§ 1.5.I46 – Decisione 14 novembre 2003, n. 804.
Decisione n. 2003/804/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/11/2003
Numero:804


Sommario
Art. 1.  Ambito d'applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Condizioni per l'importazione di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione nelle acque della Comunità europea.
Art. 4.  Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano.
Art. 5.  Condizioni per l'importazione di molluschi non vitali destinati al consumo umano.
Art. 6.  Procedure di controllo.
Art. 7.  Prevenzione della contaminazione delle acque naturali.
Art. 8.  Riconoscimento dei centri d'importazione.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Riesame.
Art. 11.  Data di applicazione.
Art. 12.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.I46 – Decisione 14 novembre 2003, n. 804. [1]

Decisione n. 2003/804/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano.

(G.U.U.E. 20 novembre 2003, n. L 302).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Deve essere compilato un elenco dei paesi terzi, o di parti di paesi terzi, da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano nella Comunità.

     (2) Occorre stabilire le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari per i suddetti paesi terzi, tenendo conto della situazione zoosanitaria dei paesi in questione e dei molluschi, uova o gameti che si intende importare, onde prevenire l'introduzione nella Comunità di agenti patogeni che possono recare grave danno allo stock comunitario di molluschi.

     (3) Particolare attenzione deve essere prestata alle malattie emergenti e a quelle esotiche per la Comunità, che potrebbero recare grave danno allo stock comunitario di molluschi. In particolare, si deve prendere in considerazione la situazione sanitaria nel luogo di origine e, se del caso, nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie dei molluschi di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi, modificata da ultimo dal regolamento 806/2003, e di cui all'elenco II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

     (4) I paesi, o parti di essi, da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano devono applicare condizioni di monitoraggio e di controllo delle malattie almeno equivalenti alle norme comunitarie stabilite nelle direttive 91/67/CEE e 95/70/CE. I metodi di campionamento e analisi adottati devono essere come minimo conformi al disposto della decisione 2002/878/CE della Commissione. Ove la normativa comunitaria non specifichi i metodi di campionamento e di analisi, questi devono essere conformi a quelli descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

     (5) Le autorità competenti dei paesi terzi in questione devono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri entro 24 ore, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, l'insorgenza delle malattie di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE e di cui all'elenco II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, nonché di qualsiasi altra malattia che provochi una mortalità anormale considerevole tra i molluschi nel loro territorio, o in parti di esso, da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità disciplinate dalla presente decisione. In tal caso, le menzionate autorità competenti sono tenute ad adottare i necessari provvedimenti per prevenire la propagazione della malattia nella Comunità.

     (6) Le disposizioni di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 95/352/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di Crassostrea gigas destinata alla reimmersione nelle acque della Comunità, devono essere opportunamente aggiornate e modificate alla luce dell'esperienza scientifica e pratica acquisita internazionalmente. Per motivi di chiarezza, è opportuno includere le suddette disposizioni nella presente decisione e abrogare la decisione 95/352/CE.

     (7) Le condizioni di certificazione sanitaria per l'importazione di molluschi e relativi prodotti non trasformati, di cui alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, vanno pertanto completate con le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione dei molluschi vivi.

     (8) La presente decisione lascia impregiudicate le norme in materia di sanità pubblica di cui alla direttiva 91/492/CEE e alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo del regolamento (CE) n. 806/2003.

     (9) Il rischio di diffusione di patologie capaci di recare ingenti danni agli stock di molluschi all'interno della Comunità tramite l'importazione di molluschi non vitali è considerato esiguo. Dal momento che il disposto della direttiva 91/493/CEE, in particolare all'articolo 11, fornisce già un adeguato livello di protezione per quanto riguarda i molluschi non vitali, non è necessaria un'ulteriore certificazione veterinaria al riguardo.

     (10) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale, stabilisce norme in materia di certificazione. Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva.

     (11) Occorre tener conto dei principi posti dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 3.

     (12) Ove i molluschi potenzialmente infetti venissero immessi in acque libere nel territorio della Comunità, la possibilità di controllare ed estirpare patologie esotiche capaci di recare grave danno agli stock comunitari di molluschi verrebbe a ridursi. Occorre pertanto che i molluschi vivi, loro uova e gameti siano importati nella Comunità a condizione di essere introdotti in un'azienda registrata dalla competente autorità dello Stato membro conformemente all'articolo 3, punto 1) della direttiva 95/70/CE.

     (13) La presente decisione non si applica all'importazione di molluschi ornamentali tenuti permanentemente in acquari.

     (14) Occorre prevedere un congruo periodo transitorio per l'applicazione dei nuovi requisiti in materia di certificazione all'importazione.

     (15) È necessario rivedere l'allegato I della presente decisione prima della data di applicazione.

     (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1. Ambito d'applicazione.

     1. La presente decisione stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione di:

     a) molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione; nonché

     b) molluschi vivi e molluschi non vitali destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo.

     2. La presente decisione non si applica all'importazione di molluschi ornamentali tenuti permanentemente in acquari.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 91/67/CEE e 95/70/CE.

     2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) «centro d'importazione riconosciuto»: qualsiasi stabilimento, centro di spedizione o centro di depurazione nel territorio della Comunità, nel quale sono applicate apposite misure di biosicurezza, riconosciuto, ai sensi delle direttive 91/492/CEE o 91/493/CEE, dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai fini della trasformazione dei molluschi vivi importati;

     b) «zona litoranea»: una zona costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario:

     i) la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi; oppure

     ii) che è situata tra le foci di due corsi d'acqua; oppure

     iii) nella quale si trovano una o più aziende circondate da ambo i lati da zone cuscinetto;

     c) «azienda designata»: azienda situata sul litorale o nell'entroterra, rifornita di acqua da un sistema idrico artificiale che garantisce la completa inattivazione degli agenti patogeni di cui all'allegato D della direttiva 95/70/CE;

     d) «trasformazione»: operazioni di preparazione e trasformazione in vista del consumo umano, effettuate con qualsiasi metodo o tecnica atti a produrre rifiuti o sottoprodotti che possano costituire un rischio di diffusione di malattie, comprese l'immersione in acqua dei molluschi vivi per consentirne il recupero durante o dopo il trasporto (immersione), il condizionamento, la pulitura, la depurazione, la decongelazione e le operazioni che alterano l'integrità anatomica dei molluschi, come la sgusciatura;

     e) «consumo umano immediato»: i molluschi importati in vista del consumo umano non vengono sottoposti a nessuna forma ulteriore di trasformazione all'interno della Comunità prima della commercializzazione al dettaglio finalizzata al consumo umano;

     f) «molluschi»: organismi acquatici appartenenti al tipo mollusca, classi bivalvia e gastropoda, originari di un'azienda, stabilimento, banco naturale coltivato o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente definito, nel quale i molluschi sono allevati o tenuti in vista della commercializzazione;

     g) «molluschi non vitali»: molluschi che non sono più in grado di sopravvivere in qualità di organismi viventi se riportati nell'habitat dal quale provengono, compresi i prodotti derivati dai molluschi destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo umano;

     h) «stabulazione»: operazione che consiste nel trasferire molluschi vivi in zone marine o lagunari riconosciute o in zone di estuari riconosciute, sotto la sorveglianza dell'autorità competente, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti ai sensi della direttiva 91/492/CEE, ma esclusa l'operazione specifica del trasferimento dei molluschi in zone più adatte all'accrescimento o all'ingrasso, in quanto tale intervento è considerato come allevamento;

     i) «territorio»: un intero paese, una zona litoranea, un'azienda designata, una zona di allevamento o un banco naturale coltivato, autorizzato dall'autorità centrale competente del paese terzo in questione ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

 

     Art. 3. Condizioni per l'importazione di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione nelle acque della Comunità europea.

     1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione, a condizione che:

     a) i molluschi siano originari di uno dei territori elencati nell'allegato I, nel quale sono stati raccolti; nonché

     b) la partita sia conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; nonché

     c) i molluschi siano stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché i molluschi vivi, loro uova e gameti importati e destinati all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione nelle acque della Comunità, vengano introdotti unicamente in aziende registrate dalla competente autorità conformemente all'articolo 3, punto 1), della direttiva 95/70/CE.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché i molluschi vivi, loro uova e gameti importati vengano trasportati direttamente all'azienda di destinazione, come riportato nel certificato sanitario.

 

     Art. 4. Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano. [2]

     1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano, a condizione che la partita:

     a) soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; oppure

     b) venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto per la trasformazione.

     2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano immediato, a condizione che detti molluschi siano originari di paesi terzi e stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/492/CEE e dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfino i requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica di cui alle menzionate direttive, e che

     a) la partita sia costituita da molluschi condizionati in imballaggi di dimensioni adeguate per la vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore e sugli imballaggi appaia chiaramente la dicitura: "Molluschi vivi destinati al consumo umano immediato. Non destinati alla stabulazione in acque comunitarie.";

     oppure

     b) la partita venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto dove i molluschi vengono sottoposti a un'ulteriore trasformazione. Tuttavia, i molluschi vivi possono lasciare i suddetti centri solo a condizione di essere imballati ed etichettati secondo quanto indicato alla lettera a).

 

     Art. 5. Condizioni per l'importazione di molluschi non vitali destinati al consumo umano.

     Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi non vitali destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo umano, a condizione che detti molluschi siano originari di paesi terzi e stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/492/CEE e dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfino i requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica di cui alle menzionate direttive.

 

     Art. 6. Procedure di controllo. [3]

     1. I molluschi bivalvi vivi importati da paesi terzi vengono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 97/78/CE.

     2. Nel caso di molluschi vivi e loro uova o gameti importati nella Comunità a fini di accrescimento, ingrasso o stabulazione, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.

     3. Nel caso di molluschi vivi importati nella Comunità per il consumo umano diretto o a fini di trasformazione prima del consumo umano, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.

 

     Art. 7. Prevenzione della contaminazione delle acque naturali.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché i molluschi importati destinati al consumo umano immediato o alla trasformazione prima del consumo umano non vengano introdotti nelle acque naturali del proprio territorio nazionale e non ne causino il contagio.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali del proprio territorio nazionale.

 

     Art. 8. Riconoscimento dei centri d'importazione.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono uno stabilimento come centro d'importazione riconosciuto purché esso soddisfi le condizioni minime di polizia sanitaria di cui all'allegato V della presente decisione.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri redigono un elenco dei centri d'importazione da esse riconosciuti, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento ufficiale.

     3. La competente autorità di ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei centri d'importazione riconosciuti nonché le successive modifiche.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     La decisione 95/352/CE è abrogata.

 

     Art. 10. Riesame.

     Si procede al riesame dell'allegato I della presente decisione prima del 1° maggio 2004.

 

     Art. 11. Data di applicazione.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [4]

 

Territori dai quali è autorizzata l'importazione di talune specie di molluschi vivi,

loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, o alla stabulazione in acque della Comunità europea,

o l'importazione di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano

 

Stato 

Territorio 

 

Codice ISO 

Nome  

Codice  

Descrizione 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

CA  

Canada  

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

MA  

Marocco  

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

NZ  

Nuova Zelanda 

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

TN  

Tunisia  

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

TR  

Turchia  

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano 

US  

Stati Uniti 

US-01 Versione 1/2005  

- Humboldt Bay 

Molluschi vivi destinati 

 

 

 

(California)  

all'accrescimento, 

 

 

 

- Netarts Bay (Oregon)  

all'ingrasso, alla 

 

 

 

- Wilapa Bay, Totten 

stabulazione e alla 

 

 

 

Inlet, Oakland Bay,  

trasformazione prima del 

 

 

 

Quilcence Bay e Dabob 

consumo umano

 

 

 

Bay (Washington)  

 

 

 

 

- NELHA (Hawaii

 

 

 

Allegato II [5]

 

     (Omissis)

 

 

Allegato III

     Note esplicative per la certificazione e l'etichettatura

     a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II della presente decisione, tenendo conto dell'utilizzo cui sono destinati i molluschi dopo la loro introduzione nella CE.

     b) Tenendo conto dello stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda Bonamia ostreae e Marteilia refringens nello Stato membro della CE, nel certificato vengono inseriti e completati i pertinenti requisiti supplementari di certificazione.

     c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

     Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: (numero di pagina) di (numero totale di pagine).

     d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro della CE in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro della CE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

     e) Sull'originale del certificato devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

     Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.

     f) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.

     g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.

     h) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

     i) I molluschi, loro uova e gameti non devono essere trasportati con altri molluschi, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato di salute.

     j) L'eventuale presenza di agenti patogeni nell'acqua è un fattore determinante ai fini della valutazione dello stato di salute dei molluschi. Il funzionario preposto alla certificazione deve pertanto tener conto di quanto segue:

     per «luogo di origine» si intende la località in cui si trova l'azienda o il banco naturale coltivato dove i molluschi sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia oggetto della partita di cui al presente certificato;

     per «luogo di raccolta» si intende l'ultimo posto nel paese esportatore dove i molluschi sono stati a contatto con acque naturali, quali i centri di depurazione o i posti di stoccaggio intermedio dove i molluschi sono stati tenuti prima di essere esportati nella Comunità.

 

 

Allegato IV [6]

 

 

Allegato V

Condizioni minime di polizia sanitaria

per il riconoscimento di «centri d'importazione riconosciuti»

 

A. Disposizioni generali

 

     1. Possono essere riconosciuti dagli Stati membri quali centri d'importazione per la trasformazione di molluschi importati soltanto i centri e gli stabilimenti realizzati in modo da evitare qualsiasi rischio di contagio dei molluschi nelle acque comunitarie attraverso scarichi, rifiuti o altri mezzi, con agenti patogeni atti a provocare una mortalità anormale tra i medesimi molluschi.

     2. I molluschi vivi possono lasciare i centri d'importazione riconosciuti solo a condizione di essere imballati ed etichettati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione [7].

     3. Oltre alle pertinenti disposizioni sanitarie previste dalla direttiva 91/492/CEE per i centri e gli stabilimenti, compresi i centri di spedizione e di depurazione, e alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano previste dalla legislazione comunitaria, si applicano le condizioni minime di polizia sanitaria in appresso stabilite.

 

B. Disposizioni in materia di gestione

 

     1. I centri d'importazione riconosciuti sono posti sotto il controllo e la responsabilità dell'autorità competente.

     2. I centri d'importazione riconosciuti dispongono di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio delle malattie. In applicazione della direttiva 95/70/CE, i casi sospetti di malattia e di mortalità formano oggetto di indagine da parte dell'autorità competente. Le analisi e i trattamenti necessari sono effettuati di concerto e sotto il controllo dell'autorità competente, tenendo conto del requisito previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/67/CEE.

     3. I centri d'importazione riconosciuti si avvalgono di un sistema di gestione approvato dall'autorità competente, comprendente procedure igieniche e di smaltimento per i trasporti, i contenitori da trasporto, gli impianti e le attrezzature. Per la disinfezione delle aziende di molluschicoltura si applicano gli orientamenti previsti dal Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.2. I disinfettanti utilizzati sono appositamente approvati dall'autorità competente e i centri dispongono di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione. Lo smaltimento di sottoprodotti e di altri rifiuti, compresi molluschi morti e loro prodotti, deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002. Il sistema di gestione applicato nei centri d'importazione riconosciuti deve consentire di evitare rischi di contagio dei molluschi nelle acque comunitarie con agenti patogeni che possono recare grave danno allo stock di molluschi, con particolare riguardo alle malattie previste nell'allegato D della direttiva 95/70/CE.

     4. I centri d'importazione riconosciuti tengono una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati e di tutti i molluschi vivi, loro uova e gameti che entrano nel centro, nonché dei prodotti che escono dal centro, compresi i dati riguardanti la provenienza, i fornitori e la destinazione dei medesimi.

     5. I centri d'importazione riconosciuti vengono periodicamente puliti e disinfettati in conformità del programma di cui al precedente punto 3.

     6. Ai centri d'importazione riconosciuti possono accedere esclusivamente le persone autorizzate, che devono indossare indumenti di protezione e calzature adeguate.


[1] Abrogata dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1251/2008, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2004/623/CE.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2004/623/CE.

[4] Allegato già sostituito dall'allegato della decisione n. 2004/319/CE e dall'allegato della decisione n. 2004/609/CE, così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/409/CE.

[5] Allegato sostituito dall’allegato della decisione n. 2004/623/CE.

[6] Allegato abrogato dall'art. 1 della decisione n. 2004/623/CE.

[7] Punto così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2004/623/CE.