§ 1.5.r88 - Regolamento 12 dicembre 2008, n. 1251.
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/12/2008
Numero:1251


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Elenco delle specie vettrici
Art. 4.  Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentali
Art. 5.  Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento
Art. 6.  Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano
Art. 7.  Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano
Art. 8.  Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazione
Art. 9.  Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezione
Art. 10.  Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti
Art. 11.  Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi
Art. 12.  Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano
Art. 13.  Certificazione elettronica
Art. 14.  Trasporto di animali d'acquacoltura
Art. 15.  Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasporto
Art. 16.  Transito e stoccaggio
Art. 17.  Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia
Art. 18.  Prescrizioni di certificazione nella legislazione comunitaria
Art. 19.  Abrogazione
Art. 20.  Disposizioni transitorie
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 1.5.r88 - Regolamento 12 dicembre 2008, n. 1251.

Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici

(G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Con decorrenza dal 1 agosto 2008 la direttiva 2006/88/CE abroga e sostituisce la direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [2].

 

(2) Secondo la direttiva 2006/88/CE con animali d'acquacoltura s'intendono gli animali acquatici, inclusi quelli ornamentali, in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona. Il termine animali acquatici si riferisce a pesci, molluschi e crostacei.

 

(3) La decisione 1999/567/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 91/67/CEE [3] del Consiglio e la decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati [4] stabiliscono le norme per l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura, incluse le certificazioni richieste. La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano [5], la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano [6] e la decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali [7] stabiliscono le condizioni di importazione degli animali di acquacoltura nella Comunità. Tali decisioni attuano la direttiva 91/67/CEE.

 

(4) La direttiva 2006/88/CE prevede che l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia oggetto o di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità della direttiva oppure di un programma di sorveglianza o di eradicazione. Di conseguenza è opportuno stabilire prescrizioni per la certificazione e modelli armonizzati di certificati sanitari degli animali nel presente regolamento in modo da sostituire le prescrizioni di certificazione di cui alla direttiva 91/67/CEE e le decisioni che attuano tale direttiva.

 

(5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [8] istituisce regole specifiche sull'igiene degli alimenti di origine animali per gli operatori del settore alimentare, incluse le prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura. Le prescrizioni relative alla certificazione sanitaria degli animali di cui al presente regolamento per la commercializzazione e l'importazione di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati a successiva trasformazione prima del consumo umano non sono applicabili, a determinate condizioni, agli animali e ai prodotti imballati ed etichettati conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.

 

(6) La direttiva 2006/88/CE prevede che l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non metta a repentaglio lo stato di salute degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie non esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV.

 

(7) Gli animali acquatici ornamentali commercializzati nella Comunità e destinati a impianti senza un contatto diretto con le acque naturali, vale a dire impianti ornamentali chiusi, non presentano gli stessi rischi agli altri settori dell'acquacoltura comunitaria o agli stock selvatici. Di conseguenza per tali animali la certificazione sanitaria non deve essere prescritta dal presente regolamento.

 

(8) Nei casi in cui l'intero territorio o alcuni compartimenti o zone siano dichiarati indenni da una o più malattie non esotiche a cui gli animali acquatici ornamentali sono sensibili è opportuno fornire agli Stati membri informazioni sui movimenti di tali animali mediante il sistema TRACES di cui alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [9] e alla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES [10].

 

(9) I movimenti all'interno della Comunità da impianti ornamentali chiusi a impianti ornamentali aperti o l'introduzione nell'ambiente naturale possono presentare un rischio elevato per gli altri settori dell'acquacoltura comunitaria ed è opportuno non consentirli senza l'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri.

 

(10) La direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri devono prendere talune misure di controllo minime nel caso di conferma di una malattia esotica o non elencata nella Parte II del suo allegato IV in animali d'acquacoltura o animali acquatici selvatici o nel caso di malattie emergenti. Inoltre la suddetta direttiva prevede che gli Stati membri devono garantire che la commercializzazione di animali d'acquacoltura sia assoggettata a certificazione sanitaria quando agli animali viene permesso di lasciare un'area soggetta a tali misure di controllo.

 

(11) Di conseguenza, il presente regolamento deve stabilire le condizioni sanitarie degli animali e le prescrizioni di certificazione per le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di controllo delle malattie.

 

(12) La direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri devono garantire che gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità solo se provengono dai paesi terzi o parti di paesi terzi inclusi nell'elenco stabilito a norma di tale direttiva.

 

(13) L'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura deve essere consentita solo se gli animali provengono da paesi terzi che hanno una legislazione sulla salute degli animali e un sistema di controllo equivalente a quelli della Comunità. Di conseguenza il presente regolamento deve stabilire un elenco di paesi, territori, zone o compartimenti terzi dai quali gli Stati membri possono introdurre nella Comunità animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e ad impianti ornamentali aperti. Tuttavia, è opportuno consentire l'importazione nella Comunità di taluni pesci, molluschi e crostacei ornamentali, destinati a impianti ornamentali chiusi, provenienti da paesi terzi membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

 

(14) Per quanto riguarda i paesi e i territori terzi che sono stati autorizzati in base a criteri di sanità pubblica ad esportare animali d'acquacoltura destinati al consumo umano nella Comunità, è opportuno consentire loro di esportare nella Comunità anche in base alle norme di polizia sanitaria del presente regolamento. Quindi si deve consentire l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano solo se essi provengono dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [11].

 

(15) Tali elenchi figurano negli allegati I e II della decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [12] e, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009, nel regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 [13]. Occorre tener conto di tali elenchi ai fini del presente regolamento, onde garantire la coerenza della legislazione comunitaria.

 

(16) A norma della direttiva 2006/88/CE le importazioni di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti vanno accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunità. Occorre fissare nel presente regolamento le norme dettagliate di polizia sanitaria per l'importazione di animali d'acquacoltura nella Comunità, inclusi i modelli di certificati sanitari, che devono sostituire le condizioni d'importazione di cui alla direttiva 91/67/CEE.

 

(17) I modelli di certificato sanitario per l'importazione di prodotti ittici e di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 [14]. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è opportuno stabilire con il presente regolamento l'utilizzo di tali modelli per l'importazione dei prodotti disciplinati da detto regolamento.

 

(18) Gli animali acquatici ornamentali, inclusi pesci, molluschi e crostacei, sono introdotti nella Comunità in larga misura da paesi e territori terzi. Per proteggere lo stato sanitario degli impianti ornamentali nella Comunità occorre stabilire talune prescrizioni in materia di salute animale per l'importazione di questi animali.

 

(19) È importante garantire che lo stato sanitario degli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non sia messo a rischio durante il trasporto verso la Comunità.

 

(20) Il rilascio in natura di animali d'acquacoltura importati nella Comunità rappresenta un rischio particolarmente elevato per lo stato sanitario degli animali nella Comunità, in quanto è difficile il controllo e l'eradicazione di malattie nelle acque naturali. Di conseguenza tale liberazione richiede un'autorizzazione specifica dall'autorità competente e può essere autorizzata soltanto a condizione che siano prese misure appropriate per garantire lo stato sanitario nel luogo del rilascio.

 

(21) Gli animali d'acquacoltura destinati al transito attraverso la Comunità devono rispettare le stesse prescrizioni applicate agli animali d'acquacoltura importati nella Comunità.

 

(22) Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo Lettonia, Lituania e Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nella Comunità di partite destinate a e provenienti dalla Russia. Onde garantire la coerenza della legislazione comunitaria, nel presente regolamento è opportuno tenere conto della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione [15] e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [16].

 

(23) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale [17] deve essere applicata ai certificati sanitari rilasciati a norma del presente regolamento.

 

(24) Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE, laddove dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle sensibili elencate nell'allegato IV, parte II della suddetta direttiva possano essere la causa della trasmissione di una determinata malattia in qualità di specie vettrici, gli Stati membri devono garantire che siano rispettate le disposizioni specifiche previste da tale direttiva, qualora tali specie vettrici siano introdotte a fini di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarato indenne da tale malattia. L'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE dispone inoltre che sia stabilito un elenco delle specie vettrici. È pertanto opportuno adottare un tale elenco.

 

(25) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha fornito tre pareri in merito: il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei pesci formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione [18], il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei molluschi formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione [19] e il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei crostacei formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione [20].

 

(26) In base a tali pareri scientifici la probabilità di trasmissione o stabilimento delle malattie elencate nella direttiva 2006/88/CE mediante le potenziali specie vettrici o gruppi di specie vettrici analizzati variava, in certe condizioni, da trascurabile/molto bassa a moderata. Questa valutazione comprendeva specie acquatiche utilizzate nell'acquacoltura e commercializzate per l'allevamento.

 

(27) Nella stesura dell'elenco di specie vettrici vanno tenute in considerazione anche i pareri dell'EFSA. Nel decidere quali specie vanno incluse nell'elenco va garantito un livello appropriato di tutela dello stato sanitario degli animali d'acquacoltura nella Comunità, evitando nel contempo l'introduzione di restrizioni commerciali non necessarie. Di conseguenza vanno incluse nell'elenco le specie che, in base ai suddetti pareri, rappresentano un rischio moderato di trasmissione di malattie.

 

(28) Molte delle specie identificate nei pareri dell'EFSA come possibili vettori di talune malattie vanno considerate come tali solo se sono originarie di un'area in cui tali specie sono sensibili alla malattia in questione e sono destinate ad un'area in cui siano presenti le stesse specie sensibili. Di conseguenza solo in tali condizioni gli animali d'acquacoltura di possibili specie vettrici vanno considerati come vettori ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE.

 

(29) Onde garantire la chiarezza e la coerenza della legislazione comunitaria, le decisioni 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE devono essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.

 

(30) È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

 

(31) Tenendo conto del grande flusso commerciale di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica e della necessità di effettuare ulteriori studi sul rischio presentato da tale malattia per l'industria degli animali acquatici ornamentali, inclusa una rivalutazione dell'elenco delle specie sensibili, è opportuno evitare l'interruzione immediata dell'importazione delle specie di pesci ornamentali sensibili a tale sindrome se sono destinate unicamente agli impianti ornamentali chiusi. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio per l'applicazione delle prescrizioni riguardanti questa malattia per tali partite. È inoltre necessario un periodo transitorio per dare ai paesi terzi un periodo di tempo sufficiente per documentare l'assenza di tale malattia.

 

(32) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

 

a) un elenco di specie vettrici;

 

b) le condizioni di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali originari di o destinati a impianti ornamentali chiusi;

 

c) le norme relative alla certificazione sanitaria per l'immissione sul mercato di:

 

i) animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, peschiere e impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché

 

ii) animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano;

 

d) le condizioni sanitarie e prescrizioni di certificazione sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità, incluso lo stoccaggio durante il transito, di:

 

i) animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, a peschiere ed impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché

 

ii) animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano;

 

iii) animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni seguenti:

 

a) "impianti ornamentali chiusi": negozi di animali da compagnia, vivai, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali o grossisti che tengono animali acquatici ornamentali:

 

i) senza contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure

 

ii) dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale;

 

b) "impianto ornamentale aperto": impianti ornamentali diversi dagli impianti ornamentali chiusi;

 

c) "ripopolamento": la liberazione di animali acquatici nella natura.

 

CAPO II

SPECIE VETTRICI

 

     Art. 3. Elenco delle specie vettrici

Gli animali d'acquacoltura elencati nella colonna 2 della tabella che figura nell'allegato I del presente regolamento vanno considerati vettori unicamente ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE, nei casi in cui tali animali corrispondano alle condizioni stabilite nelle colonne 3 e 4 di detta tabella.

 

CAPO III

IMMISSIONE SUL MERCATO DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA

 

     Art. 4. Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentali

1. Gli spostamenti degli animali acquatici ornamentali sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces) se gli animali:

 

a) sono originari di impianti ornamentali in uno Stato membro;

 

b) sono destinati a impianti ornamentali chiusi in un altro Stato membro, nel caso in cui l'intero territorio o talune zone o compartimenti:

 

i) siano dichiarati esenti da una o più della malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 59; oppure

 

ii) siano soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva; e

 

c) sono di specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera b).

 

2. Gli animali acquatici ornamentali mantenuti in impianti ornamentali chiusi non devono essere trasferiti in impianti ornamentali aperti, allevamenti, aree di stabulazione, peschiere, aree di molluschicoltura o liberati nella natura senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

 

L'autorità competente concede una tale autorizzazione unicamente se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio e deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

 

     Art. 5. Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

 

a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

 

i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure

 

ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

 

b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

 

     Art. 6. Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano

1. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

 

a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

 

i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50 di tale direttiva; oppure

 

ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

 

b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

 

2. Il paragrafo 1 non si applica:

 

a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;

 

b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:

 

i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure

 

ii) sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

 

c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

 

     Art. 7. Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano

Le partite di molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

 

a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

 

i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure

 

ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

 

b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

 

     Art. 8. Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazione

1. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di lotta contro le malattie di cui al capitolo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE, ma per le quali è stata concessa l'esenzione da tali misure da parte dell'autorità competente devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui:

 

a) alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento; e

 

b) alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati alla trasformazione, ai centri di depurazione o spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano.

 

2. Le partite di animali d'acquacoltura destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

 

a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;

 

b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie a cui viene applicato il programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).

 

3. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle noti esplicative nell'allegato V se esse:

 

a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;

 

b) contengono specie sensibili a una o più malattie a cui viene applicato un programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).

 

4. Il presente articolo non si applica:

 

a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;

 

b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:

 

i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure

 

ii) sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

 

c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

 

     Art. 9. Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezione

Nei casi in cui nel presente capo è prevista un'ispezione prima del rilascio di un certificato sanitario, gli animali d'acquacoltura vivi di specie sensibili o vettrici di una o più malattie indicate nel certificato non vanno introdotti nell'allevamento o nell'area di molluschicoltura nel periodo tra detta ispezione e il carico della partita.

 

CAPO IV

CONDIZIONI D'IMPORTAZIONE

 

     Art. 10. Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

1. Gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono essere importati nella Comunità dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato II.

 

2. Le partite di animali d'acquacoltura di cui al paragrafo 1 devono:

 

a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V;

 

b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).

 

     Art. 11. Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

1. I pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III del presente regolamento.

 

2. I pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi sono importati nella Comunità unicamente da paesi terzi o territori che:

 

a) sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); oppure

 

b) figurano nell’elenco dell’allegato III e hanno concluso con l’OIE un accordo ufficiale in base al quale essi informano regolarmente i membri di tale organizzazione circa lo status sanitario dei loro animali [1].

 

3. Le partite di animali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono:

 

a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V; e

 

b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle noti esplicative di cui alla lettera a).

 

     Art. 12. Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano

1. Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano possono essere importate nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono inclusi in un elenco stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004.

 

2. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti di cui al paragrafo 1 devono:

 

a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme ai modelli di cui agli appendici IV e V dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2074/2005; e

 

b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria e le noti esplicative che figurano nei certificati e nelle attestazioni modello, come indicato alla lettera a).

 

3. Il presente articolo non è applicabile agli animali d'acquacoltura destinati a zone di stabulazione o all'immersione nelle acque comunitarie, nel qual caso è applicabile l'articolo 10.

 

     Art. 13. Certificazione elettronica

La certificazione elettronica e altri sistemi armonizzati a livello comunitario possono essere utilizzati per i certificati e gli attestati previsti al presente capo.

 

     Art. 14. Trasporto di animali d'acquacoltura

1. Gli animali d'acquacoltura destinati all'importazione nella Comunità non vanno trasportati in condizioni tali da nuocere alla loro salute. In particolare non vanno trasportati nella stessa acqua o micro-container degli animali acquatici che hanno uno stato sanitario inferiore o che non sono destinati all'importazione nella Comunità.

 

2. Durante il trasporto verso la Comunità gli animali d'acquacoltura non vanno scaricati dal loro micro-container e l'acqua in cui sono trasportati non deve essere cambiata nel territorio di un paese terzo che non è approvato per l'importazione di tali animali nella Comunità o che ha uno stato sanitario inferiore rispetto al luogo di destinazione.

 

3. Se le partite di animali d'acquacoltura sono trasportate via mare al confine comunitario, un addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi, compilato conformemente al modello di cui alla parte D dell'allegato IV, deve essere allegato al relativo certificato sanitario.

 

     Art. 15. Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasporto

1. Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti importati nella Comunità e destinati al consumo umano vanno manipolati in modo appropriato per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.

 

2. Gli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non vanno liberati in natura nella Comunità senza l'autorizzazione dell'autorità competente dell'area di destinazione.

 

L'autorità competente può concedere una tale autorizzazione solo se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio; essa deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

 

3. Le acque di trasporto delle partite importate di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti devono essere manipolate correttamente per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.

 

CAPO V

CONDIZIONI DI TRANSITO

 

     Art. 16. Transito e stoccaggio

Le partite di animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati destinate ad un paese terzo ma che transitano nella Comunità, immediatamente oppure dopo lo stoccaggio nella Comunità, devono rispettare le prescrizioni di cui al capo IV. Il certificato che accompagna le partite deve riportare la dicitura "per il transito nella CE". Le partite devono inoltre essere accompagnate dal certificato richiesto dal paese terzo destinatario.

 

Tuttavia, se le partite sono destinate al consumo umano, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte C dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V.

 

     Art. 17. Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia

1. In deroga all'articolo 16, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, è autorizzato a condizione che:

 

a) la partita sia stata sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata;

 

b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, rechi il timbro "Solo per il transito attraverso la CE verso la Russia", apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero d'entrata;

 

c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE; e

 

d) l'idoneità della partita al transito sia certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dall'ispettore ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata.

 

2. Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4 o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

 

3. Controlli periodici vanno effettuate dall'autorità competente per garantire che il numero di partite, indicate al paragrafo 1, e le quantità corrispondenti di prodotti in uscita dalla Comunità corrispondano al numero e alle quantità in entrata nella Comunità.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. Prescrizioni di certificazione nella legislazione comunitaria

I certificati sanitari richiesti a norma dei capi III, IV e V del presente regolamento incorporano, se del caso, eventuali prescrizioni relative alla certificazione a norma:

 

a) delle misure volte a prevenire l'introduzione di o a controllare malattie non elencate nella direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II conformemente all'articolo 43, paragrafo 2; oppure

 

b) dell'articolo 5, paragrafo 5 della decisione 2004/453/CE [21].

 

     Art. 19. Abrogazione

Le decisioni 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE sono abrogate con effetto dal 1 gennaio 2009.

 

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie

1. Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 gli animali acquatici ornamentali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato senza notifica mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces), a condizione di raggiungere il luogo di destinazione finale entro tale data.

 

2. Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti accompagnati da un documento di trasporto o di un certificato sanitario conformemente all'allegato E della direttiva 91/67/CEE o alle decisioni 1999/567/CE e 2003/390/CE possono essere immesse sul mercato a condizione di raggiungere il luogo di destinazione finale entro tale data.

 

3. Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le seguenti partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti possono essere importati o transitare nella Comunità:

 

a) le partite accompagnate da un certificato sanitario conformemente alle decisioni 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE;

 

b) le partite coperte dal capo IV del presente regolamento ma che non sono coperte dalle decisioni 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE.

 

L'articolo 14, paragrafo 3 non è applicabile alle partite di cui alle lettere a) e b) in tal periodo.

 

4. Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano da paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2076/2005.

 

5. Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi da paesi o territori terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

 

In tale periodo transitorio le prescrizioni relative alla sindrome ulcerativa epizootica di cui alla parte II.2 del certificato sanitario che figura nella parte B dell'allegato IV non sono applicabili agli animali acquatici destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

 

[2] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

 

[3] GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13.

 

[4] GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.

 

[5] GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22.

 

[6] GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37.

 

[7] GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.

 

[8] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

 

[9] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

 

[10] GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

 

[11] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

 

[12] GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

 

[13] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

 

[14] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

 

[15] GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44.

 

[16] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

 

[17] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

 

[18] The EFSA Journal (2007) 584, pagg. 1-163.

 

[19] The EFSA Journal (2007) 597, pagg. 1-116.

 

[20] The EFSA Journal (2007) 598, pagg. 1-91.

 

[21] GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco di possibili specie vettrici e condizioni in cui esse vanno considerate come tali

 

Malattie | Vettori |

 

| Le specie considerate come vettrici ai fini dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 qualora siano soddisfatte le ulteriori condizioni di cui alla colonna 3 e 4 della presente tabella | Condizioni complementari relative al luogo di origine degli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 | Condizioni complementari relative al luogo di destinazione degli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 |

 

Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |

 

Necrosi ematopoietica epizootica | Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca) | Nessuna condizione complementare | Nessuna condizione complementare |

 

Sindrome ulcerativa epizootica | Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca) Mollusco bivalvo d'acqua dolce (Anodonta cygnea), gambero europeo (Astacus astacus), gambero americano (Pacifastacus leniusculus), gambero rosso americano (Procambarus clarkii) | Nessuna condizione complementare | Nessuna condizione complementare |

 

Infezione da Bonamia exitiosa | Ostrica concava (Crassostrea angulata), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerate vettori per la malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. |

 

Infezione da Perkinsus marinus | Astice (Homarus gammarus), granchio (Brachyura spp.), yabby (Cherax destructor), gambero blu (Macrobrachium rosenbergii), aragosta (Palinurus spp.), necora (Portunus puber), Granchio indopacifico (Scylla serrata), mazzancolla bianca indopacifica (Penaeus indicus), gamberone giapponese (Penaeus japonicus), mazzancolla (Penaeus kerathurus), mazzancolla del Pacifico (Penaeus stylirostris), mazzancolla tropicale (Penaeus vannamei) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. |

 

Infezione da Microcytos mackini | Nessuno | Non applicabile | Non applicabile |

 

Sindrome di Taura | Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussates), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa) Astice (Homarus gammarus), granchio (Brachyura spp.), yabby (Cherax destructor), gambero blu (Macrobrachium rosenbergii), aragosta (Palinurus spp.), necora (Portunus puber), granchio indopacifico (Scylla serrata), mazzancolla bianca indopacifica (Penaeus indicus), gamberone giapponese (Penaeus japonicus), mazzancolla (Penaeus kerathurus) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. |

 

Malattia della testa gialla | Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Nessuna condizione complementare è applicabile in relazione al luogo di destinazione. |

 

Setticemia emorragica virale (VHS) | Storione ladano (Huso huso), storione danubiano (Acipenser gueldenstaedtii), storione sterleto (Acipenser ruthenus), storione stellato (Acipenser stellatus), storione (Acipenser sturio), storione siberiano (Acipenser Baerii) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un bacino di un fiume in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. |

 

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca) Pesce gatto africano (Clarias gariepinus), luccio (Esox lucius) pesce gatto (Ictalurus spp.), pesce gatto nero (Ameiurus melas), pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), pangasio (Pangasius pangasius), luccioperca (Sander lucioperca), siluro (Silurus glanis) Spigola o branzino (Dicentrarchus labrax), persicospigola striata (Morone chrysops x M. saxatilis), cefalo o volpina (Mugil cephalus), ombrina ocellata (Sciaenops ocellatus), ombrina boccadoro (Argyrosomus regius), ombrina (Umbrina cirrosa), tonno (Thunnus ssp.), tonno rosso (Thunnus thynnus), cernia (Epinephelus marginatus), sogliola atlantica (Solea senegalensis), sogliola (Solea solea), pagello fragolino (Pagellus erythrinus), dentice (Dentex dentex), orata (Sparus aurata), sarago (Diplodus sargus), pagello (Pagellus bogaraveo), pagro del Giappone (Pagrus major), sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), sarago (Diplodus vulgaris), pagro (Pagrus pagrus) Tilapia spp (Oreochromis) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. |

 

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) | Storione ladano (Huso huso), storione danubiano (Acipenser gueldenstaedtii), storione sterleto (Acipenser ruthenus), storione stellato (Acipenser stellatus), storione (Acipenser sturio), storione siberiano (Acipenser Baerii) Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), cavedano (Leuciscus spp), rutile (Rutilus rutilus), scardola (Scardinius erythrophthalmus) e tinca (Tinca tinca) Pesce gatto africano (Clarias gariepinus), pesce gatto (Ictalurus spp.), pesce gatto nero (Ameiurus melas), pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), pangasio (Pangasius pangasius), luccioperca (Sander lucioperca), siluro (Silurus glanis) Halibut (Hippoglossus hippoglossus), passera(Platichthys flesus), merluzzo nordico (Gadus morhua), eglefino(Melanogrammus aeglefinus) Gambero europeo (Astacus astacus), gambero americano (Pacifastacus leniusculus), gambero rosso americano (Procambarus clarkii) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. |

 

Virus erpetico (KHV) | Nessuno | Non applicabile | Non applicabile |

 

Anemia infettiva del salmone (ISA) | Nessuno | Non applicabile | Non applicabile |

 

Infezione da Marteilia refringens | Cuore edule (Cerastoderma edule), tellina (Donax trunculus), cappa molle (Mya arenaria), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. |

 

Infezione da Bonamia ostreae | Cuore edule (Cerastoderma edule), tellina (Donax trunculus), cappa molle (Mya arenaria), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa) Cappasanta atlantica (Pecten maximus) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. |

 

Malattia dei punti bianchi | Mollusco bivalvo (Atrina spp.), buccina (Buccinum undatum), ostrica concava (Crassostrea angulata), cuore edule (Cerastoderma edule), ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), tellina (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), orecchia marina (Haliotis tuberculata), chiocciola di mare (Littorina littorea), cappa dura (Mercenaria mercenaria), vongola del Pacifico (Meretrix lusoria), cappa molle (Mya arenaria), cozza atlantica (Mytilus edulis), cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis), polpo (Octopus vulgaris), ostrica piatta (Ostrea edulis), cappasanta atlantica (Pecten maximus), vongola (Ruditapes decussatus), vongola filippina (Ruditapes philippinarum), seppia (Sepia officinalis), strombi (Strombus spp.), vongola o longone (Venerupis aurea), vongola o longone (Venerupis pullastra), tartufo o noce (Venus verrucosa) | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. | Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia. |

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE A

 

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

(Omissis)

 

PARTE B

 

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura o relativi prodotti destinati alla trasformazione, ai centri di spedizione e ai centri di depurazione e ogni altra impresa simile prima del consumo umano

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III [2]

 

ELENCO DI PAESI TERZI, TERRITORI, ZONE O COMPARTIMENTI [1]

 

(articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)

 

Paese/territorio | Specie d’acquacoltura | Zona/compartimento |

 

Codice ISO | Nome | Pesci | Molluschi | Crostacei | Codice | Descrizione |

 

AU | Australia | X [2] | | | | |

 

BR | Brasile | X [3] | | | | |

 

CA | Canada | X | | | CA 0 [5] | L’intero paese |

 

CA 1 [6] | British Columbia |

 

CA 2 [6] | Alberta |

 

CA 3 [6] | Saskatchewan |

 

CA 4 [6] | Manitoba |

 

CA 5 [6] | New Brunswick |

 

CA 6 [6] | Nova Scotia |

 

CA 7 [6] | Prince Edward Island |

 

CA 8 [6] | Newfoundland e Labrador |

 

CA 9 [6] | Yukon |

 

CA 10 [6] | Northwest Territories |

 

CA 11 [6] | Nunavut |

 

CL | Cile | X [2] | | | | L’intero paese |

 

CN | Cina | X [3] | | | | L’intero paese |

 

CO | Colombia | X [3] | | | | L’intero paese |

 

CG | Congo | X [3] | | | | L’intero paese |

 

CK | Isole Cook | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

HR | Croazia | X [2] | | | | L’intero paese |

 

HK | Hong Kong | X [3] | | | | L’intero paese |

 

IN | India | X [4] | | | | L’intero paese |

 

ID | Indonesia | X [2] | | | | L’intero paese |

 

IL | Israele | X [2] | | | | L’intero paese |

 

JM | Giamaica | X [3] | | | | L’intero paese |

 

JP | Giappone | X [3] | | | | L’intero paese |

 

KI | Kiribati | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

LK | Sri Lanka | X [3] | | | | L’intero paese |

 

MH | Isole Marshall | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

MK [7] | ex Repubblica iugoslava di Macedonia | X [3] | | | | L’intero paese |

 

MY | Malesia | X [3] | | | | Peninsular, Western Malaysia |

 

NR | Nauru | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

NU | Niue | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

NZ | Nuova Zelanda | X [2] | | | | L’intero paese |

 

PF | Polinesia francese | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

PG | Papua Nuova Guinea | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

PN | Isole Pitcairn | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

PW | Palau | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

RU | Russia | X [2] | | | | L’intero paese |

 

SB | Isole Salomone | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

SG | Singapore | X [3] | | | | L’intero paese |

 

ZA | Sudafrica | X [2] | | | | L’intero paese |

 

TW | Taiwan | X [3] | | | | L’intero paese |

 

TH | Thailandia | X [3] | | | | L’intero paese |

 

TR | Turchia | X [2] | | | | L’intero paese |

 

TK | Tokelau | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

TO | Tonga | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

TV | Tuvalu | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

US | Stati Uniti [9] | X | | X | US 0 [5] | L’intero paese |

 

X | | | US 1 [6] | Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania |

 

| X | | US 2 | Humboldt Bay (California) |

 

US 3 | Netarts Bay (Oregon) |

 

US 4 | Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington) |

 

US 5 | Nelha (Hawaii) |

 

VN | Vietnam | X [4] | | | | |

 

WF | Wallis e Futuna | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

WS | Samoa | X [8] | X [8] | X [8] | | L’intero paese |

 

[1] Conformemente all’articolo 11 anche i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità da paesi terzi e territori che sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

 

[2] Applicabile a tutte le specie di pesci.

 

[3] Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, destinati agli impianti ornamentali chiusi, e alle Cyprinidae.

 

[4] Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, destinati agli impianti ornamentali chiusi.

 

[5] Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II.

 

[6] Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II.

 

[7] Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

 

[8] Applicabile unicamente alle importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili a una qualunque delle malattie figuranti nell’elenco di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, e di molluschi e crostacei ornamentali, destinati agli impianti ornamentali chiusi.

 

[9] Ai fini del presente regolamento gli Stati Uniti includono Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.

 

 

ALLEGATO IV

 

PARTE A

 

Modello di certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

(Omissis)

 

PARTE B

 

Modello di certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi

(Omissis)

 

PARTE C

 

Modello di certificato sanitario per il transito/stoccaggio di animali d'acquacoltura vivi, uova di pesce e pesci non eviscerati destinati al consumo umano

(Omissis)

 

PARTE D

 

Addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi

(Omissis)

 

ALLEGATO V

 

Note esplicative

 

(a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese di origine in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II o IV del presente regolamento, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo della partita dopo l'arrivo a destinazione.

 

(b) Considerando lo status del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE nello Stato membro UE o le malattie per cui il luogo di destinazione applica garanzie complementari a norma della decisione 2004/453/CE o misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, le prescrizioni specifiche del caso vanno incorporate e completate nel certificato.

 

(c) Per "luogo di origine" si intende il luogo in cui si trova l'azienda o l'area di molluschicoltura dove gli animali d'acquacoltura sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale oggetto della partita di cui al presente certificato. Per gli animali acquatici selvatici, il "luogo di origine" è considerato il luogo di raccolta.

 

(d) L'originale del certificato consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorrano più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico indivisibile.

 

(e) Per l'importazione nella Comunità da paesi terzi, l'originale del certificato e le etichette previste nel certificato modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

 

(f) Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l’identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell’originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale responsabile della certificazione.

 

(g) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota (f), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: "-x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine)-" e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall’autorità competente.

 

(h) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un ispettore ufficiale entro le 72 ore precedenti il carico della partita oppure entro 24 ore nei casi in cui sia prescritto. Le autorità competenti del paese di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

 

(i) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

 

(j) Per l'importazione nella Comunità da paesi terzi, l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. Per le partite immesse sul mercato nella Comunità l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale.

 

(k) Un certificato per animali d'acquacoltura vivi è valido per 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare. A tal fine al certificato sanitario è allegato l'originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum di cui alla parte D dell'allegato IV.

 

(l) Si noti che le condizioni generali per il trasporto degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 possono implicare, se del caso, ulteriori misure dopo l'ingresso nella Comunità se le prescrizioni di detto regolamento non sono soddisfatte.


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 719/2009.

[2] Allegato così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 719/2009.