§ 97.4.29 - D.P.R. 15 novembre 1996, n. 657.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:15/11/1996
Numero:657


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 97.4.29 - D.P.R. 15 novembre 1996, n. 657. [1]

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle

(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili, nei piccioni viaggiatori e negli altri uccelli tenuti in cattività; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata negli uccelli selvatici che vivono in libertà, fermo restando, in tale caso, l'obbligo del Ministero della sanità di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende per volatili il pollame di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, nonché gli uccelli corridori o ratiti.

     3. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII fanno parte integrante del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) volatile infetto: volatile in cui è ufficialmente confermata la presenza della malattia, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente e, nel caso di focolai successivi, quando sono constatati sintomi clinici o lesioni post mortem propri della malattia;

     b) volatile sospetto d'infezione: volatile che presenta sintomi clinici o lesioni post mortem tali da indurre a sospettare la presenza della malattia;

     c) volatile sospetto di contaminazione: volatile che è stato esposto direttamente o indirettamente al virus della malattia di Newcastle;

     d) intruglio: i rifiuti solidi e liquidi provenienti da cucine, ristoranti o, eventualmente, da industrie che lavorano carni;

     e) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

     f) veterinario ufficiale: il medico veterinario designato dall'autorità competente;

     g) piccione viaggiatore: piccione trasferito o destinato ad essere trasferito dalla sua piccionaia per essere liberato in modo da poter ritornare liberamente, volando, alla sua piccionaia o in qualsiasi altro luogo;

     h) piccionaia: struttura utilizzata per ospitare o allevare piccioni viaggiatori.

     2. Si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.

 

          Art. 3.

     1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento della malattia è obbligatoria ed immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.

 

          Art. 4.

     1. Qualora in un'azienda siano presenti volatili sospetti di infezione o di contaminazione dalla malattia, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per i necessari esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico competente.

     2. Non appena è notificato un caso sospetto d'infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare che:

     a) sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili presenti nell'azienda per specie e categoria con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei volatili morti, di quelli che presentano sintomi clinici e di quelli apparentemente sani; il registro deve essere costantemente aggiornato per tener conto dei volatili nati e morti nel corso del periodo in cui si sospetta l'infezione, essere esibito su richiesta e tenuto a disposizione del veterinario ufficiale per i controlli;

     b) tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali in cui sono allevati o isolati in altri locali in modo che non vengano in contatto con altri volatili;

     c) siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda;

     d) sia subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da e per l'azienda di persone, di animali diversi dai volatili e di veicoli nonché il movimento di carni e carcasse di volatili, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letame o quant'altro possa essere veicolo della malattia;

     e) sia vietata l'uscita di uova dall'azienda, ad eccezione di quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione o il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche; tali uova devono essere trasportate previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I;

     f) vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei locali e dell'azienda in cui i volatili sono allevati;

     g) sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

     3. In attesa della adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o detentore dell'azienda nella quale vi sono volatili sospetti di infezione è tenuto al rispetto delle disposizioni citate al medesimo comma 2, ad esclusione della lettera g).

     4. L'autorità competente può estendere ad altre aziende tutte o parte delle misure di cui al comma 2 qualora, in funzione dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per ritenere possibile un'eventuale contaminazione.

     5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando il sospetto della presenza della malattia non sia escluso dal veterinario ufficiale.

 

          Art. 5.

     1. Quando la diagnosi della malattia è ufficialmente confermata l'autorità competente dispone, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, l'applicazione delle seguenti misure:

     a) immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda e distruzione delle carcasse dei volatili morti o abbattuti e di tutte le uova; tali operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;

     b) distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati, come mangime, lettiere e letame; il trattamento deve essere eseguito in conformità alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale ed essere in grado di assicurare la distruzione del virus di Newcastle eventualmente presente;

     c) individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;

     d) individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia e sorveglianza ufficiale dei pulcini già nati da tali uova, fino a quando ulteriori accertamenti non escludano la presenza in essi del virus della malattia; individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle uova da consumo deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia, se non sono state precedentemente disinfettate in modo corretto;

     e) ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), effettuazione della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti nonché dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11;

     f) divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera e);

     g) effettuazione dell'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

     2. Le operazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) sono effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

     3. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine qualora la loro ubicazione, la topografia o un contatto con l'azienda in cui la malattia è stata confermata, facciano sospettare una eventuale contaminazione.

     4. L'autorità competente può non applicare le misure di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nel caso in cui venga isolato, in un gruppo di volatili che non presenta alcun sintomo clinico della malattia, un ceppo del virus di Newcastle con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) compreso tra 0,7 e 1,2 per il quale il laboratorio comunitario di riferimento abbia dimostrato la provenienza da un vaccino vivo attenuato della malattia, a condizione che l'azienda interessata sia sottoposta a controllo ufficiale per un periodo di trenta giorni disponendo in particolare che:

     a) siano applicate le misure di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e), ed f);

     b) nessun volatile lasci l'azienda se non per essere destinato direttamente ad un macello designato dall'autorità competente ed ivi condotto, previa informazione dell'invio all'autorità responsabile di tale macello, per essere, non appena arrivato, tenuto ed abbattuto separatamente dagli altri volatili.

     5. Le carni fresche dei volatili di cui al comma 4, lettera b), devono recare il bollo sanitario previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche.

 

          Art. 6.

     1. Nel caso di azienda infetta costituita da unità di produzione distinte il Ministero della sanità può, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione europea, stabilire deroghe all'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, per le unità di produzione nelle quali la malattia non si è manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia accertato ed attesti per tali unità che vi è un'effettiva e completa separazione dei volatili per quanto riguarda le operazioni di stabulazione, governo ed alimentazione, tale da impedire la propagazione del virus della malattia da un'unità all'altra.

 

          Art. 7.

     1. L'indagine epidemiologica è tesa ad accertare:

     a) la durata del periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda o nella piccionaia;

     b) la probabile origine della malattia nell'azienda o nella piccionaia e l'identificazione delle altre aziende o piccionaie in cui si trovano volatili, piccioni viaggiatori o altri uccelli tenuti in cattività che possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte di virus;

     c) i movimenti di persone, volatili, piccioni viaggiatori o altri uccelli tenuti in cattività o di altri animali, veicoli, uova, carni e carcasse, nonché di qualsiasi materiale o materia che possano aver veicolato il virus della malattia nell'azienda o nella piccionaia o in provenienza da esse.

     2. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanità e al servizio veterinario delle regioni o province autonome interessate.

 

          Art. 8.

     1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i volatili di un'azienda possano essere stati contaminati in conseguenza di movimenti di persone, animali, veicoli o in qualsiasi altro modo, tale azienda è sottoposta a controllo ufficiale allo scopo di:

     a) individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di malattia;

     b) procedere al censimento, alla registrazione nonché al controllo dei movimenti dei volatili tenuti nell'azienda;

     c) applicare, se del caso, le misure di cui al successivo comma 2.

     2. Allorché un'azienda è sottoposta a controllo ufficiale conformemente al comma 1, l'autorità competente vieta l'uscita dei volatili, salvo che per il loro trasferimento diretto, sotto controllo ufficiale e previa autorizzazione, ad un macello ai fini della immediata macellazione; tale autorizzazione è concessa a condizione che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad esame clinico i volatili in modo da escludere la presenza della malattia nell'azienda stessa.

     3. Le misure di cui al comma 2, sono applicate per un periodo di almeno ventuno giorni a partire dall'ultima data in cui può essersi verificata la contaminazione e, comunque, devono essere applicate per un periodo minimo di sette giorni dalla data di sottoposizione dell'azienda a controllo ufficiale.

     4. L'autorità competente, qualora le condizioni lo consentano, può limitare l'applicazione delle misure di cui al presente articolo ad una parte dell'azienda ed ai volatili che si trovano in essa, a condizione che i medesimi siano stati tenuti in precedenza completamente separati dalla restante parte dell'azienda per quanto riguarda il ricovero, il governo e l'alimentazione e che le relative operazioni siano state eseguite da altro personale.

     5. Se il veterinario ufficiale ha motivo di sospettare che i piccioni viaggiatori o tutta la piccionaia siano stati contaminati dal virus della malattia, attua tutte le misure appropriate affinché la piccionaia sia sottoposta a misure restrittive, tra cui il divieto di spostare i piccioni viaggiatori fuori della piccionaia per ventuno giorni.

 

          Art. 9.

     1. L'autorità competente, non appena la presenza della malattia nei volatili è ufficialmente confermata, delimita, intorno all'azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 chilometri all'interno di una zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonché delle strutture di controllo.

     2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

     a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

     b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, compreso, ove necessario, il prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;

     c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati;

     d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende;

     e) controllo dei movimenti del personale addetto alla manipolazione dei volatili, delle carcasse di volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona; è vietato il trasporto di volatili fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali o ferroviari;

     f) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3;

     g) divieto di spostamento o spandimento di letame o lettiere usate di volatili senza preventiva autorizzazione;

     h) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

     3. L'autorità competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera f), può autorizzare il trasporto di:

     a) volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall'autorità competente al di fuori di tale zona. Le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 ;

     b) pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili. Se non è possibile assicurare il trasporto in un'azienda situata nella zona di sorveglianza è autorizzato, previo ricorso alla procedura comunitaria, il trasporto di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione in un'azienda situata fuori della zona di sorveglianza. L'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1;

     c) uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio individuato dall'autorità competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

     4. L'autorizzazione per gli spostamenti di cui al comma 3 è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

     5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.

     6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

     a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

     b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona;

     c) divieto di uscita dei volatili dalla zona per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente, previa autorizzazione, in un macello, designato dall'autorità competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche;

     d) divieto di uscita dalla zona di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, previa autorizzazione, ad un incubatoio individuato dall'autorità competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati;

     e) divieto di uscita dalla zona di concime e lettiere usate di volatili;

     f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;

     g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a) e b), divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.

     7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11.

     8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanità collabora con le autorità competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata con ricorso alla procedura comunitaria.

     9. Se l'indagine epidemiologica, di cui all'articolo 7, conferma che il focolaio è dovuto ad una infezione che non presenta alcuna estensione, la dimensione delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata di applicazione delle relative misure possono essere ridotte con ricorso alla procedura comunitaria.

 

          Art. 10.

     1. L'autorità competente stabilisce le procedure che le consentano di seguire i movimenti di uova, di volatili, di piccioni viaggiatori e di altri uccelli tenuti in cattività.

     2. Il proprietario o detentore di volatili e di uova deve fornire le informazioni, su volatili e uova entrati e usciti dall'azienda, richieste dalle autorità competenti, nonché le informazioni relative alle gare o esposizioni cui hanno partecipato i piccioni viaggiatori.

     3. Gli esercenti attività di trasporto e di commercio di volatili e di uova devono fornire ogni informazione utile, relativa agli spostamenti di volatili e uova trasportati o commercializzati, richiesta dalle autorità competenti.

     4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, devono risultare, o da registri o da documenti di accompagnamento, relativamente ai volatili e alle uova, almeno numero e specie, provenienza e destinazione nonché data dei movimenti; ove non siano previsti termini più lunghi, registri o documenti devono essere conservati per un periodo di sei mesi.

     5. Il comma 4 non si applica agli esercenti attività di vendita al consumatore.

 

          Art. 11.

     1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuate, con prodotti autorizzati, sotto il controllo del veterinario ufficiale e conformemente alle istruzioni da questi impartite; la pulizia e disinfezione delle aziende infette deve avvenire conformemente alle procedure di cui all'allegato II.

 

          Art. 12.

     1. La raccolta dei campioni e gli esami di laboratorio per accertare la presenza del virus della malattia devono essere effettuati conformemente all'allegato III.

 

          Art. 13.

     1. L'autorità competente provvede ad informare, con i mezzi ritenuti più idonei, le persone che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza delle restrizioni in vigore ed assicura l'adeguata applicazione delle misure disposte.

 

          Art. 14.

     1. Il laboratorio nazionale di riferimento per la malattia è indicato nell'allegato IV; esso procede in qualsiasi momento all'individuazione delle caratteristiche antigieniche e biologiche del virus della malattia e conferma i risultati degli accertamenti diagnostici ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali secondo gli orientamenti e i criteri minimi di cui all'allegato III; il laboratorio di riferimento coordina altresì l'applicazione delle norme e dei metodi di diagnosi della malattia utilizzati dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

     2. Il laboratorio di cui al comma 1, per i fini di cui allo stesso comma:

     a) può fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali;

     b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici da utilizzare negli istituti zooprofilattici sperimentali;

     c) organizza periodicamente prove comparative;

     d) conserva isolati del virus della malattia provenienti da casi confermati;

     e) garantisce la conferma di risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

 

          Art. 15.

     1. Il laboratorio di cui all'art. 14, comma 1, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento la cui individuazione, competenze e compiti sono riportati nell'allegato V.

 

          Art. 16.

     1. L'autorità competente può autorizzare o rendere obbligatoria la vaccinazione contro la malattia a scopo di profilassi o per integrare le misure di lotta applicate in caso di comparsa della malattia stessa, mediante vaccini la cui immissione in commercio sia stata autorizzata dal Ministero della sanità.

 

          Art. 17.

     1. Qualora l'autorità competente autorizzi o renda obbligatoria la vaccinazione di cui all'art. 16 ne informa tempestivamente il Ministero della sanità specificando:

     a) le caratteristiche e la composizione dei vaccini impiegati;

     b) le modalità di controllo della distribuzione, del magazzinaggio e dell'impiego dei vaccini;

     c) le specie e le categorie di volatili che sono o che devono essere vaccinate;

     d) le zone in cui la vaccinazione può o deve essere effettuata;

     e) i motivi per cui la vaccinazione è praticata.

     2. Il Ministero della sanità fornisce alla Commissione europea ed agli altri Stati membri le informazioni di cui al comma 1.

     3. È comunque obbligatoria la vaccinazione dei piccioni viaggiatori che partecipano a gare o ad esposizioni. Gli organizzatori di gare o esposizioni iscrivono alle stesse solo piccioni viaggiatori la cui vaccinazione nei confronti della malattia sia certificata dal veterinario che ha eseguito la vaccinazione.

 

          Art. 18.

     1. Qualora la presenza della malattia venga confermata l'autorità competente può disporre, ad integrazione delle altre misure di lotta di cui al presente regolamento, l'immediata vaccinazione d'emergenza sotto controllo ufficiale di specie individuate di volatili delimitando l'ambito territoriale ed il periodo entro cui deve essere effettuata; in tal caso, lo comunica al Ministero della sanità che informa la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'evolversi della malattia e al programma di vaccinazione di emergenza.

     2. Nel caso di cui al comma 1, è vietato procedere alla vaccinazione o alla rivaccinazione dei volatili presenti nelle aziende sottoposte alle restrizioni di cui all'art. 4.

     3. Nel caso di vaccinazione di emergenza di cui al comma 1:

     a) le specie di volatili da sottoporre a vaccinazione devono essere vaccinate al più presto;

     b) tutti i volatili delle specie individuate, nati o introdotti in un'azienda situata nella zona di vaccinazione, devono essere o essere stati vaccinati;

     c) tutti i volatili delle specie individuate tenuti in un'azienda situata nella zona di vaccinazione devono rimanere nell'azienda stessa per tutta la durata della campagna di vaccinazione, ad eccezione:

     1) dei pulcini di un giorno che sono trasferiti in un'altra azienda situata nella zona di vaccinazione, dove saranno sottoposti a vaccinazione;

     2) dei volatili trasportati direttamente per l'immediata macellazione in un macello situato nell'ambito della zona di vaccinazione. Lo spostamento dei volatili in un macello situato al di fuori della zona di vaccinazione è consentito soltanto previa ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale;

     d) ad ultimazione delle operazioni di vaccinazione di cui alla lettera a), può essere autorizzata l'uscita dalla zona di vaccinazione:

     1) di pulcini di un giorno destinati alla produzione di carne che, nell'azienda di destinazione, tenuta sotto controllo finché i volatili ivi trasferiti sono stati macellati, devono essere vaccinati;

     2) di volatili vaccinati da oltre ventuno giorni e destinati all'immediata macellazione;

     3) delle uova da cova deposte da volatili da produzione vaccinati da almeno ventuno giorni previa disinfezione delle uova stesse e degli imballaggi che le contengono.

     4. Le misure di cui al comma 3, lettere b) e d), rimangono in applicazione per un periodo di novanta giorni dalla ultimazione delle operazioni di vaccinazione di cui al comma 1 e possono essere prorogate per uno o più periodi ulteriori di 3 mesi.

     5. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettere a) e b), l'autorità competente può escludere dalla vaccinazione determinati branchi di volatili di particolare valore scientifico, a condizione che siano prese tutte le misure per garantirne la protezione sul piano sanitario e che vengano sottoposti periodicamente a controllo sierologico.

 

          Art. 19.

     1. Nel caso in cui vi sia il sospetto che piccioni viaggiatori o uccelli tenuti in cattività possano essere infettati dalla malattia, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto i mezzi ufficiali di indagine per confermare o escludere la presenza della malattia stessa provvedendo al prelievo, in particolare, di idonei campioni per gli esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente.

     2. Allorché è notificato il sospetto di presenza della malattia, l'autorità competente pone la piccionaia o l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone, in particolare, che nessun piccione viaggiatore o uccello tenuto in cattività o tutto ciò che possa trasmettere la malattia lasci la piccionaia o l'azienda.

     3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono revocate solo quando il sospetto di malattia è escluso dal veterinario ufficiale.

     4. Non appena la malattia è ufficialmente confermata l'autorità competente, oltre allo svolgimento di un'indagine epidemiologica conformemente all'art. 7, dispone in alternativa:

     a) l'applicazione ai piccioni viaggiatori o agli uccelli tenuti in cattività ed alle piccionaie o aziende infettate, delle misure di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), e) e g);

     b) almeno il divieto di uscita dei piccioni viaggiatori o degli uccelli tenuti in cattività dalla piccionaia o dall'azienda, per la durata minima di sessanta giorni dopo la scomparsa dei sintomi clinici della malattia e la distruzione o il trattamento di tutte le materie o i rifiuti che possono essere stati contaminati; il trattamento deve garantire la distruzione di tutti i virus della malattia anche in tutti i rifiuti accumulati nel periodo di durata del divieto.

     5. L'autorità competente trasmette al Ministero della sanità, che ne informa la Commissione europea ove necessario per la corretta applicazione delle misure previste dal presente articolo, le informazioni sulla situazione della malattia e sulle misure di controllo adottate, secondo il modello di cui all'allegato VI.

 

          Art. 20.

     1. Al fine di evitare la trasmissione della malattia e di assicurare la distruzione del virus:

     a) per l'alimentazione dei volatili è vietato utilizzare gli intrugli provenienti dai mezzi di trasporto internazionali come navi, veicoli per il trasporto terrestre o aerei; tali intrugli devono essere ammassati e distrutti sotto controllo ufficiale;

     b) gli intrugli diversi da quelli di cui alla lettera a) o i rifiuti di pollame possono essere utilizzati per l'alimentazione del pollame previa autorizzazione soltanto se gli stessi sono stati sottoposti, in impianti idonei, ad un appropriato trattamento termico.

 

          Art. 21.

     1. Il Ministero della sanità predispone, sulla base dei criteri di cui all'allegato VII, un piano di emergenza contenente le misure nazionali da applicare in caso di insorgenza della malattia di Newcastle.

     2. Il piano di cui al comma 1 deve consentire l'accesso alle installazioni, alle attrezzature e a tutti gli altri materiali idonei, necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio, nonché recare l'indicazione precisa del quantitativo di vaccino necessario per una vaccinazione di emergenza.

     3. Il piano viene presentato alla Commissione europea per l'approvazione e successivamente, con le eventuali modifiche apportate in sede comunitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 22.

     1. Le autorità competenti forniscono la necessaria collaborazione ed assistenza agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli sul posto.

 

 

Allegato I

AUTORIZZAZIONE A FAR USCIRE UOVA DALL'AZIENDA CONFORMEMENTE ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA e)

(Omissis)

 

Allegato II

PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DI UN'AZIENDA INFETTA

(Omissis)

 

Allegato III

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA E LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

(Omissis)

 

Allegato IV

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA MALATTIA DI NEWCASTLE

(Omissis)

 

Allegato V

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA MALATTIA DI NEWCASTLE

(Omissis)

 

Allegato VI

(Omissis)

 

Allegato VII

CRITERI MINIMI PER I PIANI DI INTERVENTO

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.