§ 1.5.H66 – Regolamento 30 marzo 2004, n. 599.
Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/03/2004
Numero:599


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.H66 – Regolamento 30 marzo 2004, n. 599.

Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, in particolare l'articolo 15,

     vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/ CEE, in particolare l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) La presentazione armonizzata dei certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi intracomunitari è indispensabile per la realizzazione del sistema TRACES, quale previsto dalla decisione 2003/623/CE della Commissione relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES, per consentire la gestione e l'analisi delle informazioni inserite nel sistema, al fine di migliorare la sicurezza sanitaria della Comunità.

     (2) L'introduzione di un modello armonizzato in cui riportare il risultato delle ispezioni effettuate ai sensi delle direttive 89/662/CEE, 91/628/CEE e 90/425/CEE è necessaria per il trattamento automatizzato dei dati raccolti e costituisce la base di una presentazione standardizzata dei risultati, conformemente a quanto richiesto dalle summenzionate direttive.

     (3) Occorre armonizzare la presentazione dei modelli dei documenti richiesti dalla normativa comunitaria nei seguenti atti:

     — l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina,

     — gli allegati D1 e D2 della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina,

     — l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina,

     — l'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi,

     — l'allegato D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina,

     — l'allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova,

     — l'allegato E della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e di prodotti d'acquacoltura,

     — l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini,

     — l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/ CEE,

     — l'allegato della decisione 94/273/CE della Commissione, del 18 aprile 1994, relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi,

     — l'allegato della decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina,

     — l'allegato della decisione 95/307/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino,

     — gli allegati I e II della decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina,

     — l'allegato della decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina,

     — gli allegati I e II della decisione 99/567/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE,

     — l'allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati,

     — l'allegato IV della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche,

     — l'allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile,

     — l'allegato D della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale,

     — l'allegato IV della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento,

     — l'allegato II della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni,

     — l'allegato V della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

     (4) Occorre inoltre armonizzare la presentazione degli scambi di informazioni tra autorità competenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano in caso di spedizione di sottoprodotti e di prodotti trasformati.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I vari certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi intracomunitari, tranne quelli relativi agli equidi registrati, sono presentati secondo i modelli armonizzati di cui in allegato.

     I summenzionati modelli di certificato constano di:

     1) una parte I «Informazioni relative alla partita», standardizzata,

     2) una parte II «Certificazione», in cui sono riportati i requisiti stabiliti dalla normativa specifica relativa a ciascuna specie, ciascun tipo di produzione e ciascun tipo di prodotto,

     3) una parte III «Controllo», standardizzata, in cui sono registrati i risultati delle ispezioni effettuate conformemente alla normativa vigente.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2004.

     Tuttavia, gli Stati membri che lo desiderano possono utilizzare la presentazione suddetta dei certificati a decorrere dal 1o aprile 2004 nel quadro del sistema TRACES.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)