§ 1.5.I23 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 68.
Direttiva n. 2004/68/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/04/2004
Numero:68

§ 1.5.I23 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 68. [1]

Direttiva n. 2004/68/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139).

 

     IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo ,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria allimportazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi , assicura un elevato livello di protezione della salute degli animali introducendo requisiti sanitari generali che determinate importazioni in provenienza dai paesi terzi devono rispettare.

     (2) E necessario razionalizzare e aggiornare le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi internazionali di animali previste dalla direttiva 72/462/CEE, a seguito dellevoluzione e delladozione di nuove norme internazionali da parte dellUfficio internazionale delle epizoozie (OIE), nonché delle loro implicazioni nel quadro dellOrganizzazione mondiale del commercio (OMC) e dellaccordo dellOMC sullapplicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

     (3) Inoltre, la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e lintroduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano , sostituisce la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda i requisiti applicabili alla carne e ai prodotti a base di carne. Pertanto, e necessario e opportuno prevedere, nella presente direttiva, norme di polizia sanitaria equivalenti e aggiornate per limportazione di ungulati vivi nella Comunità.

     (4) Al fine di proteggere la salute degli animali, tali nuove disposizioni dovrebbero essere estese anche alle altre specie di ungulati che possono presentare un analogo rischio di trasmissione delle malattie. Tuttavia, la loro applicazione a tali animali deve lasciare impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio .

     (5) Ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi , le importazioni di equidi nella Comunità sono autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che figurano in un elenco elaborato ai sensi della direttiva 72/462/CEE. La direttiva 90/426/CEE dovrebbe contenere le disposizioni relative alla redazione degli elenchi dei paesi terzi ai fini dellimportazione di tali equidi.

     (6) Le conoscenze scientifiche riguardo alla sensibilità di determinati animali alle malattie e i test da effettuare evolvono costantemente. E opportuno prevedere una procedura che consenta di aggiornare rapidamente, in risposta a tale evoluzione, il contenuto dellelenco di specie animali e delle malattie alle quali esse sono ricettive.

     (7) Per garantire il benessere degli animali e assicurare la coerenza della normativa comunitaria, la presente direttiva dovrebbe tenere conto, in particolare per quanto riguarda lapprovvigionamento di acqua e di cibo, dei requisiti generali contenuti nella direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto .

     (8) Al fine di proteggere la salute degli animali e assicurare la coerenza della normativa comunitaria, si dovrebbe inoltre tenere conto della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi allorganizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità .

     (9) Le misure necessarie per lattuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

     (10) Le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali che si applicano alle carni e ai prodotti a base di carne in base alla direttiva 72/462/CEE sono state sostituite da quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per lorganizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano , che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2006. Le altre norme di detta direttiva sono state sostituite dalla direttiva 2002/99/CE, le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005, o lo saranno da quelle della presente direttiva.

     (11) E opportuno pertanto che la direttiva 72/462/CEE sia abrogata nel momento in cui si applicheranno tutti i testi che ne sostituiscono le disposizioni.

     (12) E opportuno tuttavia, per garantire la chiarezza della legislazione comunitaria, abrogare alcune decisioni che hanno cessato di essere applicate e, allo stesso tempo, prevedere che alcune modalità dapplicazione rimangano in vigore in attesa che siano adottate le misure necessarie nel nuovo quadro giuridico.

     (13) In ottemperanza al principio di proporzionalità e necessario e opportuno, per realizzare lo scopo fondamentale della protezione della salute degli animali, stabilire norme relative alle condizioni di importazione degli ungulati vivi. La presente direttiva si limita a quanto e necessario per conseguire tali scopi prefissati a norma dellarticolo 5, terzo comma, del trattato.

     (14) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce lAutorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare , stabilisce nuove procedure in materia di comitatologia e una nuova terminologia. Ai fini della coerenza della normativa comunitaria, la presente direttiva dovrebbe tenere conto di tali procedure e terminologia.

     (15) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui allallegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE , fissa le condizioni di importazione, nella Comunità, degli ungulati diversi dagli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e prevede lelaborazione di un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare tali animali, nonché i requisiti sanitari da rispettare. Tale direttiva dovrebbe essere modificata al fine di escludere dal suo campo dapplicazione le specie animali considerate dal presente atto.

     (16) E inoltre opportuno provvedere allaggiornamento o alla fissazione, tramite la procedura di comitatologia, dei requisiti in materia di test applicabili allimportazione degli animali vivi che rientrano nel campo dapplicazione della direttiva 92/65/CEE.

     (17) Le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPITOLO I

OGGETTO, CAMPO DAPPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Oggetto e campo dapplicazione.

     La presente direttiva stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili allimportazione e al transito nella Comunità di ungulati vivi.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) “paesi terzi”: i paesi diversi dagli Stati membri nonché i territori degli Stati membri ai quali non si applicano la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno , e la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ;

     b) “paese terzo autorizzato”: un paese terzo o parte di un paese terzo in provenienza dal quale e autorizzata limportazione nella Comunità di ungulati vivi che figurano nellallegato I a norma dellarticolo 3, paragrafo 1;

     c) “veterinario ufficiale”: i veterinari autorizzati dallamministrazione veterinaria di un paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere a una certificazione ufficiale;

     d) “ungulati”: gli animali elencati nellallegato I.

 

CAPITOLO II

NORME DI POLIZIA SANITARIA APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA DI DETERMINATI UNGULATI VIVI

 

     Art. 3. Paesi terzi autorizzati

     1. Limportazione e il transito nella Comunità di ungulati vivi sono autorizzati unicamente in provenienza da paesi terzi che figurano nellelenco o negli elenchi da stilare o modificare secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2.

     Alla luce della situazione sanitaria nel paese terzo interessato e delle garanzie fornite da questultimo per quanto riguarda gli animali elencati nellallegato I, si può decidere, secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, che lautorizzazione prevista dal primo comma del presente paragrafo si applichi allintero territorio di un paese terzo autorizzato o solo a una parte di questo.

     A tale scopo e sulla base delle norme internazionali pertinenti, si terra conto delle modalità di applicazione e di attuazione di tali norme da parte del paese terzo autorizzato, in particolare del principio della regionalizzazione allinterno del suo territorio, tenuto conto delle norme sanitarie relative alle importazioni provenienti da altri paesi terzi e dalla Comunità.

     2. Lautorizzazione allimportazione o al transito di ungulati vivi nella Comunità prevista nel paragrafo 1 e le condizioni di polizia sanitaria particolari stabilite nellarticolo 6, paragrafo 3, possono essere sospese o revocate secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, qualora lo giustifichi la situazione zoosanitaria del paese terzo autorizzato.

 

     Art. 4. Elaborazione degli elenchi dei paesi terzi autorizzati.

     Nellelaborare o modificare gli elenchi di paesi terzi autorizzati, va tenuto conto in particolare:

     a) dello stato di salute del bestiame, degli altri animali domestici e della fauna selvatica dei paesi terzi, prestando particolare attenzione alle malattie animali esotiche e a tutti gli aspetti della situazione sanitaria e ambientale generale del paese, nella misura in cui essa possa presentare un rischio per la situazione sanitaria e ambientale della Comunità;

     b) della legislazione del paese terzo in materia di salute e benessere degli animali;

     c) dellorganizzazione dellautorità veterinaria competente e dei suoi servizi ispettivi, dei poteri di questi ultimi, della sorveglianza a cui essi sono soggetti, nonché dei mezzi di cui essi dispongono, anche sul piano del personale e delle capacita di laboratorio, ai fini della corretta applicazione della legislazione nazionale;

     d) delle garanzie che lautorità veterinaria competente del paese terzo può dare per quanto riguarda la conformità con le condizioni di polizia sanitaria in vigore nella Comunità o lapplicazione di condizioni equivalenti;

     e) dellappartenenza del paese terzo allUfficio internazionale delle epizoozie (OIE), nonché della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese circa lesistenza di malattie animali infettive o contagiose sul suo territorio, in particolare le malattie registrate dallOIE;

     f) delle garanzie fornite dal paese terzo circa la fornitura diretta di informazioni alla Commissione e agli Stati membri:

     i) entro le 24 ore, della conferma della presenza di qualsivoglia malattia menzionata nellallegato II e di ogni cambiamento nella politica di vaccinazione contro tali malattie;

     ii) entro un termine adeguato, di ogni modifica proposta delle norme sanitarie nazionali riguardanti gli ungulati vivi, in particolare per quanto concerne le importazioni;

     iii) a intervalli regolari, della situazione zoosanitaria del suo territorio;

     g) di ogni esperienza in materia di importazioni di animali vivi provenienti dai paesi terzi e dei risultati di eventuali controlli effettuati allimportazione;

     h) dei risultati delle ispezioni e/o dei controlli comunitari realizzati nel paese terzo, in particolare dei risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti o, su richiesta della Commissione, della relazione presentata dalle autorità competenti sulle ispezioni condotte;

     i) delle norme in vigore nel paese terzo in materia di prevenzione e di lotta contro le malattie animali infettive o contagiose e della loro applicazione, comprese le disposizioni relative alle importazioni provenienti da altri paesi terzi.

 

     Art. 5. Pubblicazione da parte della Commissione degli elenchi dei paesi terzi autorizzati

     La Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché le versioni aggiornate di tutti gli elenchi redatti o modificati a norma dellarticolo 3, paragrafo 1, siano accessibili al pubblico. Tali elenchi possono essere combinati con altri elenchi redatti per proteggere la salute degli animali e la salute pubblica e possono includere anche modelli di certificati sanitari.

 

     Art. 6. Condizioni di polizia sanitaria particolari per limportazione e il transito nella Comunità di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati

     1. Per limportazione e il transito nella Comunità di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati sono fissate condizioni di polizia sanitaria particolari secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2.

     Tali condizioni possono tener conto dei seguenti elementi:

     a) la specie animale interessata;

     b) letà e il sesso degli animali;

     c) la destinazione o lutilizzo previsto degli animali;

     d) le misure da applicarsi una volta che gli animali sono importati nella Comunità;

     e) ogni disposizione speciale applicabile nel quadro degli scambi intracomunitari.

     2. Le condizioni di polizia sanitaria particolari previste al paragrafo 1 si basano sulle norme definite dalla legislazione comunitaria per quanto riguarda le malattie alle quali gli animali sono sensibili.

     3. Tuttavia, qualora la Comunità sia in grado di riconoscere ufficialmente lequivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali fornite dal paese terzo interessato, le condizioni particolari di polizia sanitaria possono basarsi su tali garanzie.

 

     Art. 7. Garanzie fornite dal paese terzo autorizzato quanto allimportazione di ungulati vivi nella Comunità

     Limportazione di ungulati vivi nella Comunità e consentita solo nel caso in cui il paese terzo autorizzato fornisca le seguenti garanzie:

     a) gli animali provengono da un territorio esente da ogni malattia, conformemente alle condizioni generali di cui allallegato II, e nel quale e vietato lingresso di animali vaccinati contro le malattie elencate in tale allegato;

     b) gli animali soddisfano le condizioni di polizia sanitaria particolari previste dallarticolo 6;

     c) prima del giorno del loro imbarco per essere spediti a destinazione della Comunità, gli animali hanno soggiornato nel territorio del paese terzo autorizzato per un periodo da definirsi nellambito delle condizioni di polizia sanitaria particolari di cui allarticolo 6;

     d) prima della loro spedizione a destinazione della Comunità, gli animali sono stati sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale per verificare che gli animali siano in buona salute e che siano rispettate le condizioni di trasporto previste dalla direttiva 91/628/CEE, in particolare per quanto riguarda lapprovvigionamento di acqua e cibo;

     e) gli animali sono accompagnati da un certificato veterinario conforme alle disposizioni dellarticolo 11 e a un modello di certificato veterinario stabilito secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2. Disposizioni relative alluso di documenti elettronici possono essere adottate secondo la stessa procedura;

     f) una volta arrivati nella Comunità, gli animali sono sottoposti a un controllo presso un posto dispezione frontaliero riconosciuto a norma dellarticolo 4 della direttiva 91/496/CEE.

 

     Art. 8. Deroga alle garanzie fornite da paesi terzi autorizzati

     In deroga agli articoli 6 e 7, possono essere stabilite disposizioni particolari, compresi i modelli di certificati veterinari, secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, per limportazione e il transito di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati, a norma dellarticolo 3, paragrafo 1, qualora tali animali:

     a) siano destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro, a titolo provvisorio, in prossimità delle frontiere della Comunità;

     b) siano importati a scopi di manifestazioni sportive, spettacoli circensi, rappresentazioni e mostre, ma non a fini di transazioni commerciali riguardanti gli animali stessi;

     c) siano destinati a zoo, a un parco di divertimenti, a un laboratorio sperimentale oppure a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, quale definito nellarticolo 2, lettera c), della direttiva 92/65/CEE;

     d) siano solo di transito nella Comunità attraverso posti dispezione transfrontalieri riconosciuti con laccordo e sotto la supervisione dei servizi doganali e del veterinario ufficiale, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali;

     e) accompagnino i loro proprietari come animali da compagnia;

     f) siano presentati a un posto di frontiera comunitario riconosciuto:

     . entro i 30 giorni successivi alla data della loro partenza dalla Comunità per uno dei fini indicati nelle lettere a), b) ed e),

     o

     . se hanno transitato in un paese terzo;

     g) appartengano a specie minacciate di estinzione.

 

     Art. 9. Deroga allarticolo 7, lettera a), per quanto riguarda le importazioni o il transito da paesi terzi autorizzati in caso di presenza di malattie di cui allallegato II e/o di vaccinazioni

     In deroga allarticolo 7, lettera a), e secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, possono essere stabilite disposizioni per limportazione o il transito nella Comunità di ungulati vivi provenienti da un paese terzo autorizzato, nel quale siano presenti determinate malattie elencate nellallegato II e/o nel quale siano state praticate vaccinazioni contro tali malattie.

     Le disposizioni di deroga devono essere previste paese per paese.

 

     Art. 10. Deroga allarticolo 7, lettera a), per quanto riguarda le importazioni o il transito dai paesi terzi autorizzati in cui sono state sospese o vietate le importazioni o il transito

     In deroga allarticolo 7, lettera a), e secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, può essere stabilito un periodo specifico al termine del quale le importazioni o il transito di ungulati vivi provenienti da un paese terzo autorizzato possono essere ripresi dopo essere stati sospesi o vietati a causa di un cambiamento nella situazione sanitaria; si possono prevedere inoltre condizioni supplementari da soddisfare dopo la ripresa delle importazioni o del transito.

     Nel decidere la ripresa delle importazioni o del transito di tali animali, va tenuto conto:

     -delle norme internazionali,

     - della presenza di un focolaio epidemico o di più focolai epidemiologicamente correlati di una delle malattie elencate nellallegato II entro unarea geografica limitata in una regione o paese terzo autorizzato,

     - delleffettiva eradicazione del focolaio o dei focolai entro un periodo relativamente breve.

 

     Art. 11. Certificati veterinari

     1. Un certificato veterinario conforme ai requisiti di cui allallegato III e presentato con ogni partita di animali al momento dellimportazione o del transito nella Comunità.

     2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti della presente direttiva e di altri atti comunitari riguardanti la salute degli animali o, se del caso, in applicazione dellarticolo 6, paragrafo 3, le disposizioni equivalenti a tali requisiti sono stati rispettati.

     3. Il certificato veterinario può comprendere dichiarazioni richieste in materia di certificazione da altri atti comunitari relativi alla salute pubblica, alla salute degli animali e al benessere degli animali.

     4. Lutilizzo del certificato veterinario di cui al paragrafo 1 può essere sospeso o vietato secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, qualora la situazione zoosanitaria del paese terzo autorizzato lo giustifichi.

 

     Art. 12. Ispezioni e controlli nei paesi terzi

     1. Nei paesi terzi possono essere realizzate ispezioni e/o controlli ad opera di esperti della Commissione per verificare la conformità o lequivalenza con le norme comunitarie di polizia sanitaria.

     Gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da esperti degli Stati membri autorizzati dalla Commissione a realizzare tali ispezioni e/o controlli.

     2. Le ispezioni e/o i controlli di cui al paragrafo 1 sono realizzati a nome della Comunità e la Commissione copre le spese sostenute.

     3. La procedura da seguire per la realizzazione delle ispezioni e/o dei controlli nei paesi terzi, prevista al paragrafo 1, può essere stabilita o modificata secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2.

     4. Qualora nel corso di unispezione e/o di un controllo quali previsti nel paragrafo 1, si accerti la presenza di un grave rischio per la salute degli animali, anche se non direttamente connesso con gli obiettivi dellispezione/del controllo, la Commissione adotta immediatamente le misure necessarie per preservare la salute degli animali a norma dellarticolo 18 della direttiva 91/496/CEE, comprese misure di sospensione o di revoca dellautorizzazione previste allarticolo 3, paragrafo 1.

 

     Art. 13. Attribuzioni di competenza

     1. Secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, possono essere stabilite:

     a) modalità dapplicazione della presente direttiva;

     b) norme relative allorigine degli animali;

     c) criteri per la classificazione dei paesi terzi o delle regioni dei paesi terzi autorizzati per quanto riguarda le malattie degli animali;

     d) disposizioni relative allutilizzo di documenti elettronici per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari, a norma dellarticolo 7, lettera e); e) modelli di certificati veterinari previsti allarticolo 11,

     paragrafo 1;

     2. Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, al fine di tener conto in particolare:

     a) dei pareri e delle conoscenze scientifiche riguardanti in particolare le nuove valutazioni dei rischi;

     b) dei progressi tecnici e/o delle modifiche apportate alle norme internazionali;

     c) della fissazione di obiettivi di sicurezza in materia di salute degli animali.

 

     Art. 14. Procedura del comitato

     1. La Commissione e assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dallarticolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui e fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui allarticolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE e fissato a 15 giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 15. Modifica della direttiva 90/426/CEE

     La direttiva 90/426/CEE e modificata come segue:

     1) Larticolo 12 e sostituito dal seguente:

     “Articolo 12

     1. Limportazione nella Comunità di equidi e autorizzata unicamente in provenienza da paesi terzi autorizzati che figurano in un elenco o in elenchi da stilare o modificare secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2.

     Alla luce della situazione sanitaria nel paese terzo interessato e delle garanzie fornite da questultimo per quanto riguarda gli equidi, si può decidere, secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2, che lautorizzazione prevista dal primo comma del presente paragrafo si applichi allintero territorio del paese terzo o solo a una parte di questo.

     A tale scopo e sulla base delle norme internazionali pertinenti, si terra conto delle modalità di applicazione di tali norme da parte del paese terzo, in particolare del principio della regionalizzazione allinterno del suo territorio, tenuto conto delle norme sanitarie relative alle importazioni provenienti da altri paesi terzi e della Comunità.

     2. Nellelaborare o modificare gli elenchi di cui al paragrafo 1, va tenuto conto in particolare:

     a) dello stato di salute degli equidi, di altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, prestando particolare attenzione alle malattie animali esotiche e a tutti gli aspetti della situazione sanitaria e ambientale generale del paese, nella misura in cui essa possa rappresentare un rischio per la situazione sanitaria e ambientale della Comunità;

     b) della legislazione del paese terzo in materia di salute e benessere degli animali;

     c) dellorganizzazione dellautorità veterinaria competente e dei suoi servizi ispettivi, dei poteri di questi ultimi, della sorveglianza a cui essi sono soggetti, nonché dei mezzi di cui essi dispongono, anche sul piano del personale e delle capacita di laboratorio, ai fini della corretta applicazione della legislazione nazionale;

     d) delle garanzie che lautorità veterinaria competente del paese terzo può dare per quanto riguarda la conformità con le condizioni di polizia sanitaria in vigore nella Comunità o lapplicazione di condizioni equivalenti;

     e) dellappartenenza del paese terzo allUfficio internazionale delle epizoozie (OIE), nonché della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese circa lesistenza di malattie equine infettive o contagiose sul suo territorio, in particolare di malattie registrate dallOIE ed elencate nellallegato A della presente direttiva;

     f) delle garanzie fornite dal paese terzo circa linformazione diretta della Commissione e degli Stati membri:

     i) entro 24 ore, della conferma della presenza di una malattia equina infettiva di cui allallegato A e di ogni cambiamento nella politica di vaccinazione contro tali malattie;

     ii) entro un termine adeguato di ogni modifica proposta delle norme sanitarie nazionali relative agli equidi, in particolare per quanto concerne le importazioni;

     iii) a intervalli regolari, della situazione zoosanitaria del suo territorio per quanto riguarda gli equidi;

     g) di ogni esperienza in materia di importazioni di equidi vivi provenienti dal paese terzo e dei risultati di eventuali controlli effettuati allimportazione;

     h) dei risultati delle ispezioni e/o dei controlli comunitari realizzati nel paese terzo, in particolare dei risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti o, su richiesta della Commissione, della relazione presentata dalle autorità competenti sulle ispezioni condotte;

     i) delle norme in vigore nel paese terzo in materia di prevenzione e di lotta contro le malattie animali infettive o contagiose e della loro applicazione, comprese le disposizioni relative alle importazioni di equidi provenienti da altri paesi terzi.

     3. La Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché le versioni aggiornate di tutti gli elenchi redatti o modificati a norma del paragrafo 1 siano accessibili al pubblico.

     Tali elenchi possono essere combinati con altri elenchi redatti per proteggere la salute degli animali e la salute pubblica e possono includere anche modelli di certificati sanitari.

     4. Le condizioni particolari di importazione per ciascun paese terzo o gruppo di paesi terzi, alla luce della situazione zoosanitaria, per quanto riguarda gli equidi, del paese terzo o dei paesi terzi interessati, sono stabilite secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2.

     5. Le modalità d’applicazione del presente articolo, nonché i criteri di iscrizione dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi negli elenchi previsti al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2.”

     2) All’articolo 19 e aggiunto il punto seguente:

     “iv) può designare una laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie degli equidi di cui allallegato A e definisce le funzioni, i compiti e le procedure per la collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equidi negli Stati membri.”

 

     Art. 16. Modifica della direttiva 92/65/CEE

     La direttiva 92/65/CEE e modificata come segue:

     1) Allarticolo 1, il primo comma e sostituito dal seguente:

     “La presente direttiva stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui allallegato F.”

     2) Larticolo 6 e modificato come segue:

     a) al punto A.1, la lettera e) e sostituita dalla seguente:

     “e) siano accompagnati da un certificato conforme al modello che figura nellallegato E, parte I, completato dal seguente attestato:

    b) al punto A.1, la lettera f) e abrogata;

     c) al punto A.2, la lettera b) e sostituita dalla seguente:

     “b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), provengano da unazienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo un test per verificare la presenza di brucellosi o tubercolosi.”

     d) al punto A.3, le lettere e), f) e g) sono abrogate;

     e) al punto A viene aggiunto il punto seguente:

     “4. I requisiti in materia di test previsti dal presente articolo e i criteri corrispondenti possono essere stabiliti secondo la procedura di cui allarticolo 26. Tali decisioni tengono conto dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunità.

     In attesa delle decisioni di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme nazionali.”

     3) Larticolo 17 e modificato come segue:

     a) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     “a) un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi in grado di offrire agli Stati membri e alla Commissione garanzie equivalenti a quelle previste al capitolo II per quanto riguarda animali, sperma, ovuli e embrioni;

     e

     b) lasciando impregiudicata la decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce lelenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (*), un elenco dei centri di raccolta per i quali sono in grado di fornire le garanzie previste dallarticolo 11.

     La Commissione informa gli Stati membri in merito ad eventuali modifiche proposte agli elenchi dei centri e gli Stati membri dispongono di dieci giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricevimento delle modifiche proposte, per trasmettere osservazioni scritte alla Commissione.

     In assenza di osservazioni scritte degli Stati membri entro 10 giorni lavorativi, le modifiche proposte sono considerate accettate dagli Stati membri e le importazioni sono autorizzate conformemente agli elenchi modificati quando la Commissione notifica alle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati che le modifiche sono pubblicate sul sito web della Commissione.

     Se almeno uno Stato membro formula osservazioni scritte entro il periodo di dieci giorni, la Commissione ne informa gli Stati membri e il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in occasione di una successiva riunione di questultimo ai fini delladozione di una decisione secondo la procedura di cui allarticolo 26, paragrafo 2.

     4) Allarticolo 23, viene soppresso “allarticolo 6, parte A punto 1, lettera e) e”.

     5) Larticolo 26 e sostituito dal seguente:

     “Articolo 26

     1. La Commissione e assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dallarticolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

     2. Nei casi in cui e fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui allarticolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE (**) e fissato a 3 mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     6) Il testo dellallegato IV della presente direttiva viene aggiunto come allegato F.

 

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 17 Misure transitorie

     Misure transitorie possono essere stabilite secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2.

 

Art. 18 Recepimento

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

 

Art. 19 Abrogazione della direttiva 72/462/CEE

     La direttiva 72/462/CEE e abrogata con effetto alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 854/2004.

 

Art. 20

     Le modalità di applicazione stabilite nelle decisioni adottate, a norma della direttiva 72/462/CEE, per limportazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne elencate nellallegato V della presente direttiva, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico.

 

Art. 21 Entrata in vigore e applicabilità

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

 

Art. 22

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

Specie animali di cui allarticolo 1

 

Taxon

Ordine

Famiglia

Generi/Specie

Artiodattili

Antilocapridi

Antilocapra ssp.

 

Bovidi

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alceaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp.(compreso Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.(compreso Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (compreso Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.(compreso Boocerus).

 

Camelidi

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

 

Cervidi

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

 

Giraffidi

Giraffa ssp., Okapia ssp.

 

Ippopotamidi

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

 

Moschidi

Moschus ssp.

 

Suidi

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

 

Tayassuidi

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Tragulidi

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Perissodattili

Rinocerotidi

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

 

Tapiridi

Tapirus ssp.

Proboscidi

Elefantidi

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

 

 

ALLEGATO II

 

Malattie previste allarticolo 4, lettera f), punto i),

e condizioni generali alle quali un territorio può essere considerato

indenne di malattia a norma dellarticolo 7, lettera a)

 

Malattia

Condizioni

Animali interessati

Afta epizootica

Nessun focolaio di malattia, nessun sintomo di infezione virale (*) e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi

Tutte le specie

Stomatite vescicolosa

Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 6 mesi

Tutte le specie

Stomatite vescicolare dei suini

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 24 mesi

Specie raggruppate sotto il taxon Suidi

Peste bovina

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi

Tutte le specie

Peste dei piccoli ruminanti

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata negli ultimi 12 mesi

Specie dei generi Ovis e Capra

Pleuropneumonia contagiosa bovina

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi

Specie del genere Bos

Dermatite nodulare del bovino

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 36 mesi

Specie dei generi Bos, Bison e Bubalus

Febbre della valle del Rift

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi

Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon Suidi

Febbre catarrale ovina

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi con controllo adeguato della popolazione di culicoidi

Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon Suidi

Schiavina e vaiolo caprino

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi

Specie dei generi Ovis e Capra

Peste suina africana

Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 12 mesi

Specie raggruppate sotto il taxon Suidi

Peste suina classica

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi

Specie raggruppate sotto il taxon Suidi

 

 

(*) Conformemente al capitolo 2.1.1 del manuale dellOIE.

 

 

ALLEGATO III

 

     Requisiti applicabili ai certificati veterinari di cui allarticolo 11

     1. Il rappresentante dellautorità competente per la spedizione responsabile del rilascio del certificato veterinario che accompagna una partita di animali deve firmare il certificato e verificare che su ogni suo foglio, qualora composto da più pagine, sia apposto il timbro ufficiale.

     2. I certificati veterinari devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quelle dello Stato membro nel quale viene effettuata lispezione alla frontiera o essere corredati di una traduzione certificata in questa o queste lingue. Tuttavia, gli Stati membri possono acconsentire alluso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla propria.

     3. La versione originale del certificato veterinario deve accompagnare le partite di animali al loro ingresso nella Comunità.

     4. I certificati veterinari devono essere costituiti da:

     a) un unico foglio;

     o

     b) due o più pagine facenti parte di un unico foglio indivisibile;

     o

     c) una serie di pagine numerate a indicazione del fatto che si tratta di una pagina particolare di una serie finita (ad esempio pagina 2 su 4).

     5. I certificati veterinari devono riportare un numero di identificazione unico. Qualora il certificato veterinario sia costituito da una serie di pagine, ciascuna di esse deve riportare tale numero.

     6. Il certificato veterinario devessere rilasciato prima che la partita a cui esso si riferisce cessi di essere soggetta al controllo dellautorità competente del paese dinvio.

 

 

ALLEGATO IV

 

ALLEGATO F

 

     Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

     Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

     Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

     Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

     Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

     Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

     Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dacquacoltura.

     Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

     Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per limportazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.

 

 

ALLEGATO V

 

Elenco delle decisioni

 

     2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per limportazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38).

     2002/987/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa lelenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 344 del 19.12.2002, pag. 39).

     2002/477/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanita pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 39).

     2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e subordinata limportazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica lelenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (GU L 210 del 3.8.2001, pag. 51).

     2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell8 febbraio 2000, relativa allapprovazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30).

     98/8/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa lelenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 2 del 6.1.1998, pag. 12).

     97/222/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante lelenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano limportazione di prodotti a base di carne (GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39).

     97/221/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32).

     95/427/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante lelenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali e autorizzata limportazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 254 del 24.10.1995, pag. 28).

     95/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante lelenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 dell8.3.1995, pag. 13).

     94/465/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1994, recante lelenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali e autorizzata limportazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 190 del 26.7.1994, pag. 25).

     94/40/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante lelenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali e autorizzata limportazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 22 del 27.1.1994, pag. 50).

     93/158/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativa alla conclusione dellaccordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti dAmerica sullapplicazione della direttiva della Comunità sulle carni in provenienza dai paesi terzi, direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e delle corrispondenti norme statunitensi in materia di scambi di carni fresche bovine e suine (GU L 68 del 19.3.1993, pag. 1).

     93/26/CEE: Decisione della Commissione, dell11 dicembre 1992, recante lelenco degli stabilimenti della repubblica della Croazia in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 24).

     90/432/CEE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa allelenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 223 del 18.8.1990, pag. 19)

     90/13/CEE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa alla procedura da seguire per modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 8 dell11.1.1990, pag. 70).

     87/431/CEE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1987, recante lelenco degli stabilimenti del Regno dello Swaziland, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 228 del 15.8.1987, pag. 53).

     87/424/CEE: Decisione della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa allelenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 228 del 15.8.1987, pag. 43).

     87/258/CEE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa allelenco degli stabilimenti del Canada dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 50).

     87/257/CEE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa allelenco degli stabilimenti degli Stati Uniti dAmerica dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 46).

     87/124/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa allelenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 del 20.2.1987, pag. 41).

     86/474/CEE: Decisione della Commissione, dell11 settembre 1986, relativa allattuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 279 del 30.9.1986, pag. 55).

     86/65/CEE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa allelenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dei quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 72 del 15.3.1986, pag. 40).

     85/539/CEE: Decisione della Commissione, del 29 novembre 1985, recante lelenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dei quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 25).

     84/24/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante lelenco degli stabilimenti dellIslanda, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 20 del 25.1.1984, pag. 21).

     83/423/CEE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante lelenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 238 del 27.8.1983, pag. 39).

     83/402/CEE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante lelenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 233 del 24.8.1983, pag. 24).

     83/384/CEE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante lelenco degli stabilimenti dellAustralia, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 222 del 13.8.1983, pag. 36).

     83/243/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1983, recante lelenco degli stabilimenti della Repubblica del Botswana, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 129 del 19.5.1983, pag. 70).

     83/218/CEE: Decisione della Commissione, del 22 aprile 1983, recante lelenco degli stabilimenti della Repubblica socialista di Romania in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 7.5.1983, pag. 23).

     82/923/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982, relativa agli stabilimenti della Repubblica del Guatemala in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare limportazione di carni fresche (GU L 381 del 31.12.1982, pag. 40).

     82/913/CEE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante lelenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione di carni fresche nella Comunità (GU L 381 del 31.12.1982, pag. 28).

     82/735/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante lelenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati allesportazione di carni fresche verso la Comunità (GU L 311 dell8.11.1982, pag. 16).

     82/734/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante lelenco degli stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati allesportazione di carni fresche verso la Comunità (GU L 311 dell8.11.1982, pag. 13).

     81/713/CEE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981, recante lelenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai quali e autorizza limportazione nella Comunità di carni fresche di bovini e di solipedi domestici (GU L 257 del 10.9.1981, pag. 28)

     81/92/CEE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante lelenco degli stabilimenti della Repubblica dellUruguay, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 43).

     81/91/CEE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante lelenco degli stabilimenti della Repubblica argentina, in provenienza dai quali e autorizzata limportazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 39).

     79/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per limportazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni (GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15).

     78/685/CEE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1978, che stabilisce un elenco di malattie epizootiche in conformità della direttiva 72/462/CEE (GU L 227 del 18.8.1978, pag. 32).


[1] Il presente provvedimento è stato interamente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.