§ 97.4.28 - D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:15/11/1996
Numero:656


Sommario
Art. 1.      1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di [...]
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per
Art. 3.      1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento della influenza aviaria è obbligatoria ed immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della [...]
Art. 4.      1. Qualora in un' azienda siano presenti volatili sospetti di infezione da influenza aviaria, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di [...]
Art. 5.      1. Quando la diagnosi della malattia è ufficialmente confermata l'autorità competente dispone, oltre quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, l'applicazione delle [...]
Art. 6.      1. Nel caso di azienda infetta costituita da più unità di produzione distinte, il Ministero della sanità può, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione europea, [...]
Art. 7.      1. L'indagine epidemiologica è tesa ad accertare
Art. 8.      1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i volatili di un'azienda possano essere stati contaminati in conseguenza di movimenti di persone, [...]
Art. 9.      1. L'autorità competente, non appena la presenza della malattia è ufficialmente confermata, delimita intorno all'azienda infetta una zona di protezione del raggio minimo [...]
Art. 10.      1. Il proprietario o il detentore di volatili e di uova deve fornire le informazioni, su volatili e uova entrati e usciti dall'azienda, richieste dalle autorità [...]
Art. 11.      1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuate, con prodotti autorizzati, sotto il controllo del veterinario ufficiale e conformemente alle [...]
Art. 12.      1. La raccolta dei campioni e gli esami di laboratorio per accertare la presenza del virus della malattia devono essere effettuati conformemente all'allegato III
Art. 13.      1. L'autorità competente provvede ad informare, con i mezzi ritenuti più idonei, le persone che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza sulle restrizioni [...]
Art. 14.      1. Il laboratorio nazionale di riferimento per l'influenza aviaria, indicato nell'allegato IV, è responsabile per l'uso dei reagenti e per la prova dei vaccini nonché [...]
Art. 15.      1. Il controllo di conformità, dei vaccini autorizzati, alle specifiche stabilite dall'autorizzazione all'immissione sul mercato è effettuato dall'Istituto superiore di [...]
Art. 16.      1. È vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria
Art. 17.      1. Il Ministero della sanità predispone, sulla base dei criteri di cui all'allegato VI, un piano di intervento contenente le misure nazionali da applicare in caso di [...]
Art. 18.      1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto


§ 97.4.28 - D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656. [1]

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria

(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili da cortile; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata in altri volatili, fermo restando l'obbligo, in tale caso, di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.

     2. Gli allegati I, II, III, IV e V fanno parte integrante del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) volatile da cortile:

     il pollame come definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 , e successive modifiche, nonché gli uccelli corridori o ratiti;

     b) volatile infetto: volatile in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza della malattia, in conformità a quanto previsto all'allegato III, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e, nel caso di focolai secondari, quando siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem propri della malattia;

     c) volatile sospetto d'infezione: volatile che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da indurre a sospettare la presenza della malattia ovvero in cui sia stata accertata la presenza del virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;

     d) volatile sospetto di contaminazione: volatile che sia stato esposto direttamente o indirettamente al virus dell'influenza aviaria o al virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;

     e) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modifiche;

     f) veterinario ufficiale: il medico veterinario designato dall'autorità competente.

     2. Si applicano, inoltre, ove necessario, le altre definizioni contenute all'articolo 2, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 , e successive modifiche.

 

          Art. 3.

     1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento della influenza aviaria è obbligatoria ed immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e successive modifiche.

 

          Art. 4.

     1. Qualora in un' azienda siano presenti volatili sospetti di infezione da influenza aviaria, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per i necessari esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico competente.

     2. Qualora venga notificato un caso sospetto d'infezione, l'autorità competente pone immediatamente l'azienda interessata sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare che:

     a) tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali in cui sono allevati o isolati in altri locali in modo che non vengano in contatto con altri volatili;

     b) sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili presenti nell'azienda per specie e categoria con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei volatili morti, di quelli che presentano sintomi clinici e di quelli apparentemente sani; il registro deve essere costantemente aggiornato per tener conto dei volatili nati e morti nel corso del periodo in cui si sospetta l'infezione e tenuto a disposizione del veterinario ufficiale per i controlli;

     c) siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda;

     d) sia vietata l'uscita di uova dall'azienda, ad eccezione di quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione o il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65 , e successive modifiche; tali uova devono essere trasportate previa autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti di cui all'allegato I

     e) sia subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da e per l'azienda di persone, di animali diversi dai volatili e di veicoli nonché il movimento di carni e di carcasse di volatili, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letame o quant'altro possa essere veicolo di trasmissione del virus della malattia;

     f) vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate ed alle uscite dell'azienda nonché dei locali in cui i volatili sono allevati;

     g) sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

     3. In attesa della adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o detentore dei volatili sospetti di infezione è tenuto al rispetto delle disposizioni citate al medesimo comma 2, ad esclusione della lettera g).

     4. L'autorità competente può estendere ad altre aziende tutte o parte delle misure di cui al comma 2 qualora, in funzione dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per ritenere possibile un'eventuale contaminazione.

     5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando il sospetto della presenza della malattia non sia escluso dal veterinario ufficiale.

 

          Art. 5.

     1. Quando la diagnosi della malattia è ufficialmente confermata l'autorità competente dispone, oltre quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure:

     a) immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda e la distruzione delle carcasse dei volatili morti o abbattuti e di tutte le uova; tutte le citate operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;

     b) distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati, come mangime, lettiere e letame: il trattamento deve essere eseguito in conformità alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale ed essere in grado di assicurare la distruzione del virus eventualmente presente;

     c) individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;

     d) individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia nonché sorveglianza ufficiale dei pulcini già nati da tali uova fino a quando ulteriori accertamenti non escludano la presenza del virus della malattia; individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle uova da consumo deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia, salvo che non siano state precedentemente disinfettate in modo corretto;

     e) effettuazione, dopo aver ultimato le operazioni di cui alle lettere a) e b), della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti nonché dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11;

     f) divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera e);

     g) effettuazione dell'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

     2. Tutte le operazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) sono effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

     3. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende qualora la loro ubicazione, la topografia o un contatto con l'azienda in cui la malattia è stata ufficialmente confermata facciano sospettare una eventuale contaminazione.

 

          Art. 6.

     1. Nel caso di azienda infetta costituita da più unità di produzione distinte, il Ministero della sanità può, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione europea, stabilire deroghe all'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, per le unità di produzione nelle quali la malattia non si è manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia accertato ed attesti che per tali unità vi è un'effettiva e completa separazione, circa la stabulazione, il governo e l'alimentazione degli animali, tale da impedire la propagazione del virus della malattia da un'unità all'altra.

 

          Art. 7.

     1. L'indagine epidemiologica è tesa ad accertare:

     a) la durata del periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda;

     b) la probabile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende i cui volatili possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte di virus;

     c) i movimenti di persone, volatili o altri animali, veicoli, uova, carni e carcasse, nonché di qualsiasi materiale o materia che possano aver veicolato il virus della malattia nell'azienda o in provenienza da essa.

     2. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanità e al servizio veterinario delle regioni o province autonome interessate.

 

          Art. 8.

     1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i volatili di un'azienda possano essere stati contaminati in conseguenza di movimenti di persone, animali, veicoli o in qualsiasi altro modo, tale azienda è sottoposta a controllo ufficiale allo scopo di:

     a) individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di malattia;

     b) procedere al censimento, alla registrazione nonché al controllo dei movimenti dei volatili tenuti nell'azienda;

     c) applicare, se del caso, le misure di cui al comma 2.

     2. Allorché un'azienda è sottoposta al controllo ufficiale di cui al comma 1, l'autorità competente vieta l'uscita dei volatili, salvo che per il loro trasferimento diretto ad un macello ai fini della immediata macellazione; tale trasferimento, da effettuarsi sotto controllo ufficiale, è autorizzato dalla stessa autorità a condizione che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad un esame clinico i volatili presenti dal quale risulti l'assenza della malattia nell'azienda.

     3. Le misure di cui al comma 2 sono applicate per un periodo di almeno ventuno giorni a partire dall'ultima data in cui può essersi verificata la contaminazione e, comunque, devono essere applicate per un periodo minimo di sette giorni dalla data di sottoposizione dell'azienda a controllo ufficiale.

     4. L'autorità competente, qualora le condizioni lo consentano, può limitare l'applicazione delle misure di cui al presente articolo ad una parte dell'azienda ed ai volatili che si trovano in tale parte, a condizione che tali volatili fossero già in precedenza completamente separati dalle rimanenti parti dell'azienda per quanto riguarda il ricovero, il governo e l'alimentazione e che le relative operazioni siano state eseguite da differente personale.

 

          Art. 9.

     1. L'autorità competente, non appena la presenza della malattia è ufficialmente confermata, delimita intorno all'azienda infetta una zona di protezione del raggio minimo di tre chilometri compresa entro una zona di sorveglianza del raggio minimo di dieci chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonché delle strutture di controllo.

     2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

     a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

     b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, completato, ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;

     c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati;

     d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende;

     e) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse di volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;

     f) divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, per ferrovia o sui grandi assi stradali;

     g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3;

     h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili usate;

     i) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

     3. L'autorità competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera g), può autorizzare il trasporto:

     a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall'autorità competente al di fuori di tale zona; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche;

     b) di pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1;

     c) di uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio designato dall'autorità competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

     4. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti di cui al comma 3 è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

     5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.

     6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

     a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

     b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona;

     c) divieto di uscita, dalla zona, dei volatili per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente in un macello indicato dall'autorità competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 , e successive modifiche;

     d) divieto di uscita, dalla zona, di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, ad un incubatoio indicato dall'autorità competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati;

     e) divieto di uscita, dalla zona, di concime e lettiere di volatili usate;

     f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;

     g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a) e b), divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.

     7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11.

     8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanità collabora con le autorità competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria.

 

          Art. 10.

     1. Il proprietario o il detentore di volatili e di uova deve fornire le informazioni, su volatili e uova entrati e usciti dall'azienda, richieste dalle autorità competenti.

     2. Gli esercenti attività di trasporto e di commercio di volatili e di uova devono fornire ogni informazione utile relativa agli spostamenti di volatili e uova trasportati o commercializzati richieste dalle autorità competenti.

     3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, devono risultare, o da registri o da documenti di accompagnamento, relativamente ai volatili e alle uova, almeno numero e specie, provenienza e destinazione nonché data dei movimenti; ove non siano previsti termini più lunghi, registri o documenti devono essere conservati per un periodo di sei mesi.

     4. Il comma 3 non si applica agli esercenti attività di vendita al consumatore.

 

          Art. 11.

     1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuate, con prodotti autorizzati, sotto il controllo del veterinario ufficiale e conformemente alle istruzioni da questi impartite; la pulizia e disinfezione delle aziende infette deve avvenire conformemente alle procedure di cui all'allegato II.

 

          Art. 12.

     1. La raccolta dei campioni e gli esami di laboratorio per accertare la presenza del virus della malattia devono essere effettuati conformemente all'allegato III.

 

          Art. 13.

     1. L'autorità competente provvede ad informare, con i mezzi ritenuti più idonei, le persone che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza sulle restrizioni in vigore ed assicura l'adeguata applicazione delle misure disposte.

 

          Art. 14.

     1. Il laboratorio nazionale di riferimento per l'influenza aviaria, indicato nell'allegato IV, è responsabile per l'uso dei reagenti e per la prova dei vaccini nonché del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi della malattia utilizzati dagli istituti zooprofilattici sperimentali; valuta, inoltre, la patogenesi degli isolati del virus della malattia conformemente all'allegato III, capitolo 7, procede all'identificazione dei virus A della malattia e dei sottotipi H5 o H7 e controlla i reagenti usati dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

     2. Il laboratorio nazionale di riferimento:

     a) può fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali;

     b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati;

     c) organizza periodicamente prove comparative;

     d) conserva isolati del virus dell'influenza aviaria provenienti da casi confermati;

     e) conferma i risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

     3. Il laboratorio nazionale di riferimento, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento la cui indicazione, competenze e compiti sono riportati nell'allegato V.

 

          Art. 15.

     1. Il controllo di conformità, dei vaccini autorizzati, alle specifiche stabilite dall'autorizzazione all'immissione sul mercato è effettuato dall'Istituto superiore di sanità a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 , e successive modifiche.

 

          Art. 16.

     1. È vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.

     2. In deroga al comma 1, in caso di comparsa della malattia e ad integrazione delle misure di lotta applicate, la vaccinazione può essere praticata soltanto in conformità a specifica disposizione adottata in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero della sanità.

     3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Ministero della sanità può disporre, previa notifica alla Commissione europea, la vaccinazione d'emergenza intorno ad un focolaio purché non siano pregiudicati gli interessi fondamentali della Unione europea.

     4. Nelle ipotesi di ricorso alla vaccinazione in una parte delimitata di territorio è fatto divieto di portare gli animali vaccinati fuori dalla zona in cui la vaccinazione è stata autorizzata; in tale caso rimane ferma la qualifica sanitaria del restante territorio a condizione che il divieto di spostamento degli animali vaccinati resti in vigore per il periodo stabilito in sede comunitaria.

 

          Art. 17.

     1. Il Ministero della sanità predispone, sulla base dei criteri di cui all'allegato VI, un piano di intervento contenente le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.

     2. Il piano di cui al comma 1 deve consentire l'accesso alle installazioni, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali idonei, necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio.

     3. Il piano viene presentato alla Commissione europea per l'approvazione; il piano con le eventuali modifiche apportate in sede comunitaria, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 18.

     1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto.

 

 

Allegato I

AUTORIZZAZIONE A FAR USCIRE UOVA DALL'AZIENDA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, LETTERA d)

(Omissis)

 

Allegato II

PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DI UNA AZIENDA INFETTA

(Omissis)

 

Allegato III

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA E LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELL'INFLUENZA AVIARIA

(Omissis)

 

Allegato IV

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER L'INFLUENZA AVIARIA

(Omissis)

 

Allegato V

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER L'INFLUENZA AVIARIA

(Omissis)

 

Allegato VI

CRITERI PER I PIANI DI INTERVENTO

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 58 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9.