§ 1.5.D75 - Decisione 5 febbraio 2003, n. 83.
Decisione n. 2003/83/CE della Commissione che modifica la direttiva 95/70/CE del Consiglio che istituisce misure comunitarie minime di lotta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/02/2003
Numero:83


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.D75 - Decisione 5 febbraio 2003, n. 83.

Decisione n. 2003/83/CE della Commissione che modifica la direttiva 95/70/CE del Consiglio che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 febbraio 2003, n. L 32).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi, modificata dalla decisione 2001/293/CE della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 95/70/CE contiene l'elenco delle malattie gravi dei molluschi alle quali si applicano talune disposizioni relative al monitoraggio e al controllo delle malattie, come prevede la medesima direttiva.

     (2) Per tener conto dell'evoluzione della situazione delle malattie nella Comunità e nei paesi terzi, nonché delle conoscenze scientifiche e dell'esperienza pratica di cui si è fatto tesoro negli ultimi anni, occorre aggiornare l'elenco delle malattie dei molluschi, degli agenti patogeni e delle specie ospiti sensibili di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE.

     (3) È opportuno osservare con particolare attenzione le malattie che, se venissero introdotte o si diffondessero nel territorio della Comunità, potrebbero danneggiare gravemente gli stock di molluschi, come quelle che debbono essere notificate all'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e quelle rare o esotiche per la Comunità.

     (4) Le specie definite «specie ospiti sensibili» per le malattie e gli agenti patogeni in questione dovrebbero essere almeno quelle figuranti nell'edizione più recente del Codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'UIE.

     (5) È necessario stabilire un periodo per l'applicazione dei nuovi requisiti.

     (6) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 95/70/CE.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato D alla direttiva 95/70/CE è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore l'8 aprile 2003.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO D

 

Malattie

Agenti patogeni

Specie ospiti sensibili

Bonamiosis

Bonamia exitiosus

Tiostrea chilensis e Ostrea angasi

 

Mikrocytos roughleyi

Saccostrea (Crassostrea) commercialis

Marteiliosis

Marteilia sydneyi

Saccostrea (Crassostrea) commercialis

Microcytosis

Mikrocytos mackini

Crassostrea gigas; C. virginica; Ostrea edulis; O. conchaphila

Perkinsosis

Perkinsus marinus

Crassostrea virginica e C gigas

 

Perkinsus olseni/atlanticus

Haliotis ruber; H. cyclobates; H. scalaris; H. laevigata; Ruditapes philippinarum e R. decussates

Malattia MSX

Haplosporidium nelsoni

Crassostrea virginica e C. gigas

Malattia SSO

Haplosporidium costale

Crassostrea virginica

Sindrome di disseccamento degli abaloni

Candidatus Xenohaliotis californiensis

Individui appartenenti al genere Haliotis, inclusi l'abalone nero (H. cracherodii), l'abalone rosso (H. rufescens), l'abalone rosa (H. corrugata), l'abalone verde (H. fulgens) e l'abalone bianco (H. sorenseni)

 

     Nota: Le specie ospiti sensibili comprendono anche tutte le altre specie figuranti, per l'agente patogeno in questione, nell'edizione più recente del Codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie.»