§ 1.5.O22 - Direttiva 20 dicembre 2005, n. 94.
Direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/12/2005
Numero:94


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Misure di biosicurezza preventiva
Art. 4.  Programmi di sorveglianza
Art. 5.  Notifica
Art. 6.  Indagine epidemiologica
Art. 7.  Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
Art. 8.  Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
Art. 9.  Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
Art. 10.  Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica
Art. 11.  Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati
Art. 12.  Deroghe
Art. 13.  Deroghe relative a talune aziende
Art. 14.  Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unità produttive distinte
Art. 15.  Misure da applicare nelle aziende a contatto
Art. 16.  Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI
Art. 17.  Misure da applicare sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza
Art. 18.  Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza
Art. 19.  Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione
Art. 20.  Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende
Art. 21.  Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico
Art. 22.  Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse
Art. 23.  per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o trattamento delle carni di pollame
Art. 24.  Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno
Art. 25.  Deroghe per il trasporto diretto di pollastre
Art. 26.  Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola
Art. 27.  Deroga per il trasporto diretto di carcasse
Art. 28.  Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto
Art. 29.  Durata delle misure
Art. 30.  Misure da applicare nelle zone di sorveglianza
Art. 31.  Durata delle misure
Art. 32.  Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione
Art. 33.  Deroghe
Art. 34.  Ulteriori misure di biosicurezza
Art. 35.  Accertamenti per sospetta presenza dell'HPAI nei macelli e nei mezzi di trasporto
Art. 36.  Misure da applicare nei macelli
Art. 37.  Misure da applicare nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto
Art. 38.  Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto
Art. 40.  Deroghe per talune aziende
Art. 41.  Misure da applicare in presenza di focolai di LPAI in unità produttive distinte
Art. 42.  Misure da applicare nelle aziende a contatto
Art. 43.  Istituzione di zone di restrizione in presenza di focolai di LPAI
Art. 44.  Misure da applicare nella zona di restrizione
Art. 45.  Durata delle misure
Art. 46.  Deroghe
Art. 47.  Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie
Art. 48.  Operazioni di pulizia e disinfezione e procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria
Art. 49.  Ripopolamento delle aziende
Art. 50.  Procedure diagnostiche e manuale di riferimento
Art. 51.  Laboratori di riferimento
Art. 52.  Produzione, vendita e impiego di vaccini contro l'influenza aviaria
Art. 53.  Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività
Art. 54.  Approvazione dei piani di vaccinazione d'emergenza
Art. 55.  Deroghe
Art. 56.  Vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività
Art. 57.  Approvazione del piano di vaccinazione preventiva
Art. 58.  Banca comunitaria di vaccini
Art. 59.  Banche nazionali di vaccini
Art. 60.  Controlli comunitari
Art. 61.  Sanzioni
Art. 62.  Piani di emergenza
Art. 63.  Competenze di esecuzione
Art. 64.  Procedura di comitato
Art. 65.  Abrogazione
Art. 66.  Disposizioni transitorie
Art. 67.  Attuazione
Art. 68.  Entrata in vigore
Art. 69.  Destinatari


§ 1.5.O22 - Direttiva 20 dicembre 2005, n. 94.

Direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE

(G.U.U.E. 14 gennaio 2006, n. L 10).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     considerato quanto segue:

      (1) L'influenza aviaria è una grave malattia del pollame e di altri volatili in cattività estremamente contagiosa, causata da vari tipi di virus influenzali, che possono anche infettare i mammiferi, in particolare i suini, nonché l'uomo.

      (2) Dato che il pollame fa parte degli animali vivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del trattato, uno dei compiti della Comunità in ambito veterinario consiste nel migliorare lo stato sanitario del pollame, in modo da agevolare gli scambi di pollame e prodotti a base di pollame e garantire lo sviluppo di tale settore. Inoltre nella definizione e attuazione delle politiche e delle attività comunitarie deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

      (3) I virus influenzali comprendono un vasto numero di ceppi virali diversi, che presentano rischi estremamente variabili e in qualche misura imprevedibili per la sanità pubblica e la salute degli animali, e ciò a causa della rapidità di mutazione dei virus e della possibile ricombinazione del materiale genico tra i vari ceppi.

      (4) L'infezione sostenuta da alcuni ceppi di virus influenzali aviari può dar luogo, tra i volatili domestici, a focolai a carattere epizootico, provocando mortalità e turbative di portata tale da poter compromettere, in particolare, la redditività dell'avicoltura in generale.

      (5) Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria sono state introdotte dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, allo scopo di garantire la protezione sanitaria degli animali e contribuire allo sviluppo del settore avicolo.

      (6) Alla luce di recenti acquisizioni scientifiche sui rischi che l'influenza aviaria comporta per la salute pubblica e degli animali, a seguito dello sviluppo di nuovi esami di laboratorio e di nuovi vaccini e sulla base degli insegnamenti ricavati nell'affrontare focolai della malattia scoppiati di recente nella Comunità e in paesi terzi, è opportuno procedere a una profonda revisione delle misure previste dalla direttiva 92/40/CEE.

      (7) Le nuove misure comunitarie dovrebbero inoltre tener conto degli ultimi pareri formulati dal comitato scientifico della salute e del benessere degli animali e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché delle modifiche apportate — in materia di influenza aviaria — al codice sanitario degli animali terrestri (Terrestrial Animal Health Code) e al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE).

      (8) In alcune circostanze taluni virus influenzali aviari possono interessare l'uomo e costituire pertanto un grave rischio per la salute pubblica. Le disposizioni della presente direttiva intese a lottare contro la malattia negli animali da azienda, potrebbe contribuire indirettamente a prevenire problemi per la salute pubblica. Tuttavia, nella fase attuale spetta prevalentemente agli Stati membri risolvere tali problemi.

      (9) A livello comunitario i rischi per la salute umana posti dai virus influenzali sono affrontati principalmente da altri atti giuridici e da altre azioni. Questi riguardano in particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (in prosieguo denominato «CEPCM»), istituito con regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le raccomandazioni formulate dalla Commissione sulla predisposizione operativa e la pianificazione della risposta comunitaria contro la pandemia influenzale, il sistema di allarme rapido e di reazione dell'Unione europea e l'istituzione di un regime di sorveglianza dell'influenza a livello europeo.

      (10) È tuttavia opportuno che la Commissione valuti insieme al CEPCM se si rendono eventualmente necessarie a livello comunitario ulteriori misure di salute pubblica o di salute e sicurezza dei lavoratori, che integrino le disposizioni in materia di salute degli animali contenute nella presente direttiva allo scopo di far fronte ai rischi posti da taluni virus influenzali aviari per gli esseri umani ed in particolare per i lavoratori che entrano in contatto con animali infetti e che presenti tutte le proposte legislative necessarie.

      (11) Dalle conoscenze attuali si trae l'indicazione che i rischi per la salute derivanti dai virus dell'influenza aviaria cosiddetti a bassa patogenicità sono inferiori rispetto ai rischi derivanti dai virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, che sono il prodotto di una mutazione di alcuni virus a bassa patogenicità.

      (12) La legislazione comunitaria in tema di lotta contro l'influenza aviaria dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare misure di controllo della malattia proporzionate e flessibili, in modo da tener conto del diverso grado di rischio associato ai vari ceppi virali, delle probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul settore agricolo e sugli altri settori interessati e garantire nel contempo la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto a ciascuna manifestazione dell'infezione.

      (13) Considerato che i virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità possono mutare in virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, è opportuno assicurare un'individuazione precoce dell'infezione nel pollame ai fini di una risposta rapida e prevedere l'adozione di misure di controllo ed eradicazione adeguate e proporzionate, tra cui dovrebbe figurare un sistema di sorveglianza attiva affidata agli Stati membri. La sorveglianza dovrebbe seguire orientamenti generali suscettibili di adattamento in funzione di ulteriori conoscenze e sviluppi nel settore.

      (14) A fronte di qualsiasi sospetto di infezione da influenza aviaria derivante da accertamenti clinici o di laboratorio o in qualsiasi altra circostanza che determini il sospetto della presenza dell'infezione si dovrebbero immediatamente attivare indagini ufficiali in modo da consentire l'adozione, laddove necessario, di interventi tempestivi ed efficaci. Non appena sia confermata la presenza dell'infezione, tali misure dovrebbero essere rafforzate tra l'altro mediante il depopolamento delle aziende infette e di quelle esposte a rischio di infezione.

      (15) Nel caso in cui venga rilevata l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità le misure di lotta possono essere diverse da quelle che dovrebbero essere applicate a seguito dell'individuazione di un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, e ciò in funzione del diverso grado di rischio associato a queste due situazioni.

      (16) È inoltre opportuno modulare le misure di controllo della malattia, in particolare l'istituzione di zone soggette a restrizioni, tenendo conto della densità della popolazione avicola e di altri fattori di rischio nella zona in cui sia stata riscontrata l'infezione.

      (17) Laddove si manifesti un focolaio, occorre anche impedire qualsiasi ulteriore diffusione dell'infezione mediante una limitazione e un controllo attenti della movimentazione del pollame e dell'impiego dei prodotti che rischiano di essere contaminati, mediante un rafforzamento delle misure di biosicurezza in ogni fase della produzione avicola, mediante la pulizia e la disinfezione delle aziende infette, la creazione di zone di protezione e sorveglianza intorno al focolaio e, ove del caso, facendo ricorso alla vaccinazione.

      (18) Le misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dovrebbero essere in primo luogo incentrate sul depopolamento degli allevamenti infetti, conformemente alla legislazione comunitaria in materia di benessere degli animali.

      (19) La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento stabilisce norme minime per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, anche per fini profilattici contro la malattia. Tali norme si applicano pienamente alla macellazione ed all'abbattimento ai sensi della presente direttiva.

      (20) La vaccinazione contro l'influenza aviaria può costituire uno strumento efficace ad integrazione delle misure di lotta contro l'infezione, per evitare anche l'abbattimento in massa e la distruzione del pollame o di altri volatili in cattività. In base alle conoscenze attuali, sembrerebbe che la vaccinazione possa essere utile non solo come misura a breve termine in situazioni di emergenza, ma anche come misura a lungo termine per prevenire la malattia in contesti caratterizzati da un più elevato rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria da animali selvatici o da altre fonti. È quindi opportuno introdurre disposizioni in materia di vaccinazione d'emergenza e preventiva.

      (21) Il pollame vaccinato, pur protetto dalle manifestazioni cliniche della malattia, può essere infettato e contribuire quindi all'ulteriore diffusione dell'infezione. La vaccinazione deve di conseguenza essere accompagnata da un'adeguata sorveglianza e da opportune misure restrittive istituite a livello comunitario. La strategia di vaccinazione dovrebbe pertanto consentire di distinguere tra animali infetti e animali vaccinati. I prodotti del pollame vaccinato, quali ad esempio carne e uova da tavola, dovrebbero quindi essere commercializzati conformemente alla legislazione comunitaria pertinente, compresa la presente direttiva.

      (22) Alla Comunità e agli Stati membri dovrebbe essere anche data la possibilità di costituire riserve di vaccino contro l'influenza aviaria da utilizzare sul pollame o su altri volatili in cattività in caso di emergenza.

      (23) Occorrerebbero disposizioni intese a garantire l'impiego di procedure e di metodi armonizzati per la diagnosi dell'influenza aviaria, compreso il funzionamento di un laboratorio comunitario di riferimento e di laboratori di riferimento negli Stati membri.

      (24) Sarebbero opportune disposizioni atte a garantire che gli Stati membri dispongano del grado di preparazione necessario per fronteggiare efficacemente le situazioni di emergenza provocate dalla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria, in particolare mediante l'elaborazione di piani di emergenza e l'istituzione di centri di controllo.

      (25) L'influenza aviaria eventualmente riscontrata — in fase di importazione — in un impianto o stazione di quarantena, di cui alla decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame dovrebbe essere oggetto di notifica alla Commissione. Nel caso di focolai negli Stati membri non sarebbe tuttavia opportuna una comunicazione conforme a quanto disposto dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità.

      (26) Le operazioni di pulizia e disinfezione dovrebbero costituire parte integrante della politica comunitaria di lotta contro l'influenza aviaria. I disinfettanti dovrebbero essere impiegati conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

      (27) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano stabilisce norme in materia di raccolta, trasporto, magazzinaggio, manipolazione, trasformazione, uso o eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica, e ciò al fine di evitare che tali sottoprodotti possano comportare rischi per la salute pubblica o degli animali. Il citato regolamento e le relative misure di attuazione offrono un quadro generale entro il quale procedere all'eliminazione degli animali morti. Si dovrebbe prevedere l'adozione — mediante la procedura di comitatologia — di misure specifiche, aggiuntive o alternative, laddove esse risultino necessarie per rafforzare ulteriormente le misure di lotta contro l'influenza aviaria.

      (28) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari sono in determinate condizioni applicabili alle uova di aziende in cui sia tenuto pollame con sospetta infezione da influenza aviaria.

      (29) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

      (30) Occorre prevedere la possibilità di modificare tempestivamente, laddove necessario, gli allegati della presente direttiva in modo da tener conto degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

      (31) Considerata l'imprevedibilità dei virus influenzali, è opportuno garantire anche l'esistenza di una procedura snella che consenta – ogniqualvolta ciò si renda necessario – di adottare rapidamente a livello comunitario misure aggiuntive o più specifiche di lotta contro qualsiasi infezione del pollame o di altre specie animali.

      (32) La presente direttiva dovrebbe stabilire le misure minime di lotta applicabili in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività. Gli Stati membri restano comunque liberi di adottare interventi amministrativi e sanitari più rigorosi nel settore oggetto della presente direttiva, la quale prevede inoltre che le autorità degli Stati membri possano adottare misure proporzionate al rischio per la salute connesso ai diversi contesti di insorgenza della malattia.

      (33) In ossequio al principio di proporzionalità, per il conseguimento degli obiettivi fondamentali che consistono nel garantire lo sviluppo del settore avicolo e contribuire alla protezione della salute degli animali, è necessario e opportuno stabilire norme relative a misure specifiche e a misure minime di prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria. A norma dell'articolo 5, terzo comma, del trattato, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

      (34) È opportuno che le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (35) A fini di chiarezza e razionalità della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare la direttiva 92/40/CEE e sostituirla con la presente direttiva,

      (36) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

     1. La presente direttiva stabilisce:

     a) talune misure preventive relative alla sorveglianza, all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori e a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta;

     b) le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività, nonché per l'individuazione precoce di una possibile trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ai mammiferi;

     c) altre misure sussidiarie volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie.

     2. Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più rigorose nel settore oggetto della presente direttiva.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     1) «influenza aviaria»: una delle infezioni influenzali descritte come tali nell'allegato I, punto 1;

     2) «influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 2;

     3) «influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 3;

     4) «pollame»: tutti i volatili allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili;

     5) «volatile selvatico»: un volatile libero non tenuto in alcuna azienda così come definita al punto 8;

     6) «altro volatile in cattività»: qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui al punto 4, compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;

     7) «razze rare di pollame o di altri volatili in cattività ufficialmente registrate»: pollame o altri volatili in cattività riconosciuti ufficialmente come razze rare dall'autorità competente nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 62;

     8) «azienda»: una struttura agricola o di altro tipo, inclusi incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività vengono allevati o tenuti. Tuttavia questa definizione non include i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena, i posti d'ispezione frontalieri ed i laboratori autorizzati dall'autorità competente a conservare il virus dell'influenza aviaria;

     9) «azienda avicola commerciale»: un'azienda nella quale il pollame è tenuto a fini commerciali;

     10) «azienda non commerciale»: un'azienda nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività sono tenuti dai proprietari:

     a) per proprio consumo o utilizzo; o

     b) come animali da compagnia;

     11) «compartimento avicolo» o «compartimento di altri volatili in cattività»: una o più aziende sottoposte a un medesimo sistema di gestione della biosicurezza, contenenti una sottopopolazione di pollame o altri volatili in cattività caratterizzata da un proprio stato sanitario nei confronti dell'influenza aviaria e sottoposta ad adeguate misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza;

     12) «allevamento (flock)»: tutto il pollame o gli altri volatili tenuti in cattività all'interno di una singola unità produttiva;

     13) «unità produttiva»: un'unità aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattività;

     14) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito, nonché le anatre di Barberia (Cairina moschata), o i rispettivi ibridi, di meno di 72 ore, che siano o meno nutriti;

     15) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico di cui all'articolo 50, paragrafo 1;

     16) «pollame o altri volatili in cattività sospetti di infezione»: pollame o altri volatili in cattività che presentino segni clinici o lesioni post mortem o reazioni a esami di laboratorio tali da non consentire di escludere la presenza dell'influenza aviaria;

     17) «titolare»: persona o persone, fisiche o giuridiche, proprietarie di pollame o di altri volatili in cattività, o incaricate della loro detenzione per fini commerciali o meno;

     18) «autorità competente»: l'autorità di uno Stato membro competente a effettuare i controlli fisici o le formalità amministrative a norma della presente direttiva o qualsiasi autorità cui siano delegate tali competenze;

     19) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente;

     20) «sorveglianza ufficiale» l'azione di attento controllo da parte dell'autorità competente dello stato sanitario del pollame o di altri volatili in cattività o di mammiferi di un'azienda in relazione all'influenza aviaria;

     21) «controllo ufficiale»: le azioni intraprese dall'autorità competente per verificare che i requisiti di cui alla presente direttiva e le istruzioni impartite da detta autorità sulle modalità per l'osservanza degli stessi siano o siano stati rispettati;

     22) «abbattimento»: qualsiasi procedimento diverso dalla macellazione che provochi la morte di un mammifero, di pollame o di altri volatili in cattività;

     23) «macellazione»: qualsiasi procedimento che provochi la morte di un mammifero o di pollame mediante dissanguamento ai fini del consumo umano;

     24) «eliminazione»: la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a norma:

     a) del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure

     b) delle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2;

     25) «banca comunitaria di vaccini»: una struttura designata a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, per la conservazione di riserve comunitarie di vaccini contro l'influenza aviaria;

     26) «azienda a contatto»: un'azienda da cui l'influenza aviaria potrebbe provenire o in cui potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo;

     27) «sospetto focolaio»: un'azienda nella quale l'autorità competente sospetti la presenza dell'influenza aviaria;

     28) «focolaio»: un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata dall'autorità competente;

     29) «focolaio primario»: un focolaio privo di collegamento epidemiologico con un focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro, come definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina oppure il primo focolaio in un'altra regione dello stesso Stato membro;

     30) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all'individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l'impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti;

     31) «mammifero»: un animale della classe Mammalia, escluso l'uomo;

     32) «carcasse»: pollame o altri volatili tenuti in cattività deceduti o abbattuti, o parti di essi, non adatti al consumo umano.

 

CAPO II

BIOSICUREZZA PREVENTIVA, SORVEGLIANZA,

NOTIFICHE E INDAGINI EPIDEMIOLOGICHIE

 

          Art. 3. Misure di biosicurezza preventiva

     Disposizioni specifiche relative alle misure di biosicurezza preventiva possono essere introdotte conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

          Art. 4. Programmi di sorveglianza

     1. Gli Stati membri realizzano programmi di sorveglianza con l'obiettivo di:

     a) individuare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria nelle diverse specie di pollame;

     b) contribuire, in base a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili.

     2. I programmi di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a) sono conformi agli orientamenti che saranno elaborati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

          Art. 5. Notifica

     1. Gli Stati membri provvedono affinché la sospetta presenza e la presenza di influenza aviaria siano obbligatoriamente e immediatamente notificate all'autorità competente.

     2. Oltre a quanto prescritto dalla normativa comunitaria relativa alla notifica dei focolai di malattie degli animali, gli Stati membri — in forza dell'allegato II — notificano alla Commissione ogni influenza aviaria confermata dall'autorità competente in macelli, mezzi di trasporto, posti d'ispezione frontalieri e altri luoghi alle frontiere comunitarie e in impianti o stazioni di quarantena operanti a norma della legislazione comunitaria in materia di importazioni di pollame o altri volatili in cattività;

     3. Gli Stati membri notificano i risultati della sorveglianza dell'influenza aviaria condotta sui mammiferi.

 

          Art. 6. Indagine epidemiologica

     1. Gli Stati membri garantiscono l'avvio di indagini epidemiologiche mediante questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 62.

     2. L'indagine epidemiologica include almeno i seguenti aspetti:

     a) la durata della possibile presenza dell'influenza aviaria nell'azienda o in altre strutture o in mezzi di trasporto;

     b) la possibile origine dell'influenza aviaria;

     c) l'individuazione di eventuali aziende a contatto;

     d) la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di persone, mammiferi, veicoli o qualsiasi materiale o altro mezzo attraverso cui il virus dell'influenza aviaria possa essersi diffuso.

     3. L'autorità competente tiene conto dell'indagine epidemiologica nel:

     a) decidere in merito alla necessità di applicare misure aggiuntive di lotta contro la malattia, secondo quanto previsto dalla presente direttiva;

     b) concedere deroghe secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

     4. Qualora l'indagine epidemiologica indichi che l'influenza aviaria potrebbe essersi diffusa da altri Stati membri o in altri Stati membri, la Commissione e gli altri Stati membri interessati sono immediatamente informati in merito a tutti i risultati dell'indagine.

 

CAPO III

MISURE DA APPLICARE IN CASO DI SOSPETTI FOCOLAI

 

          Art. 7. Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

     1. In presenza di un sospetto focolaio l'autorità competente avvia immediatamente un'indagine volta a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria conformemente al manuale diagnostico e sottopone l'azienda a sorveglianza ufficiale. L'autorità competente garantisce altresì il rispetto delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. L'autorità competente garantisce l'applicazione nell'azienda delle misure di seguito elencate:

     a) si proceda al censimento del pollame, degli altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche o eventualmente alla stima del numero di capi per tipo di pollame o specie di altri volatili in cattività;

     b) viene compilato un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda. L'elenco, aggiornato quotidianamente per la durata del sospetto focolaio onde tener conto delle schiuse, delle nascite e dei decessi, viene presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta;

     c) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

     d) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;

     e) non possono uscire dall'azienda, senza autorizzazione dell'autorità competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;

     f) è vietata l'uscita dall'azienda di uova;

     g) la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dall'autorità competente e all'autorizzazione della medesima;

     h) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

     3. L'autorità competente assicura l'esecuzione di un'indagine epidemiologica secondo quanto prescritto dall'articolo 6 («indagine epidemiologica»).

     4. A prescindere dal paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'effettuazione di campioni in altri casi. In questi casi l'autorità competente può procedere senza adottare alcune o nessuna delle misure di cui al paragrafo 2.

 

          Art. 8. Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

     1. In base a una valutazione del rischio e tenuto conto delle precauzioni adottate e della destinazione dei volatili e dei prodotti da movimentare, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da c) a e).

     2. L'autorità competente può concedere deroghe anche alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h) per altri volatili tenuti in cattività in aziende non commerciali.

     3. Con riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'invio direttamente delle uova:

     a) a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; l'autorizzazione eventualmente concessa dall'autorità competente è subordinata alle condizioni stabilite nell'allegato III della presente direttiva; oppure

     b) alla distruzione.

 

          Art. 9. Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

     Le misure da applicare, secondo quanto contemplato dall'articolo 7, nelle aziende in presenza di sospetti focolai continuano ad essere applicate finché l'autorità competente non abbia accertato che il sospetto di influenza aviaria nell'azienda è infondato.

 

          Art. 10. Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica

     1. Sulla base dei risultati preliminari di un'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, soprattutto laddove l'azienda sia ubicata in una zona ad alta densità di pollame.

     2. Sono ammesse limitazioni temporanee della movimentazione del pollame, degli altri volatili in cattività e delle uova, nonché dei veicoli utilizzati dal comparto avicolo in una zona definita o in tutto lo Stato membro interessato.

     Tali limitazioni possono essere estese alla circolazione di mammiferi di specie domestiche senza in tal caso superare le 72 ore, a meno che le circostanze non la giustifichino.

     3. Possono essere applicate nell'azienda le misure previste dall'articolo 11.

     Tuttavia, qualora le condizioni lo consentano, l'applicazione di tali misure può essere limitata unicamente al pollame o ad altri volatili in cattività sospetti di infezione e alle relative unità produttive.

     Sono effettuati prelievi dal pollame o dagli altri volatili in cattività abbattuti per poter confermare o escludere il rischio di un sospetto focolaio conformemente al manuale diagnostico.

     4. Può essere istituita una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda e le misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono applicate in tutto o in parte, in funzione della necessità, alle aziende ubicate all'interno di detta zona.

 

CAPO IV

INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI)

 

SEZIONE 1

Aziende, unità produttive distinte e aziende a contatto

 

          Art. 11. Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati

     1. In presenza di un focolaio di HPAI, l'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure previste dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e dal presente articolo, paragrafi da 2 a 10.

     2. Sono immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti all'interno dell'azienda. L'abbattimento è attuato in modo da evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria, soprattutto nella fase di trasporto.

     Tuttavia gli Stati membri possono consentire deroghe all'abbattimento di talune specie di pollame o altri volatili in cattività sulla base di una valutazione del rischio di un'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.

     L'autorità competente può adottare le misure appropriate per limitare l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria ai volatili selvatici presenti nell'azienda.

     3. Tutte le carcasse e le uova presenti nell'azienda vengono distrutte sotto controllo ufficiale.

     4. I pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono sottoposti a controllo ufficiale e ad accertamenti conformemente a quanto previsto dal manuale diagnostico.

     5. Le carni del pollame macellato e le uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, vengono — per quanto possibile — rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale.

     6. Tutte le sostanze e i rifiuti potenzialmente contaminati, come il mangime, sono distrutti o sottoposti a un trattamento atto a distruggere i virus dell'influenza aviaria, secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.

     7. Tuttavia il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.

     8. Successivamente all'eliminazione delle carcasse, gli edifici utilizzati per ospitarle, i pascoli o i terreni, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame o gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.

     9. Non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di altri volatili in cattività o di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione dell'autorità competente. La limitazione non si applica ai mammiferi delle specie domestiche che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana.

     10. In presenza di un focolaio primario l'isolato virale è sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico per l'individuazione del sottotipo genetico.

     L'isolato virale viene inviato prima possibile al laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

 

          Art. 12. Deroghe

     1. Gli Stati membri stabiliscono norme specifiche per la concessione delle deroghe di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e agli articoli 13 e 14, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente.

     2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e a norma dell'articolo 14.

     3. In caso di concessione di una deroga, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'articolo 14, la Commissione esamina immediatamente la situazione con lo Stato membro interessato e quanto prima anche in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («il comitato»).

     4. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, è possibile adottare ulteriori misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

          Art. 13. Deroghe relative a talune aziende

     1. In presenza di un focolaio di HPAI in una azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, purché tali deroghe non compromettano il controllo della malattia.

     2. Laddove venga concessa una deroga di cui al paragrafo 1, l'autorità competente garantisce che il pollame e gli altri volatili in cattività oggetto della deroga:

     a) siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

     b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'HPAI; e

     c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata:

     i) nello stesso Stato membro, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente; oppure

     ii) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.

     3. L'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 5 per l'invio diretto delle uova a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, Sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004.

     Tali autorizzazioni sono subordinate alle condizioni stabilite nell'allegato III della presente direttiva.

 

          Art. 14. Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unità produttive distinte

     In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda costituita di due o più unità produttive distinte, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, per le unità produttive in cui siano presenti pollame o altri volatili in cattività per i quali non esistano sospetti di HPAI, purché tali deroghe non compromettano il controllo della malattia.

     Tali deroghe sono concesse in rapporto a due o più unità produttive distinte soltanto laddove il veterinario ufficiale – tenendo conto della struttura, delle dimensioni, del funzionamento, del tipo di ricovero, dell'alimentazione, della fonte di approvvigionamento idrico, delle attrezzature, del personale e dei visitatori dell'azienda – constati la totale separazione da altre unità produttive sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili in cattività ivi tenuti.

 

          Art. 15. Misure da applicare nelle aziende a contatto

     1. L'autorità competente decide, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto.

     L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'HPAI conformemente al manuale diagnostico.

     2. Sulla base dell'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame.

     L'allegato IV stabilisce i criteri principali da tenere in considerazione per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto.

     3. L'autorità competente garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame e dagli altri volatili in cattività siano prelevati campioni per confermare o escludere — conformemente al manuale diagnostico — la presenza del virus dell'HPAI in quelle aziende a contatto.

     4. L'autorità competente garantisce che, in un'azienda in cui il pollame o gli altri volatili in cattività sono abbattuti e distrutti ed è successivamente confermata la presenza di influenza aviaria, gli edifici e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.

 

SEZIONE 2

Zone di protezione e sorveglianzae ulteriori zone soggette a restrizioni

 

          Art. 16. Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI

     1. Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di HPAI, l'autorità competente istituisce:

     a) una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda;

     b) una zona di sorveglianza con un raggio minimo di 10 chilometri intorno all'azienda, comprendente la zona di protezione.

     2. Se il focolaio di HPAI è confermato in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di altri volatili in cattività ufficialmente registrate in cui non è presente pollame, l'autorità competente può, previa valutazione del rischio, derogare nella misura necessaria dalle disposizioni di cui alle Sezioni da 2 a 4 relative all'introduzione di zone di protezione e sorveglianza ed alle misure da applicare al loro interno, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

     3. Nell'istituire le zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1, l'autorità competente tiene conto perlomeno dei criteri di seguito elencati:

     a) l'indagine epidemiologica;

     b) la situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali;

     c) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame;

     d) i flussi della movimentazione e degli scambi di pollame e altri volatili in cattività;

     e) le attrezzature e il personale disponibili per controllare l'eventuale movimentazione, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza, del pollame o degli altri volatili in cattività, delle loro carcasse, del concime, delle lettiere o dello strame usato, soprattutto nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività da abbattere e da eliminare debbano essere spostati dall'azienda d'origine.

     4. L'autorità competente può istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.

     5. Se una zona di protezione o sorveglianza o un'ulteriore zona di restrizione comprende parti del territorio di vari Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano all'istituzione della zona.

 

          Art. 17. Misure da applicare sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza

     1. L'autorità competente garantisce l'applicazione delle seguenti misure nelle zone di protezione e sorveglianza:

     a) sono definite procedure che consentano la rintracciabilità di qualsiasi cosa suscettibile di diffondere il virus dell'influenza aviaria, inclusi il pollame, gli altri volatili in cattività, le carni, le uova, le carcasse, il mangime, lo strame, le persone che sono state a contatto con il pollame o gli altri volatili in cattività infetti o i veicoli collegati al comparto avicolo;

     b) i titolari sono tenuti a fornire all'autorità competente, laddove richiesti, le informazioni pertinenti relative al pollame o agli altri volatili in cattività e alle uova che entrano o escono dall'azienda.

     2. L'autorità competente adotta ogni misura ragionevole per garantire che tutte le persone interessate nelle zone di protezione e sorveglianza soggette a restrizioni siano pienamente informate in merito alle restrizioni in vigore.

     L'informazione può essere divulgata tramite cartelli informativi, mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione o qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.

     3. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende o nelle zone a rischio.

     4. Gli Stati membri che applicano le misure di cui al paragrafo 3 ne informano immediatamente la Commissione che esamina quanto prima la situazione con gli Stati membri interessati e in sede di comitato.

 

SEZIONE 3

Misure da applicare nelle zone di protezione

 

          Art. 18. Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza

     L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle zone di protezione:

     a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende;

     b) un veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività, e procedere — laddove necessario — alla raccolta di campioni da sottoporre a esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico; viene tenuto un registro delle visite e dei relativi risultati; un ufficiale veterinario visita le aziende non commerciali prima dell'abolizione della zona di protezione;

     c) viene immediatamente attuata un'ulteriore sorveglianza conformemente al manuale diagnostico, in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

 

          Art. 19. Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione

     L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle aziende ubicate nelle zone di protezione:

     a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

     b) le carcasse sono distrutte quanto prima;

     c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono immediatamente sottoposti ad una o più procedure di cui all'articolo 48;

     d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di cui all'articolo 48;

     e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

     i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e

     ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

     f) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati all'autorità competente che svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico;

     g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

     h) il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'autorità competente che lo richieda. I registri non sono obbligatori per le aziende quali zoo e parchi naturali, i cui visitatori non abbiano accesso alle aree dove sono tenuti i volatili.

 

          Art. 20. Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende

     L'autorità competente vigila affinché siano vietati — salvo sua autorizzazione — la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nelle zone di protezione. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da aziende sottoposte a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista del successivo trattamento di distruzione dei virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

          Art. 21. Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico

     L'autorità competente vigila affinché nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

     L'autorità competente garantisce che nelle zone di protezione non vengano rilasciati pollame o altri volatili in cattività destinati al ripopolamento faunistico.

 

          Art. 22. Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse

     1. L'autorità competente garantisce che all'interno delle zone di protezione siano vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.

     2. L'autorità competente garantisce che sia vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se:

     a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; oppure

     b) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito.

     3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

 

          Art. 23. per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o trattamento delle carni di pollame

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, a condizione che:

     a) il veterinario ufficiale esegua un esame clinico del pollame nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti l'avvio alla macellazione;

     b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico;

     c) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;

     d) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione all'autorità competente di spedizione;

     e) il pollame proveniente dalla zona di protezione venga mantenuto separato e macellato separatamente o in momenti diversi rispetto all'altro pollame, preferibilmente al termine di una giornata lavorativa. Prima della macellazione di altro pollame dovranno poi essere effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

     f) il veterinario ufficiale garantisca che sia effettuato un esame minuzioso del pollame presso il macello designato all'arrivo del pollame e dopo la sua macellazione;

     g) le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista per le carni fresche a norma dell'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, salvo quanto diversamente disposto in base alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, della presente direttiva;

     h) le carni siano ottenute, sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, salvo che:

     i) non siano state sottoposte a un trattamento contemplato dall'allegato III della direttiva 2002/99/CE; oppure

     ii) non sia diversamente disposto conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

     2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di protezione del pollame di provenienza esterna alla zona stessa destinato alla macellazione immediata e la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame, a condizione che:

     a) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione all'autorità competente di spedizione;

     b) il pollame sia tenuto separatamente da altro pollame proveniente dalla zona di protezione e sia macellato separatamente o in tempi diversi da altro pollame;

     c) le carni di pollame prodotte siano sezionate, trasportate e conservate separatamente dalle carni di pollame ottenute da altro pollame proveniente dalla zona di protezione;

     d) i sottoprodotti siano distrutti.

 

          Art. 24. Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno

     1. In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati nello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, a condizione che:

     a) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;

     b) vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell'azienda di destinazione;

     c) successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;

     d) se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.

     2. In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda dello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni igieniche di lavoro, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario.

 

          Art. 25. Deroghe per il trasporto diretto di pollastre

     In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza, a condizione che:

     a) il veterinario ufficiale effettui un esame clinico del pollame e degli altri volatili in cattività nell'azienda d'origine ed in particolare di quelli da movimentare;

     b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico;

     c) le pollastre siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;

     d) l'azienda o il capannone di destinazione siano sottoposti a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre;

     e) se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.

 

          Art. 26. Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola

     1. In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato purché si rispettino, in quest'ultimo caso, le seguenti condizioni:

     a) i riproduttori dell'allevamento di origine da cui provengono le uova da cova siano stati controllati conformemente al manuale diagnostico e non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali aziende;

     b) le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione e sia garantita la rintracciabilità delle uova;

     c) le uova da cova siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;

     d) nell'incubatoio designato vengano applicate misure di biosicurezza conformi alle istruzioni impartite dall'autorità competente.

     2. In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova:

     a) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato») purché siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente;

     b) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure

     c) per la distruzione.

 

          Art. 27. Deroga per il trasporto diretto di carcasse

     In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di carcasse, purché effettuato ai fini della loro eliminazione.

 

          Art. 28. Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto

     L'autorità competente garantisce che i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 23 a 27 vengano immediatamente puliti e disinfettati al termine del trasporto conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48.

 

          Art. 29. Durata delle misure

     1. Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 e finché le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo il manuale diagnostico.

     2. Nel momento in cui, secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, non sia più necessario mantenere in vigore le misure di cui alla presente sezione, nell'ex zona di protezione si applicano le misure previste dall'articolo 30 per la durata prevista all'articolo 31.

 

SEZIONE 4

Misure da applicare nelle zone di sorveglianza

 

          Art. 30. Misure da applicare nelle zone di sorveglianza

     Nelle zone di sorveglianza l'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate:

     a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende avicole commerciali;

     b) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione dell'autorità competente la quale garantisce l'applicazione di opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

     c) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza. L'autorità competente può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

     i) pollame da macello a un impianto designato per la macellazione immediata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

     L'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di sorveglianza di pollame di provenienza esterna alle zone di protezione e sorveglianza per la macellazione immediata, nonché la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame;

     ii) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata nello stesso Stato membro. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

     iii) pulcini di un giorno:

     verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nello stesso Stato membro, purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure

     verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

     iv) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

     v) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;

     vi) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

     vii) uova destinate alla distruzione;

     d) chiunque entri o esca dalle aziende site nella zona di sorveglianza rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

     e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48;

     f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

     i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e

     ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

     g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati all'autorità competente che svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico;

     h) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, dei liquami o del concime salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può essere autorizzato il trasporto di concime da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente all'articolo 64, paragrafo 2;

     i) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;

     j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.

 

          Art. 31. Durata delle misure

     Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite secondo quanto prescritto dall'articolo 48.

 

SEZIONE 5

Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione

 

          Art. 32. Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione

     1. L'autorità competente può disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui alle sezioni 3 e 4 all'interno delle ulteriori zone di restrizione previste dall'articolo 16, paragrafo 4 («ulteriori zone di restrizione»).

     2. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo i criteri di cui all'allegato IV, ubicate nelle ulteriori zone di restrizione.

     Il ripopolamento di tali aziende avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.

     3. Gli Stati membri che applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano immediatamente la Commissione.

     4. La Commissione esamina quanto prima la situazione con gli Stati membri interessati e in sede di comitato.

     5. Fatte salve le decisioni da adottare a norma della decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, è possibile adottare ulteriori misure di sorveglianza, di biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

SEZIONE 6

Deroghe e ulteriori misure di biosicurezza

 

          Art. 33. Deroghe

     1. Gli Stati membri stabiliscono le modalità specifiche secondo cui possono concedere le deroghe di cui all'articolo 16 e agli articoli da 23 a 27, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente.

     2. L'autorità competente può, in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe alle misure di cui alle sezioni 3 e 4 laddove si abbia conferma dell'HPAI in un incubatoio.

     3. In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate, o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 18, lettere b) e c), dall'articolo 22 e dall'articolo 30, lettere b), c) e f).

     4. In deroga alle sezioni 3 e 4, in presenza di focolai di HPAI gli Stati membri possono, sulla base di una valutazione del rischio, introdurre misure specifiche in materia di movimentazione dei colombi viaggiatori in entrata e in uscita dalle zone di protezione e sorveglianza e all'interno delle medesime.

     5. Le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono concesse soltanto qualora non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

     6. Gli Stati membri che concedono le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4 ne informano immediatamente la Commissione.

     7. In ogni caso la Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

     Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dei paragrafi da 1 a 4, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

     8. Pollame (compresi i pulcini di un giorno), altri volatili in cattività, uova da cova, strame usato, concime e liquami provenienti da un'azienda cui è stata concessa una deroga ai sensi del presente articolo non possono essere commercializzati al di fuori dello Stato membro interessato salvo altrimenti deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

          Art. 34. Ulteriori misure di biosicurezza

     1. Per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, oltre alle misure di cui alle sezioni 3, 4 e 5 l'autorità competente può imporre l'attuazione di ulteriori misure di biosicurezza nelle aziende ubicate in zone di protezione e sorveglianza e nelle ulteriori zone di restrizione, nonché in compartimenti avicoli e in compartimenti di altri volatili in cattività dello Stato membro interessato.

     Queste misure possono comprendere restrizioni alla movimentazione di veicoli o di persone adibiti alla consegna del mangime, alla raccolta delle uova, al trasporto del pollame ai macelli, alla raccolta delle carcasse destinate alla distruzione, nonché restrizioni di altri movimenti del personale, dei veterinari o di coloro che effettuano consegne di forniture agricole.

     2. Gli Stati membri che adottano le misure di cui al paragrafo 1 ne informano immediatamente la Commissione.

     3. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

     4. Fatte salve le decisioni da adottare a norma della decisione n. 90/424/CEE, è possibile adottare ulteriori misure di sorveglianza, biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

SEZIONE 7

Misure da applicare in presenza di sospetto e conferma dell'influenza

aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in talune strutture diverse dalle aziende e nei mezzi di trasporto

 

          Art. 35. Accertamenti per sospetta presenza dell'HPAI nei macelli e nei mezzi di trasporto

     In presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI nei macelli o nei mezzi di trasporto, l'autorità competente avvia immediatamente un'indagine nell'azienda di origine del pollame o di altri volatili in cattività volta a confermarne o escluderne la presenza conformemente al manuale diagnostico.

 

          Art. 36. Misure da applicare nei macelli

     1. In presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI in un macello, l'autorità competente garantisce che sulla base di una valutazione del rischio tutto il pollame presente nel macello venga abbattuto o macellato quanto prima sotto controllo ufficiale.

     In caso di macellazione le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservati separatamente sotto controllo ufficiale fino al completamento di ulteriori accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico.

     2. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutti quanto prima sotto controllo ufficiale.

 

          Art. 37. Misure da applicare nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto

     1. In presenza di un sospetto o di una conferma della presenza dell'HPAI in un posto d'ispezione frontaliero o in un mezzo di trasporto, l'autorità competente garantisce che sulla base di una valutazione del rischio tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti nel posto d'ispezione frontaliero o nel mezzo di trasporto siano abbattuti, macellati o messi in isolamento separatamente da pollame o altri volatili in cattività sotto controllo ufficiale fino al completamento degli accertamenti conformemente al manuale diagnostico. L'autorità competente applica se del caso le misure di cui all'articolo 7.

     L'autorità competente può autorizzare il trasporto del pollame o di altri volatili in cattività verso un'altra struttura dove saranno abbattuti, macellati o messi in isolamento.

     L'autorità competente può decidere di non abbattere o macellare quel pollame o gli altri volatili in cattività presenti nel posto di ispezione frontaliero che non abbiano avuto contatto con il pollame o con gli altri volatili in cattività sospetti d'infezione.

     2. In caso di macellazione di pollame di cui al paragrafo 1, le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservate separatamente e sotto controllo ufficiale fino al completamento di accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico.

     3. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutte quanto prima sotto controllo ufficiale.

 

          Art. 38. Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto

     Qualora in un macello, in un posto d'ispezione frontaliero o nei mezzi di trasporto sia sospettata o confermata la presenza dell'HPAI, l'autorità competente garantisce l'applicazione delle ulteriori misure di seguito elencate:

     a) nel macello, nel posto d'ispezione frontaliero o nei mezzi di trasporto non vengono introdotti pollame o altri volatili in cattività perlomeno finché non siano trascorse 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera b) conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48. Per quanto riguarda i posti d'ispezione frontalieri, il divieto di introduzione può essere esteso ad altri animali;

     b) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici, delle attrezzature e dei veicoli contaminati vengono effettuate conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 e sotto controllo ufficiale del veterinario ufficiale;

     c) viene svolta un'analisi epidemiologica;

     d) le misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono applicate nell'azienda di origine del pollame o delle carcasse infetti e nelle aziende a contatto;

     e) salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica e dagli ulteriori accertamenti di cui all'articolo 35, nell'azienda d'origine sono applicate le misure previste dall'articolo 11;

     f) l'isolato del virus dell'influenza aviaria è sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico ai fini dell'identificazione del sottotipo virale.

 

CAPO V

INFLUENZA AVIARIA A BASSA PATOGENICITÀ (LPAI)

 

SEZIONE 1

Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati

 

     Ar. 39. Misure da applicare

     1. In presenza di un focolaio di LPAI, l'autorità competente garantisce che le misure previste all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g) e h), all'articolo 7, paragrafo 3 e ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo vengano applicate sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto almeno dei criteri stabiliti nell'allegato V.

     2. L'autorità competente garantisce che venga praticato, sotto controllo ufficiale, il depopolamento di tutto il pollame presente nell'azienda e di tutti gli altri volatili in cattività delle specie nelle quali sia stata confermata l'LPAI, così da impedire la diffusione dell'influenza aviaria.

     Il depopolamento può essere esteso ad altri volatili in cattività dell'azienda in base alla valutazione del rischio di ulteriore diffusione dell'influenza aviaria posto da tali volatili e può essere esteso ad altre aziende che possono essere considerate aziende a contatto sulla base dell'indagine epidemiologica.

     Prima del depopolamento non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione dell'autorità competente.

     3. Ai fini del paragrafo 2 il depopolamento viene condotto conformemente alla direttiva 93/119/CE e l'autorità competente decide che il pollame o gli altri volatili in cattività vengano:

     a) abbattuti quanto prima oppure

     b) macellati in un macello designato conformemente alle condizioni stabilite al paragrafo 4.

     Allorché il depopolamento avviene mediante macellazione in un macello designato, il pollame è sottoposto ad ulteriore sorveglianza e ad esami.

     Il pollame non può essere trasferito dall'azienda al macello designato finché l'autorità competente, tenendo conto in particolare delle indagini e degli esami di laboratorio volti a determinare la portata di un'eventuale escrezione del virus da parte del pollame effettuati conformemente al manuale diagnostico, nonché della valutazione del rischio, accerta che il rischio di un'ulteriore diffusione dell'LPAI è minimo.

     4. La macellazione in un macello designato conformemente al paragrafo 3 può aver luogo unicamente a condizione che:

     a) il pollame sia inviato direttamente dall'azienda al macello designato;

     b) ogni spedizione sia sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza;

     c) ogni spedizione resti sigillata per tutta la durata del trasporto fino al macello designato;

     d) siano osservate ulteriori misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente;

     e) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame;

     f) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48; e

     g) i sottoprodotti di tale pollame al macello siano distrutti.

     5. L'autorità competente garantisce che vengano distrutte sotto controllo ufficiale:

     a) le carcasse; e

     b) le uova da cova presenti nell'azienda.

     6. L'autorità competente garantisce l'adozione delle misure di seguito elencate:

     a) le uova da cova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui alla presente direttiva vengono — ogniqualvolta possibile — rintracciate e la loro schiusa avviene sotto sorveglianza ufficiale;

     b) i pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui alla presente direttiva vengono — ogniqualvolta possibile — sottoposti a sorveglianza ufficiale e vengono condotti accertamenti conformemente al manuale diagnostico;

     c) le uova presenti nell'azienda e quelle successivamente prodotte nell'azienda prima del depopolamento previsto dal paragrafo 2 sono trasportate a condizione che sia ridotto al minimo il rischio di diffusione dell'LPAI:

     i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato») purché siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente;

     ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure

     iii) per la distruzione;

     d) materiali o sostanze potenzialmente contaminati sono trattati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale oppure distrutti;

     e) il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48;

     f) successivamente al depopolamento, gli edifici utilizzati per ospitare il pollame e gli altri volatili in cattività, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli impiegati per trasportare le carcasse, il mangime, il concime, i liquami e le lettiere o qualsivoglia materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono quanto prima sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48;

     g) non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

     i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e

     ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

     h) in presenza di un focolaio primario di LPAI, l'isolato virale è sottoposto agli esami di laboratorio di cui al manuale diagnostico ai fini dell'identificazione del sottotipo virale. L'isolato virale viene inviato quanto prima al laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

     7. Gli Stati membri che applicano le misure di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 le comunicano immediatamente alla Commissione.

 

          Art. 40. Deroghe per talune aziende

     1. In presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera b) e dall'articolo 39, paragrafo 5 purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

     2. Laddove venga concessa una deroga di cui al paragrafo 1, l'autorità competente garantisce che il pollame o gli altri volatili in cattività oggetto della deroga:

     a) siano trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

     b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'LPAI; e

     c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata:

     i) nello stesso Stato membro, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente; oppure

     ii) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.

     3. In presenza di focolai di LPAI in incubatoi l'autorità competente può, in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe parziali o totali alle misure di cui all'articolo 39.

     4. Gli Stati membri fissano norme specifiche per l'applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 3.

     5. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma dei paragrafi 1 e 3.

     6. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

     7. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma del paragrafo 1, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

SEZIONE 2

Unità produttive distinte e aziende a contatto

 

          Art. 41. Misure da applicare in presenza di focolai di LPAI in unità produttive distinte

     1. In presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda comprendente due o più unità produttive distinte, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, per le unità produttive in cui sia presente pollame sano, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

     2. Gli Stati membri fissano norme specifiche per l'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle garanzie sanitarie degli animali che possono essere ottenute e stabiliscono le opportune misure alternative.

     3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma del paragrafo 1.

     4. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

     5. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma del paragrafo 1, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

          Art. 42. Misure da applicare nelle aziende a contatto

     1. L'autorità competente decide, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto.

     L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'LPAI in conformità al manuale diagnostico.

     2. Sulla base dell'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui all'articolo 39 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame.

     L'allegato IV stabilisce i criteri principali da prendere in considerazione per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 39 nelle aziende a contatto.

     3. L'autorità competente garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame vengano prelevati campioni per confermare o escludere — conformemente al manuale diagnostico — la presenza del virus dell'LPAI in tali aziende a contatto.

     4. L'autorità competente garantisce che, in un'azienda in cui il pollame e gli altri volatili in cattività sono macellati o abbattuti e distrutti ed è successivamente confermata la presenza di LPAI, gli edifici e gli eventuali pascoli utilizzati per ospitarli, le aie e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili tenuti in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.

 

SEZIONE 3

Istituzione di zone di restrizione

 

          Art. 43. Istituzione di zone di restrizione in presenza di focolai di LPAI

     Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di LPAI l'autorità competente istituisce intorno all'azienda una zona di restrizione con un raggio di almeno un chilometro.

 

          Art. 44. Misure da applicare nella zona di restrizione

     1. L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nella zona di restrizione:

     a) viene effettuato con la massima tempestività un censimento di tutte le aziende commerciali;

     b) vengono effettuati — conformemente al manuale diagnostico — esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali ubicate entro un raggio di almeno un chilometro dall'azienda;

     c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e alle altre misure di controllo che l'autorità competente ritenga opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;

     d) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui l'autorità competente autorizzi il trasporto diretto di:

     i) pollame da macello a un impianto ubicato nello stesso Stato membro;

     ii) pollame vivo destinato a un'azienda o capannone ubicati nello stesso Stato membro e in cui non sia presente altro pollame. Il pollame vivo vi resta per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al suo arrivo;

     iii) pulcini di un giorno:

     verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nello stesso Stato membro. I pulcini di un giorno vi restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo; oppure

     verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

     iv) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

     v) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;

     vi) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

     vii) uova destinate alla distruzione;

     e) le carcasse vengono distrutte;

     f) chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

     g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48;

     h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

     i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e

     ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

     i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2;

     j) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte dell'autorità competente;

     k) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.

     2. In base a una valutazione del rischio l'autorità competente può introdurre, oltre a quelle previste nella presente sezione, ulteriori misure di cui informa la Commissione.

     3. Ulteriori misure possono essere adottate per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

          Art. 45. Durata delle misure

     Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute:

     a) per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 e finché le autorità competenti — a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio — non ritengano trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI;

     b) per almeno 42 giorni dalla conferma del focolaio e finché le autorità competenti — a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio — non ritengano trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI; oppure

     c) per qualsiasi altra durata e alle condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

          Art. 46. Deroghe

     1. Qualora in un incubatoio sia confermata la presenza dell'LPAI, l'autorità competente può, in base a una valutazione del rischio, derogare in tutto o in parte alle misure di cui agli articoli 43 e 44.

     2. In presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste nella presente sezione, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

     3. Gli Stati membri che concedono le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano immediatamente la Commissione.

     4. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

     5. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dei paragrafi 1 e 2, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

CAPO VI

MISURE VOLTE AD IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI VIRUS

INFLUENZALI AVIARI AD ALTRE SPECIE

 

          Art. 47. Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie

     1. A seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda, l'autorità competente garantisce che vengano effettuati sui suini presenti nell'azienda esami di laboratorio appropriati, conformemente al manuale diagnostico, volti a confermare o escludere un'infezione da virus dell'influenza aviaria, pregressa o in atto, in tali suini.

     In attesa del risultato di questi esami è assolutamente vietato fare uscire suini dall'azienda.

     2. Qualora gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino la positività ai virus dell'influenza aviaria nei suini, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di detti suini verso altre aziende suinicole o macelli designati, purché opportune prove successive abbiano dimostrato che il rischio di diffusione dell'influenza aviaria è trascurabile.

     3. Laddove gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino l'esistenza di una grave minaccia per la salute, l'autorità competente garantisce che i suini siano abbattuti il più presto possibile sotto controllo ufficiale, in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria, in particolare nella fase di trasporto, e conformemente a quanto prescritto dalla direttiva n. 93/119/CE.

     4. A seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda e in base a una valutazione del rischio, l'autorità competente può applicare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 a qualsiasi altro mammifero presente nell'azienda e può estendere tali misure alle aziende a contatto.

     5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito del comitato, i risultati degli esami e le misure applicate a norma dei paragrafi da 1 a 4.

     6. A seguito della conferma della presenza del virus dell'influenza aviaria nei suini o in qualsiasi altro mammifero presenti in un'azienda, l'autorità competente può attuare la sorveglianza conformemente al manuale diagnostico per individuare l'eventuale ulteriore diffusione del virus dell'influenza aviaria.

     7. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, possono essere adottate ulteriori misure atte a impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie.

 

CAPO VII

OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIPOPOLAMENTO

 

          Art. 48. Operazioni di pulizia e disinfezione e procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria

     Gli Stati membri provvedono affinché:

     a) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo:

     i) le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

     ii) i principi e le procedure in materia di pulizia, disinfezione e trattamento stabiliti nell'allegato VI;

     b) i terreni o i pascoli utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattività in un'azienda in cui è stata confermata la presenza dell'influenza aviaria non siano utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattività finché l'autorità competente non abbia accertato che qualsiasi virus dell'influenza aviaria presente sia stato distrutto o inattivato;

     c) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento dei macelli, dei veicoli, dei rimorchi o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, dei posti d'ispezione frontalieri e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

     d) eventuali attrezzature, materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria e che non possono essere adeguatamente puliti e disinfettati o trattati siano distrutti;

     e) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano autorizzati dall'autorità competente.

 

          Art. 49. Ripopolamento delle aziende

     1. Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una volta applicate le misure di cui all'articolo 11 e all'articolo 39.

     2. Il ripopolamento delle aziende avicole commerciali non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di cui all'articolo 48.

     3. Per un periodo di 21 giorni dalla data di ripopolamento delle aziende avicole commerciali vengono attuati i seguenti provvedimenti:

     a) il pollame è sottoposto ad almeno un esame clinico condotto dal veterinario ufficiale. Quell'esame clinico o, se viene condotto più di un esame, l'esame clinico finale è svolto in un momento quanto più prossimo possibile al termine del periodo di 21 giorni di cui sopra;

     b) vengono eseguiti esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico;

     c) il pollame che muore in fase di ripopolamento è sottoposto a esami conformemente al manuale diagnostico;

     d) chiunque entri o esca dall'azienda avicola commerciale rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

     e) durante la fase di ripopolamento non è ammessa l'uscita dall'azienda avicola commerciale del pollame senza l'autorizzazione dell'autorità competente;

     f) il titolare tiene un registro dei dati relativi alla produzione, inclusi quelli relativi alla morbilità e alla mortalità, e lo aggiorna regolarmente;

     g) qualsiasi variazione dei dati relativi alla produzione di cui alla lettera f) e altre anomalie sono immediatamente comunicate all'autorità competente.

     4. In base a una valutazione del rischio l'autorità competente può disporre l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 3 ad aziende diverse dalle aziende avicole commerciali o ad altre specie in un'azienda avicola commerciale.

     5. Il ripopolamento con pollame delle aziende a contatto avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente in base alla valutazione del rischio.

 

CAPO VIII

PROCEDURE DIAGNOSTICHE, MANUALE DIAGNOSTICO

E LABORATORI DI RIFERIMENTO

 

          Art. 50. Procedure diagnostiche e manuale di riferimento

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e gli esami di laboratorio volti a individuare la presenza dell'influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività o del virus dell'influenza aviaria nei mammiferi siano effettuati secondo il manuale diagnostico in modo da garantire l'uniformità delle procedure di diagnosi.

     Il manuale è adottato secondo la procedura prevista dall'articolo 64, paragrafo 2, entro 3 agosto 2006. Eventuali successive modifiche del manuale sono adottate secondo la medesima procedura.

     2. Il manuale diagnostico di cui al paragrafo 1 stabilisce perlomeno:

     a) i requisiti minimi in materia di biosicurezza e le norme minime di qualità che devono essere osservati dai laboratori riconosciuti che effettuano gli esami per la diagnosi dell'influenza aviaria;

     b) i criteri e le procedure da seguire nell'esecuzione degli esami clinici o post mortem intesi a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria;

     c) i criteri e le procedure da seguire nella raccolta di campioni da pollame o altri volatili in cattività per l'esecuzione degli esami di laboratorio intesi a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria, compresi i metodi di campionamento per lo screening sierologico o virologico effettuato conformemente a quanto disposto dalla presente direttiva;

     d) gli esami di laboratorio da utilizzare per la diagnosi dell'influenza aviaria, compresi:

     i) gli esami per la diagnosi differenziale;

     ii) gli esami di discriminazione dei virus dell'HPAI da quelli dell'LPAI;

     iii) esami che consentano di distinguere i volatili vaccinati da quelli infettati da un ceppo di campo dell'influenza aviaria;

     iv) i criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio;

     e) le tecniche di laboratorio per la tipizzazione degli isolati del virus dell'influenza aviaria.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché i virus dell'influenza aviaria, il loro genoma e gli antigeni virali, nonché i vaccini sviluppati a fini di ricerca, diagnosi o produzione di vaccini siano manipolati o utilizzati esclusivamente in luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti dall'autorità competente, nei quali siano soddisfatti gli opportuni requisiti in materia di biosicurezza.

     L'elenco dei luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti è trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre 2007, e viene in seguito tenuto aggiornato.

 

          Art. 51. Laboratori di riferimento

     1. Il laboratorio citato al punto 1 dell'allegato VII costituisce il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (in seguito denominato «laboratorio comunitario di riferimento»).

     Fatta salva la decisione n. 90/424/CEE il laboratorio comunitario di riferimento esercita le funzioni e i compiti elencati al punto 2 dell'allegato VII.

     2. Gli Stati membri designano i laboratori nazionali di riferimento e comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le relative informazioni dettagliate e le eventuali modifiche successive. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco di detti laboratori nazionali di riferimento.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori nazionali di riferimento:

     a) esercitino le funzioni e i compiti delineati nell'allegato VIII;

     b) garantiscano il coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi sul proprio territorio conformemente all'allegato VIII e il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento.

     4. Il laboratorio comunitario di riferimento resterà in stretta collaborazione e contatto con i laboratori di riferimento per l'influenza aviaria dell'OIE e della FAO e, se del caso, con altri laboratori riconosciuti a livello internazionale all'interno della Comunità al fine di garantire formazione, eccellenza e sostegno ai laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri e nei paesi terzi.

 

CAPO IX

VACCINAZIONE

 

SEZIONE 1

Divieto generale di vaccinazione

 

          Art. 52. Produzione, vendita e impiego di vaccini contro l'influenza aviaria

     1. Gli Stati membri provvedono affinché:

     a) sul proprio territorio sia vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, salvo quanto disposto nelle sezioni 2 e 3;

     b) sul proprio territorio la manipolazione, la produzione, la conservazione, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini contro l'influenza aviaria siano effettuate sotto controllo ufficiale;

     c) vengano impiegati unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari e del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali.

     2. Possono essere adottate disposizioni concernenti le condizioni di fornitura e deposito delle scorte di vaccini contro l'influenza aviaria nella Comunità conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

SEZIONE 2

Vaccinazione d'emergenza

 

          Art. 53. Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività

     1. Uno Stato membro può introdurre la vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività come misura a breve termine per contenere un focolaio allorché una valutazione del rischio indica che c'è una minaccia significativa ed immediata di diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso lo Stato membro interessato secondo quanto disposto dalla presente sezione, in presenza di uno o più dei seguenti elementi:

     a) un focolaio all'interno di quello Stato membro;

     b) un focolaio in uno Stato membro vicino;

     c) presenza confermata di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività in un paese terzo vicino.

     2. Lo Stato membro che intenda introdurre la vaccinazione d'emergenza di cui al paragrafo 1 sottopone il piano di vaccinazione d'emergenza alla Commissione per approvazione.

     Il piano deve essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni:

     a) la situazione della malattia che ha portato alla richiesta della vaccinazione d'emergenza;

     b) la zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione;

     c) le specie e le categorie di pollame o altri volatili in cattività oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattività da vaccinare;

     d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattività da vaccinare;

     e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;

     f) la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza;

     g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati, fatte salve le misure di cui al capo IV, sezioni 3, 4 e 5, e al capo V, sezione 3;

     h) i criteri per decidere se la vaccinazione d'emergenza debba essere applicata alle aziende a contatto;

     i) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati;

     j) gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati.

     3. Norme specifiche in materia di vaccinazione d'emergenza possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

          Art. 54. Approvazione dei piani di vaccinazione d'emergenza

     1. La Commissione analizza immediatamente, assieme allo Stato membro interessato, il piano di vaccinazione d'emergenza di cui all'articolo 53, paragrafo 2, ed esamina quanto prima la situazione in sede di comitato.

     2. Il piano di vaccinazione d'emergenza è approvato secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

     L'approvazione del piano di vaccinazione d'emergenza può essere accompagnata da misure che limitano la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività e dei loro prodotti. Dette misure possono comprendere restrizioni applicabili a specifici compartimenti avicoli e a compartimenti di altri volatili in cattività, nonché l'istituzione di zone di restrizione.

 

          Art. 55. Deroghe

     1. In deroga all'articolo 54, gli Stati membri possono applicare la vaccinazione d'emergenza prima dell'approvazione del relativo piano, a condizione che:

     a) il piano di vaccinazione d'urgenza e la decisione di applicare la vaccinazione d'emergenza siano comunicati alla Commissione prima dell'inizio della vaccinazione medesima;

     b) lo Stato membro interessato vieti la movimentazione di pollame o di altri volatili in cattività e dei loro prodotti fatte salve le condizioni di cui all'allegato IX;

     c) la decisione di applicare la vaccinazione d'emergenza non comprometta la lotta contro la malattia.

     2. Qualora uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 1, la situazione della malattia e il piano di vaccinazione d'urgenza sono esaminati quanto prima in sede di comitato.

     3. Le misure applicate possono essere approvate o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

SEZIONE 3

Vaccinazione preventiva

 

          Art. 56. Vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività

     1. Gli Stati membri possono introdurre la vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività come misura a lungo termine prevista dalla presente sezione dove ritengano che, sulla base di una valutazione del rischio, determinate zone del loro territorio, il tipo di allevamento avicolo o talune categorie di pollame o di altri volatili in cattività o i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività siano esposti al rischio dell'influenza aviaria.

     2. Lo Stato membro che intenda introdurre la vaccinazione preventiva di cui al paragrafo 1 sottopone il piano di vaccinazione preventiva alla Commissione per approvazione.

     Il piano deve essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni:

     a) una descrizione chiara dei motivi alla base della vaccinazione preventiva, compresi i precedenti della malattia;

     b) la zona, il tipo di allevamento avicolo o talune categorie di pollame o di altri volatili in cattività o i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività in cui deve essere attuata la vaccinazione preventiva e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero e il tipo di aziende interessate dalla vaccinazione;

     c) le specie e le categorie di pollame o di altri volatili in cattività oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattività da vaccinare;

     d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattività da vaccinare;

     e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;

     f) la durata prevista della campagna di vaccinazione preventiva;

     g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati, fatte salve le misure di cui al capo IV, sezioni 3, 4 e 5, e al capo V, sezione 3;

     h) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati;

     i) gli esami di laboratorio da eseguire, conformemente al manuale diagnostico, nelle aziende interessate dalla vaccinazione preventiva contemporaneamente alla sorveglianza e agli esami in un numero adeguato di altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione o nei compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione preventiva e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati.

     3. Norme specifiche in materia di vaccinazione preventiva possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

          Art. 57. Approvazione del piano di vaccinazione preventiva

     1. La Commissione analizza immediatamente, assieme allo Stato membro interessato, il piano di vaccinazione preventiva di cui all'articolo 56, paragrafo 2, ed esamina quanto prima la situazione in sede di comitato.

     2. Il piano di vaccinazione preventiva è approvato secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

     L'approvazione del piano di vaccinazione preventiva può essere accompagnata da misure che limitano la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività e dei loro prodotti. Dette misure possono comprendere restrizioni applicabili a specifici compartimenti avicoli e a compartimenti di altri volatili in cattività, nonché l'istituzione di zone di restrizione.

 

SEZIONE 4

Banche di vaccini

 

          Art. 58. Banca comunitaria di vaccini

     1. Può essere istituita una banca comunitaria di vaccini per la conservazione di riserve comunitarie di vaccini contro l'influenza aviaria, autorizzati conformemente alla direttiva n. 2001/82/CE e al regolamento (CE) n. 726/2004, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri hanno accesso alla banca comunitaria di vaccini facendone richiesta alla Commissione.

     3. La Commissione può fornire vaccini a paesi terzi, laddove ciò sia nell'interesse della Comunità.

     Fatti salvi gli accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, l'accesso di paesi terzi alla banca comunitaria di vaccini è autorizzato conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, fatte salve le modalità specifiche in materia di cooperazione finanziaria e tecnica che la Commissione e il paese terzo interessato adottano nel rispetto della citata procedura.

 

          Art. 59. Banche nazionali di vaccini

     1. Nell'ambito del piano d'emergenza di cui all'articolo 62 gli Stati membri possono istituire o mantenere una banca nazionale di vaccini per la conservazione di riserve di vaccini contro l'influenza aviaria autorizzati a norma degli articoli da 5 a 15 della direttiva 2001/82/CE, da utilizzare per la vaccinazione d'emergenza o preventiva.

     2. Gli Stati membri che mantengono una banca nazionale di vaccini informano la Commissione in merito ai quantitativi e alle tipologie di vaccini da essi conservati.

 

CAPO X

CONTROLLI, SANZIONI EPIANI DI EMERGENZA COMUNITARI

 

          Art. 60. Controlli comunitari

     Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con l'autorità competente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un'applicazione uniforme della presente direttiva conformemente alla decisione 98/139/CE della Commissione del 4 febbraio 1998 che fissa talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

 

          Art. 61. Sanzioni

     Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma e provvedono senza indugio a dare comunicazione delle modificazioni successive.

 

          Art. 62. Piani di emergenza

     1. Gli Stati membri redigono un piano d'emergenza conforme all'allegato X nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in presenza di un focolaio e sottopongono tale piano all'approvazione della Commissione.

     2. Il piano di emergenza consente di avere accesso alle strutture, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessari per un'eradicazione rapida ed efficiente del focolaio. Il piano fornisce un'indicazione del numero e dell'ubicazione di tutte le aziende avicole commerciali. Il piano di emergenza dovrebbe dare un'indicazione del numero massimo di capi di pollame, per specie, che può essere presente in queste aziende commerciali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre calcolare la quantità di vaccino necessario nell'eventualità di una vaccinazione d'emergenza.

     3. Si prendono disposizioni per una stretta collaborazione tra le autorità competenti responsabili dei diversi settori, segnatamente quelle responsabili della salute degli animali, della salute pubblica, delle questioni ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per garantire una corretta comunicazione dei rischi agli agricoltori, ai lavoratori del settore avicolo ed al pubblico;

     4. La Commissione esamina i piani di emergenza allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare per garantire la compatibilità del piano con quelli degli altri Stati membri.

     I piani di emergenza sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2. Eventuali successive modifiche del piano sono adottate secondo la medesima procedura.

     5. Gli Stati membri aggiornano il proprio piano d'emergenza almeno ogni cinque anni e lo sottopongono alla Commissione per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

     6. Oltre alle misure di cui ai paragrafi da 1 a 4, possono essere adottate ulteriori norme — secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2 — volte a garantire un'eradicazione rapida ed efficiente dell'influenza aviaria, comprese disposizioni sui centri di lotta contro la malattia, sui gruppi di esperti e sulle esercitazioni di emergenza in tempo reale.

 

CAPO XI

COMPETENZE DI ESECUZIONE E PROCEDURA DI COMITATO

 

          Art. 63. Competenze di esecuzione

     1. Sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, le norme specifiche necessarie all'attuazione della direttiva, e segnatamente norme particolari concernenti:

     a) l'eliminazione delle carcasse, e

     b) la movimentazione e il trattamento del mangime, delle lettiere, dello strame usato, del concime e dei liquami contaminati o di cui si sospetta la contaminazione.

     2. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

     3. Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 64, paragrafo 3, le norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste dalla presente direttiva.

     4. Fatte salve le misure di salvaguardia di cui all'articolo 9 della direttiva n. 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno o all'articolo 10 della direttiva n. 90/425/CEE del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, le misure temporanee di emergenza rese necessarie da una grave minaccia per la salute causata da virus influenzali aviari diversi da quelli di cui articolo 2, punto 1.

 

          Art. 64. Procedura di comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

     2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della suddetta decisione è fissato a 15 giorni.

     4. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

 

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 65. Abrogazione

     La direttiva n. 92/40/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2007. I riferimenti alla direttiva 92/40/CEE si intendono come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

 

          Art. 66. Disposizioni transitorie

     1. I piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria approvati in forza dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva n. 92/40/CEE e in vigore al 1° luglio 2007 restano applicabili ai fini della presente direttiva.

     Entro il 30 settembre 2007 gli Stati membri presentano in ogni caso alla Commissione modifiche dei suddetti piani di emergenza, al fine di renderli conformi alla presente direttiva.

     I piani modificati sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

     2. Fino al momento dell'attuazione della presente direttiva, ulteriori disposizioni transitorie per la lotta contro l'influenza aviaria possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

          Art. 67. Attuazione

     1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° luglio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 68. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 69. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

(richiamato all'articolo 2)

Definizione di influenza aviaria

 

     1. «influenza aviaria»: un'infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da un virus influenzale A:

     a) dei sottotipi H5 o H7, oppure

     b) avente un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane;

     2. «influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: un'infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da:

     a) virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell'emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell'HPAI, indicativa del fatto che l'emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell'ospite, oppure

     b) virus dell'influenza aviaria aventi un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane;

     3. «influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI)»: un'infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7, non rientrante nella definizione di cui al punto 2.

 

 

ALLEGATO II

(richiamato all'articolo 5, paragrafo 2)

Notifica della malattia e ulteriori informazioni epidemiologiche

che gli stati membri sono tenuti a trasmettere

 

     1. Entro 24 ore dalla conferma di un focolaio primario o dall'individuazione dell'influenza aviaria in un macello o in mezzi di trasporto, lo Stato membro interessato è tenuto a notificare le seguenti informazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva n. 82/894/CEE:

     a) la data della notifica;

     b) l'ora della notifica;

     c) il nome dello Stato membro interessato;

     d) il nome della malattia;

     e) il numero di focolai o dei riscontri positivi per l'influenza aviaria in un macello o in un mezzo di trasporto;

     f) la data in cui si è avuto il primo sospetto della malattia;

     g) la data della conferma;

     h) i metodi impiegati per la conferma;

     i) l'eventuale conferma della malattia in un'azienda, in un macello o nei mezzi di trasporto;

     j) la localizzazione geografica del focolaio o dei riscontri positivi per la malattia in un macello o in un mezzo di trasporto;

     k) le misure di lotta applicate contro la malattia.

     2. In presenza di riscontri positivi per l'influenza aviaria nei macelli o nei mezzi di trasporto lo Stato membro interessato, oltre ai dati elencati al punto 1, deve trasmettere le seguenti informazioni:

     a) per ciascuna categoria, stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività esposti alla malattia presenti nel macello o nei mezzi di trasporto;

     b) per ciascuna categoria, stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività morti nel macello o nei mezzi di trasporto;

     c) per ciascuna categoria di pollame o altri volatili in cattività, il grado di morbilità riscontrato e la stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività nei quali l'influenza aviaria è stata confermata;

     d) stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività abbattuti o macellati nel macello o nei mezzi di trasporto;

     e) stima del numero dei capi di pollame o altri volatili in cattività distrutti;

     f) nel caso di un macello, la distanza dalla più vicina azienda commerciale contenente pollame o altri volatili in cattività;

     g) l'ubicazione dell'azienda o delle aziende d'origine del pollame o delle carcasse infetti.

     3. In caso di comparsa di focolai secondari, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere trasmesse entro il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 82/894/CEE.

     4. Lo Stato membro interessato provvede affinché alle informazioni, che devono essere fornite — conformemente ai punti 1, 2 e 3 – in merito a qualsiasi focolaio o a qualsiasi riscontro positivo per l'influenza aviaria in un macello o in mezzi di trasporto, faccia seguito con la massima tempestività una relazione scritta destinata alla Commissione e agli altri Stati membri. La relazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

     a) la data in cui il pollame o gli altri volatili in cattività presenti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto sono stati abbattuti o macellati e la data di distruzione delle relative carcasse;

     b) informazioni relative alla presunta origine dell'influenza aviaria o alla sua effettiva origine, laddove essa sia accertata;

     c) informazioni sul sistema di controllo istituito in modo da garantire l'applicazione efficace delle misure predisposte in materia di controllo della movimentazione degli animali;

     d) il tipo genetico del virus responsabile, nel caso di individuazione dell'influenza aviaria in un macello o in un mezzo di trasporto;

     e) qualora il pollame o gli altri volatili in cattività siano stati abbattuti o macellati in aziende a contatto o in aziende in cui sono presenti pollame o altri volatili in cattività con sospetta infezione da influenza aviaria, le seguenti informazioni:

     i) la data dell'abbattimento o della macellazione e, per ogni categoria, la stima del numero dei capi di pollame o di altri volatili in cattività abbattuti o macellati in ciascuna azienda;

     ii) la correlazione epidemiologica esistente tra la fonte dell'infezione e ciascuna azienda a contatto o le altre ragioni che hanno portato a sospettare la presenza dell'influenza aviaria;

     iii) nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività presenti nelle aziende a contatto non siano stati abbattuti o macellati, le motivazioni alla base di tale decisione.

     5. Qualora presso le frontiere comunitarie, i posti di ispezione frontalieri o gli impianti o le stazioni di quarantena operanti a norma della legislazione comunitaria in materia di importazioni venga confermata l'influenza aviaria nel pollame vivo, in altri volatili in cattività o nei prodotti a base di pollame, importati o introdotti, l'autorità competente deve darne notifica tempestiva alla Commissione e comunicare le misure adottate.

     6. Quando, come risultato della sorveglianza, viene individuata una grave minaccia per la salute, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati entro 24 ore.

 

 

ALLEGATO III

(richiamato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 3)

Autorizzazione all'uscita di uova da un'azienda

conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 3

 

     Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 13, paragrafo 3, della presente direttiva, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di uova da un'azienda a uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione di ovoprodotti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 («lo stabilimento designato»), alle seguenti condizioni:

     1. le uova, per poter uscire dall'azienda d'origine, devono essere inviate direttamente dall'azienda sospetta di infezione allo stabilimento designato; ogni spedizione deve essere sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza e deve restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino allo stabilimento designato;

     2. il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine delle uova informa l'autorità competente dello stabilimento designato dell'intenzione di inviare ad esso le uova;

     3. l'autorità competente responsabile dello stabilimento designato provvede affinché:

     a) le uova di cui al punto 1 siano mantenute isolate dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino al momento della trasformazione;

     b) i gusci di tali uova siano distrutti;

     c) l'imballaggio delle uova sia distrutto oppure pulito e disinfettato in modo da distruggere tutti i virus dell'influenza aviaria;

     d) le uova di cui al punto 1 siano trasportate in veicoli puliti e disinfettati. Misure di biosicurezza sono applicate al personale, alle attrezzature ed ai veicoli coinvolti nel trasporto delle uova.

 

 

ALLEGATO IV

(richiamato all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 2 e all'articolo 42, paragrafo 2)

Principali criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare

misure nelle aziende a contatto o nelle aziende e zone a rischio nelle ulteriori zone di restrizione

 

Criteri indicativi

Per il depopolamento

Contro il depopolamento

Segni clinici indicativi dell'influenza aviaria nelle aziende a contatto

Assenza di segni clinici indicativi dell'influenza aviaria nelle aziende a contatto ed assenza di correlazioni epidemiologiche

Elevata suscettibilità delle specie di pollame prevalenti

Bassa suscettibilità delle specie di pollame prevalenti

Movimentazione del pollame o di altri volatili tenuti in cattività dalle aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata verso aziende a contatto, successiva alla probabile data di introduzione del virus in tali aziende infette.

Assenza di movimentazione del pollame o di altri volatili tenuti in cattività dalle aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata verso aziende a contatto, successiva alla probabile data di introduzione del virus in tali aziende infette.

Ubicazione delle aziende a contatto in una zona ad elevata densità di pollame

Ubicazione delle aziende a contatto in una zona a bassa densità di pollame

La malattia è presente da un certo periodo, con probabile diffusione del virus dalle aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata prima dell'attuazione di misure di eradicazione

La malattia è presente ma si riscontra una diffusione limitata del virus dalle aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata prima dell'attuazione di misure di eradicazione

Ubicazione di aziende a contatto entro 500 metri (1) dalle aziende dove l'influenza aviaria è stata confermata

Ubicazione di aziende a contatto a più di 500 metri (1) dalle aziende dove l'influenza aviaria è stata confermata

Le aziende a contatto sono collegate a più di un'azienda in cui l'influenza aviaria è stata confermata

Le aziende a contatto non sono collegate ad aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata

L'epidemia non è sotto controllo ed il numero di aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata è in aumento

L'epidemia è sotto controllo

 

(1) Nei casi in cui la densità del pollame è molto elevata occorre prevedere una distanza maggiore.

 

ALLEGATO V

(richiamato all'articolo 39, paragrafo 1)

Criteri da prendere in considerazione ai fini della decisione

di applicare misure alle aziende in caso di LPAI

 

     Nell'assumere una decisione in merito alla movimentazione del pollame o delle uova e al depopolamento delle aziende conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, l'autorità competente deve considerare perlomeno i criteri seguenti:

     a) le specie interessate;

     b) il numero di aziende nella zona circostante alle aziende di spedizione;

     c) l'ubicazione dei macelli, degli incubatoi e dei centri di imballaggio designati;

     d) le misure di biosicurezza applicate alle aziende, ai compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività nel corso del trasporto e della macellazione;

     e) la via di trasporto;

     f) le prove di diffusione dell'infezione;

     g) l'eventuale rischio per la salute pubblica;

     h) gli ulteriori trattamenti dei prodotti interessati;

     i) l'impatto socioeconomico e altre ricadute.

 

 

ALLEGATO VI

(richiamato all'articolo 48)

Principi e procedure per le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende

 

     1. Per le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'articolo 48 devono essere applicati i principi generali e le procedure di seguito elencati:

     a) le operazioni di pulizia e disinfezione e, se del caso, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono effettuate sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

     b) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni devono essere autorizzati dall'autorità competente in modo da assicurare la distruzione del virus dell'influenza aviaria;

     c) i disinfettanti dovrebbero essere utilizzati conformemente alle raccomandazioni del fabbricante ove fornite, o conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale e/o alle eventuali istruzioni dell'autorità competente;

     d) la scelta dei disinfettanti e delle procedure di disinfezione è effettuata tenendo conto della natura delle aziende, dei veicoli e degli oggetti da trattare;

     e) le condizioni di utilizzo dei prodotti sgrassanti e dei disinfettanti devono essere tali da non alterarne l'efficacia; occorre, in particolare, rispettare i parametri tecnici indicati dal fabbricante, quali la pressione, la temperatura minima e il tempo di contatto necessario;

     f) a prescindere dal disinfettante utilizzato, si applicano i seguenti principi generali:

     i) lettiere, strame e materie fecali devono essere abbondantemente aspersi di disinfettante,

     ii) il suolo, i pavimenti, le rampe e le pareti devono essere accuratamente lavati e puliti tramite spazzolatura e raschiatura accurata, avendo cura di rimuovere o smontare, ove possibile, gli attrezzi o le apparecchiature che potrebbero altrimenti ostacolare l'efficace esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione,

     iii) occorre quindi procedere ad un'ulteriore applicazione del disinfettante rispettando il tempo minimo di contatto raccomandato dal fabbricante;

     g) se il lavaggio è effettuato con liquidi applicati a pressione, occorre evitare la ricontaminazione delle parti già pulite;

     h) occorre prevedere la pulizia, la disinfezione o la distruzione di apparecchiature, impianti, attrezzi o di tutto ciò che potrebbe essere contaminato;

     i) una volta effettuate le operazioni di disinfezione occorre evitare qualsiasi ricontaminazione;

     j) le operazioni di pulizia e di disinfezione prescritte dalla presente direttiva devono essere documentate nel registro dell'azienda o del veicolo e, laddove ne sia richiesto il riconoscimento ufficiale, certificate dal veterinario ufficiale responsabile dei controlli o da una persona sotto la sua supervisione;

     k) sono previste la pulizia e la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto e dal personale.

     2. Le operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende infette devono essere condotte secondo i principi e le procedure di seguito elencati:

     a) pulizia e disinfezione preliminari:

     i) durante le operazioni di abbattimento del pollame o degli altri volatili in cattività devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare o limitare al massimo la dispersione del virus dell'influenza aviaria; tali misure comprendono l'installazione di docce e di attrezzature provvisorie di disinfezione, la fornitura di indumenti protettivi, la decontaminazione delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati e l'interruzione dell'alimentazione del sistema di ventilazione;

     ii) le carcasse del pollame o degli altri volatili in cattività abbattuti devono essere irrorate con un disinfettante;

     iii) qualsiasi trasporto di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività che devono essere fatti uscire dall'azienda per essere distrutti deve essere effettuato in veicoli o contenitori chiusi a tenuta stagna sotto controllo ufficiale in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria;

     iv) non appena il pollame o gli altri volatili in cattività abbattuti siano stati rimossi per essere distrutti, le parti dell'azienda in cui tali animali erano tenuti e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem, devono essere irrorati con disinfettanti autorizzati conformemente all'articolo 48;

     v) qualsiasi residuo o traccia di sangue derivati dall'abbattimento o dall'ispezione post mortem dev'essere accuratamente raccolto e distrutto con il pollame o gli altri volatili in cattività abbattuti;

     vi) il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;

     b) pulizia e disinfezione finali:

     i) il concime e le lettiere usate devono essere rimossi e sottoposti al trattamento di cui al punto 3, lettera a);

     ii) il grasso e lo sporco devono essere distrutti da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e le superfici devono essere successivamente pulite con acqua;

     iii) una volta lavate con acqua fredda, le superfici vengono nuovamente irrorate con un disinfettante;

     iv) dopo sette giorni, l'azienda deve essere trattata con un prodotto sgrassante, sciacquata con acqua, irrorata con un disinfettante e nuovamente sciacquata con acqua.

     3. Le operazioni di disinfezione delle lettiere, del concime e dei liquami contaminati devono essere effettuate secondo i principi e le procedure di seguito elencati:

     a) il concime e le lettiere usate devono alternativamente:

     i) essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C;

     ii) essere distrutti mediante incenerimento;

     iii) essere interrati ad una profondità tale da impedire agli uccelli selvatici e agli altri animali di avervi accesso; o

     iv) essere ammassati per fermentare, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per almeno 42 giorni;

     b) i liquami devono essere depositati per almeno 60 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto, salvo nel caso in cui l'autorità competente non autorizzi un periodo di deposito più breve per i liquami trattati efficacemente secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale tali da garantire la distruzione del virus.

     L'autorità competente può autorizzare il trasporto del concime, dello strame e delle lettiere potenzialmente contaminati a un impianto riconosciuto per il trattamento dove venga effettuato un trattamento per distruggere i virus influenzali oppure ne può autorizzare il trasporto ai fini di un deposito temporaneo prima della distruzione o del trattamento, conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 o alle norme specifiche di cui all'articolo 63, paragrafo 1 della presente direttiva. Il trasporto deve essere effettuato in veicoli o contenitori chiusi a tenuta stagna sotto controllo ufficiale in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria.

     4. Tuttavia, in deroga ai punti 1 e 2 l'autorità competente può stabilire procedure specifiche di pulizia e disinfezione, tenendo conto del tipo di azienda e delle condizioni climatiche. L'autorità competente comunica alla Commissione quando tale deroga è applicata e fornisce i dettagli delle procedure specifiche.

     5. Fatto salvo l'articolo 48, lettera b), se l'autorità competente accerta che un'azienda o parte di un'azienda non può, per qualsiasi ragione, essere pulita e disinfettata, essa può vietare l'ingresso di qualsiasi persona, veicolo, pollame o altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche o altro in detta azienda o parte di azienda e tale divieto resta in vigore per almeno 12 mesi.

 

 

ALLEGATO VII

(richiamato all'articolo 51, paragrafo 1)

Laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria

 

     1. Il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria è il seguente:

     Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Regno Unito.

     2. Il laboratorio comunitario di riferimento ha le funzioni e i compiti seguenti:

     a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi dell'influenza aviaria utilizzati negli Stati membri, segnatamente mediante:

     i) la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi del virus dell'influenza aviaria per gli esami sierologici e la preparazione degli antisieri;

     ii) la fornitura dei sieri standard e degli altri reagenti di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento, al fine di standardizzare gli esami e i reagenti utilizzati negli Stati membri;

     iii) la creazione e la conservazione di una raccolta di ceppi e di isolati del virus dell'influenza aviaria;

     iv) l'organizzazione periodica, a livello comunitario, di prove comparative delle procedure diagnostiche;

     v) la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunità;

     vi) la caratterizzazione, mediante i più avanzati metodi disponibili, degli isolati dei virus dell'influenza aviaria per meglio comprendere l'epidemiologia dell'influenza aviaria e del virus, e studiare la comparsa di virus ad alta patogenicità e potenzialmente patogeni;

     vii) l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione dell'influenza aviaria;

     viii) il mantenimento di competenze sul virus dell'influenza aviaria e su altri virus affini, in modo tale da consentire una rapida diagnosi differenziale;

     ix) l'acquisizione di conoscenze sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro l'influenza aviaria;

     b) contribuire attivamente alla diagnosi di focolai nella Comunità mediante lo studio degli isolati dei virus influenzali aviari ad esso inviati per la conferma della diagnosi, per la caratterizzazione e per studi epidemiologici; ricevere gli isolati virali relativi a focolai primari, che devono essere inviati dai paesi terzi autorizzati a importare pollame vivo e carni nella Comunità a norma della pertinente legislazione comunitaria; sugli isolati virali ricevuti il laboratorio comunitario di riferimento è tenuto a effettuare:

     i) lo studio della sequenza nucleotidica per la determinazione della sequenza di amminoacidi corrispondente al sito di clivaggio dell'emoagglutinina;

     ii) la determinazione dell'indice di patogenicità intravenosa (IVPI);

     iii) la tipizzazione degli antigeni;

     iv) l'analisi filogenetica a sostegno delle indagini epidemiologiche;

     c) agevolare la formazione o l'aggiornamento degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

     d) preparare il programma e i documenti di lavoro della conferenza annuale dei laboratori nazionali di riferimento;

     e) sostegno alle indagini condotte dagli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici mediante la fornitura di antigeni nel quadro del programma e delle procedure di analisi accreditate, e redazione di una relazione sintetica sui risultati delle indagini;

     f) tenere sotto controllo il possibile impatto che i virus dell'influenza aviaria possono produrre in termini di zoonosi e collaborare con laboratori riconosciuti a livello internazionale che si occupano di influenza umana;

     g) mettere a punto, in consultazione con la Commissione, un piano di crisi ed emergenza che includa disposizioni per la cooperazione con il laboratorio di riferimento per l'influenza aviaria dell'OIE e della FAO e, se del caso, con altri laboratori riconosciuti a livello internazionale all'interno della Comunità.

 

 

ALLEGATO VIII

(richiamato all'articolo 51, paragrafo 3)

Funzioni e compiti dei laboratori nazionali di riferimento

 

     1. Ai laboratori nazionali di riferimento spetta garantire che in ogni Stato membro gli esami di laboratorio per l'individuazione della presenza dell'influenza aviaria e l'identificazione del tipo genetico degli isolati virali siano effettuati in conformità al manuale diagnostico. A tal fine essi possono stipulare accordi speciali con il laboratorio comunitario di riferimento o con altri laboratori nazionali.

     2. Ai fini di una caratterizzazione completa i laboratori nazionali di riferimento trasmettono senza indugio al laboratorio comunitario di riferimento gli isolati del virus dell'influenza aviaria:

     a) relativi a tutti i focolai primari di influenza aviaria;

     b) relativi — nel caso di focolai secondari — a un numero rappresentativo di focolai;

     c) qualora nel pollame, negli altri volatili in cattività o nei mammiferi vengano individuati virus influenzali diversi da quelli indicati all'allegato I, punto 1 che costituiscano una grave minaccia per la salute.

     3. I laboratori nazionali di riferimento di ciascuno Stato membro sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici di ogni laboratorio di diagnosi dell'influenza aviaria dello Stato membro interessato. A tal fine:

     a) possono fornire reagenti diagnostici ai singoli laboratori;

     b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati in detto Stato membro;

     c) organizzano periodicamente prove comparative;

     d) conservano isolati del virus dell'influenza aviaria provenienti da focolai e isolati di qualsiasi altro virus influenzale aviario riscontrato in detto Stato membro;

     e) collaborano con i laboratori che a livello nazionale si occupano di influenza umana.

 

 

ALLEGATO IX

[richiamato all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b)]

Prescrizioni per la movimentazione di pollame o altri volatili in cattività

e di prodotti avicoli applicabili in caso di vaccinazione d'emergenza

 

     1. Gli Stati membri provvedono affinché la movimentazione di pollame o altri volatili in cattività, vaccinati secondo quanto disposto dall'articolo 55, e la movimentazione dei relativi prodotti avvengano secondo le modalità di cui ai punti da 3 a 8 conformemente al manuale diagnostico.

     2. I veicoli o i mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o altri volatili in cattività, uova o carni di pollame nel contesto del presente allegato sono sottoposti senza indugio, dopo l'utilizzo, a una o più operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'articolo 48.

     3. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le uova da cova devono:

     i) provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

     ii) essere state disinfettate prima della spedizione conformemente a un metodo approvato dall'autorità competente;

     iii) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;

     iv) essere rintracciabili nell'incubatoio;

     b) le uova devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico ed essere trasportate:

     i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente, oppure

     ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

     c) i pulcini di un giorno:

     i) devono essere nati da uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);

     ii) devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

     d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattività devono:

     i) essere stati regolarmente vaccinati contro l'influenza aviaria, laddove lo preveda il programma di vaccinazione;

     ii) essere stati esaminati con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

     iii) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

     e) il pollame da macello deve:

     i) essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente al manuale diagnostico;

     ii) essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

     4. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova trasportate da aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le uova da cova devono:

     i) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;

     ii) essere rintracciabili nell'incubatoio;

     b) le uova sono trasportate:

     i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente, oppure

     ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

     c) i pulcini di un giorno devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

     d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattività devono:

     i) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

     ii) essere vaccinati nell'azienda di destinazione, laddove ciò sia previsto dal programma di vaccinazione;

     e) il pollame da macello è inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

     5. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova trasportate da aziende situate all'interno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le uova da cova devono:

     i) provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

     ii) essere state disinfettate prima della spedizione conformemente a un metodo approvato dall'autorità competente;

     iii) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;

     iv) essere rintracciabili nell'incubatoio;

     b) le uova devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico ed essere trasportate:

     i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente, oppure

     ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

     c) i pulcini di un giorno devono:

     i) non essere vaccinati;

     ii) essere nati da uova da cova che soddisfino le condizioni enunciate al punto 2, lettera a), al punto 3, lettera a) o al punto 4, lettera a);

     iii) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

     d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattività devono:

     i) non essere stati vaccinati;

     ii) essere stati esaminati con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

     iii) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

     e) il pollame da macello deve:

     i) essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente al manuale diagnostico;

     ii) essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

     6. Alle carni ottenute da pollame tenuto nella zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

     a) per quanto concerne le carni ottenute da animali vaccinati, il pollame deve:

     i) essere stato vaccinato con un vaccino conforme alla strategia DIVA;

     ii) essere stato sottoposto a ispezioni e ad esami risultati negativi conformemente al manuale diagnostico;

     iii) essere stato sottoposto a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico e, se opportuno, i volatili sentinella presenti nell'azienda devono essere stati esaminati dal veterinario ufficiale;

     iv) essere stato inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata;

     b) per quanto concerne le carni ottenute da pollame non vaccinato che viene inviato alla macellazione, il pollame è sottoposto a controlli conformemente al manuale diagnostico.

     7. L'autorità competente può autorizzare l'uscita dalle aziende di carcasse o di uova ai fini della loro distruzione.

     8. La movimentazione delle uova confezionate e delle carni di pollame macellato conformemente al presente allegato non è soggetta a ulteriori limitazioni.

     9. La movimentazione del pollame (inclusi i pulcini di un giorno) o di altri volatili in cattività a partire dal territorio dello Stato membro è proibita dall'inizio della vaccinazione d'emergenza sino all'approvazione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 54 e fatta salva qualsiasi ulteriore misura comunitaria, salvo se autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro ricevente.

 

 

ALLEGATO X

(richiamato all'articolo 62, paragrafo 1)

Criteri applicabili ai piani di emergenza

 

     I piani di emergenza devono perlomeno prevedere:

     1) l'istituzione di un'unità di crisi a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di lotta adottate dallo Stato membro;

     2) un elenco dei centri locali di lotta contro la malattia che dispongano di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di lotta a livello locale;

     3) informazioni particolareggiate sul personale coinvolto nelle misure di controllo, sulle sue competenze, sulle sue responsabilità e sulle istruzioni ad esso impartite, tenendo conto dell'esigenza di protezione delle persone e del rischio potenziale che l'influenza aviaria rappresenta per la salute dell'uomo;

     4) centri locali di controllo in grado di contattare rapidamente le persone e gli organismi direttamente o indirettamente interessati da un focolaio;

     5) disponibilità di attrezzature e materiale adatti per l'efficace esecuzione delle misure di lotta contro la malattia;

     6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare in caso di sospetto e conferma dell'infezione o della contaminazione, comprese le modalità proposte per la distruzione delle carcasse;

     7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze relative alle procedure operative e amministrative;

     8) laboratori diagnostici dotati di un servizio per gli esami post mortem, dei mezzi necessari per gli esami sierologici ed istologici, ecc. e in possesso di competenze aggiornate per la diagnosi rapida. A tal fine occorre prevedere modalità di trasporto rapido dei campioni. Il piano di emergenza deve inoltre delineare la potenzialità di analisi del laboratorio e le risorse disponibili per affrontare un focolaio di malattia;

     9) un piano di vaccinazione completo che contempli diversi scenari e fornisca un'indicazione delle popolazioni di pollame o altri volatili in cattività che possono essere vaccinate, una stima della quantità di vaccino necessaria e della sua disponibilità;

     10) sistemi che consentano di disporre di dati relativi alla registrazione delle aziende avicole commerciali sul proprio territorio, fatte salve le altre disposizioni pertinenti previste dalla legislazione comunitaria in questo settore;

     11) disposizioni per il riconoscimento di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate;

     12) disposizioni per l'individuazione di zone ad alta densità di pollame;

     13) disposizioni che attribuiscano le competenze giuridiche necessarie all'attuazione dei piani di emergenza.

 

 

ALLEGATO XI

Tavola di Concordanza

 

Presente direttiva

Direttiva n. 92/40/CEE

Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, punto 1

Allegato III

Articolo 2, punto 2

Allegato III, terzo comma

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punti da 4 a l5, 17, 20, 21 e punti da 22 a 32

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto b)

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto d)

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto e)

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafi 3) e 4)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 2, lettere e) e g)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 11, paragrafi 6 e 7

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 11, paragrafo 9

Articolo 11, paragrafo 10 Allegato III, Capo 3, paragrafo 3

 

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 6

Articolo 15

Articolo 8

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 17, paragrafi 3 e 4

Articolo 18, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 18, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 18, lettera c)

Articolo 19, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 19 lettere b), c) e d)

Articolo 19, lettera e), prima frase

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), frase introduttiva

Articolo 19, lettera e), seconda frase e lettere f), g) e h)

Articolo 20

Articolo 9, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 21

Articolo 9, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 22, paragrafi 1 e 3

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), punto i)

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), punto ii)

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 25

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), punto iii)

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 27

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 30, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 30, lettere b) e c)

Articolo 9, paragrafo 4, lettere b), c) e d)

Articolo 30, lettere d), e), g) e j)

Articolo 30, lettera f)

Articolo 9, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 30, lettera h)

Articolo 9, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 30, lettera i)

Articolo 9, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 31

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 11

Articolo 49

Articolo 5, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 50

Articolo 51, paragrafo 1 Allegato V

 

Articolo 51, paragrafi 2 e 3

Articolo 14

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 52

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 16, frase introduttiva

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 16, lettera a), primo comma

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 16, lettera b)

Articolo 54

Articolo 16, lettera b)

Articolo 55

Articolo 16, lettera a), secondo comma

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 18

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 17

Articolo 63, paragrafi 1 e 3

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 64

Articolo 21

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 22

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 23

Allegato I, punti 1 e 2

Allegato III

Allegato I, punto 3

Allegato II

Allegato III

Allegato I

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato II

Allegato VII

Allegato V

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X

Allegato VI

Allegato XI