§ 97.1.15 - D.P.R. 5 giugno 1982, n. 624.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:05/06/1982
Numero:624


Sommario
Art. 1.      I trasporti degli animali indicati al successivo art. 3 tra l'Italia e i Paesi membri della Comunità economica europea ed i Paesi terzi, con esclusione del territorio della Groenlandia, per [...]
Art. 2.      Ai sensi del presente decreto si intende per
Art. 3.      Il presente decreto si applica ai trasporti dei seguenti animali
Art. 4.      Per ogni trasporto internazionale di animali il veterinario ufficiale provvede ad accertare lo stato di idoneità al viaggio degli animali e la rispondenza dei mezzi di trasporto in conformità [...]
Art. 5.      Nel caso che all'atto del controllo all'importazione, all'esportazione o al transito degli animali di cui al precedente art. 3, il veterinario di confine, porto, aeroporto o dogana interna, [...]
Art. 6.      In caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l'applicazione del presente decreto, i veterinari ufficiali competenti adottano tutte le misure necessarie per risparmiare [...]
Art. 7.      Il Ministro della sanità è autorizzato ad emanare con proprio decreto ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente decreto in conformità delle deliberazioni [...]
Art. 8.      Nel caso in cui vengano accertati casi di infrazione alle norme del presente decreto in un trasporto di animali provenienti da uno Stato membro della CEE, le competenti autorità italiane lo [...]
Art. 9.      I contravventori alle norme del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro da lire trecentomila a tre milioni
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 97.1.15 - D.P.R. 5 giugno 1982, n. 624.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

(G.U. 1 settembre 1982, n. 240, S.O.).

 

Art. 1.

     I trasporti degli animali indicati al successivo art. 3 tra l'Italia e i Paesi membri della Comunità economica europea ed i Paesi terzi, con esclusione del territorio della Groenlandia, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito, sono regolati dalle norme di cui ai successivi articoli.

     Ai suddetti trasporti si applicano le condizioni e le modalità di cui all'allegato del presente decreto.

 

     Art. 2.

     Ai sensi del presente decreto si intende per:

     a) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità statale o regionale competente ai sensi della normativa vigente;

     b) "mezzo di trasporto": le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, nei mezzi di trasporto aerei, nonchè le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo od aereo;

     c) "trasporto internazionale": ogni movimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto e che implichi il passaggio della frontiera italiana, ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto si applica ai trasporti dei seguenti animali:

     a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina (allegato, capitolo I);

     b) volatili e conigli domestici (allegato, capitolo II);

     c) cani e gatti domestici (allegato, capitolo III);

     d) altri mammiferi e volatili (allegato, capitolo IV);

     e) animali a sangue freddo (allegato, capitolo V).

 

     Art. 4.

     Per ogni trasporto internazionale di animali il veterinario ufficiale provvede ad accertare lo stato di idoneità al viaggio degli animali e la rispondenza dei mezzi di trasporto in conformità alle condizioni di cui all'allegato e, in caso di controllo favorevole, rilascia apposita attestazione che gli animali e i mezzi di trasporto rispondono alle condizioni previste dal presente decreto.

     Qualora sia previsto un certificato sanitario per la esportazione, tale attestazione può essere annotata su detto certificato.

 

     Art. 5.

     Nel caso che all'atto del controllo all'importazione, all'esportazione o al transito degli animali di cui al precedente art. 3, il veterinario di confine, porto, aeroporto o dogana interna, constati che, per il mancato rispetto delle norme del presente decreto, derivino gravi pregiudizi allo stato di benessere degli animali ai fini della prosecuzione del trasporto, dispone la interruzione del trasporto stesso e ordina le misure necessarie per ovviare agli inconvenienti riscontrati e per assicurare che l'ulteriore trasporto degli animali avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

     Qualora da parte dell'importatore, dell'esportatore o del mandatario non si ottemperi alle disposizioni impartite, il veterinario di confine provvede d'ufficio addebitando le spese ai predetti operatori.

 

     Art. 6.

     In caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l'applicazione del presente decreto, i veterinari ufficiali competenti adottano tutte le misure necessarie per risparmiare o ridurre al minimo qualsiasi sofferenza agli animali.

 

     Art. 7.

     Il Ministro della sanità è autorizzato ad emanare con proprio decreto ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente decreto in conformità delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea adottate dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 7 della direttiva 77/489/CEE del 18 luglio 1977.

 

     Art. 8.

     Nel caso in cui vengano accertati casi di infrazione alle norme del presente decreto in un trasporto di animali provenienti da uno Stato membro della CEE, le competenti autorità italiane lo comunicano alle competenti autorità centrali dello Stato membro; il Governo italiano, se ritiene che il detto Stato membro non abbia adottato adeguate misure necessarie ne informa la commissione della CEE.

 

     Art. 9.

     I contravventori alle norme del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro da lire trecentomila a tre milioni.

 

     Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO

 

Capitolo I

Solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina

 

     A. Disposizioni generali

     1. a) Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere ispezionati da un veterinario ufficiale del Paese esportatore che ne accerta l'idoneità al viaggio.

     b) Il carico deve essere effettuato conformemente alle condizioni approvate dal veterinario ufficiale.

     c) Il veterinario ufficiale rilascia un certificato contenente l'identificazione degli animali, la loro idoneità al viaggio e, se possibile, l'immatricolazione del mezzo di trasporto ed il tipo di veicolo usato.

     2. Gli animali che devono figliare nel periodo corrispondente al trasporto o che hanno figliato da meno di 48 ore non devono considerarsi idonei al trasporto stesso.

     3. Il veterinario ufficiale del Paese esportatore, del Paese di transito o del Paese importatore può prescrivere un periodo di riposo, nel luogo da lui indicato, durante il quale gli animali riceveranno le necessarie cure.

     4. a) Gli animali devono disporre di spazio sufficiente e devono, salvo speciali controindicazioni, potersi coricare.

     b) I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali dalle intemperie e dalle forti variazioni di temperatura. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata.

     c) Gli imballaggi (casse, gabbie, ecc.) utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonchè di un segnale indicante la posizione eretta degli stessi. Devono essere di facile pulitura ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza degli animali. Devono altresì consentire l'ispezione e la cura degli animali, ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Nel corso del trasporto e della manipolazione, gli imballaggi devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti.

     d) Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati e devono ricevere un'alimentazione adeguata ad opportuni intervalli. Questi intervalli non devono superare le 24 ore; tuttavia il periodo di 24 ore può essere prolungato se il mezzo di trasporto può raggiungere il luogo di sbarco degli animali entro un periodo di tempo ragionevole.

     e) Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente agli animali non domati.

     f) Allorchè gli animali sono legati, i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non potersi rompere in normali condizioni di trasporto; tali lacci devono essere sufficientemente lunghi per consentire agli animali di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi. I bovini non devono essere legati per le corna.

     g) I solipedi che non viaggiano in stalli individuali devono avere gli zoccoli posteriori non ferrati.

     h) I tori di oltre 18 mesi di età dovranno preferibilmente essere legati: essi saranno muniti di un anello nasale da utilizzare unicamente per manovrarli.

     5. a) Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, essi devono essere separati per specie. Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di specie naturalmente ostili le une alle altre. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; tuttavia, tale restrizione non si applica alle femmine viaggianti con i piccoli nel periodo dell'allattamento. Per quanto riguarda i bovini, i solipedi ed i suini, i maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine; inoltre, i verri devono essere separati gli uni dagli altri, così come gli stalloni.

     b) Nei compartimenti nei quali sono trasportati gli animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al loro benessere.

     6. Per caricare e scaricare gli animali si debbono utilizzare apposite attrezzature, come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono essere munite di un pavimento non sdrucciolevole e, se necessario, di una protezione laterale. Durante le operazioni di carico e scarico, gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna o le zampe.

     7. Il pavimento dei mezzi di trasporto o degli imballaggi deve essere abbastanza solido da resistere al peso degli animali trasportati. Non deve essere sdrucciolevole nè presentare interstizi. Deve essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti vantaggi analoghi.

     8. Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, a meno che:

     i) gli animali siano consegnati alla partenza in imballaggi chiusi;

     ii) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;

     iii) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di arresto appropriati.

     9. a) Il guardiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli.

     b) Le mucche da latte devono essere munte ad intervalli non superiori alle 12 ore.

     c) Al fine di garantire le cure di cui al presente articolo, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.

     10. Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere quanto prima le cure di un veterinario. Se si rende necessario procedere al loro abbattimento, tale operazione deve essere eseguita in modo da evitare nei limiti del possibile qualsiasi sofferenza agli animali stessi.

     11. Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto o imballaggi scrupolosamente puliti. I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile.

     12. Gli animali devono essere, nel minor tempo possibile, portati a destinazione ed i ritardi, in particolare quelli dovuti ad attese per coincidenze, devono essere ridotti al minimo.

     13. Al fine di accelerare l'espletamento delle formalità al momento dell'importazione o del transito, ogni trasporto di animali sarà annunciato quanto prima al posto di controllo. Per tali formalità si dovrebbe concedere la precedenza ai trasporti di animali.

     14. Le località ove viene effettuato il controllo sanitario e dove si svolga traffico di animali importante e regolare, devono essere provviste di attrezzature che permettano di far riposare gli animali, nutrirli ed abbeverarli.

 

     B. Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario

     15. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonchè muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe. Tali aperture devono essere tali da garantire la sicurezza agli animali ed impedire la loro fuga. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di asperità e munite di anelli o sbarre situate ad un'altezza conveniente.

     16. I solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia, gli animali giovani e non domati non devono essere legati.

     17. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni, in modo da permettere al guardiano di circolare fra loro.

     18. Quando in base alle disposizioni del punto 5, lettera a), occorra procedere alla separazione degli animali essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.

     19. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.

 

     C. Disposizioni speciali per il trasporto stradale

     20. I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne la sicurezza. Devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie.

     21. Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.

     22. I veicoli devono avere una rampa, conformemente alle condizioni previste al punto 6.

 

     D. Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile

     23. L'attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.

     24. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in imballaggi convenientemente agganciati o in recinti fissi approvati dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.

     25. Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.

     26. Convenienti passerelle devono essere sistemate per consentire l'accesso ai recinti o agli imballaggi nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili impianti che assicurino l'illuminazione.

     27. I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.

     28. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque e mantenute in buone condizioni igieniche.

     29. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

     30. Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite, prima della partenza, di riserve di acqua potabile e di alimenti appropriati ritenuti sufficienti dalle autorità competenti del Paese speditore, in considerazione sia della specie e del numero degli animali trasportati, sia della durata del trasporto.

     31. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto gli animali malati o feriti e, se necessario, devono essere prestate loro le prime cure.

     32. Le disposizioni di cui ai punti 23-31 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su veicoli ferroviari o stradali caricati su ferry-boats o navi simili.

 

     E. Disposizioni speciali per il trasporto aereo

     33. Gli animali devono essere collocati in imballaggi o stalli adatti alla specie trasportata. Si possono concedere deroghe purchè siano approntate sistemazioni adeguate per trattenere gli animali.

     34. Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse, in considerazione della specie. Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica.

     35. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da trasporto per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

 

Capitolo II

Volatili e conigli domestici

 

     36. Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di volatili e conigli domestici: punto 4, lettere a), b) e c), punti 5, da 11 a 15 incluso, 19, 20, da 23 a 28 incluso, 30, da 32 a 34 incluso.

     37. a) Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al viaggio. Quelli che si feriscono o si ammalano durante il trasporto devono ricevere quanto prima le prime cure e, se necessario, devono essere sottoposti a visita veterinaria.

     b) Allorchè gli animali sono caricati in imballaggi sovrapposti o in un veicolo a più ripiani, devono essere adottate le misure atte ad impedire la caduta di escrementi sugli animali che si trovano ai ripiani inferiori.

     c) Cibo adatto e, se necessario, acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:

     i) trasporti di durata inferiore alle 12 ore;

     ii) trasporti di durata inferiore alle 24 ore quando si tratti di piccoli di volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle 72 ore successive alla nascita.

 

Capitolo III

Cani e gatti domestici

 

     38. a) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti di cani e gatti domestici, fatta eccezione per quelli accompagnati dal proprietario o da una persona che lo rappresenti.

     b) Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di cani e gatti: punto 2, punto 4, lettere a), b) e c), punti 5, 7, 8, punto 9, lettere a) e c), punti da 10 a 15 incluso, da 18 a 21 incluso, da 23 a 27 incluso e da 29 a 35 incluso.

     39. Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le 24 ore e devono essere abbeverati ad intervalli che non superino le 12 ore. Istruzioni redatte in modo chiaro relative all'alimentazione degli animali devono accompagnare questi ultimi. Le cagne in calore devono essere separate dai maschi.

 

Capitolo IV

Altri mammiferi e volatili

 

     40. a) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti dei mammiferi e volatili non considerati nei capitoli precedenti.

     b) Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti delle specie considerate in questo capitolo: punti 2, 3, punto 4, lettere a), b) e c), punti da 5 a 8 incluso, punto 9, lettere a) e c), punti da 10 a 15 incluso, da 18 a 35 incluso.

     41. Gli animali devono essere trasportati esclusivamente in veicoli o imballaggi adatti sui quali verrà apposta, all'occorrenza, una menzione indicante che si tratta di animali selvatici, ombrosi o pericolosi. Inoltre detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro concernenti l'alimentazione e le cure particolari di cui necessitano.

     42. I cervidi non devono essere trasportati nel periodo durante il quale rinnovano le corna, a meno che non si prendano speciali precauzioni.

     43. Si dovrà accudire agli animali considerati nel presente capitolo in conformità delle istruzioni di cui al punto 41.

 

Capitolo V

Animali a sangue freddo

 

     44. Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessità di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno, del tipo e nella quantità adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel più breve tempo possibile.