§ 86.11.64 - D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.
Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:30/06/1993
Numero:267


Sommario
Art. 1.  (Natura e funzioni)
Art. 2.  (Criteri di organizzazione)
Art. 3.  (Personale)
Art. 4.  (Bilancio)
Art. 5.  (Abrogazione)


§ 86.11.64 - D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

(G.U. 3 agosto 1993, n. 180, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Natura e funzioni)

     1. L'Istituto superiore di sanità, (I.S.S.) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità. L'istituto è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

     2. L'Istituto:

     a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento, programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;

     b) partecipa, anche con propri centri operativi e contributi finanziari, a progetti di attività esteri od internazionali, finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di enti e di istituzioni nazionali;

     c) svolge funzioni di certificazione o di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanità pubblica;

     d) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per i rispettivi piani sanitari;

     e) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;

     f) esplica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici, attività di consulenza per la tutela della salute pubblica;

     g) promuove programmi di ricerca scientifica sui rapporti tra salute ed ambiente;

     h) propone programmi e sperimentazioni cliniche di interesse nazionale, da svolgere presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle aziende ospedaliere;

     i) assume iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute.

     3. Il Ministro della sanità presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.

 

          Art. 2. (Criteri di organizzazione)

     1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:

     a) il comitato amministrativo;

     b) il comitato scientifico;

     c) il direttore dell'Istituto.

     2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione, la durata e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in strutture operative.

     Il regolamento altresì disciplina:

     a) i compiti dell'Istituto, coordinando quelli di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, con quelli indicati dall'art. 1 del presente decreto;

     b) le modalità per la stipula di accordi di collaborazione con altre amministrazioni, enti, associazioni italiane e straniere, che debbono essere sottoposti al vaglio etico e tecnico del comitato scientifico, nonché le modalità per i versamenti dei relativi contributi, utilizzando il sistema della tesoreria unica;

     c) le modalità di conferimento di borse di studio;

     d) le modalità di realizzazione e gestione dei servizi sociali per il personale dell'Istituto;

     e) le modalità di conferimento, gli obblighi e i diritti relativi agli incarichi temporanei di collaborazione, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca;

     f) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;

     g) i servizi a pagamento resi dall'Istituto, con il criterio della copertura dei costi;

     h) la verifica dei costi e del rendimento dei servizi dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse;

     i) le attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del servizio sanitario nazionale.

     3. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5.

 

          Art. 3. (Personale)

     1. Al personale si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La relativa dotazione organica è definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro.

     2. La disciplina dei concorsi pubblici è adottata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 4. (Bilancio)

     1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo delle stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Tale fondo è ripartito in articoli, adottati con deliberazione del comitato amministrativo entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dall'adozione.

     2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

 

          Art. 5. (Abrogazione)

     1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 1, 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 57, 59, limitatamente ai commi 2° e 4°, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto.

     2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994.