§ 1.5.A57 - Decisione 16 ottobre 2000, n. 666.
Decisione n. 2000/666/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/10/2000
Numero:666


Sommario
Art. 1.      Ai fini della presente decisione si applicano la definizione di influenza aviaria di cui alla direttiva 92/40/CEE del Consiglio e la definizione di malattia di Newcastle di cui alla direttiva [...]
Art. 2.      Gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili dai paesi elencati nell'allegato D della presente decisione soltanto se
Art. 3.      1. I volatili devono essere trasportati direttamente dal posto d'ispezione frontaliero in un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in gabbie o stie, fatte salve le disposizioni della [...]
Art. 4.      1. Dopo che i volatili sono stati messi in quarantena, deve essere effettuato il campionamento e l'esame dei volatili e/o dei volatili di controllo come disposto all'allegato C
Art. 5.      Se, durante la quarantena prevista all'art. 3, si sospetta o è confermato che uno o più psittaciformi sono infetti da Chlamydia psittaci, tutti i volatili della partita devono essere trattati [...]
Art. 6.      Gli psittaciformi devono essere individuati singolarmente all'arrivo in quarantena conformemente al capitolo 2, parte B, dell'allegato B. I numeri di identificazione devono essere iscritti in [...]
Art. 7.      Le condizioni di gestione delle stazioni o degli impianti di quarantena, incluse quelle relative all'eliminazione dei rifiuti e la tenuta dei registri, devono essere conformi ai requisiti di cui [...]
Art. 8.      Le spese per la quarantena causate dall'applicazione della presente decisione sono interamente a carico dell'importatore
Art. 9.      I volatili possono uscire dalla quarantena soltanto in base ad un'autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale
Art. 10.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2001
Art. 11.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.A57 - Decisione 16 ottobre 2000, n. 666.

Decisione n. 2000/666/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 31 ottobre 2000, n. L 278).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, e l'articolo 18, paragrafo 2, primo e quarto trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) Occorre stabilire le condizioni di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'importazione di volatili diversi dal pollame da taluni paesi terzi.

     (2) Dopo l'ammissione nel territorio comunitario, i volatili diversi dal pollame devono essere messi in quarantena in impianti o stazioni di quarantena comunitari, conformemente all'articolo 7, punto A, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE, prima di essere immessi sul mercato. Occorre stabilire le condizioni specifiche per il riconoscimento degli impianti o delle stazioni di quarantena per volatili.

     (3) Una constatazione positiva dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle o la conferma della presenza di tali malattie nei volatili in quarantena o nei volatili di controllo non va segnalata come un focolaio ai sensi della direttiva 82/894/CEE del Consiglio relativa alla notifica delle malattie degli animali nella Comunità, ma deve tuttavia essere notificata alla Commissione.

     (4) I paesi che intendono importare volatili nella Comunità devono essere membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e rispettare le condizioni generali stabilite dalla sezione relativa all'etica veterinaria e alla certificazione per gli scambi internazionali.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi alla procedura di notifica che figura nell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Ai fini della presente decisione si applicano la definizione di influenza aviaria di cui alla direttiva 92/40/CEE del Consiglio e la definizione di malattia di Newcastle di cui alla direttiva 92/66/CEE del Consiglio.

     Inoltre, si intende per:

     - "impianto di quarantena", una struttura separata da allevamenti di pollame e altri luoghi dove sono tenuti volatili da una distanza ragionevole, tenuto conto degli aspetti epidemiologici della malattia di Newcastle e dell'influenza aviaria per quanto riguarda la diffusione per via aerea, in cui i volatili importati sono messi in quarantena secondo il principio "tutto dentro - tutto fuori" (all in all out),

     - "stazione di quarantena", una struttura contenente una serie di unità operativamente e fisicamente separate le une dalle altre e contenenti unicamente volatili della stessa partita, aventi lo stesso stato sanitario e costituenti quindi un'unità epidemiologica - nelle quali i volatili importati sono messi in quarantena secondo il principio "tutto dentro - tutto fuori" (all in all out) - e separata da allevamenti di pollame e altri luoghi in cui sono tenuti volatili da una distanza ragionevole, tenuto conto degli aspetti epidemiologici della malattia di Newcastle e dell'influenza aviaria per quanto riguarda la diffusione per via aerea,

     - "volatili", animali della specie avicola non contemplati dall'art. 2, numero 1, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, esclusi i volatili di cui all'art. 1, paragrafo 3 (relativo agli animali da compagnia che accompagnano il proprietario) e all'art. 19 della direttiva 92/65/CEE (relativo agli animali destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento e laboratori di sperimentazione),

     - "volatili di controllo", pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena.

     La presente decisione non si applica ai volatili catturati allo stato brado nel quadro di programmi di conservazione approvati dalle competenti autorità negli Stati membri di destinazione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili dai paesi elencati nell'allegato D della presente decisione soltanto se:

     1) provengono da stabilimenti registrati dall'autorità competente del paese esportatore;

     2) sono accompagnati dal certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato A;

     3) sono trasportati in gabbie o stie identificate con un numero di identificazione che deve corrispondere al numero indicato nel certificato di polizia sanitaria;

     4) i volatili sono trasportati ad un impianto o ad un centro di quarantena riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'art. 2, punto 5, e l'importatore trasmette una dichiarazione scritta, nella lingua dello Stato membro di entrata, del responsabile dell'impianto o del centro di quarantena, attestante che i volatili saranno ammessi in quarantena. Detta dichiarazione deve menzionare chiaramente il nome e l'indirizzo nonché il numero di riconoscimento dell'impianto o del centro di quarantena e deve pervenire al posto d'ispezione frontaliero per fax o per posta elettronica prima dell'arrivo della spedizione al posto d'ispezione frontaliero, o deve essere presentata dall'importatore o dal suo agente prima che i volatili lascino il posto d'ispezione frontaliero [1].

     5) Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco con i numeri di riconoscimento degli impianti o dei centri di quarantena riconosciuti ed il nome e il codice ANIMO della competente Unità veterinaria locale (UVL), nonché gli eventuali cambiamenti apportati a tale elenco, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/106/CE [2].

 

     Art. 3.

     1. I volatili devono essere trasportati direttamente dal posto d'ispezione frontaliero in un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in gabbie o stie, fatte salve le disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio.

     2. Una volta ispezionati i volatili, le gabbie o le stie o il veicolo di trasporto devono essere sigillati dal funzionario responsabile del posto d'ispezione frontaliero in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto durante il trasporto verso l'impianto o la stazione di quarantena.

     3. I volatili sono messi in quarantena per almeno 30 giorni in un impianto o stazione di quarantena riconosciuto.

     4. L'impianto o la stazione di quarantena per i volatili importati devono essere riconosciuti dall'autorità competente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B. Il riconoscimento viene revocato se tali condizioni non sono più soddisfatte [3].

     5. Almeno all'inizio e alla fine della quarantena di ogni partita, il veterinario ufficiale deve controllare il rispetto delle pertinenti disposizioni, incluso un esame dei casi di mortalità e un'ispezione clinica dei volatili di ciascuna unità dell'impianto o della stazione di quarantena. Il veterinario ufficiale o un veterinario all'uopo autorizzato deve effettuare ispezioni con frequenze maggiori se la situazione sanitaria lo giustifica.

 

     Art. 4.

     1. Dopo che i volatili sono stati messi in quarantena, deve essere effettuato il campionamento e l'esame dei volatili e/o dei volatili di controllo come disposto all'allegato C.

     2. Se vengono utilizzati volatili di controllo, essi devono esserlo una sola volta, non essere stati vaccinati, avere reagito negativamente all'esame sierologico di ricerca della malattia di Newcastle e dell'influenza aviaria entro quattordici giorni prima dell'inizio della quarantena, avere un'età di almeno tre settimane, essere messi nell'unità di quarantena prima dell'arrivo dei volatili, essere identificati da un anello alla zampa o da altro sistema di identificazione permanente ed essere messi nell'unità di quarantena a più stretto contatto possibile con i volatili in quarantena, per assicurare che entrino in contatto con gli escrementi di questi ultimi. In ogni impianto o stazione di quarantena devono essere utilizzati almeno quattro volatili di controllo [4].

     3. Se, durante la quarantena prevista all'art. 3, si sospetta che uno o più volatili risultano infetti da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, vengono prelevati campioni da volatili detenuti nell'impianto o nell'unità sospetta ai fini di un esame virologico come prescritto dall'allegato C, punto 2.

     4. Se, durante la quarantena prevista all'art. 3, uno o più volatili o i volatili di controllo risultano infetti da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, si applicano le seguenti misure:

     a) tutti i volatili dell'impianto o dell'unità di quarantena infetti devono essere abbattuti e distrutti;

     b) l'impianto o l'unità infetti devono essere puliti e disinfettati;

     c) nel caso delle stazioni di quarantena, non prima di 21 giorni dopo la pulitura e la disinfezione finale vanno prelevati campioni per esami sierologici da volatili di controllo nelle altre unità di quarantena; oppure

     d) nel caso delle stazioni di quarantena nelle quali non vengono utilizzati volatili di controllo, nel periodo compreso fra 7 e 15 giorni dopo la pulitura e disinfezione finale vanno prelevati campioni per esami virologici da volatili detenuti nelle altre unità di quarantena;

     e) nessun volatile deve lasciare la stazione di quarantena finché non sarà stato confermato che i risultati del campionamento di cui al precedente trattino sono negativi;

     f) nessun volatile deve essere introdotto nella stazione di quarantena o nell'unità infetta fino a 21 giorni dopo la pulitura e disinfezione.

     5. In deroga al disposto del paragrafo 4, in seguito alla constatazione di casi della malattia di Newcastle in uno o più volatili o nei volatili di controllo, l'autorità competente può decidere che i volatili non siano eliminati, a condizione che almeno trenta giorni dopo la morte o la guarigione clinica dell'ultimo caso, il campionamento effettuato secondo la procedura di cui all'allegato C, punto 1, lettera B (senza tener conto del riferimento al periodo di tempo indicato) abbia dato esito negativo. I volatili non possono uscire dalla quarantena prima che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla scomparsa dei sintomi clinici della malattia di Newcastle. Qualsiasi materia o materiale di scarto che potrebbe essere contaminato, come pure il materiale di scarto che si è accumulato nel periodo suddetto di sessanta giorni, deve essere eliminato per assicurare la distruzione dei virus della malattia di Newcastle eventualmente presenti. La Commissione deve essere informata delle misure adottate.

 

     Art. 5.

     Se, durante la quarantena prevista all'art. 3, si sospetta o è confermato che uno o più psittaciformi sono infetti da Chlamydia psittaci, tutti i volatili della partita devono essere trattati secondo un metodo approvato dalle competenti autorità e la quarantena deve essere prorogata per almeno due mesi dopo l'ultimo caso accertato.

 

     Art. 6.

     Gli psittaciformi devono essere individuati singolarmente all'arrivo in quarantena conformemente al capitolo 2, parte B, dell'allegato B. I numeri di identificazione devono essere iscritti in registri che vanno conservati conformemente all'art. 7.

 

     Art. 7.

     Le condizioni di gestione delle stazioni o degli impianti di quarantena, incluse quelle relative all'eliminazione dei rifiuti e la tenuta dei registri, devono essere conformi ai requisiti di cui al capitolo 2, parte A, dell'allegato B.

 

     Art. 8.

     Le spese per la quarantena causate dall'applicazione della presente decisione sono interamente a carico dell'importatore.

 

     Art. 9.

     I volatili possono uscire dalla quarantena soltanto in base ad un'autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

 

     Art. 10.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2001 [5].

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato A [6]

     (Omissis).

 

 

Allegato B

Condizioni minime per il riconoscimento degli impianti e delle stazioni di quarantena per volatili

 

Capitolo 1

Costruzione e attrezzatura degli impianti o delle stazioni di quarantena

 

     1. L'impianto o la stazione di quarantena deve essere un edificio separato da un allevamento di pollame o di altri volatili da una distanza ragionevole, tenuto conto degli aspetti epidemiologici della malattia di Newcastle e dell'influenza aviaria per quanto riguarda la diffusione per via aerea. Le porte di entrata e di uscita devono essere munite di serratura e recare l'indicazione: "QUARANTENA vietato l'accesso alle persone non autorizzate".

     2. Ogni unità di quarantena della stazione deve occupare uno spazio d'aria distinto.

     3. L'impianto o la stazione di quarantena deve essere protetto/a da volatili, mosche e parassiti e sigillabile in modo da consentire la fumigazione.

     4. L'impianto o ogni unità di quarantena deve essere provvisto/a di lavamani.

     5. Le porte di entrata e di uscita dell'impianto e di ogni unità di quarantena devono essere costituite da sistemi di doppie porte.

     6. Barriere sanitarie devono essere sistemate presso tutte le entrate/uscite dell'impianto e delle singole unità.

     7. Tutte le apparecchiature devono essere concepite in modo da poter essere pulite e disinfettate.

     8. Il deposito dei mangimi deve essere protetto da volatili, roditori e insetti.

     9. Deve essere disponibile un contenitore per il deposito della lettiera, protetto da volatili e roditori.

     10. Deve essere disponibile un frigorifero e/o un surgelatore per le carcasse dell'azienda.

 

Capitolo 2

 

     A. Disposizioni relative alla gestione

     1. Gli impianti o le stazioni di quarantena devono:

     - disporre di un efficace sistema di controllo che garantisca una sorveglianza adeguata degli animali,

     - essere poste sotto il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale,

     - essere pulite e disinfettate conformemente ad un programma approvato dall'autorità competente che prevede un appropriato periodo di riposo; i disinfettanti utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente.

     2. Per ogni impianto di quarantena o unità di quarantena deve essere applicato il principio "tutto dentro - tutto fuori".

     3. Occorre prendere delle precauzioni per evitare la contaminazione incrociata fra le partite in entrata e in uscita.

     4. Nessuna persona non autorizzata può entrare nell'impianto di quarantena.

     5. Le persone che entrano nell'impianto di quarantena devono indossare tute e calzature di protezione.

     6. Sono vietati contatti tra il personale che possano causare contaminazione fra le unità di quarantena.

     7. Devono essere disponibili attrezzature appropriate per la pulitura e la disinfezione.

     8. La pulitura e la disinfezione delle gabbie o delle stie utilizzate per il trasporto devono essere effettuate nell'impianto o nella stazione di quarantena, a meno che dette gabbie e stie non vengano distrutte. In caso di riutilizzazione, esse devono essere realizzate in materiali che consentano un'efficace pulizia e disinfezione. Le gabbie e le stie devono essere distrutte in modo da evitare la propagazione di agenti patogeni.

     9. La lettiera e i rifiuti devono essere raccolti regolarmente, depositati in un apposito contenitore della lettiera e successivamente trattati in modo tale da evitare la propagazione di agenti patogeni.

     10. Le carcasse di volatili morti devono essere esaminate in un laboratorio ufficiale designato dall'autorità competente.

     11. Le analisi e i trattamenti necessari devono essere effettuati di concerto e sotto il controllo del veterinario ufficiale.

     12. Il veterinario ufficiale è informato di qualsiasi malattia infettiva o decesso dei volatili e/o dei volatili di controllo verificatosi nel periodo della quarantena.

     13. La persona responsabile dell'impianto o della stazione deve tenere un registro contenente:

     a) data, numero e specie di volatili in entrata e in uscita per ogni partita;

     b) copia del certificato di polizia sanitaria e del certificato di attraversamento della frontiera che accompagnano i volatili importati;

     c) i singoli numeri di identificazione degli psittaciformi;

     d) qualsiasi osservazione pertinente: casi di malattia e numero di decessi su base giornaliera;

     e) date e risultati di esami; tipo e date di trattamento;

     f) persone che entrano nella stazione di quarantena.

     14. Tale registro deve essere conservato almeno per un anno.

     B. Identificazione degli psittaciformi

     L'identificazione individuale degli psittaciformi deve essere effettuata all'arrivo in quarantena mediante apposizione di un anello alla zampa o di un chip.

     1. L'anello non deve poter essere manomesso e il suo diametro dev'essere adattato secondo la specie.

     2. L'anello o il chip devono recare almeno le seguenti informazioni:

     a) il codice ISO dello Stato membro che ha proceduto all'identificazione;

     b) un unico numero di serie.

     3. Se l'identificazione viene effettuata mediante un chip, un apposito lettore di chip deve essere disponibile nell'impianto o nella stazione di quarantena.

     4. I dati relativi al tipo di chip e al lettore utilizzati devono essere registrati.

 

 

Allegato C

Procedure di esame, campionamento e analisi per la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria

     1. Durante la quarantena i volatili di controllo o, se questi non vengono utilizzati, i volatili importati, devono essere sottoposti alle seguenti procedure.

     A. Se vengono utilizzati volatili di controllo:

     i) Ai fini dell'esame sierologico, devono essere prelevati campioni da tutti i volatili di controllo almeno 21 giorni dopo la messa in quarantena dei volatili importati e almeno 3 giorni prima della fine del periodo di quarantena.

     ii) Se i volatili di controllo risultano positivi all'esame sierologico o se i risultati sono incerti, i volatili importati devono essere sottoposti ad un esame virologico. Se la partita è composta da meno di 60 volatili o da 60 volatili per le partite più consistenti, devono essere prelevati campioni di feci o tamponi intestinali.

     B. Se non vengono utilizzati volatili di controllo:

     I volatili importati devono essere sottoposti ad un esame virologico (un esame sierologico non è adeguato). Se la partita è composta da meno di 60 volatili o da 60 volatili per le partite più consistenti, devono essere prelevati campioni di feci o tamponi intestinali fra 7 e 15 giorni dall'inizio del periodo di quarantena.

     2. In aggiunta agli esami prescritti al punto 1, A o B, devono essere prelevati i seguenti campioni:

     i) per i volatili clinicamente malati o volatili di controllo, sulle feci o sui tamponi intestinali e tracheali, se possibile;

     ii) sul contenuto intestinale, tessuti celebrali, trachea, polmoni, fegato, milza e altri organi colpiti, quanto prima possibile dopo il decesso

     - per i volatili di controllo morti e per tutti volatili in arrivo e quelli morti durante la quarantena,

     o

     - in caso di elevata mortalità di piccoli volatili di partite ingenti, dal 10% almeno dei volatili morti.

     3. Tutti gli esami virologici e sierologici ai quali sono sottoposti i campioni prelevati durante la quarantena devono essere effettuati nei laboratori ufficiali designati dall'autorità competente, utilizzando le procedure diagnostiche prescritte nell'allegato III della direttiva 92/66/CEE e nell'allegato III della direttiva 92/40/CEE. Ai fini dell'esame virologico è consentito il raggruppamento dei campioni di siero fino ad un massimo di cinque campioni da singoli volatili nella miscela. Il materiale fecale deve essere raggruppato separatamente da altri campioni di organi e tessuti.

     4. I virus isolati devono essere sottoposti al laboratorio nazionale di riferimento.

 

 

Allegato D

Elenco di paesi terzi che sono membri dell'ufficio internazionale delle epizoozie (UIE)

     I paesi che figurano come membri dell'UIE nella gazzetta dell'UIE.


[1] Punto così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2002/279/CE.

[2] Punto aggiunto dall'art. 1 della decisione n. 2002/279/CE.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 2002/279/CE.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 2002/279/CE.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 2001/383/CE.

[6] Allegato sostituito dall'allegato della decisione n. 2002/279/CE.