§ 1.5.I47 – Decisione 23 luglio 2004, n. 623.
Decisione n. 2004/623/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/804/CE per quanto concerne l'importazione di molluschi vivi destinati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/07/2004
Numero:623


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.I47 – Decisione 23 luglio 2004, n. 623.

Decisione n. 2004/623/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/804/CE per quanto concerne l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 31 agosto 2004, n. L 280).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano, stabilisce le condizioni specifiche di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di molluschi vivi in provenienza dai paesi terzi.

     (2) Occorre tener conto del fatto che le importazioni di piccoli quantitativi di molluschi — spesso prodotti pregiati — direttamente per la vendita al dettaglio a supermercati o ristoranti rappresentano un rischio limitato per la salute animale, poiché queste partite non sono destinate all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione in acque comunitarie.

     (3) I requisiti previsti dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, forniscono un adeguato livello di protezione per quanto riguarda i molluschi vivi condizionati in imballaggi di dimensioni adeguate alla vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore, a condizione che i molluschi non entrino in contatto con le acque comunitarie. Non è dunque necessaria un'ulteriore certificazione veterinaria al riguardo.

     (4) Occorre inoltre tener conto della possibilità che le importazioni di molluschi vivi che non sarebbero pienamente conformi ai requisiti previsti dall’articolo 3 della decisione 2003/804/CE nel caso in cui i molluschi fossero destinati alla trasformazione, possano essere incanalate verso centri d’importazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2003/804/CE e condizionate in imballaggi di dimensioni adeguate per la vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore. In tali situazioni, i molluschi importati non entreranno in contatto diretto con le acque naturali della Comunità.

     (5) I molluschi bivalvi vivi destinati all’allevamento e alla produzione devono essere trattati come animali acquatici vivi, ma quelli destinati al consumo umano diretto possono essere anche considerati prodotti, a parte il fatto che vengono trasportati vivi per salvaguardarne la freschezza. Tuttavia, per quanto riguarda i controlli veterinari, tutti i molluschi bivalvi vivi devono essere esaminati presso strutture riconosciute per il trattamento di prodotti di origine animale, più idonee alla manipolazione di questo tipo di partite.

     (6) I molluschi bivalvi vivi importati dai paesi terzi devono essere pertanto sottoposti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

     (7) Il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, ha sostituito la decisione 92/527/CEE della Commissione. Per i molluschi bivalvi vivi destinati all’allevamento e alla produzione deve essere applicata la procedura di controllo di cui all’articolo 8 della direttiva 97/78/CE e il veterinario ufficiale deve compilare di conseguenza il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004.

     (8) Per i molluschi bivalvi vivi importati e destinati al consumo umano, il veterinario ufficiale deve utilizzare e compilare di conseguenza il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi.

     (9) Al fine di non interrompere inutilmente le importazioni, tenuto conto del rischio limitato per la salute animale che tali partite costituiscono, le procedure di controllo previste all’articolo 6 della decisione 2003/804/CE devono essere modificate di conseguenza e l’allegato IV deve essere soppresso.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2003/804/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 4. Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano.

     1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano, a condizione che la partita:

     a) soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; oppure

     b) venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto per la trasformazione.

     2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano immediato, a condizione che detti molluschi siano originari di paesi terzi e stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/492/CEE e dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfino i requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica di cui alle menzionate direttive, e che

     a) la partita sia costituita da molluschi condizionati in imballaggi di dimensioni adeguate per la vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore e sugli imballaggi appaia chiaramente la dicitura: “Molluschi vivi destinati al consumo umano immediato. Non destinati alla stabulazione in acque comunitarie.”;

     oppure

     b) la partita venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto dove i molluschi vengono sottoposti a un’ulteriore trasformazione. Tuttavia, i molluschi vivi possono lasciare i suddetti centri solo a condizione di essere imballati ed etichettati secondo quanto indicato alla lettera a).».

     2) L’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 6. Procedure di controllo.

     1. I molluschi bivalvi vivi importati da paesi terzi vengono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d’ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 97/78/CE.

     2. Nel caso di molluschi vivi e loro uova o gameti importati nella Comunità a fini di accrescimento, ingrasso o stabulazione, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.

     3. Nel caso di molluschi vivi importati nella Comunità per il consumo umano diretto o a fini di trasformazione prima del consumo umano, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.».

     3) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

     4) L'allegato IV è soppresso.

     5) Il punto A.2 dell’allegato V è sostituito dal testo seguente:

     «2. I molluschi vivi possono lasciare i centri d’importazione riconosciuti solo a condizione di essere imballati ed etichettati conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

 

     (Omissis)