§ 86.8.18 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.8 sanità di frontiera
Data:02/02/2021
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Organizzazione dei controlli
Art. 3.  Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Art. 4.  Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture
Art. 5.  Sanzioni
Art. 6.  Abrogazioni
Art. 7.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 8.  Disposizioni finali


§ 86.8.18 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

(G.U. 5 marzo 2021, n. 55)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e, in particolare, l'articolo 146;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 12, comma 3, lettere h) e i);

     Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

     Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

     Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175, (UE) n. 2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare l'articolo 7-septies;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2014;

     Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

     Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle riunioni del 3 e del 17 dicembre 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Sono istituiti i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f), del regolamento (UE) n. 2017/625, per verificarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontalieri del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontalieri acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontalieri e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) n. 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d'ispezione frontalieri e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.

     4. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:

     a) animali;

     b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);

     c) merci provenienti da alcuni Paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di esecuzione, che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui al comma 1;

     d) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 2016/429 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell'Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;

     e) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128 del regolamento (UE) n. 2017/625, o in base alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali o delle merci nell'Unione, la conformità alla normativa emanata dall'Unione nei settori di cui al comma 1;

     f) alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     5. Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 non sottoposte ai controlli di cui al comma 4, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.

     6. Per i fini di cui al comma 5, il Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625.

 

     Art. 2. Organizzazione dei controlli

     1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.

     2. I controlli ufficiali dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 72 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.

     3. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 2 rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 si applicano a spese dell'operatore.

     4. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli nonchè la tracciabilità di tutte le partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 che non rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE.

     5. Sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti di controllo frontalieri effettuano i controlli ufficiali in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) n. 2017/625 e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione e sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, e rilasciano il relativo DSCE.

     6. Sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, il posto di controllo frontaliero effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore e provvede a completare la seconda parte. In tali casi il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.

     7. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita.

     8. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2017/625.

     9. Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.

     10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e vengono individuate le attività di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende sanitarie locali.

 

     Art. 3. Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

     1. Sono esentati dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 2017/625, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.

     2. Le merci di cui all'articolo 48, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/625 costituite da prodotti di origine animale sono esentate dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.

     3. Il posto di controllo frontaliero verifica che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.

     4. Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.

 

     Art. 4. Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture

     1. La designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38, 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 sono attuate in conformità agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.

     2. È fatto obbligo agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

     3. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, all'efficientamento e alla riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine, sono posti a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.

 

     Art. 5. Sanzioni

     1. Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontalieri è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

     2. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita.

     3. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

     4. Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

     5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.

     6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

 

     Art. 6. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

 

     Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. Disposizioni finali

     1. Con decreto del Ministro della salute possono essere adottate le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.