§ 97.7.18 - D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587.
Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:03/03/1993
Numero:587


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento detta le norme di polizia veterinaria in materia di scambi intracomunitari, in prosieguo denominati scambi, e importazioni da Paesi terzi, in prosieguo denominate [...]
Art. 2.      1. Per veterinario ufficiale e Paese terzo valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 23
Art. 3.      1. Il Ministro della sanità, previa constatazione di conformità alle disposizioni di cui all'allegato II e al piano nazionale approvato dalla Comunità europea, riconosce gli stabilimenti idonei [...]
Art. 4.      1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente regolamento e della loro utilizzazione da parte [...]
Art. 5.  [7]
Art. 6.      1. Le uova da cova, i pulcini di un giorno ed il pollame riproduttore e da reddito devono provenire
Art. 7.  [10]
Art. 8.      1. I pulcini di un giorno devono
Art. 9.      1. Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito deve
Art. 10.      1. Al momento della spedizione il pollame da macellazione deve provenire da un'azienda
Art. 10 bis.  [16]
Art. 11.      1. I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità
Art. 12.      1. Le spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in sede comunitaria è riconosciuto il regime di zona di non vaccinazione in relazione alla [...]
Art. 13.      1. Il Ministero della sanità sottopone alla Comunità eventuali programmi di lotta contro malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste [...]
Art. 14.      1. Il Ministero della sanità ove ritenga che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, interessa la Commissione fornendole le notizie [...]
Art. 15.      1. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi da distruggere, oppure in [...]
Art. 16.      1. Il trasporto del pollame di cui all'art. 15, comma 4, è vietato attraverso zone colpite dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi [...]
Art. 17.      1. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi devono essere scortati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario
Art. 18.      1. Le importazioni di pollame e uova da cova sono autorizzate solo se provengono da Paesi terzi o parte di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione e pubblicato nella Gazzetta [...]
Art. 18 bis.  [28]
Art. 19.      1. Il pollame e le uova da cova devono essere scortati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo speditore
Art. 20.      1. L'importazione di pollame e uova da cova è vietata, qualora
Art. 21.      1. All'arrivo, il pollame da macellazione deve essere condotto direttamente al macello
Art. 21 bis.  [30]
Art. 22.      1. Agli scambi di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28
Art. 23.      1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 24.      1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative all'elenco dei Paesi terzi o parte di essi, da cui è ammessa l'importazione, alle garanzie sanitarie e al momento di [...]


§ 97.7.18 - D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587. [1]

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

(G.U. 3 febbraio 1994, n. 27)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento detta le norme di polizia veterinaria in materia di scambi intracomunitari, in prosieguo denominati scambi, e importazioni da Paesi terzi, in prosieguo denominate importazioni, di pollame e uova da cova.

     2. Le norme del presente regolamento non si applicano al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.

 

          Art. 2.

     1. Per veterinario ufficiale e Paese terzo valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 23.

     2. Inoltre si intende per:

     a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, nonché gli uccelli corridori (ratiti), allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; [2]

     b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;

     c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti [3] ;

     d) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

     e) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

     f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;

     g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente [4] ;

     h) azienda: un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

     i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:

     1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

     2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

     3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonché lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova [5] ;

     4) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

     l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la responsabilità della competente unità veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;

     m) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

     n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;

     o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V

     p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre 1984;

     q) [6];

     r) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V

     s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.

 

Capo II

 

SCAMBI INTRACOMUNITARI

 

          Art. 3.

     1. Il Ministro della sanità, previa constatazione di conformità alle disposizioni di cui all'allegato II e al piano nazionale approvato dalla Comunità europea, riconosce gli stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova.

     2. Modifiche al piano nazionale di cui al comma 1, possono essere apportate previa approvazione degli organi comunitari competenti.

     3. Il piano nazionale di cui al comma 1, e le eventuali modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 4.

     1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente regolamento e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.

 

          Art. 5. [7]

     1. Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

     a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate dagli articoli 6, 12, 15 e 17 nonché tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14; inoltre, devono essere rispettate le condizioni di cui:

     1) all'articolo 7, per le uova da cova;

     2) all'articolo 8, per i pulcini di un giorno;

     3) all'articolo 9, per il pollame riproduttore e per il pollame da reddito;

     b) il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14;

     c) il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 10-bis, 12, 15 e 17 nonché quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.

 

          Art. 6.

     1. Le uova da cova, i pulcini di un giorno ed il pollame riproduttore e da reddito devono provenire:

     a) da stabilimenti che:

     1) devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo ai sensi dell'art. 3;

     2) all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

     3) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate a seguito di un focolaio di una malattia alla quale è sensibile il pollame [8] ;

     b) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame [9] .

 

          Art. 7. [10]

     1. Al momento della spedizione, le uova da cova devono:

     a) provenire da branchi che:

     1) hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 1), situati nel territorio comunitario;

     2) se vaccinati, lo sono stati alle condizioni fissate nell'allegato III;

     3) sono stati sottoposti, con le seguenti modalità, tra loro alternative:

     3 a) ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa;

     3 b) ad un esame sanitario effettuato mensilmente da un veterinario ufficiale o abilitato, fermo restando che l'ispezione più recente deve essere stata effettuata al più tardi 31 giorni prima della spedizione. Nel caso in cui si scelga tale modalità, il veterinario ufficiale o quello abilitato, deve inoltre esaminare i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione; nel caso in cui dai registri o da qualsiasi altra informazione ci sia sospetto di malattia, i branchi devono essere sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;

     b) essere identificate conformemente al regolamento CEE n. 1868/77 della commissione;

     c) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

     2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova di cui al comma 1, insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato, deve informare l'incubatoio interessato e le autorità competenti per l'incubatoio e il branco di origine.

 

          Art. 8.

     1. I pulcini di un giorno devono:

     a) provenire da uova da cova che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 6 e 7;

     b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati [11] ;

     c) non presentare al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B 2, lettere g) e h).

 

          Art. 9.

     1. Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito deve:

     a) essere rimasto dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti riconosciuti;

     b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora sia stato vaccinato [12] ;

     c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa del pollame [13] .

 

          Art. 10.

     1. Al momento della spedizione il pollame da macellazione deve provenire da un'azienda:

     a) in cui è rimasto dopo la schiusa o da oltre ventuno giorni;

     b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

     c) in cui all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione, dal veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame [14] ;

     d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile [15] .

 

          Art. 10 bis. [16]

     1. Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento, deve provenire da un'azienda:

     a) nella quale ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni, e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione non è stato messo in contatto con pollame introdotto di recente;

     b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

     c) nella quale, all'atto dell'esame sanitario da parte di un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato sul branco di cui fanno parte i volatili nelle 48 ore che precedono la spedizione, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

     d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, a seguito di un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

     2. Le disposizioni contenute agli articoli 6 e 9 non si applicano al pollame di cui al comma 1.

 

          Art. 11.

     1. I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità.

     2. Il pollame e le uova da cova di cui al comma 1 devono comunque, al momento della spedizione, provenire da branchi:

     a) che siano rimasti nel territorio comunitario dalla schiusa o da almeno tre mesi;

     b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;

     c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III [17] ;

     d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

     e) situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile [18] ;

     f) [19].

     3. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco d'origine deve essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare con un grado di affidabilità del 95% un'infezione avente una prevalenza del 5% [20] .

     3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti. [21]

 

          Art. 12.

     1. Le spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in sede comunitaria è riconosciuto il regime di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

     a) le uova da cova devono provenire da branchi che, in via alternativa:

     1) non sono vaccinati;

     2) sono vaccinati con vaccino inattivato;

     3) sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

     b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:

     1) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);

     2) oltre a quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);

     c) il pollame riproduttore e da reddito deve:

     1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle;

     2) oltre a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione di quarantena nessun volatile che vi si trovi deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena;

     3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalità stabilite in sede comunitaria;

     d) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:

     1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano la prescrizione di cui al numero 3) della lettera c);

     2) se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite in sede comunitaria. [22]

     2. Ai fini del riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo per alcune regioni di esso, il Ministero della sanità può presentare in sede comunitaria un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari [23]

 

          Art. 13.

     1. Il Ministero della sanità sottopone alla Comunità eventuali programmi di lotta contro malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli scambi.

 

          Art. 14.

     1. Il Ministero della sanità ove ritenga che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, interessa la Commissione fornendole le notizie necessarie per il riconoscimento, precisando le garanzie complementari, generali o limitate richieste ai fini degli scambi.

 

          Art. 15.

     1. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi da distruggere, oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. I contenitori devono comunque:

     a) contenere solo pulcini di un giorno ovvero uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

     b) avere un'etichetta che riporti:

     1) lo Stato membro e la regione di origine;

     2) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;

     3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;

     4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova [24] .

     2. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali devono figurare il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 1, lettera b).

     3. Il pollame riproduttore o da reddito deve essere trasportato in scatole o gabbie:

     a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, proveniente dallo stesso stabilimento;

     b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;

     c) [25].

     4. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno devono essere spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o di pulcini di un giorno che soddisfino le condizioni prescritte dal presente regolamento; il pollame da macellazione deve essere avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento.

     4 bis. Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, fatta eccezione per il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento [26] .

     5. Le scatole, le gabbie ed i mezzi di trasporto devono essere concepiti in modo da:

     a) evitare la perdita di escrementi e ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;

     b) facilitare l'osservazione dei volatili;

     c) consentire la pulitura e la disinfezione.

     6. I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie devono, prima del carico e dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati.

 

          Art. 16.

     1. Il trasporto del pollame di cui all'art. 15, comma 4, è vietato attraverso zone colpite dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

 

          Art. 17.

     1. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi devono essere scortati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

     a) conforme al modello specifico di cui all'allegato IV;

     b) firmato dal veterinario ufficiale;

     c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

     d) valido per la durata di cinque giorni;

     e) costituito da un unico foglio;

     f) previsto per un unico destinatario;

     g) recante un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato [27] .

     2. Il Ministro della sanità può concedere agli Stati membri, a condizione di reciprocità, in via generale o limitatamente a casi determinati, deroghe all'obbligo di cui al comma 1.

 

Capo III

 

NORME PER L'IMPORTAZIONE IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI

 

          Art. 18.

     1. Le importazioni di pollame e uova da cova sono autorizzate solo se provengono da Paesi terzi o parte di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

     2. L'elenco di cui al comma 1, e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 18 bis. [28]

     1. Il pollame e uova da cova devono provenire da Paesi terzi nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali definite, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 e 15 novembre 1996, n. 657, sono soggette a denuncia obbligatoria e che, inoltre, sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle ovvero, qualora non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste nei citati decreti.

     2. Ai fini delle importazioni del pollame e delle uova da cova i criteri per la classificazione dei Paesi terzi con riguardo all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabiliti con decisioni comunitarie; in sede comunitaria possono altresì essere stabilite condizioni per consentire l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi.

 

          Art. 19.

     1. Il pollame e le uova da cova devono essere scortati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo speditore.

     2. Il certificato deve:

     a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;

     b) essere redatto in lingua italiana e nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

     c) scortare la partita nell'esemplare originale;

     d) attestare che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento e da disposizioni comunitarie eventualmente emanate;

     e) avere una validità di cinque giorni;

     f) essere costituito da un unico foglio;

     g) essere previsto per un unico destinatario;

     h) recare un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato [29] .

     3. Il certificato deve essere redatto conformemente al modello approvato dalla Comunità e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 20.

     1. L'importazione di pollame e uova da cova è vietata, qualora:

     a) le spedizioni non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo che figura nell'elenco di cui all'art. 18;

     b) le partite siano affette o sospette di essere affette o contaminate da una malattia contagiosa;

     c) le condizioni previste dal presente regolamento non siano state rispettate dal Paese terzo;

     d) il certificato di scorta non abbia i requisiti di cui all'art. 19;

     e) risulti non osservata la normativa in materia di ormoni e di residui.

     2. Fatte salve condizioni speciali eventualmente stabilite dalla Comunità, il veterinario ufficiale, per motivi di polizia sanitaria o in caso di rifiuto di rispedizione, può designare il macello verso cui il pollame deve essere avviato.

 

          Art. 21.

     1. All'arrivo, il pollame da macellazione deve essere condotto direttamente al macello.

     2. Fatte salve le condizioni particolari eventualmente stabilite dalla Comunità, il Ministero della sanità può, per esigenza di polizia sanitaria, designare il macello cui il pollame deve essere destinato.

 

          Art. 21 bis. [30]

     1. Sulla base delle decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova da cova ovvero il pollame ottenuto da uova da cova importate, possono essere assoggettati, a misure di quarantena o d'isolamento per un periodo non superiore a due mesi.

     2. Le importazioni di pollame e uova da cova non conformi alle prescrizioni di cui al presente Capo III possono essere effettuate solo sulla base di decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 22.

     1. Agli scambi di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

     2. Qualora una malattia contagiosa del pollame, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del pollame, si manifesti o si propaghi in un Paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, il Ministro della sanità vieta l'importazione in provenienza diretta od indiretta dall'intero o dalla parte di territorio di quel Paese terzo.

     3. Il Ministro della sanità comunica agli Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati.

 

          Art. 23.

     1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nell'allegato A, parte II, punto I, è aggiunta la seguente frase: "direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

     b) nell'allegato B, parte II, punto a), è soppressa la locuzione: "pollame vivo";

     c) nell'allegato B, parte II, punto b), è soppressa la locuzione: "uova da cova".

 

          Art. 24.

     1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative all'elenco dei Paesi terzi o parte di essi, da cui è ammessa l'importazione, alle garanzie sanitarie e al momento di certificato sanitario, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

     Allegati.

     (Omissis) [31]


[1] Abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 2002, n. 32.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[5] Numero così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[6] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[8] Numero così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[16] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[19] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[20] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 2002, n. 32.

[22] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 2002, n. 32.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[24] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[25] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[27] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[28] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[29] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

[30] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 2002, n. 32.

[31] Allegati I e IV modificati dall’art. 2 del D.M. 29 aprile 1998, n. 221.