immuni da influenza aviaria e malattia di Newcastle, oppure, sebbene non immuni da tali malattie, da Paesi che applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.

     2. Ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame i criteri per la classificazione dei Paesi terzi con riguardo all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabiliti con decisioni comunitarie; in sede comunitaria possono altresì essere stabilite condizioni per consentire l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi.

 

     Art. 11.

     1. Le carni fresche di volatili da cortile devono:

     a) soddisfare i requisiti di polizia sanitaria stabiliti conformemente alle procedure comunitarie. Tali requisiti possono essere differenziati secondo le specie;

     b) provenire da branchi che, prima della spedizione, hanno soggiornato ininterrottamente nel Paese terzo o in una parte di esso per un periodo da definire secondo le procedure comunitarie.

 

     Art. 12.

     1. Le carni fresche di volatili da cortile devono essere accompagnate da un certificato redatto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore; tale certificato deve:

     a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nel Paese destinatario;

     b) essere redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali del Paese di spedizione, del Paese destinatario ed in lingua italiana;

     c) accompagnare la spedizione nell'esemplare originale;

     d) attestare che le carni fresche soddisfano i requisiti prescritti;

     e) essere costituito da un unico foglio;

     f) essere previsto per un unico destinatario.

     2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito secondo le procedure comunitarie.

 

     Art. 13.

     1. Il Ministero della sanità propone alla Commissione gli esperti che possono essere incaricati dei controlli secondo le procedure comunitarie.

 

     Art. 14.

     1. Per quanto riguarda i controlli veterinari e le misure di salvaguardia, si applicano le disposizioni concernenti i controlli sulle importazioni.

 

     Art. 14 bis. [8]

     1. Le carni fresche di volatili da cortile non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12, possono essere importate solo in presenza di disposizioni autorizzative della Commissione europea e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate a riguardo.

 

     Art. 15.

     1. Fino all'attuazione delle norme sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di carni di volatili da cortile provenienti dai Paesi terzi, gli Stati membri applicano a dette importazioni disposizioni che non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari.

     2. Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare controlli in loco nei Paesi terzi. Il Ministero della sanità può continuare a disporre ispezioni previste dalle disposizioni vigenti per le aziende dei Paesi terzi, le quali non abbiano subito un'ispezione secondo la procedura comunitaria.

     3. Il certificato sanitario che accompagna i prodotti al momento della loro importazione, ed il contrassegno sanitario da apporre sui prodotti stessi devono corrispondere al modello stabilito dalla Comunità.

 

 

     ALLEGATO [9]

     Modifiche da apportare al certificato sanitario che figura nell'allegato IV del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503.

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

[2] Lettera già sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 220 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del D.M. 30 novembre 2000, n. 431.

[3] Numero così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 220.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.M. 30 novembre 2000, n. 431.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 220.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 220.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 220.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 30 novembre 2000, n. 431.

[9] Allegato abrogato dall'art. 1 del D.M. 30 novembre 2000, n. 431.