§ 4.9.41 - D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93.
Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:03/03/1993
Numero:93


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 


§ 4.9.41 - D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93. [1]

Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

(G.U. 3 aprile 1993, n. 78 - S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

 

Art. 1.

     1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti e sugli animali in provenienza da Paesi terzi esclusi gli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, ed al seguito dei viaggiatori non a fini di lucro.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:

     a) controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti;

     b) controllo d'identità: la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o prodotti nonché della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;

     c) controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;

     d) controllo materiale: controllo dei prodotti con possibilità di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;

     e) territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato I;

     f) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalle Comunità europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimità della frontiera stessa;

     g) importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti a scopo di importazione nelle Comunità europee;

     h) partita: una quantità di animali della stessa specie o di prodotti della stessa natura, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;

     i) prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonché alle condizioni previste dall'art. 34:

     1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;

     2) taluni prodotti vegetali;

     3) taluni sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del Trattato di Roma;

     4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero.

 

Capo II

CONTROLLI VETERINARI ALL'IMPORTAZIONE

DI ANIMALI DA PAESI TERZI

 

     Art. 3.

     1. Gli importatori comunicano, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, al posto d'ispezione frontaliero in cui gli animali provenienti dai Paesi terzi saranno presentati, la quantità e la specie degli animali nonché il momento previsto per il loro arrivo.

     2. Gli animali sono avviati direttamente sotto vincolo doganale al posto d'ispezione frontaliero o ad una stazione di quarantena nei casi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).

     3. Gli animali possono lasciare tale posto o stazione soltanto:

     a) quando sia fornita la prova sotto forma di certificato previsto all'art. 7 o all'art. 8 che gli animali hanno subito con esito favorevole i controlli veterinari eseguiti conformemente all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c);

     b) quando le spese per i controlli veterinari di cui all'art. 4 sono state pagate ed è stata costituita una cauzione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, per le eventuali altre spese se ricorrono i casi previsti dall'art. 10, comma 1, lettere b) e c), e comma 6, nonché all'art. 11, comma 4.

     4. L'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica solo previo accertamento che sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 3.

     5. Il Ministro della sanità con proprio decreto adotta le disposizioni emanate in materia dalla Comunità economica europea nei successivi articoli denominata "Comunità".

 

     Art. 4.

     1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, da parte del veterinario del posto d'ispezione frontaliero, ad un controllo documentale e ad un controllo d'identità, indipendentemente dalla destinazione doganale. Tali controlli devono verificare:

     a) l'origine degli animali;

     b) la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali non compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, o di animali che hanno formato oggetto di requisiti specifici riconosciuti con decisione comunitaria per lo Stato membro di destinazione;

     c) che le dichiarazioni figuranti sui certificati o documenti sanitari corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, in caso di animali non compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alle garanzie previste dalle norme nazionali;

     d) che la partita non sia stata oggetto di rifiuto da altro posto di ispezione frontaliero.

     2. Fatte salve le esenzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), il veterinario del posto d'ispezione frontaliero deve procedere al controllo fisico degli animali; detto controllo, in particolare deve comprendere:

     a) un esame clinico degli animali per accertarsi che gli animali siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o documenti di accompagnamento e che siano clinicamente sani; con provvedimento del Ministro della sanità, adottato in conformità alle disposizioni comunitarie, sono individuate le categorie e le specie animali per le quali in determinate condizioni si può derogare dal principio dell'esame clinico individuale;

     b) eventuali esami di laboratorio, ritenuti necessari dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero o disposti dal Ministero della sanità o previsti dalla normativa comunitaria;

     c) eventuali prelievi di campioni ufficiali da far analizzare al più presto per la ricerca dei residui;

     d) la verifica dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali.

     3. Ai fini di un ulteriore controllo del trasporto ed eventualmente dei requisiti complementari dell'azienda di destinazione, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, in attesa che venga attuato dalla Comunità il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, informa tempestivamente, con qualsiasi mezzo, il servizio veterinario della unità sanitaria locale di destinazione e, nel caso che gli animali siano destinati ad altro Stato membro, l'autorità competente designata da esso.

     4. Il responsabile del posto d'ispezione frontaliero può avvalersi per la esecuzione dei controlli documentali e d'identità del personale tecnico del proprio ufficio.

     5. In deroga ai commi 1 e 2, per gli animali introdotti in un porto o in aeroporto del territorio comunitario di cui all'allegato I, il controllo d'identità ed il controllo fisico possono essere effettuati nel porto o aeroporto di destinazione a condizione che questi ultimi dispongano del posto d'ispezione frontaliero e che gli animali proseguano il viaggio, a seconda che il trasporto avvenga per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo. In questo caso il veterinario del posto d'ispezione frontaliero che ha proceduto al controllo documentale informa tempestivamente del passaggio degli animali il veterinario del posto d'ispezione frontaliero di destinazione.

     6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario senza indennizzo da parte dello Stato.

     7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto dispone le modalità di applicazione del presente articolo, comprese, se necessarie quelle relative alla formazione ed alla qualificazione del personale di assistenza, conformandosi alle eventuali disposizioni comunitarie in materia.

 

     Art. 5.

     1. L'introduzione nel territorio definito nell'allegato I è vietata quando dai controlli risulta che:

     a) gli animali delle specie di cui all'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo non compreso negli elenchi stabiliti conformemente alla normativa comunitaria riguardante le specie considerate ovvero in provenienza dal quale le importazioni sono vietate a seguito di una decisione comunitaria;

     b) gli animali diversi da quelli di cui alla lettera a) non soddisfano i requisiti prescritti dalle norme veterinarie italiane sulla importazione, nel caso che gli animali siano destinati all'Italia, o, se destinati ad un altro Stato membro, dalle disposizioni di tale Stato membro;

     c) gli animali sono affetti o si sospetta che siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa o presentano un rischio per la salute umana o animale o per qualunque altra ragione prevista dalla regolamentazione comunitaria;

     d) il Paese terzo esportatore non ha rispettato le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

     e) gli animali non sono idonei a proseguire il viaggio;

     f) il certificato o documento veterinario che accompagna gli animali non è conforme ai requisiti stabiliti in applicazione della normativa comunitaria o, in mancanza di norme armonizzate, ai requisiti previsti dalle norme nazionali.

 

     Art. 6.

     1. I posti di ispezione frontalieri per gli animali sono quelli riconosciuti dalla Comunità europea, di seguito denominata "Comunità", ed il cui elenco viene pubblicato dalla Commissione delle Comunità Europee, in prosieguo denominata "Commissione", nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.

     2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, nonché degli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 i posti di ispezione frontalieri sono gli uffici veterinari di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1985.

 

     Art. 7.

     1. Per gli animali di cui all'allegato A, parte II, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che abbiano superato favorevolmente i controlli veterinari in un posto d'ispezione frontaliero nazionale e destinati ad essere immessi sul mercato del territorio di un altro Stato membro, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, fatti salvi i requisiti specifici applicabili agli equidi registrati e accompagnati dal documento di identificazione previsto dalle norme in materia:

     a) fornisce all'interessato una o, in caso di frazionamento della partita, più copie, ognuna autenticata, dei certificati originali relativi agli animali; la durata di validità di queste copie è limitata a dieci giorni;

     b) rilascia un certificato conforme al modello elaborato dalla Commissione, nel quale si attesta che i controlli di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lettere a), b) e d), sono stati effettuati con esito favorevole, precisando la natura dei prelievi eseguiti e gli eventuali risultati degli esami di laboratorio o i termini entro i quali i risultati sono attesi;

     c) conserva il certificato o i certificati originali agli atti.

     2. Gli scambi degli animali di cui al comma 1, ammessi nel territorio comunitario sono effettuati conformemente alle norme di controllo veterinario fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; in particolare, nel caso che gli animali sono destinati ad altro Stato membro, nell'informazione fornita dall'autorità veterinaria competente del luogo di destinazione, deve essere precisato:

     a) se gli animali sono destinati ad una regione o Stato con esigenze specifiche;

     b) se sono stati effettuati dei prelievi di campioni, ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero.

 

     Art. 8.

     1. Gli animali non compresi nell'allegato A, parte II, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, presentati ad un posto d'ispezione frontaliero italiano, sono sottoposti ai seguenti controlli veterinari:

     a) se destinati al territorio nazionale, a tutti i controlli previsti all'art. 4;

     b) se destinati ad un altro Stato membro, con il quale è intervenuto un preventivo accordo veterinario, possono:

     1) essere sottoposti a tutti i controlli veterinari previsti dall'art. 4, presso lo stesso posto d'ispezione frontaliero;

     2) essere sottoposti ai soli controlli di cui all'art. 14, comma 1.

     2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), punto 2), gli animali devono essere inviati in veicoli sigillati allo Stato membro di destinazione per l'effettuazione dei controlli veterinari di cui all'art. 4, comma 2, dopo che il veterinario del posto d'ispezione frontaliero abbia:

     a) indicato sulle copie o, in caso di frazionamento della partita sulle copie dei certificati originari, il passaggio ed i controlli effettuati;

     b) comunicato tempestivamente l'arrivo degli animali all'autorità veterinaria del luogo di destinazione ed eventualmente a quelle degli Stati di transito;

     c) autorizzato l'autorità doganale a consentire l'uscita degli animali dal posto d'ispezione frontaliero in deroga a quanto stabilito all'art. 3, comma 3.

     3. Per gli animali destinati alla macellazione si applica il disposto di cui al comma 1, lettera b), punto 1).

     4. I casi in cui ci si è avvalsi degli accordi di cui al comma 1, lettera b), punto 2), sono comunicati, a cura del Ministero della sanità, alla Commissione e ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato veterinario permanente della Commissione.

     5. Gli animali compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ma provenienti da un Paese terzo per il quale non sono state ancora stabilite le condizioni uniformi di polizia veterinaria, sono importati alle seguenti condizioni:

     a) abbiano soggiornato nel Paese terzo speditore almeno per il tempo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

     b) siano sottoposti ai controlli previsti dall'art. 4, e possono lasciare il posto di ispezione frontaliero soltanto se dai controlli risulti che l'animale o la partita di animali soddisfi:

     1) per quanto riguarda le malattie esotiche rispetto alla Comunità, ai requisiti e alle condizioni di polizia sanitaria fissati dalla stessa Comunità;

     2) per quanto riguarda una o più determinate malattie, alle condizioni di equivalenza riconosciute dalla Comunità;

     c) che rispondano alle garanzie complementari di polizia veterinaria fissate conformemente alle disposizioni comunitarie qualora siano destinati ad essere immessi sul territorio nazionale o di un altro Stato membro per il quale siano state riconosciute tali garanzie;

     d) siano inoltrati dal posto d'ispezione frontaliero verso il macello di destinazione, se si tratta di animali destinati alla macellazione o verso l'azienda di destinazione, se si tratta di animali da allevamento, da produzione, o da acquacoltura.

     6. Se dai controlli previsti ai commi 1 e 5, risulta che l'animale o la partita di animali non soddisfa i requisiti ivi previsti, essi non possono lasciare il posto di ispezione frontaliero o la stazione di quarantena ed è applicabile l'art. 11.

     7. Qualora gli animali di cui al comma 1 non sono destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 e in particolare, quelle relative al rilascio del certificato.

     8. Nel luogo di destinazione gli animali da allevamento e da produzione restano sotto la sorveglianza del servizio veterinario ufficiale e possono essere ammessi agli scambi intracomunitari trascorso il periodo di osservazione stabilito dalla Comunità.

     9. Gli animali destinati alla macellazione sono soggetti nel macello di destinazione alle norme comunitarie relative alla specie in questione.

 

     Art. 9.

     1. Il transito sul territorio nazionale degli animali in provenienza da un Paese terzo con destinazione ad un altro Paese terzo è autorizzato dal Ministero della sanità a condizione che:

     a) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro nel cui territorio devono essere presentati gli animali per subire i controlli previsti all'art. 4;

     b) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo cui sono avviati gli animali all'uscita dal territorio nazionale si impegni a non respingere in alcun caso gli animali di cui autorizza l'importazione o il transito;

     c) qualora il trasporto debba transitare nel territorio di un altro o di altri Stati membri l'autorità competente di tali Stati abbia autorizzato il transito stesso;

     d) l'interessato si impegni a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

     e) il trasporto sia effettuato in regime di transito comunitario o in qualsiasi altro regime di transito doganale previsto dalla normativa comunitaria; le sole manipolazioni autorizzate nel corso del trasporto in transito sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata nel territorio comunitario o di uscita da esso, o le operazioni per garantire il benessere degli animali.

     2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero consente il transito a condizione che i controlli veterinari di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 2, lettera a), eventualmente effettuati se necessario in una stazione di quarantena, abbiano dato risultati favorevoli e che gli animali rispondono ai requisiti del presente capo e, se si tratta di animali di cui all'allegato B, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e alle garanzie e condizioni sanitarie stabilite dalla Comunità; il veterinario di confine dà immediata comunicazione del transito autorizzato, con il sistema di scambio di informazioni, alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri di transito e al posto frontaliero di uscita dal territorio comunitario o nel caso che il transito avvenga sul solo territorio nazionale, al posto di ispezione frontaliero di uscita dal territorio nazionale.

     3. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

 

     Art. 10.

     1. Qualora la normativa comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, la normativa nazionale, prevedano la permanenza in quarantena o l'isolamento degli animali vivi, tali operazioni, se si tratta di malattie diverse dall'afta epizootica, dalla rabbia e dalla malattia di Newcastle, possono avvenire:

     a) in una stazione di quarantena situata nel Paese riconosciuta dalla Comunità;

     b) in una stazione di quarantena situata nel territorio della Comunità rispondente ai requisiti di cui all'allegato B;

     c) nell'azienda di destinazione.

     2. Sono fatte salve le garanzie particolari per il trasporto degli animali tra stazioni di quarantena, aziende di origine e di destinazione e posti di ispezione frontalieri nonché le stazioni di quarantena eventualmente stabilite dalla Comunità.

     3. Qualora il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero decida la messa in quarantena, quest'ultima deve essere effettuata in funzione del rischio diagnosticato dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato il controllo:

     a) nel posto d'ispezione frontaliero stesso, o nelle sue immediate vicinanze;

     b) nell'azienda di destinazione;

     c) in una stazione di quarantena in prossimità dell'azienda di destinazione.

     4. Le stazioni di quarantena sono quelle riconosciute dalla Comunità, sia in ordine alle condizioni generali, sia in quelle particolari di riconoscimento delle varie specie animali; il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle stazioni di quarantena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità dei suoi eventuali aggiornamenti.

     4-bis. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, riconoscono le stazioni di quarantena di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 3, lettera a), e che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B, attribuendo a ciascuna di esse un numero di registrazione [2].

     4-ter. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nell'ambito della propria competenza, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle stazioni di quarantena e dei rispettivi numeri di registrazione [3].

     5. Le disposizioni comunitarie concernenti le garanzie particolari previste al comma 2 e le condizioni generali particolari previste dal comma 4 non si applicano alle stazioni di quarantena riservate agli animali non compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

     6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

 

     Art. 11.

     1. Qualora i controlli veterinari previsti dal presente decreto rivelano che taluni animali non soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati dalla normativa nazionale, oppure che è stata commessa una irregolarità, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, dispone:

     a) la sosta, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e se necessario, le cure da fornire loro;

     b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita;

     c) il termine entro cui la partita di animali, deve essere rispedita fuori dal territorio comunitario se non si oppongono motivi di polizia veterinaria, in tal caso:

     1) informa gli altri posti di ispezione frontalieri del respingimento della partita stessa e delle infrazioni constatate;

     2) annulla secondo le disposizioni comunitarie il certificato o il documento veterinario che accompagna la partita respinta;

     3) comunica al Ministero della sanità la natura e la periodicità delle infrazioni constatate.

     2. Se è impossibile rispedire gli animali, in particolare per il loro benessere, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero:

     a) può, previo accordo con il responsabile del servizio veterinario della unità sanitaria locale, autorizzare la macellazione degli animali ai fini del consumo umano secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

     b) deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento degli animali per scopi diversi dal consumo umano, stabilendo le condizioni relative al controllo della utilizzazione dei prodotti ottenuti o prescrivendo la distruzione delle carcasse o dell'intero animale.

     3. Il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero comunica i casi di ricorso alle deroghe di cui al comma 2 al Ministero della sanità che ne informa la Commissione.

     4. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, comprese quelle relative alle operazioni di distruzione o ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi dal consumo umano, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

     5. Il ricavato della vendita delle carni e dei prodotti ottenuti dagli animali di cui al comma 2, dedotte le spese di cui al comma 4, spetta al proprietario o al suo mandatario.

 

     Art. 12.

     1. Il Ministro della sanità adotta le disposizioni conformi a quelle comunitarie concernenti le regole applicabili all'importazione di animali da macello destinati al consumo locale nonché alla importazione di animali da allevamento e da produzione in determinate parti del territorio comunitario per tener conto dei vincoli naturali e specifici di tale territorio.

 

     Art. 13.

     1. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 7, comma 2, l'identificazione e la registrazione prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, devono essere effettuate nel luogo di destinazione degli animali, se necessario, dopo il periodo di osservazione di cui all'art. 8, comma 8, ad eccezione degli animali da macello e degli equidi registrati.

     2. Il Ministro della sanità con proprio decreto adotta, in conformità a disposizioni comunitarie, le modalità di identificazione e di marcatura degli animali da macello nonché eventuali modalità di applicazione del presente articolo.

     3. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato.

 

     Art. 14.

     1. Per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari di cui agli articoli 4, 5 e 8 è dovuto un contributo sanitario all'importazione degli animali di cui al presente decreto.

     2. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce, tenuto conto del costo dei servizi resi, l'ammontare del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità di riscossione.

     3. Eventuali disposizioni emanate dalla Commissione in materia di determinazione del contributo previsto al comma 1 sono applicate con decreto del Ministro della sanità.

 

     Art. 15.

     1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone in conformità a disposizioni comunitarie una frequenza ridotta dei controlli di identità ed eventualmente anche dei controlli fisici previsti dal presente decreto.

 

     Art. 16.

     1. Le decisioni adottate dalle autorità sanitarie competenti, in applicazione del presente decreto, sono comunicate con l'indicazione dei motivi all'importatore o al suo mandatario.

     2. E' facoltà dell'importatore o del suo mandatario di richiedere che le decisioni di cui al comma 1, gli siano notificate per iscritto con l'indicazione delle modalità per l'eventuale ricorso.

     3. Fatte salve le disposizioni del presente capo, in caso di sospetto dell'inosservanza di norme comunitarie o nazionali o di dubbi sulla identità di uno o più animali della partita, il veterinario ufficiale ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità che dispone per l'esecuzione dei controlli veterinari ritenuti opportuni.

 

     Art. 17.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano ovvero nel territorio definito nell'allegato I attraverso la frontiera italiana per essere destinati ad altro Stato membro della Comunità gli animali indicati nell'art. 5, in violazione delle prescrizioni rispettivamente stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

     2. Chiunque effettua il transito sul territorio nazionale degli animali provenienti da Paese terzo con destinazione ad altro Paese terzo della Comunità, senza richiedere l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'art. 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

     3. Chi non osserva le prescrizioni adottate dal veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliera nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'importazione di animali in violazione delle condizioni stabilite dai commi 5 e 6 dell'art. 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano gli animali, nei casi previsti dal presente decreto, senza presentarli ad un posto d'ispezione frontaliero ovvero non rispettando la destinazione ad uno Stato membro della Comunità, inizialmente dichiarata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

 

Capo III

CONTROLLI VETERINARI ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI

 

     Artt. 18. - 34. [4]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 35.

     1. In caso di insorgenza o diffusione in un Paese terzo di una malattia, che deve essere notificata alle Comunità ovvero una zoonosi, o altra malattia o causa che possa costituire un pericolo grave per gli animali o per la salute umana, oppure motivo grave di polizia sanitaria, il Ministero della sanità chiede alla Commissione di adottare senza indugio una delle seguenti misure:

     1) sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso del Paese terzo di transito;

     2) fissazioni di condizioni particolari per gli animali e per i prodotti provenienti dal territorio del Paese terzo in questione o da parte di esso.

     2. Se in occasione dei controlli veterinari previsti al capo II e al capo III risulta che una partita di animali o di prodotti può costituire pericolo per la salute umana o per gli animali il responsabile del posto di ispezione frontaliero adotta immediatamente le seguenti misure:

     a) sequestro e distruzione della partita, con spese a carico dell'importatore del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato;

     b) immediata informazione sulle constatazioni fatte e sull'origine degli animali o dei prodotti agli altri posti di ispezione frontaliero ed al Ministero della sanità che lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri.

     3. Per i prodotti per cui non sono state stabilite norme armonizzate di importazione e per gli animali, il Ministero della sanità, se ritiene necessaria l'adozione di misure di salvaguardia promuove l'intervento della Commissione e, ove questa non si pronunci o non abbia investito il Comitato veterinario permanente entro i termini prescritti, può adottare misure cautelari informandone, senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.

 

     Art. 36.

     1. Il Ministro della sanità fornisce collaborazione e assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati di effettuare verifiche nei posti di ispezione frontalieri e nelle stazioni di quarantena riconosciuti, al fine di constatarne la corrispondenza alle disposizioni comunitarie.

 

     Art. 37.

     1. Qualora a seguito dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione degli animali e dei prodotti sorga il sospetto che le disposizioni comunitarie in materia di importazione non siano state rispettate in un posto di ispezione frontaliero, in un punto di passaggio, in un porto franco, in una zona franca o in un deposito franco di un altro Stato membro, deve essere immediatamente avvertito il Ministero della sanità che, se ritiene fondato il sospetto, si mette senza indugio in contatto con la competente autorità centrale di tale Stato membro.

     2. Il Ministero della sanità, se ritiene che le misure adottate dallo Stato membro interessato non siano sufficienti, definisce con l'autorità centrale di detto Stato le modalità di soluzione.

     3. Qualora attraverso i controlli di cui al comma 1, vengano accertate infrazioni ripetute, il Ministero della sanità provvede ad informare gli Stati membri e la Commissione, chiedendo eventualmente a quest'ultima l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

     4. In attesa delle conclusioni della Commissione, il Ministero della sanità può chiedere all'autorità competente dello Stato membro interessato di rafforzare i controlli sul posto e può disporre per la intensificazione dei controlli sugli animali e sui prodotti da esso provenienti.

     5. Quando l'ispezione disposta dalla Commissione conferma l'infrazione, il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione stessa l'adozione di misure appropriate.

 

     Art. 38.

     1. Il Ministero della sanità elabora programmi di scambi di funzionari competenti in materia di controlli veterinari sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di finanziamento dei predetti scambi.

 

     Art. 39. [5]

 

 

ALLEGATO A

Condizioni generali di riconoscimento

dei posti di ispezione frontalieri

 

     Per poter ottenere il riconoscimento comunitario, i posti d'ispezione frontalieri devono disporre:

     1) di una corsia di accesso appositamente riservata al trasporto di animali vivi, in modo da evitare che gli animali sostino in inutile attesa;

     2) di impianti facili da pulire e da disinfettare, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l'approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, aerazione e l'area destinata all'approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da controllare;

     3) di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di animali trattati al posto d'ispezione frontaliero, di veterinari e ausiliari specificatamente formati per effettuare controlli dei documenti di accompagnamento, nonché i controlli clinici di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 della presente direttiva;

     4) di locali sufficientemente ampi compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo veterinario;

     5) di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previste dalla regolamentazione comunitaria;

     6) dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati al posto d'ispezione di frontiera;

     7) dei servizi di un'impresa situata nella immediata vicinanza, che disponga degli impianti e delle attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare e, eventualmente, abbattere gli animali;

     8) di adeguati impianti che consentano, qualora tali posti siano utilizzati come punto di sosta e di trasferimento degli animali durante il trasporto, di scaricarli, abbeverarli, alimentarli, se necessario ricoverarli opportunamente, fornire le eventuali cure necessarie o, se del caso, procedere al loro abbattimento in loco in maniera tale da evitare loro inutili sofferenze;

     9) di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni con gli altri posti d'ispezione di frontiera e le competenti autorità veterinarie previste dall'art. 20 della direttiva 90/425/CEE;

     10) delle attrezzature e degli impianti di pulizia di disinfezione.

 

 

ALLEGATO B

Condizioni generali per il riconoscimento

delle stazioni di quarantena

 

     1. Valgono le disposizioni dell'allegato A, punti 2), 4), 5), 7), 9) e 10).

     2. La stazione di quarantena deve inoltre:

     - essere posta sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale;

     - essere lontana da allevamenti o da altri luoghi dove soggiornano animali che potrebbero essere contagiati da malattia;

     - disporre di un efficace sistema di controllo che garantisca una sorveglianza adeguata degli animali.

 

 

ALLEGATO I

 

     1. Il territorio del Regno del Belgio.

     2. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroer e della Groenlandia.

     3. Il territorio della Repubblica Federale di Germania.

     4. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla.

     5. Il territorio della Repubblica ellenica.

     6. Il territorio della Repubblica francese in Europa.

     7. Il territorio dell'Irlanda.

     8. Il territorio della Repubblica italiana.

     9. Il territorio del Granducato del Lussemburgo.

     10. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.

     11. Il territorio della Repubblica portoghese.

     12. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

 

 

ALLEGATO II

 

     Per poter ottenere l'omologazione comunitaria i posti d'ispezione frontaliera dovranno disporre:

     - del personale necessario ad effettuare il controllo dei documenti di accompagnamento dei prodotti (certificato sanitario e di salubrità o qualsiasi altro documento previsto dalla legislazione comunitaria);

     - di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di prodotti trattati al posto d'ispezione frontaliero di veterinari e ausiliari specificamente formati per effettuare i controlli volti ad accertare la concordanza tra i prodotti ed i documenti di accompagnamento, nonché i controlli materiali sistematici di ciascuna partita di prodotti;

     - di personale sufficiente per prelevare e trattare i campioni prelevati a caso dalle partite di prodotti presenti in un dato posto d'ispezione di frontiera;

     - di locali sufficientemente ampi a disposizione del personale con mansioni di controllo veterinario;

     - di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla normativa comunitaria (norme microbiologiche);

     - dei servizi di un laboratorio specializzato situato nei pressi del posto d'ispezione di frontiera e che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati al posto d'ispezione di frontiera;

     - di locali ed impianti frigoriferi che consentano lo stoccaggio delle quote di partite prelevate per essere analizzate e dei prodotti la cui immissione in libera pratica non è stata autorizzata dal responsabile veterinario del posto d'ispezione di frontiera;

     - di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni segnatamente con gli altri posti d'ispezione di frontiera (a decorrere dal 1° gennaio 1993, mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE o del progetto SHIFT).

 


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 24. Nel testo del presente decreto sono abrogati i riferimenti ai "prodotti" per effetto dell'art. 30 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80.

[2] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 57.

[3] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 57.

[4] Articoli abrogati dall'art. 30 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80.

[5] Articolo abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80.