§ 1.5.E78 - Decisione 23 maggio 2003, n. 390.
Decisione n. 2003/390/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/05/2003
Numero:390


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo d'applicazione
Art. 2.     
Art. 3.  Documenti di trasporto
Art. 4.  Specie non portatrici
Art. 5.  Abrogazione
Art. 6.  Campo d'applicazione
Art. 7.     


§ 1.5.E78 - Decisione 23 maggio 2003, n. 390. [1]

Decisione n. 2003/390/CE della Commissione che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 3 giugno 2003, n. L 135).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 91/67/CEE stabilisce i requisiti e le disposizioni applicabili alla definizione di condizioni adeguate per la commercializzazione, in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, di pesci vivi d'allevamento, molluschi e crostacei, loro uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, di detta direttiva.

     (2) La direttiva 91/76/CEE prevede la possibilità di derogare a tali requisiti per le specie che non sono portatrici delle malattie considerate. Tale deroga si applica se è dimostrato che il trasporto da una zona non riconosciuta verso una zona riconosciuta di animali d'acquacoltura, di loro uova e gameti non appartenenti alle specie sensibili, non causa la trasmissione passiva di tali malattie. La direttiva prevede inoltre l'elaborazione di un elenco di animali d'acquacoltura ai quali si applica la deroga in questione.

     (3) È sufficientemente provato che talune specie di molluschi non sono sensibili alla bonamiosi (Bonamia ostreae) e alla marteiliosi (Marteilia refringens), né la trasmettono passivamente. Esse devono essere pertanto inserite nel suddetto elenco.

     (4) A norma della direttiva 91/67/CEE, all'atto dell'introduzione in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, i pesci vivi e i molluschi d'allevamento devono essere scortati da documenti di trasporto. La decisione 93/22/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce i modelli dei documenti di trasporto di cui all'articolo 14 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, definisce i modelli di tali documenti di trasporto. Per motivi di chiarezza occorre aggiornare i modelli dei documenti di trasporto e sostituire la decisione 93/22/CEE con la presente decisione.

     (5) A norma della direttiva 91/67/CEE, la commercializzazione dei molluschi di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della medesima è soggetta a garanzie complementari, segnatamente in relazione all'origine dei molluschi stessi. L'applicazione di tali garanzie rende difficoltoso l'approvvigionamento di molluschi. La decisione 93/55/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 93/169/CEE, ha pertanto modificato le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma volto a dimostrare l'assenza della Bonamia ostreae e della Marteilia refringens. Le disposizioni della decisione 93/55/CEE devono essere modificate e, per motivi di chiarezza, sostituite dalle disposizioni della presente decisione.

     (6) La presente decisione tiene conto dei nuovi dati scientifici e delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

     (7) La presente decisione lascia impregiudicate le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria. Il modello di documento ivi figurante non sarà pertanto richiesto per gli animali d'acquacoltura, le loro uova e gameti, commercializzati direttamente per il consumo umano.

     (8) Occorre prevedere un congruo periodo di tempo per l'applicazione di tali nuovi requisiti in materia di certificazione.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione

     1. La presente decisione stabilisce:

     a) le condizioni di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali d'acquacoltura, loro uova e gameti, non sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, della direttiva 91/67/CEE, in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato;

     b) un modello del documento di trasporto previsto all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/67/CEE;

     c) un elenco delle specie animali d'acquacoltura alle quali è applicabile la deroga prevista all'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva.

     2. La presente decisione non si applica nei casi in cui gli animali d'acquacoltura, le loro uova e gameti, di cui al paragrafo 1, sono commercializzati direttamente per il consumo umano.

 

          Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE, dell'articolo 2 della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione, e dell'articolo 2 della direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi, modificata da ultimo dalla decisione 2003/83/CE.

 

          Art. 3. Documenti di trasporto

     All'atto dell'introduzione in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, tutti gli animali che rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione, nonché le loro uova e gameti, devono essere scortati da un documento di trasporto in conformità del modello figurante nell'allegato I e soddisfare i requisiti previsti nel medesimo, tenendo conto delle note esplicative riportate nell'allegato II.

 

          Art. 4. Specie non portatrici

     Conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/67/CEE, l'allegato III della presente decisione stabilisce l'elenco delle specie animali d'acquacoltura cui è applicabile la deroga istituita dall'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della suddetta direttiva.

 

          Art. 5. Abrogazione

     Le decisioni 93/22/CEE e 93/55/CEE sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

 

          Art. 6. Campo d'applicazione

     La presente decisione si applica a decorrere dal 2 agosto 2003.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     Note esplicative per il documento di trasporto e l'etichettatura

 

     a) I documenti di trasporto vengono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in conformità del modello figurante nell'allegato I della presente decisione, tenendo conto delle specie della partita e dello status del luogo di destinazione.

     b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

     Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del documento di trasporto sono numerate — (pagina 1, 2, 3 …) di (numero totale di pagine).

     c) L'originale del documento di trasporto e le etichette previste nel modello di documento di trasporto sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

     d) Sull'originale del documento di trasporto devono essere apposti, il giorno di carico della partita, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).

     Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.

     e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento di trasporto vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale e ciascuna di esse deve recare la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.

     f) L'originale del documento di trasporto deve scortare la partita fino al luogo di destinazione.

     g) La validità del documento di trasporto è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

     h) Gli animali acquatici, le loro uova e gameti non devono essere trasportati insieme ad altri animali acquatici, alle loro uova e gameti di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato di salute.

 

 

ALLEGATO III

Elenco delle specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a

determinate malattie e non responsabili della loro trasmissione

 

Malattie dei molluschi (agente patogeno)

Specie di molluschi

Bonamiosi (Bonamia ostreae)

Ostrica giapponese Crassostrea gigas

 

Cozze Mytilus edulis e M. galloprovincialis

 

Vongola verace della specie Ruditapes decussatus

 

Vongola verace della specie Ruditapes philippinarum

Marteiliosi (Marteilia refringens)

Ostrica giapponese Crassostrea gigas

 


[1] Abrogata dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1251/2008, con la decorrenza ivi prevista.