§ 97.7.102 - D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199.
Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:03/12/2014
Numero:199


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari
Art. 4.  Laboratorio nazionale di riferimento
Art. 5.  Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno e pollame riproduttore e da reddito
Art. 6.  Requisiti specifici per le uova da cova
Art. 7.  Requisiti specifici per i pulcini di un giorno
Art. 8.  Requisiti specifici per il pollame riproduttore e da reddito
Art. 9.  Requisiti per il pollame da macellazione
Art. 10.  Requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia
Art. 11.  Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento
Art. 12.  Requisiti per le piccole partite di pollame e uova da cova
Art. 13.  Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle
Art. 14.  Programmi di controllo
Art. 15.  Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame
Art. 16.  Condizioni generali per il trasporto
Art. 17.  Condizioni specifiche per il trasporto
Art. 18.  Documentazione sanitaria
Art. 19.  Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18
Art. 20.  Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari di pollame ed uova da cova
Art. 21.  Elenco Paesi terzi o parti di essi da cui è possibile importare pollame e uova da cova
Art. 22.  Stato sanitario del Paese terzo speditore rispetto all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle
Art. 23.  Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova
Art. 24.  Certificazione sanitaria per le importazioni
Art. 25.  Condizioni specifiche per l'importazione di pollame da macellazione
Art. 26.  Sanzioni
Art. 27.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 28.  Disposizioni finali


§ 97.7.102 - D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. [1]

Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

(G.U. 16 gennaio 2015, n. 12)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, in cui si dispone, tra l'altro, l'abrogazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, inserita nell'allegato B della menzionata legge di delegazione europea 2013;

     Vista la decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1° aprile 2011, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE;

     Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

     Vista la decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente il regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, in cui si prevede l'obbligo di vaccinare i piccioni viaggiatori che partecipano a gare o ad esposizioni;

     Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

     Visto il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato da un veterinario ufficiale ed in particolare l'allegato IV;

     Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM );

     Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE che abroga la direttiva 72/462/CEE;

     Visto il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;

     Vista la decisione 2009/712/CE che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria;

     Visto il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE e, in particolare, l'articolo 4 relativo all'obbligo di registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

     Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57, recante attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico;

     Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2014, recante le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

     Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM ), ed in particolare l'articolo 116 e l'allegato XIV in materia di norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;

     Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni, concernente modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: "decreto", stabilisce norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni in provenienza da Paesi terzi, di seguito denominate: "importazioni", aventi ad oggetto uova da cova e pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

     a) pollame: gli avicoli, ossia animali della specie Gallus gallus, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione della produzione di carne o di uova da consumo e di altri prodotti o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

     b) uova da cova: le uova, prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;

     c) pulcini di un giorno: gli avicoli di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti, ad eccezione delle anatre di Barberia (Cairina moschata) ed i rispettivi ibridi che possono essere nutriti;

     d) pollame riproduttore: gli avicoli di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

     e) pollame da reddito: gli avicoli di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

     f) pollame da macellazione: gli avicoli condotti direttamente al macello per essere macellati entro il più breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;

     g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

     h) piccola partita: una partita di pollame e uova da cova che comprende meno di 20 unità;

     i) azienda: un impianto, che può includere uno stabilimento, utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

     l) stabilimento: l'impianto o parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attività:

     1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

     2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

     3) stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore: lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo;

     4) stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito: lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

     m) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini da un giorno;

     n) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli di cui al presente decreto;

     o) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio incaricato di effettuare i test diagnostici prescritti dal presente decreto;

     p) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario, ufficiale o abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario del pollame di uno stabilimento;

     q) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;

     r) focolaio: l'azienda o il luogo situati nel territorio dell'Unione europea in cui sono riuniti animali e in cui uno o più casi sono stati ufficialmente confermati;

     s) quarantena: impianto in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

     t) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione;

     u) operatore: persona fisica o giuridica responsabile di animali e prodotti compresi i detentori e i trasportatori, ma esclusi i veterinari;

     v) veterinario ufficiale: veterinari autorizzati a livello nazionale dall'autorità competente di cui alla lettera aa) ovvero dall'amministrazione veterinaria di un Stato membro o di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;

     z) Paese terzo: si intende quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47;

     aa) autorità competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

 

Capo II

Norme per gli scambi intracomunitari

 

     Art. 3. Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari

     1. Sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II e dal piano nazionale approvato dalla Commissione europea. Ogni eventuale modifica apportata al piano nazionale è comunicata alla Commissione europea per l'approvazione e, successivamente, pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della salute.

     2. Le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al comma 1, inclusi eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o revoche, sono registrate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nella specifica sezione della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN -, di cui all'articolo 4 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.

     3. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornato nella BDN l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 1 secondo le modalità e ai sensi della decisione 2009/712. L'elenco dei citati stabilimenti è consultabile nel sito web istituzionale del Ministero della salute.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.

 

     Art. 4. Laboratorio nazionale di riferimento

     1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.

 

     Art. 5. Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno e pollame riproduttore e da reddito

     1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, sono oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito appartenenti ad un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame e proviene da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:

     a) sono riconosciuti ed identificati con numero distintivo dalla autorità regionale territorialmente competente sulla base delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I;

     b) all'atto della spedizione non sono oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

     c) sono situati al di fuori di una zona soggetta a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

 

     Art. 6. Requisiti specifici per le uova da cova

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, sono ammesse agli scambi intracomunitari le uova da cova che al momento della spedizione:

     a) provengono da branchi che soddisfano i seguenti requisiti:

     1) hanno soggiornato da più di sei settimane in uno o più stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), situati nel territorio dell'Unione;

     2) se vaccinati, sono state soddisfatte le condizioni fissate nell'allegato III;

     3) sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito favorevole, eseguito da un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato:

     3.1) entro le 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa; ovvero

     3.2) mensilmente, fermo restando che l'ispezione più recente è stata eseguita nei 31 giorni prima della spedizione. In tal caso il veterinario ufficiale o abilitato verifica i registri relativi allo stato sanitario del branco e le ulteriori informazioni fornite dal responsabile branco-stesso inerenti le 72 ore precedenti la spedizione. Qualora dalle registrazioni o da qualsiasi altra informazione emerge il sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, al fine di escludere la presenza di malattie contagiose per il pollame;

     b) sono state identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;

     c) sono state sottoposte conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale ad una disinfezione.

     2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorge, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato informa l'incubatoio interessato e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'incubatoio e per il branco di origine.

 

     Art. 7. Requisiti specifici per i pulcini di un giorno

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente i pulcini di un giorno che:

     a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6;

     b) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;

     c) al momento della spedizione non presentano sintomi che possono far sospettare la presenza di una malattia secondo quanto previsto dall'allegato II, capitolo II, lettera B, punto 2, lettere g) ed h).

 

     Art. 8. Requisiti specifici per il pollame riproduttore e da reddito

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame riproduttore e da reddito che al momento della spedizione:

     a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno o più stabilimenti con i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1), lettera a);

     b) se vaccinato, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;

     c) è stato sottoposto nelle 48 ore precedenti alla spedizione ad un esame sanitario, eseguito da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, nel corso del quale non è stato rilevato alcun segno clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.

 

     Art. 9. Requisiti per il pollame da macellazione

     1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, può essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame da macellazione che al momento della spedizione proviene da una azienda:

     a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni;

     b) che non è soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

     c) in cui al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, nei cinque giorni che precedono la spedizione, non si rileva alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

     d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive adottate in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

 

     Art. 10. Requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia

     1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia è altresì sottoposto, in attuazione di quanto previsto dalla decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, ad un test microbiologico su campioni ufficiali nello stabilimento di origine per i sierotipi di salmonelle non riportate nell'allegato II, capitolo III, lettera A.

     2. La procedura di campionamento ed i relativi metodi diagnostici sono fissati sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia.

     3. Il campionamento non è necessario per il pollame da macello proveniente da uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura comunitaria.

 

     Art. 11. Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento

     1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, può essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento che al momento della spedizione proviene da un'azienda:

     a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;

     b) che non è soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

     c) che non presenta alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, nelle 48 ore che precedono la spedizione sul branco di cui fanno parte i volatili;

     d) situata al di fuori di una zona soggetta a divieti istituiti in applicazione alla legislazione vigente per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

 

     Art. 12. Requisiti per le piccole partite di pollame e uova da cova

     1. Alle piccole partite di pollame e uova da cova oggetto di scambi comunitari non si applicano i requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonchè quelli indicati nell'articolo 16.

     2. Le piccole partite di cui al comma 1 possono essere oggetto di scambi intracomunitari qualora:

     a) al momento della spedizione provengono da branchi con i seguenti requisiti:

     1) hanno soggiornato nell'Unione dalla schiusa o da almeno tre mesi;

     2) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;

     3) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;

     4) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

     5) provenienti da una azienda situata al di fuori di una zona soggetta per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;

     b) il pollame destinato allo scambio intracomunitario è stato sottoposto, nel mese che precede la spedizione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III, con esito negativo;

     c) le uova da cova o i pulcini di un giorno destinati allo scambio intracomunitario provengono da un branco di origine che nei tre mesi che precedono la spedizione è stato sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum tale da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 per cento, un'infezione avente prevalenza del 5 per cento.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle partite comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.

 

     Art. 13. Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle

     1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso gli Stati membri o regioni di Stati membri a cui è riconosciuto lo status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastlè si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le uova da cova provengono da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

     1) non sono vaccinati;

     2) sono stati vaccinati con vaccino inattivato;

     3) sono stati vaccinati con vaccino vivo almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

     b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) devono soddisfare i seguenti requisiti:

     1) sono vaccinati contro la malattia di Newcastle;

     2) provengono da uova da cova conformi alle condizioni di cui alla lettera a);

     3) provengono da incubatoi in cui i metodi di lavorazione garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a);

     c) il pollame riproduttore e da reddito deve soddisfare i seguenti requisiti:

     1) non è vaccinato contro la malattia di Newcastle;

     2) è stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in una azienda d'origine o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, in cui nessun volatile è vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione è stato ivi introdotto durante detto periodo, fermo restando che nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena;

     3) è stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite dalla Commissione europea;

     d) il pollame da macellazione proviene da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

     1) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle sono nelle condizioni di cui alla lettera c), numero 3);

     2) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite in sede comunitaria.

     2. Ai fini del riconoscimento dello status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastlè per l'intero territorio nazionale e solo per alcune regioni di esso, il Ministero della salute può presentare alla Commissione europea un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari, predisposto sulla base degli elementi di cui all'articolo 15.

     3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle è attribuito ad una regione sulla base dei seguenti criteri:

     a) l'assenza di autorizzazioni alla vaccinazione contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657;

     b) i branchi di riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle;

     c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.

     4. La Commissione europea può sospendere il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle in uno dei seguenti casi:

     a) mancato controllo di una grave epizoozia della malattia di Newcastle;

     b) abolizione delle restrizioni legislative concernenti i divieti di vaccinazione in massa contro la malattia di Newcastle.

 

     Art. 14. Programmi di controllo

     1. Il Ministero della salute può sottoporre all'approvazione della Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una o più malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli scambi, che contiene le seguenti informazioni:

     a) la situazione della malattia nel territorio;

     b) la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;

     c) la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

     d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti ed il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonchè le procedure relative ai test;

     e) la procedura di controllo;

     f) le misure da assumere in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento;

     g) le misure da assumere in caso di risultati positivi accertati all'atto dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

     2. Ogni eventuale modifica o integrazione apportata ai programmi di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione europea per l'approvazione.

 

     Art. 15. Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame

     1. Qualora il Ministero della salute, sulla base dei dati e delle informazioni in possesso, ritiene che il territorio nazionale è totalmente o parzialmente indenne da una o più malattie cui è sensibile il pollame, presenta una relazione alla Commissione contenente le seguenti informazioni:

     a) la tipologia della malattia e la cronistoria della comparsa della stessa sul territorio;

     b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia è obbligatoriamente dichiarata alle autorità competenti;

     c) la durata del controllo effettuato;

     d) l'indicazione dell'eventuale periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

     e) le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

     2. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma 1, la Commissione europea concede il riconoscimento di territorio indenne, con le garanzie generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

     3. La Commissione europea, a seguito della comunicazione a cura del Ministero della salute delle eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 1, può modificare o eliminare le garanzie di cui al comma 2.

 

     Art. 16. Condizioni generali per il trasporto

     1. I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati in contenitori nuovi a perdere, progettati per essere utilizzati una sola volta e successivamente distrutti ovvero riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.

     2. I contenitori di cui al comma 1 sono utilizzabili per il trasporto secondo le seguenti condizioni:

     a) contengono i pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

     b) hanno un'etichetta indicante:

     1) lo Stato membro e la regione di origine;

     2) il numero di riconoscimento dello stato di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;

     3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;

     4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.

     3. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 2, lettera b).

     4. Il pollame riproduttore o da reddito è trasportato in scatole o gabbie:

     a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

     b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2.

     5. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno sono spediti entro il più breve termine allo stabilimento di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni del presente decreto.

     6. Il pollame da macellazione è avviato entro il più breve termine al macello di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni del presente decreto.

     7. Il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento è avviato quanto prima al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione di quello che soddisfa le condizioni stabilite dal presente decreto.

     8. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da:

     a) evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;

     b) facilitare l'osservazione dei volatili;

     c) consentire la pulitura e la disinfezione.

     9. I mezzi di trasporto, i contenitori, le scatole e le gabbie riutilizzabili sono puliti e disinfettati prima e dopo lo scarico, secondo le istruzioni del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

 

     Art. 17. Condizioni specifiche per il trasporto

     1. Il trasporto del pollame di cui all'articolo 16, commi 5, 6 e 7, è vietato attraverso zone dichiarate infette per l'influenza aviaria o per la malattia di Newcastle, a meno che non si svolge su grandi assi stradali o ferroviari.

 

     Art. 18. Documentazione sanitaria

     1. Il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

     a) conforme al modello di cui all'allegato IV completato in conformità con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato da un veterinario ufficiale;

     b) firmato dal veterinario ufficiale;

     c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

     d) valido per la durata di cinque giorni;

     e) costituito da un unico foglio;

     f) previsto per un unico destinatario;

     g) recante un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato.

 

     Art. 19. Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18

     1. Il Ministro della salute può concedere ad uno o più Stati membri di spedizione, a condizione di reciprocità, autorizzazioni, di portata generale ovvero specifica limitatamente a casi determinati, in base alle quali è consentito lo scambio intracomunitario di pollame e uova da cova in assenza del certificato di cui all'articolo 18.

 

     Art. 20. Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari di pollame ed uova da cova

     1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia e le disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

 

Capo III

Norme per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi

 

     Art. 21. Elenco Paesi terzi o parti di essi da cui è possibile importare pollame e uova da cova

     1. Sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova provenienti da Paesi terzi o da parti di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 22. Stato sanitario del Paese terzo speditore rispetto all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle

     1. Ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 798/2008, e successive modificazioni, sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova che provengono da Paesi terzi, o parti di essi, che rispetto all'influenza aviaria ed alla malattia di Newcastle si trovano in una delle seguenti condizioni:

     a) sono oggetto di denuncia obbligatoria;

     b) sono indenni da tali malattie;

     c) sebbene non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste per l'influenza aviaria dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, e per la malattia di Newcastle dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.

 

     Art. 23. Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova

     1. L'importazione da Paesi terzi del pollame e delle uova da cova che soddisfano quanto previsto dagli articoli 21 e 22 è autorizzata soltanto se tale pollame e uova da cova provengono da branchi che:

     a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo per il periodo stabilito dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni;

     b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni, a seconda delle specie e delle categorie di volatili, per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione.

 

     Art. 24. Certificazione sanitaria per le importazioni

     1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 21, 22 e 23, al momento dell'importazione in provenienza da Paesi terzi, il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato, in originale, redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore.

     2. Il certificato di cui al comma 1:

     a) è rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;

     b) è redatto in lingua italiana;

     c) attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni attuative adottate in sede comunitaria;

     d) ha una validità di cinque giorni;

     e) è costituito da un unico foglio;

     f) ha un solo destinatario;

     g) reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

     3. Il modello del certificato di cui al presente articolo è riportato nell'allegato I - parte II del regolamento n. 798/2008.

 

     Art. 25. Condizioni specifiche per l'importazione di pollame da macellazione

     1. Il pollame da macellazione importato al momento dell'arrivo è condotto direttamente ed immediatamente al macello per essere abbattuto entro 72 ore dall'arrivo.

 

Capo IV

Disposizioni sanzionatorie e finali

 

     Art. 26. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque effettua uno scambio intracomunitario in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 è soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque introduce nel territorio italiano pollame ed uova da cova in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 è soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 25.000 euro a 100.000 euro.

     3. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, alle fattispecie di cui al presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, nonchè quelle dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

     4. Salvo che il fatto costituisce reato, qualora le autorità, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, nel corso delle attività di controllo accertano una o più violazioni ritenute di lieve entità, tali da non costituire un pericolo per la salute umana e degli animali interessati, procedono alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del minimo della sanzione prevista; forniscono altresì al trasgressore le prescrizioni per la rimozione delle irregolarità e sospendono l'attività per un periodo di tempo massimo di tre mesi. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non corre dalla diffida e fino a quando le autorità verifichino la mancata ottemperanza alla diffida stessa. Trascorso il termine fissato nella diffida per la rimozione delle irregolarità e per il pagamento della somma di cui al presente comma, le autorità verificano l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     5. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

     6. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

     7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale comminate per le violazioni previste dal presente decreto sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della salute per essere destinati al potenziamento delle attività di accertamento di cui al comma 5.

 

     Art. 27. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 28. Disposizioni finali

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.

 

 

     Allegato I

     di cui all'articolo 4

 

     Laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie

 

     L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro (PD), in qualità di laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie di cui all'articolo 4, individuato con decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999, è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto. A tale fine:

     a) può fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;

     b) controlla la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui al presente decreto;

     c) organizza periodicamente prove comparative.

 

     Allegato II

     di cui agli articoli 3, 5, 7, 10, 12 e 16

 

     Riconoscimento degli stabilimenti. Capitolo I. Norme generali

 

     1. Per ottenere il riconoscimento dalla regione territorialmente competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:

     a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;

     b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;

     c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);

     d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:

     almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;

     la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorità veterinaria del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento;

     e) devono contenere solo il pollame.

     2. La regione territorialmente competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Capitolo II. Impianti e funzionamento

     A. Stabilimenti di selezione e di moltiplicazione ed allevamento.

     1. Impianti.

     a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate;

     b) gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario;

     c) le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

     2. Governo dell'allevamento.

     a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell'«allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario»;

     b) gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:

     dallo stabilimento stesso, e/o

     da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Unione europea parimenti riconosciuti in conformità dell'articolo 5, lettera a) del presente decreto;

     da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente al regolamento (CE ) 798/2008;

     c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi;

     d) i fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione;

     e) le uova sono:

     raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;

     pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purchè la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;

     confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato;

     f) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi;

     g) per ciascun gruppo viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno 5 anni dopo l'eliminazione dei gruppi in cui sono indicati:

     le entrate e le uscite di volatili;

     le prestazioni produttive;

     la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;

     gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;

     la provenienza del pollame;

     la destinazione delle uova;

     h) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.  B. Incubatoi.

     1. Gli impianti.

     a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:

     magazzinaggio e classificazione delle uova,

     disinfezione,

     preincubazione,

     schiusa,

     preparazione e condizionamento delle spedizioni;

     b) i fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini),

     c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

     2. Il funzionamento.

     a) Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale;

     b) le uova da cova devono provenire:

     da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 5, lettera a) del presente decreto;

     da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità del regolamento (CE) 798/2008;

     c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi;

     d) i fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione;

     e) le operazioni di disinfezione riguardano:

     le uova, tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell'Unione o della loro esportazione in un Paese terzo, purchè non siano state già disinfettate nell'allevamento di origine;

     gli incubatoi, regolarmente,

     i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa;

     f) un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio;

     g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere;

     h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per gruppo:

     la provenienza delle uova e la data d'arrivo,

     i risultati della schiusa,

     le anomalie constatate,

     gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,

     gli eventuali programmi di vaccinazione,

     il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,

     la destinazione dei pulcini di un giorno;

     i) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

 

     Capitolo III. Programma di controllo sanitario delle malattie

 

     I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 14 e 15, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D.

     A. Infezioni da Salmonella pullorum [1], Salmonella gallinarum [2] e Salmonella arizonae [3].

     1. Specie interessate:

     a) Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre;

     b) Salmonella arizonae: tacchini.

     2. Programma di controllo sanitario:

     a) l'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici (1) ;

     b) i campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (2) ;

     c) arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. È possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) [ (3) (4) ];

     d) quando vengono prelevati campioni di sangue da un allevamento per individuare la presenza di Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum o Salmonella arizonae mediante esami sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre in ogni caso prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli esami sierologici e/o batteriologici;

     e) l'allevamento deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione;

     f) i campioni per gli esami batteriologici non vanno prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami;

     g) le tecniche di individuazione devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la Salmonella enteritidis, qualora esso sia impiegato (5) . Questo tipo di vaccino non deve essere impiegato se si prevede una sorveglianza sierologica. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

     B) Infezioni da Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma meleagridis.

     1. Specie interessate:

     a) Mycoplasma gallisepticum: galline e tacchini;

     b) Mycoplasma meleagridis: tacchini.

     2. Programma di controllo sanitario:

     a) la presenza di infezione deve essere individuata mediante esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari convalidati. La constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno suggerisce la presenza di un'infezione da mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata;

     b) i campioni da esaminare per individuare la presenza di un'infezione da mycoplasma sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o nel sacco aereo. Per l'individuazione di Mycoplasma meleagridis, in particolare, i campioni sono prelevati dall'ovidotto e dal pene dei tacchini;

     c) gli esami per l'individuazione del Mycoplasma gallisepticum o del Mycoplasma meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

     C. Risultati e misure da adottare.

     Se non vi sono reattivi, il controllo deve essere considerato negativo. In caso contrario l'allevamento deve essere considerato sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

     D. Nel caso di stabilimenti comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare alle misure di cui al punto 3, lettera b), del capitolo IV prescritte per il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda le unità di produzione sane di uno stabilimento infetto, purchè il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonchè le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.

 

     Capitolo IV. Criteri per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento

 

     1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:

     a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;

     b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia,

     se:

     si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento,

     lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato o si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle,

     un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

     c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione;

     d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

     2. Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se:

     a) è stato confermato un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento;

     b) un secondo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis;

     c) dopo una seconda notifica della persona responsabile dello stabilimento da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).

     3. Il ripristino del riconoscimento è soggetto alle condizioni seguenti:

     a) se il riconoscimento è stato revocato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere ripristinato 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione purchè sia stata effettuata la macellazione sanitaria;

     b) se il riconoscimento è stato revocato in seguito ad un focolaio provocato da:

     Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere ripristinato dopo che sono stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni in seguito alla macellazione sanitaria dell'allevamento infetto e dopo la disinfezione la cui efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su superfici asciutte,

     Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis, il riconoscimento può essere ripristinato in seguito a due esami con esito negativo eseguiti su tutto l'allevamento ad un intervallo minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito negativo eseguiti nello stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo la disinfezione successiva alla macellazione sanitaria di tutto l'allevamento.

 

(1) Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle galline possono talvolta dare come risultato una proporzione inaccettabile di reazioni falsamente positive.

(2) Si noti che i campioni ambienta non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum ma sono invece adatti per la Salmonella Arizonae.

(3) Si noti che è utile per la diagnosi anche l'isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente.

(4) La Salmonella pullorum e la Salmonella gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassilidialis (MSRV) utilizzato per la sorveglianza della salmonella spp zoonotica nell'Unione, ma tale mezzo è adatto per la Salmonella arizonae.

(5) Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere tra la risposta all'infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum e la risposta alla vaccinazione contro questo sierotipo.

 

     Allegato III

     di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12

 

     Requisiti per le vaccinazioni del pollame

 

     1. I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame o degli allevamenti d'origine delle uova da cova devono essere muniti di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità competente di qualsiasi Stato membro;

     2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.

     3. In caso di vaccinazione contro qualsiasi sierotipo di salmonella, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i programmi di vaccinazione contro la salmonella non devono interferire con l'individuazione sierologica nel contesto di indagini sul campo o comportare esiti falsamente positivi;

     b) nel quadro di programmi nazionali di controllo non vanno utilizzati vaccini vivi contro la salmonella:

     i) in pollame riproduttivo o da reddito durante la fase riproduttiva o di produzione delle uova se non è stata dimostrata la loro sicurezza d'impiego e se non sono autorizzati a tali fini conformemente alla direttiva 2004/28/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

     ii) se il produttore non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.

 

     Allegato IV [2]

 

     Modelli Certificati sanitari per gli scambi intracomunitari

 

     N. 6 Modelli di cui all'allegato IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

 

     Allegato V

 

     Malattie con obbligo di dichiarazione

 

     -

     Influenza aviaria.

     Malattia di Newcastle.


[1] Abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.

[2] Allegato così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 10 febbraio 2015, n. 33.